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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/07/2025, n. 11490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11490 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31649/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31649/2021 promossa da:
Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. CERCHI MONICA
ATTORE contro
CP_1
Con il patrocinio dell'avv. PORCELLI PAOLA
E
CONVENUTO
Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. FABIO CAIAFFA
1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha evocato in giudizio e la chiedendo Parte_1 CP_1 CP_3
accertarsi che sinistro stradale verificatosi in data 06/08/2019 andava ascritto ad esclusiva responsabilità del sig. e, pertanto, condannarsi i convenuti al pagamento in solido CP_1
della somma di euro 93.151,44, già detratta della somma corrisposta dall' o di quella CP_4
maggiore o minore accertanda nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
Ha dedotto a sostegno della domanda che il giorno 06/08/2019, alle ore 08.45, il sig. CP_5
percorreva in Roma la carreggiata centrale di via CR BO con direzione Eur
[...]
alla guida dell'autovettura Renault Captur tg. FF768BF di sua proprietà, all'interno della quale essa esponente viaggiava come trasportata. Giunto all'altezza del Km. 20.850 della via BO, il aveva fermato la vettura sulla corsia di destra a causa di un malore di essa attrice, che CP_5
aperto lo sportello, era scesa dall'auto e aveva percorso la banchina alla sua destra in direzione del guard-rail. Una volta appoggiatasi con le mani sul predetto guard-rail, era stata investita dal motociclo modello Honda, tg. EA22473, condotto dal proprietario sig. che CP_1
proveniente da dietro transitava sulla corsia di emergenza.
Sul luogo dell'incidente erano intervenuti gli agenti della Polizia Roma capitale – U.O. X Gruppo
“Mare” per i rilievi del caso.
2 Era stata quindi trasportata presso l'Ospedale San Camillo – Forlanini e ricoverata con diagnosi di “frattura della pelvi e del sacro, frattura del piatto tibiale sinistro”, con prognosi di giorni 40.
Successivamente era stata trasferita presso il reparto di lungodegenza della Controparte_6
.
Il danno non patrimoniale accertato in sede medico legale dal dottor ra stato valutato in 90 CP_7
giorni di inabilità temporanea assoluta, 120 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e in danno biologico al 18%. Erano inoltre state sostenute spese mediche per euro 2205,43 mentre quelle future prevedibili potevano essere quantificate in euro 2000,00.
L' aveva riconosciuto il sinistro quale infortunio in itinere con una menomazione del 9%, CP_4
corrispondendo la somma di euro 14.664,99. Era comunque pendente un giudizio per la quantificazione dei maggiori postumi nella misura del 18%.
La aveva riconosciuto una invalidità permanente del 12% oltre alla inabilità temporanea, CP_2
ma nonostante l'esperimento della procedura di negoziazione assistita, non aveva dato riscontro alla richiesta di risarcimento del danno.
La responsabilità del sinistro andava interamente ascritta alla condotta del il quale era CP_1
transitato sulla corsia di emergenza, nonostante questa fosse riservata ad ipotesi di estrema necessità (malessere del conducente, guasto del veicolo, passaggio di mezzi di soccorso e delle
Forze dell'Ordine). Inoltre il convenuto non aveva usato la massima prudenza al fine di evitare l'incidente.
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Si è costituito in giudizio chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio CP_1
in attesa della definizione della causa intentata dalla contro l' per ottenere il Pt_1 CP_4
riconoscimento di postumi maggiori di quelli già accertati, essendo incerto l'ammontare dell'indennizzo . CP_4
Nel merito, ha contestato la dinamica del sinistro rappresentata da parte attrice, sostenendo che l'evento si era svolto in maniera differente. Invero, il aveva arrestato la propria vettura per CP_5
consentire alla di scendere dalla stessa a causa di un malore che aveva colto la Pt_1
trasportata. L'attrice aveva quindi attraversato la carreggiata di corsa dirigendosi verso la
3 banchina. Era a questo punto sopraggiunto da tergo il motociclo Honda condotto dal CP_1
che percorreva la corsia di marcia esterna mantenendosi alla sua destra e osservando una velocità tra i 25 e i 30 km. orari. La rapidità ed il brevissimo tempo di attraversamento da parte del pedone, unitamente alla visibilità ridotta causata dalle vetture che lo precedevano, non gli avevano consentito di avvistare la ragazza, rendendo inevitabile l'impatto che si concretizzava appena oltre oltrepassata la linea che divide la carreggiata dalla banchina, nonostante il motociclista avesse azionato il sistema frenante.
In buona sostanza, la responsabilità del sinistro andava imputata in via esclusiva alla stessa che aveva violato le norme del codice della strada, avendo percorso a piedi la via Pt_1
CR BO, strada extraurbana principale riservata alla circolazione di alcune categorie di veicoli a motore. L'attrice aveva pertanto posto in essere un comportamento pericoloso ed imprudente, assolutamente imprevedibile per il motociclista.
Ha quindi concluso il per l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'attrice nella CP_1
causazione del sinistro, con rigetto dell'avversa domanda e con vittoria di spese.
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Si è costituita in giudizio la contestando anch'essa la Controparte_2
ricostruzione della dinamica del sinistro proposta da parte attrice.
Invero, in primo luogo non rispondeva al vero che il al momento del fatto stesse CP_1
transitando sulla corsia di emergenza poiché, come accertato dagli agenti intervenuti in loco, nel punto dell'incidente non vi era corsia di emergenza ma solo una banchina stradale. In secondo luogo, gli operanti avevano constatato la presenza di tracce di frenata attribuibili alla ruota anteriore del motoveicolo per circa 55 cm. con traiettoria destrorsa a minima distanza dalla linea continua che delimita la corsia di marcia dalla banchina, segno evidente che prima dell'urto il stava marciando all'interno della corsia di marcia di destra e in prossimità del margine CP_1
destro, e che era stato costretto a deviare la propria traiettoria verso destra e sulla banchina proprio a causa dell'improvvisa e imprevedibile, nonché vietata, presenza del pedone e nel tentativo di schivarlo.
4 D'altra parte, non era possibile che il motociclista stesse percorrendo la banchina, in quanto su di essa gli operanti avevano riscontrato la presenza di arbusti sporgenti e gibbosità varie nei 15 metri antecedenti la frenata.
Dalle stesse dichiarazioni rese dal si evinceva poi che l'investimento non era avvenuto CP_5
quando la si era appoggiata al guard-rail, ma allorquando la donna, aperto lo sportello Pt_1
della vettura, aveva attraversato la sede stradale.
Dunque l'attrice si era parata improvvisamente ed imprevedibilmente davanti al motociclo del che sebbene viaggiasse a velocità ridotta e pur tentando di evitarla deviando a destra, CP_1
non aveva potuto impedire l'urto.
La aveva inoltre violato l'art. 190 CdS, avendo attraversato la carreggiata in zona Pt_1
sprovvista di attraversamenti pedonali senza dare la precedenza ai conducenti dei veicoli in transito.
La compagnia aveva ricevuto dall' richiesta di rimborso delle somme corrisposte alla CP_4
pari ad euro 20.777,98, agendo in surroga delle stesse, sicché tutte le somme già Pt_1
ricevute dall'attrice o che potessero esserle corrisposte in futuro da parte dell'assicuratore sociale dovevano essere necessariamente imputate al risarcimento eventualmente spettante.
Contestato anche il quantum della pretesa risarcitoria poiché eccessivo e sproporzionato, la ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda;
in via subordinata, in caso di accoglimento CP_2
anche parziale della stessa, ha chiesto dichiararsi il concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., contenendosi comunque l'eventuale risarcimento nella minor somma ritenuta di giustizia, tenendo conto di quanto già ricevuto dalla da parte dell' , con vittoria di Pt_1 CP_4
spese.
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In pendenza del giudizio, il Tribunale quale giudice del lavoro condannava l' ad erogare alla CP_4
la rendita vitalizia ex art. 13 D. L.vi n. 38/2000 accertando postumi permanenti nella Pt_1
misura del 16% in relazione all'infortunio in itinere.
La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria.
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5 Occorre anzitutto esaminare la relazione di sinistro stradale redatta dalla Polizia Municipale di
Roma Capitale, giunta sul posto all'incirca 1 ora e 45 minuti dall'incidente. Da essa risulta che nella banchina sono state rilevate tracce di frenata presumibilmente attribuibili alla ruota anteriore del motociclo, della lunghezza di circa 55 centimetri, con traiettoria destrorsa, mentre a quattro metri di distanza sono stati individuati tre segni di impatto del mezzo sull'asfalto, compatibili con i danni riscontrati. Vi erano inoltre arbusti sporgenti per tutta l'ampiezza della banchina e gibbosità nei 15 metri precedenti la traccia di frenata. Il motoveicolo investitore comunque era stato già rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, sicché gli operanti hanno dato atto di non essere in grado di individuare il punto preciso dell'urto.
Sono state allegate alla relazione di sinistro stradale le dichiarazioni rese il giorno del fatto dal teste oculare, . Egli ha riferito che stava marciando sulla corsia di sorpasso della CP_5
via CR BO, proveniente da Ostia in direzione Roma, sulla carreggiata centrale, quando ad un tratto la propria fidanzata, odierna attrice, che si trovava ad occupare il sedile anteriore destro, si era sentita male. Si era quindi spostato sulla corsia di destra, procedendo obliquamente rispetto alla linea di mezzeria. Non riuscendo a terminare la manovra per accostare sulla banchina a causa dell'incolonnamento di veicoli, la spinta dallo stato di Pt_1
malessere e di nausea, era scesa dall'abitacolo sulla corsia di destra diretta verso il guard-rail, ma giunta oltre la linea della banchina di destra era stata urtata dal motociclo che sopraggiungeva lungo la banchina ad una velocità di circa 30-40 km. orari.
Sempre il giorno del sinistro, gli operanti hanno assunto a s.i.t. , conducente del CP_1
motociclo. Egli ha riferito che procedeva alla guida del proprio mezzo sulla via CR
BO, carreggiata centrale, corsia di destra, a velocità particolarmente moderata stante il traffico intenso di quella fascia oraria, quando improvvisamente gli si era parata davanti una persona che correva in diagonale, dandogli quasi le spalle. Cercando di evitare l'impatto aveva deviato la traiettoria verso la corsia di emergenza, ma l'urto si era reso inevitabile, sicché sia egli stesso che il pedone erano caduti a terra.
Con dichiarazioni scritta del 13 gennaio 2020 inviata alla Polizia Locale, la ha riferito di Pt_1
aver avvertito un improvviso malessere e di aver pertanto chiesto al conducente di accostare l'auto per farla scendere. Una volta verificato che nessun mezzo sopraggiungesse alla sua destra,
6 era quindi scesa dalla vettura percorrendo il breve tratto di banchina e aveva poggiato la mano sul guard-rail. Dopo qualche secondo aveva avvertito un forte urto ed era caduta a terra.
Con successive s.i.t. rese alla Polizia di Roma Capitale in data 5 febbraio 2020, il ha CP_5
dichiarato che avendo manifestato sintomi di mal d'auto, la era scesa repentinamente e Pt_1
aveva percorso la banchina alla sua destra in direzione del guard-rail, quindi aveva poggiato le mani sul guard-rail e chinato il busto in avanti quando era sopraggiunto il motociclo che l'aveva colpita. A domanda degli operanti, il ha precisato di non essersi reso conto del CP_5
sopraggiungere del motociclista perché dalla sua posizione non era possibile vedere il sopraggiungere dei veicoli dalla banchina, tuttavia aveva potuto scorgere i movimenti della fidanzata.
Ciò posto, osserva il Tribunale che vanno anzitutto fatte alcune puntualizzazioni.
Quanto alla prospettazione di parte attrice, non risponde al vero che il sia sopraggiunto CP_1
transitando sulla corsia di emergenza (che è riservata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed al movimento dei pedoni, ove consentito: art. 3 n. 15 CdS), in quanto tale qualificazione non risulta dalla relazione di sinistro stradale, ove si parla di “banchina”, ovvero quella parte di strada compresa tra il margine della carreggiata e il marciapiedi, lo spartitraffico, il ciglio interno della cunetta o della scarpata: art. 3 n. 4 CdS). Anche in giurisprudenza si è affermato che “la banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è "compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati".
Essa serve normalmente al transito dei pedoni come zona di sicurezza, con la conseguenza che il suo occasionale utilizzo per eventuali soste di emergenza dei veicoli non ne muta la destinazione, posto che ciò è consentito al solo scopo di non recare intralcio al traffico veicolare.” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 8934 del 29/03/2019).
Per altro verso, nemmeno può essere condiviso l'assunto della e del secondo cui, CP_2 CP_1
essendo la CR BO una strada extraurbana principale, su di essa sarebbe interdetto il transito dei pedoni (art. 176 CdS). In realtà, la compagnia non ha fornito alcun suffragio al proprio assunto, risultando peraltro che la CR BO è invece una strada urbana che
7 unisce il centro urbano di Roma Capitale alla sua frazione di Ostia e sulla quale pertanto non è interdetto il passaggio dei pedoni.
Ciò posto, si può procedere alla ricostruzione della dinamica dell'investimento.
Risulta pacifico che il , che percorreva la corsia di sorpasso, si è spostato diagonalmente CP_5
verso la corsia di destra per far scendere la che accusava un improvviso mal d'auto, pur Pt_1
non riuscendo a raggiungere la banchina a causa dell'incolonnamento delle vetture prodottosi a causa del traffico intenso. Da quanto ancora emerge dal racconto del , la donna è scesa CP_5
dal veicolo “repentinamente” (sit del 5.2.2020) per raggiungere la banchina.
Due sono le versioni rilasciate dal in ordine alla fase immediatamente successiva alla CP_5
discesa: nell'immediatezza dell'evento egli ha riferito che la sarebbe stata investita dal Pt_1
motociclo una volta giunta “oltre la banchina”, laddove nelle sit del 5.2.2020 ha dichiarato che la ragazza era stata colpita dopo che, raggiunta la banchina, si era poggiata con le mani sul guard- rail.
Quanto alla posizione del motociclista, il ha riferito che esso è sopraggiunto “lungo la CP_5
banchina”, anche se a domanda degli operanti ha precisato che dalla sua posizione non gli era possibile vedere il sopraggiungere di veicoli dalla banchina, ma di aver potuto vedere i movimenti della fidanzata.
Da parte sua il motociclista ha riferito che si trovava a procedere sulla corsia di destra quando aveva dovuto deviare verso la “corsia di emergenza” (rectius: la banchina) per l'improvvisa comparsa del pedone, pur non riuscendo ad evitare l'impatto.
Occorre ancora rilevare che gli operanti hanno accertato la presenza sulla parte sinistra della banchina, in direzione destrorsa, di tracce di frenata presumibilmente appartenenti al motociclo e tre segni di scarrocciamento a distanza di quattro metri. Inoltre, la polizia municipale ha dato atto della presenza di arbusti sporgenti e di gibbosità nei quindici metri di banchina antecedenti il punto di frenata.
Sulla base di tali elementi, ritiene il Tribunale che il stesse verosimilmente marciando CP_1
sulla corsia di destra della BO, a ridosso o a cavallo della linea di delimitazione della corsia. Ciò in quanto sembra verosimile che, nel tentativo di evitare la ragazza, egli abbia sterzato
8 a destra, finendo nella banchina. D'altra parte, le tracce di frenata sono state rinvenute sulla parte sinistra della banchina;
inoltre, la loro decisa direzione destrorsa sembra confermare un tentativo netto di deviare la traiettoria per evitare un ostacolo improvviso. Per altro verso, il fatto che nei 15 metri che precedono le tracce di frenata vi fossero arbusti e gibbosità che rendevano difficile procedere sulla banchina rende poco probabile che il vi abbia marciato. CP_1
La velocità alla quale procedeva il motociclo era particolarmente moderata (30-40 km orari), come risulta sia dalle dichiarazioni del he dello stesso . CP_1 CP_5
Dunque in buona sostanza e tirando le fila del discorso, su richiesta della ragazza che accusava un improvviso malore, il si è portato dalla corsia di sorpasso a quella di destra della CP_5
BO. A questo punto la è scesa repentinamente dal veicolo dirigendosi verso la Pt_1
banchina. Dalla posizione della traccia di frenata si può ritenere che ella sia stata investita, una volta raggiunta la banchina, dal motociclo sopraggiungente da tergo che marciava lungo la linea che divide la corsia di destra dalla banchina.
In punto di diritto, va rimarcato che l'art. 2054 co. 1 c.c. dispone che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente. In altri termini, per affermare la colpa esclusiva del pedone in ordine al determinismo del sinistro, è necessario che il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso. L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito dal veicolo non è quindi sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 co. 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
9 Per altro verso, quand'anche il conducente non riesca a vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c. non è precluso l'accertamento di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del sinistro. Si è infatti ritenuto che “in tema di investimento stradale, anche se il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'articolo 2054, primo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre, ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, cod. civ., con quella presunta del conducente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11873 del
22/05/2007; n. 10352 del 2000; n. 2127 del 2006).
D'altra parte si è anche recentemente ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024).
Ebbene, ritiene conclusivamente il Tribunale, in esito alla ricostruzione del sinistro come sopra illustrata, che sussista nel caso di specie una concorrente responsabilità paritaria del motociclista e dell'attrice nella causazione dell'evento. Invero, per un verso la ragazza è scesa dal veicolo sul quale viaggiava in modo repentino, rendendo difficile per il motociclista avvistarne per tempo i movimenti in maniera da poterla evitare con una idonea manovra di emergenza;
dall'altra, il ha superato i veicoli incolonnati nel traffico sulla destra, quando CP_1
avrebbe dovuto sorpassare utilizzando la corsia di sinistra (art. 143 CdS). Dunque all'attrice ed al motociclista va ascritta una responsabilità del 50% ciascuno nella produzione del sinistro.
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Ritiene il Tribunale, avuto riguardo alla quantificazione del danno riportato dall'attrice, di rifarsi all'accertamento peritale svolto nel corso del giudizio promosso avanti al giudice del lavoro nei confronti dell' , che ha riconosciuto un danno biologico del 16%. Quanto alla invalidità CP_4
temporanea, si può far riferimento alla consulenza di parte attrice (90 giorni di ITT e 120 giorni di
ITP al 50%). 10 Per la liquidazione del danno devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal
Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, elaborate in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, per il danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica deve essere liquidato all'attrice, tenuto conto dell'età al momento del sinistro (anni 25) e dell'entità dei postumi permanenti (16 %), l'importo di euro 46.871,00. A titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea appare equo liquidare l'importo di € 19.537,50 (pari ad €
130,25 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, proporzionalmente ridotto per l'invalidità temporanea parziale). Nel complesso, dunque, l'importo da liquidare a titolo risarcitorio da danno biologico ammonta ad euro 66.408,50.
A titolo di danno morale (potendosi astrattamente qualificare il fatto dedotto in giudizio come reato) e sempre in conformità ai parametri di riferimento tabellare, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia, può essere liquidato l'importo di € 7030,00 (pari al 15% circa dei postumi permanenti). Tale somma costituisce la necessaria personalizzazione del danno biologico, dovendo in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute e nella percezione della propria inabilità fisica.
Il risarcimento ammonta dunque ad euro 73.439,15 che però va dimidiato in considerazione del concorso di colpa della nella produzione del sinistro, giungendosi ad un importo di euro Pt_1
36.719,50.
Ciò posto, occorre rilevare che dalla documentazione versata in atti risulta altresì che, trattandosi di infortunio in itinere, l' : CP_4
- ha corrisposto alla per acconti e ratei già pagati fino al 22.3.2022 a titolo di solo danno Pt_1
biologico quanto segue: euro 4624,89;
11 - il valore capitale della parte di rendita erogata all'attore a titolo di danno biologico, calcolato al
22.3.2022, è di euro 79.580,49.
Detti importi, al fine di evitare una indebita locupletazione del danneggiato (che altrimenti cumulerebbe l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale a titolo di danno biologico, con la somma dovuta per lo stesso titolo dal responsabile civile del danno) devono dunque essere detratti dal quantum risarcitorio sopra liquidato.
Infatti le somme liquidate dall' in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di CP_4
rendita capitalizzata vanno detratte, in base al principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del responsabile onde evitare una duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato, che a carico dell'assicuratore o del responsabile, atteso che, eseguita la prestazione in favore del danneggiato da parte dell' ed CP_4
esercitato dall'assicuratore il diritto di surroga con la comunicazione al terzo responsabile della volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, quest'ultimo perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli ed in tale credito succede l'ente surrogatosi (Cass. n. 25733 del 05/12/2014; n. 15022/2005; n. 3806/98).
Tale danno "differenziale" deve essere quindi determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056
e segg., cod. civ.) quello delle prestazioni liquidate dall' riconducendolo allo stesso CP_4
momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione (Cass. n. 10035 del 2004), essendo il credito dell' per il rimborso delle CP_4
prestazioni erogate in favore dell'infortunato nei confronti del responsabile del fatto illecito credito di valore e non di valuta (Cass. n. 5594/2015).
Più specificamente, l'operazione va effettuata mediante un computo per poste omogenee, per cui dall'ammontare complessivo del danno biologico permanente non va detratto l'intero valore capitale della rendita , ma solo quella sua quota destinata a ristorare il danno biologico CP_4
(oltre i ratei già corrisposti a tale titolo: Cass. n. 3806/1998), con esclusione della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, che invece è volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. sez. lav. n. 20807/2016). E' infatti noto che nel sistema assicurativo delineato dal D. L.vo n. 38/2000, mentre i postumi permanenti inferiori CP_4
al 6% sono in franchigia e non danno diritto ad indennizzo e i postumi compresi tra il 6% e il 15% 12 vengono indennizzati con una somma capitale, nel caso di menomazioni comprese tra il 16% e il
100% viene erogata una rendita composta da una quota volta ad indennizzare il danno biologico
(nella misura indicata dalla “tabella indennizzo danno biologico”) e da un'altra quota diretta ad indennizzare il danno patrimoniale (calcolata in base al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente tratto dalla “tabella dei coefficienti”), sicché in questo caso l'indennizzo in forma di rendita ha veste unitaria ma duplice contenuto (Cass. n.
13222/2015).
Orbene, nel caso di specie l'importo della rendita a titolo di danno biologico capitalizzata è CP_4
ben superiore al risarcimento spettante all'attrice in sede civilistica, sicché nulla le è dovuto a tale titolo, siccome già totalmente assorbito dalla rendita dell'assicuratore sociale.
Vanno invece riconosciute alla le somme spettanti a titolo di invalidità temporanea e Pt_1
danno morale – dimezzate per effetto del concorso di colpa – che non costituiscono oggetto della rendita . CP_4
Quindi all'attrice vanno riconosciuti euro 3515 (7030/2) per danno morale ed euro 9768,75
(19537,50/2) per temporanea, per un totale di euro 13.283,00.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di giudizio vanno poste a carico dei convenuti in ragione del principio di soccombenza.
13
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara la paritaria responsabilità di e di nella causazione del sinistro verificatosi in data 6.8.2019; Parte_1 CP_1
- Per l'effetto, condanna e in solido tra loro, al pagamento in CP_1 CP_3
favore di , a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 13.283,00 Parte_1
oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della delle spese Pt_1
di giudizio che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma, 31 luglio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31649/2021 promossa da:
Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. CERCHI MONICA
ATTORE contro
CP_1
Con il patrocinio dell'avv. PORCELLI PAOLA
E
CONVENUTO
Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. FABIO CAIAFFA
1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha evocato in giudizio e la chiedendo Parte_1 CP_1 CP_3
accertarsi che sinistro stradale verificatosi in data 06/08/2019 andava ascritto ad esclusiva responsabilità del sig. e, pertanto, condannarsi i convenuti al pagamento in solido CP_1
della somma di euro 93.151,44, già detratta della somma corrisposta dall' o di quella CP_4
maggiore o minore accertanda nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
Ha dedotto a sostegno della domanda che il giorno 06/08/2019, alle ore 08.45, il sig. CP_5
percorreva in Roma la carreggiata centrale di via CR BO con direzione Eur
[...]
alla guida dell'autovettura Renault Captur tg. FF768BF di sua proprietà, all'interno della quale essa esponente viaggiava come trasportata. Giunto all'altezza del Km. 20.850 della via BO, il aveva fermato la vettura sulla corsia di destra a causa di un malore di essa attrice, che CP_5
aperto lo sportello, era scesa dall'auto e aveva percorso la banchina alla sua destra in direzione del guard-rail. Una volta appoggiatasi con le mani sul predetto guard-rail, era stata investita dal motociclo modello Honda, tg. EA22473, condotto dal proprietario sig. che CP_1
proveniente da dietro transitava sulla corsia di emergenza.
Sul luogo dell'incidente erano intervenuti gli agenti della Polizia Roma capitale – U.O. X Gruppo
“Mare” per i rilievi del caso.
2 Era stata quindi trasportata presso l'Ospedale San Camillo – Forlanini e ricoverata con diagnosi di “frattura della pelvi e del sacro, frattura del piatto tibiale sinistro”, con prognosi di giorni 40.
Successivamente era stata trasferita presso il reparto di lungodegenza della Controparte_6
.
Il danno non patrimoniale accertato in sede medico legale dal dottor ra stato valutato in 90 CP_7
giorni di inabilità temporanea assoluta, 120 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e in danno biologico al 18%. Erano inoltre state sostenute spese mediche per euro 2205,43 mentre quelle future prevedibili potevano essere quantificate in euro 2000,00.
L' aveva riconosciuto il sinistro quale infortunio in itinere con una menomazione del 9%, CP_4
corrispondendo la somma di euro 14.664,99. Era comunque pendente un giudizio per la quantificazione dei maggiori postumi nella misura del 18%.
La aveva riconosciuto una invalidità permanente del 12% oltre alla inabilità temporanea, CP_2
ma nonostante l'esperimento della procedura di negoziazione assistita, non aveva dato riscontro alla richiesta di risarcimento del danno.
La responsabilità del sinistro andava interamente ascritta alla condotta del il quale era CP_1
transitato sulla corsia di emergenza, nonostante questa fosse riservata ad ipotesi di estrema necessità (malessere del conducente, guasto del veicolo, passaggio di mezzi di soccorso e delle
Forze dell'Ordine). Inoltre il convenuto non aveva usato la massima prudenza al fine di evitare l'incidente.
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Si è costituito in giudizio chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio CP_1
in attesa della definizione della causa intentata dalla contro l' per ottenere il Pt_1 CP_4
riconoscimento di postumi maggiori di quelli già accertati, essendo incerto l'ammontare dell'indennizzo . CP_4
Nel merito, ha contestato la dinamica del sinistro rappresentata da parte attrice, sostenendo che l'evento si era svolto in maniera differente. Invero, il aveva arrestato la propria vettura per CP_5
consentire alla di scendere dalla stessa a causa di un malore che aveva colto la Pt_1
trasportata. L'attrice aveva quindi attraversato la carreggiata di corsa dirigendosi verso la
3 banchina. Era a questo punto sopraggiunto da tergo il motociclo Honda condotto dal CP_1
che percorreva la corsia di marcia esterna mantenendosi alla sua destra e osservando una velocità tra i 25 e i 30 km. orari. La rapidità ed il brevissimo tempo di attraversamento da parte del pedone, unitamente alla visibilità ridotta causata dalle vetture che lo precedevano, non gli avevano consentito di avvistare la ragazza, rendendo inevitabile l'impatto che si concretizzava appena oltre oltrepassata la linea che divide la carreggiata dalla banchina, nonostante il motociclista avesse azionato il sistema frenante.
In buona sostanza, la responsabilità del sinistro andava imputata in via esclusiva alla stessa che aveva violato le norme del codice della strada, avendo percorso a piedi la via Pt_1
CR BO, strada extraurbana principale riservata alla circolazione di alcune categorie di veicoli a motore. L'attrice aveva pertanto posto in essere un comportamento pericoloso ed imprudente, assolutamente imprevedibile per il motociclista.
Ha quindi concluso il per l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'attrice nella CP_1
causazione del sinistro, con rigetto dell'avversa domanda e con vittoria di spese.
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Si è costituita in giudizio la contestando anch'essa la Controparte_2
ricostruzione della dinamica del sinistro proposta da parte attrice.
Invero, in primo luogo non rispondeva al vero che il al momento del fatto stesse CP_1
transitando sulla corsia di emergenza poiché, come accertato dagli agenti intervenuti in loco, nel punto dell'incidente non vi era corsia di emergenza ma solo una banchina stradale. In secondo luogo, gli operanti avevano constatato la presenza di tracce di frenata attribuibili alla ruota anteriore del motoveicolo per circa 55 cm. con traiettoria destrorsa a minima distanza dalla linea continua che delimita la corsia di marcia dalla banchina, segno evidente che prima dell'urto il stava marciando all'interno della corsia di marcia di destra e in prossimità del margine CP_1
destro, e che era stato costretto a deviare la propria traiettoria verso destra e sulla banchina proprio a causa dell'improvvisa e imprevedibile, nonché vietata, presenza del pedone e nel tentativo di schivarlo.
4 D'altra parte, non era possibile che il motociclista stesse percorrendo la banchina, in quanto su di essa gli operanti avevano riscontrato la presenza di arbusti sporgenti e gibbosità varie nei 15 metri antecedenti la frenata.
Dalle stesse dichiarazioni rese dal si evinceva poi che l'investimento non era avvenuto CP_5
quando la si era appoggiata al guard-rail, ma allorquando la donna, aperto lo sportello Pt_1
della vettura, aveva attraversato la sede stradale.
Dunque l'attrice si era parata improvvisamente ed imprevedibilmente davanti al motociclo del che sebbene viaggiasse a velocità ridotta e pur tentando di evitarla deviando a destra, CP_1
non aveva potuto impedire l'urto.
La aveva inoltre violato l'art. 190 CdS, avendo attraversato la carreggiata in zona Pt_1
sprovvista di attraversamenti pedonali senza dare la precedenza ai conducenti dei veicoli in transito.
La compagnia aveva ricevuto dall' richiesta di rimborso delle somme corrisposte alla CP_4
pari ad euro 20.777,98, agendo in surroga delle stesse, sicché tutte le somme già Pt_1
ricevute dall'attrice o che potessero esserle corrisposte in futuro da parte dell'assicuratore sociale dovevano essere necessariamente imputate al risarcimento eventualmente spettante.
Contestato anche il quantum della pretesa risarcitoria poiché eccessivo e sproporzionato, la ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda;
in via subordinata, in caso di accoglimento CP_2
anche parziale della stessa, ha chiesto dichiararsi il concorso di colpa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., contenendosi comunque l'eventuale risarcimento nella minor somma ritenuta di giustizia, tenendo conto di quanto già ricevuto dalla da parte dell' , con vittoria di Pt_1 CP_4
spese.
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In pendenza del giudizio, il Tribunale quale giudice del lavoro condannava l' ad erogare alla CP_4
la rendita vitalizia ex art. 13 D. L.vi n. 38/2000 accertando postumi permanenti nella Pt_1
misura del 16% in relazione all'infortunio in itinere.
La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria.
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5 Occorre anzitutto esaminare la relazione di sinistro stradale redatta dalla Polizia Municipale di
Roma Capitale, giunta sul posto all'incirca 1 ora e 45 minuti dall'incidente. Da essa risulta che nella banchina sono state rilevate tracce di frenata presumibilmente attribuibili alla ruota anteriore del motociclo, della lunghezza di circa 55 centimetri, con traiettoria destrorsa, mentre a quattro metri di distanza sono stati individuati tre segni di impatto del mezzo sull'asfalto, compatibili con i danni riscontrati. Vi erano inoltre arbusti sporgenti per tutta l'ampiezza della banchina e gibbosità nei 15 metri precedenti la traccia di frenata. Il motoveicolo investitore comunque era stato già rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, sicché gli operanti hanno dato atto di non essere in grado di individuare il punto preciso dell'urto.
Sono state allegate alla relazione di sinistro stradale le dichiarazioni rese il giorno del fatto dal teste oculare, . Egli ha riferito che stava marciando sulla corsia di sorpasso della CP_5
via CR BO, proveniente da Ostia in direzione Roma, sulla carreggiata centrale, quando ad un tratto la propria fidanzata, odierna attrice, che si trovava ad occupare il sedile anteriore destro, si era sentita male. Si era quindi spostato sulla corsia di destra, procedendo obliquamente rispetto alla linea di mezzeria. Non riuscendo a terminare la manovra per accostare sulla banchina a causa dell'incolonnamento di veicoli, la spinta dallo stato di Pt_1
malessere e di nausea, era scesa dall'abitacolo sulla corsia di destra diretta verso il guard-rail, ma giunta oltre la linea della banchina di destra era stata urtata dal motociclo che sopraggiungeva lungo la banchina ad una velocità di circa 30-40 km. orari.
Sempre il giorno del sinistro, gli operanti hanno assunto a s.i.t. , conducente del CP_1
motociclo. Egli ha riferito che procedeva alla guida del proprio mezzo sulla via CR
BO, carreggiata centrale, corsia di destra, a velocità particolarmente moderata stante il traffico intenso di quella fascia oraria, quando improvvisamente gli si era parata davanti una persona che correva in diagonale, dandogli quasi le spalle. Cercando di evitare l'impatto aveva deviato la traiettoria verso la corsia di emergenza, ma l'urto si era reso inevitabile, sicché sia egli stesso che il pedone erano caduti a terra.
Con dichiarazioni scritta del 13 gennaio 2020 inviata alla Polizia Locale, la ha riferito di Pt_1
aver avvertito un improvviso malessere e di aver pertanto chiesto al conducente di accostare l'auto per farla scendere. Una volta verificato che nessun mezzo sopraggiungesse alla sua destra,
6 era quindi scesa dalla vettura percorrendo il breve tratto di banchina e aveva poggiato la mano sul guard-rail. Dopo qualche secondo aveva avvertito un forte urto ed era caduta a terra.
Con successive s.i.t. rese alla Polizia di Roma Capitale in data 5 febbraio 2020, il ha CP_5
dichiarato che avendo manifestato sintomi di mal d'auto, la era scesa repentinamente e Pt_1
aveva percorso la banchina alla sua destra in direzione del guard-rail, quindi aveva poggiato le mani sul guard-rail e chinato il busto in avanti quando era sopraggiunto il motociclo che l'aveva colpita. A domanda degli operanti, il ha precisato di non essersi reso conto del CP_5
sopraggiungere del motociclista perché dalla sua posizione non era possibile vedere il sopraggiungere dei veicoli dalla banchina, tuttavia aveva potuto scorgere i movimenti della fidanzata.
Ciò posto, osserva il Tribunale che vanno anzitutto fatte alcune puntualizzazioni.
Quanto alla prospettazione di parte attrice, non risponde al vero che il sia sopraggiunto CP_1
transitando sulla corsia di emergenza (che è riservata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed al movimento dei pedoni, ove consentito: art. 3 n. 15 CdS), in quanto tale qualificazione non risulta dalla relazione di sinistro stradale, ove si parla di “banchina”, ovvero quella parte di strada compresa tra il margine della carreggiata e il marciapiedi, lo spartitraffico, il ciglio interno della cunetta o della scarpata: art. 3 n. 4 CdS). Anche in giurisprudenza si è affermato che “la banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è "compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati".
Essa serve normalmente al transito dei pedoni come zona di sicurezza, con la conseguenza che il suo occasionale utilizzo per eventuali soste di emergenza dei veicoli non ne muta la destinazione, posto che ciò è consentito al solo scopo di non recare intralcio al traffico veicolare.” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 8934 del 29/03/2019).
Per altro verso, nemmeno può essere condiviso l'assunto della e del secondo cui, CP_2 CP_1
essendo la CR BO una strada extraurbana principale, su di essa sarebbe interdetto il transito dei pedoni (art. 176 CdS). In realtà, la compagnia non ha fornito alcun suffragio al proprio assunto, risultando peraltro che la CR BO è invece una strada urbana che
7 unisce il centro urbano di Roma Capitale alla sua frazione di Ostia e sulla quale pertanto non è interdetto il passaggio dei pedoni.
Ciò posto, si può procedere alla ricostruzione della dinamica dell'investimento.
Risulta pacifico che il , che percorreva la corsia di sorpasso, si è spostato diagonalmente CP_5
verso la corsia di destra per far scendere la che accusava un improvviso mal d'auto, pur Pt_1
non riuscendo a raggiungere la banchina a causa dell'incolonnamento delle vetture prodottosi a causa del traffico intenso. Da quanto ancora emerge dal racconto del , la donna è scesa CP_5
dal veicolo “repentinamente” (sit del 5.2.2020) per raggiungere la banchina.
Due sono le versioni rilasciate dal in ordine alla fase immediatamente successiva alla CP_5
discesa: nell'immediatezza dell'evento egli ha riferito che la sarebbe stata investita dal Pt_1
motociclo una volta giunta “oltre la banchina”, laddove nelle sit del 5.2.2020 ha dichiarato che la ragazza era stata colpita dopo che, raggiunta la banchina, si era poggiata con le mani sul guard- rail.
Quanto alla posizione del motociclista, il ha riferito che esso è sopraggiunto “lungo la CP_5
banchina”, anche se a domanda degli operanti ha precisato che dalla sua posizione non gli era possibile vedere il sopraggiungere di veicoli dalla banchina, ma di aver potuto vedere i movimenti della fidanzata.
Da parte sua il motociclista ha riferito che si trovava a procedere sulla corsia di destra quando aveva dovuto deviare verso la “corsia di emergenza” (rectius: la banchina) per l'improvvisa comparsa del pedone, pur non riuscendo ad evitare l'impatto.
Occorre ancora rilevare che gli operanti hanno accertato la presenza sulla parte sinistra della banchina, in direzione destrorsa, di tracce di frenata presumibilmente appartenenti al motociclo e tre segni di scarrocciamento a distanza di quattro metri. Inoltre, la polizia municipale ha dato atto della presenza di arbusti sporgenti e di gibbosità nei quindici metri di banchina antecedenti il punto di frenata.
Sulla base di tali elementi, ritiene il Tribunale che il stesse verosimilmente marciando CP_1
sulla corsia di destra della BO, a ridosso o a cavallo della linea di delimitazione della corsia. Ciò in quanto sembra verosimile che, nel tentativo di evitare la ragazza, egli abbia sterzato
8 a destra, finendo nella banchina. D'altra parte, le tracce di frenata sono state rinvenute sulla parte sinistra della banchina;
inoltre, la loro decisa direzione destrorsa sembra confermare un tentativo netto di deviare la traiettoria per evitare un ostacolo improvviso. Per altro verso, il fatto che nei 15 metri che precedono le tracce di frenata vi fossero arbusti e gibbosità che rendevano difficile procedere sulla banchina rende poco probabile che il vi abbia marciato. CP_1
La velocità alla quale procedeva il motociclo era particolarmente moderata (30-40 km orari), come risulta sia dalle dichiarazioni del he dello stesso . CP_1 CP_5
Dunque in buona sostanza e tirando le fila del discorso, su richiesta della ragazza che accusava un improvviso malore, il si è portato dalla corsia di sorpasso a quella di destra della CP_5
BO. A questo punto la è scesa repentinamente dal veicolo dirigendosi verso la Pt_1
banchina. Dalla posizione della traccia di frenata si può ritenere che ella sia stata investita, una volta raggiunta la banchina, dal motociclo sopraggiungente da tergo che marciava lungo la linea che divide la corsia di destra dalla banchina.
In punto di diritto, va rimarcato che l'art. 2054 co. 1 c.c. dispone che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada), ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente. In altri termini, per affermare la colpa esclusiva del pedone in ordine al determinismo del sinistro, è necessario che il conducente del veicolo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso. L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito dal veicolo non è quindi sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 co. 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
9 Per altro verso, quand'anche il conducente non riesca a vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c. non è precluso l'accertamento di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del sinistro. Si è infatti ritenuto che “in tema di investimento stradale, anche se il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'articolo 2054, primo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre, ai sensi dell'articolo 1227, comma primo, cod. civ., con quella presunta del conducente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11873 del
22/05/2007; n. 10352 del 2000; n. 2127 del 2006).
D'altra parte si è anche recentemente ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024).
Ebbene, ritiene conclusivamente il Tribunale, in esito alla ricostruzione del sinistro come sopra illustrata, che sussista nel caso di specie una concorrente responsabilità paritaria del motociclista e dell'attrice nella causazione dell'evento. Invero, per un verso la ragazza è scesa dal veicolo sul quale viaggiava in modo repentino, rendendo difficile per il motociclista avvistarne per tempo i movimenti in maniera da poterla evitare con una idonea manovra di emergenza;
dall'altra, il ha superato i veicoli incolonnati nel traffico sulla destra, quando CP_1
avrebbe dovuto sorpassare utilizzando la corsia di sinistra (art. 143 CdS). Dunque all'attrice ed al motociclista va ascritta una responsabilità del 50% ciascuno nella produzione del sinistro.
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Ritiene il Tribunale, avuto riguardo alla quantificazione del danno riportato dall'attrice, di rifarsi all'accertamento peritale svolto nel corso del giudizio promosso avanti al giudice del lavoro nei confronti dell' , che ha riconosciuto un danno biologico del 16%. Quanto alla invalidità CP_4
temporanea, si può far riferimento alla consulenza di parte attrice (90 giorni di ITT e 120 giorni di
ITP al 50%). 10 Per la liquidazione del danno devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal
Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, elaborate in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, per il danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica deve essere liquidato all'attrice, tenuto conto dell'età al momento del sinistro (anni 25) e dell'entità dei postumi permanenti (16 %), l'importo di euro 46.871,00. A titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea appare equo liquidare l'importo di € 19.537,50 (pari ad €
130,25 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, proporzionalmente ridotto per l'invalidità temporanea parziale). Nel complesso, dunque, l'importo da liquidare a titolo risarcitorio da danno biologico ammonta ad euro 66.408,50.
A titolo di danno morale (potendosi astrattamente qualificare il fatto dedotto in giudizio come reato) e sempre in conformità ai parametri di riferimento tabellare, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia, può essere liquidato l'importo di € 7030,00 (pari al 15% circa dei postumi permanenti). Tale somma costituisce la necessaria personalizzazione del danno biologico, dovendo in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute e nella percezione della propria inabilità fisica.
Il risarcimento ammonta dunque ad euro 73.439,15 che però va dimidiato in considerazione del concorso di colpa della nella produzione del sinistro, giungendosi ad un importo di euro Pt_1
36.719,50.
Ciò posto, occorre rilevare che dalla documentazione versata in atti risulta altresì che, trattandosi di infortunio in itinere, l' : CP_4
- ha corrisposto alla per acconti e ratei già pagati fino al 22.3.2022 a titolo di solo danno Pt_1
biologico quanto segue: euro 4624,89;
11 - il valore capitale della parte di rendita erogata all'attore a titolo di danno biologico, calcolato al
22.3.2022, è di euro 79.580,49.
Detti importi, al fine di evitare una indebita locupletazione del danneggiato (che altrimenti cumulerebbe l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale a titolo di danno biologico, con la somma dovuta per lo stesso titolo dal responsabile civile del danno) devono dunque essere detratti dal quantum risarcitorio sopra liquidato.
Infatti le somme liquidate dall' in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di CP_4
rendita capitalizzata vanno detratte, in base al principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del responsabile onde evitare una duplicazione di risarcimento sia in favore del danneggiato, che a carico dell'assicuratore o del responsabile, atteso che, eseguita la prestazione in favore del danneggiato da parte dell' ed CP_4
esercitato dall'assicuratore il diritto di surroga con la comunicazione al terzo responsabile della volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato, quest'ultimo perde la titolarità del credito per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo corrispostogli ed in tale credito succede l'ente surrogatosi (Cass. n. 25733 del 05/12/2014; n. 15022/2005; n. 3806/98).
Tale danno "differenziale" deve essere quindi determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056
e segg., cod. civ.) quello delle prestazioni liquidate dall' riconducendolo allo stesso CP_4
momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione (Cass. n. 10035 del 2004), essendo il credito dell' per il rimborso delle CP_4
prestazioni erogate in favore dell'infortunato nei confronti del responsabile del fatto illecito credito di valore e non di valuta (Cass. n. 5594/2015).
Più specificamente, l'operazione va effettuata mediante un computo per poste omogenee, per cui dall'ammontare complessivo del danno biologico permanente non va detratto l'intero valore capitale della rendita , ma solo quella sua quota destinata a ristorare il danno biologico CP_4
(oltre i ratei già corrisposti a tale titolo: Cass. n. 3806/1998), con esclusione della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, che invece è volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. sez. lav. n. 20807/2016). E' infatti noto che nel sistema assicurativo delineato dal D. L.vo n. 38/2000, mentre i postumi permanenti inferiori CP_4
al 6% sono in franchigia e non danno diritto ad indennizzo e i postumi compresi tra il 6% e il 15% 12 vengono indennizzati con una somma capitale, nel caso di menomazioni comprese tra il 16% e il
100% viene erogata una rendita composta da una quota volta ad indennizzare il danno biologico
(nella misura indicata dalla “tabella indennizzo danno biologico”) e da un'altra quota diretta ad indennizzare il danno patrimoniale (calcolata in base al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente tratto dalla “tabella dei coefficienti”), sicché in questo caso l'indennizzo in forma di rendita ha veste unitaria ma duplice contenuto (Cass. n.
13222/2015).
Orbene, nel caso di specie l'importo della rendita a titolo di danno biologico capitalizzata è CP_4
ben superiore al risarcimento spettante all'attrice in sede civilistica, sicché nulla le è dovuto a tale titolo, siccome già totalmente assorbito dalla rendita dell'assicuratore sociale.
Vanno invece riconosciute alla le somme spettanti a titolo di invalidità temporanea e Pt_1
danno morale – dimezzate per effetto del concorso di colpa – che non costituiscono oggetto della rendita . CP_4
Quindi all'attrice vanno riconosciuti euro 3515 (7030/2) per danno morale ed euro 9768,75
(19537,50/2) per temporanea, per un totale di euro 13.283,00.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese di giudizio vanno poste a carico dei convenuti in ragione del principio di soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara la paritaria responsabilità di e di nella causazione del sinistro verificatosi in data 6.8.2019; Parte_1 CP_1
- Per l'effetto, condanna e in solido tra loro, al pagamento in CP_1 CP_3
favore di , a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di euro 13.283,00 Parte_1
oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della delle spese Pt_1
di giudizio che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Roma, 31 luglio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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