TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11821 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11821/2022 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE RITA ALESSIO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale COroparte_1 rappresentante pro tempore, con i procuratori avv.ti LOIACONO ANTONELLA e NERO NICOLA
Resistente
Oggetto: Risarcimento danni;
riposi Reg. CE n. 561 del 15.03.2006;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 03.11.2022, l'istante in epigrafe indicato, deducendo di lavorare alle dipendenze della convenuta dal 12.08.2019, quale “Operatore di COroparte_1 Esercizio” - parametro 140, area professionale 3^ del CCNL “Autoferrotranvieri”, in servizio regolare di linea, con mansione di conducente degli automezzi aziendali destinati al trasporto passeggeri, ha esposto che, pur percorrendo oltre 50 km nell'espletamento delle sue mansioni a bordo degli automezzi aziendali, non ha fruito dei riposi previsti dal regolamento CE n. 561 del 15.03.2006 (art. 8 Reg. CE n. 561/2006 - riposo minimo di 11 ore giornaliere e riposo settimanale di 45 ore consecutive), avendo egli osservato un riposo settimanale inferiore alle 45 ore consecutive (tra un turno e quello successivo) senza che ciò fosse compensato con un periodo di riposo continuo prima della fine della terza settimana successiva, aggiuntivo al riposo ordinario;
non avendo egli fruito di riposi giornalieri di minimo 11 ore consecutive.
Ha lamentato la violazione degli artt. 4 e 8 del Regolamento CE n. 561 del 15.03.2006 (applicabile, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento, con decorrenza 1.4.2007, a tutti i conducenti di linea che effettuino percorsi di guida di oltre 50 km) e di avere sofferto, a causa dell'inadempimento datoriale, un danno da usura psico-fisica, stante la maggiore gravosità della prestazione svolta a carico del lavoratore in mancanza dei prescritti riposi, di cui invoca il risarcimento per equivalente da commisurarsi alla maggiorazione dovuta per lavoro straordinario.
Pertanto, l'istante ha chiesto di “accertare e dichiarare il mancato godimento, da parte del lavoratore, dei riposi compensativi prescritti dall'art. 8 Reg. CE n. 561/2006, e per l'effetto condannare la società al pagamento, in favore COroparte_1 dell'odierno ricorrente, di una somma equitativamente determinata a titolo di indennità sostitutiva dei mancati riposi giornalieri e settimanali non goduti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di decorrenza del credito sino all'effettivo soddisfo, tenuto conto dell'aumento della penosità del lavoro protrattasi per lungo tempo con efficienza lesiva costante sullo stato psico-fisico del lavoratore”, con il favore delle spese di giudizio.
CO Costituitasi nel presente giudizio, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per omessa presentazione del reclamo gerarchico di cui all'art. 10 R.D. 148/1931; l'inammissibilità
e/o improponibilità della domanda per violazione del principio di infrazionabilità del credito e conseguente abuso dello strumento processuale, avendo il ricorrente, con ricorso del 29.03.2022, instaurato giudizio nei riguardi della società datrice di lavoro per domandare il pagamento di crediti asseritamente spettanti in applicazione della contrattazione di II livello. Nel merito, in via preliminare, parte resistente ha eccepito l'inapplicabilità del Reg. CEE 3820/1985 e del Reg. CEE n. 561/2006 perché società non operante in regime di concorrenza;
in ogni caso, ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, evidenziando, tra l'altro, la carenza di prova e il difetto del requisito della prevalenza delle corse sopra i 50 km sia nel singolo turno di servizio sia nei turni della settimana. Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Pregiudizialmente, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n.5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, si ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha compiutamente esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Ancora, in via pregiudiziale, va rilevato che l'articolo unico della legge n. 633 del 1957, modificativo dell'art. 10 R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, stabilisce, per quanto qui interessa: "L'agente che intende adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda, deve preventivamente proporre reclamo in via gerarchica entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento presentandolo al superiore immediato, che è tenuto a rilasciare ricevuta" (secondo comma). "Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli artt: 2948, 2955 e 2956 cod. civ.. L'azione giudiziaria non può essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso" (quarto comma)”.
In proposito, va considerato che, per effetto della sent. n. 93-1979 della Corte costituzionale - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del citato art. unico nella parte in cui, con ingiustificata discriminazione rispetto alla generalità degli altri lavoratori, stabiliva, in caso di omissione o tardività del previo ricorso gerarchico, l'improponibilità dell'azione giudiziaria - il detto ricorso è richiesto solo ai fini della procedibilità dell'azione, onde la sua omissione produce solo il dovere per il giudice adito, di sospendere il giudizio ex art. 443 cod. proc. civ., applicabile analogicamente, e di fissare all'attore il termine perentorio di sessanta giorni per rimediare all'omissione (Cass., 19 maggio 1987 n. 4603, 4 febbraio 1987 n. 1093).
La fattispecie all'attenzione di questo giudice non pare riconducibile all'alveo applicativo di cui all'art. 10 R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, trattandosi, invero, di giudizio avente ad oggetto risarcimento del danno non patrimoniale.
Appare, dunque, infondata l'eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente.
In merito all'eccezione pregiudiziale spiegata dalla parte resistente, circa l'improponibilità della domanda a causa del (presunto) frazionamento del credito, deve osservarsi quanto segue.
Il divieto di frazionamento del credito è un principio di elaborazione giurisprudenziale, di derivazione del principio, anche sovranazionale, del giusto processo ex art. 111 Cost., e volto alla razionalizzazione del sistema giudiziario, che non tollera frammentazioni del contenzioso con pericolo di giudicati contrastanti. Sicché, “ove le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (cfr. Cass. n. 17893/2018 e Cass. SS.UU. n. 4090/2017); ed ancora “sussiste indebito frazionamento di pretese, dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio, anche nel caso di unico rapporto di lavoro, fonte di crediti di natura contrattuale e legale, con collegamento ancora più stretto se i giudizi siano promossi quando le obbligazioni sono note e consolidate per essersi il suddetto rapporto già concluso, con conseguente necessità di evitare l'aggravamento della posizione del debitore nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuali e in coerenza con il principio anche sovranazionale del giusto processo” (Cass. n. 4016/2016). Nella specie, parte resistente si è limitata ad affermare come il ricorrente, con ricorso del 29.03.2022, abbia instaurato giudizio nei riguardi della società datrice di lavoro per domandare il pagamento di crediti asseritamente spettanti in applicazione della contrattazione di II livello, meramente assumendo che “Entrambi i crediti - sia quelli per cui è causa sia quelli di cui al ricorso del marzo 2022” sarebbero “senza dubbio crediti inscrivibili nello stesso ambito oggettivo, in quanto tutti discendenti dall'unico rapporto di lavoro in essere tra lavoratore e Azienda” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva), senza, tuttavia, minimamente operare il dovuto raffronto tra la pretesa avanzata nel presente giudizio e quella di cui all'ulteriore procedimento e cioè senza dare in alcun modo conto del fatto che “le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo”.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di violazione del principio di infrazionabilità del credito ed abuso dello strumento processuale.
In ogni caso, occorre valutare la possibile sanzione applicabile di fronte all'ipotetico “abuso” atteso che Corte di legittimità nella sentenza sopra citata ha negato cittadinanza alla possibilità da parte del giudice di dichiarare improponibile l'azione abusivamente intrapresa dalla parte. Tale ultima sanzione secondo il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite, infatti, non può trovare appiglio nella mera elaborazione giurisprudenziale non essendo stata prevista da alcuna norma di legge e altresì poiché
“una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorché relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore”. Si ritiene, preferibilmente, che la parcellizzazione sopra evidenziata possa semmai rilevare in sede di distribuzione delle spese di lite stante le conclusioni cui si giungerà di seguito in relazione al merito del giudizio. Le considerazioni svolte appaiono ulteriormente rafforzate da quanto già statuito dalla Suprema Corte in casi analoghi, anche prima dell'intervento delle Sezioni Unite già richiamate, in ordine alla illegittimità di una sanzione a fronte di una condotta del creditore che abbia esperito più azioni giudiziarie a tutela di un unico credito, dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio (ex plurimis,
Cass. n. 22574/2016 per la quale “l'attore che, a tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca con ricorso monitorio per la somma provata documentamene e con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, non incorre in un abuso dello strumento processuale per il frazionamento del credito, in quanto tale comportamento non si pone in contrasto né con il principio di correttezza e buona fede, né con il principio del giusto processo, dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore”; d'altronde “…il richiamo alla ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., è da valutarsi in relazione alla durata del singolo processo e non dei molteplici possibili processi fra le stesse parti” (Cass. n. 26464/2016).
Tanto premesso, con riguardo all'applicabilità della normativa sovranazionale di cui alla direttiva CO 2002/15/Ce ed al regolamento CE n. 561/2006 a soggetti (quali ) esercenti attività di trasporto pubblico locale in regime di concessione e, dunque, non concorrenziale, deve osservarsi quanto segue.
Nella specie, non appare condivisibile l'assunto secondo cui alla società resistente non sarebbe CO applicabile la disciplina di cui ai regolamenti comunitari n. 3820/85 e n. 561/06, essendo soggetto con capitale a totale partecipazione pubblica, sottoposto a stringenti controlli da parte dell'ente affidatario ed operante in regime di non concorrenzialità. CP_3 In tal senso, non sembra lasciare margini di dubbio la lettera dell'art. 1 del Regolamento CE n. 561/06, a tenore del quale “Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale”.
Appare, infatti, evidente che l'utilizzo da parte del legislatore comunitario del termine “concorrenza” non possa essere letto in maniera avulsa rispetto al contesto in cui lo stesso è utilizzato, laddove l'art. 1 cit. -nell'individuare le specifiche finalità perseguite dal legislatore sovranazionale- ha inteso chiaramente fare riferimento non al concetto di concorrenza tout court, ma alla concorrenza “fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada”. Pertanto, la circostanza che un'azienda di trasporti a totale capitale pubblico operi in asserito regime di “non concorrenza” non vale per ciò solo ad escludere l'applicabilità ad essa del regolamento comunitario che, in quanto atto tipico di diritto derivato dell'Unione Europa, alla luce del disposto dell'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, “ha portata generale, è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”, acquistando efficacia negli Stati membri senza che sia necessario un atto di ricezione o di adattamento da parte dei singoli ordinamenti statali. D'altra parte, obiettivo dichiarato della normativa sovranazionale è anche quello di migliorare la sicurezza dei trasporti e le condizioni sociali del personale impiegato nel trasporto su strada, per cui CO non vi è motivo di ritenere non applicabile a la normativa comunitaria di cui ai regolamenti CE n. 3820/85 e n. 561/06 , peraltro richiamati espressamente dall'art. 174 Codice della Strada, fermi restando i limiti di cui all'art. 3 del Regolamento 561/06 che, ai fini che qui rilevano, alla lettera a) prevede che tale normativa “non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”. Né, in senso contrario, è possibile ricondurre la posizione della società resistente nell'ambito di operatività di alcuna delle ipotesi previste nel capo IV del Regolamento 561/06 (rubricato “Deroghe”) e, in particolare, nell'art. 13, difettandone nella specie i presupposti applicativi.
In punto di diritto, deve ritenersi applicabile alla società resistente la disciplina di cui ai regolamenti comunitari n. 3820/85 e n. 561/06.
Ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni da mancato rispetto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano i riposi giornalieri e settimanali dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori su servizi di linea.
Al riguardo, giova richiamare l'art.174 del D. Lgs. n. 285/1992 (nuovo codice della strada), che, nella sua originaria formulazione, richiamava il Regolamento CE n. 3820/1985, prevedendo che “la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n.3820/85”; nell'attuale formulazione la norma fa riferimento al “regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006”. In base all'art. 4, comma 3, del Regolamento CE del 1985, le relative disposizioni si applicano ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso superi i 50 chilometri. Il successivo art. 8 del Regolamento n. 3820/1985 ai commi 1,2,3 stabilisce quanto segue:
“
1. In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva. I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma, esso può essere preso in due o tre periodi separati nell'arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore. 2.
In ciascun periodo di 30 ore durante il quale a bordo di un veicolo vi siano almeno due conducenti, ciascuno di loro deve avere un periodo minimo di riposo giornaliero non inferiore ad 8 ore consecutive.
3. Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive. Questo periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo
o nella sede del conducente o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata. 4 (...) 6. I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiesta dell'interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente”. Il Regolamento CE 561/2006, agli artt. 4 e 8, contiene norme di contenuto analogo a quello delle norme sopra riportate.
Come sopra accennato, la pretesa creditoria afferisce all'asserita violazione, da parte datoriale, del Regolamento CE n. 561/2006 (cfr. art. 4 paragrafo “h” e art. 8 paragrafi “6 e 7"), entrato in vigore soltanto l'11 aprile 2007 (cfr. art. 29), il quale prevede:
- “periodo di riposo settimanale: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il "periodo di riposo settimanale regolare" sia il "periodo di riposo settimanale ridotto":
- "periodo di riposo settimanale regolare": ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
- "periodo di riposo settimanale ridotto": ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative […]”;
- “tempo di guida”: la durata dell'attività di guida registrata:
- automaticamente o semiautomaticamente dall'apparecchio di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85” […];
- “periodo di guida”: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione, fino al periodo di riposo
o di interruzione successivi […]”
- “[…] Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
- due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.”. In sintesi, il regolamento CE n. 561/2006 stabilisce che:
- il riposo debba essere goduto dal conducente che effettua servizi extraurbani che superano i 50 Km entro 6 periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale;
- il riposo settimanale può essere regolare o ridotto: nel primo caso le ore di riposo continuative non possono essere inferiori alle 45 ore;
- nel secondo caso le ore non possono essere inferiori a 24 ore, con l'obbligo sia del recupero delle restanti ore entro la fine della terza settimana, sia che il periodo di riposo che compensa il riposo settimanale ridotto dovrà essere unito ad un altro riposo di almeno 9 ore.
Tale essendo il tenore delle disposizioni normative, parte ricorrente si duole del fatto che la società datrice di lavoro abbia imposto l'osservanza di numerosi turni di lavoro, indicati nel prospetto in ricorso, importanti corse superiori ai 50 chilometri, come risultanti dai “turni di servizio” che riportano i turni giornalmente effettuati.
In particolare, deduce che in relazione ad alcuni di tali turni il riposo giornaliero sia stato inferiore alle 11 ore al giorno, per più di tre volte alla settimana, e che il riposo settimanale sia stato talvolta inferiore alle 45 ore consecutive senza che vi fosse compensazione con un periodo di riposo continuo prima della fine della terza settimana successiva, aggiuntivo al riposo ordinario, come stabilito dal
Regolamento in questione.
Lamenta, dunque, la violazione del suddetto disposto normativo, deducendo di aver fruito, a decorrere dall'assunzione del 12.08.2019, di riposi giornalieri inferiori alle 11 ore al giorno per più di tre volte alla settimana, nonché di un riposo settimanale inferiore alle 45 ore consecutive (tra un turno e quello successivo) senza beneficiare, in aggiunta al riposo ordinario, della compensazione con un periodo di riposo continuo prima della fine della terza settimana successiva.
Tali allegazioni non risultano specificamente contestate dalla società resistente, le cui obiezioni si appuntano, per larga parte, sul preteso difetto della prevalenza giornaliera delle corse superiori a 50 km rispetto alle altre effettuate nell'arco della stessa giornata. In proposito, si osserva che la normativa sopra riportata non fa riferimento, ai fini del riposo giornaliero (da intendersi, ai sensi del Regolamento CE, quale “tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore”), alla necessità della prevalenza delle corse superiori ai 50 km nell'arco della stessa giornata.
Orbene, occorre pure precisare che, essendo diretto ad assicurare non solo il recupero delle energie psico-fisiche, ma anche l'utilizzazione del tempo libero, il riposo vero e proprio deve tenersi distinto dai periodi di inattività o di pausa tra una prima parte della prestazione e l'altra, che non sono configurabili come tempo libero;
del resto, è espressamente previsto dall'art.7, comma 5, del Reg. CE n.3820/1985 che le interruzioni osservate a norma del medesimo articolo non possano essere considerate come riposo giornaliero. Pertanto, le “soste inoperose” osservate dai conducenti dei servizi di linea al di fuori della propria residenza di servizio, tra la fine di una corsa e l'inizio di un'altra, non rilevano come riposo. Allo stesso modo, vanno computati anche i c.d. momento pre e post turno, in quanto ricadenti nel normale orario di lavoro, laddove, ai sensi del regolante CEE 561/2006 si considera “riposo” ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo (art. 4 lett. f reg. cit.).
Ancora, sotto il profilo probatorio occorre osservare che, laddove manchi la produzione di documentazione in senso contrario, i turni effettuati devono ritenersi corrispondenti a quelli programmati, così come rilevabili dai prospetti allegati dalla parte ricorrente nel proprio fascicolo, che non sono stati fatti oggetto di specifica contestazione. In ogni caso, mette conto evidenziare che la copia dei turni di servizio prodotti dalla parte ricorrente riporta la numerazione cronologica del registro di servizio FSE.
Pertanto, non essendo stata fornita prova adeguata, da parte della società resistente, della rispondenza dei riposi giornalieri e settimanali concessi al ricorrente alla misura e alle modalità stabilite dal menzionato art. 8 del Regolamento CE n. 561/2006, nonché dell'eventuale concessione di riposi compensativi rispondenti alle condizioni e ai limiti stabiliti dal menzionato art. 8, all'inosservanza delle prescrizioni suddette consegue a carico del datore di lavoro un'obbligazione di natura risarcitoria (v. Cass. n. 10341/2011, n.1135/2004).
Giova osservare, infatti, che l'assegnazione di riposi compensativi in tempi e modi peggiorativi rispetto alle previsioni legali e contrattuali non esclude l'inadempimento, costituendo comunque un comportamento scorretto che, reiterato o protratto nel tempo, preclude un'idonea ricostituzione delle energie e determina una eccessiva usura nel lavoratore. Si richiama sul punto il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno da stress o da usura psicofisica del lavoratore, derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie alla guida, si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale, sicché la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, gravato, pertanto, dall'onere della relativa specifica deduzione della prova, eventualmente anche attraverso presunzioni semplici.
Nella specie, dalla mancata fruizione dei riposi e dalla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il limite imposto dal Regolamento CE, per come accertata, deriva la maggiore gravosità della prestazione lavorativa fonte di danno psicofisico per il ricorrente;
in altri termini, dalla maggiore gravosità dell'attività prestata durante i periodi destinati al riposo si desume l'esistenza di un danno da usura psico-fisica (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 15/12/2015, n.
25260).
Tale statuizione è, del resto, coerente, con il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno” (Cassazione civile sez. lav., n.18884 del 15 luglio 2019).
Infatti, il diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo deve essere garantito dalla azienda,
a prescindere da una richiesta del lavoratore, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Quanto ai criteri di quantificazione economica del risarcimento spettante alla parte ricorrente, appare equo commisurare il danno al lavoro straordinario, essendovi analogie tra il maggiore sforzo da mancato riposo e quello derivante da lavoro superiore agli orari normali stabiliti dalle leggi e dalla contrattazione (per la adeguatezza dei criteri di calcolo, cfr. Cass. 25260/2015 cit.).
Ne discende la condanna della parte resistente al risarcimento del danno da usura psico-fisica patito dal ricorrente in conseguenza della mancata fruizione dei periodi di riposo stabiliti dall'art. 8, Reg.
CE n. 561/2006, a far data dal 12.08.2019, da commisurarsi al pagamento di un importo pari alla maggiorazione prevista dal CCNL di settore per le prestazioni rese in regime di straordinario, a far data dal 12.08.2019, per ciascuna ora (o frazione di ora) di mancato riposo giornaliero di 11 ore consecutive per più di tre volte alla settimana, nonché per ciascuna ora (o frazione di ora) di mancato riposo settimanale di 45 ore consecutive, senza che vi fosse compensazione con un periodo di riposo continuo prima della fine della terza settimana successiva, aggiuntivo al riposo ordinario, con la suindicata decorrenza, oltre ad accessori come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante COroparte_1 pro tempore, con atto depositato il 03.11.2022, così provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al risarcimento del danno da usura psico-fisica patito dal ricorrente in conseguenza della mancata fruizione dei periodi di riposo stabiliti dall'art. 8, Reg. CE n. 561/2006, a far data dal 12.08.2019, da commisurarsi al pagamento di un importo pari alla maggiorazione prevista dal CCNL di settore per le prestazioni rese in regime di straordinario, a far data dal 12.08.2019, per ciascuna ora (o frazione di ora) di mancato riposo giornaliero di 11 ore consecutive per più di tre volte alla settimana, nonché per ciascuna ora (o frazione di ora) di mancato riposo settimanale di 45 ore consecutive, senza che vi fosse compensazione con un periodo di riposo continuo prima della fine della terza settimana successiva, aggiuntivo al riposo ordinario, con la suindicata decorrenza, oltre ad accessori come per legge;
- condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre a € 259,00 per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bari, lì 21.01.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11821/2022 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE RITA ALESSIO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale COroparte_1 rappresentante pro tempore, con i procuratori avv.ti LOIACONO ANTONELLA e NERO NICOLA
Resistente
Oggetto: Risarcimento danni;
riposi Reg. CE n. 561 del 15.03.2006;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 03.11.2022, l'istante in epigrafe indicato, deducendo di lavorare alle dipendenze della convenuta dal 12.08.2019, quale “Operatore di COroparte_1 Esercizio” - parametro 140, area professionale 3^ del CCNL “Autoferrotranvieri”, in servizio regolare di linea, con mansione di conducente degli automezzi aziendali destinati al trasporto passeggeri, ha esposto che, pur percorrendo oltre 50 km nell'espletamento delle sue mansioni a bordo degli automezzi aziendali, non ha fruito dei riposi previsti dal regolamento CE n. 561 del 15.03.2006 (art. 8 Reg. CE n. 561/2006 - riposo minimo di 11 ore giornaliere e riposo settimanale di 45 ore consecutive), avendo egli osservato un riposo settimanale inferiore alle 45 ore consecutive (tra un turno e quello successivo) senza che ciò fosse compensato con un periodo di riposo continuo prima della fine della terza settimana successiva, aggiuntivo al riposo ordinario;
non avendo egli fruito di riposi giornalieri di minimo 11 ore consecutive.
Ha lamentato la violazione degli artt. 4 e 8 del Regolamento CE n. 561 del 15.03.2006 (applicabile, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento, con decorrenza 1.4.2007, a tutti i conducenti di linea che effettuino percorsi di guida di oltre 50 km) e di avere sofferto, a causa dell'inadempimento datoriale, un danno da usura psico-fisica, stante la maggiore gravosità della prestazione svolta a carico del lavoratore in mancanza dei prescritti riposi, di cui invoca il risarcimento per equivalente da commisurarsi alla maggiorazione dovuta per lavoro straordinario.
Pertanto, l'istante ha chiesto di “accertare e dichiarare il mancato godimento, da parte del lavoratore, dei riposi compensativi prescritti dall'art. 8 Reg. CE n. 561/2006, e per l'effetto condannare la società al pagamento, in favore COroparte_1 dell'odierno ricorrente, di una somma equitativamente determinata a titolo di indennità sostitutiva dei mancati riposi giornalieri e settimanali non goduti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di decorrenza del credito sino all'effettivo soddisfo, tenuto conto dell'aumento della penosità del lavoro protrattasi per lungo tempo con efficienza lesiva costante sullo stato psico-fisico del lavoratore”, con il favore delle spese di giudizio.
CO Costituitasi nel presente giudizio, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per omessa presentazione del reclamo gerarchico di cui all'art. 10 R.D. 148/1931; l'inammissibilità
e/o improponibilità della domanda per violazione del principio di infrazionabilità del credito e conseguente abuso dello strumento processuale, avendo il ricorrente, con ricorso del 29.03.2022, instaurato giudizio nei riguardi della società datrice di lavoro per domandare il pagamento di crediti asseritamente spettanti in applicazione della contrattazione di II livello. Nel merito, in via preliminare, parte resistente ha eccepito l'inapplicabilità del Reg. CEE 3820/1985 e del Reg. CEE n. 561/2006 perché società non operante in regime di concorrenza;
in ogni caso, ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, evidenziando, tra l'altro, la carenza di prova e il difetto del requisito della prevalenza delle corse sopra i 50 km sia nel singolo turno di servizio sia nei turni della settimana. Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Pregiudizialmente, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n.5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, si ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha compiutamente esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Ancora, in via pregiudiziale, va rilevato che l'articolo unico della legge n. 633 del 1957, modificativo dell'art. 10 R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, stabilisce, per quanto qui interessa: "L'agente che intende adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda, deve preventivamente proporre reclamo in via gerarchica entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento presentandolo al superiore immediato, che è tenuto a rilasciare ricevuta" (secondo comma). "Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli artt: 2948, 2955 e 2956 cod. civ.. L'azione giudiziaria non può essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso" (quarto comma)”.
In proposito, va considerato che, per effetto della sent. n. 93-1979 della Corte costituzionale - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del citato art. unico nella parte in cui, con ingiustificata discriminazione rispetto alla generalità degli altri lavoratori, stabiliva, in caso di omissione o tardività del previo ricorso gerarchico, l'improponibilità dell'azione giudiziaria - il detto ricorso è richiesto solo ai fini della procedibilità dell'azione, onde la sua omissione produce solo il dovere per il giudice adito, di sospendere il giudizio ex art. 443 cod. proc. civ., applicabile analogicamente, e di fissare all'attore il termine perentorio di sessanta giorni per rimediare all'omissione (Cass., 19 maggio 1987 n. 4603, 4 febbraio 1987 n. 1093).
La fattispecie all'attenzione di questo giudice non pare riconducibile all'alveo applicativo di cui all'art. 10 R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, trattandosi, invero, di giudizio avente ad oggetto risarcimento del danno non patrimoniale.
Appare, dunque, infondata l'eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente.
In merito all'eccezione pregiudiziale spiegata dalla parte resistente, circa l'improponibilità della domanda a causa del (presunto) frazionamento del credito, deve osservarsi quanto segue.
Il divieto di frazionamento del credito è un principio di elaborazione giurisprudenziale, di derivazione del principio, anche sovranazionale, del giusto processo ex art. 111 Cost., e volto alla razionalizzazione del sistema giudiziario, che non tollera frammentazioni del contenzioso con pericolo di giudicati contrastanti. Sicché, “ove le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (cfr. Cass. n. 17893/2018 e Cass. SS.UU. n. 4090/2017); ed ancora “sussiste indebito frazionamento di pretese, dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio, anche nel caso di unico rapporto di lavoro, fonte di crediti di natura contrattuale e legale, con collegamento ancora più stretto se i giudizi siano promossi quando le obbligazioni sono note e consolidate per essersi il suddetto rapporto già concluso, con conseguente necessità di evitare l'aggravamento della posizione del debitore nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuali e in coerenza con il principio anche sovranazionale del giusto processo” (Cass. n. 4016/2016). Nella specie, parte resistente si è limitata ad affermare come il ricorrente, con ricorso del 29.03.2022, abbia instaurato giudizio nei riguardi della società datrice di lavoro per domandare il pagamento di crediti asseritamente spettanti in applicazione della contrattazione di II livello, meramente assumendo che “Entrambi i crediti - sia quelli per cui è causa sia quelli di cui al ricorso del marzo 2022” sarebbero “senza dubbio crediti inscrivibili nello stesso ambito oggettivo, in quanto tutti discendenti dall'unico rapporto di lavoro in essere tra lavoratore e Azienda” (cfr. pag. 9 della memoria difensiva), senza, tuttavia, minimamente operare il dovuto raffronto tra la pretesa avanzata nel presente giudizio e quella di cui all'ulteriore procedimento e cioè senza dare in alcun modo conto del fatto che “le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo”.
Ne discende l'infondatezza dell'eccezione di violazione del principio di infrazionabilità del credito ed abuso dello strumento processuale.
In ogni caso, occorre valutare la possibile sanzione applicabile di fronte all'ipotetico “abuso” atteso che Corte di legittimità nella sentenza sopra citata ha negato cittadinanza alla possibilità da parte del giudice di dichiarare improponibile l'azione abusivamente intrapresa dalla parte. Tale ultima sanzione secondo il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite, infatti, non può trovare appiglio nella mera elaborazione giurisprudenziale non essendo stata prevista da alcuna norma di legge e altresì poiché
“una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, ancorché relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore”. Si ritiene, preferibilmente, che la parcellizzazione sopra evidenziata possa semmai rilevare in sede di distribuzione delle spese di lite stante le conclusioni cui si giungerà di seguito in relazione al merito del giudizio. Le considerazioni svolte appaiono ulteriormente rafforzate da quanto già statuito dalla Suprema Corte in casi analoghi, anche prima dell'intervento delle Sezioni Unite già richiamate, in ordine alla illegittimità di una sanzione a fronte di una condotta del creditore che abbia esperito più azioni giudiziarie a tutela di un unico credito, dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio (ex plurimis,
Cass. n. 22574/2016 per la quale “l'attore che, a tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca con ricorso monitorio per la somma provata documentamene e con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, non incorre in un abuso dello strumento processuale per il frazionamento del credito, in quanto tale comportamento non si pone in contrasto né con il principio di correttezza e buona fede, né con il principio del giusto processo, dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore”; d'altronde “…il richiamo alla ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., è da valutarsi in relazione alla durata del singolo processo e non dei molteplici possibili processi fra le stesse parti” (Cass. n. 26464/2016).
Tanto premesso, con riguardo all'applicabilità della normativa sovranazionale di cui alla direttiva CO 2002/15/Ce ed al regolamento CE n. 561/2006 a soggetti (quali ) esercenti attività di trasporto pubblico locale in regime di concessione e, dunque, non concorrenziale, deve osservarsi quanto segue.
Nella specie, non appare condivisibile l'assunto secondo cui alla società resistente non sarebbe CO applicabile la disciplina di cui ai regolamenti comunitari n. 3820/85 e n. 561/06, essendo soggetto con capitale a totale partecipazione pubblica, sottoposto a stringenti controlli da parte dell'ente affidatario ed operante in regime di non concorrenzialità. CP_3 In tal senso, non sembra lasciare margini di dubbio la lettera dell'art. 1 del Regolamento CE n. 561/06, a tenore del quale “Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale”.
Appare, infatti, evidente che l'utilizzo da parte del legislatore comunitario del termine “concorrenza” non possa essere letto in maniera avulsa rispetto al contesto in cui lo stesso è utilizzato, laddove l'art. 1 cit. -nell'individuare le specifiche finalità perseguite dal legislatore sovranazionale- ha inteso chiaramente fare riferimento non al concetto di concorrenza tout court, ma alla concorrenza “fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada”. Pertanto, la circostanza che un'azienda di trasporti a totale capitale pubblico operi in asserito regime di “non concorrenza” non vale per ciò solo ad escludere l'applicabilità ad essa del regolamento comunitario che, in quanto atto tipico di diritto derivato dell'Unione Europa, alla luce del disposto dell'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, “ha portata generale, è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”, acquistando efficacia negli Stati membri senza che sia necessario un atto di ricezione o di adattamento da parte dei singoli ordinamenti statali. D'altra parte, obiettivo dichiarato della normativa sovranazionale è anche quello di migliorare la sicurezza dei trasporti e le condizioni sociali del personale impiegato nel trasporto su strada, per cui CO non vi è motivo di ritenere non applicabile a la normativa comunitaria di cui ai regolamenti CE n. 3820/85 e n. 561/06 , peraltro richiamati espressamente dall'art. 174 Codice della Strada, fermi restando i limiti di cui all'art. 3 del Regolamento 561/06 che, ai fini che qui rilevano, alla lettera a) prevede che tale normativa “non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”. Né, in senso contrario, è possibile ricondurre la posizione della società resistente nell'ambito di operatività di alcuna delle ipotesi previste nel capo IV del Regolamento 561/06 (rubricato “Deroghe”) e, in particolare, nell'art. 13, difettandone nella specie i presupposti applicativi.
In punto di diritto, deve ritenersi applicabile alla società resistente la disciplina di cui ai regolamenti comunitari n. 3820/85 e n. 561/06.
Ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni da mancato rispetto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano i riposi giornalieri e settimanali dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori su servizi di linea.
Al riguardo, giova richiamare l'art.174 del D. Lgs. n. 285/1992 (nuovo codice della strada), che, nella sua originaria formulazione, richiamava il Regolamento CE n. 3820/1985, prevedendo che “la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n.3820/85”; nell'attuale formulazione la norma fa riferimento al “regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006”. In base all'art. 4, comma 3, del Regolamento CE del 1985, le relative disposizioni si applicano ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso superi i 50 chilometri. Il successivo art. 8 del Regolamento n. 3820/1985 ai commi 1,2,3 stabilisce quanto segue:
“
1. In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva. I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma, esso può essere preso in due o tre periodi separati nell'arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore. 2.
In ciascun periodo di 30 ore durante il quale a bordo di un veicolo vi siano almeno due conducenti, ciascuno di loro deve avere un periodo minimo di riposo giornaliero non inferiore ad 8 ore consecutive.
3. Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive. Questo periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo
o nella sede del conducente o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata. 4 (...) 6. I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiesta dell'interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente”. Il Regolamento CE 561/2006, agli artt. 4 e 8, contiene norme di contenuto analogo a quello delle norme sopra riportate.
Come sopra accennato, la pretesa creditoria afferisce all'asserita violazione, da parte datoriale, del Regolamento CE n. 561/2006 (cfr. art. 4 paragrafo “h” e art. 8 paragrafi “6 e 7"), entrato in vigore soltanto l'11 aprile 2007 (cfr. art. 29), il quale prevede:
- “periodo di riposo settimanale: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il "periodo di riposo settimanale regolare" sia il "periodo di riposo settimanale ridotto":
- "periodo di riposo settimanale regolare": ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
- "periodo di riposo settimanale ridotto": ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative […]”;
- “tempo di guida”: la durata dell'attività di guida registrata:
- automaticamente o semiautomaticamente dall'apparecchio di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85” […];
- “periodo di guida”: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione, fino al periodo di riposo
o di interruzione successivi […]”
- “[…] Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
- due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.”. In sintesi, il regolamento CE n. 561/2006 stabilisce che:
- il riposo debba essere goduto dal conducente che effettua servizi extraurbani che superano i 50 Km entro 6 periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale;
- il riposo settimanale può essere regolare o ridotto: nel primo caso le ore di riposo continuative non possono essere inferiori alle 45 ore;
- nel secondo caso le ore non possono essere inferiori a 24 ore, con l'obbligo sia del recupero delle restanti ore entro la fine della terza settimana, sia che il periodo di riposo che compensa il riposo settimanale ridotto dovrà essere unito ad un altro riposo di almeno 9 ore.
Tale essendo il tenore delle disposizioni normative, parte ricorrente si duole del fatto che la società datrice di lavoro abbia imposto l'osservanza di numerosi turni di lavoro, indicati nel prospetto in ricorso, importanti corse superiori ai 50 chilometri, come risultanti dai “turni di servizio” che riportano i turni giornalmente effettuati.
In particolare, deduce che in relazione ad alcuni di tali turni il riposo giornaliero sia stato inferiore alle 11 ore al giorno, per più di tre volte alla settimana, e che il riposo settimanale sia stato talvolta inferiore alle 45 ore consecutive senza che vi fosse compensazione con un periodo di riposo continuo prima della fine della terza settimana successiva, aggiuntivo al riposo ordinario, come stabilito dal
Regolamento in questione.
Lamenta, dunque, la violazione del suddetto disposto normativo, deducendo di aver fruito, a decorrere dall'assunzione del 12.08.2019, di riposi giornalieri inferiori alle 11 ore al giorno per più di tre volte alla settimana, nonché di un riposo settimanale inferiore alle 45 ore consecutive (tra un turno e quello successivo) senza beneficiare, in aggiunta al riposo ordinario, della compensazione con un periodo di riposo continuo prima della fine della terza settimana successiva.
Tali allegazioni non risultano specificamente contestate dalla società resistente, le cui obiezioni si appuntano, per larga parte, sul preteso difetto della prevalenza giornaliera delle corse superiori a 50 km rispetto alle altre effettuate nell'arco della stessa giornata. In proposito, si osserva che la normativa sopra riportata non fa riferimento, ai fini del riposo giornaliero (da intendersi, ai sensi del Regolamento CE, quale “tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore”), alla necessità della prevalenza delle corse superiori ai 50 km nell'arco della stessa giornata.
Orbene, occorre pure precisare che, essendo diretto ad assicurare non solo il recupero delle energie psico-fisiche, ma anche l'utilizzazione del tempo libero, il riposo vero e proprio deve tenersi distinto dai periodi di inattività o di pausa tra una prima parte della prestazione e l'altra, che non sono configurabili come tempo libero;
del resto, è espressamente previsto dall'art.7, comma 5, del Reg. CE n.3820/1985 che le interruzioni osservate a norma del medesimo articolo non possano essere considerate come riposo giornaliero. Pertanto, le “soste inoperose” osservate dai conducenti dei servizi di linea al di fuori della propria residenza di servizio, tra la fine di una corsa e l'inizio di un'altra, non rilevano come riposo. Allo stesso modo, vanno computati anche i c.d. momento pre e post turno, in quanto ricadenti nel normale orario di lavoro, laddove, ai sensi del regolante CEE 561/2006 si considera “riposo” ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo (art. 4 lett. f reg. cit.).
Ancora, sotto il profilo probatorio occorre osservare che, laddove manchi la produzione di documentazione in senso contrario, i turni effettuati devono ritenersi corrispondenti a quelli programmati, così come rilevabili dai prospetti allegati dalla parte ricorrente nel proprio fascicolo, che non sono stati fatti oggetto di specifica contestazione. In ogni caso, mette conto evidenziare che la copia dei turni di servizio prodotti dalla parte ricorrente riporta la numerazione cronologica del registro di servizio FSE.
Pertanto, non essendo stata fornita prova adeguata, da parte della società resistente, della rispondenza dei riposi giornalieri e settimanali concessi al ricorrente alla misura e alle modalità stabilite dal menzionato art. 8 del Regolamento CE n. 561/2006, nonché dell'eventuale concessione di riposi compensativi rispondenti alle condizioni e ai limiti stabiliti dal menzionato art. 8, all'inosservanza delle prescrizioni suddette consegue a carico del datore di lavoro un'obbligazione di natura risarcitoria (v. Cass. n. 10341/2011, n.1135/2004).
Giova osservare, infatti, che l'assegnazione di riposi compensativi in tempi e modi peggiorativi rispetto alle previsioni legali e contrattuali non esclude l'inadempimento, costituendo comunque un comportamento scorretto che, reiterato o protratto nel tempo, preclude un'idonea ricostituzione delle energie e determina una eccessiva usura nel lavoratore. Si richiama sul punto il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno da stress o da usura psicofisica del lavoratore, derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie alla guida, si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale, sicché la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, gravato, pertanto, dall'onere della relativa specifica deduzione della prova, eventualmente anche attraverso presunzioni semplici.
Nella specie, dalla mancata fruizione dei riposi e dalla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il limite imposto dal Regolamento CE, per come accertata, deriva la maggiore gravosità della prestazione lavorativa fonte di danno psicofisico per il ricorrente;
in altri termini, dalla maggiore gravosità dell'attività prestata durante i periodi destinati al riposo si desume l'esistenza di un danno da usura psico-fisica (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 15/12/2015, n.
25260).
Tale statuizione è, del resto, coerente, con il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno” (Cassazione civile sez. lav., n.18884 del 15 luglio 2019).
Infatti, il diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo deve essere garantito dalla azienda,
a prescindere da una richiesta del lavoratore, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Quanto ai criteri di quantificazione economica del risarcimento spettante alla parte ricorrente, appare equo commisurare il danno al lavoro straordinario, essendovi analogie tra il maggiore sforzo da mancato riposo e quello derivante da lavoro superiore agli orari normali stabiliti dalle leggi e dalla contrattazione (per la adeguatezza dei criteri di calcolo, cfr. Cass. 25260/2015 cit.).
Ne discende la condanna della parte resistente al risarcimento del danno da usura psico-fisica patito dal ricorrente in conseguenza della mancata fruizione dei periodi di riposo stabiliti dall'art. 8, Reg.
CE n. 561/2006, a far data dal 12.08.2019, da commisurarsi al pagamento di un importo pari alla maggiorazione prevista dal CCNL di settore per le prestazioni rese in regime di straordinario, a far data dal 12.08.2019, per ciascuna ora (o frazione di ora) di mancato riposo giornaliero di 11 ore consecutive per più di tre volte alla settimana, nonché per ciascuna ora (o frazione di ora) di mancato riposo settimanale di 45 ore consecutive, senza che vi fosse compensazione con un periodo di riposo continuo prima della fine della terza settimana successiva, aggiuntivo al riposo ordinario, con la suindicata decorrenza, oltre ad accessori come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante COroparte_1 pro tempore, con atto depositato il 03.11.2022, così provvede:
-accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al risarcimento del danno da usura psico-fisica patito dal ricorrente in conseguenza della mancata fruizione dei periodi di riposo stabiliti dall'art. 8, Reg. CE n. 561/2006, a far data dal 12.08.2019, da commisurarsi al pagamento di un importo pari alla maggiorazione prevista dal CCNL di settore per le prestazioni rese in regime di straordinario, a far data dal 12.08.2019, per ciascuna ora (o frazione di ora) di mancato riposo giornaliero di 11 ore consecutive per più di tre volte alla settimana, nonché per ciascuna ora (o frazione di ora) di mancato riposo settimanale di 45 ore consecutive, senza che vi fosse compensazione con un periodo di riposo continuo prima della fine della terza settimana successiva, aggiuntivo al riposo ordinario, con la suindicata decorrenza, oltre ad accessori come per legge;
- condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre a € 259,00 per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bari, lì 21.01.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella