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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/07/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VECCHIO Parte_1 C.F._1 DAVIDE, elettivamente domiciliato in via Pietro Azario, 1 28100 28100 Novara, presso il difensore avv. VECCHIO DAVIDE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVIO ERIKA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 DAGNA LUCIANA ( VIA SUSA, 56 10138 TORINO;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA SUSA, 56 10138 TORINO, presso il difensore avv. SAVIO ERIKA
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – risarcimento del danno (artt. 2043 CC).
CONCLUSIONI:
- per parte attrice, le conclusioni sono state rassegnate come da apposito foglio di p.c. depositato in data 13 dicembre 2024, valido anche come note di trattazione scritta per l'udienza (sostituita ex art. 127 ter CPC) del 13 dicembre 2024 e qui di seguito integralmente trascritte:
“… nel merito: condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_1 del danno non patrimoniale subito da determinato dall'aver discrezionalmente impedito Parte_1 all'attrice l'accesso presso la RSA San Francesco in data 20/1/21, ove il marito era ricoverato, Persona_1 così impedendo alla stessa di prestare l'ultimo saluto al coniuge morente, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. in misura di € 10.000,00 ovvero in altra minor somma. Vinte le spese di lite.
L'attrice insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nelle proprie memorie istruttorie ex art. 183 n. 2 e 3 e non accolte…”
pagina 1 di 31 - per parte convenuta, le conclusioni sono state rassegnate come da apposito foglio di p.c. depositato in data 13 dicembre 2024, valido anche come note di trattazione scritta per l'udienza
(sostituita ex art. 127 ter CPC) del 13 dicembre 2024 e qui di seguito integralmente trascritte:
“… NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Respingere le domande attore in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto,
Assolvere la società convenuta da ogni avversaria pretesa
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche parziale) della pretesa ex adverso formulata liquidare il danno lamentato da parte attrice entro i limiti del giusto e del concretamente provato in corso di causa, senza duplicazione delle eventuali voci di risarcimento. IN OGNI CASO Con vittoria dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge. …”
Svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione datato 23 febbraio 2023 e notificato a mezzo pec in data 23/02/2023 la SInora
(con il patrocinio dell'avv. Davide VECCHIO) evocava innanzi al Tribunale di Parte_1
NOVARA la società affinché fossero accolte le conclusioni di cui in citazione Controparte_1 nei confronti della stessa convenuta.
La causa veniva rubricata all'R.G. 511/2023 e assegnata allo scrivente, che con Decreto del
29/5/2023, confermava l'udienza al giorno 28/6/2023, disponendone lo svolgimento nelle forme dell'udienza “figurata” e assegnando alle parti termine sino al giorno prima dell'udienza per il deposito telematico delle “note scritte”.
In data 26/05/2023 si costituiva ritualmente (pel tramite dell'Avv. Erika Savio e dell'Avv.
Luciana Dagna) la quale contestava recisamente la ricostruzione fattuale Controparte_1 attorea e la conseguente ex adverso formulata richiesta di risarcimento sia in punto an che in punto quantum, richiedendo in via principale l'integrale reiezione della domanda e, in via subordinata, la liquidazione del danno lamentato da parte attrice entro i limiti del “giusto” e del concretamente
“provato” in corso di causa, senza duplicazione delle eventuali voci di risarcimento.
Entrambe le parti depositavano note scritte nei termini assegnati dal Decreto del 29/5/2023 e, quindi, comparivano regolarmente all'udienza; in dette note instavano per la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma cpc. Lo scrivente, con verbale di udienza figurata a seguito di trattazione scritta, concedeva alle parti i termini ex art. 183, VI comma cpc e fissava udienza per provvedere sulle istanze istruttorie (ex art. 184 CPC anteriforma) al 06/12/2023.
pagina 2 di 31 Udienza che, a seguito di istanza congiunta delle parti, si svolgeva, anche questa, nelle forme dell'udienza figurata vedasi (Decreto del 04/12/2023 che altresì differiva al 21/12/2023 ed assegnando alle parti termine sino al giorno et ora udienza per il deposito telematico di “note scritte”);
le parti depositavano rispettive note scritte, per ciò comparendo, ove instavano per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie e si opponevano a quelle avverse.
All'esito della predetta udienza del 21/12/2023, lo scrivente ammetteva le prove testimoniali orali indicando i rispettivi capitoli di prova ammessi (per parte attrice n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e per parte convenuta n.ri 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), nonché la prova diretta contraria;
all'uopo rinviava all'udienza del 3/4/2024 per l'escussione di due testi per parte, riservando all'esito di tale udienza ogni provvedimento su altre istanze istruttorie;
ivi venivano escussi due testi per parte (per parte attrice SInora e e per parte convenuta SInora e Testimone_1 Testimone_2 CP_2
Dott. ); all'esito dell'escussione testimoniale parte attrice instava nella prosecuzione Persona_2 delle prove a mezzo escussione dei testi residui, mentre parte convenuta si opponeva richiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e, in subordine, l'escussione dei residui testi indicati;
lo scrivente, preso atto di ciò, rinviava l'Udienza al 12/6/2024 ore 10.00 per l'escussione di massimo due ulteriori testi per parte.
Alla predetta udienza del 12/6/2024, venivano escussi due testi per parte (per parte attrice SInora e SInora e per parte convenuta SInora Parte_2 Parte_3 CP_3
e ); all'esito di detta escussione testimoniale, le parti instavano
[...] Parte_4 concordemente per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e lo scrivente rinviava la causa per tale incombente all'udienza del 17/12/20245, disponendo lo svolgimento dell'udienza nelle forme di udienza figurata mediante il deposito di note scritte.
Entrambe le parti provvedevano a depositare note scritte nei termini assegnati contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni;
pertanto, all'udienza del 17/12/2024, sostituita da trattazione scritta, lo scrivente concedeva alle parti i termini di legge ex art. 190 cpc trattenendo la causa in decisione;
tuttavia, con istanza congiunta del 20/01/2025, i procuratori delle parti evidenziavano di non aver ricevuto la notifica pec del verbale dell'udienza del 17/12/2024 e richiedevano la remissione in termini;
remissione che veniva concessa con decreto del 27/01/2025, in cui disponeva che “i termini di legge per conclusionali e repliche (60 gg + 20 gg) decorrano dalla comunicazione del presente decreto”.
le parti, alla luce di ciò, si avvalevano della relativa facoltà, depositando rispettive conclusionali e repliche. pagina 3 di 31 Ragioni di fatto e diritto della decisione
- I fatti di causa
La vicenda posta all'attenzione dello scrivente giudice risale ed è strettamente connessa al periodo in cui vigevano svariate normative (contenute in atti aventi forza di legge, ma più spesso di rango
“regolamentare”), emanate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Al fine di non omettere nulla rispetto alle circostanze allegate dall'attore e a quelle allegate da parte convenuta, si riportano integralmente (qui di seguito e in corsivo) le prospettazioni fattuali dell'una e dell'altra.
Parte attrice sostiene in fatto quanto segue:
“I. La SI.ra è vedova (doc. 1) del defunto SI. nato a [...]_1 Persona_1
(FG), il 9/11/1938, in vita residente in [...] e deceduto a Novara il 20/1/2021.
II. Il SI. affetto negli ultimi anni da decadimento cognitivo, è stato ospitato presso la Persona_1 struttura Residenza S. Francesco”, sita in Novara, Viale Roma, 34/B dal 6/7/2020 e fino al 20/1/2021, data della sua scomparsa.
III. Tale struttura è gestita dalla c.f. e p. iva con sede legale ed Controparte_1 P.IVA_1 operativa in Novara, Viale Roma 34/b.
IV. A far tempo dal 15/1/2021 le condizioni di salute del SI. si sono aggravate (come Persona_1 risulta dal diario infermieristico estratto dalla cartella clinica e prodotto quale doc. 2) tanto che, apparendo ormai prossimo un ultimo definitivo peggioramento delle condizioni di salute, la SI.ra chiedeva alla struttura di poter accedere per assistere il compagno di una vita negli ultimi Pt_1 momenti della sua esistenza.
V. Le veniva quindi consentito un primo accesso in data 13/1/2021 ed un ultimo 14 gennaio 2021.
VI. Nonostante le ripetute richieste, giustificate anche dalla particolarità della situazione, alla SI.ra non veniva più consentito di accedere in struttura nei giorni successivi. Pt_1
VII. In data 20/1/2021, alle ore 10.20 circa, la SI.ra telefonava in struttura per avere Pt_1 ragguagli circa le condizioni del marito. L'infermiera di turno – pre-sentatasi come – Per_3 invece di riferirle la situazione come avvenuto negli ultimi giorni, la metteva in attesa e passava la telefonata al dott. , direttore Sanitario della struttura. Questi la informava circa un Persona_2 ulteriore drastico peggioramento delle condizioni di salute del marito e ne preannunciava l'imminente decesso.
VIII. In tale occasione la SI.ra chiedeva quindi nuovamente la possibilità di poter effettuare un Pt_1 accesso urgente in struttura, con tutte le precauzioni del caso (in particolare l'effettuazione di un pagina 4 di 31 tampone) per poter assistere il coniuge negli ultimi momenti della sua esistenza in vita. Tuttavia,
l'autorizzazione ad effettuare tale accesso le veniva ancora una volta negata.
IX. La SI.ra scriveva alla struttura una mail che inviava, come indicatole, agli indirizzi Pt_1 istituzionali (inviata alle ore 12.36 – doc. 3) e Email_1
(inviata alle ore 12.38 – doc. 4 ) nella quale reiterava l'urgente ed Email_2 accorata richiesta di consentirle di entrare in struttura per dare l'ultimo saluto al marito morente.
Tuttavia a tale mail non venne mai data risposta.
X. Infatti, alle ore 14.12 la SI.ra veniva avvisata dalla caposala, SI.ra Pt_1 Parte_5 dell'ormai imminente decesso del marito e veniva invitata a recarsi al più presto (!) in struttura, ove giungeva alle 14,30 circa.
XI. La ricostruzione esatta di quanto sopra è possibile attraverso dei messaggi vocali inviati tramite
WhatsApp a due amiche, le SI.re e . In questa sede viene Testimone_2 Parte_3 prodotto il solo screenshot della chat (doc. 5), ma ci si riserva di produrre gli stessi in seguito, previa autorizzazione del Giudice al deposito di idoneo supporto informatico.
XII. Giunta precipitosamente presso la residenza S. Francesco, la SI.ra veniva accolta dalla Pt_1 centralinista, nota come , e dall'educatrice, pre-sentatasi come che stavano Pt_4 CP_3 parlando concitatamente fra loro.
XIII. In quel momento giungeva sul posto anche la direttrice, SI.ra : la SI.ra intuiva, Pt_6 Pt_1
e lo rappresentava immediatamente alle sue interlocutrici, che il marito fosse in realtà già deceduto.
XIV. Veniva quindi invitata comunque a salire per prestare un ultimo saluto alla salma del coniuge, ma ella si rifiutava, ritenendolo tragicamente vano. XV. Ciò perché, come a conoscenza di tutto il personale della struttura con il quale sono venuti a contatto, i coniugi erano entrambi non Persona_1 credenti, senza figli, né parenti prossimi o comunque legati da un rapporto affettivo SInificativo: erano convinti (e lo è tutt'ora la SI.ra che non vi sia una vita ultraterrena dopo la morte, e Pt_1 che con quest'ultima cessi ogni rapporto umano e spirituale fra le persone.
XVI. Tali circostanze hanno reso ancor più doloroso per la SI.ra non poter essere vicina al Parte_1 marito, con il quale aveva condiviso cinquant'anni di vita familiare e lavorativa, negli ultimi momenti della sua vita. …
XVIII. Conseguentemente al divieto di poter accedere alla struttura, imposto dalla direzione sanitaria, pur con tutte le cautele sanitarie necessarie e proposte dalla stessa Sig.ra quest'ultima non ha Pt_1 potuto, come detto, stare accanto al marito durante gli ultimi momenti della sua esistenza in vita.
XIX. Tale impossibilità ha prodotto nella SI.ra un dolore ancor maggiore di quello Pt_1 determinato dalla scomparsa del compagno di una vita, nonché la compromissione (fisiologicamente pagina 5 di 31 sine die) della sua dimensione esistenziale per quello che ella definisce, con un termine certamente atecnico, ma altrettanto certamente efficace, un “omicidio morale”.
XX. Prima di adire l'autorità giudiziaria, controparte è stata invitata a stipulare negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 con PEC inviata in data 17/5/2022 (doc. 6), ma ha risposto negativamente con PEC
16/6/2022 (doc. 7).”
La convenuta, da parte sua, sempre in fatto, osserva quanto segue:
“… a. La RSA “San Francesco” La Residenza “San Francesco”, gestita dalla odierna società convenuta e facente parte del “Gruppo Orpea” (ora Gruppo Emeis), è una residenza socio-sanitaria assistenziale (RSA) accessibile sia in regime privatistico che in regime di convenzionamento con l'ASL di Novara, in grado di accogliere Ospiti anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, per tutte le fasce assistenziali previste dalla DGR Piemonte 45/2012 ed è gestita dalla società qui convenuta. La Residenza dispone di n. 177 posti letto accreditati, di cui 120 posti letto RSA
e 57 in Residenza Assistenziale Alberghiera, destinata agli Ospiti autosufficienti e autonomi. La struttura è suddivisa in due Nuclei abitativi comunicanti, l'Ala Nord e l'Ala Sud: l'Ala Nord è suddivisa in cinque reparti RSA e ospita anche i locali comuni, l'Ala Sud è dedicata esclusivamente al soggiorno delle persone autosufficienti.
b. Il periodo di degenza del SI. e il suo quadro clinico Persona_1
Il SInor è stato accolto presso la RSA “San Francesco” in data 06/07/2020, a seguito delle Persona_1 intervenute dimissioni dal Presidio Ospedaliero di Galliate ove era stato ricoverato in data 28/6/2020, ed è rimasto degente presso la Residenza sino al giorno del suo decesso intervenuto in data
20/01/2021. La diagnosi alla dimissione dal Presidio Ospedaliero risulta così annotata “delirium, disidratazione, ipokaliemia, decadimento cognitivo severo con importanti disturbi comportamentali, diabete mellito in compenso soddisfacente” (Cfr. Doc. n. 3). … la sua situazione clinico-sanitaria all'ingresso nella Rsa risultava già gravemente compromessa, come comprovata dal'anamnesi patologica “DM tipo 2, ipertensione arteriosa, dislipidemia, ipocausia medio-grave, ernie discali multiple, decadimento cognitivo” e dall'esame obiettivo e dalla valutazione geriatrica effettuata all'ingresso “stato generale: condizioni generali scadenti;
sistema nervoso e psichico: al momento dell'ingresso confuso;
stato di coscienza: alterato, attenzione alterata, orientamento spaziale e temporale assente, linguaggio confabulazioni, memoria BT e LT alterata, comportamento agitazione;
sintomi psichiatrici: valutato in medicina a Galliate è stato dimesso con delirium, decadimento cognitivo, disturbi comportamentali” (Cfr. Doc. n. 4). Nel corso della degenza le condizioni clinico-sanitarie del SInor seppur nella loro gravità, sono rimaste stabili per Persona_1 diversi mesi (per ben 6 mesi), con alternanza di periodi ove risultava apiretico e si alimentava a pagina 6 di 31 periodi con stati febbrili, mancata alimentazione e rallentamento (Cfr. Diario infermieristico -
06.07.2020 “in corso terapia infusiva ..ha assunto la terapia di mezzogiorno si è alimentato somministrata la terapia insulinica”, 08-9/7/2020 “TC 37,3° SP02 96% in AA”, 16/7/2020 “si alimenta tranquillo”, 13-14/7/2020 “36.9 TC SP02 96% in AA”, 14/7/2020 “si è alimentato a cena eseguita la terapia come prescritta”, 17/7/2020 ”Modificata la terapia dal Dott ….rallentato Per_4 in mattinata… S (ndr. sera) si è alimentato aggiornata la terapia”, 23/7/2020 “questa notte T° 38, oggi
è stato visitato dalla Dottoressa che aggiorna la terapia”, 25-26/7/2020 “TC 37,2 SP02 96% Per_5 in AA”, 29-30/7/2020 “apiretico, SP02 96% in AA”, 9/8/2020 “ore 17 TC 38… messo a letto, idratato per OS, SP02 98% in AA .. ore 20 TC 37,3 si è alimentato”, 12/8/2020 “M stamattina tranquillo mobilizzato in carrozzina si è alimentato. Apiretico”, 18/8/2020 “Apiretico – si è alimentato”,
27/8/2020 “rallentato e addormentato, si è alimentato”, 5/9/2020 “apiretico, a cena si è alimentato solo con yogurt.”, 12/9/2020 “h 23.00 TC 38,2 somministrato paracetamolo 1 gr x OS”, 19/9/2020 “…
h 20 TC 37,8 App.to supposta paracetamolo 1 gr”, 23/9/2020 “episodio di malore ore 15.15 tremori, cianotico, applicato O2 terapia…”, 29/9/2020 “M (ndr. mattino) mobilizzato, si è alimentato… P ndr. pomeriggio) mobilizzato, si è alimentato apiretico”, 5/10/2020 “mobilizzato in carrozzina, si è alimentato poco per pranzo. In corso terapia infusiva. Apiretico”, 8/10/2020 “ore 15 TC 38,2 ore
17.00 TC 38”, 11/10/2020 “TC 36,6 mobilizzato in carrozzina a colazione si è alimentato, idratato per
OSS. A pranzo si è alimentato”, 30/10/2020 “tranquillo si è alimentato TC 36,7 SP02 97%”,
6/11/2020 “ore 24 TC 37,6 SP02 97%”, 07/11/2020 “ore 2.00 TC 38,2 somministrato paracetamolo 1 gr” 17/11/2020 “TC 36,6 – TC 37 si è alimentato mobilizzato in carrozzina, medicato SP02 96% P ospite rallentato, non si è alimentato …”, 23/11/2020 “ore 8.00 TC 38 somministrato 1 gr paracetamolo si è alimentato per colazione …”, 24/11/2020 “apiretico… visto dal MC”, 29/11/2020
“stazionario – si è alimentato ore 13.00 TC 37,0 SP02 93%”, 30/11/2020 “stazionario – si è alimentato”, 7/12/2020 ”stazionario – si è alimentato”, 12/12/2020 “stazionario si è alimentato”,
19/12/2020 “si è alimentato poco”, 3/1/2021 “P (ndr. pomeriggio) alle ore 16.30 TC 38,3 somministrata 1 cp 1 gr di tachipirina ore 20.00 TC 36,9 si è alimentato per cena…”, 7/1/2021 “si è alimentato, idratato”, 10/1/2021 “stazionario, per cena si è alimentato solo con yogurt, apiretico”,
14/1/2021 “T EV in corso a pranzo non si è alimentato TC 37 SP02 92%”. (Cfr. Doc. n. 5) In data
15/01/2021 si è constatato un peggioramento delle condizioni cliniche del SInor Persona_1 condizioni cliniche che, purtuttavia, nei giorni seguenti rimanevano nuovamente stazionarie: 15/1/21
“paziente è grave SP02 84% app.to O2 4l/min. ore 20.00 TC 37,8 – App.to supp. Tachipirina – ore
21.30 TC 36,8 non si è alimentato tutto il giorno, O2 in corso, tp infusiva in mantenimento …”,
16/1/2021 “paziente è grave – ore 17.00 TC 37,8° - app.to supp tachipirina per cena ha mangiato …”, pagina 7 di 31 17/01/2021 “sempre grave TC 37,6 SPO2 92%..”,18/01/2021 “stazionario terapia infusiva in corso
TC 36,6 SPO2 93% in O2 terapia”, 19/01/2021 “M in condizioni gravi ...” (Cfr. Doc. n. 5) In data
20/1/2021 il Direttore Sanitario della RSA, Dott. , valutato che il SI. non assumeva la Per_2 Persona_1 terapia orale, d'intesa con il Medico Curante dell'Ospite (MMG del Servizio Sanitario Nazionale), impostava terapia in flebo (Cfr. Diario Clinico Medico 20/01/2021 “su indicazione del medico curante valutato che non assume terapia orale, è stato inserito in flebo il Lasix fiale in sostituzione delle compresse” e Cfr. Diario Infermieristico “20/1/2021 “Ospite peggiorato sospeso terapia OS, non riesce ad assumerla PA 70/50 T EV in corso I fl con 1 fl lasix”) (Cfr. Doc. n. 6). Nelle ore seguenti le condizioni clinico-sanitarie dell'ospite peggioravano ulteriormente e veniva avvisata la moglie: nel
Diario Infermieristico risulta l'annotazione delle ore 13.50 “20/1/2021 P (ndr pomeriggio) h 13.50
l'ospite peggiorato avvisato la moglie (13e52) h 14.30 assenza parametri vitali” e nel Diario Clinico
Medico risulta così annotato “20/01/2021 Alle ore 14.30 è deceduto e constatato alle 16.15” (Cfr.
Doc. n. 5 e Cfr. Doc. n. 6)…”.
A supporto delle rispettive tesi, le parti hanno depositato nei rispettivi fascicoli corposa documentazione (docc. da 1 a 9 parte attrice, da 1 a 30 la convenuta); inoltre, questo giudice ha ammesso (almeno in parte) i capitoli di prova orale dedotti dalle stesse parti e ha provveduto ad assumere (come evidenziato nella descrizione dello svolgimento del processo) diversi testi (sia indicati dalla difesa della SI.ra sia dalla difesa di . Anche in questo caso, appare Pt_1 CP_1 opportuno (per non omettere nulla e per facilità di chi legge) riportare integralmente i verbali di assunzione delle stesse prove orali.
La teste teste indicata dall'attrice, ma “indifferente”, sui capitoli a lei Testimone_1 sottoposti, così rispondeva:
1) “Vero che tra il 14 ed il 19 gennaio 2021, su richiesta della SI.ra prendevo contatti con la Pt_1 struttura San Francesco, nella persona del Direttore Sanitario dott. , intercedendo affinché alla Per_2 SI.ra venisse consentito di far visita al marito morente”. Si richiede sin d'ora che alla teste Pt_1 venga rammostrato il doc. 13. Si confermo quanto nel capitolo. Riconosco i messaggi e il testo ivi risultante di cui al doc. 13 a me rammostrato come conversazione da me avuta.
ADR sono intervenuta in quanto sono medico internista presso l'Ospedale Maggiore della Carità di
Novara e conosco la SI.ra n quanto mia paziente e si è rivolta a me proprio chiedendo di Pt_1 essere aiutata per vedere il marito. ADR mi ricordo, oltre al messaggio che ho rivisto, della conversazione telefonica, nella quale ci siamo salutati, ho spiegato le motivazioni che animavano la pagina 8 di 31 SI.ra al dott. , ho spiegato che anche noi avevamo delle norme ma che in talune Pt_1 Per_2 occasioni avevamo fatto entrare parenti in situazioni gravi e che secondo me la situazione familiare della stessa SI.ra necessitava di una particolare attenzione. Il dott. mi ha risposto Pt_1 Per_2 che gestiva una RSA e che non poteva consentire detto accesso. In linea di massima questo è stato il contenuto del colloquio.
La teste , teste indicata dalla convenuta, già dipendente della stessa, ma capace di Pt_6 testimoniare, sui capitoli a lei sottoposti, così rispondeva
2 La SInora nel periodo di degenza del marito, dal 31/7/2020 al 20/01/2021, ha effettuato … Pt_1 accessi in TU per le visite. Io sono arrivata al San FRANCESCO il 1° dicembre 2020 e ricordo gli accessi della SI.ra compatibilmente con le norme restrittive dell'epoca. So che Pt_1 lavoravamo previo appuntamento, ma non saprei dire di preciso quante volte è venuta.
3 La SInora nel periodo di degenza del marito, dal 31/7/2020 al 20/01/2020, ha sentito Pt_1 quotidianamente il marito direttamente sull'utenza cellulare che il medesimo aveva in uso e gestiva in autonomia (2/3 telefonate giornaliere). Fermo restando che sono arrivata il 1° dicembre 2020, io ricordo un cellulare in dotazione al SI. e a questo era aggiunto il servizio di Persona_1 videochiamata che la struttura garantiva ai residenti. Non sono in grado di riferire sul numero di telefonate che il SI. iceveva. Persona_1
4 La SInora nel periodo di degenza del marito, dal 31/7/2020 al 20/01/2020, ha interagito con Pt_1 il marito anche mediante sms e videochiamate gestiti e organizzati dalla TU per tutti gli Ospiti con tablet aziendali;
di fatto ho già risposto.
ADR avv. VECCHIO: Io non ho mai visto il SI. col cellulare, ma tutto quello che era Persona_1 nelle capacità, anche residue, dei residenti era tracciato nella documentazione medica in base alla quale ho risposto. Preciso che si trattava di quello che viene definito “diario educativo”.
5 La SInora durante le visite in TU e durante le videochiamate, spesso … ha voluto Pt_1 interrompere anticipatamente la visita e/o la videochiamata. Non c'era una tempistica obbligatoria;
non ero poi presente ai singoli colloqui;
poi è successo qualche volta che nelle riunioni venisse esaminato qualche comportamento di familiari ma non ricordo che si trattasse della SI.ra Pt_1 poi aggiungo che accadevano casi in cui i familiari disdettavano incontri, ma anche in questo caso non ricordo che si trattasse della SI.ra Pt_1
6 La SInora nel periodo di degenza del marito ha annullato le visite del 8/10/2020 e del Pt_1
26/10/2020 e ha rifiutato le soluzioni di contatto (aumento delle videochiamate) proposte dalla
TU … . Non c'ero.
pagina 9 di 31 9 Nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 all'interno della Rsa vi sono stati tra gli Ospiti casi di positività al Covid-19. Si, ricordo una bolla, mi sembra, a fine gennaio (tipo 15 casi circa). Poi vi sono state positività che si trascinavano a macchia di leopardo.
10 La Direzione Sanitaria ha respinto le richieste della SInora di poter permanere stabilmente Pt_1 accanto al marito e di assumere una badante 24 h su 24 … Era arrivata questa richiesta da parte della SI.ra abbiamo parlato in equipe e la richiesta è stata rigettata. Pt_1
ADR in effetti, la richiesta di avere una badante o un'assistente tra il ns personale, ma senza chiarezza sulle modalità di pagamento, era stata rigettata;
la richiesta di poter stare accanto al marito è stata accolta nel rispetto di quelle che erano le regole del periodo: quotidianamente venivano concordati e concessi accessi in struttura. ADR confermo che la SI.ra aveva chiesto di poter stare Pt_1 accanto al marito, anzi preciso che la richiesta formulata era quella di “esserci nel momento del trapasso”.
11 La SInora è giunta in TU in data 20/01/2021 intorno alle ore 14.20 e il SInor Pt_1 era ancora vivo;
la giornata me la ricordo, verso le 14,00, non avevo ancora pranzato e
Persona_1 la SI.ra accedendo da Viale Roma entrava in TU e il SI. era ancora vivo. ADR
Persona_1 in quella occasione la SI.ra stata contattata dalla TU, perché la situazione del SI. Pt_1 da un punto di vista clinico destava particolare preoccupazione;
ciò era emerso nel
Persona_1 briefing che di solito è alle 10,15, post briefing il caposala prende in carico le situazioni esaminate;
preciso che la situazione del SI. era critica ma stabile, ciò veniva confermato nel post
Persona_1 briefing, poi è peggiorata e non so dire a che ora è stata chiamata la SI.ra sicuramente Pt_1 dopo il pranzo degli ospiti quando i parametri cominciavano ad essere critici;
quello che ricordo è che tra la telefonata e l'arrivo in struttura era passato molto tempo, se non un'ora, 45 minuti.
12. La SInora giunta in TU il 20/1/2021 intorno alle ore 14.20 ha eseguito la procedura Pt_1 di accesso compilando l'auto-dichiarazione e indossando i DPI completi (camice, calzari, mascherina)
e a seguito di compilazione del registro di accesso e giunta alla reception per salire al reparto di degenza ove si trovava il marito. Si lo confermo, quella era la procedura.
13. La SInora dopo aver effettuato il triage di cui al punto sub. 12), giunta alla reception per Pt_1 salire al reparto di degenza ha iniziato a disquisire con toni animati con la receptionist in turno. Si mi ricordo che si sono alzati i toni e la SI.ra non accedeva al reparto. A quel punto mi hanno chiamata e sono andata incontro alla SI.ra nvitandola a salire in reparto. Pt_1
14. La receptionist in turno, a seguito di quanto indicato al punto sub. 13) ha chiamato la Direttrice di
TU che sopraggiunta era già al telefono con l'infermiere in turno presente al capezzale del pagina 10 di 31 SInor il quale le riferiva di affrettarsi nel salire in quanto i parametri vitali dell'Ospite Persona_1 stavano cedendo. Si lo ricordo, lo confermo e in parte ho già risposto.
15. Nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto sub. 14) la Direttrice invitava la SInora Pt_1
a cessare le polemiche e ad affrettarsi a salire ma la SInora si toglieva i DPI appena indossati Pt_1 ed esclamava “Salite voi a vedere il cadavere”. Si lo confermo.
ADR: L'iter descritto nel capitolo 12 vale per l'accesso in reparto;
per la visita nell'area dedicata agli incontri, vi era obbligo di mascherina, autocertificazione, sanificazione mani, registrazione e percorso. Contr attualmente lavoro a BELGIRATE residenza gruppo ORPEA ITALIA. CP_5
ADR, ove l'avv. VECCHIO rammostra parte del diario in cui si parla di fine vita del SI. preciso che per fine vita si intende una fase irreversibile che però può durare anche Persona_1 settimane.
La teste , teste indicata dall'attrice, ma “indifferente”, sui capitoli a Testimone_2 lei sottoposti, così rispondeva:
4) “Vero che conosco i coniugi ed ho frequentato la loro abitazione da oltre 15 Persona_6 anni”. Si, molto di più.
5) “Vero che, per quanto di mia conoscenza, i coniugi non avevano figli, né parenti Persona_7 prossimi“. Si lo confermo.
6) “Vero che, per quanto di mia conoscenza, i coniugi si sono sempre dichiarati Persona_7 entrambi non credenti e convinti che non vi sia una vita ultraterrena dopo la morte” Si lo confermo.
7) “Vero che ho frequentato la SI.ra durante tutta la degenza del marito presso la Residenza S. Pt_1
Francesco e che la frequento tutt'ora”. Si lo confermo.
8) “Vero che, nel periodo tra il 15 ed il 20 gennaio 2021 la SI.ra mi ha manifestato in più Pt_1 occasioni il desiderio di assistere il marito negli ultimi momenti di vita, ma di non poterlo fare, poiché ciò non le era consentito dalla struttura ove il SI. era ricoverato”. Si lo confermo e so che Persona_1 era così perché ho preso visione di messaggi in cui la SI.ra chiedeva di poter entrare in struttura, con risposte del tipo “adesso vediamo…”.
ADR che ricordi io in TU c'è andata due volte prima di gennaio 2021; una di quelle due volte ricordo che ha aspettato in cortile dove faceva molto caldo, in quell'occasione la aveva forse accompagnata un'altra amica che però poi mi ha riferito.
9) “Vero che in data 20/1/21 fra le ore 11.15 e 14.41 ricevevo sulla mia utenza mobile e dall'utenza mobile della SI.ra alcuni messaggi WhatsApp con i quali mi veniva comunicata prima Pt_1
l'imminenza e poi l'avvenuta scomparsa del marito, nonché i tentativi di farsi autorizzare all'accesso pagina 11 di 31 dalla dirigenza della struttura (si richiede sin d'ora cha al teste venga rammostrato il doc. 15 che si produce unitamente al presente atto). Si lo confermo.
10) “Vero che dalla scomparsa del marito la SI.ra mi ha manifestato ripetutamente e in più Pt_1 occasioni la propria intensa sofferenza ed il proprio profondo turba-mento per non aver potuto essere presente al capezzale del marito negli ultimi momenti della sua vita”. Si me lo dice spesso.
ADR per quel che so il SI. non era in grado di usare in autonomia il cellulare, Persona_1 sicuramente non i messaggi;
per quel che ne so io, i contatti avvenivano con il fisso della struttura.
Qualche volta c'ero anch'io durante queste chiamate (non video chiamate) e si riducevano ad un colloquio con il personale della struttura.
Il teste , teste indicato dalla convenuta, dipendente / collaboratore della stessa Persona_2 ma capace di testimoniare, sui capitoli a lui sottoposti, così rispondeva:
2 La SInora nel periodo di degenza del marito, dal 31/7/2020 al 20/01/2021, ha Pt_1 effettuato … accessi in TU per le visite. Si lo confermo;
non sono in grado di quantificarne il numero. 6 La SInora nel periodo di degenza del marito ha annullato le visite del 8/10/2020 e Pt_1 del 26/10/2020 e ha rifiutato le soluzioni di contatto (aumento delle videochiamate) proposte dalla
TU … . Non sono in grado di rispondere.
9 Nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 all'interno della Rsa vi sono stati tra gli Ospiti casi di positività al Covid-19. Si lo confermo. C'era stata una buona percentuale, ma non ricordo il numero esatto. 10 La Direzione Sanitaria ha respinto le richieste della SInora di poter permanere Pt_1 stabilmente accanto al marito e di assumere una badante 24 h su 24 … Non l'ho disposto io, io mi attenevo ai criteri dei limiti di legge di quel periodo.
A prova contraria sul capo 1) e 8) di parte attrice:
1) Vero che tra il 14 ed il 19 gennaio 2021, su richiesta della SI.ra prendevo contatti con la Pt_1 struttura San Francesco, nella persona del Direttore Sanitario dott. , intercedendo affinché alla Per_2 SI.ra venisse consentito di far visita al marito morente”. Non ricordo, ricordo di avere parlato Pt_1 direttamente con la SI.ra sponendo quella che era la situazione clinica e anche critica del Pt_1 marito. In quella telefonata è emerso che le condizioni erano piuttosto gravi.
ADR La telefonata cui ho fatto riferimento non posso assicurare che fosse il giorno in cui poi il SI.
mancato. Persona_1
8) “Vero che, nel periodo tra il 15 ed il 20 gennaio 2021 la SI.ra mi ha manifestato in più Pt_1 occasioni il desiderio di assistere il marito negli ultimi momenti di vita, ma di non poterlo fare, poiché ciò non le era consentito dalla struttura ove il SI. era ricoverato”. Posso dire che, da parte Persona_1
pagina 12 di 31 mia, non vi era nulla che ostacolasse a che la SI.ra vedesse il marito, prendendo le dovute precauzioni anche tramite le video chiamate.
ADR quando vi erano casi di positività, non era consentito l'accesso al reparto ma solo nella sala che era “schermata” da vetro divisorio. ADR probabilmente nel periodo di gennaio 2021 c'erano casi di positività.
ADR preciso che l'accesso al reparto nel caso di presenza dei casi di positività era generalmente vietato. Poi in certi casi, alludo al fine vita, veniva consentito con tutte le precauzioni dovute.
La teste , teste indicata dall'attrice, ma “indifferente”, sui capitoli a lei Parte_2 sottoposti, così rispondeva:
2) “Vero che tra il 19 e il 20 gennaio 2021 venivo più volte contattata a mezzo WhatsApp dalla SI.ra la quale, mio tramite, chiedeva di poter accedere alla struttura per assistere il marito morente e Pt_1 che la invitavo a rivolgere la richiesta alla direzione”. Alla teste viene rammostrato il doc. 14. Io la conversazione whatsapp non la trovo più sul mio telefono. Io mi ricordo della SI.ra; leggendo quanto nel documento 14, posso confermare, si trattava di conSIli che davo alla SInora per agevolare la sua posizione e capivo che aveva il desiderio di vedere il marito. Preciso che ero impiegata amministrativa presso . Controparte_1
ADR in merio alle e mail, nella conversazione whatsapp di cui sopra, confermo di avere indicato alla SI.ra l'indirizzo mail corretto perché mi aveva scritto di avere inviato ad indirizzo non Pt_1 corretto;
poi non so se l'ha mandata lì oppure no. Comunque le richieste dei parenti, quando le ricevevo, a chi di dovere. ADR l'utenza della predetta conversazione non è di lavoro.
La teste , teste indicata dall'attrice, ma “indifferente”, sui capitoli a lei Parte_3 sottoposti, così rispondeva:
4) “Vero che conosco i coniugi ed ho frequentato la loro abitazione da oltre 15 Persona_6 anni”. Si è vero, dal 2008. 5) “Vero che, per quanto di mia conoscenza, i coniugi Persona_7 non avevano figli, né parenti prossimi“. Si lo confermo. 6) “Vero che, per quanto di mia conoscenza, i coniugi si sono sempre dichiarati entrambi non credenti e convinti che non vi sia Persona_7 una vita ultraterrena dopo la morte” Si lo confermo.
7) “Vero che ho frequentato la SI.ra durante tutta la degenza del marito presso la Residenza S. Pt_1
Francesco e che la frequento tutt'ora”. Si lo confermo.
8) “Vero che, nel periodo tra il 15 ed il 20 gennaio 2021 la SI.ra mi ha manifestato in più Pt_1 occasioni il desiderio di assistere il marito negli ultimi momenti di vita, ma di non poterlo fare, poiché ciò non le era consentito dalla struttura ove il SI. era ricoverato”. Si lo confermo. Persona_1
pagina 13 di 31 9) “Vero che in data 20/1/21 fra le ore 11.15 e 14.41 ricevevo sulla mia utenza mobile e dall'utenza mobile della SI.ra alcuni messaggi WhatsApp con i quali mi veniva comunicata prima Pt_1
l'imminenza e poi l'avvenuta scomparsa del marito, nonché i tentativi di farsi autorizzare all'accesso dalla dirigenza della struttura (si richiede sin d'ora cha al teste venga rammostrato il doc. 15). Si è vero;
mi ricordo di avere dormito la notte precedente in casa della SInora al mattino Pt_1 quando sono uscita di casa verso le 8,30 già mi aveva detto dal vivo della necessità di accedere alla
RSA in quanto le condizioni del marito erano peggiorate. Poi ho ricevuto diversi messaggi durante la mattinata, l'esatto orario di ognuno di essi non lo ricordo. Riconosco le conversazioni di cui alla pagina 3 del doc. 15 come messaggi ricevuti dalla SI.ra ripeto, ne ho ricevuti diversi a Pt_1 partire dalle 10 circa. Nei messaggi degli ultimi giorni e anche quelli dell'ultimo giorno erano anche riferiti a trovare qualsiasi appiglio per potere accedere fisicamente alla struttura.
ADR Per quanto mi diceva lei era da diversi giorni che mi parlava di suoi tentativi di poter entrare.
10) “Vero che dalla scomparsa del marito la SI.ra mi ha manifestato ripetutamente e in più Pt_1 occasioni la propria intensa sofferenza ed il proprio profondo turbamento per non aver potuto essere presente al capezzale del marito negli ultimi momenti della sua vita”. Si me lo ha manifestato in più occasioni.
ADR non era in grado di usare autonomamente uno smartphone o un pc per videochiamate perché non era materia sua;
posso dirlo perché quando andavo a casa loro spesso cercavo di dare indicazione solamente per usare, inteso anche come rispondere, al telefono.
ADR Io ho accompagnato la SI.ra nelle visite in presenza e posso dire che il SI. Pt_1 non era molto presente, il decadimento era evidente anche dallo sguardo. Il SI. Persona_1 sentiva molto poco e portava gli apparecchi acustici che però non aveva al momento Persona_1 della visita.
La teste , teste indicata dalla convenuta, dipendente della stessa ma Controparte_3 chiaramente capace di testimoniare, sui capitoli a lei sottoposti, così rispondeva:
2 La SInora nel periodo di degenza del marito, dal 31/7/2020 al 20/01/2021, ha effettuato … Pt_1 accessi in TU per le visite. Non ricordo, accedeva al mattino nel cortile e lì mi fermavo a chiacchierare.
3 La SInora nel periodo di degenza del marito, dal 31/7/2020 al 20/01/2021, ha sentito Pt_1 quotidianamente il marito direttamente sull'utenza cellulare che il medesimo aveva in uso e gestiva in autonomia (2/3 telefonate giornaliere). Non lo posso sapere.
4 La SInora nel periodo di degenza del marito, dal 31/7/2020 al 20/01/2021, ha interagito con Pt_1 il marito anche mediante sms e videochiamate gestiti e organizzati dalla TU per tutti gli Ospiti pagina 14 di 31 con tablet aziendali. Posso dire quello che accadeva settimanalmente e venivano registrate le videochiamate con un tabulato;
qui appuntavo con un NO in caso di mancata risposta ed inviavo SMS.
Io mi ricordo, nell'occasione di un compleanno del SI. che è stata scattata una o più Persona_1 foto ed inviate alla SI.ra tramite whatsapp. Altro e nel dettaglio non posso ricordare, eravamo tante persone.
5 La SInora durante le visite in TU e durante le videochiamate, spesso … ha voluto Pt_1 interrompere anticipatamente la visita e/o la videochiamata. Non me lo ricordo, per quanto riguarda le videochiamate, per il resto non posso saperlo.
ADR nella cartella clinica c'è una sezione dedicata proprio all'educatore professionale e lì appuntavo i miei interventi.
6 La SInora nel periodo di degenza del marito ha annullato le visite del 8/10/2020 e del Pt_1
26/10/2020 e ha rifiutato le soluzioni di contatto (aumento delle videochiamate) proposte dalla
TU … . Non lo so.
9 Nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 all'interno della Rsa vi sono stati tra gli Ospiti casi di positività al Covid-19. Si lo confermo. Preciso di non essere un sanitario, ma eravamo tutti a conoscenza dei casi di positività.
10 La Direzione Sanitaria ha respinto le richieste della SInora di poter permanere stabilmente Pt_1 accanto al marito e di assumere una badante 24 h su 24 … non lo posso sapere. Prima del COVID la
TU S Francesco consentiva l'assistenza mediante badante privata;
nel periodo del COVID no.
11 La SInora è giunta in TU in data 20/01/2021 intorno alle ore 14.20 e il SInor Pt_1 era ancora vivo. Non lo posso sapere. Persona_1
12. La SInora giunta in TU il 20/1/2021 intorno alle ore 14.20 ha eseguito la procedura Pt_1 di accesso compilando l'auto-dichiarazione e indossando i DPI completi (camice, calzari, mascherina)
e a seguito di compilazione del registro di accesso e giunta alla reception per salire al reparto di degenza ove si trovava il marito. Non lo ricordo.
ADR in generale per quel periodo, non ricordo neppure se fosse possibile accedere per i parenti, sicuramente anche noi indossavamo quanto descritto nel capo di prova.
ADR in riferimento alla visita di cui al doc. 18 e del 13 e 14 gennaio 2021, come detto non ricordavo se la SInora fosse entrata, se c'è scritto evidentemente si;
per quanto attiene la dicitura / protocollo
“fine vita” è relativa ad un periodo di tempo determinato, ma non ricordo di preciso come fosse quantificato, dipende dai casi. I sanitari si occupano di stabilire quando può essere applicato detto protocollo. La tempistica era variabile e poteva anche prolungarsi a mesi.
pagina 15 di 31 La teste teste indicata dalla convenuta, dipendente dalla stessa, ma capace di Parte_4 testimoniare, sui capitoli a lei sottoposti, così rispondeva:
9 Nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 all'interno della Rsa vi sono stati tra gli Ospiti casi di positività al Covid-19. Si.
10 La Direzione Sanitaria ha respinto le richieste della SInora di poter permanere stabilmente Pt_1 accanto al marito e di assumere una badante 24 h su 24 … Non so della richiesta della SInora perché queste richieste venivano formulate direttamente al direttore. Pt_1
11 La SInora è giunta in TU in data 20/01/2021 intorno alle ore 14.20 e il SInor Pt_1 era ancora vivo;
non me lo ricordo. Persona_1
12. La SInora giunta in TU il 20/1/2021 intorno alle ore 14.20 ha eseguito la procedura Pt_1 di accesso compilando l'auto-dichiarazione e indossando i DPI completi (camice, calzari, mascherina)
e a seguito di compilazione del registro di accesso e giunta alla reception per salire al reparto di degenza ove si trovava il marito. Non me lo ricordo.
ADR mi ricordo che all'epoca la procedura per i parenti era quella di fissare appuntamento, indossare calzari altri dispositivi previsti, c'era da compilare il prescritto modulo;
poi il parente veniva accompagnato nella stanza e poi non so.
13. La SInora dopo aver effettuato il triage di cui al punto sub. 12), giunta alla reception per Pt_1 salire al reparto di degenza ha iniziato a disquisire con toni animati con la receptionist in turno. Non lo ricordo , potevo anche non esserci io come turno.
Questi gli elementi istruttori relativi ai fatti, così come emersi nella c.d. “realtà processuale”; realtà processuale che, quindi, non si discosta poi molto dalla “narrativa” e da gran parte dei fatti esposti da parte attrice;
ciò, a ben vedere, anche perché parte convenuta non contesta che il SI. si trovasse ricoverato presso la struttura Residenza San FRANCESCO di Persona_1
SOLIDARIETAS S.r.l.; non contesta che lo stesso fosse coniugato con l'odierna attrice;
non contesta che fossero state poste limitazioni (o anche divieti) alle visite in presenza della SI.ra nel Pt_1 periodo;
e – infine – non contesta il fatto che il SI. ia deceduto nella struttura di cui Persona_1 sopra (senza la presenza della coniuge accanto nel momento dello stesso decesso).
- Sull'an debeatur (ovverosia, sulla legittimità o meno del comportamento della convenuta)
In effetti, il vero punto controverso della presente causa è la legittimità o meno del comportamento della convenuta nel non aver di fatto consentito alla SI.ra di stare Pt_1 fisicamente vicino al marito nel periodo di ricovero preso la RSA e, in particolare, nel periodo antecedente alla di lui morte. Parte attrice sostiene che detto comportamento (per come emerso agli atti pagina 16 di 31 di causa) è da ritenersi illegittimo, mentre parte convenuta sostiene di essersi semplicemente attenuta alle normative e alle direttive all'epoca vigenti.
Infatti, la stessa difesa di dedica uno specifico “paragrafo” all'argomento; CP_1 paragrafo che, in linea con la linea adottata per le allegazioni di fatto e per le testimonianze, viene qui di seguito riportata:
“… c. Il contesto emergenziale pandemico durante la degenza del SI. Persona_1
Nel caso di specie, non ci si può esimere dal rilevare che l'ingresso del SInor in Rsa è Persona_1 avvenuto nel contesto epidemiologico SARS-CoV-2. Precisamente, il SInor è entrato in Rsa Persona_1 nel periodo c.d. “Fase 3”, iniziata in data 15/6/2020 e normata dal D.P.C.M. 11/6/2020. Per quanto riguarda la normativa in merito all'accesso di parenti e visitatori nelle RSA è circostanza nota che all'inizio del contesto epidemiologico c.d. “Fase 1 ” (da Febbraio/ Marzo 2020 e sino a Giugno 2020), la misura applicata da tutte le Strutture Sanitarie ed ospedaliere è stato il divieto generalizzato di accesso a parenti e visitatori in quanto unico mezzo di prevenzione e contenimento dell'epidemia
(epidemia allora dilagante sia tra gli ospiti che tra gli operatori sanitari, in un momento ove i DPI scarseggiavano e l'invio dei test diagnostici veniva effettuato esclusivamente dalle ASL
Territorialmente competenti). Ben consapevoli dell'importanza della dimensione affettiva e sociale delle relazioni tra Ospiti e Familiari, ma tenuto conto dello scenario epidemiologico che ci si trovava ad affrontare (sia all'interno che all'esterno alla TU) la RSA “San Francesco” sin da subito si è organizzata per garantire il contatto relazionale, anche se a distanza, tra familiari e ospiti, mediante chiamate, videochiamate, messaggi, mantenuti poi per tutto il periodo emergenziale (Cfr. Doc. n. 17) I successivi provvedimenti normativi ((D.P.C.M. del 3/11/2020 ed ancora dal D.P.C.M. del 02/03/2021) hanno comunque sempre confermato che “l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”. In adesione ai succitati Provvedimenti normativi e alle linee di indirizzo fornite dalla
Regione Piemonte la RSA “San Francesco” dal 17/6/2020 ha iniziato a consentire le visite tra familiari e ospiti, previo rispetto delle procedure specifiche adottate sulla scorta delle indicazioni operative fornite dal SISP dell'ASL di Novara.
Più precisamente: le visite sono state consentite esclusivamente su appuntamento telefonico, con ingresso limitato e scaglionato ad un visitatore per ospite e per una durata non superiore a 30 minuti
(ciò per evitare assembramenti e consentire a tutti gli ospiti di incontrare i propri cari), e sempre esclusivamente in aree esterne pertinenziali alla struttura o interne in spazi comuni non residenziali pagina 17 di 31 (spazi divisi da plexiglass e con accesso diretto dei visitatori dall'esterno), previa rilevazione della temperatura corporea, compilazione della autocertificazione sul rilievo della sintomatologia per
Covid-19, igienizzazione delle mani, utilizzo dei DPI necessari, con divieto assoluto di contatto fisico, nonché sotto costante monitoraggio del personale della struttura del rispetto del distanziamento e del corretto utilizzo dei DPI e con annotazione dell'entrata/uscita del visitatore su apposito registro.
Nel corso del contesto epidemiologico la RSA “San Francesco” ha adottato appositi protocolli igienico-sanitari preventivi e introdotto procedure aziendali ad hoc sia in merito alla “Condotta da tenere per la gestione dei rischi epidemico da Covid 19” sia in merito alla “Organizzazione delle visite dei familiari nelle residenze nello stato emergenziale pandemico da Covid-19”); tali protocolli e procedure che di volta in volta sono stati adeguati in ossequio alle disposizioni normative emanate dal
Governo, dal Ministero della Salute ed alle Linee Guida emanate dal SISP dell'ASL di Novara (Cfr.
Doc. n. 7) Nulla quaestio che in data 30/11/2020 il Ministero della Salute evidenziava la necessità che
“tutte le strutture residenziali approntino adeguate misure perché ad ogni ospite sia data facoltà di collegarsi regolarmente in modalità digitale con i propri congiunti e amici, al fine di scongiurare un isolamento forzato… In particolare questi strumenti sono fondamentali laddove le condizioni epidemiologiche dell'area in cui si trova la struttura non permettano visite frequenti in presenza” ed invitava “la ripresa – nel rispetto delle previste misure di contenimento del rischio – delle attività sanitarie e sociosanitarie eventualmente sospese, quali ad esempio fisioterapia, logopedia e terapia occupazionale…”; tuttavia lo stesso , proprio in quanto consapevole che il Controparte_6 contesto epidemiologico era ancora caratterizzato da un'elevata criticità (“Al fine id ristabilire e favorire gli accessi dei visitatori in sicurezza, come già messo in atto in alcune Regioni, si raccomanda di promuovere strategia di screening immediato, tramite la possibilità di esecuzione di test antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori degli assistiti… Nell'attuale contesto epidemiologico, caratterizzata da un'elevata circolazione virale…” demandava esclusivamente alle Direzioni
Sanitarie l'onere di predisporre piani dettagliati e adeguati protocolli operativi sulla facoltà di apertura alle visite e sulle modalità di gestione degli accessi (così come peraltro già previsto dalle
Linee Guida emanate dall'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte del 17/6/2020 “la Direzione
Sanitaria può prevedere d'intesa con il medico curante, casi eccezionali (fine vita) che comunque andranno gestiti nel rispetto delle indicazioni internazionali, nazionali e regionali sulla sicurezza”
(Cfr. Doc. n. 29). Occorre poi evidenziare che tra il mese di Novembre 2020 e sino a fine gennaio
2021, purtroppo, si è assistito alla c.d. “seconda ondata Covid”. La situazione epidemiologica nella
Regione Piemonte nel mese di gennaio 2021 è stata particolarmente critica: il Piemonte è stato zona gialla rafforzata dal 7 al 15 gennaio, per poi passare dal 17 al 31 gennaio 2021 in zona arancione pagina 18 di 31 (Ordinanza del Ministero della Salute del 16/1/2021) (Cfr. Doc. n. 8). La criticità presente nel territorio risulta essere stata presente anche all'interno della TU, ove si sono avuti diversi casi di positività tra gli ospiti (circostanza ampiamente comprovata dall'escussione testimoniale: teste Pt_6
[...
Verbale Udienza 3/4/2024 “9. Si ricordo una bolla, mi sembra a fine gennaio (tipo 15 casi circa).
Po vi sono state positività che si trascinavano a macchia di leopardo”, teste “n 9. Si lo Persona_2 confermo. C'era stata una buona percentuale, ma non ricorso il numero esatto” ed ancora teste
Udienza del 12/6/2024 “n.
9. Si lo confermo. Preciso di non essere un Testimone_3 sanitario ma eravamo tutti a conoscenza dei casi di positività” ed ancora teste Verbale Parte_4
Udienza 12/6/2024 “9. Si”): proprio in considerazione di tale riscontrata positività la Direzione
Sanitaria della RSA “San Francesco”, in adesione alle linee guida impartite dal SISP dell'ASL di
Novara, in tale periodo ha sottoposto gli ospiti a screening quindicinali (Cfr. Doc. n. 6) e ha dovuto nuovamente sospendere le visite dei familiari (sospensione prevista allorquando veniva rilevato all'interno della TU un caso di positività) (Cfr. teste Dott. Verbale del 3/4/2024 “ Persona_2
8. .. ADR preciso che l'accesso al reparto nel caso di presenza dei casi di positività era generalmente vietato. Poi in certi casi, alludo al fine vita, veniva consentito con tutte le precauzioni dovute”)
In conclusione, si può senz'altro affermare che le restrizioni anti-Covid per l'ingresso e le visite dei familiari imposte dalla RSA “San Francesco” erano del tutto legittime e necessarie: tali limitazioni, infatti, erano finalizzate alla tutela della salute pubblica e degli Ospiti degenti e, peraltro, sono state assunte in ottemperanza agli emanati e provvedimenti legislativi e tecnico-operativi del periodo.
Sul punto, si richiama la Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 262/2023 emessa proprio nell'ambito di una causa per responsabilità sanitaria da contagio Covid-19 ove il succitato Tribunale ha ribadito che, considerata l'assoluta novità della patologia pandemica nel periodo di prima diffusione del virus e l'emergenza che ha colpito il Sistema Sanitario Nazionale, la gestione e cura di pazienti nel periodo emergenziale è da ritenersi prestazione di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c. e che, pertanto, non sussiste responsabilità quando la TU ha rispettato i protocolli vigenti e prestato le cure previste secondo le conoscenze disponibili all'epoca dei fatti. …”
Se questa è la posizione assunta dalla difesa della convenuta, la difesa della SI.ra Pt_1 osserva quanto segue:
“… 1) La totale discrezionalità dell'operato dell'RSA Va innanzitutto precisato che al momento del decesso del SI. il Piemonte (così come Novara) non era più da tempo in “zona rossa” e la Persona_1 situazione drammatica che tutti abbiamo ben conosciuto era in via di lento ma graduale miglioramento. Tanto che lo stesso , con la circolare 30/11/20 (doc. 8), recante Controparte_6
pagina 19 di 31 e “Di-sposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura”, aveva iniziato a consentire, se non addirittura incoraggiare una ripresa deli accessi da parte dei parenti nelle RSA. Partendo dalla premessa che si erano in precedenza rese necessarie “misure particolarmente stringenti di prevenzione e controllo delle infezioni per tutelare la salute degli assistiti in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali”, fra cui, ad esempio quelle previste nel
Decreto del Presidente del ConSIlio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020 che, all'articolo 2, comma 1, lettera q), prevedeva che “l'accesso di parenti visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limi-tata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”, disposizione poi sostanzialmente confermata dai successivi decreti, da ultimo dal Decreto del Presidente del ConSIlio dei Ministri 3 novembre 2020, il giungeva alla conclusione che “d'altra parte, l'attuazione di tali misure, tra cui il CP_6 distanziamento fisico e le restrizioni ai contatti sociali imposte dalle norme volte al contenimento della diffusione del contagio hanno determinato una riduzione dell'interazione tra gli individui e un impoverimento delle relazioni socioaffettive che, in una popolazione fragile e in larga misura cognitivamente instabile, possono favorire l'ulteriore decadimento psico-emotivo determinando poi un aumentato rischio di peggioramento di patologie di tipo organico”.
Inoltre, si legge nella circolare “anche i familiari hanno dovuto affrontare la distanza dal proprio caro e la conseguente difficoltà ad offrire sostegno e supporto affettivo in un momento difficile come quello attuale”. Orbene, in tale contesto, il , ha tenuto conto delle proposte della Controparte_6
“Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana”, istituita presso il con DM 8 settembre 2020, riguardanti la ripresa in sicurezza Controparte_6 di visite e contatti presso gli anziani in strutture residenziali, che, a partire dall'ana-lisi degli elementi di criticità caratterizzanti il sistema residenziale sociosanitario per la terza età, individuano soluzioni organizzative utili per ripristinare in sicurezza le attività socio-relazionali all'interno delle strutture stesse, altrettanto necessarie quanto quelle sanitarie. Co E in coerenza con quanto previsto dal rapporto dell' “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali”
Versione del 24 agosto 2020, per garantire uniformità di applicazione delle pagina 20 di 31 citate disposizioni e per assicurare il pieno accesso in sicurezza di parenti e visitatori presso le strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice, forniva ulteriori chiarimenti e indicazioni, “valide nell'attuale contesto di diffusa circolazione del virus”.
Il , sin dal 30.11.2020 (e tale disposizione non veniva successiva-mente Controparte_6 modificata), oltre a disporre la ripresa - nel rispetto delle previste misure di contenimento del rischio - delle attività sanitarie e sociosanitarie eventualmente sospese quali, ad esempio, fisioterapia, logopedia e terapia occupazionale, disponeva che dovessero “essere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo se-vero isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze” pur, ovviamente, con l'impiego di adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali. Lo stesso Ministero raccomandava che venissero sviluppate e diffuse buone pratiche nella gestione dei contatti e della rete sociale degli ospiti, sia in presenza che a distanza, sollecitando soluzioni tipo “sala degli abbracci”, dove un contatto fisico sicuro può arrecare beneficio agli ospiti in generale ed a quelli cognitivamente deboli in particolare;
pur con adeguati protocolli in riferimento alle misure igieniche da rispettare ed ai dispositivi di protezione da indossare. Orbene, è quindi in tale contesto legislativo (oltre che sociale – vedasi gli articoli prodotti quali doc. 9) che va collocata la vicenda di cui è causa. Un contesto in cui veniva ormai permesso ai parenti di entrare in ospedale per dare l'ultimo saluto ai pazienti malati terminali di Covid, circostanza che è stata confermata dalla teste (medico internista presso l'Ospedale di Novara). La teste ha confermato di aver _1 contattato telefonicamente il direttore sanitario della RSA, dott. per perorare la richiesta di Per_2 accesso della SI.ra e che, nel corso del colloquio telefonico, il dott. si era trincerato Pt_1 Per_2
(come poi da lui stesso confermato) dietro il generico assunto per cui si stesse “attenendo ai criteri di legge”.
Tanto che la dott.ssa gli aveva “spiegato che anche noi avevamo delle norme ma che in _1 talune occasioni avevamo fatto entrare parenti in situazioni gravi e che secondo me la situazione familiare della stessa SI.ra ecessitava di una particolare attenzione”. Pt_1
E che, nel corso dei predetti contatti telefonici fra medici, avvenuti tra il 14 ed il 19 gennaio 2021, sia
“emerso che condizioni [del ndr] erano piuttosto gravi” lo ha confermato lo stesso dott. Persona_1
, arrivando perfino ad ammettere che “da parte mia, non vi era nulla che ostacolasse a che la Per_2 SI.ra vedesse il marito, prendendo le dovute precauzioni” ma soprattutto che “ l'accesso al reparto
[…] in certi casi, alludo al fine vita, veniva consentito con tutte le precauzioni dovute”.
Quindi delle due l'una: il divieto di accesso alla SI.ra derivava o da decisione gerarchica Pt_1 superiore della struttura (dato che ha affermato che da parte sua cin ci fossero problemi) o da Per_2 decisione dello stesso Direttore Sanitario. Tuttavia, acclarato che era nota e pacifica la gravità delle pagina 21 di 31 condizioni del marito, in entrambi i casi si è trattato di una (infausta) decisione soggettiva, della quale non può che essere chiamata comunque a rispondere la RSA. …”
Va premesso che lo scrivente non è certo chiamato a dare un giudizio alle norme all'epoca adottate (lo stesso scrivente continua – nonostante tutto… - a ritenere che un “magistrato” non può e non deve esprimere un giudizio su una legge o su un regolamento e – quindi – sull'operato del
“legislatore” o del “governo”, ma deve semplicemente applicare una norma, previamente interpretandola, al caso concreto … col solo limite della “incostituzionalità”, qui comunque non eccepita, che determinerebbe, non certo una disapplicazione, ma una rimessione al “giudice delle leggi”).
Ebbene, il contesto normativo vigente all'epoca (nella quale – innegabilmente – vi era stato e vi era un continuo proliferare di provvedimenti e atti normativi di vario rango, in particolare D.P.C.M.), porta a ritenere che una TU insistente nel territorio della Regione Piemonte avesse effettivamente la possibilità di limitare o anche vietare le visite in determinati reparti o nell'intero plesso;
infatti, quel che in conclusione sostiene la difesa di è: “… si può senz'altro affermare che le CP_1 restrizioni anti-Covid per l'ingresso e le visite dei familiari imposte dalla RSA “San Francesco” erano del tutto legittime e necessarie: tali limitazioni, infatti, erano finalizzate alla tutela della salute pubblica e degli Ospiti degenti e, peraltro, sono state assunte in ottemperanza agli emanati e provvedimenti legislativi e tecnico-operativi del periodo”.
A conferma dell'esistenza di questa possibilità (potere) in capo alla struttura, basti leggere proprio quanto precisato dalla stessa convenuta che parla di “restrizioni … imposte dalla RSA SAN
FRANCESCO” e non direttamente ed indefettibilmente derivanti da norme legislative o regolamentari.
Ed allora la questione – a modesto parere del giudicante – va piuttosto ricondotta, non tanto ad un controllo sulla stretta applicazione di norme giuridiche, quanto alla possibilità che un giudice possa controllare simile potere “discrezionale”. Trattasi di argomento del tutto analogo a quello a lungo dibattuto in diritto amministrativo, circa la possibilità del giudice (in questo caso, amministrativo) di sindacare l'operato della p.a. che, in base a potere discrezionale, avesse adottato un determinato provvedimento o comunque operato determinate scelte discrezionali. In argomento, mutuando proprio le conclusioni cui dottrina e giurisprudenza sono giunte in ambito amministrativo, è da ritenersi legittimo il controllo del giudice sull'esercizio della discrezionalità, in questo caso, della p.a.: pur non potendosi sostituire alla valutazione effettuata dalla stessa pubblica amministrazione, il giudice verifica se il potere discrezionale sia stato esercitato correttamente, concretizzandosi nel giudizio sull'eccesso di potere. pagina 22 di 31 Secondo orientamento di autorevole dottrina, (vedasi in tal senso, Marco D'ALBERTI – Lezioni di Diritto Amministrativo – Ediz. , peraltro avallata da certa giurisprudenza CP_8 amministrativa e condivisa dallo scrivente, l'eccesso di potere ricorre quando la Pubblica amministrazione compie una deviazione da principi generali, come la correttezza, la buona fede, la diligenza. Ad es.: un Comune vieta ai venditori ambulanti di commerciare lungo una determinata via, sostenendo che il divieto ha lo scopo di impedire intralci alla circolazione;
ma la strada in realtà è larghissima e il reale motivo è favorire i negozianti. (esempio che può anche avere dei punti di contatto col caso de quo: la struttura vieta l'ingresso di parenti di un ricoverato per motivi di sicurezza, quando invece – magari – sarebbe possibile, alla luce delle direttive del e semplicemente applicando CP_6 accorgimenti, come il distanziamento o utilizzo di dispositivi sanitari…).
C'è quindi uno stretto collegamento tra il concetto di eccesso di potere e quello di discrezionalità, sì che l'uno non può essere inteso senza l'altro. La discrezionalità è la caratteristica fondamentale del potere esercitato dall'amministrazione e consiste in una scelta. L'eccesso di potere è un vizio che concerne l'uso di questo potere discrezionale, cioè concerne la correttezza della scelta, in altre parole un “cattivo uso” del potere stesso. Peraltro, se un giudice può quindi sindacare in merito all'operato discrezionale della pubblica amministrazione, non vi è chi non veda come un giudice possa,
a maggior ragione, sindacare sull'operato di soggetto comunque privato, come una S.r.l.
Nel caso che ci occupa, a parere del giudicante, l'odierna convenuta, se è vero – come è vero – che avesse la possibilità di limitare gli accessi alla struttura e se è vero – come è vero – che le scelte adottate furono effettuate per tutelare la salute dei “ricoverati”, ha esercitato in modo, almeno, non del tutto corretto simile potere.
È infatti emerso quanto segue: a) il divieto o limitazione di ingresso è stato adottato anche quando strutture ospedaliere, nello stesso periodo, consentissero le visite soprattutto in caso di visita a soggetto in condizioni di salute oggettivamente gravi (vedasi testimonianza – non smentita da altri elementi – della teste;
b) a prescindere dal “travagliato” ultimo accesso (praticamente _1 contemporaneo al decesso del SI. , la SI.ra ha chiesto, nei giorni Persona_1 Pt_1 antecedenti, di visitare il marito quando le condizioni dello stesso erano già comunque critiche (vedasi, non solo le dichiarazioni dei testi indicati da parte attrice come quelle della dott.ssa ., ma Per_8 dello stesso dott. , laddove, in merito al capitolo “Vero che tra il 14 ed il 19 gennaio 2021, su Per_2 richiesta della SI.ra prendevo contatti con la struttura San Francesco, nella persona del Pt_1
Direttore Sanitario dott. , intercedendo affinché alla SI.ra venisse consentito di far visita Per_2 Pt_1 al marito morente”, rispondeva: “Non ricordo, ricordo di avere parlato direttamente con la SI.ra sponendo quella che era la situazione clinica e anche critica del marito. In quella telefonata Pt_1
pagina 23 di 31 è emerso che le condizioni erano piuttosto gravi…” aggiungendo: La telefonata cui ho fatto riferimento non posso assicurare che fosse il giorno in cui poi il SI. è mancato); c) la Persona_1 soluzione prospettata alla SI.ra era di fatto quella, oggettivamente non idonea e Pt_1
“insoddisfacente” (… soprattutto per un soggetto in gravi condizioni di salute), delle videochiamate
(!!!) (vedasi in tal senso la testimonianza della SI.ra , laddove afferma che, a fronte Tes_2 della richiesta di accesso della SI.ra la risposta fosse “adesso vediamo” oppure della stessa Pt_1 testimonianza del predetto dott. , laddove afferma: “… da parte mia, non vi era nulla che Per_2 ostacolasse a che la SI.ra vedesse il marito, prendendo le dovute precauzioni anche tramite le video chiamate. …”); d) quando la SI.ra giunse in struttura o, comunque, al momento in cui Pt_1 terminarono le procedure di sicurezza protocollari, il SI. era già morto (vedasi diario Persona_1 fine vita e anche dichiarazioni della testimone e , mentre – in effetti – poco Per_2 CP_3 rilevante appare rilevare quanto tempo ci avesse messo la SI.ra giungere presso la struttura Pt_1
(… peraltro, se si volesse dare qualche valenza alle precisazioni fattuali di parte convenuta, 45 minuti, per una persona all'epoca di 76 anni di età, considerato lo stato d'animo e considerato che – magari – dovesse chiedere di essere accompagnata …, non paiono certo eccessivi!).
Alla luce di ciò, non appaiono infondate le considerazioni dell'attorea difesa, in particolare laddove sottolinea “… che la decisione di convocare solo all'ultimo la SI.ra nonostante la Pt_1 gravità delle condizioni del marito fosse nota da giorni, sia stata il frutto di una scelta precisa, lo dimostra indirettamente anche il fatto che controparte si sia presa (con dubbio gusto) la briga di
“cronometrare” i tempi di reazione dell'anziana moglie, giudicati eccessivi, quando vi era invece la chiara consapevolezza da giorni (nonché la seria e concreta possibilità da diverse ore) che la morte del SI. fosse ormai imminente. …” Ma anche ove osserva: “… Che la procedura sopra Persona_1 descritta, applicata all'accesso consentito “all'ultimo secondo” sarebbe stata la medesima da seguire in caso fosse stato autorizzato (come richiesto) la mattina del 20 gennaio 2021 (ovvero nei giorni precedenti) con esattamente le medesime possibilità di rischio (in termini di contagio). In termini
“penalistici” si potrebbe dire che la decisione di attendere l'ultimissimo momento per far accedere al capezzale del marito la SI.ra che è evidentemente stata una precisa scelta della struttura, è Pt_1 stata se non “dolosa”, quanto meno “preterintenzionale”, accettando il rischio che la comunicazione potesse comunque essere tardiva rispetto all'evento morte, com'è poi effettivamente avvenuto. …”; oppure ancora: “… l'accesso richiesto il giorno della morte del marito, va poi evidenziato anche nell'ottica di una valutazione circa la discrezionalità della struttura di negarglielo, non era
“l'ennesimo accesso” o “un accesso in più degli altri”, ma era l'ultimo accesso che ella avrebbe potuto e dovuto fare in quella struttura, per tutte le motivazioni più diffusamente descritte in pagina 24 di 31 precedenza. Del resto, il fatto che la decisione di negarle la possibilità di accedere alla struttura un'ultima volta fosse totalmente svincolata da qualunque precauzione sanitaria è ipso facto dimostrata dalla circostanza che, morto il marito, le venisse comunque proposto di salutare la salma: operazione per la quale ella avrebbe percorso lo stesso itinerario che le sarebbe stato necessario per recarsi nella camera del marito ad assisterlo negli ultimi momenti di vita.”.
In conclusione ed in estrema sintesi, un comportamento – quello di pel tramite del CP_1 suo personale – in generale plausibile (in forza di un “potere” conferitole dalle norme allora vigenti), ma esercitato in modo non del tutto corretto (con tutta probabilità, un eccesso di prudenza… ma comunque un eccesso;
… un avviso della imminente morte, con tutta probabilità, dato con troppo ritardo… ); insomma, un “eccesso di potere” non assoluto / arbitrario e generalmente animato da una volontà di cautelare i ricoverati (… o anche di cautelarsi…), se si vuole relativo (considerazione, come si vedrà in punto quantum, che dovrà essere considerata anche nella quantificazione del conseguente risarcimento), ma comunque – a parere del giudicante – un eccesso di potere.
- Il danno: sulla sua sussistenza e sul quantum debeatur
Ovviamente, partendo dalle conclusioni cui è giunto lo scrivente in punto an (ovversosia un comportamento non del tutto corretto e non del tutto legittimo da parte della convenuta), occorrerà analizzare la domanda di parte attrice anche sotto il profilo del danno… danno che, necessariamente e almeno in astratto, si pone come “non patrimoniale”.
In argomento, la difesa della convenuta – pur ribadendo la non ascrivibilità a CP_1 di comportamento illecito o arbitrario – contesta anche la sussistenza e la prova del danno per cui
[...] la SI.ra hiede risarcimento. Pt_1
In particolare, sostiene quanto segue: “… la richiesta è del tutto generica ed indeterminata nei suoi elementi costitutivi, che non consentono in modo veruno di ritenere soddisfatti gli oneri a carico di parte attrice. Le circostanze descritte nell'atto di citazione, a sommesso avviso di chi scrive, sono del tutto inidonee a dimostrare la sussistenza di qualsivoglia danno di sorta sull'attuale qualità di vita di parte attrice: non risulta alcuna allegazione documentale di fondamento medico e le prove testimoniali de relato hanno dichiarato soltanto che la SInora ha loro riferito e manifestato Pt_1
“una intensa sofferenza e un profondo turbamento per non aver potuto essere presente al capezzale del marito negli ultimi momenti della sua vita” (Cfr. teste Udienza 3/4/2024 Testimone_4 capitolo 10; Verbale Udienza del 12/6/2024 capitolo 10). Del resto, è principio Parte_3 giuridico pacifico che “… Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in tutti i casi in cui è pagina 25 di 31 ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio…” (Cfr. Cass. Civ 7818/2014) e che non vi è alcun automatismo risarcitorio in quanto in sede istruttoria deve risultare in concreto l'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati da parte attrice e deve risultare accertata “se, come e quanto” sia mutata la sua condizione di vita (Cfr. Cass. Civ. sez. III, Ord. 27.3.2018 n. 7513). V'è di più, il patimento dell'attrice pare più riconducibile al c.d. “dolore della perdita”, sofferenza fisiologica e psicologica di natura transuente, che si manifesta in ogni lutto e che può causare cambiamenti importanti a livello emotivo, ma anche innescare reazioni fisiche (cambiamenti di peso o di appetito, difficoltà legate al sonno, anedonia, emicrania e disturbi psicosomatici di vario tipo). Nota è, sia in letteratura che in medicina, la c.d. Elaborazione del Lutto, processo individuale (legato alla personalità/età/valori) necessario a superare il lutto, con tutti i sentimenti di dolore e sofferenza che questo evento comporta (vedasi sul punto la Teoria di Kübler-Ross, che spiega il lutto attraverso cinque fasi - negazione, rabbia, negoziazione, depressione, accettazione-). Infine, per mero tuziorismo difensivo, non ci si può esimere che, in ogni caso, la richiesta di liquidazione in via equitativa non può assolutamente avere valenza sostitutiva, ergo non le si può fare ricorso per sopperire alle carenze probatorie. Insegna la Suprema Corte, infatti, che “la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte, con la conseguenza che la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno eSIe, innanzitutto, l'accertata esistenza di un danno risarcibile" (Cfr. Cass. Civ. N. 349/2016; Cass. Civ. N. 25164/2020) e ancora che “nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica “ex post” del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono).” (Cfr.
Cass. Civ, Sez. III, n. 12470/2017; Cass. Civ. 20224/2024). …”.
Da parte sua, la difesa della SI.ra a supporto della sussistenza e della quantificazione Pt_1 del danno, argomenta come segue:
pagina 26 di 31 “… Com'è noto, il danno non patrimoniale è il danno che colpisce valori inerenti la persona, non connotato da rilevanza economica. La definizione del danno non patrimoniale, tuttavia, non è contenuta in una specifica norma di legge. La giurisprudenza è giunta, col tempo, a considerare unitaria la categoria del danno non patrimoniale, ricomprendendo nella medesima accezione le seguenti tradizionali tipologie di danno. Fra queste rientra certamente anche il danno esistenziale, definibile come il danno arrecato all'esistenza, che si traduce in un peggioramento della qualità della vita, pur non essendo inquadrabile nel danno alla salute. In generale si tratta di tutti quei danni che non possono essere considerati danni alla salute, perché non si traducono in una lesione psicofisica e tuttavia incidono su valori fondamentali dell'esistenza di un individuo.
Il giudice deve quindi valutare le conseguenze delle menomazioni patite del danneggiato, sia sotto l'aspetto emotivo, morale ed interiore del danno (sofferenza e perturbamento psichico e patema d'animo), sia sotto l'aspetto dinamico-relazionale (alterazioni delle abitudini di vita e degli assetti relazionali). Il riconoscimento del danno esistenziale (e del relativo risarcimento) nel corso degli anni ha subito un'importante evoluzione giurisprudenziale, tanto da essere ormai totalmente svin-colato da un danno alla salute (non escludibile, peraltro, nel caso di specie).
La Cassazione, nella sentenza n.7513 del 2018, ha ribadito inoltre che il danno non patrimoniale, anche se non conseguente ad una lesione alla salute, va comunque risarcito quando lede altri interessi e valori protetti dalla Costituzione, pur senza automatismi. Sulla scorta di tale principio, sono state riconosciute come rientranti nella qualificazione di danno esistenziale diverse fattispecie, fra cui, ad esempio la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, cioè indipendentemente dal fatto che sia sofferenza transeunte, o di lunga durata, o permanente.
In tale ottica, la Suprema Corte ha riconosciuto:
- Il danno da “vacanza rovinata” (fra le più recenti Corte appello Genova sez. II, 03/08/2020,
n.763, Cass. 14662/2015);
- il danno da demansionamento, cioè il danno subito dal lavoratore che viene ingiustamente dequalificato dal datore di lavoro (Cass. SS.UU. 6572/2006);
- il danno subito da partner per il tradimento nel rapporto di coppia (Trib. Brescia 14.10.2006;
Cass. 18853/2011);
- il danno subito dal figlio e dal coniuge per la violazione degli obblighi assistenziali (Cass.
5652/2012);
- il danno da protesto illegittimo (Cass. 17288/2014);
- il danno da perdita di animale d'affezione con il quale vi sia uno stretto legame (Cass.
14846/2007); pagina 27 di 31 - il danno da stress subito da automobilista (nella specie donna incinta) nella ricerca della propria autovettura illegittimamente rimossa da ausiliare del traffico privo di delega (Cass.
6712/2011).
Orbene, di fronte all'accertamento della sussistenza di tali tipi di danno e della loro risarcibilità, deve certamente ritenersi che possa rientrare a buon diritto in tale novero anche il danno esistenziale (e, comunque, non patrimoniale) derivante dall'aver impedito discrezionalmente di prestare l'ultimo saluto al coniuge morente. Più in particolare, aver negato quel momento essenziale per l'elaborazione del lutto che è il passaggio, per certi versi formale, di addio. La SI.ra ha Pt_1 dovuto (e convive tutt'ora con tale dolorosa consapevolezza) lasciare il marito scivolare nell'abbraccio della morte da solo, con il passaggio sporadico di personale sanitario, nell'attesa che prima o poi avrebbe ricevuto una telefonata. Quella telefonata che è arrivata troppo tardi e ancora una volta ha rappresentato dolore e amarezza per l'attrice, perché non è potuta entrare in struttura per un ultimo abbraccio prima che la vita abbandonasse definitivamente il corpo del marito. In primo piano, qui, vi è quindi il valore del rito. … L'estremo saluto, che si celebra quando per la persona non c'è più niente da fare, in un momento in cui questa forse non ha più nemmeno coscienza, è un tipico esempio di rito
“inutile”. Orbene, in tale prospettiva, il diritto ad assistere un proprio caro negli ultimi momenti di vita, a prestare quell'assistenza morale che è un dovere derivante dal vincolo coniugale, rientra certamente fra i diritti irrinunciabili della personalità riconosciuti, a livello interno e prima di tutte le altre fonti, dalla Costituzione: primo fra tutti è l'art. 2, il quale sancisce che: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale." Come si è avuto modo di dimostrare per testimoni i coniugi erano entrambi non Persona_1 credenti, senza figli, né parenti prossimi o comunque legati dal un rapporto affettivo SInificativo: …
Tali circostanze hanno reso ancor più doloroso per la SI.ra non poter essere vicina al Parte_1 marito, con il quale aveva condiviso cinquant'anni di vita familiare e lavorativa, negli ultimi momenti della sua vita. … Profondi sofferenza e turbamento per non aver potuto essere presente al capezzale del marito per un ultimo doloroso saluto che, come hanno confermato i testi e … Tes_2
… Quantificazione del danno
Il danno non patrimoniale, in questo caso, ha una veste esclusivamente esistenziale e morale, e la valutazione dell'importo risarcibile dovrà necessariamente essere svolta in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c.. La Cassazione ha recentemente avuto modo di ricordare che la liquidazione in via equitativa del danno è legittima a condizione vi sia l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto (ex multis Cass., n. 5956/2022). pagina 28 di 31 Invero, il giudice che opta per questa valutazione deve adeguatamente dar conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito. Al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum
(Cass., n.12009/2022).
Alla luce delle rispettive posizioni, lo scrivente ritiene il danno lamentato ontologicamente esistente, se non altro, alla luce delle menzionate elaborazioni giurisprudenziali di danno “non patrimoniale”; in altre parole, se – per esempio – è risarcibile (… e lo è anche per giurisprudenza di
Legittimità) il danno da vacanza rovinata, non vi è motivo per non risarcire il danno da sofferenza per non avere potuto stare vicino al proprio coniuge al momento della morte di quest'ultimo…
La SI.ra non poteva fare altro che dimostrare i fatti in sé (così come emersi in Pt_1 giudizio e come dallo scrivente valutati ai fini dell'an debeatur), affermare la propria sofferenza
(peraltro e per quanto possibile, confermata dalle testimonianze rese dalla dott.ssa dalla _1 SI.ra e dalla SI.ra ) e dimostrare anche ulteriori circostanze che, Pt_3 Tes_2 semmai, rendono ancora più grave detta sofferenza (il fatto di non avere avuto figli, il fatto di non avere parenti prossimi vicini: vedasi testimonianze SI.ra e ). Pt_3 Tes_2
Peraltro, anche la Suprema Corte ha avuto modo di affermare: “… Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. ….” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13515 del 29 aprile 2022).
Ed ancora: “… Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi pagina 29 di 31 abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse.
(Cassazione Civile 20889 / 2018)
Ritenuta la sussistenza del danno non patrimoniale lamentato in sé e affermata la possibilità del giudice di liquidarlo, resta tuttavia il problema della quantificazione in sé e ciò in quanto il danno non patrimoniale, come nelle note Tabelle del Tribunale di Milano, è normalmente “agganciato” a un danno patrimoniale munito di criteri tabellari precisi (es. danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica). Nel caso de quo ciò non è possibile e non sarebbe altresì corretto partire dal danno da perdita parentale (in quanto, la SI.ra on imputa a il decesso del Pt_1 CP_1 marito, ma il fatto di non esserle potuta stare accanto, soprattutto nel momento della dipartita…). Ma le stesse Tabelle attualmente adottate dal TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO (5 giu. 2024
Osservatorio Giustizia Civile - danno non patrimoniale) possono venire ugualmente “in soccorso”, in quanto prevedono casi di danno non patrimoniale non “agganciabili” a danni quantificati in “punti” e applicabili analogicamente al caso de quo;
ad esempio, il danno per trattamento non preceduto dal
“consenso informato”, ove il danno di media entità è quantificato da € 4.650,00= ad € 10.460,00= e, che, tra il resto, ricomprende la “sofferenza interiore”; ecco che – quindi – la quantificazione di euro
10.000,00= proposta sic et simpliciter dall'attrice non appare sproporzionata.
Ciò posto, stante il predetto potere giudiziale di liquidare il danno in via equitativa, (espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. e che dà luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa), tenuto conto di quanto accennato in punto an debeatur sul comportamento della convenuta (denotato sì da un “cattivo uso” di un potere che comunque la stessa aveva e, quindi, non del tutto arbitrariamente tenuto), considerata una qual certa graduazione ed incidenza di detto comportamento e tenuto infine conto che la succitata tabella (per la voce analogicamente applicata) prevede un minimo e un massimo, appare corretto quantificare il danno in euro 5.000,00=.
______________
Sulle spese legali.
Per quanto riguarda le spese di lite, il fatto che lo scrivente abbia ritenuto di liquidare il danno in misura inferiore rispetto a quanto richiesto in citazione (e in sede di precisazione delle conclusioni) non può portare certo ad una compensazione, neppure parziale, delle stesse. Tuttavia, appare opportuno partire dal c.d. criterio del decisum (e non del disputatum) è, dunque, in quanto prescelto dal summenzionato art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie.
Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione de qua ha inteso, in sostanza, pagina 30 di 31 fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (ex multis Cass. n. 16440/2017; Cass. n. 536/2011; Cass.,
Sez. Un., n. 19014/2007).
Tutto ciò per determinare lo scaglione parametrico in quello che va dai 1.101,00= euro ai 5.200,00=, con applicazione dei parametri medi dello stesso (e ciò sia in virtù di un'attività di giudizio non irrilevante, ma non così ponderosa, sia in quanto proprio il decisum si colloca più vicino al valore massimo del predetto scaglione, ma comunque nell'intervallo) e, quindi, con liquidazione delle spese di questo giudizio in euro in € 2.552,00= (di cui € 425,00= per la fase di studio, € 425,00= per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 264,00= in punto esposti (così come quantificati dall'attrice in nota spese depositata contestualmente alla memoria di replica ad avversa conclusionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile ed oltre a C.F. ed IVA ove e come per legge dovute.
_________________________
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
ACCERTA E DICHIARA la responsabilità civile extracontrattuale di per i Controparte_1 fatti di causa e, in particolare, determinata dall'aver discrezionalmente impedito o comunque di fatto non consentito all'attrice l'accesso presso la RSA San Francesco in data 20/1/21, in tempo utile rispetto alla morte del marito SI. (ricoverato nella predetta struttura), così impedendo Persona_1 alla stessa di prestare l'ultimo saluto al coniuge morente;
per l'effetto, CONDANNA la convenuta al risarcimento non patrimoniale patito dalla stessa SI.ra che il Giudice CP_1 Pt_1 liquida qui in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. in € 5.000,00=.
- Condanna parte convenuta alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore di parte attrice ricorrente, quantificando e liquidando le stesse nella loro totalità in € 2.552,00= (di cui €
425,00= per la fase di studio, € 425,00= per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 264,00= in punto esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile ed oltre a C.F. ed IVA ove e come per legge dovute.
Novara – Torino, domenica 13 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VECCHIO Parte_1 C.F._1 DAVIDE, elettivamente domiciliato in via Pietro Azario, 1 28100 28100 Novara, presso il difensore avv. VECCHIO DAVIDE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAVIO ERIKA e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 DAGNA LUCIANA ( VIA SUSA, 56 10138 TORINO;
elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA SUSA, 56 10138 TORINO, presso il difensore avv. SAVIO ERIKA
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – risarcimento del danno (artt. 2043 CC).
CONCLUSIONI:
- per parte attrice, le conclusioni sono state rassegnate come da apposito foglio di p.c. depositato in data 13 dicembre 2024, valido anche come note di trattazione scritta per l'udienza (sostituita ex art. 127 ter CPC) del 13 dicembre 2024 e qui di seguito integralmente trascritte:
“… nel merito: condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_1 del danno non patrimoniale subito da determinato dall'aver discrezionalmente impedito Parte_1 all'attrice l'accesso presso la RSA San Francesco in data 20/1/21, ove il marito era ricoverato, Persona_1 così impedendo alla stessa di prestare l'ultimo saluto al coniuge morente, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. in misura di € 10.000,00 ovvero in altra minor somma. Vinte le spese di lite.
L'attrice insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nelle proprie memorie istruttorie ex art. 183 n. 2 e 3 e non accolte…”
pagina 1 di 31 - per parte convenuta, le conclusioni sono state rassegnate come da apposito foglio di p.c. depositato in data 13 dicembre 2024, valido anche come note di trattazione scritta per l'udienza
(sostituita ex art. 127 ter CPC) del 13 dicembre 2024 e qui di seguito integralmente trascritte:
“… NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Respingere le domande attore in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto,
Assolvere la società convenuta da ogni avversaria pretesa
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche parziale) della pretesa ex adverso formulata liquidare il danno lamentato da parte attrice entro i limiti del giusto e del concretamente provato in corso di causa, senza duplicazione delle eventuali voci di risarcimento. IN OGNI CASO Con vittoria dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge. …”
Svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione datato 23 febbraio 2023 e notificato a mezzo pec in data 23/02/2023 la SInora
(con il patrocinio dell'avv. Davide VECCHIO) evocava innanzi al Tribunale di Parte_1
NOVARA la società affinché fossero accolte le conclusioni di cui in citazione Controparte_1 nei confronti della stessa convenuta.
La causa veniva rubricata all'R.G. 511/2023 e assegnata allo scrivente, che con Decreto del
29/5/2023, confermava l'udienza al giorno 28/6/2023, disponendone lo svolgimento nelle forme dell'udienza “figurata” e assegnando alle parti termine sino al giorno prima dell'udienza per il deposito telematico delle “note scritte”.
In data 26/05/2023 si costituiva ritualmente (pel tramite dell'Avv. Erika Savio e dell'Avv.
Luciana Dagna) la quale contestava recisamente la ricostruzione fattuale Controparte_1 attorea e la conseguente ex adverso formulata richiesta di risarcimento sia in punto an che in punto quantum, richiedendo in via principale l'integrale reiezione della domanda e, in via subordinata, la liquidazione del danno lamentato da parte attrice entro i limiti del “giusto” e del concretamente
“provato” in corso di causa, senza duplicazione delle eventuali voci di risarcimento.
Entrambe le parti depositavano note scritte nei termini assegnati dal Decreto del 29/5/2023 e, quindi, comparivano regolarmente all'udienza; in dette note instavano per la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma cpc. Lo scrivente, con verbale di udienza figurata a seguito di trattazione scritta, concedeva alle parti i termini ex art. 183, VI comma cpc e fissava udienza per provvedere sulle istanze istruttorie (ex art. 184 CPC anteriforma) al 06/12/2023.
pagina 2 di 31 Udienza che, a seguito di istanza congiunta delle parti, si svolgeva, anche questa, nelle forme dell'udienza figurata vedasi (Decreto del 04/12/2023 che altresì differiva al 21/12/2023 ed assegnando alle parti termine sino al giorno et ora udienza per il deposito telematico di “note scritte”);
le parti depositavano rispettive note scritte, per ciò comparendo, ove instavano per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie e si opponevano a quelle avverse.
All'esito della predetta udienza del 21/12/2023, lo scrivente ammetteva le prove testimoniali orali indicando i rispettivi capitoli di prova ammessi (per parte attrice n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e per parte convenuta n.ri 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), nonché la prova diretta contraria;
all'uopo rinviava all'udienza del 3/4/2024 per l'escussione di due testi per parte, riservando all'esito di tale udienza ogni provvedimento su altre istanze istruttorie;
ivi venivano escussi due testi per parte (per parte attrice SInora e e per parte convenuta SInora e Testimone_1 Testimone_2 CP_2
Dott. ); all'esito dell'escussione testimoniale parte attrice instava nella prosecuzione Persona_2 delle prove a mezzo escussione dei testi residui, mentre parte convenuta si opponeva richiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e, in subordine, l'escussione dei residui testi indicati;
lo scrivente, preso atto di ciò, rinviava l'Udienza al 12/6/2024 ore 10.00 per l'escussione di massimo due ulteriori testi per parte.
Alla predetta udienza del 12/6/2024, venivano escussi due testi per parte (per parte attrice SInora e SInora e per parte convenuta SInora Parte_2 Parte_3 CP_3
e ); all'esito di detta escussione testimoniale, le parti instavano
[...] Parte_4 concordemente per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e lo scrivente rinviava la causa per tale incombente all'udienza del 17/12/20245, disponendo lo svolgimento dell'udienza nelle forme di udienza figurata mediante il deposito di note scritte.
Entrambe le parti provvedevano a depositare note scritte nei termini assegnati contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni;
pertanto, all'udienza del 17/12/2024, sostituita da trattazione scritta, lo scrivente concedeva alle parti i termini di legge ex art. 190 cpc trattenendo la causa in decisione;
tuttavia, con istanza congiunta del 20/01/2025, i procuratori delle parti evidenziavano di non aver ricevuto la notifica pec del verbale dell'udienza del 17/12/2024 e richiedevano la remissione in termini;
remissione che veniva concessa con decreto del 27/01/2025, in cui disponeva che “i termini di legge per conclusionali e repliche (60 gg + 20 gg) decorrano dalla comunicazione del presente decreto”.
le parti, alla luce di ciò, si avvalevano della relativa facoltà, depositando rispettive conclusionali e repliche. pagina 3 di 31 Ragioni di fatto e diritto della decisione
- I fatti di causa
La vicenda posta all'attenzione dello scrivente giudice risale ed è strettamente connessa al periodo in cui vigevano svariate normative (contenute in atti aventi forza di legge, ma più spesso di rango
“regolamentare”), emanate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID 19.
Al fine di non omettere nulla rispetto alle circostanze allegate dall'attore e a quelle allegate da parte convenuta, si riportano integralmente (qui di seguito e in corsivo) le prospettazioni fattuali dell'una e dell'altra.
Parte attrice sostiene in fatto quanto segue:
“I. La SI.ra è vedova (doc. 1) del defunto SI. nato a [...]_1 Persona_1
(FG), il 9/11/1938, in vita residente in [...] e deceduto a Novara il 20/1/2021.
II. Il SI. affetto negli ultimi anni da decadimento cognitivo, è stato ospitato presso la Persona_1 struttura Residenza S. Francesco”, sita in Novara, Viale Roma, 34/B dal 6/7/2020 e fino al 20/1/2021, data della sua scomparsa.
III. Tale struttura è gestita dalla c.f. e p. iva con sede legale ed Controparte_1 P.IVA_1 operativa in Novara, Viale Roma 34/b.
IV. A far tempo dal 15/1/2021 le condizioni di salute del SI. si sono aggravate (come Persona_1 risulta dal diario infermieristico estratto dalla cartella clinica e prodotto quale doc. 2) tanto che, apparendo ormai prossimo un ultimo definitivo peggioramento delle condizioni di salute, la SI.ra chiedeva alla struttura di poter accedere per assistere il compagno di una vita negli ultimi Pt_1 momenti della sua esistenza.
V. Le veniva quindi consentito un primo accesso in data 13/1/2021 ed un ultimo 14 gennaio 2021.
VI. Nonostante le ripetute richieste, giustificate anche dalla particolarità della situazione, alla SI.ra non veniva più consentito di accedere in struttura nei giorni successivi. Pt_1
VII. In data 20/1/2021, alle ore 10.20 circa, la SI.ra telefonava in struttura per avere Pt_1 ragguagli circa le condizioni del marito. L'infermiera di turno – pre-sentatasi come – Per_3 invece di riferirle la situazione come avvenuto negli ultimi giorni, la metteva in attesa e passava la telefonata al dott. , direttore Sanitario della struttura. Questi la informava circa un Persona_2 ulteriore drastico peggioramento delle condizioni di salute del marito e ne preannunciava l'imminente decesso.
VIII. In tale occasione la SI.ra chiedeva quindi nuovamente la possibilità di poter effettuare un Pt_1 accesso urgente in struttura, con tutte le precauzioni del caso (in particolare l'effettuazione di un pagina 4 di 31 tampone) per poter assistere il coniuge negli ultimi momenti della sua esistenza in vita. Tuttavia,
l'autorizzazione ad effettuare tale accesso le veniva ancora una volta negata.
IX. La SI.ra scriveva alla struttura una mail che inviava, come indicatole, agli indirizzi Pt_1 istituzionali (inviata alle ore 12.36 – doc. 3) e Email_1
(inviata alle ore 12.38 – doc. 4 ) nella quale reiterava l'urgente ed Email_2 accorata richiesta di consentirle di entrare in struttura per dare l'ultimo saluto al marito morente.
Tuttavia a tale mail non venne mai data risposta.
X. Infatti, alle ore 14.12 la SI.ra veniva avvisata dalla caposala, SI.ra Pt_1 Parte_5 dell'ormai imminente decesso del marito e veniva invitata a recarsi al più presto (!) in struttura, ove giungeva alle 14,30 circa.
XI. La ricostruzione esatta di quanto sopra è possibile attraverso dei messaggi vocali inviati tramite
WhatsApp a due amiche, le SI.re e . In questa sede viene Testimone_2 Parte_3 prodotto il solo screenshot della chat (doc. 5), ma ci si riserva di produrre gli stessi in seguito, previa autorizzazione del Giudice al deposito di idoneo supporto informatico.
XII. Giunta precipitosamente presso la residenza S. Francesco, la SI.ra veniva accolta dalla Pt_1 centralinista, nota come , e dall'educatrice, pre-sentatasi come che stavano Pt_4 CP_3 parlando concitatamente fra loro.
XIII. In quel momento giungeva sul posto anche la direttrice, SI.ra : la SI.ra intuiva, Pt_6 Pt_1
e lo rappresentava immediatamente alle sue interlocutrici, che il marito fosse in realtà già deceduto.
XIV. Veniva quindi invitata comunque a salire per prestare un ultimo saluto alla salma del coniuge, ma ella si rifiutava, ritenendolo tragicamente vano. XV. Ciò perché, come a conoscenza di tutto il personale della struttura con il quale sono venuti a contatto, i coniugi erano entrambi non Persona_1 credenti, senza figli, né parenti prossimi o comunque legati da un rapporto affettivo SInificativo: erano convinti (e lo è tutt'ora la SI.ra che non vi sia una vita ultraterrena dopo la morte, e Pt_1 che con quest'ultima cessi ogni rapporto umano e spirituale fra le persone.
XVI. Tali circostanze hanno reso ancor più doloroso per la SI.ra non poter essere vicina al Parte_1 marito, con il quale aveva condiviso cinquant'anni di vita familiare e lavorativa, negli ultimi momenti della sua vita. …
XVIII. Conseguentemente al divieto di poter accedere alla struttura, imposto dalla direzione sanitaria, pur con tutte le cautele sanitarie necessarie e proposte dalla stessa Sig.ra quest'ultima non ha Pt_1 potuto, come detto, stare accanto al marito durante gli ultimi momenti della sua esistenza in vita.
XIX. Tale impossibilità ha prodotto nella SI.ra un dolore ancor maggiore di quello Pt_1 determinato dalla scomparsa del compagno di una vita, nonché la compromissione (fisiologicamente pagina 5 di 31 sine die) della sua dimensione esistenziale per quello che ella definisce, con un termine certamente atecnico, ma altrettanto certamente efficace, un “omicidio morale”.
XX. Prima di adire l'autorità giudiziaria, controparte è stata invitata a stipulare negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 con PEC inviata in data 17/5/2022 (doc. 6), ma ha risposto negativamente con PEC
16/6/2022 (doc. 7).”
La convenuta, da parte sua, sempre in fatto, osserva quanto segue:
“… a. La RSA “San Francesco” La Residenza “San Francesco”, gestita dalla odierna società convenuta e facente parte del “Gruppo Orpea” (ora Gruppo Emeis), è una residenza socio-sanitaria assistenziale (RSA) accessibile sia in regime privatistico che in regime di convenzionamento con l'ASL di Novara, in grado di accogliere Ospiti anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, per tutte le fasce assistenziali previste dalla DGR Piemonte 45/2012 ed è gestita dalla società qui convenuta. La Residenza dispone di n. 177 posti letto accreditati, di cui 120 posti letto RSA
e 57 in Residenza Assistenziale Alberghiera, destinata agli Ospiti autosufficienti e autonomi. La struttura è suddivisa in due Nuclei abitativi comunicanti, l'Ala Nord e l'Ala Sud: l'Ala Nord è suddivisa in cinque reparti RSA e ospita anche i locali comuni, l'Ala Sud è dedicata esclusivamente al soggiorno delle persone autosufficienti.
b. Il periodo di degenza del SI. e il suo quadro clinico Persona_1
Il SInor è stato accolto presso la RSA “San Francesco” in data 06/07/2020, a seguito delle Persona_1 intervenute dimissioni dal Presidio Ospedaliero di Galliate ove era stato ricoverato in data 28/6/2020, ed è rimasto degente presso la Residenza sino al giorno del suo decesso intervenuto in data
20/01/2021. La diagnosi alla dimissione dal Presidio Ospedaliero risulta così annotata “delirium, disidratazione, ipokaliemia, decadimento cognitivo severo con importanti disturbi comportamentali, diabete mellito in compenso soddisfacente” (Cfr. Doc. n. 3). … la sua situazione clinico-sanitaria all'ingresso nella Rsa risultava già gravemente compromessa, come comprovata dal'anamnesi patologica “DM tipo 2, ipertensione arteriosa, dislipidemia, ipocausia medio-grave, ernie discali multiple, decadimento cognitivo” e dall'esame obiettivo e dalla valutazione geriatrica effettuata all'ingresso “stato generale: condizioni generali scadenti;
sistema nervoso e psichico: al momento dell'ingresso confuso;
stato di coscienza: alterato, attenzione alterata, orientamento spaziale e temporale assente, linguaggio confabulazioni, memoria BT e LT alterata, comportamento agitazione;
sintomi psichiatrici: valutato in medicina a Galliate è stato dimesso con delirium, decadimento cognitivo, disturbi comportamentali” (Cfr. Doc. n. 4). Nel corso della degenza le condizioni clinico-sanitarie del SInor seppur nella loro gravità, sono rimaste stabili per Persona_1 diversi mesi (per ben 6 mesi), con alternanza di periodi ove risultava apiretico e si alimentava a pagina 6 di 31 periodi con stati febbrili, mancata alimentazione e rallentamento (Cfr. Diario infermieristico -
06.07.2020 “in corso terapia infusiva ..ha assunto la terapia di mezzogiorno si è alimentato somministrata la terapia insulinica”, 08-9/7/2020 “TC 37,3° SP02 96% in AA”, 16/7/2020 “si alimenta tranquillo”, 13-14/7/2020 “36.9 TC SP02 96% in AA”, 14/7/2020 “si è alimentato a cena eseguita la terapia come prescritta”, 17/7/2020 ”Modificata la terapia dal Dott ….rallentato Per_4 in mattinata… S (ndr. sera) si è alimentato aggiornata la terapia”, 23/7/2020 “questa notte T° 38, oggi
è stato visitato dalla Dottoressa che aggiorna la terapia”, 25-26/7/2020 “TC 37,2 SP02 96% Per_5 in AA”, 29-30/7/2020 “apiretico, SP02 96% in AA”, 9/8/2020 “ore 17 TC 38… messo a letto, idratato per OS, SP02 98% in AA .. ore 20 TC 37,3 si è alimentato”, 12/8/2020 “M stamattina tranquillo mobilizzato in carrozzina si è alimentato. Apiretico”, 18/8/2020 “Apiretico – si è alimentato”,
27/8/2020 “rallentato e addormentato, si è alimentato”, 5/9/2020 “apiretico, a cena si è alimentato solo con yogurt.”, 12/9/2020 “h 23.00 TC 38,2 somministrato paracetamolo 1 gr x OS”, 19/9/2020 “…
h 20 TC 37,8 App.to supposta paracetamolo 1 gr”, 23/9/2020 “episodio di malore ore 15.15 tremori, cianotico, applicato O2 terapia…”, 29/9/2020 “M (ndr. mattino) mobilizzato, si è alimentato… P ndr. pomeriggio) mobilizzato, si è alimentato apiretico”, 5/10/2020 “mobilizzato in carrozzina, si è alimentato poco per pranzo. In corso terapia infusiva. Apiretico”, 8/10/2020 “ore 15 TC 38,2 ore
17.00 TC 38”, 11/10/2020 “TC 36,6 mobilizzato in carrozzina a colazione si è alimentato, idratato per
OSS. A pranzo si è alimentato”, 30/10/2020 “tranquillo si è alimentato TC 36,7 SP02 97%”,
6/11/2020 “ore 24 TC 37,6 SP02 97%”, 07/11/2020 “ore 2.00 TC 38,2 somministrato paracetamolo 1 gr” 17/11/2020 “TC 36,6 – TC 37 si è alimentato mobilizzato in carrozzina, medicato SP02 96% P ospite rallentato, non si è alimentato …”, 23/11/2020 “ore 8.00 TC 38 somministrato 1 gr paracetamolo si è alimentato per colazione …”, 24/11/2020 “apiretico… visto dal MC”, 29/11/2020
“stazionario – si è alimentato ore 13.00 TC 37,0 SP02 93%”, 30/11/2020 “stazionario – si è alimentato”, 7/12/2020 ”stazionario – si è alimentato”, 12/12/2020 “stazionario si è alimentato”,
19/12/2020 “si è alimentato poco”, 3/1/2021 “P (ndr. pomeriggio) alle ore 16.30 TC 38,3 somministrata 1 cp 1 gr di tachipirina ore 20.00 TC 36,9 si è alimentato per cena…”, 7/1/2021 “si è alimentato, idratato”, 10/1/2021 “stazionario, per cena si è alimentato solo con yogurt, apiretico”,
14/1/2021 “T EV in corso a pranzo non si è alimentato TC 37 SP02 92%”. (Cfr. Doc. n. 5) In data
15/01/2021 si è constatato un peggioramento delle condizioni cliniche del SInor Persona_1 condizioni cliniche che, purtuttavia, nei giorni seguenti rimanevano nuovamente stazionarie: 15/1/21
“paziente è grave SP02 84% app.to O2 4l/min. ore 20.00 TC 37,8 – App.to supp. Tachipirina – ore
21.30 TC 36,8 non si è alimentato tutto il giorno, O2 in corso, tp infusiva in mantenimento …”,
16/1/2021 “paziente è grave – ore 17.00 TC 37,8° - app.to supp tachipirina per cena ha mangiato …”, pagina 7 di 31 17/01/2021 “sempre grave TC 37,6 SPO2 92%..”,18/01/2021 “stazionario terapia infusiva in corso
TC 36,6 SPO2 93% in O2 terapia”, 19/01/2021 “M in condizioni gravi ...” (Cfr. Doc. n. 5) In data
20/1/2021 il Direttore Sanitario della RSA, Dott. , valutato che il SI. non assumeva la Per_2 Persona_1 terapia orale, d'intesa con il Medico Curante dell'Ospite (MMG del Servizio Sanitario Nazionale), impostava terapia in flebo (Cfr. Diario Clinico Medico 20/01/2021 “su indicazione del medico curante valutato che non assume terapia orale, è stato inserito in flebo il Lasix fiale in sostituzione delle compresse” e Cfr. Diario Infermieristico “20/1/2021 “Ospite peggiorato sospeso terapia OS, non riesce ad assumerla PA 70/50 T EV in corso I fl con 1 fl lasix”) (Cfr. Doc. n. 6). Nelle ore seguenti le condizioni clinico-sanitarie dell'ospite peggioravano ulteriormente e veniva avvisata la moglie: nel
Diario Infermieristico risulta l'annotazione delle ore 13.50 “20/1/2021 P (ndr pomeriggio) h 13.50
l'ospite peggiorato avvisato la moglie (13e52) h 14.30 assenza parametri vitali” e nel Diario Clinico
Medico risulta così annotato “20/01/2021 Alle ore 14.30 è deceduto e constatato alle 16.15” (Cfr.
Doc. n. 5 e Cfr. Doc. n. 6)…”.
A supporto delle rispettive tesi, le parti hanno depositato nei rispettivi fascicoli corposa documentazione (docc. da 1 a 9 parte attrice, da 1 a 30 la convenuta); inoltre, questo giudice ha ammesso (almeno in parte) i capitoli di prova orale dedotti dalle stesse parti e ha provveduto ad assumere (come evidenziato nella descrizione dello svolgimento del processo) diversi testi (sia indicati dalla difesa della SI.ra sia dalla difesa di . Anche in questo caso, appare Pt_1 CP_1 opportuno (per non omettere nulla e per facilità di chi legge) riportare integralmente i verbali di assunzione delle stesse prove orali.
La teste teste indicata dall'attrice, ma “indifferente”, sui capitoli a lei Testimone_1 sottoposti, così rispondeva:
1) “Vero che tra il 14 ed il 19 gennaio 2021, su richiesta della SI.ra prendevo contatti con la Pt_1 struttura San Francesco, nella persona del Direttore Sanitario dott. , intercedendo affinché alla Per_2 SI.ra venisse consentito di far visita al marito morente”. Si richiede sin d'ora che alla teste Pt_1 venga rammostrato il doc. 13. Si confermo quanto nel capitolo. Riconosco i messaggi e il testo ivi risultante di cui al doc. 13 a me rammostrato come conversazione da me avuta.
ADR sono intervenuta in quanto sono medico internista presso l'Ospedale Maggiore della Carità di
Novara e conosco la SI.ra n quanto mia paziente e si è rivolta a me proprio chiedendo di Pt_1 essere aiutata per vedere il marito. ADR mi ricordo, oltre al messaggio che ho rivisto, della conversazione telefonica, nella quale ci siamo salutati, ho spiegato le motivazioni che animavano la pagina 8 di 31 SI.ra al dott. , ho spiegato che anche noi avevamo delle norme ma che in talune Pt_1 Per_2 occasioni avevamo fatto entrare parenti in situazioni gravi e che secondo me la situazione familiare della stessa SI.ra necessitava di una particolare attenzione. Il dott. mi ha risposto Pt_1 Per_2 che gestiva una RSA e che non poteva consentire detto accesso. In linea di massima questo è stato il contenuto del colloquio.
La teste , teste indicata dalla convenuta, già dipendente della stessa, ma capace di Pt_6 testimoniare, sui capitoli a lei sottoposti, così rispondeva
2 La SInora nel periodo di degenza del marito, dal 31/7/2020 al 20/01/2021, ha effettuato … Pt_1 accessi in TU per le visite. Io sono arrivata al San FRANCESCO il 1° dicembre 2020 e ricordo gli accessi della SI.ra compatibilmente con le norme restrittive dell'epoca. So che Pt_1 lavoravamo previo appuntamento, ma non saprei dire di preciso quante volte è venuta.
3 La SInora nel periodo di degenza del marito, dal 31/7/2020 al 20/01/2020, ha sentito Pt_1 quotidianamente il marito direttamente sull'utenza cellulare che il medesimo aveva in uso e gestiva in autonomia (2/3 telefonate giornaliere). Fermo restando che sono arrivata il 1° dicembre 2020, io ricordo un cellulare in dotazione al SI. e a questo era aggiunto il servizio di Persona_1 videochiamata che la struttura garantiva ai residenti. Non sono in grado di riferire sul numero di telefonate che il SI. iceveva. Persona_1
4 La SInora nel periodo di degenza del marito, dal 31/7/2020 al 20/01/2020, ha interagito con Pt_1 il marito anche mediante sms e videochiamate gestiti e organizzati dalla TU per tutti gli Ospiti con tablet aziendali;
di fatto ho già risposto.
ADR avv. VECCHIO: Io non ho mai visto il SI. col cellulare, ma tutto quello che era Persona_1 nelle capacità, anche residue, dei residenti era tracciato nella documentazione medica in base alla quale ho risposto. Preciso che si trattava di quello che viene definito “diario educativo”.
5 La SInora durante le visite in TU e durante le videochiamate, spesso … ha voluto Pt_1 interrompere anticipatamente la visita e/o la videochiamata. Non c'era una tempistica obbligatoria;
non ero poi presente ai singoli colloqui;
poi è successo qualche volta che nelle riunioni venisse esaminato qualche comportamento di familiari ma non ricordo che si trattasse della SI.ra Pt_1 poi aggiungo che accadevano casi in cui i familiari disdettavano incontri, ma anche in questo caso non ricordo che si trattasse della SI.ra Pt_1
6 La SInora nel periodo di degenza del marito ha annullato le visite del 8/10/2020 e del Pt_1
26/10/2020 e ha rifiutato le soluzioni di contatto (aumento delle videochiamate) proposte dalla
TU … . Non c'ero.
pagina 9 di 31 9 Nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 all'interno della Rsa vi sono stati tra gli Ospiti casi di positività al Covid-19. Si, ricordo una bolla, mi sembra, a fine gennaio (tipo 15 casi circa). Poi vi sono state positività che si trascinavano a macchia di leopardo.
10 La Direzione Sanitaria ha respinto le richieste della SInora di poter permanere stabilmente Pt_1 accanto al marito e di assumere una badante 24 h su 24 … Era arrivata questa richiesta da parte della SI.ra abbiamo parlato in equipe e la richiesta è stata rigettata. Pt_1
ADR in effetti, la richiesta di avere una badante o un'assistente tra il ns personale, ma senza chiarezza sulle modalità di pagamento, era stata rigettata;
la richiesta di poter stare accanto al marito è stata accolta nel rispetto di quelle che erano le regole del periodo: quotidianamente venivano concordati e concessi accessi in struttura. ADR confermo che la SI.ra aveva chiesto di poter stare Pt_1 accanto al marito, anzi preciso che la richiesta formulata era quella di “esserci nel momento del trapasso”.
11 La SInora è giunta in TU in data 20/01/2021 intorno alle ore 14.20 e il SInor Pt_1 era ancora vivo;
la giornata me la ricordo, verso le 14,00, non avevo ancora pranzato e
Persona_1 la SI.ra accedendo da Viale Roma entrava in TU e il SI. era ancora vivo. ADR
Persona_1 in quella occasione la SI.ra stata contattata dalla TU, perché la situazione del SI. Pt_1 da un punto di vista clinico destava particolare preoccupazione;
ciò era emerso nel
Persona_1 briefing che di solito è alle 10,15, post briefing il caposala prende in carico le situazioni esaminate;
preciso che la situazione del SI. era critica ma stabile, ciò veniva confermato nel post
Persona_1 briefing, poi è peggiorata e non so dire a che ora è stata chiamata la SI.ra sicuramente Pt_1 dopo il pranzo degli ospiti quando i parametri cominciavano ad essere critici;
quello che ricordo è che tra la telefonata e l'arrivo in struttura era passato molto tempo, se non un'ora, 45 minuti.
12. La SInora giunta in TU il 20/1/2021 intorno alle ore 14.20 ha eseguito la procedura Pt_1 di accesso compilando l'auto-dichiarazione e indossando i DPI completi (camice, calzari, mascherina)
e a seguito di compilazione del registro di accesso e giunta alla reception per salire al reparto di degenza ove si trovava il marito. Si lo confermo, quella era la procedura.
13. La SInora dopo aver effettuato il triage di cui al punto sub. 12), giunta alla reception per Pt_1 salire al reparto di degenza ha iniziato a disquisire con toni animati con la receptionist in turno. Si mi ricordo che si sono alzati i toni e la SI.ra non accedeva al reparto. A quel punto mi hanno chiamata e sono andata incontro alla SI.ra nvitandola a salire in reparto. Pt_1
14. La receptionist in turno, a seguito di quanto indicato al punto sub. 13) ha chiamato la Direttrice di
TU che sopraggiunta era già al telefono con l'infermiere in turno presente al capezzale del pagina 10 di 31 SInor il quale le riferiva di affrettarsi nel salire in quanto i parametri vitali dell'Ospite Persona_1 stavano cedendo. Si lo ricordo, lo confermo e in parte ho già risposto.
15. Nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto sub. 14) la Direttrice invitava la SInora Pt_1
a cessare le polemiche e ad affrettarsi a salire ma la SInora si toglieva i DPI appena indossati Pt_1 ed esclamava “Salite voi a vedere il cadavere”. Si lo confermo.
ADR: L'iter descritto nel capitolo 12 vale per l'accesso in reparto;
per la visita nell'area dedicata agli incontri, vi era obbligo di mascherina, autocertificazione, sanificazione mani, registrazione e percorso. Contr attualmente lavoro a BELGIRATE residenza gruppo ORPEA ITALIA. CP_5
ADR, ove l'avv. VECCHIO rammostra parte del diario in cui si parla di fine vita del SI. preciso che per fine vita si intende una fase irreversibile che però può durare anche Persona_1 settimane.
La teste , teste indicata dall'attrice, ma “indifferente”, sui capitoli a Testimone_2 lei sottoposti, così rispondeva:
4) “Vero che conosco i coniugi ed ho frequentato la loro abitazione da oltre 15 Persona_6 anni”. Si, molto di più.
5) “Vero che, per quanto di mia conoscenza, i coniugi non avevano figli, né parenti Persona_7 prossimi“. Si lo confermo.
6) “Vero che, per quanto di mia conoscenza, i coniugi si sono sempre dichiarati Persona_7 entrambi non credenti e convinti che non vi sia una vita ultraterrena dopo la morte” Si lo confermo.
7) “Vero che ho frequentato la SI.ra durante tutta la degenza del marito presso la Residenza S. Pt_1
Francesco e che la frequento tutt'ora”. Si lo confermo.
8) “Vero che, nel periodo tra il 15 ed il 20 gennaio 2021 la SI.ra mi ha manifestato in più Pt_1 occasioni il desiderio di assistere il marito negli ultimi momenti di vita, ma di non poterlo fare, poiché ciò non le era consentito dalla struttura ove il SI. era ricoverato”. Si lo confermo e so che Persona_1 era così perché ho preso visione di messaggi in cui la SI.ra chiedeva di poter entrare in struttura, con risposte del tipo “adesso vediamo…”.
ADR che ricordi io in TU c'è andata due volte prima di gennaio 2021; una di quelle due volte ricordo che ha aspettato in cortile dove faceva molto caldo, in quell'occasione la aveva forse accompagnata un'altra amica che però poi mi ha riferito.
9) “Vero che in data 20/1/21 fra le ore 11.15 e 14.41 ricevevo sulla mia utenza mobile e dall'utenza mobile della SI.ra alcuni messaggi WhatsApp con i quali mi veniva comunicata prima Pt_1
l'imminenza e poi l'avvenuta scomparsa del marito, nonché i tentativi di farsi autorizzare all'accesso pagina 11 di 31 dalla dirigenza della struttura (si richiede sin d'ora cha al teste venga rammostrato il doc. 15 che si produce unitamente al presente atto). Si lo confermo.
10) “Vero che dalla scomparsa del marito la SI.ra mi ha manifestato ripetutamente e in più Pt_1 occasioni la propria intensa sofferenza ed il proprio profondo turba-mento per non aver potuto essere presente al capezzale del marito negli ultimi momenti della sua vita”. Si me lo dice spesso.
ADR per quel che so il SI. non era in grado di usare in autonomia il cellulare, Persona_1 sicuramente non i messaggi;
per quel che ne so io, i contatti avvenivano con il fisso della struttura.
Qualche volta c'ero anch'io durante queste chiamate (non video chiamate) e si riducevano ad un colloquio con il personale della struttura.
Il teste , teste indicato dalla convenuta, dipendente / collaboratore della stessa Persona_2 ma capace di testimoniare, sui capitoli a lui sottoposti, così rispondeva:
2 La SInora nel periodo di degenza del marito, dal 31/7/2020 al 20/01/2021, ha Pt_1 effettuato … accessi in TU per le visite. Si lo confermo;
non sono in grado di quantificarne il numero. 6 La SInora nel periodo di degenza del marito ha annullato le visite del 8/10/2020 e Pt_1 del 26/10/2020 e ha rifiutato le soluzioni di contatto (aumento delle videochiamate) proposte dalla
TU … . Non sono in grado di rispondere.
9 Nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 all'interno della Rsa vi sono stati tra gli Ospiti casi di positività al Covid-19. Si lo confermo. C'era stata una buona percentuale, ma non ricordo il numero esatto. 10 La Direzione Sanitaria ha respinto le richieste della SInora di poter permanere Pt_1 stabilmente accanto al marito e di assumere una badante 24 h su 24 … Non l'ho disposto io, io mi attenevo ai criteri dei limiti di legge di quel periodo.
A prova contraria sul capo 1) e 8) di parte attrice:
1) Vero che tra il 14 ed il 19 gennaio 2021, su richiesta della SI.ra prendevo contatti con la Pt_1 struttura San Francesco, nella persona del Direttore Sanitario dott. , intercedendo affinché alla Per_2 SI.ra venisse consentito di far visita al marito morente”. Non ricordo, ricordo di avere parlato Pt_1 direttamente con la SI.ra sponendo quella che era la situazione clinica e anche critica del Pt_1 marito. In quella telefonata è emerso che le condizioni erano piuttosto gravi.
ADR La telefonata cui ho fatto riferimento non posso assicurare che fosse il giorno in cui poi il SI.
mancato. Persona_1
8) “Vero che, nel periodo tra il 15 ed il 20 gennaio 2021 la SI.ra mi ha manifestato in più Pt_1 occasioni il desiderio di assistere il marito negli ultimi momenti di vita, ma di non poterlo fare, poiché ciò non le era consentito dalla struttura ove il SI. era ricoverato”. Posso dire che, da parte Persona_1
pagina 12 di 31 mia, non vi era nulla che ostacolasse a che la SI.ra vedesse il marito, prendendo le dovute precauzioni anche tramite le video chiamate.
ADR quando vi erano casi di positività, non era consentito l'accesso al reparto ma solo nella sala che era “schermata” da vetro divisorio. ADR probabilmente nel periodo di gennaio 2021 c'erano casi di positività.
ADR preciso che l'accesso al reparto nel caso di presenza dei casi di positività era generalmente vietato. Poi in certi casi, alludo al fine vita, veniva consentito con tutte le precauzioni dovute.
La teste , teste indicata dall'attrice, ma “indifferente”, sui capitoli a lei Parte_2 sottoposti, così rispondeva:
2) “Vero che tra il 19 e il 20 gennaio 2021 venivo più volte contattata a mezzo WhatsApp dalla SI.ra la quale, mio tramite, chiedeva di poter accedere alla struttura per assistere il marito morente e Pt_1 che la invitavo a rivolgere la richiesta alla direzione”. Alla teste viene rammostrato il doc. 14. Io la conversazione whatsapp non la trovo più sul mio telefono. Io mi ricordo della SI.ra; leggendo quanto nel documento 14, posso confermare, si trattava di conSIli che davo alla SInora per agevolare la sua posizione e capivo che aveva il desiderio di vedere il marito. Preciso che ero impiegata amministrativa presso . Controparte_1
ADR in merio alle e mail, nella conversazione whatsapp di cui sopra, confermo di avere indicato alla SI.ra l'indirizzo mail corretto perché mi aveva scritto di avere inviato ad indirizzo non Pt_1 corretto;
poi non so se l'ha mandata lì oppure no. Comunque le richieste dei parenti, quando le ricevevo, a chi di dovere. ADR l'utenza della predetta conversazione non è di lavoro.
La teste , teste indicata dall'attrice, ma “indifferente”, sui capitoli a lei Parte_3 sottoposti, così rispondeva:
4) “Vero che conosco i coniugi ed ho frequentato la loro abitazione da oltre 15 Persona_6 anni”. Si è vero, dal 2008. 5) “Vero che, per quanto di mia conoscenza, i coniugi Persona_7 non avevano figli, né parenti prossimi“. Si lo confermo. 6) “Vero che, per quanto di mia conoscenza, i coniugi si sono sempre dichiarati entrambi non credenti e convinti che non vi sia Persona_7 una vita ultraterrena dopo la morte” Si lo confermo.
7) “Vero che ho frequentato la SI.ra durante tutta la degenza del marito presso la Residenza S. Pt_1
Francesco e che la frequento tutt'ora”. Si lo confermo.
8) “Vero che, nel periodo tra il 15 ed il 20 gennaio 2021 la SI.ra mi ha manifestato in più Pt_1 occasioni il desiderio di assistere il marito negli ultimi momenti di vita, ma di non poterlo fare, poiché ciò non le era consentito dalla struttura ove il SI. era ricoverato”. Si lo confermo. Persona_1
pagina 13 di 31 9) “Vero che in data 20/1/21 fra le ore 11.15 e 14.41 ricevevo sulla mia utenza mobile e dall'utenza mobile della SI.ra alcuni messaggi WhatsApp con i quali mi veniva comunicata prima Pt_1
l'imminenza e poi l'avvenuta scomparsa del marito, nonché i tentativi di farsi autorizzare all'accesso dalla dirigenza della struttura (si richiede sin d'ora cha al teste venga rammostrato il doc. 15). Si è vero;
mi ricordo di avere dormito la notte precedente in casa della SInora al mattino Pt_1 quando sono uscita di casa verso le 8,30 già mi aveva detto dal vivo della necessità di accedere alla
RSA in quanto le condizioni del marito erano peggiorate. Poi ho ricevuto diversi messaggi durante la mattinata, l'esatto orario di ognuno di essi non lo ricordo. Riconosco le conversazioni di cui alla pagina 3 del doc. 15 come messaggi ricevuti dalla SI.ra ripeto, ne ho ricevuti diversi a Pt_1 partire dalle 10 circa. Nei messaggi degli ultimi giorni e anche quelli dell'ultimo giorno erano anche riferiti a trovare qualsiasi appiglio per potere accedere fisicamente alla struttura.
ADR Per quanto mi diceva lei era da diversi giorni che mi parlava di suoi tentativi di poter entrare.
10) “Vero che dalla scomparsa del marito la SI.ra mi ha manifestato ripetutamente e in più Pt_1 occasioni la propria intensa sofferenza ed il proprio profondo turbamento per non aver potuto essere presente al capezzale del marito negli ultimi momenti della sua vita”. Si me lo ha manifestato in più occasioni.
ADR non era in grado di usare autonomamente uno smartphone o un pc per videochiamate perché non era materia sua;
posso dirlo perché quando andavo a casa loro spesso cercavo di dare indicazione solamente per usare, inteso anche come rispondere, al telefono.
ADR Io ho accompagnato la SI.ra nelle visite in presenza e posso dire che il SI. Pt_1 non era molto presente, il decadimento era evidente anche dallo sguardo. Il SI. Persona_1 sentiva molto poco e portava gli apparecchi acustici che però non aveva al momento Persona_1 della visita.
La teste , teste indicata dalla convenuta, dipendente della stessa ma Controparte_3 chiaramente capace di testimoniare, sui capitoli a lei sottoposti, così rispondeva:
2 La SInora nel periodo di degenza del marito, dal 31/7/2020 al 20/01/2021, ha effettuato … Pt_1 accessi in TU per le visite. Non ricordo, accedeva al mattino nel cortile e lì mi fermavo a chiacchierare.
3 La SInora nel periodo di degenza del marito, dal 31/7/2020 al 20/01/2021, ha sentito Pt_1 quotidianamente il marito direttamente sull'utenza cellulare che il medesimo aveva in uso e gestiva in autonomia (2/3 telefonate giornaliere). Non lo posso sapere.
4 La SInora nel periodo di degenza del marito, dal 31/7/2020 al 20/01/2021, ha interagito con Pt_1 il marito anche mediante sms e videochiamate gestiti e organizzati dalla TU per tutti gli Ospiti pagina 14 di 31 con tablet aziendali. Posso dire quello che accadeva settimanalmente e venivano registrate le videochiamate con un tabulato;
qui appuntavo con un NO in caso di mancata risposta ed inviavo SMS.
Io mi ricordo, nell'occasione di un compleanno del SI. che è stata scattata una o più Persona_1 foto ed inviate alla SI.ra tramite whatsapp. Altro e nel dettaglio non posso ricordare, eravamo tante persone.
5 La SInora durante le visite in TU e durante le videochiamate, spesso … ha voluto Pt_1 interrompere anticipatamente la visita e/o la videochiamata. Non me lo ricordo, per quanto riguarda le videochiamate, per il resto non posso saperlo.
ADR nella cartella clinica c'è una sezione dedicata proprio all'educatore professionale e lì appuntavo i miei interventi.
6 La SInora nel periodo di degenza del marito ha annullato le visite del 8/10/2020 e del Pt_1
26/10/2020 e ha rifiutato le soluzioni di contatto (aumento delle videochiamate) proposte dalla
TU … . Non lo so.
9 Nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 all'interno della Rsa vi sono stati tra gli Ospiti casi di positività al Covid-19. Si lo confermo. Preciso di non essere un sanitario, ma eravamo tutti a conoscenza dei casi di positività.
10 La Direzione Sanitaria ha respinto le richieste della SInora di poter permanere stabilmente Pt_1 accanto al marito e di assumere una badante 24 h su 24 … non lo posso sapere. Prima del COVID la
TU S Francesco consentiva l'assistenza mediante badante privata;
nel periodo del COVID no.
11 La SInora è giunta in TU in data 20/01/2021 intorno alle ore 14.20 e il SInor Pt_1 era ancora vivo. Non lo posso sapere. Persona_1
12. La SInora giunta in TU il 20/1/2021 intorno alle ore 14.20 ha eseguito la procedura Pt_1 di accesso compilando l'auto-dichiarazione e indossando i DPI completi (camice, calzari, mascherina)
e a seguito di compilazione del registro di accesso e giunta alla reception per salire al reparto di degenza ove si trovava il marito. Non lo ricordo.
ADR in generale per quel periodo, non ricordo neppure se fosse possibile accedere per i parenti, sicuramente anche noi indossavamo quanto descritto nel capo di prova.
ADR in riferimento alla visita di cui al doc. 18 e del 13 e 14 gennaio 2021, come detto non ricordavo se la SInora fosse entrata, se c'è scritto evidentemente si;
per quanto attiene la dicitura / protocollo
“fine vita” è relativa ad un periodo di tempo determinato, ma non ricordo di preciso come fosse quantificato, dipende dai casi. I sanitari si occupano di stabilire quando può essere applicato detto protocollo. La tempistica era variabile e poteva anche prolungarsi a mesi.
pagina 15 di 31 La teste teste indicata dalla convenuta, dipendente dalla stessa, ma capace di Parte_4 testimoniare, sui capitoli a lei sottoposti, così rispondeva:
9 Nei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 all'interno della Rsa vi sono stati tra gli Ospiti casi di positività al Covid-19. Si.
10 La Direzione Sanitaria ha respinto le richieste della SInora di poter permanere stabilmente Pt_1 accanto al marito e di assumere una badante 24 h su 24 … Non so della richiesta della SInora perché queste richieste venivano formulate direttamente al direttore. Pt_1
11 La SInora è giunta in TU in data 20/01/2021 intorno alle ore 14.20 e il SInor Pt_1 era ancora vivo;
non me lo ricordo. Persona_1
12. La SInora giunta in TU il 20/1/2021 intorno alle ore 14.20 ha eseguito la procedura Pt_1 di accesso compilando l'auto-dichiarazione e indossando i DPI completi (camice, calzari, mascherina)
e a seguito di compilazione del registro di accesso e giunta alla reception per salire al reparto di degenza ove si trovava il marito. Non me lo ricordo.
ADR mi ricordo che all'epoca la procedura per i parenti era quella di fissare appuntamento, indossare calzari altri dispositivi previsti, c'era da compilare il prescritto modulo;
poi il parente veniva accompagnato nella stanza e poi non so.
13. La SInora dopo aver effettuato il triage di cui al punto sub. 12), giunta alla reception per Pt_1 salire al reparto di degenza ha iniziato a disquisire con toni animati con la receptionist in turno. Non lo ricordo , potevo anche non esserci io come turno.
Questi gli elementi istruttori relativi ai fatti, così come emersi nella c.d. “realtà processuale”; realtà processuale che, quindi, non si discosta poi molto dalla “narrativa” e da gran parte dei fatti esposti da parte attrice;
ciò, a ben vedere, anche perché parte convenuta non contesta che il SI. si trovasse ricoverato presso la struttura Residenza San FRANCESCO di Persona_1
SOLIDARIETAS S.r.l.; non contesta che lo stesso fosse coniugato con l'odierna attrice;
non contesta che fossero state poste limitazioni (o anche divieti) alle visite in presenza della SI.ra nel Pt_1 periodo;
e – infine – non contesta il fatto che il SI. ia deceduto nella struttura di cui Persona_1 sopra (senza la presenza della coniuge accanto nel momento dello stesso decesso).
- Sull'an debeatur (ovverosia, sulla legittimità o meno del comportamento della convenuta)
In effetti, il vero punto controverso della presente causa è la legittimità o meno del comportamento della convenuta nel non aver di fatto consentito alla SI.ra di stare Pt_1 fisicamente vicino al marito nel periodo di ricovero preso la RSA e, in particolare, nel periodo antecedente alla di lui morte. Parte attrice sostiene che detto comportamento (per come emerso agli atti pagina 16 di 31 di causa) è da ritenersi illegittimo, mentre parte convenuta sostiene di essersi semplicemente attenuta alle normative e alle direttive all'epoca vigenti.
Infatti, la stessa difesa di dedica uno specifico “paragrafo” all'argomento; CP_1 paragrafo che, in linea con la linea adottata per le allegazioni di fatto e per le testimonianze, viene qui di seguito riportata:
“… c. Il contesto emergenziale pandemico durante la degenza del SI. Persona_1
Nel caso di specie, non ci si può esimere dal rilevare che l'ingresso del SInor in Rsa è Persona_1 avvenuto nel contesto epidemiologico SARS-CoV-2. Precisamente, il SInor è entrato in Rsa Persona_1 nel periodo c.d. “Fase 3”, iniziata in data 15/6/2020 e normata dal D.P.C.M. 11/6/2020. Per quanto riguarda la normativa in merito all'accesso di parenti e visitatori nelle RSA è circostanza nota che all'inizio del contesto epidemiologico c.d. “Fase 1 ” (da Febbraio/ Marzo 2020 e sino a Giugno 2020), la misura applicata da tutte le Strutture Sanitarie ed ospedaliere è stato il divieto generalizzato di accesso a parenti e visitatori in quanto unico mezzo di prevenzione e contenimento dell'epidemia
(epidemia allora dilagante sia tra gli ospiti che tra gli operatori sanitari, in un momento ove i DPI scarseggiavano e l'invio dei test diagnostici veniva effettuato esclusivamente dalle ASL
Territorialmente competenti). Ben consapevoli dell'importanza della dimensione affettiva e sociale delle relazioni tra Ospiti e Familiari, ma tenuto conto dello scenario epidemiologico che ci si trovava ad affrontare (sia all'interno che all'esterno alla TU) la RSA “San Francesco” sin da subito si è organizzata per garantire il contatto relazionale, anche se a distanza, tra familiari e ospiti, mediante chiamate, videochiamate, messaggi, mantenuti poi per tutto il periodo emergenziale (Cfr. Doc. n. 17) I successivi provvedimenti normativi ((D.P.C.M. del 3/11/2020 ed ancora dal D.P.C.M. del 02/03/2021) hanno comunque sempre confermato che “l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”. In adesione ai succitati Provvedimenti normativi e alle linee di indirizzo fornite dalla
Regione Piemonte la RSA “San Francesco” dal 17/6/2020 ha iniziato a consentire le visite tra familiari e ospiti, previo rispetto delle procedure specifiche adottate sulla scorta delle indicazioni operative fornite dal SISP dell'ASL di Novara.
Più precisamente: le visite sono state consentite esclusivamente su appuntamento telefonico, con ingresso limitato e scaglionato ad un visitatore per ospite e per una durata non superiore a 30 minuti
(ciò per evitare assembramenti e consentire a tutti gli ospiti di incontrare i propri cari), e sempre esclusivamente in aree esterne pertinenziali alla struttura o interne in spazi comuni non residenziali pagina 17 di 31 (spazi divisi da plexiglass e con accesso diretto dei visitatori dall'esterno), previa rilevazione della temperatura corporea, compilazione della autocertificazione sul rilievo della sintomatologia per
Covid-19, igienizzazione delle mani, utilizzo dei DPI necessari, con divieto assoluto di contatto fisico, nonché sotto costante monitoraggio del personale della struttura del rispetto del distanziamento e del corretto utilizzo dei DPI e con annotazione dell'entrata/uscita del visitatore su apposito registro.
Nel corso del contesto epidemiologico la RSA “San Francesco” ha adottato appositi protocolli igienico-sanitari preventivi e introdotto procedure aziendali ad hoc sia in merito alla “Condotta da tenere per la gestione dei rischi epidemico da Covid 19” sia in merito alla “Organizzazione delle visite dei familiari nelle residenze nello stato emergenziale pandemico da Covid-19”); tali protocolli e procedure che di volta in volta sono stati adeguati in ossequio alle disposizioni normative emanate dal
Governo, dal Ministero della Salute ed alle Linee Guida emanate dal SISP dell'ASL di Novara (Cfr.
Doc. n. 7) Nulla quaestio che in data 30/11/2020 il Ministero della Salute evidenziava la necessità che
“tutte le strutture residenziali approntino adeguate misure perché ad ogni ospite sia data facoltà di collegarsi regolarmente in modalità digitale con i propri congiunti e amici, al fine di scongiurare un isolamento forzato… In particolare questi strumenti sono fondamentali laddove le condizioni epidemiologiche dell'area in cui si trova la struttura non permettano visite frequenti in presenza” ed invitava “la ripresa – nel rispetto delle previste misure di contenimento del rischio – delle attività sanitarie e sociosanitarie eventualmente sospese, quali ad esempio fisioterapia, logopedia e terapia occupazionale…”; tuttavia lo stesso , proprio in quanto consapevole che il Controparte_6 contesto epidemiologico era ancora caratterizzato da un'elevata criticità (“Al fine id ristabilire e favorire gli accessi dei visitatori in sicurezza, come già messo in atto in alcune Regioni, si raccomanda di promuovere strategia di screening immediato, tramite la possibilità di esecuzione di test antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori degli assistiti… Nell'attuale contesto epidemiologico, caratterizzata da un'elevata circolazione virale…” demandava esclusivamente alle Direzioni
Sanitarie l'onere di predisporre piani dettagliati e adeguati protocolli operativi sulla facoltà di apertura alle visite e sulle modalità di gestione degli accessi (così come peraltro già previsto dalle
Linee Guida emanate dall'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte del 17/6/2020 “la Direzione
Sanitaria può prevedere d'intesa con il medico curante, casi eccezionali (fine vita) che comunque andranno gestiti nel rispetto delle indicazioni internazionali, nazionali e regionali sulla sicurezza”
(Cfr. Doc. n. 29). Occorre poi evidenziare che tra il mese di Novembre 2020 e sino a fine gennaio
2021, purtroppo, si è assistito alla c.d. “seconda ondata Covid”. La situazione epidemiologica nella
Regione Piemonte nel mese di gennaio 2021 è stata particolarmente critica: il Piemonte è stato zona gialla rafforzata dal 7 al 15 gennaio, per poi passare dal 17 al 31 gennaio 2021 in zona arancione pagina 18 di 31 (Ordinanza del Ministero della Salute del 16/1/2021) (Cfr. Doc. n. 8). La criticità presente nel territorio risulta essere stata presente anche all'interno della TU, ove si sono avuti diversi casi di positività tra gli ospiti (circostanza ampiamente comprovata dall'escussione testimoniale: teste Pt_6
[...
Verbale Udienza 3/4/2024 “9. Si ricordo una bolla, mi sembra a fine gennaio (tipo 15 casi circa).
Po vi sono state positività che si trascinavano a macchia di leopardo”, teste “n 9. Si lo Persona_2 confermo. C'era stata una buona percentuale, ma non ricorso il numero esatto” ed ancora teste
Udienza del 12/6/2024 “n.
9. Si lo confermo. Preciso di non essere un Testimone_3 sanitario ma eravamo tutti a conoscenza dei casi di positività” ed ancora teste Verbale Parte_4
Udienza 12/6/2024 “9. Si”): proprio in considerazione di tale riscontrata positività la Direzione
Sanitaria della RSA “San Francesco”, in adesione alle linee guida impartite dal SISP dell'ASL di
Novara, in tale periodo ha sottoposto gli ospiti a screening quindicinali (Cfr. Doc. n. 6) e ha dovuto nuovamente sospendere le visite dei familiari (sospensione prevista allorquando veniva rilevato all'interno della TU un caso di positività) (Cfr. teste Dott. Verbale del 3/4/2024 “ Persona_2
8. .. ADR preciso che l'accesso al reparto nel caso di presenza dei casi di positività era generalmente vietato. Poi in certi casi, alludo al fine vita, veniva consentito con tutte le precauzioni dovute”)
In conclusione, si può senz'altro affermare che le restrizioni anti-Covid per l'ingresso e le visite dei familiari imposte dalla RSA “San Francesco” erano del tutto legittime e necessarie: tali limitazioni, infatti, erano finalizzate alla tutela della salute pubblica e degli Ospiti degenti e, peraltro, sono state assunte in ottemperanza agli emanati e provvedimenti legislativi e tecnico-operativi del periodo.
Sul punto, si richiama la Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 262/2023 emessa proprio nell'ambito di una causa per responsabilità sanitaria da contagio Covid-19 ove il succitato Tribunale ha ribadito che, considerata l'assoluta novità della patologia pandemica nel periodo di prima diffusione del virus e l'emergenza che ha colpito il Sistema Sanitario Nazionale, la gestione e cura di pazienti nel periodo emergenziale è da ritenersi prestazione di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c. e che, pertanto, non sussiste responsabilità quando la TU ha rispettato i protocolli vigenti e prestato le cure previste secondo le conoscenze disponibili all'epoca dei fatti. …”
Se questa è la posizione assunta dalla difesa della convenuta, la difesa della SI.ra Pt_1 osserva quanto segue:
“… 1) La totale discrezionalità dell'operato dell'RSA Va innanzitutto precisato che al momento del decesso del SI. il Piemonte (così come Novara) non era più da tempo in “zona rossa” e la Persona_1 situazione drammatica che tutti abbiamo ben conosciuto era in via di lento ma graduale miglioramento. Tanto che lo stesso , con la circolare 30/11/20 (doc. 8), recante Controparte_6
pagina 19 di 31 e “Di-sposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura”, aveva iniziato a consentire, se non addirittura incoraggiare una ripresa deli accessi da parte dei parenti nelle RSA. Partendo dalla premessa che si erano in precedenza rese necessarie “misure particolarmente stringenti di prevenzione e controllo delle infezioni per tutelare la salute degli assistiti in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali”, fra cui, ad esempio quelle previste nel
Decreto del Presidente del ConSIlio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020 che, all'articolo 2, comma 1, lettera q), prevedeva che “l'accesso di parenti visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limi-tata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”, disposizione poi sostanzialmente confermata dai successivi decreti, da ultimo dal Decreto del Presidente del ConSIlio dei Ministri 3 novembre 2020, il giungeva alla conclusione che “d'altra parte, l'attuazione di tali misure, tra cui il CP_6 distanziamento fisico e le restrizioni ai contatti sociali imposte dalle norme volte al contenimento della diffusione del contagio hanno determinato una riduzione dell'interazione tra gli individui e un impoverimento delle relazioni socioaffettive che, in una popolazione fragile e in larga misura cognitivamente instabile, possono favorire l'ulteriore decadimento psico-emotivo determinando poi un aumentato rischio di peggioramento di patologie di tipo organico”.
Inoltre, si legge nella circolare “anche i familiari hanno dovuto affrontare la distanza dal proprio caro e la conseguente difficoltà ad offrire sostegno e supporto affettivo in un momento difficile come quello attuale”. Orbene, in tale contesto, il , ha tenuto conto delle proposte della Controparte_6
“Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana”, istituita presso il con DM 8 settembre 2020, riguardanti la ripresa in sicurezza Controparte_6 di visite e contatti presso gli anziani in strutture residenziali, che, a partire dall'ana-lisi degli elementi di criticità caratterizzanti il sistema residenziale sociosanitario per la terza età, individuano soluzioni organizzative utili per ripristinare in sicurezza le attività socio-relazionali all'interno delle strutture stesse, altrettanto necessarie quanto quelle sanitarie. Co E in coerenza con quanto previsto dal rapporto dell' “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali”
Versione del 24 agosto 2020, per garantire uniformità di applicazione delle pagina 20 di 31 citate disposizioni e per assicurare il pieno accesso in sicurezza di parenti e visitatori presso le strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice, forniva ulteriori chiarimenti e indicazioni, “valide nell'attuale contesto di diffusa circolazione del virus”.
Il , sin dal 30.11.2020 (e tale disposizione non veniva successiva-mente Controparte_6 modificata), oltre a disporre la ripresa - nel rispetto delle previste misure di contenimento del rischio - delle attività sanitarie e sociosanitarie eventualmente sospese quali, ad esempio, fisioterapia, logopedia e terapia occupazionale, disponeva che dovessero “essere assicurate le visite dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo se-vero isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze” pur, ovviamente, con l'impiego di adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali. Lo stesso Ministero raccomandava che venissero sviluppate e diffuse buone pratiche nella gestione dei contatti e della rete sociale degli ospiti, sia in presenza che a distanza, sollecitando soluzioni tipo “sala degli abbracci”, dove un contatto fisico sicuro può arrecare beneficio agli ospiti in generale ed a quelli cognitivamente deboli in particolare;
pur con adeguati protocolli in riferimento alle misure igieniche da rispettare ed ai dispositivi di protezione da indossare. Orbene, è quindi in tale contesto legislativo (oltre che sociale – vedasi gli articoli prodotti quali doc. 9) che va collocata la vicenda di cui è causa. Un contesto in cui veniva ormai permesso ai parenti di entrare in ospedale per dare l'ultimo saluto ai pazienti malati terminali di Covid, circostanza che è stata confermata dalla teste (medico internista presso l'Ospedale di Novara). La teste ha confermato di aver _1 contattato telefonicamente il direttore sanitario della RSA, dott. per perorare la richiesta di Per_2 accesso della SI.ra e che, nel corso del colloquio telefonico, il dott. si era trincerato Pt_1 Per_2
(come poi da lui stesso confermato) dietro il generico assunto per cui si stesse “attenendo ai criteri di legge”.
Tanto che la dott.ssa gli aveva “spiegato che anche noi avevamo delle norme ma che in _1 talune occasioni avevamo fatto entrare parenti in situazioni gravi e che secondo me la situazione familiare della stessa SI.ra ecessitava di una particolare attenzione”. Pt_1
E che, nel corso dei predetti contatti telefonici fra medici, avvenuti tra il 14 ed il 19 gennaio 2021, sia
“emerso che condizioni [del ndr] erano piuttosto gravi” lo ha confermato lo stesso dott. Persona_1
, arrivando perfino ad ammettere che “da parte mia, non vi era nulla che ostacolasse a che la Per_2 SI.ra vedesse il marito, prendendo le dovute precauzioni” ma soprattutto che “ l'accesso al reparto
[…] in certi casi, alludo al fine vita, veniva consentito con tutte le precauzioni dovute”.
Quindi delle due l'una: il divieto di accesso alla SI.ra derivava o da decisione gerarchica Pt_1 superiore della struttura (dato che ha affermato che da parte sua cin ci fossero problemi) o da Per_2 decisione dello stesso Direttore Sanitario. Tuttavia, acclarato che era nota e pacifica la gravità delle pagina 21 di 31 condizioni del marito, in entrambi i casi si è trattato di una (infausta) decisione soggettiva, della quale non può che essere chiamata comunque a rispondere la RSA. …”
Va premesso che lo scrivente non è certo chiamato a dare un giudizio alle norme all'epoca adottate (lo stesso scrivente continua – nonostante tutto… - a ritenere che un “magistrato” non può e non deve esprimere un giudizio su una legge o su un regolamento e – quindi – sull'operato del
“legislatore” o del “governo”, ma deve semplicemente applicare una norma, previamente interpretandola, al caso concreto … col solo limite della “incostituzionalità”, qui comunque non eccepita, che determinerebbe, non certo una disapplicazione, ma una rimessione al “giudice delle leggi”).
Ebbene, il contesto normativo vigente all'epoca (nella quale – innegabilmente – vi era stato e vi era un continuo proliferare di provvedimenti e atti normativi di vario rango, in particolare D.P.C.M.), porta a ritenere che una TU insistente nel territorio della Regione Piemonte avesse effettivamente la possibilità di limitare o anche vietare le visite in determinati reparti o nell'intero plesso;
infatti, quel che in conclusione sostiene la difesa di è: “… si può senz'altro affermare che le CP_1 restrizioni anti-Covid per l'ingresso e le visite dei familiari imposte dalla RSA “San Francesco” erano del tutto legittime e necessarie: tali limitazioni, infatti, erano finalizzate alla tutela della salute pubblica e degli Ospiti degenti e, peraltro, sono state assunte in ottemperanza agli emanati e provvedimenti legislativi e tecnico-operativi del periodo”.
A conferma dell'esistenza di questa possibilità (potere) in capo alla struttura, basti leggere proprio quanto precisato dalla stessa convenuta che parla di “restrizioni … imposte dalla RSA SAN
FRANCESCO” e non direttamente ed indefettibilmente derivanti da norme legislative o regolamentari.
Ed allora la questione – a modesto parere del giudicante – va piuttosto ricondotta, non tanto ad un controllo sulla stretta applicazione di norme giuridiche, quanto alla possibilità che un giudice possa controllare simile potere “discrezionale”. Trattasi di argomento del tutto analogo a quello a lungo dibattuto in diritto amministrativo, circa la possibilità del giudice (in questo caso, amministrativo) di sindacare l'operato della p.a. che, in base a potere discrezionale, avesse adottato un determinato provvedimento o comunque operato determinate scelte discrezionali. In argomento, mutuando proprio le conclusioni cui dottrina e giurisprudenza sono giunte in ambito amministrativo, è da ritenersi legittimo il controllo del giudice sull'esercizio della discrezionalità, in questo caso, della p.a.: pur non potendosi sostituire alla valutazione effettuata dalla stessa pubblica amministrazione, il giudice verifica se il potere discrezionale sia stato esercitato correttamente, concretizzandosi nel giudizio sull'eccesso di potere. pagina 22 di 31 Secondo orientamento di autorevole dottrina, (vedasi in tal senso, Marco D'ALBERTI – Lezioni di Diritto Amministrativo – Ediz. , peraltro avallata da certa giurisprudenza CP_8 amministrativa e condivisa dallo scrivente, l'eccesso di potere ricorre quando la Pubblica amministrazione compie una deviazione da principi generali, come la correttezza, la buona fede, la diligenza. Ad es.: un Comune vieta ai venditori ambulanti di commerciare lungo una determinata via, sostenendo che il divieto ha lo scopo di impedire intralci alla circolazione;
ma la strada in realtà è larghissima e il reale motivo è favorire i negozianti. (esempio che può anche avere dei punti di contatto col caso de quo: la struttura vieta l'ingresso di parenti di un ricoverato per motivi di sicurezza, quando invece – magari – sarebbe possibile, alla luce delle direttive del e semplicemente applicando CP_6 accorgimenti, come il distanziamento o utilizzo di dispositivi sanitari…).
C'è quindi uno stretto collegamento tra il concetto di eccesso di potere e quello di discrezionalità, sì che l'uno non può essere inteso senza l'altro. La discrezionalità è la caratteristica fondamentale del potere esercitato dall'amministrazione e consiste in una scelta. L'eccesso di potere è un vizio che concerne l'uso di questo potere discrezionale, cioè concerne la correttezza della scelta, in altre parole un “cattivo uso” del potere stesso. Peraltro, se un giudice può quindi sindacare in merito all'operato discrezionale della pubblica amministrazione, non vi è chi non veda come un giudice possa,
a maggior ragione, sindacare sull'operato di soggetto comunque privato, come una S.r.l.
Nel caso che ci occupa, a parere del giudicante, l'odierna convenuta, se è vero – come è vero – che avesse la possibilità di limitare gli accessi alla struttura e se è vero – come è vero – che le scelte adottate furono effettuate per tutelare la salute dei “ricoverati”, ha esercitato in modo, almeno, non del tutto corretto simile potere.
È infatti emerso quanto segue: a) il divieto o limitazione di ingresso è stato adottato anche quando strutture ospedaliere, nello stesso periodo, consentissero le visite soprattutto in caso di visita a soggetto in condizioni di salute oggettivamente gravi (vedasi testimonianza – non smentita da altri elementi – della teste;
b) a prescindere dal “travagliato” ultimo accesso (praticamente _1 contemporaneo al decesso del SI. , la SI.ra ha chiesto, nei giorni Persona_1 Pt_1 antecedenti, di visitare il marito quando le condizioni dello stesso erano già comunque critiche (vedasi, non solo le dichiarazioni dei testi indicati da parte attrice come quelle della dott.ssa ., ma Per_8 dello stesso dott. , laddove, in merito al capitolo “Vero che tra il 14 ed il 19 gennaio 2021, su Per_2 richiesta della SI.ra prendevo contatti con la struttura San Francesco, nella persona del Pt_1
Direttore Sanitario dott. , intercedendo affinché alla SI.ra venisse consentito di far visita Per_2 Pt_1 al marito morente”, rispondeva: “Non ricordo, ricordo di avere parlato direttamente con la SI.ra sponendo quella che era la situazione clinica e anche critica del marito. In quella telefonata Pt_1
pagina 23 di 31 è emerso che le condizioni erano piuttosto gravi…” aggiungendo: La telefonata cui ho fatto riferimento non posso assicurare che fosse il giorno in cui poi il SI. è mancato); c) la Persona_1 soluzione prospettata alla SI.ra era di fatto quella, oggettivamente non idonea e Pt_1
“insoddisfacente” (… soprattutto per un soggetto in gravi condizioni di salute), delle videochiamate
(!!!) (vedasi in tal senso la testimonianza della SI.ra , laddove afferma che, a fronte Tes_2 della richiesta di accesso della SI.ra la risposta fosse “adesso vediamo” oppure della stessa Pt_1 testimonianza del predetto dott. , laddove afferma: “… da parte mia, non vi era nulla che Per_2 ostacolasse a che la SI.ra vedesse il marito, prendendo le dovute precauzioni anche tramite le video chiamate. …”); d) quando la SI.ra giunse in struttura o, comunque, al momento in cui Pt_1 terminarono le procedure di sicurezza protocollari, il SI. era già morto (vedasi diario Persona_1 fine vita e anche dichiarazioni della testimone e , mentre – in effetti – poco Per_2 CP_3 rilevante appare rilevare quanto tempo ci avesse messo la SI.ra giungere presso la struttura Pt_1
(… peraltro, se si volesse dare qualche valenza alle precisazioni fattuali di parte convenuta, 45 minuti, per una persona all'epoca di 76 anni di età, considerato lo stato d'animo e considerato che – magari – dovesse chiedere di essere accompagnata …, non paiono certo eccessivi!).
Alla luce di ciò, non appaiono infondate le considerazioni dell'attorea difesa, in particolare laddove sottolinea “… che la decisione di convocare solo all'ultimo la SI.ra nonostante la Pt_1 gravità delle condizioni del marito fosse nota da giorni, sia stata il frutto di una scelta precisa, lo dimostra indirettamente anche il fatto che controparte si sia presa (con dubbio gusto) la briga di
“cronometrare” i tempi di reazione dell'anziana moglie, giudicati eccessivi, quando vi era invece la chiara consapevolezza da giorni (nonché la seria e concreta possibilità da diverse ore) che la morte del SI. fosse ormai imminente. …” Ma anche ove osserva: “… Che la procedura sopra Persona_1 descritta, applicata all'accesso consentito “all'ultimo secondo” sarebbe stata la medesima da seguire in caso fosse stato autorizzato (come richiesto) la mattina del 20 gennaio 2021 (ovvero nei giorni precedenti) con esattamente le medesime possibilità di rischio (in termini di contagio). In termini
“penalistici” si potrebbe dire che la decisione di attendere l'ultimissimo momento per far accedere al capezzale del marito la SI.ra che è evidentemente stata una precisa scelta della struttura, è Pt_1 stata se non “dolosa”, quanto meno “preterintenzionale”, accettando il rischio che la comunicazione potesse comunque essere tardiva rispetto all'evento morte, com'è poi effettivamente avvenuto. …”; oppure ancora: “… l'accesso richiesto il giorno della morte del marito, va poi evidenziato anche nell'ottica di una valutazione circa la discrezionalità della struttura di negarglielo, non era
“l'ennesimo accesso” o “un accesso in più degli altri”, ma era l'ultimo accesso che ella avrebbe potuto e dovuto fare in quella struttura, per tutte le motivazioni più diffusamente descritte in pagina 24 di 31 precedenza. Del resto, il fatto che la decisione di negarle la possibilità di accedere alla struttura un'ultima volta fosse totalmente svincolata da qualunque precauzione sanitaria è ipso facto dimostrata dalla circostanza che, morto il marito, le venisse comunque proposto di salutare la salma: operazione per la quale ella avrebbe percorso lo stesso itinerario che le sarebbe stato necessario per recarsi nella camera del marito ad assisterlo negli ultimi momenti di vita.”.
In conclusione ed in estrema sintesi, un comportamento – quello di pel tramite del CP_1 suo personale – in generale plausibile (in forza di un “potere” conferitole dalle norme allora vigenti), ma esercitato in modo non del tutto corretto (con tutta probabilità, un eccesso di prudenza… ma comunque un eccesso;
… un avviso della imminente morte, con tutta probabilità, dato con troppo ritardo… ); insomma, un “eccesso di potere” non assoluto / arbitrario e generalmente animato da una volontà di cautelare i ricoverati (… o anche di cautelarsi…), se si vuole relativo (considerazione, come si vedrà in punto quantum, che dovrà essere considerata anche nella quantificazione del conseguente risarcimento), ma comunque – a parere del giudicante – un eccesso di potere.
- Il danno: sulla sua sussistenza e sul quantum debeatur
Ovviamente, partendo dalle conclusioni cui è giunto lo scrivente in punto an (ovversosia un comportamento non del tutto corretto e non del tutto legittimo da parte della convenuta), occorrerà analizzare la domanda di parte attrice anche sotto il profilo del danno… danno che, necessariamente e almeno in astratto, si pone come “non patrimoniale”.
In argomento, la difesa della convenuta – pur ribadendo la non ascrivibilità a CP_1 di comportamento illecito o arbitrario – contesta anche la sussistenza e la prova del danno per cui
[...] la SI.ra hiede risarcimento. Pt_1
In particolare, sostiene quanto segue: “… la richiesta è del tutto generica ed indeterminata nei suoi elementi costitutivi, che non consentono in modo veruno di ritenere soddisfatti gli oneri a carico di parte attrice. Le circostanze descritte nell'atto di citazione, a sommesso avviso di chi scrive, sono del tutto inidonee a dimostrare la sussistenza di qualsivoglia danno di sorta sull'attuale qualità di vita di parte attrice: non risulta alcuna allegazione documentale di fondamento medico e le prove testimoniali de relato hanno dichiarato soltanto che la SInora ha loro riferito e manifestato Pt_1
“una intensa sofferenza e un profondo turbamento per non aver potuto essere presente al capezzale del marito negli ultimi momenti della sua vita” (Cfr. teste Udienza 3/4/2024 Testimone_4 capitolo 10; Verbale Udienza del 12/6/2024 capitolo 10). Del resto, è principio Parte_3 giuridico pacifico che “… Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in tutti i casi in cui è pagina 25 di 31 ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio…” (Cfr. Cass. Civ 7818/2014) e che non vi è alcun automatismo risarcitorio in quanto in sede istruttoria deve risultare in concreto l'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati da parte attrice e deve risultare accertata “se, come e quanto” sia mutata la sua condizione di vita (Cfr. Cass. Civ. sez. III, Ord. 27.3.2018 n. 7513). V'è di più, il patimento dell'attrice pare più riconducibile al c.d. “dolore della perdita”, sofferenza fisiologica e psicologica di natura transuente, che si manifesta in ogni lutto e che può causare cambiamenti importanti a livello emotivo, ma anche innescare reazioni fisiche (cambiamenti di peso o di appetito, difficoltà legate al sonno, anedonia, emicrania e disturbi psicosomatici di vario tipo). Nota è, sia in letteratura che in medicina, la c.d. Elaborazione del Lutto, processo individuale (legato alla personalità/età/valori) necessario a superare il lutto, con tutti i sentimenti di dolore e sofferenza che questo evento comporta (vedasi sul punto la Teoria di Kübler-Ross, che spiega il lutto attraverso cinque fasi - negazione, rabbia, negoziazione, depressione, accettazione-). Infine, per mero tuziorismo difensivo, non ci si può esimere che, in ogni caso, la richiesta di liquidazione in via equitativa non può assolutamente avere valenza sostitutiva, ergo non le si può fare ricorso per sopperire alle carenze probatorie. Insegna la Suprema Corte, infatti, che “la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte, con la conseguenza che la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa il danno eSIe, innanzitutto, l'accertata esistenza di un danno risarcibile" (Cfr. Cass. Civ. N. 349/2016; Cass. Civ. N. 25164/2020) e ancora che “nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica “ex post” del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono).” (Cfr.
Cass. Civ, Sez. III, n. 12470/2017; Cass. Civ. 20224/2024). …”.
Da parte sua, la difesa della SI.ra a supporto della sussistenza e della quantificazione Pt_1 del danno, argomenta come segue:
pagina 26 di 31 “… Com'è noto, il danno non patrimoniale è il danno che colpisce valori inerenti la persona, non connotato da rilevanza economica. La definizione del danno non patrimoniale, tuttavia, non è contenuta in una specifica norma di legge. La giurisprudenza è giunta, col tempo, a considerare unitaria la categoria del danno non patrimoniale, ricomprendendo nella medesima accezione le seguenti tradizionali tipologie di danno. Fra queste rientra certamente anche il danno esistenziale, definibile come il danno arrecato all'esistenza, che si traduce in un peggioramento della qualità della vita, pur non essendo inquadrabile nel danno alla salute. In generale si tratta di tutti quei danni che non possono essere considerati danni alla salute, perché non si traducono in una lesione psicofisica e tuttavia incidono su valori fondamentali dell'esistenza di un individuo.
Il giudice deve quindi valutare le conseguenze delle menomazioni patite del danneggiato, sia sotto l'aspetto emotivo, morale ed interiore del danno (sofferenza e perturbamento psichico e patema d'animo), sia sotto l'aspetto dinamico-relazionale (alterazioni delle abitudini di vita e degli assetti relazionali). Il riconoscimento del danno esistenziale (e del relativo risarcimento) nel corso degli anni ha subito un'importante evoluzione giurisprudenziale, tanto da essere ormai totalmente svin-colato da un danno alla salute (non escludibile, peraltro, nel caso di specie).
La Cassazione, nella sentenza n.7513 del 2018, ha ribadito inoltre che il danno non patrimoniale, anche se non conseguente ad una lesione alla salute, va comunque risarcito quando lede altri interessi e valori protetti dalla Costituzione, pur senza automatismi. Sulla scorta di tale principio, sono state riconosciute come rientranti nella qualificazione di danno esistenziale diverse fattispecie, fra cui, ad esempio la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, cioè indipendentemente dal fatto che sia sofferenza transeunte, o di lunga durata, o permanente.
In tale ottica, la Suprema Corte ha riconosciuto:
- Il danno da “vacanza rovinata” (fra le più recenti Corte appello Genova sez. II, 03/08/2020,
n.763, Cass. 14662/2015);
- il danno da demansionamento, cioè il danno subito dal lavoratore che viene ingiustamente dequalificato dal datore di lavoro (Cass. SS.UU. 6572/2006);
- il danno subito da partner per il tradimento nel rapporto di coppia (Trib. Brescia 14.10.2006;
Cass. 18853/2011);
- il danno subito dal figlio e dal coniuge per la violazione degli obblighi assistenziali (Cass.
5652/2012);
- il danno da protesto illegittimo (Cass. 17288/2014);
- il danno da perdita di animale d'affezione con il quale vi sia uno stretto legame (Cass.
14846/2007); pagina 27 di 31 - il danno da stress subito da automobilista (nella specie donna incinta) nella ricerca della propria autovettura illegittimamente rimossa da ausiliare del traffico privo di delega (Cass.
6712/2011).
Orbene, di fronte all'accertamento della sussistenza di tali tipi di danno e della loro risarcibilità, deve certamente ritenersi che possa rientrare a buon diritto in tale novero anche il danno esistenziale (e, comunque, non patrimoniale) derivante dall'aver impedito discrezionalmente di prestare l'ultimo saluto al coniuge morente. Più in particolare, aver negato quel momento essenziale per l'elaborazione del lutto che è il passaggio, per certi versi formale, di addio. La SI.ra ha Pt_1 dovuto (e convive tutt'ora con tale dolorosa consapevolezza) lasciare il marito scivolare nell'abbraccio della morte da solo, con il passaggio sporadico di personale sanitario, nell'attesa che prima o poi avrebbe ricevuto una telefonata. Quella telefonata che è arrivata troppo tardi e ancora una volta ha rappresentato dolore e amarezza per l'attrice, perché non è potuta entrare in struttura per un ultimo abbraccio prima che la vita abbandonasse definitivamente il corpo del marito. In primo piano, qui, vi è quindi il valore del rito. … L'estremo saluto, che si celebra quando per la persona non c'è più niente da fare, in un momento in cui questa forse non ha più nemmeno coscienza, è un tipico esempio di rito
“inutile”. Orbene, in tale prospettiva, il diritto ad assistere un proprio caro negli ultimi momenti di vita, a prestare quell'assistenza morale che è un dovere derivante dal vincolo coniugale, rientra certamente fra i diritti irrinunciabili della personalità riconosciuti, a livello interno e prima di tutte le altre fonti, dalla Costituzione: primo fra tutti è l'art. 2, il quale sancisce che: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale." Come si è avuto modo di dimostrare per testimoni i coniugi erano entrambi non Persona_1 credenti, senza figli, né parenti prossimi o comunque legati dal un rapporto affettivo SInificativo: …
Tali circostanze hanno reso ancor più doloroso per la SI.ra non poter essere vicina al Parte_1 marito, con il quale aveva condiviso cinquant'anni di vita familiare e lavorativa, negli ultimi momenti della sua vita. … Profondi sofferenza e turbamento per non aver potuto essere presente al capezzale del marito per un ultimo doloroso saluto che, come hanno confermato i testi e … Tes_2
… Quantificazione del danno
Il danno non patrimoniale, in questo caso, ha una veste esclusivamente esistenziale e morale, e la valutazione dell'importo risarcibile dovrà necessariamente essere svolta in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c.. La Cassazione ha recentemente avuto modo di ricordare che la liquidazione in via equitativa del danno è legittima a condizione vi sia l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto (ex multis Cass., n. 5956/2022). pagina 28 di 31 Invero, il giudice che opta per questa valutazione deve adeguatamente dar conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito. Al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum
(Cass., n.12009/2022).
Alla luce delle rispettive posizioni, lo scrivente ritiene il danno lamentato ontologicamente esistente, se non altro, alla luce delle menzionate elaborazioni giurisprudenziali di danno “non patrimoniale”; in altre parole, se – per esempio – è risarcibile (… e lo è anche per giurisprudenza di
Legittimità) il danno da vacanza rovinata, non vi è motivo per non risarcire il danno da sofferenza per non avere potuto stare vicino al proprio coniuge al momento della morte di quest'ultimo…
La SI.ra non poteva fare altro che dimostrare i fatti in sé (così come emersi in Pt_1 giudizio e come dallo scrivente valutati ai fini dell'an debeatur), affermare la propria sofferenza
(peraltro e per quanto possibile, confermata dalle testimonianze rese dalla dott.ssa dalla _1 SI.ra e dalla SI.ra ) e dimostrare anche ulteriori circostanze che, Pt_3 Tes_2 semmai, rendono ancora più grave detta sofferenza (il fatto di non avere avuto figli, il fatto di non avere parenti prossimi vicini: vedasi testimonianze SI.ra e ). Pt_3 Tes_2
Peraltro, anche la Suprema Corte ha avuto modo di affermare: “… Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. ….” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 13515 del 29 aprile 2022).
Ed ancora: “… Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi pagina 29 di 31 abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse.
(Cassazione Civile 20889 / 2018)
Ritenuta la sussistenza del danno non patrimoniale lamentato in sé e affermata la possibilità del giudice di liquidarlo, resta tuttavia il problema della quantificazione in sé e ciò in quanto il danno non patrimoniale, come nelle note Tabelle del Tribunale di Milano, è normalmente “agganciato” a un danno patrimoniale munito di criteri tabellari precisi (es. danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica). Nel caso de quo ciò non è possibile e non sarebbe altresì corretto partire dal danno da perdita parentale (in quanto, la SI.ra on imputa a il decesso del Pt_1 CP_1 marito, ma il fatto di non esserle potuta stare accanto, soprattutto nel momento della dipartita…). Ma le stesse Tabelle attualmente adottate dal TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO (5 giu. 2024
Osservatorio Giustizia Civile - danno non patrimoniale) possono venire ugualmente “in soccorso”, in quanto prevedono casi di danno non patrimoniale non “agganciabili” a danni quantificati in “punti” e applicabili analogicamente al caso de quo;
ad esempio, il danno per trattamento non preceduto dal
“consenso informato”, ove il danno di media entità è quantificato da € 4.650,00= ad € 10.460,00= e, che, tra il resto, ricomprende la “sofferenza interiore”; ecco che – quindi – la quantificazione di euro
10.000,00= proposta sic et simpliciter dall'attrice non appare sproporzionata.
Ciò posto, stante il predetto potere giudiziale di liquidare il danno in via equitativa, (espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. e che dà luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa), tenuto conto di quanto accennato in punto an debeatur sul comportamento della convenuta (denotato sì da un “cattivo uso” di un potere che comunque la stessa aveva e, quindi, non del tutto arbitrariamente tenuto), considerata una qual certa graduazione ed incidenza di detto comportamento e tenuto infine conto che la succitata tabella (per la voce analogicamente applicata) prevede un minimo e un massimo, appare corretto quantificare il danno in euro 5.000,00=.
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Sulle spese legali.
Per quanto riguarda le spese di lite, il fatto che lo scrivente abbia ritenuto di liquidare il danno in misura inferiore rispetto a quanto richiesto in citazione (e in sede di precisazione delle conclusioni) non può portare certo ad una compensazione, neppure parziale, delle stesse. Tuttavia, appare opportuno partire dal c.d. criterio del decisum (e non del disputatum) è, dunque, in quanto prescelto dal summenzionato art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie.
Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione de qua ha inteso, in sostanza, pagina 30 di 31 fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (ex multis Cass. n. 16440/2017; Cass. n. 536/2011; Cass.,
Sez. Un., n. 19014/2007).
Tutto ciò per determinare lo scaglione parametrico in quello che va dai 1.101,00= euro ai 5.200,00=, con applicazione dei parametri medi dello stesso (e ciò sia in virtù di un'attività di giudizio non irrilevante, ma non così ponderosa, sia in quanto proprio il decisum si colloca più vicino al valore massimo del predetto scaglione, ma comunque nell'intervallo) e, quindi, con liquidazione delle spese di questo giudizio in euro in € 2.552,00= (di cui € 425,00= per la fase di studio, € 425,00= per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 264,00= in punto esposti (così come quantificati dall'attrice in nota spese depositata contestualmente alla memoria di replica ad avversa conclusionale), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile ed oltre a C.F. ed IVA ove e come per legge dovute.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
ACCERTA E DICHIARA la responsabilità civile extracontrattuale di per i Controparte_1 fatti di causa e, in particolare, determinata dall'aver discrezionalmente impedito o comunque di fatto non consentito all'attrice l'accesso presso la RSA San Francesco in data 20/1/21, in tempo utile rispetto alla morte del marito SI. (ricoverato nella predetta struttura), così impedendo Persona_1 alla stessa di prestare l'ultimo saluto al coniuge morente;
per l'effetto, CONDANNA la convenuta al risarcimento non patrimoniale patito dalla stessa SI.ra che il Giudice CP_1 Pt_1 liquida qui in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. in € 5.000,00=.
- Condanna parte convenuta alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore di parte attrice ricorrente, quantificando e liquidando le stesse nella loro totalità in € 2.552,00= (di cui €
425,00= per la fase di studio, € 425,00= per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad euro 264,00= in punto esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile ed oltre a C.F. ed IVA ove e come per legge dovute.
Novara – Torino, domenica 13 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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