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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1332/2024
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1332/2024, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Novara (NO), Via Ferraris n. 9 ed elettivamente domiciliato in Novara, Via Nicolao Sottile n. 18 presso lo studio dell'Avv. Nadia Ratti che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
parte ricorrente e (C.F. ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Novara, Via Magnani Ricotti, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Criaco che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parti ricorrenti: Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle pari dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la
Pag. 1 trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti, in data 30/08/2014 presso il Comune di Novara, atto registrato presso il registro del predetto Comune Parte I n. 106, alle seguenti: CONDIZIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito:
11) Disporre che: il figlio minore venga affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Persona_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse ad essa relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Il figlio manterrà, anche anagraficamente, la collocazione e la residenza presso la madre;
ad entrambi i genitori sarà attribuita la gestione separata relativa all'ordinaria amministrazione sul figlio quando si troverà presso di loro.
12) Disporre che: i genitori si impegnino a collaborare nel rapporto educativo continuando a garantire reciproca e tempestiva consultazione in merito alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione le cui decisioni continueranno ad essere adottate congiuntamente dai genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
13) Disporre che: il padre, genitore non convivente, possa vedere e tenere il figlio con sé liberamente in accordo con la madre, secondo i propri turni di lavoro, ed in base agli impegni scolastici e ricreativi del minore. In mancanza di accordo i genitori si atterranno al calendario che seguirà stilato in base alla turnistica ricorrente del signor e Pt_1 CP_ concordato prima con la signora p) 1: giorno padre dalle ore 16:30 alle ore 20:45 - notte madre (dalle ore 20:45); Per_2
q) MATTINO 2: giorno madre - notte padre (dalle 19.00); r) NOTTE 1: la madre accompagnerà a scuola al mattino, il padre lo riprenderà a scuola e lo terrà con
Per_1 CP_ sé fino alle 18.30 quando lo riporterà dalla madre (pernotto e cena con;
s) NOTTE 2: giorno e notte con la madre che accompagnerà a scuola;
il padre riprenderà a
Per_1 Per_1 scuola, lo terrà con sé e lo riporterà dalla madre alle 18.30; t) RIPOSO 1: la madre accompagnerà a scuola, il padre lo riprenderà a scuola alle ore 16:30 e lo terrà
Per_1 con sé anche per la notte. Qualora si trattasse di giorno festivo o, in ogni caso, se non dovesse andare a
Per_1 scuola, il padre prenderà il figlio dalla casa della madre alle 14:00 e lo terrà con sé a pernottare;
La gestione di fino alle 14:00 sarà di pertinenza della madre, dalle 14:00 in avanti del padre;
Per_1
u) RIPOSO 2: rimarrà giorno e notte con il padre;
Per_1
v) POMERIGGIO 1: accompagnerà a scuola e la madre lo riprenderà a scuola alle ore 16:30 e Pt_1 Per_1 lo terrà con sé anche per la notte. Qualora si trattasse di giorno festivo o, in ogni caso, se non dovesse andare Per_1
a scuola, il padre lo riaccompagnerà a casa della madre alle 11:30. La gestione di sino alle ore 11:30 sarà Per_1 di pertinenza del padre. dormirà con la madre;
Per_1
w) POMERIGGIO 2: giorno e notte con la madre;
x) RIPOSO 3: la madre accompagnerà a Scuola, il padre lo riprenderà a scuola alle ore 16:30 e lo terrà Per_1 con sé sino alle ore 20:30. La gestione di durante le ore di scuola sarà di pertinenza del padre. Qualora si Per_1 trattasse di giorno festivo o, in ogni caso, se non dovesse andare a scuola, il padre terrà con sé il figlio dalle Per_1 ore 10:00 alle ore 20:30 quando, dopo aver cenato lo riaccompagnerà dalla madre che lo terrà con sé a pernottare. y) I giorni di cui ai punti che precedono verranno identificati in calendario da entrambi i genitori ogni mese, in base ai turni lavorativi del padre, il quale è tenuto a presentare (nel caso a calcolare) mensilmente questi ultimi alla madre almeno quindici giorni prima, i turni sono disponibili solo qualche giorno prima dell'inizio del mese.questi ultimi alla madre almeno quindici giorni prima. Qualsiasi variazione che il padre volesse apportare alla turnistica ricorrente del mese lavorativo, dovrà essere comunicata alla madre per verificare la di lei disponibilità alla sostituzione con
Pag. 2 cambio periodo. Laddove non vi fosse disponibilità della madre, il Sig. organizzerà la gestione del figlio Pt_1 minore come meglio riterrà. CP_ La signora in caso di proprio impedimento a tenere con sé il figlio provvederà ad avvisare prontamente il padre CP_ per raccogliere la di lui disponibilità. Laddove non vi fosse la disponibilità del padre la signora organizzerà la gestione del figlio minore come meglio riterrà. Entrambi i genitori potranno, nel caso d'impedimento, attivare la gestione del figlio minore per il tramite delle figure parentali di riferimento, anche dell'altro ramo della famiglia (nonna materna, nonni paterni, zio paterno), mentre per l'accudimento temporaneo da parte di soggetti terzi estranei alla sfera parentale, i ricorrenti decideranno in accordo di affidare l'incarico ad una persona gradita da entrambi e da individuare in futuro: i relativi oneri saranno a carico del genitore che attiverà il servizio di baby sitter a prescindere dalla turnazione. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai punti che precedono costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. per entrambi i genitori. z) Durante le vacanze natalizie i genitori seguiranno il calendario ordinario alternandosi unicamente nelle giornate del 25 -26 dicembre e 6 gennaio che saranno tutte divise a metà (il 25 dicembre dal mattino fino al pomeriggio- dopo pranzo ed il 26 dicembre dal pomeriggio- ovvero 25 dicembre pomeriggio fino al 26 dicembre- dopo pranzo;
6 gennaio mattino fino al pranzo ovvero dal pomeriggio fino a dopo cena), salvo diversi accordi;
aa) I genitori frequenteranno il minore per metà delle vacanze pasquali comprensivi o della domenica di Pasqua o del lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
bb) Due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare, da parte di entrambi i genitori, entro il 31 maggio. cc) In occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno, i genitori si alterneranno nella frequentazione del figlio. dd) Il minore trascorrerà, a prescindere dal periodo di competenza, con il padre la giornata dedicata alla festa del papà e del compleanno di questi e con la madre il giorno dedicato alla festa della mamma ed al compleanno di quest'ultima.
14) Disporre: che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante la corresponsione Pt_1 Persona_1 dell'importo mensile di 200 euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il 30 di ogni mese sul conto corrente della madre oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e straordinarie che saranno regolamentate così come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino tra magistrati ed avvocati del 15.03.2016. Saranno a carico del Sig. nella misura del 100% le spese per la mensa scolastica e le attività extrascolastiche Pt_1 ludico - sportive del figlio.
15) Disporre: che l'Assegno Unico per il minore sarà interamente corrisposto alla madre, mentre le detrazioni fiscali relative al figlio saranno in misura del 50%.
16) I genitori rilasciano consenso reciproco al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e del minore.
17) I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare alla comparizione personale fisica alla fissanda udienza e concordano e acconsentono alla trattazione telematica dell'udienza o mediante il modello di svolgimento in forma scritta (mediante
“deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”), non avendo nulla da eccepire a riguardo.
18) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente la trascrizione della emananda sentenza a margine dell'atto integrale di matrimonio civile contratto dai ricorrenti in data 30/08/2014 nel Comune di Novara, atto registrato presso il registro del predetto Comune Parte I n. 106;
19) Ordinare la perdita del cognome da parte di Pt_1 CP_1
Pubblico Ministero: Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, si rimette alla valutazione del Giudice.”
Pag. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c., premesso che e Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio civile il 30/08/2014 in Novara e che dall'affectio coniugalis è nato
(il 13/01/2015), hanno congiuntamente adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la Per_1 dichiarazione di separazione personale, nonché la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate. Con sentenza n. 38/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio. Con ordinanza del 30/10/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 38/2025. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Il Collegio ritiene di dover accogliere le conclusioni concordate tra le parti, essendo conformi alle norme di legge e rispettose del principio della bigenitorialità.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Pag. 4 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in Parte_1 CP_1
30/08/2014 nel Comune di Novara, atto registrato presso il registro del predetto Comune Parte I n. 106;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) omologa le condizioni di divorzio, sopra riportate;
4) prende atto di tutti gli altri accordi intercorrenti tra le parti;
5) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 5
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1332/2024, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Novara (NO), Via Ferraris n. 9 ed elettivamente domiciliato in Novara, Via Nicolao Sottile n. 18 presso lo studio dell'Avv. Nadia Ratti che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
parte ricorrente e (C.F. ) nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Novara, Via Magnani Ricotti, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Maria Criaco che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
parte ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parti ricorrenti: Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle pari dinnanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa sul ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la
Pag. 1 trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti, in data 30/08/2014 presso il Comune di Novara, atto registrato presso il registro del predetto Comune Parte I n. 106, alle seguenti: CONDIZIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito:
11) Disporre che: il figlio minore venga affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali Persona_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse ad essa relative ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Il figlio manterrà, anche anagraficamente, la collocazione e la residenza presso la madre;
ad entrambi i genitori sarà attribuita la gestione separata relativa all'ordinaria amministrazione sul figlio quando si troverà presso di loro.
12) Disporre che: i genitori si impegnino a collaborare nel rapporto educativo continuando a garantire reciproca e tempestiva consultazione in merito alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione le cui decisioni continueranno ad essere adottate congiuntamente dai genitori tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
13) Disporre che: il padre, genitore non convivente, possa vedere e tenere il figlio con sé liberamente in accordo con la madre, secondo i propri turni di lavoro, ed in base agli impegni scolastici e ricreativi del minore. In mancanza di accordo i genitori si atterranno al calendario che seguirà stilato in base alla turnistica ricorrente del signor e Pt_1 CP_ concordato prima con la signora p) 1: giorno padre dalle ore 16:30 alle ore 20:45 - notte madre (dalle ore 20:45); Per_2
q) MATTINO 2: giorno madre - notte padre (dalle 19.00); r) NOTTE 1: la madre accompagnerà a scuola al mattino, il padre lo riprenderà a scuola e lo terrà con
Per_1 CP_ sé fino alle 18.30 quando lo riporterà dalla madre (pernotto e cena con;
s) NOTTE 2: giorno e notte con la madre che accompagnerà a scuola;
il padre riprenderà a
Per_1 Per_1 scuola, lo terrà con sé e lo riporterà dalla madre alle 18.30; t) RIPOSO 1: la madre accompagnerà a scuola, il padre lo riprenderà a scuola alle ore 16:30 e lo terrà
Per_1 con sé anche per la notte. Qualora si trattasse di giorno festivo o, in ogni caso, se non dovesse andare a
Per_1 scuola, il padre prenderà il figlio dalla casa della madre alle 14:00 e lo terrà con sé a pernottare;
La gestione di fino alle 14:00 sarà di pertinenza della madre, dalle 14:00 in avanti del padre;
Per_1
u) RIPOSO 2: rimarrà giorno e notte con il padre;
Per_1
v) POMERIGGIO 1: accompagnerà a scuola e la madre lo riprenderà a scuola alle ore 16:30 e Pt_1 Per_1 lo terrà con sé anche per la notte. Qualora si trattasse di giorno festivo o, in ogni caso, se non dovesse andare Per_1
a scuola, il padre lo riaccompagnerà a casa della madre alle 11:30. La gestione di sino alle ore 11:30 sarà Per_1 di pertinenza del padre. dormirà con la madre;
Per_1
w) POMERIGGIO 2: giorno e notte con la madre;
x) RIPOSO 3: la madre accompagnerà a Scuola, il padre lo riprenderà a scuola alle ore 16:30 e lo terrà Per_1 con sé sino alle ore 20:30. La gestione di durante le ore di scuola sarà di pertinenza del padre. Qualora si Per_1 trattasse di giorno festivo o, in ogni caso, se non dovesse andare a scuola, il padre terrà con sé il figlio dalle Per_1 ore 10:00 alle ore 20:30 quando, dopo aver cenato lo riaccompagnerà dalla madre che lo terrà con sé a pernottare. y) I giorni di cui ai punti che precedono verranno identificati in calendario da entrambi i genitori ogni mese, in base ai turni lavorativi del padre, il quale è tenuto a presentare (nel caso a calcolare) mensilmente questi ultimi alla madre almeno quindici giorni prima, i turni sono disponibili solo qualche giorno prima dell'inizio del mese.questi ultimi alla madre almeno quindici giorni prima. Qualsiasi variazione che il padre volesse apportare alla turnistica ricorrente del mese lavorativo, dovrà essere comunicata alla madre per verificare la di lei disponibilità alla sostituzione con
Pag. 2 cambio periodo. Laddove non vi fosse disponibilità della madre, il Sig. organizzerà la gestione del figlio Pt_1 minore come meglio riterrà. CP_ La signora in caso di proprio impedimento a tenere con sé il figlio provvederà ad avvisare prontamente il padre CP_ per raccogliere la di lui disponibilità. Laddove non vi fosse la disponibilità del padre la signora organizzerà la gestione del figlio minore come meglio riterrà. Entrambi i genitori potranno, nel caso d'impedimento, attivare la gestione del figlio minore per il tramite delle figure parentali di riferimento, anche dell'altro ramo della famiglia (nonna materna, nonni paterni, zio paterno), mentre per l'accudimento temporaneo da parte di soggetti terzi estranei alla sfera parentale, i ricorrenti decideranno in accordo di affidare l'incarico ad una persona gradita da entrambi e da individuare in futuro: i relativi oneri saranno a carico del genitore che attiverà il servizio di baby sitter a prescindere dalla turnazione. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai punti che precedono costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. per entrambi i genitori. z) Durante le vacanze natalizie i genitori seguiranno il calendario ordinario alternandosi unicamente nelle giornate del 25 -26 dicembre e 6 gennaio che saranno tutte divise a metà (il 25 dicembre dal mattino fino al pomeriggio- dopo pranzo ed il 26 dicembre dal pomeriggio- ovvero 25 dicembre pomeriggio fino al 26 dicembre- dopo pranzo;
6 gennaio mattino fino al pranzo ovvero dal pomeriggio fino a dopo cena), salvo diversi accordi;
aa) I genitori frequenteranno il minore per metà delle vacanze pasquali comprensivi o della domenica di Pasqua o del lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
bb) Due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare, da parte di entrambi i genitori, entro il 31 maggio. cc) In occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno, i genitori si alterneranno nella frequentazione del figlio. dd) Il minore trascorrerà, a prescindere dal periodo di competenza, con il padre la giornata dedicata alla festa del papà e del compleanno di questi e con la madre il giorno dedicato alla festa della mamma ed al compleanno di quest'ultima.
14) Disporre: che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio mediante la corresponsione Pt_1 Persona_1 dell'importo mensile di 200 euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il 30 di ogni mese sul conto corrente della madre oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e straordinarie che saranno regolamentate così come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino tra magistrati ed avvocati del 15.03.2016. Saranno a carico del Sig. nella misura del 100% le spese per la mensa scolastica e le attività extrascolastiche Pt_1 ludico - sportive del figlio.
15) Disporre: che l'Assegno Unico per il minore sarà interamente corrisposto alla madre, mentre le detrazioni fiscali relative al figlio saranno in misura del 50%.
16) I genitori rilasciano consenso reciproco al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e del minore.
17) I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare alla comparizione personale fisica alla fissanda udienza e concordano e acconsentono alla trattazione telematica dell'udienza o mediante il modello di svolgimento in forma scritta (mediante
“deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”), non avendo nulla da eccepire a riguardo.
18) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente la trascrizione della emananda sentenza a margine dell'atto integrale di matrimonio civile contratto dai ricorrenti in data 30/08/2014 nel Comune di Novara, atto registrato presso il registro del predetto Comune Parte I n. 106;
19) Ordinare la perdita del cognome da parte di Pt_1 CP_1
Pubblico Ministero: Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, si rimette alla valutazione del Giudice.”
Pag. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c., premesso che e Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio civile il 30/08/2014 in Novara e che dall'affectio coniugalis è nato
(il 13/01/2015), hanno congiuntamente adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la Per_1 dichiarazione di separazione personale, nonché la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni in epigrafe riportate. Con sentenza n. 38/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio. Con ordinanza del 30/10/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 38/2025. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Il Collegio ritiene di dover accogliere le conclusioni concordate tra le parti, essendo conformi alle norme di legge e rispettose del principio della bigenitorialità.
Le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Pag. 4 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in Parte_1 CP_1
30/08/2014 nel Comune di Novara, atto registrato presso il registro del predetto Comune Parte I n. 106;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) omologa le condizioni di divorzio, sopra riportate;
4) prende atto di tutti gli altri accordi intercorrenti tra le parti;
5) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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