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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 390/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
AR CL, RE
SAIJA SALVATORE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6236/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM ISCRIZ IPOT n. 29576202500001108000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione, al competente Ass.To Regione Sicilia ed all'Agenzia delle Entrate in data 10.07.2025, depositato il 08.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 29576202500001108000, notifica il 12.05.2025, impugnata limitatamente alle cartelle emesse per tributi su ruoli formati dall'AE e dalla Regione Sicilia.
Trattasi, in particolare, delle seguenti cartelle:
1. cartella 29520220029189669000 per Irap 2018, notificata 24/01/23;
2. cartella 29520210034055513000 per Irpef 2017, notificata 24/01/23
3. cartella 29520220006230401000 per Irpef 2017, notificata 15/10/22;
4. cartella 29520220031890414000 per Irpef 2018, notificata 17/04/23;
5. cartella 29520200020162946000 per Irpef 36 ter, notificata 21/11/22;
6. cartella 29520160030013641000 per rit irpef, notificata 30/11/16 2013;
7. cartella 29520160031589583000 per tasse auto 2012, notificata 17/01/17;
8. cartella 29520170014056036000 per tasse auto 2013, notificata 07/11/17;
9. cartella 29520180004142825000 per tasse auto 2014, notificata 13/04/18;
10. cartella 29520190006074069000 per tasse auto 2015, notificata 17/07/19;
11. cartella 29520200012645819000 per tasse auto 2017, notificata 15/10/22;
12. cartella 29520210028892086000 per tasse auto 2015, notificata 21/11/22;
13. cartella 29520210078096972000 per tasse auto 2018, notificata 16/07/22;
14. cartella 29520220017535052000 per tasse auto 2019, notificata 16/07/22;
15. cartella 29520230014218568000 per tasse auto 2020, notificata 29/05/23;
16. cartella 29520230024536117000 per tasse auto 2020, notificata 31/07/23;
17. cartella 29520240019645613000 per tasse auto 2021, notificata 28/06/24.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Intervenuta decadenza e/o prescrizione per la parte relativa ai tributi erariali;
2. Difetto di motivazione, per mancata specificazione del mezzo per cui è richiesta la tassa auto;
3. Omessa notifica delle cartelle;
4. Illegittimità dell'iscrizione a ruolo. La parte residua, non contestata, dell'atto impugnato non supera il limite minimo per procedere all'iscrizione.
Con condanna di controparte alle spese e distrazione delle stesse.
In data 09.10.2025 l'AE si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Premessa la genericità dei motivi di impugnazione, ha argomentato la legittimità dell'attività per la parte di competenza e rinviato all'attività dell'AdER per la notifica delle cartelle, a fronte della tempestiva consegna dei ruoli.
ADER s è costituita il 17.11.2025, depositando documentazione volta a riscontrare la notifica delle cartelle alle date indicate e la conseguente inammissibilità di doglianze da farsi valere mediante la relativa impugnazione.
E' stato peraltro argomentato e riscontrato che, successivamente alle cartelle, sono stati notificati i seguenti atti:
- intimazione n. 29520159006218790000, notificata il 10.12.2015 a mani proprie. Tale intimazione tuttavia non riguarda alcuna delle cartelle in esame;
- l'intimazione n. 29520179013014430000, notificata in data 15.11.2017 a mezzo PEC. Per tale intimazione difetta produzione;
- l'intimazione n. 29520189004258560000, notificata il 16.03.2019 a mezzo posta a familiare convivente.
Tale intimazione tuttavia non riguarda alcuna delle cartelle in esame;
- l'intimazione n. 29520219001165952000, notificata il 30.09.2021 a mezzo posta a familiare convivente
(cartelle 8-9);
- l'intimazione n. 29520229006728547000, notificata a mani proprie il 30.01.2023. Tale intimazione non riguarda tuttavia alcuna delle cartelle in esame;
- l'intimazione n. 2952022900875978500, notificata il 27.04.2023 nelle forme del 139 c.p.c. con spedizione della raccomandata informativa. Tale intimazione non riguarda tuttavia alcuna delle cartelle in esame;
- l'intimazione n. 29520239004909871000, notificata il 24.11.2023 a mani proprie (cartelle 8-9-13-14);
- l'intimazione n. 29520249017705846000, notificata il 06.05.2025 a mani proprie (cartelle 7-10).
E' stata argomentata la tardività del ricorso per violazione dell'art. 617 c.p.c., applicabile dovendosi ritenere sussistente una opposizione agli atti esecutivi.
E' stata quindi rassegnata l'insussistenza di vizi motivazionali e della prescrizione. All'udienza del 12.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere la totale infondatezza della eccezione di tardività del ricorso, essendo inconferente il richiamo all'art. 617 c.p.c., non essendo stata ancora avviata alcuna procedura esecutiva, e dovendosi quindi correttamente applicare il termine ordinario di proposizione del ricorso avverso gli atti di imposizione tributaria di 60 gg. dalla notifica.
Nemmeno è condivisibile la doglianza riferita ai motivi di ricorso, che non risultano affetti dalla censurata genericità.
Devesi inoltre censurare l'attività defensionale dell'AdER, consistente nello “sversamento” nel fascicolo processuale di atti e notifiche di atti almeno in parte del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio, trattandosi di intimazioni di pagamento relative ad altre cartelle di pagamento, non sottese all'atto oggi impugnato.
Ciò posto, va osservato quanto segue:
1. cartella 29520220029189669000 per Irap 2018, consta la notifica a mani proprie in data 24/01/23. Non maturata alcuna prescrizione, né anteriore né successiva;
2. cartella 29520210034055513000 per Irpef 2017, consta la notifica a mani proprie in data 24/01/23.
Non maturata alcuna prescrizione né anteriore, avuto riguardo all'applicabilità dell'art. 68 DL 18/20, né successiva;
3. cartella 29520220006230401000 per Irpef 2017, consta la notifica del 15/10/22, nelle forme dell'irreperibilità relativa. Non maturata alcuna prescrizione, né anteriore né successiva;
4. cartella 29520220031890414000 per Irpef 2018, consta la notifica del 17/04/23, nelle forme dell'irreperibilità relativa. Non maturata alcuna prescrizione, né anteriore né successiva;
5. cartella 29520200020162946000 per Irpef 36 ter, notificata 21/11/22 a mani di familiare e invio di raccomandata informativa. Non maturata alcuna prescrizione, né anteriore né successiva;
6. cartella 29520160030013641000 per rit irpef, consta la notifica in data 30/11/16 a mezzo pec.. Non maturata alcuna prescrizione, né anteriore né successiva;
7. cartella 29520160031589583000 per tasse auto 2012, consta la notifica a mezzo pec in data 17/01/17. seguita dall'intimazione n. 29520249017705846000, notificata il 06.05.2025 a mani proprie, di cui non consta impugnazione. L'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione ed è oggi preclusa. Dalla notifica dell'intimazione alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione;
8. cartella 29520170014056036000 per tasse auto 2013, consta la notifica a mezzo pec in data 07/11/17, seguita dall'intimazione n. 29520239004909871000, notificata il 24.11.2023 a mani proprie, di cui non consta impugnazione. L'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione ed è oggi preclusa. Dalla notifica dell'intimazione alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione;
9. cartella 29520180004142825000 per tasse auto 2014, consta la notifica a mezzo pec in data 13/04/18, seguita dall'intimazione n. 29520239004909871000, notificata il 24.11.2023 a mani proprie, di cui non consta impugnazione. L'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione ed è oggi preclusa. Dalla notifica dell'intimazione alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione;
10. cartella 29520190006074069000 per tasse auto 2015, notificata 17/07/19. Non è stata prodotta in atti la prova della notifica, ma è stato riscontrato che vi è stata la successiva notifica dell'intimazione n.
29520249017705846000, avvenuta il 06.05.2025 a mani proprie, di cui non consta impugnazione.
L'eventuale omessa notifica della cartella, così come la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione ed è oggi preclusa.
Dalla notifica dell'intimazione alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione;
11. cartella 29520200012645819000 per tasse auto 2017, notificata 15/10/22 con consegna a mani di familiare e spedizione della raccomandata informativa. L'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla notifica della cartella avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione ed è oggi preclusa. Dalla notifica della cartella alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione;
12. cartella 29520210028892086000 per tasse auto 2015, notificata 21/11/22 con consegna a mani di familiare e spedizione della raccomandata informativa. L'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla notifica della cartella avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione ed è oggi preclusa. Dalla notifica della cartella alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione;
13. cartella 29520210078096972000 per tasse auto 2018, notificata a mezzo poste il 16/07/22 con consegna a mani proprie e seguite dalla notifica dell'intimazione n. 29520239004909871000, avvenuta il 24.11.2023
a mani proprie, di cui non consta impugnazione. Dalla notifica della intimazione alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione e la valutazione di eventuali prescrizioni medio tempore maturate è oggi preclusa;
14. cartella 29520220017535052000 per tasse auto 2019, notificata 16/07/22. Non è stata prodotta in atti la prova della notifica, ma è stato riscontrato che vi è stata la successiva notifica dell'intimazione n.
29520239004909871000, notificata il 24.11.2023 a mani proprie e di cui non consta impugnazione.
L'eventuale omessa notifica della cartella, così come la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione ed è oggi preclusa.
Dalla notifica dell'intimazione alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione;
15. cartella 29520230014218568000 per tasse auto 2020, notificata 29/05/23. Manca la prova della notifica;
16. cartella 29520230024536117000 per tasse auto 2020, notificata 31/07/23. Manca la prova della notifica;
17. cartella 29520240019645613000 per tasse auto 2021, consta la notifica in data 28/06/24 a mezzo posta ed a mani di familiare convivente.
In definitiva il ricorso risulta fondato esclusivamente in relazione alle cartelle di cui ai nn. 15 e 16, difettando la prova della relativa notifica. Il primo atto notificato risulta quello in odierna impugnazione, che appare tardivo alla luce del termine triennale di prescrizione operante in materia di tassa auto.
Per gli altri atti, il ricorso risulta invece infondato per i motivi dianzi indicati, connessi alla inammissibilità di censure che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante l'impugnazione delle cartelle/intimazioni fatte oggetto di previa notifica, in virtù dello sbarramento posto dagli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/92.
Va infatti rilevato che, per reiterata affermazione della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo (ivi compresa, peraltro, quella di omessa notifica di atti prodromici o di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr., da ultimo, Cass. n. 6436/25;
Cass. n. 2743/2025; Cass. n. 23346/2024; Cass. n.22108/24).
In tal senso, il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
a mente del quale “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, comporta che, se l'atto precedentemente notificato non viene impugnato nel termine decadenziale ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92, facendone valere l'illegittimità derivata dalla mancata notifica degli atti presupposti ovvero anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024,
n. 10736).
Per completezza, si rileva che l'atto in odierna impugnazione non presenta vizi propri, neanche in punto di motivazione, che appare adeguatamente assolta con il richiamo agli atti previamente notificati, vieppiù avuto riguardo al fatto che eventuali vizi afferenti al merito della pretesa risultano oggi non più deducibili.
Le spese seguono la soccombenza ma si compensano nella misura del 20% per la fondatezza del ricorso in relazione alle cartelle 15 e 16. Ulteriore riduzione del 20% per la difesa diretta di AE.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato in relazione alle cartelle n.
29520230014218568000 e n. 29520230024536117000; rigetta, nel resto, il ricorso. Previa compensazione nella misura del 20%, condanna il ricorrente al pagamento delle residue spese processuali, liquidate in euro 2400,00 per l'agente della riscossione ed in euro 1900,00 per l'Agenzia delle entrate, oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
AR CL, RE
SAIJA SALVATORE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6236/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM ISCRIZ IPOT n. 29576202500001108000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione, al competente Ass.To Regione Sicilia ed all'Agenzia delle Entrate in data 10.07.2025, depositato il 08.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria n. 29576202500001108000, notifica il 12.05.2025, impugnata limitatamente alle cartelle emesse per tributi su ruoli formati dall'AE e dalla Regione Sicilia.
Trattasi, in particolare, delle seguenti cartelle:
1. cartella 29520220029189669000 per Irap 2018, notificata 24/01/23;
2. cartella 29520210034055513000 per Irpef 2017, notificata 24/01/23
3. cartella 29520220006230401000 per Irpef 2017, notificata 15/10/22;
4. cartella 29520220031890414000 per Irpef 2018, notificata 17/04/23;
5. cartella 29520200020162946000 per Irpef 36 ter, notificata 21/11/22;
6. cartella 29520160030013641000 per rit irpef, notificata 30/11/16 2013;
7. cartella 29520160031589583000 per tasse auto 2012, notificata 17/01/17;
8. cartella 29520170014056036000 per tasse auto 2013, notificata 07/11/17;
9. cartella 29520180004142825000 per tasse auto 2014, notificata 13/04/18;
10. cartella 29520190006074069000 per tasse auto 2015, notificata 17/07/19;
11. cartella 29520200012645819000 per tasse auto 2017, notificata 15/10/22;
12. cartella 29520210028892086000 per tasse auto 2015, notificata 21/11/22;
13. cartella 29520210078096972000 per tasse auto 2018, notificata 16/07/22;
14. cartella 29520220017535052000 per tasse auto 2019, notificata 16/07/22;
15. cartella 29520230014218568000 per tasse auto 2020, notificata 29/05/23;
16. cartella 29520230024536117000 per tasse auto 2020, notificata 31/07/23;
17. cartella 29520240019645613000 per tasse auto 2021, notificata 28/06/24.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Intervenuta decadenza e/o prescrizione per la parte relativa ai tributi erariali;
2. Difetto di motivazione, per mancata specificazione del mezzo per cui è richiesta la tassa auto;
3. Omessa notifica delle cartelle;
4. Illegittimità dell'iscrizione a ruolo. La parte residua, non contestata, dell'atto impugnato non supera il limite minimo per procedere all'iscrizione.
Con condanna di controparte alle spese e distrazione delle stesse.
In data 09.10.2025 l'AE si è costituita con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Premessa la genericità dei motivi di impugnazione, ha argomentato la legittimità dell'attività per la parte di competenza e rinviato all'attività dell'AdER per la notifica delle cartelle, a fronte della tempestiva consegna dei ruoli.
ADER s è costituita il 17.11.2025, depositando documentazione volta a riscontrare la notifica delle cartelle alle date indicate e la conseguente inammissibilità di doglianze da farsi valere mediante la relativa impugnazione.
E' stato peraltro argomentato e riscontrato che, successivamente alle cartelle, sono stati notificati i seguenti atti:
- intimazione n. 29520159006218790000, notificata il 10.12.2015 a mani proprie. Tale intimazione tuttavia non riguarda alcuna delle cartelle in esame;
- l'intimazione n. 29520179013014430000, notificata in data 15.11.2017 a mezzo PEC. Per tale intimazione difetta produzione;
- l'intimazione n. 29520189004258560000, notificata il 16.03.2019 a mezzo posta a familiare convivente.
Tale intimazione tuttavia non riguarda alcuna delle cartelle in esame;
- l'intimazione n. 29520219001165952000, notificata il 30.09.2021 a mezzo posta a familiare convivente
(cartelle 8-9);
- l'intimazione n. 29520229006728547000, notificata a mani proprie il 30.01.2023. Tale intimazione non riguarda tuttavia alcuna delle cartelle in esame;
- l'intimazione n. 2952022900875978500, notificata il 27.04.2023 nelle forme del 139 c.p.c. con spedizione della raccomandata informativa. Tale intimazione non riguarda tuttavia alcuna delle cartelle in esame;
- l'intimazione n. 29520239004909871000, notificata il 24.11.2023 a mani proprie (cartelle 8-9-13-14);
- l'intimazione n. 29520249017705846000, notificata il 06.05.2025 a mani proprie (cartelle 7-10).
E' stata argomentata la tardività del ricorso per violazione dell'art. 617 c.p.c., applicabile dovendosi ritenere sussistente una opposizione agli atti esecutivi.
E' stata quindi rassegnata l'insussistenza di vizi motivazionali e della prescrizione. All'udienza del 12.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita premettere la totale infondatezza della eccezione di tardività del ricorso, essendo inconferente il richiamo all'art. 617 c.p.c., non essendo stata ancora avviata alcuna procedura esecutiva, e dovendosi quindi correttamente applicare il termine ordinario di proposizione del ricorso avverso gli atti di imposizione tributaria di 60 gg. dalla notifica.
Nemmeno è condivisibile la doglianza riferita ai motivi di ricorso, che non risultano affetti dalla censurata genericità.
Devesi inoltre censurare l'attività defensionale dell'AdER, consistente nello “sversamento” nel fascicolo processuale di atti e notifiche di atti almeno in parte del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio, trattandosi di intimazioni di pagamento relative ad altre cartelle di pagamento, non sottese all'atto oggi impugnato.
Ciò posto, va osservato quanto segue:
1. cartella 29520220029189669000 per Irap 2018, consta la notifica a mani proprie in data 24/01/23. Non maturata alcuna prescrizione, né anteriore né successiva;
2. cartella 29520210034055513000 per Irpef 2017, consta la notifica a mani proprie in data 24/01/23.
Non maturata alcuna prescrizione né anteriore, avuto riguardo all'applicabilità dell'art. 68 DL 18/20, né successiva;
3. cartella 29520220006230401000 per Irpef 2017, consta la notifica del 15/10/22, nelle forme dell'irreperibilità relativa. Non maturata alcuna prescrizione, né anteriore né successiva;
4. cartella 29520220031890414000 per Irpef 2018, consta la notifica del 17/04/23, nelle forme dell'irreperibilità relativa. Non maturata alcuna prescrizione, né anteriore né successiva;
5. cartella 29520200020162946000 per Irpef 36 ter, notificata 21/11/22 a mani di familiare e invio di raccomandata informativa. Non maturata alcuna prescrizione, né anteriore né successiva;
6. cartella 29520160030013641000 per rit irpef, consta la notifica in data 30/11/16 a mezzo pec.. Non maturata alcuna prescrizione, né anteriore né successiva;
7. cartella 29520160031589583000 per tasse auto 2012, consta la notifica a mezzo pec in data 17/01/17. seguita dall'intimazione n. 29520249017705846000, notificata il 06.05.2025 a mani proprie, di cui non consta impugnazione. L'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione ed è oggi preclusa. Dalla notifica dell'intimazione alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione;
8. cartella 29520170014056036000 per tasse auto 2013, consta la notifica a mezzo pec in data 07/11/17, seguita dall'intimazione n. 29520239004909871000, notificata il 24.11.2023 a mani proprie, di cui non consta impugnazione. L'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione ed è oggi preclusa. Dalla notifica dell'intimazione alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione;
9. cartella 29520180004142825000 per tasse auto 2014, consta la notifica a mezzo pec in data 13/04/18, seguita dall'intimazione n. 29520239004909871000, notificata il 24.11.2023 a mani proprie, di cui non consta impugnazione. L'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione ed è oggi preclusa. Dalla notifica dell'intimazione alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione;
10. cartella 29520190006074069000 per tasse auto 2015, notificata 17/07/19. Non è stata prodotta in atti la prova della notifica, ma è stato riscontrato che vi è stata la successiva notifica dell'intimazione n.
29520249017705846000, avvenuta il 06.05.2025 a mani proprie, di cui non consta impugnazione.
L'eventuale omessa notifica della cartella, così come la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione ed è oggi preclusa.
Dalla notifica dell'intimazione alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione;
11. cartella 29520200012645819000 per tasse auto 2017, notificata 15/10/22 con consegna a mani di familiare e spedizione della raccomandata informativa. L'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla notifica della cartella avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione ed è oggi preclusa. Dalla notifica della cartella alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione;
12. cartella 29520210028892086000 per tasse auto 2015, notificata 21/11/22 con consegna a mani di familiare e spedizione della raccomandata informativa. L'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla notifica della cartella avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione ed è oggi preclusa. Dalla notifica della cartella alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione;
13. cartella 29520210078096972000 per tasse auto 2018, notificata a mezzo poste il 16/07/22 con consegna a mani proprie e seguite dalla notifica dell'intimazione n. 29520239004909871000, avvenuta il 24.11.2023
a mani proprie, di cui non consta impugnazione. Dalla notifica della intimazione alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione e la valutazione di eventuali prescrizioni medio tempore maturate è oggi preclusa;
14. cartella 29520220017535052000 per tasse auto 2019, notificata 16/07/22. Non è stata prodotta in atti la prova della notifica, ma è stato riscontrato che vi è stata la successiva notifica dell'intimazione n.
29520239004909871000, notificata il 24.11.2023 a mani proprie e di cui non consta impugnazione.
L'eventuale omessa notifica della cartella, così come la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione ed è oggi preclusa.
Dalla notifica dell'intimazione alla notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine triennale di prescrizione;
15. cartella 29520230014218568000 per tasse auto 2020, notificata 29/05/23. Manca la prova della notifica;
16. cartella 29520230024536117000 per tasse auto 2020, notificata 31/07/23. Manca la prova della notifica;
17. cartella 29520240019645613000 per tasse auto 2021, consta la notifica in data 28/06/24 a mezzo posta ed a mani di familiare convivente.
In definitiva il ricorso risulta fondato esclusivamente in relazione alle cartelle di cui ai nn. 15 e 16, difettando la prova della relativa notifica. Il primo atto notificato risulta quello in odierna impugnazione, che appare tardivo alla luce del termine triennale di prescrizione operante in materia di tassa auto.
Per gli altri atti, il ricorso risulta invece infondato per i motivi dianzi indicati, connessi alla inammissibilità di censure che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante l'impugnazione delle cartelle/intimazioni fatte oggetto di previa notifica, in virtù dello sbarramento posto dagli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/92.
Va infatti rilevato che, per reiterata affermazione della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo (ivi compresa, peraltro, quella di omessa notifica di atti prodromici o di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr., da ultimo, Cass. n. 6436/25;
Cass. n. 2743/2025; Cass. n. 23346/2024; Cass. n.22108/24).
In tal senso, il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
a mente del quale “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, comporta che, se l'atto precedentemente notificato non viene impugnato nel termine decadenziale ex art. 21 D.Lgs. n. 546/92, facendone valere l'illegittimità derivata dalla mancata notifica degli atti presupposti ovvero anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024,
n. 10736).
Per completezza, si rileva che l'atto in odierna impugnazione non presenta vizi propri, neanche in punto di motivazione, che appare adeguatamente assolta con il richiamo agli atti previamente notificati, vieppiù avuto riguardo al fatto che eventuali vizi afferenti al merito della pretesa risultano oggi non più deducibili.
Le spese seguono la soccombenza ma si compensano nella misura del 20% per la fondatezza del ricorso in relazione alle cartelle 15 e 16. Ulteriore riduzione del 20% per la difesa diretta di AE.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato in relazione alle cartelle n.
29520230014218568000 e n. 29520230024536117000; rigetta, nel resto, il ricorso. Previa compensazione nella misura del 20%, condanna il ricorrente al pagamento delle residue spese processuali, liquidate in euro 2400,00 per l'agente della riscossione ed in euro 1900,00 per l'Agenzia delle entrate, oltre accessori come per legge.