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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/09/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 25 del mese di settembre, all'udienza tenuta dal G.U., presso la SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA, dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1280 del Registro Generale Contenzioso 2023
Tra
, nato a [...], Florida (Stati Uniti Parte_1
d'America) il 10.04.1996 ; CodiceFiscale_1
, nato a [...], Florida (Stati Uniti d'America) Parte_2 il 11.09.2000 ; CodiceFiscale_2
, nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti Parte_3
d'America) il 30.12.1973 ; CodiceFiscale_3
(alla nascita , nata a [...], Parte_4 Persona_1
Pennsylvania (Stati Uniti d'America) il 14.10.1955 C.F._4
;
[...]
tutti elettivamente domiciliati in Bologna alla via Alfonso Rubbiani n.10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Permunian, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Marco Permunian, giusta procura in calce all'atto di ricorso;
-RICORRENTI -
Contro in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via del Plebiscito
n. 15 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria che lo rappresenta e difende ex lege;
-RESISTENTE-
avente per OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis.
E' comparso:
l'avv. Giovanna Crocè, per delega degli avv.ti Andrea Permunian e Marco
Permunian, nell'interesse di parte ricorrente.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi agli atti di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3
(alla nascita , convenivano in giudizio Parte_4 Persona_1 il , in persona del Ministro pro tempore, chiedendo il Controparte_1 riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, per trasmissione da proprio ascendente, con ordine delle relative trascrizioni e comunicazioni di legge.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, resistendo alla domanda avversaria.
La domanda è fondata e va accolta.
1. Va evidenziato che i ricorrenti hanno prodotto certificati di nascita e di matrimonio, autenticati e tradotti, dai quali risultano essere discendenti in linea retta di donna italiana, nata a [...] il Persona_2
06.03.1903 ed emigrata negli Stati Uniti d'America.
Ciò posto, va richiamata l'evoluzione che in materia ha avuto la legislazione italiana.
L'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale.
La Corte Costituzionale, pertanto, con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost..
Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n.
1 legge 555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta Fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996,
10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000).
A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni
Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009).
La necessità di un riconoscimento in sede giudiziaria rende, dunque, priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente per mancato avvio della procedura in via amministrativa. CP_1
2. Ciò posto, risulta dalla documentazione, prodotta da parte ricorrente, che l'ava , emigrata negli Stati Uniti, si è coniugata, in data Persona_2
18.12.1924 a Grove City, Pennsylvania (Stati Uniti d'America) con
[...]
, cittadino scozzese, dal quale ha avuto, in data 09.10.1930, la figlia CP_2
e, successivamente, si è naturalizzata cittadina A_ statunitense il 25.05.1946.
La sig.ra ha contratto matrimonio in data A_
28.03.1946 con dal quale ha avuto, il 14.10.1955, la figlia Controparte_3
odierna ricorrente, la quale, a sua volta, si è sposata il Persona_1
14.07.1973 con (assumendo da coniugata il nome di Persona_4 [...]
). Dall'unione è nato il [...] Parte_4 Parte_3
, odierno ricorrente;
quindi, in data 20.05.1998, il vincolo coniugale
[...] tra (alla nascita e Parte_4 Persona_1 Persona_4 veniva sciolto, giusta sentenza emessa dal Tribunale distrettuale del sesto
Distretto giudiziario, Contea per Pasco, Florida (Stati Uniti d'America).
Il sig. si è sposato, in data 07.10.1995, con Parte_3
, dalla quale ha avuto i figli: Controparte_4 Parte_1
nato il [...] e nato l'[...],
[...] Parte_2 odierni ricorrenti.
Orbene, va evidenziato che, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente dei ricorrenti per effetto del Persona_2 disposto dell'art. 10 comma 3 legge 555/1912, deve ritenersi che questa abbia trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
L'intervenuta naturalizzazione della menzionata ava, quale cittadina americana, non preclude l'acquisizione dell'invocata cittadinanza in capo agli odierni ricorrenti, atteso che deve ritenersi che la di lei figlia A_
, nata il [...] (prima dell'indicata naturalizzazione della madre,
[...] risalente al successivo 25.05.1946), non abbia perso la cittadinanza italiana, già trasmessale dalla madre, non risultando alcuna rinuncia espressa dalla medesima;
peraltro, ella ha acquisito la cittadinanza statunitense per lo ius soli, prima che la madre si naturalizzasse cittadina statunitense.
Nel caso di specie, infatti, le condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis si basano:
- sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadina italiana (l'ava emigrata ovvero
[...]
); Persona_2
- sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza: mancata naturalizzazione straniera dell'ava dante causa prima della nascita della figlia, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte della discendente , prima della nascita della successiva A_ generazione ovvero dei suoi discendenti, ricorrenti nel presente giudizio.
Tanto premesso, si osserva che all'epoca della naturalizzazione dell'antenata italiana vigeva la legge n. 555/1912 (poi abrogata dalla legge n. 51/1992) il cui art. 12 intendeva scongiurare che i membri del medesimo nucleo familiare convivente avessero cittadinanze diverse.
Ne consegue che il figlio minore di cittadino italiano, e quindi italiano iure sanguinis, perdeva la cittadinanza italiana per acquisire la cittadinanza straniera del genitore convivente che a sua volta aveva perso la cittadinanza italiana.
Il meccanismo di perdita della cittadinanza di cui all'art. 12 L. n. 555/1912 operava, però, secondo il dato letterale della norma, quando l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del minore costituiva un effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore convivente ed esercente la potestà. Diverso, invece, era il caso del figlio minore -come quello sottoposto all'attenzione di questo Giudice- nato all'estero da genitore italiano, ma considerato dallo stato estero di nascita proprio cittadino iure soli.
In questo caso, l'art. 7 L. n. 557/1912, innovando rispetto al precedente regime del codice civile del 1865, favoriva il mantenimento di entrambe le cittadinanze, al fine di garantire sia l'integrazione nel nuovo paese, sia il legame col paese d'origine.
In virtù dell'applicazione di tale norma, da ritenersi speciale rispetto all'articolo 12 citato, il discendente di avo italiano, nato prima della naturalizzazione del genitore, conservava entrambe le cittadinanze.
Al riguardo deve rilevarsi che a conferma di tale interpretazione degli artt. 7
e 12 citati si pone la circolare ministeriale (K28 del 1991) in cui si era puntualizzata la peculiarità dell'acquisto della doppia cittadinanza nei paesi stranieri in cui vige il ius soli e la conservazione delle stesse anche nel caso del cambiamento di cittadinanza da parte del genitore (Corte di Appello di Roma, sez. I civile, 21.02.2023 n. 1277).
Non può essere di ostacolo all'accoglimento della domanda il fatto che si faccia valere la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, dal momento che per effetto delle sentenze della Corte costituzionale
(nn. 87/1975 e 30/1983) la cittadinanza italiana, per come sopra evidenziato, deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost..
Conseguentemente, la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non può impedire il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria (in questi termini v. Cass. Sez. Un.
n. 4466/2009).
Ne consegue che applicando i principi sopra esposti deve essere riconosciuta la cittadinanza italiana a , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
(alla nascita .
[...] Persona_1
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando in relazione alla causa iscritta al n. 1280/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara che , Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4
(alla nascita sono cittadini italiani;
Persona_1
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1 civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 25 settembre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 25 del mese di settembre, all'udienza tenuta dal G.U., presso la SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA, dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1280 del Registro Generale Contenzioso 2023
Tra
, nato a [...], Florida (Stati Uniti Parte_1
d'America) il 10.04.1996 ; CodiceFiscale_1
, nato a [...], Florida (Stati Uniti d'America) Parte_2 il 11.09.2000 ; CodiceFiscale_2
, nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti Parte_3
d'America) il 30.12.1973 ; CodiceFiscale_3
(alla nascita , nata a [...], Parte_4 Persona_1
Pennsylvania (Stati Uniti d'America) il 14.10.1955 C.F._4
;
[...]
tutti elettivamente domiciliati in Bologna alla via Alfonso Rubbiani n.10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Permunian, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Marco Permunian, giusta procura in calce all'atto di ricorso;
-RICORRENTI -
Contro in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via del Plebiscito
n. 15 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria che lo rappresenta e difende ex lege;
-RESISTENTE-
avente per OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis.
E' comparso:
l'avv. Giovanna Crocè, per delega degli avv.ti Andrea Permunian e Marco
Permunian, nell'interesse di parte ricorrente.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni riportandosi agli atti di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3
(alla nascita , convenivano in giudizio Parte_4 Persona_1 il , in persona del Ministro pro tempore, chiedendo il Controparte_1 riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, per trasmissione da proprio ascendente, con ordine delle relative trascrizioni e comunicazioni di legge.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, resistendo alla domanda avversaria.
La domanda è fondata e va accolta.
1. Va evidenziato che i ricorrenti hanno prodotto certificati di nascita e di matrimonio, autenticati e tradotti, dai quali risultano essere discendenti in linea retta di donna italiana, nata a [...] il Persona_2
06.03.1903 ed emigrata negli Stati Uniti d'America.
Ciò posto, va richiamata l'evoluzione che in materia ha avuto la legislazione italiana.
L'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale.
La Corte Costituzionale, pertanto, con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost..
Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n.
1 legge 555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta Fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996,
10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000).
A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni
Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009).
La necessità di un riconoscimento in sede giudiziaria rende, dunque, priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente per mancato avvio della procedura in via amministrativa. CP_1
2. Ciò posto, risulta dalla documentazione, prodotta da parte ricorrente, che l'ava , emigrata negli Stati Uniti, si è coniugata, in data Persona_2
18.12.1924 a Grove City, Pennsylvania (Stati Uniti d'America) con
[...]
, cittadino scozzese, dal quale ha avuto, in data 09.10.1930, la figlia CP_2
e, successivamente, si è naturalizzata cittadina A_ statunitense il 25.05.1946.
La sig.ra ha contratto matrimonio in data A_
28.03.1946 con dal quale ha avuto, il 14.10.1955, la figlia Controparte_3
odierna ricorrente, la quale, a sua volta, si è sposata il Persona_1
14.07.1973 con (assumendo da coniugata il nome di Persona_4 [...]
). Dall'unione è nato il [...] Parte_4 Parte_3
, odierno ricorrente;
quindi, in data 20.05.1998, il vincolo coniugale
[...] tra (alla nascita e Parte_4 Persona_1 Persona_4 veniva sciolto, giusta sentenza emessa dal Tribunale distrettuale del sesto
Distretto giudiziario, Contea per Pasco, Florida (Stati Uniti d'America).
Il sig. si è sposato, in data 07.10.1995, con Parte_3
, dalla quale ha avuto i figli: Controparte_4 Parte_1
nato il [...] e nato l'[...],
[...] Parte_2 odierni ricorrenti.
Orbene, va evidenziato che, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente dei ricorrenti per effetto del Persona_2 disposto dell'art. 10 comma 3 legge 555/1912, deve ritenersi che questa abbia trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
L'intervenuta naturalizzazione della menzionata ava, quale cittadina americana, non preclude l'acquisizione dell'invocata cittadinanza in capo agli odierni ricorrenti, atteso che deve ritenersi che la di lei figlia A_
, nata il [...] (prima dell'indicata naturalizzazione della madre,
[...] risalente al successivo 25.05.1946), non abbia perso la cittadinanza italiana, già trasmessale dalla madre, non risultando alcuna rinuncia espressa dalla medesima;
peraltro, ella ha acquisito la cittadinanza statunitense per lo ius soli, prima che la madre si naturalizzasse cittadina statunitense.
Nel caso di specie, infatti, le condizioni richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis si basano:
- sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadina italiana (l'ava emigrata ovvero
[...]
); Persona_2
- sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza: mancata naturalizzazione straniera dell'ava dante causa prima della nascita della figlia, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte della discendente , prima della nascita della successiva A_ generazione ovvero dei suoi discendenti, ricorrenti nel presente giudizio.
Tanto premesso, si osserva che all'epoca della naturalizzazione dell'antenata italiana vigeva la legge n. 555/1912 (poi abrogata dalla legge n. 51/1992) il cui art. 12 intendeva scongiurare che i membri del medesimo nucleo familiare convivente avessero cittadinanze diverse.
Ne consegue che il figlio minore di cittadino italiano, e quindi italiano iure sanguinis, perdeva la cittadinanza italiana per acquisire la cittadinanza straniera del genitore convivente che a sua volta aveva perso la cittadinanza italiana.
Il meccanismo di perdita della cittadinanza di cui all'art. 12 L. n. 555/1912 operava, però, secondo il dato letterale della norma, quando l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del minore costituiva un effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore convivente ed esercente la potestà. Diverso, invece, era il caso del figlio minore -come quello sottoposto all'attenzione di questo Giudice- nato all'estero da genitore italiano, ma considerato dallo stato estero di nascita proprio cittadino iure soli.
In questo caso, l'art. 7 L. n. 557/1912, innovando rispetto al precedente regime del codice civile del 1865, favoriva il mantenimento di entrambe le cittadinanze, al fine di garantire sia l'integrazione nel nuovo paese, sia il legame col paese d'origine.
In virtù dell'applicazione di tale norma, da ritenersi speciale rispetto all'articolo 12 citato, il discendente di avo italiano, nato prima della naturalizzazione del genitore, conservava entrambe le cittadinanze.
Al riguardo deve rilevarsi che a conferma di tale interpretazione degli artt. 7
e 12 citati si pone la circolare ministeriale (K28 del 1991) in cui si era puntualizzata la peculiarità dell'acquisto della doppia cittadinanza nei paesi stranieri in cui vige il ius soli e la conservazione delle stesse anche nel caso del cambiamento di cittadinanza da parte del genitore (Corte di Appello di Roma, sez. I civile, 21.02.2023 n. 1277).
Non può essere di ostacolo all'accoglimento della domanda il fatto che si faccia valere la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, dal momento che per effetto delle sentenze della Corte costituzionale
(nn. 87/1975 e 30/1983) la cittadinanza italiana, per come sopra evidenziato, deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost..
Conseguentemente, la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non può impedire il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria (in questi termini v. Cass. Sez. Un.
n. 4466/2009).
Ne consegue che applicando i principi sopra esposti deve essere riconosciuta la cittadinanza italiana a , Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
(alla nascita .
[...] Persona_1
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando in relazione alla causa iscritta al n. 1280/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara che , Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4
(alla nascita sono cittadini italiani;
Persona_1
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato Controparte_1 civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 25 settembre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)