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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/11/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2033/24 RG
Udienza del 19.11.25
Sono presenti, via teams, le avv.te Vettori e Raffaelli.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, l'avv.ta Vettori insistendo peraltro per l'ammissione delle prove richieste, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 2033/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
UR ES
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In sede monitoria, davanti al Giudice di Pace di Pontremoli, la deduceva: che il CP_1
23.1.20 fra le parti era stato stipulato un contratto di vigilanza della durata di tre anni per il canone di
€ 90 più iva al mese;
che a gennaio 2022 la ES aveva interrotto il pagamento dei canoni;
che erano rimaste insolute le fatture relative ai mesi di gennaio e febbraio 2022; che ex art. 3 del contratto la ES era inoltre tenuta a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari ai canoni dovuti fino alla scadenza, vale a dire fino a gennaio 2023. Chiesto ed ottenuto, per il complessivo importo di € 1.431,10 (comprensivo di € 43,30 per spese di autentica delle copie dei libri contabili), un decreto ingiuntivo, la ES ha proposto opposizione controdeducendo: che il contratto, con successivi rinnovi ampliativi, era in essere dal
26.7.18; che con raccomandata del 24.11.21 era receduta dal rapporto in considerazione delle carenze del servizio;
che il 5.1.22 la le aveva restituito le chiavi di accesso al giardino, dopodiché CP_1 nessun servizio era stato più reso;
che il 4.1.23 erano state smontate le telecamere dell'impianto di videosorveglianza;
che nulla era dovuto a titolo di risarcimento del danno, in quanto per un verso il rapporto si era interrotto per l'inadempimento della controparte, per altro verso la norma che imponeva il pagamento, a titolo risarcitorio, dei canoni dovuti fino alla scadenza del contratto era vessatoria.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta ha controdedotto: che il servizio era stato regolarmente prestato fino al febbraio
2022, quando il contratto si era risolto per la morosità della ES;
che la clausola in questione non era vessatoria.
L'opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 239/24, il Giudice di Pace ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato la nullità della clausola relativa al risarcimento del danno e condannato l'opponente al pagamento della somma di € 109,80, relativa al canone di gennaio 2022.
La ha proposto appello e la ES si è costituta, entrambe insistendo nelle rispettive CP_1 domande e difese.
Motivi della decisione
È pacifico – e comunque documentale – quanto segue: che il 24.11.21 la ES è receduta dal contratto per inadempimento della;
che con lettera del 4.1.21 la ha contestato CP_1 CP_1 tale recesso, manifestando di considerare il contratto in vigore fino alla scadenza del gennaio 2023; che il 5.1.21 la ha tuttavia restituito le chiavi alla ES;
che la ES non ha pagato i CP_1 canoni relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021.
Premessi tali fatti, pur non essendo stato dimostrato l'inadempimento della posto a CP_1 fondamento del recesso della ES del 21.11.21, deve tuttavia ritenersi che, a far data dalla restituzione delle chiavi del 5.1.21, la abbia cessato di prestare il servizio di sorveglianza. CP_1
In contrario non vale l'assunto della , secondo il quale la restituzione delle chiavi CP_1 sarebbe ininfluente, perché essa avrebbe continuato ad offrire il proprio servizio sia tramite il passaggio delle guardie sia a mezzo delle telecamere di sorveglianza.
Che la riconsegna delle chiavi sia ininfluente confligge infatti sia con il fatto (non contestato) che la vigilanza riguardasse anche il giardino della ES, sia, soprattutto, con quanto sostenuto dalla stessa nella lettera del 4.1.25, dove si afferma: “La custodia delle Sue chiavi, è parte CP_1 integrante del Contratto […]. Ne consegue che, sarà possibile sciogliere il Contratto e restituirLe le chiavi, solo previo pagamento di penale […]”. È dunque evidente che la restituzione delle chiavi, da parte della , implica l'intenzione di interrompere la prestazione del servizio. CP_1
Ciò premesso, ne consegue, in base al principio inadimplenti non est adimplendum di cui all'art. 1460 cc (implicitamente invocato a p. 3 dell'opposizione davanti al Giudice di Pace), che il mancato pagamento dei canoni di gennaio e febbraio non può configurare, a carico della ES, alcun inadempimento.
Da qui l'infondatezza della domanda della sia con riferimento ai canoni in questione, CP_1 sia con riferimento alla penale. Impregiudicato se la previsione di quest'ultima fosse o meno vessatoria, essa era infatti dovuta solo in caso di inadempimento al pagamento di almeno due mesi di canone.
Non essendo stato proposto appello incidentale, la condanna con riferimento alla mensilità di gennaio deve tuttavia rimanere ferma e semplicemente l'appello della deve essere respinto. CP_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, dovranno essere sopportate dalla . CP_1
Anche a prescindere, in assenza di appello incidentale, dalla totale infondatezza della domanda della , occorre infatti considerare che in primo grado la domanda era stata accolta CP_1 solo in misura minima (€ 109,80 a fronte di una domanda di € 1.431,10). La compensazione disposta dal Giudice di Pace non appare dunque giustificata.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente respinto.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna la a rifondere alla ES le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che CP_1 unitariamente liquida in € 3.000,00 per compenso del difensore ed € 76,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello è stato integralmente respinto.
LE Fornaciari
Udienza del 19.11.25
Sono presenti, via teams, le avv.te Vettori e Raffaelli.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, l'avv.ta Vettori insistendo peraltro per l'ammissione delle prove richieste, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 2033/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
UR ES
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In sede monitoria, davanti al Giudice di Pace di Pontremoli, la deduceva: che il CP_1
23.1.20 fra le parti era stato stipulato un contratto di vigilanza della durata di tre anni per il canone di
€ 90 più iva al mese;
che a gennaio 2022 la ES aveva interrotto il pagamento dei canoni;
che erano rimaste insolute le fatture relative ai mesi di gennaio e febbraio 2022; che ex art. 3 del contratto la ES era inoltre tenuta a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari ai canoni dovuti fino alla scadenza, vale a dire fino a gennaio 2023. Chiesto ed ottenuto, per il complessivo importo di € 1.431,10 (comprensivo di € 43,30 per spese di autentica delle copie dei libri contabili), un decreto ingiuntivo, la ES ha proposto opposizione controdeducendo: che il contratto, con successivi rinnovi ampliativi, era in essere dal
26.7.18; che con raccomandata del 24.11.21 era receduta dal rapporto in considerazione delle carenze del servizio;
che il 5.1.22 la le aveva restituito le chiavi di accesso al giardino, dopodiché CP_1 nessun servizio era stato più reso;
che il 4.1.23 erano state smontate le telecamere dell'impianto di videosorveglianza;
che nulla era dovuto a titolo di risarcimento del danno, in quanto per un verso il rapporto si era interrotto per l'inadempimento della controparte, per altro verso la norma che imponeva il pagamento, a titolo risarcitorio, dei canoni dovuti fino alla scadenza del contratto era vessatoria.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta ha controdedotto: che il servizio era stato regolarmente prestato fino al febbraio
2022, quando il contratto si era risolto per la morosità della ES;
che la clausola in questione non era vessatoria.
L'opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 239/24, il Giudice di Pace ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarato la nullità della clausola relativa al risarcimento del danno e condannato l'opponente al pagamento della somma di € 109,80, relativa al canone di gennaio 2022.
La ha proposto appello e la ES si è costituta, entrambe insistendo nelle rispettive CP_1 domande e difese.
Motivi della decisione
È pacifico – e comunque documentale – quanto segue: che il 24.11.21 la ES è receduta dal contratto per inadempimento della;
che con lettera del 4.1.21 la ha contestato CP_1 CP_1 tale recesso, manifestando di considerare il contratto in vigore fino alla scadenza del gennaio 2023; che il 5.1.21 la ha tuttavia restituito le chiavi alla ES;
che la ES non ha pagato i CP_1 canoni relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2021.
Premessi tali fatti, pur non essendo stato dimostrato l'inadempimento della posto a CP_1 fondamento del recesso della ES del 21.11.21, deve tuttavia ritenersi che, a far data dalla restituzione delle chiavi del 5.1.21, la abbia cessato di prestare il servizio di sorveglianza. CP_1
In contrario non vale l'assunto della , secondo il quale la restituzione delle chiavi CP_1 sarebbe ininfluente, perché essa avrebbe continuato ad offrire il proprio servizio sia tramite il passaggio delle guardie sia a mezzo delle telecamere di sorveglianza.
Che la riconsegna delle chiavi sia ininfluente confligge infatti sia con il fatto (non contestato) che la vigilanza riguardasse anche il giardino della ES, sia, soprattutto, con quanto sostenuto dalla stessa nella lettera del 4.1.25, dove si afferma: “La custodia delle Sue chiavi, è parte CP_1 integrante del Contratto […]. Ne consegue che, sarà possibile sciogliere il Contratto e restituirLe le chiavi, solo previo pagamento di penale […]”. È dunque evidente che la restituzione delle chiavi, da parte della , implica l'intenzione di interrompere la prestazione del servizio. CP_1
Ciò premesso, ne consegue, in base al principio inadimplenti non est adimplendum di cui all'art. 1460 cc (implicitamente invocato a p. 3 dell'opposizione davanti al Giudice di Pace), che il mancato pagamento dei canoni di gennaio e febbraio non può configurare, a carico della ES, alcun inadempimento.
Da qui l'infondatezza della domanda della sia con riferimento ai canoni in questione, CP_1 sia con riferimento alla penale. Impregiudicato se la previsione di quest'ultima fosse o meno vessatoria, essa era infatti dovuta solo in caso di inadempimento al pagamento di almeno due mesi di canone.
Non essendo stato proposto appello incidentale, la condanna con riferimento alla mensilità di gennaio deve tuttavia rimanere ferma e semplicemente l'appello della deve essere respinto. CP_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, dovranno essere sopportate dalla . CP_1
Anche a prescindere, in assenza di appello incidentale, dalla totale infondatezza della domanda della , occorre infatti considerare che in primo grado la domanda era stata accolta CP_1 solo in misura minima (€ 109,80 a fronte di una domanda di € 1.431,10). La compensazione disposta dal Giudice di Pace non appare dunque giustificata.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente respinto.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello; condanna la a rifondere alla ES le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che CP_1 unitariamente liquida in € 3.000,00 per compenso del difensore ed € 76,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge;
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello è stato integralmente respinto.
LE Fornaciari