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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
BALDINI MARIO, Giudice
OL ANNA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 101/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. SOMME n. 05690202303358768180 .
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente “...Voglia l'l'Ecc.ma Corte adita In via preliminare, accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti di legge, disporre anche inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato quanto alle rate ivi indicate, al fine di evitare eventuali e possibili decadenze da parte del contribuente, odierno opponente;
Nel merito in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia dell'atto impugnato e, per l'effetto, per tutti imotivi esposti, dichiarare non dovute le somme indicate nell'atto di comunicazione, ovvero, in subordine, prevedere la rateizzazione delle somme eventualmente dovute in misura conforme al principio di capacità contributiva, progressività, equità anche mediante compensazione dei crediti;
in ulteriore subordine, qualora l'On Giudicante dovesse rilevare la sua incompetenza, individuare l'Autorità Giudiziaria competente e concedere i termini per l'eventuale riassunzione.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento oltre alle spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi”.
Resistente
“...Voglia l'l'Ecc.ma Corte Commissione Tributaria adita, contrariis reiectis:
− in ordine alla sospensione, accertare e dichiarare l'inammissibilità e /o l'irritualità della domanda nonché
l'insussistenza delle condizioni stabilite dalla legge e, di conseguenza, non accogliere l'istanza di sospensione del procedimento in argomento;
− nel merito, in ogni caso, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto
Il tutto con condanna del ricorrente per responsabilità aggravata, ex artt. 15, comma 2-bis D.Lgs. 546/1992
e 96 c.p.c. al versamento in favore dell'Ente odierno deducente, della somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, con il favore delle spese di lite, nella misura indicata nell'allegata nota spese, o in altra che sarà determinata da parte del Giudice adito, in danno della parte soccombente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso not. in data 13.11.2023 Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione n. 05690202303358768000 avente ad oggetto la somma di € 47.265,60 dovuta ai fini dell'estinzione dei debiti ex art.1, commi da 231 a 252 Legge n.197/2022 per effetto della dichiarazione di adesione del
29/06/2023 prot. W-2023062908559088.
A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 53 della Costituzione per non essere il piano di ammortamento commisurato alla propria capacità contributiva;
il difetto di notifica delle cartelle e avvisi richiamati nella comunicazione, con conseguente prescrizione e decadenza delle pretese erariali;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato anche per non contenere in modo specifico l'identificativo del tributo nonché per non riportare il nome dell'autorità presso cui impugnare l'atto e i relativi termini;
l'illegittimità dell'atto per non prevedere, tra le modalità di pagamento, la compensazione.
Si costituiva in giudizio, mediante deposito di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Rigettata con ordinanza 26.6.2024 la richiesta di sospensione dell'atto impugnato si perveniva all'udienza in data 27.1.2026 in esito alla quale la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che questa Corte deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario per i crediti non tributari (la comunicazione, infatti, concerne anche avvisi di addebito aventi l'INPS come ente impositore) i motivi di impugnazione sono manifestamente infondati e conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.
Invero:
- del tutto inconferente risulta il richiamo all'art. 53 della Costituzione, con conseguente asserita violazione della medesima norma costituzionale, vertendosi, nel presente giudizio, in tema di misura agevolativa introdotta dalle legge di bilancio 2023 che consentiva ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale mediante il pagamento dei debiti senza interessi e sanzioni: è materia, questa, del tutto diversa da quella dell'imposizione fiscale, al centro dell'attenzione da parte della richiamata norma costituzionale;
- non condivisibile appare la doglianza con la quale il ricorrente si lamenta della mancata notifica delle cartelle o avvisi a base dei crediti tributari o della prescrizione o decadenza degli stessi: in linea con il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 22558/2017: 1335/2010), infatti, “l'adesione alla definizione agevolata preclude al contribuente ogni possibilità di agire per l'accertamento dell'inesistenza del presupposto impositivo, giacché, in quanto volta a definire "transattivamente" la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto, la previsione di detta agevolazione pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro: coltivare la controversia nei modi ordinari;
ovvero corrispondere quanto prescritto dalla disposizione agevolativa a definizione della controversia” poiché la richiesta di definizione agevolata è riconducibile all'istituto dell'oblazione la quale "in quanto disposta per prevenire od elidere ogni contesa sull'an e sul quantum della sanzione, preclude definitivamente sia al contribuente che se ne sia avvalso sia all'Ufficio finanziario, che ha riscosso le somme versate a quel titolo, ogni sindacato sui presupposti e sulle condizioni di applicazione delle sanzioni” (il suddetto orientamento, affermato con riferimento alla definizione agevolata delle sanzioni ex D.Lgs. 472/97 si ritiene applicabile - giusta la eadem ratio - anche nel caso di specie);
- l'atto impugnato (“comunicazione somme dovute - definizione agevolata”), contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, contiene l'indicazione dell'autorità (“Corte di giustizia tributaria di primo grado per i soli crediti tributari;
con riferimento agli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria”) e il termine di gg. 60 per un'eventuale impugnazione così come contiene tutti gli elementi validi a far comprendere al contribuente il contenuto della comunicazione medesima;
ciò anche con riferimento alla doglianza relativa alla mancata specifica indicazione del tributo preteso, in ragione del fatto che la comunicazione riporta tutti i numeri delle cartelle per le quali il ricorrente ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata e che quindi erano necessariamente conosciute (ovviamente anche con riferimento alla natura del tributo) dal ricorrente medesimo;
- la mancata previsione della possibilità di compensazione quale mezzo di pagamento, anche tralasciando la genericità del motivo (il ricorrente non si è premurato infatti di indicare i propri crediti da porre eventualmente in compensazione), è con ogni evidenza il risultato di una scelta discrezionale legislativa e non può certamente essere ricondotta ad un'omissione dell'ente di riscossione.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo (in applicazione della tabella allegata al dm 55/2014, limitatamente alle fasi studio, introduttiva e cautelare), tenuto conto della nota spese, seguono la soccombenza.
Anche in accoglimento della domanda dell'ente resistente deve altresì essere pronunciata condanna a carico del ricorrente a titolo di responsabilità aggravata ex artt. 96 c.p.c. e 15 co. 2 bis D. Lgs 546/92.
Come è noto nella suddetta forma di responsabilità incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. Orbene, nel presente giudizio, la più che manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, unitamente alla estrema genericità degli stessi che appaiono, con tutta evidenza, utilizzati a prescindere dal caso di specie, la circostanza che tra i motivi di impugnazione caratterizzati, come detto, dalla evidente infondatezza e dalla estrema genericità, il ricorrente si duole anche della mancata notifica delle cartelle e degli avvisi quando, avendo presentato domanda di definizione agevolata, deve necessariamente aver inserito i numeri identificativi delle cartelle e degli avvisi, fatto, questo, che rende più che eclatante come la doglianza della mancanza di conoscenza, e delle une e degli altri, sia in totale e aperta malafede;
il fatto che come motivo di impugnazione viene dedotta la mancanza di elementi della comunicazione oggetto di giudizio (indicazione dell'autorità e termini per proporre impugnazione) che la sola semplice lettura dell'atto avrebbe smentito, rendono chiara la sussistenza del requisito della temerarietà del ricorso.
Conseguentemente il Collegio ritiene di dover pronunciare condanna del ricorrente al risarcimento del danno in favore dell'ente resistente che stima liquidare in via equitativa in € 5.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Spezia
Dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario relativamente ai crediti non tributari, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente resistente liquidate in complessivi € 1.509,6, oltre il 15% per spese forfettarie.
Condanna inoltre il ricorrente, ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 15, comma 2 bis D.Lgs. 546/92, al risarcimento del danno in favore dell'ente resistente liquidato equitativamente in € 5.000,00.
La Spezia 27.1.2026
Il Presidente est.
SC TI
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FRANCESCO, Presidente e Relatore
BALDINI MARIO, Giudice
OL ANNA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 101/2024 depositato il 29/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. SOMME n. 05690202303358768180 .
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente “...Voglia l'l'Ecc.ma Corte adita In via preliminare, accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti di legge, disporre anche inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato quanto alle rate ivi indicate, al fine di evitare eventuali e possibili decadenze da parte del contribuente, odierno opponente;
Nel merito in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia dell'atto impugnato e, per l'effetto, per tutti imotivi esposti, dichiarare non dovute le somme indicate nell'atto di comunicazione, ovvero, in subordine, prevedere la rateizzazione delle somme eventualmente dovute in misura conforme al principio di capacità contributiva, progressività, equità anche mediante compensazione dei crediti;
in ulteriore subordine, qualora l'On Giudicante dovesse rilevare la sua incompetenza, individuare l'Autorità Giudiziaria competente e concedere i termini per l'eventuale riassunzione.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento oltre alle spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi”.
Resistente
“...Voglia l'l'Ecc.ma Corte Commissione Tributaria adita, contrariis reiectis:
− in ordine alla sospensione, accertare e dichiarare l'inammissibilità e /o l'irritualità della domanda nonché
l'insussistenza delle condizioni stabilite dalla legge e, di conseguenza, non accogliere l'istanza di sospensione del procedimento in argomento;
− nel merito, in ogni caso, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto
Il tutto con condanna del ricorrente per responsabilità aggravata, ex artt. 15, comma 2-bis D.Lgs. 546/1992
e 96 c.p.c. al versamento in favore dell'Ente odierno deducente, della somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, con il favore delle spese di lite, nella misura indicata nell'allegata nota spese, o in altra che sarà determinata da parte del Giudice adito, in danno della parte soccombente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso not. in data 13.11.2023 Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione n. 05690202303358768000 avente ad oggetto la somma di € 47.265,60 dovuta ai fini dell'estinzione dei debiti ex art.1, commi da 231 a 252 Legge n.197/2022 per effetto della dichiarazione di adesione del
29/06/2023 prot. W-2023062908559088.
A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 53 della Costituzione per non essere il piano di ammortamento commisurato alla propria capacità contributiva;
il difetto di notifica delle cartelle e avvisi richiamati nella comunicazione, con conseguente prescrizione e decadenza delle pretese erariali;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato anche per non contenere in modo specifico l'identificativo del tributo nonché per non riportare il nome dell'autorità presso cui impugnare l'atto e i relativi termini;
l'illegittimità dell'atto per non prevedere, tra le modalità di pagamento, la compensazione.
Si costituiva in giudizio, mediante deposito di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Rigettata con ordinanza 26.6.2024 la richiesta di sospensione dell'atto impugnato si perveniva all'udienza in data 27.1.2026 in esito alla quale la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che questa Corte deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario per i crediti non tributari (la comunicazione, infatti, concerne anche avvisi di addebito aventi l'INPS come ente impositore) i motivi di impugnazione sono manifestamente infondati e conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.
Invero:
- del tutto inconferente risulta il richiamo all'art. 53 della Costituzione, con conseguente asserita violazione della medesima norma costituzionale, vertendosi, nel presente giudizio, in tema di misura agevolativa introdotta dalle legge di bilancio 2023 che consentiva ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale mediante il pagamento dei debiti senza interessi e sanzioni: è materia, questa, del tutto diversa da quella dell'imposizione fiscale, al centro dell'attenzione da parte della richiamata norma costituzionale;
- non condivisibile appare la doglianza con la quale il ricorrente si lamenta della mancata notifica delle cartelle o avvisi a base dei crediti tributari o della prescrizione o decadenza degli stessi: in linea con il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 22558/2017: 1335/2010), infatti, “l'adesione alla definizione agevolata preclude al contribuente ogni possibilità di agire per l'accertamento dell'inesistenza del presupposto impositivo, giacché, in quanto volta a definire "transattivamente" la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto, la previsione di detta agevolazione pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro: coltivare la controversia nei modi ordinari;
ovvero corrispondere quanto prescritto dalla disposizione agevolativa a definizione della controversia” poiché la richiesta di definizione agevolata è riconducibile all'istituto dell'oblazione la quale "in quanto disposta per prevenire od elidere ogni contesa sull'an e sul quantum della sanzione, preclude definitivamente sia al contribuente che se ne sia avvalso sia all'Ufficio finanziario, che ha riscosso le somme versate a quel titolo, ogni sindacato sui presupposti e sulle condizioni di applicazione delle sanzioni” (il suddetto orientamento, affermato con riferimento alla definizione agevolata delle sanzioni ex D.Lgs. 472/97 si ritiene applicabile - giusta la eadem ratio - anche nel caso di specie);
- l'atto impugnato (“comunicazione somme dovute - definizione agevolata”), contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, contiene l'indicazione dell'autorità (“Corte di giustizia tributaria di primo grado per i soli crediti tributari;
con riferimento agli altri crediti, l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria”) e il termine di gg. 60 per un'eventuale impugnazione così come contiene tutti gli elementi validi a far comprendere al contribuente il contenuto della comunicazione medesima;
ciò anche con riferimento alla doglianza relativa alla mancata specifica indicazione del tributo preteso, in ragione del fatto che la comunicazione riporta tutti i numeri delle cartelle per le quali il ricorrente ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata e che quindi erano necessariamente conosciute (ovviamente anche con riferimento alla natura del tributo) dal ricorrente medesimo;
- la mancata previsione della possibilità di compensazione quale mezzo di pagamento, anche tralasciando la genericità del motivo (il ricorrente non si è premurato infatti di indicare i propri crediti da porre eventualmente in compensazione), è con ogni evidenza il risultato di una scelta discrezionale legislativa e non può certamente essere ricondotta ad un'omissione dell'ente di riscossione.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo (in applicazione della tabella allegata al dm 55/2014, limitatamente alle fasi studio, introduttiva e cautelare), tenuto conto della nota spese, seguono la soccombenza.
Anche in accoglimento della domanda dell'ente resistente deve altresì essere pronunciata condanna a carico del ricorrente a titolo di responsabilità aggravata ex artt. 96 c.p.c. e 15 co. 2 bis D. Lgs 546/92.
Come è noto nella suddetta forma di responsabilità incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. Orbene, nel presente giudizio, la più che manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, unitamente alla estrema genericità degli stessi che appaiono, con tutta evidenza, utilizzati a prescindere dal caso di specie, la circostanza che tra i motivi di impugnazione caratterizzati, come detto, dalla evidente infondatezza e dalla estrema genericità, il ricorrente si duole anche della mancata notifica delle cartelle e degli avvisi quando, avendo presentato domanda di definizione agevolata, deve necessariamente aver inserito i numeri identificativi delle cartelle e degli avvisi, fatto, questo, che rende più che eclatante come la doglianza della mancanza di conoscenza, e delle une e degli altri, sia in totale e aperta malafede;
il fatto che come motivo di impugnazione viene dedotta la mancanza di elementi della comunicazione oggetto di giudizio (indicazione dell'autorità e termini per proporre impugnazione) che la sola semplice lettura dell'atto avrebbe smentito, rendono chiara la sussistenza del requisito della temerarietà del ricorso.
Conseguentemente il Collegio ritiene di dover pronunciare condanna del ricorrente al risarcimento del danno in favore dell'ente resistente che stima liquidare in via equitativa in € 5.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Spezia
Dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario relativamente ai crediti non tributari, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente resistente liquidate in complessivi € 1.509,6, oltre il 15% per spese forfettarie.
Condanna inoltre il ricorrente, ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 15, comma 2 bis D.Lgs. 546/92, al risarcimento del danno in favore dell'ente resistente liquidato equitativamente in € 5.000,00.
La Spezia 27.1.2026
Il Presidente est.
SC TI