Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 31/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1929/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 1929/2022 tra le parti:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Righi Parte_1 C.F._1
(pec: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito Email_1
in Firenze (FI), via del Bobolino n. 12;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Gattai (pec: vvocati.prato.it) Email_2
ed elettivamente domiciliato in Prato (PO), Via Pallaccorda n. 6, presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI:
: come in atto di citazione [«Accertare e dichiarare la responsabilità del CP_2
PA Inca nella causazione degli eventi di cui al premesso del presente atto, consistenti nella errata gestione della pratica pensionistica del Sig. b) Accertare e CP_2
dichiarare che in seguito alla errata gestione della pratica pensionistica il Sig. ha subito Pt_1 un pregiudizio economico quantificabile nell'importo lordo di € 10.181,64; c) CP_ Conseguentemente condannare il PA al pagamento della somma di cui sopra in unica soluzione o in tranches annuali a far data dalla pronuncia e sino all'anno 2027; d) Vinte le spese di giudizio»].
pagina 1 di 9
NEL MERITO: respingere le domande proposte da nei confronti di CP_2 CP_1
di perché infondate in fatto ed in diritto. Condannare, in ogni caso, l'attore all'integrale CP_1
refusione delle spese e dei compensi professionali del giudizio»].
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio, con citazione, di (di seguito: CP_2 CP_1 CP_1
«INCA» o «il PA») chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.
A sostegno della sua domanda ha allegato il verbale datato 10/07/2020 della Commissione
Medica Interforze di Roma, con cui è stato giudicato «non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio e a proficuo lavoro come dipendente di amministrazione pubblica ex art. 55 octies D.Lgs. 165/2001 e dalla data del 19.06.2020, a seguito di gravi patologie invalidanti, le quali gli hanno impedito di continuare a svolgere la professione di infermiere presso la AUSL di
Prato.
In forza del predetto verbale, in data 13/07/2020, la ha comunicato Controparte_3 all'attore la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal giorno successivo.
Ha sostenuto, pertanto, di essersi recato presso gli uffici del PA della sede di CP_1 CP_1
il 14/07/2020 «per fare la domanda di pensione», e di aver precisato di aver svolto anche attività infermieristica in forma libero-professionale, con conseguente versamento di contributi presso
(Ente di previdenza e assistenza della professione infermieristica). CP_4
Ha asserito di aver inviato al copia dell'estratto conto in data CP_5 CP_1 CP_4
15/07/2020 e che, solo al momento della liquidazione della pensione, ha appreso che in essa non risultavano calcolati i contributi versati presso CP_4
In particolare, ha allegato agli atti la comunicazione di con cui è stato informato che CP_4
«non avendo formulato la domanda in cumulo, avrà diritto alla pensione al compimento CP_4
CP_ del 65° anno di età», e la nota della Direzione Regionale nella quale è stata dichiarata CP_ l'impossibilità di «…recuperare i contributi della libera professione sulla pensione già in godimento».
Pertanto, ha manifestato di aver subito un pregiudizio economico derivante dalla errata gestione della pratica pensionistica da parte di di , chiedendo la condanna della stessa al CP_1 CP_1
pagamento della somma di € 10.181,64.
Si è costituito in giudizio , contestando tutto quanto dedotto dall'attore, in fatto ed in CP_1
diritto.
pagina 2 di 9 A fondamento delle contestazioni ha allegato il mandato con cui ha chiesto di CP_2
CP_ essere rappresentato da nei confronti dell' , per la presentazione di una domanda di CP_6
pensione di inabilità, con incarico sottoscritto il 15/07/2020 presso gli uffici del patronato.
Ha aggiunto, inoltre, che al momento dell'apertura della pratica, è stata prospettata la possibilità di presentare la domanda di pensione in cumulo per valorizzare i contributi possibilità CP_4
che, secondo la convenuta, non è stata sfruttata dall'attore.
Nello specifico, infatti, ha sostenuto che è stato il sig. a dichiarare di voler CP_1 Pt_1 procedere con l'inoltro della domanda di pensione ordinaria di inabilità all' senza il cumulo CP_6
pensionistico, e di voler inoltrare le due domande separate.
In data 20/07/2020 ha provveduto ad inviare all'attore la domanda di pensione ordinaria di CP_1 inabilità nel frattempo inoltrata all' , in esecuzione del mandato ricevuto. CP_6
A riscontro della volontà dell'attore relativamente l'inoltro della separazione delle domande, la convenuta ha allegato agli atti due e-mail del 22/07/2020, ad essa inviate dall'attore, e contenenti rispettivamente: la «modulistica per la richiesta di pensione presso , e un riferimento ad CP_4 un link, dal quale l'attore ha evinto che «… dopo 5 anni si ha diritto alla pensione, immediata per inabilità»
Ha contestato inoltre, l'ammontare del presunto danno così come formulato dalla controparte e ha insistito per il rigetto delle domande attoree.
All'udienza del 14/02/2023 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa è stata rinviata per l'ammissione delle istanze istruttorie.
La causa è stata istruita con l'assunzione della prova testimoniale dedotta dalla parte convenuta, mentre non è stata ammessa la prova per testi indicata dall'attore.
Esaurita la fase istruttoria, è stato assegnato alle parti termine al 21/10/2024 per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
In data 22/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda è fondata e dev'essere accolta.
L'art. 1, legge n. 152/2001 (recante «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale») qualifica gli istituti di patronato e di assistenza sociale come persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità, in attuazione degli artt. 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione.
pagina 3 di 9 Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della stessa legge, gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza,
a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.
L'art. 8, legge citata, precisa che le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano: «a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.
(....)».
Secondo l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, il conferimento di un incarico a un istituto di patronato non richiede, ai fini della validità, la forma scritta, atteso che, in mancanza di espressa indicazione di legge in riferimento al rispetto di specifici obblighi formali, trova applicazione il generale principio di libertà delle forme, sicché è sufficiente che tra l'istituto e l'assistito si sia instaurato un rapporto di fatto, basato su un accordo verbale ovvero su comportamenti concludenti, in forza del quale il patronato sia stato incaricato del compito di svolgere attività di informazione, assistenza e consulenza in favore dell'interessato (Cass., n.
16316 del 08/06/2023).
La S.C. ha condivisibilmente precisato che la responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione, assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza (Cass., n. 34475 del 11/12/2023).
Costituisce ius receptum della giurisprudenza di legittimità il principio di diritto, al quale occorre dare continuità, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il pagina 4 di 9 creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Unite, n. 13533 del
30/10/2001).
Nel caso all'esame , quale creditore di un'obbligazione contrattuale, che agisce per CP_7 il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del PA debitore, ha l'onere di provare, oltre al danno, la fonte del proprio diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Nel caso all'esame, sebbene sia stato formalizzato per iscritto (soltanto) un «Mandato di assistenza e rappresentanza» per lo svolgimento della pratica relativa alla pensione di inabilità
(cfr. modulo del 15/07/2020, doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), è pacifico che, su incarico e nell'interesse di , il PA abbia espletato anche CP_2 CP_1
attività di consulenza ai fini della presentazione della domanda di pensione: il fatto, che è presupposto implicito della prospettazione del sig. , non è stato contestato dal convenuto il Pt_1
quale infatti ha allegato che, al momento dell'apertura della pratica relativa alla pensione d'inabilità, il Direttore indicò all'attore la possibilità di presentare la Controparte_8
domanda di pensione in cumulo per valorizzare i contributi
[...]
a dimostrazione dell'esistenza di un Parte_2
incarico di consulenza preventiva alla presentazione della domanda di pensione.
In ogni caso, è la legge che attribuisce ai patronati l'esercizio di attività di informazione, strettamente correlate a quelle di assistenza.
L'attore ha quindi assolto all'onere della prova a suo carico.
Egli ha inoltre allegato l'inadempimento del PA per avere erroneamente presentato la domanda di pensione d'inabilità in via separata – da un lato la domanda relativa ai contributi
, versati dal sig. come dipendente della AUSL, dall'altro lato la domanda relativa ai CP_6 Pt_1
contributi versati come infermiere libero professionista – anziché «in cumulo» (ossia CP_4 mediante totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi dell'art. 2, d.l.vo n. 42/2006). È pacifico tra le parti che tale modalità ha precluso al sig. di beneficiare subito del trattamento Pt_1
avendo diritto a quest'ultimo solo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. CP_4
La tesi difensiva di è che l'attore, pur informato della possibilità di presentare la domanda CP_1
di pensione «in cumulo», optò per la presentazione di domande separate (tanto che venne pagina 5 di 9 dapprima inoltrata la domanda di pensione di inabilità e successivamente quella diretta CP_6 all' cfr. deposizione della teste all'udienza del 22/04/2024). In CP_4 Controparte_8
particolare, secondo il convenuto, riferì di avere già assunto informazioni presso CP_2
e di avere avuto assicurazione dall'ente in ordine al proprio diritto alla pensione, e il fatto CP_4
che egli avesse chiari i presupposti e le caratteristiche delle due opzioni pensionistiche era stato confermato dal collaboratore del PA che aveva assistito l'attore quando era Persona_1
ancora dipendente della AUSL.
Tale prospettazione, già sul piano dell'allegazione, non è idonea ad assolvere l'onere della prova gravante sul convenuto. Quest'ultimo, infatti, non ha allegato e dimostrato di avere informato il sig. in modo chiaro, dettagliato ed esaustivo circa le modalità, in particolare sui tempi, di Pt_1
erogazione della pensione in base alle due possibilità e, nello specifico, di avere edotto l'utente del fatto che, se avesse scelto – così in effetti accaduto – la domanda separata, avrebbe percepito la pensione (di vecchiaia) solo al compimento del 65° anno di età e non immediatamente, CP_4
insieme alla pensione INPS.
L'adempimento di tale obbligo informativo, funzionale a consentire al sig. di effettuare Pt_1
una scelta consapevole, non è provato dalle testimonianze assunte su iniziativa della convenuta.
In particolare, la teste , all'epoca dei fatti direttrice del PA di Controparte_8 CP_1
, sentita all'udienza del 24/04/2024, si è limitata a confermare di avere informato l'attore CP_1
della possibilità di presentare la domanda di pensione in cumulo per valorizzare i contributi ma non del fatto, di fondamentale importanza, che solo con la domanda di pensione in CP_4
cumulo avrebbe ottenuto subito il relativo trattamento;
in particolare, la teste ha dichiarato che il sig. non volle procedere con il cumulo affermando di avere già parlato con l' al Pt_1 CP_4
fine di presentare la domanda di pensione separatamente e in un secondo momento, e che del cumulo ella e il sig. parlarono anche al telefono con il sig. collaboratore Pt_1 Per_1
occasionale di SPI CGIL.
Quest'ultimo, sentito alla stessa udienza, dopo avere precisato di essere un collaboratore del sindacato pensionati della e di essersi rapportato, in tale qualità, al PA , ha CP_1 CP_1
dichiarato di non ricordare con precisione il contenuto e la conclusione delle telefonate con il sig.
e della telefonata con la sig.ra relativa alle questioni dell'attore, pur Pt_1 CP_8
ritenendo probabile di avere suggerito un trattamento senza cumulo, considerato dal teste preferibile a un trattamento col cumulo (per il quale invece «propendeva» CP_8
«perché nel secondo caso il TFR si sarebbe spostato all'età di 68 anni (sarebbe stato
[...] corrisposto all'età della pensione di vecchiaia) mentre nel primo caso, con la sola pensione
pagina 6 di 9 ordinaria di inabilità, avrebbe percepito subito il TFR», unico argomento, a suo dire, «che poteva far preferire la pensione separata rispetto a quelle cumulata».
Nessuno dei testi ha quindi riferito con sicurezza che a fossero stati chiaramente CP_2
spiegati i pro e i contro delle due opzioni – domanda di pensione in cumulo o separata -, mentre
è emerso che l'attore era convinto (erroneamente) che, anche in caso di presentazione domande separate, avrebbe percepito immediatamente la pensione erogata da la teste CP_4 [...] ha infatti confermato di avere ricevuto dall'attore la e-mail del 22/07/2020 (doc. 4 CP_8
allegato alla comparsa di costituzione del PA) in cui egli richiama un link istituzionale di
«dove si evince che dopo 5 anni si ha diritto alla pensione immediata per inabilità». Tale CP_4
ultima circostanza dimostra a contrario che il sig. non aveva affatto compreso che, se non Pt_1
avesse presentato la domanda di pensione in cumulo, non avrebbe ottenuto subito la pensione e costituisce indizio contrario all'assolvimento, da parte del convenuto, del proprio CP_4
obbligo informativo.
D'altra parte, il PA , in base alla diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, CP_1
c.c. e secondo un criterio di prudenza, non avrebbe potuto fare affidamento su supposti contributi informativi di terzi, in particolare del sig. il quale, come detto, non ha neppure dichiarato Per_1
di avere detto al sig. che con la domanda separata avrebbe percepito la pensione a Pt_1 CP_4 sessantacinque anni, o dell' (con cui, secondo quanto riferito dalla teste CP_6 CP_8
l'attore aveva scambiato delle e-mail e che aveva scritto allo stesso che, se avesse voluto Pt_1
valorizzare i contributi avrebbe dovuto fare la domanda di pensione in cumulo, e-mail CP_9
che comunque non sono state prodotte dalla parte convenuta): il PA avrebbe infatti dovuto informare direttamente l'utente e sincerarsi che quest'ultimo avesse ben compreso.
La difesa del convenuto si appunta sul fatto che l'attore fosse convinto di presentare la domanda di pensione separata, tanto che fu lui stesso a inviare per posta elettronica alla sig.ra
[...]
la relativa modulistica (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), ma tale Pt_3
impostazione difensiva è fallace perché non è dimostrato che la volontà manifestata da CP_2
fosse consapevole: ciò che emerge dagli atti è che l'attore si era autonomamente
[...]
informato «da profano», ma è evidente che il convenuto non avrebbe dovuto accontentarsi dell'iniziativa dell'utente, la cui non adeguata e approfondita conoscenza della materia previdenziale doveva essere presunta, essendosi egli rivolto a un ente preposto per legge a svolgere un servizio di pubblica utilità di assistenza, informazione e tutela in tale ambito.
Accertato l'inadempimento del convenuto, è provato anche il nesso causale tra tale inadempimento e l'evento lesivo, costituito dalla perdita della possibilità di percepire la pensione pagina 7 di 9 d'inabilità erogata dall' potendo accedere soltanto alla pensione di vecchiaia al CP_4
compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatto che, come già rilevato, non è stato specificamente contestato dal PA ed è quindi pacifico, oltre che dimostrato dalla comunicazione dell' a del giorno 8/06/2021 (doc. 4 allegato alla citazione). CP_4 CP_2
Quanto al nesso di causalità giuridica tra tale evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli allegate dall'attore, in termini di perdita degli emolumenti pensionistici nella misura di € 109,48 dal mese da luglio 2020 (epoca della domanda di pensione) a ottobre 2027 (epoca in cui CP_2
avrà diritto alla pensione di vecchiaia , mette conto rilevare che a fronte della
[...] CP_4
comunicazione di al sig. del 17/11/2021 (doc. 7 ibidem), il convenuto ha replicato CP_4 Pt_1
che la perdita subita è inferiore perché «la differenza fra il trattamento di pensione ordinaria e quello di pensione contributiva non è di € 40,00 mensili, bensì di € 14,12 mensili»: al di là della non chiara esposizione dell'argomento difensivo, il PA non ha prodotto il conteggio dell' che ha indicato come documento 11, che però non compare tra gli allegati alla CP_6
comparsa di costituzione.
In mancanza di un'efficace contestazione del convenuto, per il principio dispositivo, si può recepire il calcolo dell'attore senza disporre una c.t.u..
Il danno in questione in parte si è già verificato all'attualità: infatti l'attore ha già perso i ratei di pensione che avrebbe percepito da luglio 2020 a gennaio 2025, per un totale di 55 mesi.
L'importo di € 6.021,40 rappresenta, pertanto, la perdita subita dal sig. all'attualità. Pt_1
Trattandosi di debito di valore, tale somma dev'essere maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi calcolati sull'importo di € 109,48, rivalutato mese per mese fino a oggi, per un totale di € 6.752,01.
L'attore ha subito però anche un danno futuro, avuto riguardo ai ratei di pensione che avrebbe percepito da oggi fino a settembre 2027 (avendo egli allegato, senza contestazione avversaria, che percepirà la pensione Enpapi da ottobre 2027). Per calcolare tale danno occorre moltiplicare il capitale perduto per un coefficiente di anticipazione o capitalizzazione, così da considerare il vantaggio che il danneggiato ottiene percependo oggi una somma che avrebbe incassato solo in futuro;
tale coefficiente può essere ricavato dalla tabella elaborata nel 2023 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che tiene conto del sesso e dell'età del danneggiato, nonché della durata dell'arco temporale in cui avverrà la perdita della rendita periodica, nel caso di specie circa un anno e mezzo;
il calcolo sarà pertanto il seguente: € 109,48 x 12 mesi x 2,41
(coefficiente di capitalizzazione) = € 3.172,73.
Il danno complessivo dev'essere pertanto liquidato all'attualità in € 9.924,74.
pagina 8 di 9 Il convenuto dev'essere condannato a pagare all'attore la predetta somma, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico di . CP_1
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna di al risarcimento del danno in CP_1 CP_1
favore di , che liquida in € 9.924,74, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione CP_2
della presente sentenza al saldo;
2) condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 31/01/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 9 di 9