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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 05/02/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02699/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04006/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4006 del 2021, proposto da
BE NT e ES ME, rappresentate e difese dagli avvocati Sabrina Puleri e ES D'Augelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ardea, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza dirigenziale n. 3 del 19 gennaio 2021 (notificata il 30 gennaio), con cui il Comune di Ardea ha ingiunto alle ricorrenti la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi entro giorni 90 dalla notifica dello stesso provvedimento, delle opere edilizie da esse poste in essere in località Montagnano Ardea, via Fosso Grande, n. 14, quali accertate a seguito di sopralluogo del 3 giugno 2020, in quanto realizzate sugli immobili siti in un lotto di terreno distinto in catasto al fg. 23, p.lla 180 in difformità da quanto legittimato dai permessi di costruire in sanatoria n. 4956 del 18.12.2000 (l. n. 47/85) e n. 1916 del 21.11.2001 (l. n. 724/94), in zona “E” Agricola sottoposta a dichiarazione di interesse pubblico, “Ambito delle Tenute storiche di Torre maggiore, Valle Caia e altre della Campagna Romana” con d.m. n. 98 del 27 ottobre 2017 ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, art. 136, co. 1, lettere c) e d) (opere in ampliamento e nuova costruzione realizzate in assenza della prescrizione sismica);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’atto depositato dalle ricorrenti in data 29 gennaio 2025, nel quale si dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso, “ essendo intervenuta, successivamente alla sua proposizione, la seguente circostanza: con comunicazione datata 10.05.2022 il Comune di Ardea, non costituito, ha dato atto della demolizione degli abusi edilizi contestati e del ripristino stato dei luoghi (cfr/doc. dep. 22.02.2023) ”;
rilevato che, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può esclusivamente dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
ritenuto di dovere, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., nulla disponendosi sulle spese di lite, in difetto di costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
ES Santoro Cayro, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO