Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP NO -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 186 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 13.12.2024 avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Rimini in Via Parte_1 C.F._1
Flaminia, 183/B presso lo studio dell'Avv. Sabrina Santucci. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Sant'Anastasia alla via Capodivilla, 150 presso lo studio dell'Avv Anna Busiello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP NO
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 9.1.2024, il ricorrente (nato a [...] il
7.1.1975), premesso di avere contratto matrimonio in AP il 14 febbraio 2002 , con la resistente
(nata a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati due figli (nato a [...] Per_1
1
il 3.8.2003) e (nata a [...] l' 1-10-2008)- ha chiesto che venisse pronunziato lo scioglimento Per_2
del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare chiedeva la conferma dell'affido condiviso della minore alla madre;
la disciplina del diritto di visita;
la conferma dell'assegnazione della casa familiare, sita in Giugliano in Campania al Corso Campano, 55 int.7, alla resistente;
stabilire il mantenimento diretto del figlio maggiorenne
, con lui convivente;
stabilire il mantenimento diretto da parte della resistente della figlia Per_1
minore collocata presso di sé; il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi;
porre in Per_2 favore della resistente la percezione per intero dell'assegno unico familiare per la figlia minore, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedeva l'assegno di mantenimento per la figlia minore nell'importo di € 300,00 oltre al 50% per le spese straordinarie;
per il resto si associava alle conclusioni del ricorrente.
All'udienza del 3.5.2024 entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa Sequino); sentite le parti alla presenza dei difensori, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori, la causa veniva rinviata in prosieguo per bonario componimento.
All'udienza del 5.6.2024, fallito il tentativo di bonario componimento, il Giudice delegato così provvedeva ex art. 473bis-22 c.p.c.: nulla disponeva sull'affido e diritto di visita del figlio Per_1 essendo maggiorenne;
confermava l'affido condiviso della minore, con collocamento presso la madre;
disciplinava il diritto di visita del padre tenuto conto della distanza esistente tra le abitazioni della minore (ossia Giugliano in Campania) e del ricorrente (ossia Rimini); confermava ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare -sita in Giugliano in Campania, al Corso Campano, 55, int.
7- alla resistente, genitore collocatario della minore;
poneva a carico del ricorrente un assegno di € 150,00 (centocinquanta,00) a titolo di mantenimento della figlia minore (nata a [...] l' Per_2
1.10.2008), da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019; nulla disponeva a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne in assenza di domanda e dei Per_1
presupposti (avendo il predetto lavorato come idraulico, come da contratto in atti ed in precedenza come carrozziere e cameriere); in assenza di richieste istruttorie negli atti introduttivi e nelle memorie ex art. 473-bis-17 c.p.c. da parte del ricorrente;
ritenuta l'inammissibilità, della prova per testi articolata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 473-bis-17 c.p.c.; ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione senza necessità di accertamenti istruttori, fissava
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udienza di rimessione della causa in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sede di conclusioni il ricorrente si riportava alla precedenti conclusioni.
In sede di conclusioni la resistente si riportava alla precedenti conclusioni;
in subordine chiedeva lo scioglimento del matrimonio con la conferma dei provvedimenti provvisori.
All'udienza del 13 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473bis-28 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
AP NO (avvenuta in data 16.2.2018) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di AP NO del 22/27.3.2018; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affido della figlia minore (nata a [...] l' 1-10-2008). Per_2
In via preliminare nulla si dispone sull'affido e diritto di visita del figlio (nato a [...] Per_1
il 3.8.2003) essendo maggiorenne.
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
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Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per la minore tali da ostacolare l'affido della stessa ad entrambi i genitori (ragion per cui l'ascolto appare superfluo); del resto entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso della minore, come disposto in via provvisoria e come previsto in sede di separazione.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi fin dalla separazione di fatto tra i genitori.
I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la figlia, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire alla minore di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali;
ciò nonostante, il calendario degli incontri non può prescindere dalla esigenza di contemperare le esigenze del padre con quelle di vita e di relazione, sia della figlia che della madre e tenuto conto della distanza oggettiva esistente tra le abitazioni della minore (ossia
Giugliano in Campania) e del ricorrente (che vive a Rimini).
In definitiva il padre potrà vedere la figlia liberamente, come di fatto avviene, allorquando rientra in
Campania da Rimini ove vive, tenuto conto delle esigenze della figlia.
Il Collegio prevede, inoltre, un calendario di massima in ordine alle festività: il padre potrà vedere e tenere con sé la minore ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis; le festività del 25
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aprile; del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore;
la festa del papà (la festa della mamma andrà, invece, trascorsa con la madre, anche nei week end di spettanza del ricorrente), il tutto compatibilmente alle esigenze della minore e salvo diverso accordo tra le parti . In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui una minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione ( ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che essendo la resistente il genitore collocatario della figlia minore, la domanda di assegnazione della casa familiare - sita in Giugliano in Campania, al Corso Campano, 55, int. 7-
- va accolta come previsto in sede di separazione ed in sede provvisoria.
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore (nata a [...] l' 1-10-2008). Per_2
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In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza della minore con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento della figlia, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della minore.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti della figlia, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia (nel caso di specie di anni 16), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti il ricorrente è un operatore sociosanitario presso la
Cooperativa Sociale l'Aquilone con una retribuzione mensile di circa € 1.300,00; risultano redditi di
€ 9.867,14 per il 2021 (cfr. CUD 2022); di € 4.024,89 per il 2022 (cfr. CUD 2023); vive con il
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figlio maggiorenne e con la compagna, insegnante, in una casa condotta in locazione, pagando un canone di 750,00 euro;
è titolare di un conto corrente;
mentre la resistente vive con la minore, sopportando la rata di mutuo di 530,00 euro;
lavorava presso la Parte_2 percependo la retribuzione mensile di euro 1.414,00; risultano redditi di € 21.002,82
[...] per il 2021 (cfr. CUD 2022); di € 22.388,12 per il 2022 (cfr. CUD 2023); di € 23.818,84 per il
2023 (cfr. CUD 2024); dal 4/3/2024 è stata posta in Cassa integrazione guadagni ed ha percepito la disoccupazione;
in sede di comparsa conclusionale ha dichiarato di lavorare presso la Società
Cam. via delle industrie int. 10 in AP, con contratto di tirocinio dal 25/6/2024 con termine CP_2 il 24/12/2024 con mansione di addetta all'incollaggio, percependo una retribuzione di euro 500,00; dispone di un'auto; è titolare di un conto corrente;
è gravata da un finanziamento di 350,00 euro
(dichiarazioni rese all'udienza del 3.5.2024 nonché doc. in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto che il ricorrente si occupa in via esclusiva del figlio maggiorenne che si è trasferito a vivere con lui e che la resistente si occupa della gestione quotidiana della figlia minore;
tenuto conto che il ricorrente ha ribadito la volontà di rinunciare al
50% dell'assegno unico (pari a 110,00 euro) che, in assenza di accordo, spetterebbe ad entrambi;
tenuto conto dei costi che il ricorrente deve affrontare per incontrare la figlia, il Collegio ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta,00) da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019
Nulla, invece, va stabilito a titolo di assegno divorzile, in assenza di domanda.
Parimenti nulla va disposto a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne in assenza di domanda
(sia da parte del , genitore convivente che del figlio maggiorenne) e dei presupposti. Pt_1
Il Collegio osserva che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà
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particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n.
26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252).
La solidarietà familiare è destinata, dunque, a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio, o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori
(cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Venendo al caso di specie, è pacifico che il predetto ha lavorato come idraulico come da contratto in atti ed in precedenza come carrozziere e cameriere, non potendo, pertanto, rivivere alcun obbligo di mantenimento (cfr. Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 maggio 2017 n. 12063 secondo cui il diritto del coniuge separato (o, in questo caso, dell'ex coniuge) di ottenere dall'altro coniuge
(o ex coniuge) un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, nella specie, il fatto del licenziamento, peraltro controverso e non accertato dal giudice di merito), le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno, in senso conforme Cass. n. 26259/2005).
Ne consegue che nulla va disposto per il figlio , come già previsto in sede provvisoria. Per_1
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito della controversia e della parziale soccombenza reciproca sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in AP in data 14 febbraio 2002 (atto n. 13, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2002) tra (nato a [...] Parte_1
il 7.1.1975) e (nata a [...] il [...]); Controparte_1
b) nulla dispone sull'affido e diritto di visita del figlio (nato a [...] il [...]) essendo Per_1
maggiorenne;
c) conferma l'affidamento della figlia minore (nata a [...] l' 1-10-2008) ad entrambi i Per_2
genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le
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modalità indicate da intendersi trascritte;
d) I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
e) conferma ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare -sita in Giugliano in
Campania, al Corso Campano, 55, int.
7- alla resistente che l'abiterà unitamente alla figlia minore;
f) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 150,00 CP_1
(centocinquanta,00) per il mantenimento della figlia minore oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
g) nulla si stabilisce a titolo di assegno divorzile in assenza di domanda;
h) nulla stabilisce a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, in assenza di domanda e dei presupposti;
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
j) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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