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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 433/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NE CARMELA, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2879/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3534/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 8 e pubblicata il 10/08/2018
1 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876201700002006000 INPIEGO LAV DIP 2002
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876201700002006000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876201700002006000 IVA-ALIQUOTE 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876201700002006000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876201700002006000 BOLLO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 452/2026 depositato il 25/02/2026
IL GIUDIZIO DI RINVIO
La Suprema Corte con ordinanza n.4863/2025, pubblicata il 25.02.2025 ha parzialmente cassato con rinvio, la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia,
n.5606/2019, depositata il 31.12.2019, accogliendo il secondo motivo di ricorso formulato dalla
Ricorrente_1contribuente signora , statuendo testualmente “Con il secondo strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la «Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, anche letto assieme all'art. 111 cost. e 112
c.p.c. (richiamato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992)», lamentando che la CTR non si sia pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie.
(…) 3.2. Il motivo è, inoltre, fondato.
3.3. La Commissione territoriale, sul punto, nulla ha infatti argomentato, limitandosi a motivare in merito alla infondatezza della eccezione di prescrizione, in relazione ai singoli tributi…”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI RINVIO
Entrambe le parti si sono costituite svolgendo le rispettive avverse conclusioni circa l'intervenuta prescrizione o meno delle cartelle esattoriali per cui è causa.
La riassumente in sede di rinvio conclude chiedendo l'annullamento, delle pretese tributarie, sanzioni ed interessi, come sopra illustrato, per intervenuta prescrizione, a far data dal deposito della sentenza, per un importo, quantomeno e non inferiore, di € 18.643,00. Con refusione delle spese dell'intero giudizio, compreso quello innanzi alla Suprema Corte.
L'ADER conclude per il rigetto dell'appello in riassunzione e la condanna alle spese della riassumente, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2 La contribuente ha presentato memorie illustrative in vista dell'udienza di trattazione, evidenziando il decorso ultra-quinquennale del termine prescrizionale fra l'atto interruttivo individuabile da ultimo nell'istanza di rateizzazione e la pubblicazione della sentenza della
Cassazione.
All'udienza di discussione, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi. La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di rinvio, il Giudice di merito è vincolato a quanto prospettato dalla Suprema Corte.
Pertanto, si esamina esclusivamente la questione circa l'avvenuta prescrizione quinquennale in relazione alle sanzioni tributarie portate dalle cartelle oggetto di contestazione, riprese dal preavviso di iscrizione ipotecaria comunicato e notificato alla contribuente in data 4 luglio 2017 n.
06876201700002006000.
Risulta pacifico che la contribuente abbia presentato istanza di dilazione in data 25.08.2017, non contestando l'avvenuta e primigenia notifica delle cartelle di pagamento per cui è causa, bensì
l'avvenuto maturarsi della prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli accessori del credito rispetto ai due atti interruttivi da ultimo richiamati rispetto alle notifiche inziali.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'ADER, non può certo ritenersi preclusa la proponibilità di detta eccezione, sulla scorta di quanto specificamente statuito dalla Suprema Corte, dovendo il
Collegio scendere nel merito ed esaminarne il decorso dei termini, dato che la contribuente ha coltivato la censura sin dal primo atto introduttivo, riferita ad un periodo temporale antecedente alla comunicazione di preavviso d'iscrizione ipotecaria e dell'istanza di rateizzazione del debito.
Orbene, esaminando detta istanza si evince che l'Ufficio ha ritenuto di comunicarne il rigetto a seguito di precedente rateazione n. di prot. 439171 del 7.10.2016, per somme iscritte a ruolo e non ottemperata e dunque con decadenza dal beneficio in relazione ad ulteriori cartelle di pagamento che dovevano essere saldate rispetto a quelle per le quali la contribuente aveva proposto una seconda e nuova richiesta.
L'istanza di rateizzazione relativa al presente giudizio produce l'effetto di interrompere la prescrizione e di far riconoscere il debito, ma non importa acquiescenza alla pretesa tributaria
3 rispetto alla possibilità di sollevare eccezioni che non sono riconnesse con detto riconoscimento circa l'an debeatur.
Seguendo l'insegnamento statuito da Cass. sent. n.11338/2023, Sez. V, sulla questione si osserva che “…Con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il convincimento per cui lo stesso non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, solo occorrendo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (così, ex multis, Cass. n. 18904/2007). Ne discende che il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. In applicazione del suddetto principio e con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario, questa Corte ha ulteriormente chiarito (v. Cass. n. 27672/2020) che, pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c. e
b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”.
Il debito è stato riconosciuto e la prescrizione dunque è stata interrotta il 25.8.2017, ancorché la stessa si sia verificata, per sanzioni e interessi, fra le prime notifiche delle residue cartelle esattoriali per cui è causa (numeri finali 5280, 5890), con l'effetto di far decorrere nuovamente il termine prescrizionale, il quale è rimasto altresì sospeso durante il periodo di definizione processuale (dall'atto introduttivo 27.09.2017 alla pubblicazione della sentenza di Cassazione
25.2.2025) in ragione degli effetti derivanti dalla litispendenza ai sensi dell'art. 2945 c.c.
Il tempo anteriore trascorso è pertanto irrilevante in relazione alla sopraggiunta istanza di rateizzazione a valere quale atto ricognitivo del debito nella misura e nell'ammontare indicati nella richiesta di dilazione poi rigettata dall'Ufficio.
L'effetto interruttivo ha pertanto azzerato il decorso della prescrizione pregressa.
Alla luce delle argomentazioni testé svolte, non risulta trascorso il termine quinquennale ordinario previsto per le sanzioni amministrative pecuniari derivanti da violazioni fiscali (Cass. sez. VI, sent. n.8120/2021, sent. 7486/2022 cit., da ultimo Cassazione sez. VI ord. n.25720/2022, 4 che distinguono fra credito tributario dovuto allo Stato, per il quale vige l'ordinario termine decennale e le sanzioni per le quali si applica la disposizione di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs.
472/1997, che assoggetta le medesime alla prescrizione quinquennale. Del pari, gli accessori del credito (interessi) che maturano nel momento in cui il credito è divenuto esigibile, per specifica previsione di legge, soggiacciono alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n.4 c.c.
Cass. sent. n.30901/2019; Cass. sent. n.8120/2021 cit.; Cass. ord. cit. n.25720/2022; Cass. ord.
n.23052/2025).
In conclusione, l'eccezione di prescrizione su sanzioni e accessori del credito è infondata e deve essere rigettata.
Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate fra le parti, trattandosi di un difetto di motivazione ascrivibile alla sentenza di II grado cassata con rinvio in parte qua.
Le spese del giudizio di rinvio seguono la soccombenza, sono poste a carico della parte riassumente e liquidate come da dispositivo.
PQM
1. Rigetta il ricorso in riassunzione proposto a cura della contribuente.
2. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
3. Condanna la contribuente in riassunzione al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€ 1.600,00 oltre IVA e CPA, somma da maggiorarsi del 15 per cento a titolo di contributo forfettario per spese generali, da distrarsi a favore del procuratore dell'ADER dichiaratosi antistatario.
L'Estensore e Relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Braghò Dott.ssa Carmela Alparone
5
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NE CARMELA, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2879/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3534/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 8 e pubblicata il 10/08/2018
1 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876201700002006000 INPIEGO LAV DIP 2002
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876201700002006000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876201700002006000 IVA-ALIQUOTE 2004
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876201700002006000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876201700002006000 BOLLO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 452/2026 depositato il 25/02/2026
IL GIUDIZIO DI RINVIO
La Suprema Corte con ordinanza n.4863/2025, pubblicata il 25.02.2025 ha parzialmente cassato con rinvio, la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia,
n.5606/2019, depositata il 31.12.2019, accogliendo il secondo motivo di ricorso formulato dalla
Ricorrente_1contribuente signora , statuendo testualmente “Con il secondo strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la «Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, anche letto assieme all'art. 111 cost. e 112
c.p.c. (richiamato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992)», lamentando che la CTR non si sia pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie.
(…) 3.2. Il motivo è, inoltre, fondato.
3.3. La Commissione territoriale, sul punto, nulla ha infatti argomentato, limitandosi a motivare in merito alla infondatezza della eccezione di prescrizione, in relazione ai singoli tributi…”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI RINVIO
Entrambe le parti si sono costituite svolgendo le rispettive avverse conclusioni circa l'intervenuta prescrizione o meno delle cartelle esattoriali per cui è causa.
La riassumente in sede di rinvio conclude chiedendo l'annullamento, delle pretese tributarie, sanzioni ed interessi, come sopra illustrato, per intervenuta prescrizione, a far data dal deposito della sentenza, per un importo, quantomeno e non inferiore, di € 18.643,00. Con refusione delle spese dell'intero giudizio, compreso quello innanzi alla Suprema Corte.
L'ADER conclude per il rigetto dell'appello in riassunzione e la condanna alle spese della riassumente, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2 La contribuente ha presentato memorie illustrative in vista dell'udienza di trattazione, evidenziando il decorso ultra-quinquennale del termine prescrizionale fra l'atto interruttivo individuabile da ultimo nell'istanza di rateizzazione e la pubblicazione della sentenza della
Cassazione.
All'udienza di discussione, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi. La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di rinvio, il Giudice di merito è vincolato a quanto prospettato dalla Suprema Corte.
Pertanto, si esamina esclusivamente la questione circa l'avvenuta prescrizione quinquennale in relazione alle sanzioni tributarie portate dalle cartelle oggetto di contestazione, riprese dal preavviso di iscrizione ipotecaria comunicato e notificato alla contribuente in data 4 luglio 2017 n.
06876201700002006000.
Risulta pacifico che la contribuente abbia presentato istanza di dilazione in data 25.08.2017, non contestando l'avvenuta e primigenia notifica delle cartelle di pagamento per cui è causa, bensì
l'avvenuto maturarsi della prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli accessori del credito rispetto ai due atti interruttivi da ultimo richiamati rispetto alle notifiche inziali.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'ADER, non può certo ritenersi preclusa la proponibilità di detta eccezione, sulla scorta di quanto specificamente statuito dalla Suprema Corte, dovendo il
Collegio scendere nel merito ed esaminarne il decorso dei termini, dato che la contribuente ha coltivato la censura sin dal primo atto introduttivo, riferita ad un periodo temporale antecedente alla comunicazione di preavviso d'iscrizione ipotecaria e dell'istanza di rateizzazione del debito.
Orbene, esaminando detta istanza si evince che l'Ufficio ha ritenuto di comunicarne il rigetto a seguito di precedente rateazione n. di prot. 439171 del 7.10.2016, per somme iscritte a ruolo e non ottemperata e dunque con decadenza dal beneficio in relazione ad ulteriori cartelle di pagamento che dovevano essere saldate rispetto a quelle per le quali la contribuente aveva proposto una seconda e nuova richiesta.
L'istanza di rateizzazione relativa al presente giudizio produce l'effetto di interrompere la prescrizione e di far riconoscere il debito, ma non importa acquiescenza alla pretesa tributaria
3 rispetto alla possibilità di sollevare eccezioni che non sono riconnesse con detto riconoscimento circa l'an debeatur.
Seguendo l'insegnamento statuito da Cass. sent. n.11338/2023, Sez. V, sulla questione si osserva che “…Con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il convincimento per cui lo stesso non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, solo occorrendo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (così, ex multis, Cass. n. 18904/2007). Ne discende che il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. In applicazione del suddetto principio e con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario, questa Corte ha ulteriormente chiarito (v. Cass. n. 27672/2020) che, pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c. e
b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento”.
Il debito è stato riconosciuto e la prescrizione dunque è stata interrotta il 25.8.2017, ancorché la stessa si sia verificata, per sanzioni e interessi, fra le prime notifiche delle residue cartelle esattoriali per cui è causa (numeri finali 5280, 5890), con l'effetto di far decorrere nuovamente il termine prescrizionale, il quale è rimasto altresì sospeso durante il periodo di definizione processuale (dall'atto introduttivo 27.09.2017 alla pubblicazione della sentenza di Cassazione
25.2.2025) in ragione degli effetti derivanti dalla litispendenza ai sensi dell'art. 2945 c.c.
Il tempo anteriore trascorso è pertanto irrilevante in relazione alla sopraggiunta istanza di rateizzazione a valere quale atto ricognitivo del debito nella misura e nell'ammontare indicati nella richiesta di dilazione poi rigettata dall'Ufficio.
L'effetto interruttivo ha pertanto azzerato il decorso della prescrizione pregressa.
Alla luce delle argomentazioni testé svolte, non risulta trascorso il termine quinquennale ordinario previsto per le sanzioni amministrative pecuniari derivanti da violazioni fiscali (Cass. sez. VI, sent. n.8120/2021, sent. 7486/2022 cit., da ultimo Cassazione sez. VI ord. n.25720/2022, 4 che distinguono fra credito tributario dovuto allo Stato, per il quale vige l'ordinario termine decennale e le sanzioni per le quali si applica la disposizione di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs.
472/1997, che assoggetta le medesime alla prescrizione quinquennale. Del pari, gli accessori del credito (interessi) che maturano nel momento in cui il credito è divenuto esigibile, per specifica previsione di legge, soggiacciono alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n.4 c.c.
Cass. sent. n.30901/2019; Cass. sent. n.8120/2021 cit.; Cass. ord. cit. n.25720/2022; Cass. ord.
n.23052/2025).
In conclusione, l'eccezione di prescrizione su sanzioni e accessori del credito è infondata e deve essere rigettata.
Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate fra le parti, trattandosi di un difetto di motivazione ascrivibile alla sentenza di II grado cassata con rinvio in parte qua.
Le spese del giudizio di rinvio seguono la soccombenza, sono poste a carico della parte riassumente e liquidate come da dispositivo.
PQM
1. Rigetta il ricorso in riassunzione proposto a cura della contribuente.
2. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
3. Condanna la contribuente in riassunzione al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€ 1.600,00 oltre IVA e CPA, somma da maggiorarsi del 15 per cento a titolo di contributo forfettario per spese generali, da distrarsi a favore del procuratore dell'ADER dichiaratosi antistatario.
L'Estensore e Relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Braghò Dott.ssa Carmela Alparone
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