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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 954/2025 N. R.G. 933/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 933/25 avverso la sentenza n. 1074/2025
del Tribunale di Milano, Dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli, decisa all'udienza collegiale del
18.11.2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 CodiceFiscale_1
IU MB ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rho (MI), Largo Don
Rusconi n. 9,
APPELLANTE
C/
(CODICE FISCALE/ P. IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore sig. , Controparte_2
elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16, presso lo studio degli avv.ti
DO AL, FI AV CC e IN OL che la rappresentano e difendono pagina 1 di 16 APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia Ill.ma Corte d'Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria
In via principale:
Nel merito, riformare la sentenza n. 1074/2025 (R.G. 13864/2024) e accogliere parte delle domande spiegate dal signor in primo grado, ovvero: IN VIA PRINCIPALE: Nel merito: Pt_1
1) accertare e dichiarare la sostanziale direzione da parte della datrice di lavoro società
(P. Iva: ), in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore (o chi per lui), corrente/con sede in Piazza Castello n. 1, Milano, per il periodo che
va dal 16 agosto 2013 ad oggi e, previo accertamento delle mansioni svolte dal ricorrente,
signor (Codice Fiscale: ), residente in [...] C.F._2
Moro n. 9, Rho (MI), e del suo inquadramento al CCNL, previo accertamento dell'idoneità alle
proprie mansioni da parte del lavoratore per il periodo in cui lo stesso veniva messo in
aspettativa non retribuita - dal gennaio 2024 ad oggi - condannare il datore di lavoro resistente
a corrispondere al ricorrente l'importo che corrisponda al differenziale tra i ratei di stipendio
erogati e quelli effettivamente dovuti al lavoratore tenuto conto delle prodotte buste paga (sub.
doc. n. 13) o in subordine di diversa somma individuata di Giustizia. In ogni caso con
capitalizzazione degli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti sopra descritti a quella
della domanda e gli interessi moratori dalla data della domanda al saldo, oltre rivalutazione
monetaria”.
pagina 2 di 16 In ogni caso con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
PER L'APPELLATO
Voglia Codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, con gli effetti di
Legge:
A. Nel merito, rigettare l'avversario appello e/o rigettare e/o comunque dichiarare infondate tutte le avversarie domande e/o tutti i motivi di appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza n. 1074/2025 del 6 marzo – 30 aprile 2025 resa inter partes dal Tribunale di Milano,
Giudice dott.ssa Porcelli, ex adverso erroneamente impugnata
B. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano, la società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
Nel merito:
1) accertare e dichiarare la sostanziale direzione da parte della datrice di lavoro società
(P. Iva: ), in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore (o chi per lui), corrente/con sede in Piazza Castello n. 1, Milano, per il periodo che
va dal 16 agosto 2013 ad oggi e, previo accertamento delle mansioni svolte dal ricorrente,
signor (Codice Fiscale: ), residente in [...] C.F._2
Moro n. 9, Rho (MI), e del suo inquadramento al CCNL, previo accertamento dell'idoneità alle
proprie mansioni da parte del lavoratore per il periodo in cui lo stesso veniva messo in
aspettativa non retribuita - dal gennaio 2024 ad oggi - condannare il datore di lavoro resistente
pagina 3 di 16 a corrispondere al ricorrente l'importo che corrisponda al differenziale tra i ratei di stipendio
erogati e quelli effettivamente dovuti al lavoratore tenuto conto delle prodotte buste paga (sub.
doc. n. 13) o in subordine di diversa somma individuata di Giustizia.
In ogni caso con capitalizzazione degli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti sopra
descritti a quella della domanda e gli interessi moratori dalla data della domanda al saldo, oltre
rivalutazione monetaria;
2) accertare e dichiarare : la sostanziale direzione da parte della datrice di lavoro società
(P. Iva: ), in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore (o chi per lui), con sede in Piazza Castello n. 1, Milano, per il periodo che va dal
16 agosto 2013 ad oggi e pertanto condannare la stessa a versare al signor Parte_1
l'importo di Euro 4.538,27 quali differenze retributive non erogate dal datore come da prospetto
prodotto e come da schema sotto steso:
ANNO di riferimento importo differenze retributive non erogate:
anno 2013 0,00 Euro
anno 2014 - 626,35 Euro
anno 2015 - 575,40 Euro
anno 2016 - 626,67 Euro
anno 2017 - 776,27 Euro
anno 2018 - 515,39 Euro
anno 2019 - 631,70 Euro
anno 2020 - 448,97 Euro
anno 2021 - 139,93 Euro
pagina 4 di 16 anno 2022 - 69,12 Euro
anno 2023 - 128,47 Euro
Totale - 4.538,27 Euro
ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in conformità al CCNL di
riferimento, in ogni caso con aggiunta dei differenziali non corrisposti nelle more del presente
procedimento come potrà emergere dall'espletanda istruttoria avuto riguardo della
documentazione prodotta (doc. n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13).
In ogni caso con capitalizzazione degli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti sopra
descritti a quella della domanda e gli interessi moratori dalla data della domanda al saldo, oltre
rivalutazione monetaria”.
A sostegno della domanda, in fatto, esponeva:
“ - In data 16 agosto 2013 il signor veniva assunto alle dipendenze della Parte_1
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con la qualifica di operaio Controparte_1
nel settore del “noleggio autobus con conducente e relative attività correlate” (doc. n. 1);
2 - in data 25 maggio 2023 l'Asl di NO accertava e riconosceva un'invalidità in capo al
lavoratore con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.
118/71 e art. 9 D.L. 509/88);
3 - la predetta Commissione accertava una percentuale di invalidità pari al 60% - e con data
di decorrenza: 02 febbraio 2023 (doc. n. 2);
4 - il ricorrente veniva collocato in stato di malattia con ripresa del servizio lavorativo prevista
per il giorno 11 dicembre 2023;
pagina 5 di 16
5 - in seguito, il lavoratore contestava la decisione del datore di lavoro non avendo egli richiesto
di essere collocato in aspettativa pur essendo affetto da alcune patologie come meglio
specificate nei punti che precedono (si veda doc. n. 2);
6 - il ricorrente sosteneva, infatti, che l'aspettativa poteva essere richiesta solo nell'ipotesi in
cui lo stesso si trovasse in una condizione di temporanea inabilità;
7 - a fronte della propria disponibilità rappresentata, il signor chiedeva al proprio datore Pt_1
di essere informato sulla sede in cui avrebbe ripreso il servizio lavorativo in base sia al proprio
inquadramento contrattuale;
8 - in data 05 dicembre 2023 veniva quindi trasmessa al datore di lavoro regolare missiva a
mezzo pec, per il tramite dello scrivente difensore, avente valenza di diffida e messa in mora
(doc. n. 3);
9 - in data 19 dicembre 2023 il CDI, in persona della Dott.ssa , stilava la prodotta Per_1
relazione clinica “Giudizio di idoneità alla mansione – visita medica straordinarie (extra
scadenza)” (doc. n. 4), dal contenuto della quale emerge come il lavoratore potesse essere
adibito al lavoro seppur con alcune limitazioni: “non turni notturni, lavori in altezza, guida
autobus (…)”
10 - in data 20 dicembre 2023 il datore di lavoro trasmetteva lettera raccomandata al lavoratore
dal contenuto della quale emerge come stesso fosse stato messo in aspettativa per motivi di
salute (doc. n. 5);
11 - in data 21 dicembre 2023 veniva trasmessa lettera a mezzo pec per effetto della quale si
rammostrava al datore di lavoro la documentazione medica attestante le invalidità dell'odierno
ricorrente e si sollecitava un riscontro finalizzato a determinare le nuove mansioni del lavoratore
(doc. n. 6);
pagina 6 di 16 12 - in data 08 gennaio 2024 veniva trasmessa nuova missiva a mezzo pec da parte dello
scrivente per effetto della quale si prendeva atto per la prima volta della raccomandata del 20
dicembre 2024 (doc. n. 7);
13 - veniva ribadito come il lavoratore fosse in attesa di conoscere a quali mansioni dovesse
essere adibito precisando come lo stesso dovesse ricevere regolare retribuzione sino alla data
di effettiva reintegra;
14 - in data 31 gennaio 2024 veniva trasmessa risposta formale da parte del datore di lavoro
(doc. n. 8) che sosteneva di aver provveduto ad un'attenta analisi della mansione del signor
e di non aver individuato una mansione compatibile con il giudizio di idoneità lavorativa Pt_1
a conferma dell'aspettativa a decorrere dal 01 febbraio 2024;
15 - in data 08 febbraio 2024 veniva trasmessa successiva missiva al fine di confutare il
contenuto della missiva del 31 gennaio 2024 (doc. n. 9);
16 - con la predetta missiva veniva contestato ed impugnato il provvedimento di collocamento
in aspettativa per malattia ex art. 4 2005 ed offerta la propria prestazione lavorativa nel CP_3
rispetto dell'inquadramento contrattuale;
17 - veniva inoltre richiesto di integrare lo stipendio a fronte delle trattenute applicate in forza
dello status di “aspettativa per malattia”: trattenute che, nello specifico, per il mese di gennaio
e febbraio 2024 avvenivano nella misura pari al 50% dello stipendio base e per i mesi successivi
(da marzo sino al corrente mese) nella misura di 1/3;
18 - in data 24 aprile 2024 il ricorrente si sottoponeva a nuova visita medica presso la ASL di
NO che, a riprova di quanto sopra descritto, diagnosticava una “epilessia focale in
trattamento farmacologico specifico con buon controllo della sintomatologia. Ipoacusia
trasmissiva bilaterale 28% 2206 PA” (doc. n. 10);
pagina 7 di 16 19 - in aggiunta alla problematica contestata del collocamento in aspettativa forzata con
riduzione dello stipendio, il ricorrente lamenta come sin dalla di assunzione o comunque a far
tempo dal gennaio 2013 allo stesso non sono state corrisposte alcune voci retributive e/o
indennità afferenti alla propria posizione lavorativa;
20 - il lavoratore, pertanto, si rivolgeva ad un consulente del lavoro affinché, esaminate le buste
paga del lavoratore, potesse quantificare quali differenze retributive non fossero state erogate
dal datore di lavoro al lavoratore dal 2013 al 2024;
21 - il Consulente del lavoro, Dott.ssa Consulente per la sicurezza sul Persona_2
lavoro, con studio corrente in Via Eugenio Curiel n. 19/A, Trezzano sul Naviglio (MI),
quantificava detto importo nella somma di 4.538,27 Euro come da prodotta relazione (doc. n.
11);
22 - il professionista otteneva detto importo sommando all'importo cui il lavoratore aveva
effettivo diritto dall'anno 2013 l'importo cui aveva diritto allorquando veniva messo in
aspettativa;
23 - poiché il datore di lavoro non provvedeva ad erogare le dovute differenze retributive al
lavoratore questi si è visto costretto ad adire a vie giudiziali.
Il Giudice di I grado ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Ha rilevato che il ricorrente contesta innanzi tutto la collocazione in aspettativa senza retribuzione con decorrenza dal 20.12.23, in quanto disposta in assenza di accordo o comunicazione o condivisione con il lavoratore e in assenza dei requisiti di legge.
Ha ritenuto la decisione aziendale legittima, atteso che il lavoro di bigliettaio su piazzale si svolge sicuramente in ambiente rumoroso e non protetto, per cui il ricorrente era in una condizione di temporanea inidoneità che gli impediva lo svolgimento delle mansioni affidategli.
pagina 8 di 16 Inoltre nell'incontro con le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 3, lett. c) CCNL
12, per verificare con le stesse la possibilità di assegnare il ricorrente a nuove mansioni, stante la temporanea impossibilità di assegnarlo al ruolo di bigliettaio su piazzale, le Rsa hanno dichiarato: “ Le Rsa prendono atto della situazione prospettata dall'azienda comprendendo le
ragioni oggettive del singolo caso rappresentato assunto che, comunque, l'azienda attesta non
esserci profili occupazionali cui ultimamente si sarebbe potuto indirizzare il dipendente
matricola identificativa aziendale n. 698”.
La norma contrattuale non prevede la necessità del consenso del lavoratore o di un accordo con lo stesso per la collocazione in aspettativa, a differenza che nell'ipotesi di proroga dell'aspettativa per ulteriori sei mesi.
Inoltre, presupposto per la collocazione in aspettativa è la temporanea inidoneità che impedisce l'esercizio delle funzioni affidate e non l'impossibilità di assegnare al dipendente mansioni compatibili con la temporanea inidoneità.
In ordine alla contestazione relativa alla quantificazione delle trattenute operate dalla società
datrice di lavoro nei mesi di gennaio e febbraio 2024, pari al 50% della retribuzione, ha rilevato che in primo luogo, non risulta che siano state operate trattenute della retribuzione nelle buste paga di gennaio 2024.
Inoltre, la convenuta ha chiarito che per i mesi di febbraio e marzo 2024 era stato applicato un trattamento economico “pari alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma
successivo, se solo o con una o due persone a carico” in quanto il ricorrente aveva dichiarato alla convenuta di avere a proprio carico solo il coniuge e solo in data 12 marzo 2024 il ricorrente,
per la prima volta, aveva comunicato di avere a carico anche due figli oltre al coniuge (doc. 13
di parte convenuta). Conseguentemente la convenuta da aprile 2024 aveva corrisposto un trattamento economico pari “a due terzi della predetta retribuzione”.
pagina 9 di 16 In ogni caso, unitamente alle competenze di maggio 2024, al ricorrente sono stati corrisposti anche gli arretrati e gli è stato riconosciuto l'aumento anche per l'intero mese di marzo 2024.
Infine ha rigettato la domanda relativa alla corresponsione dell'importo di € 4.538,27 a titolo di differenze retributive, non oggetto del presente appello.
ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_2
I e II motivo di appello intestati:“1) INAPPLICABILITA' DELLA NORMATIVA INDICATA IN
SENTENZA NEL CASO OGGETTO DEL CONTENDERE;
2) CHIARA DESCRIZIONE DELLE
MANSIONI SVOLTE DAL LAVORATORE”.
Osserva che il ricorrente aveva precisato di svolgere mansioni di bigliettaio in ambiente pubblico e aperto e, in ogni caso ha provveduto a depositare contratto e contratto nazionale;
dal contatto di lavoro era chiaro quale mansione svolgesse il lavoratore
Il Giudice di prime cure, in caso di dubbio, avrebbe dovuto servirsi del predetto strumento e contratto e, se necessario, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per definire le mansioni svolte e la corretta qualifica senza che l'eventuale e non creduta carenza di specifica nell'atto introduttivo potesse in qualche modo essere ostativo all'approfondimento di quanto oggetto di causa.
Ritiene che quanto indicato dalla norma e/o dal CCNL è sicuramente vero e non suscettibile di contestazione in relazione alla vigente norma di legge circa l'aspettativa ma si tratta di precetto normativo non applicabile al caso di specie.
Il lavoratore contestava da subito la decisione del datore di lavoro non avendo egli richiesto di essere collocato in aspettativa essendo affetto da alcune patologie che non rientravano nei crismi della temporaneità.
pagina 10 di 16 Dalla documentazione prodotta dalla convenuta, come ammesso dal Giudice di prime cure, si ricava che il ricorrente avesse svolto mansioni di autista e avesse il compito di stare “su piazzale esternoper vendita e convalida biglietti alla fila dei clienti e ai piedi dell'autobus”, con “esazione
denaro” e “collaborazione col cliente per carico e sistemazione bagagli in stiva”.
Le succitate prescrizioni mediche sono incompatibili col tipo di mansione che il signor Pt_1
deve contrattualmente svolgere.
Rileva che a pagina 4 della sentenza si indicava come “il lavoro di bigliettaio su piazzale si
svolge sicuramente in ambiente rumoroso e non protetto”.
Pertanto, è incomprensibile la conclusione cui è giunto il Giudice di prima cure, stante il fatto che non si poteva chiedere al lavoratore di rimanere, per così dire, in organico (in mera aspettativa) quando il compito di responsabilità che EG doveva svolgere a contatto col pubblico era incompatibile con la condizione clinica di cui sopra: epilessia e sordità.
Chiede, pertanto, l'accoglimento della sola domanda formulata in primo grado circa la condanna del datore di lavoro appellato a corrispondere al ricorrente l'importo che corrisponda al differenziale tra i ratei di stipendio erogati e quelli effettivamente dovuti, tenuto conto delle prodotte buste paga (sub. doc. n. 13 fascicolo di primo grado) o in subordine di diversa somma individuata di Giustizia al fine di cristallizzare meglio il petitum.
Terzo motivo di appello intestato: “SUI MEZZI DI PROVA NON AMMESSI DAL GIUDICE DI
PRIME CURE”
Ritiene che sarebbe stato in ogni caso opportuno, ex art. 421 c.p.c. disporre d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio necessario per la risoluzione della controversia, tra cui eventualmente, anche quello di disporre l'interrogatorio libero del legale rappresentante pro tempore della società sui fatti di causa a richiedere informazioni sindacali utili alla decisione della controversia, nonché i contratti collettivi e gli accordi sindacali eventualmente occorrendi. pagina 11 di 16 In merito all'istanza di cui all'art. 421 c.p.c. chiede, che al fine di dipanare ogni dubbio circa la temporaneità o meno della situazione clinica cui versa il ricorrente, CTU medica sul lavoratore.
Resiste l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo.
All'udienza del 18.11.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
********
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Ai fini di una precisa ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio, si richiamano i documenti versata agli atti dai quali si evince:
1) In data 9 luglio 2013 il sig. veniva assunto, con contratto a tempo Parte_2
indeterminato, dalla società con decorrenza 16 agosto 2013, qualifica di Controparte_1
Operatore di Esercizio, mansioni guida di automezzi aziendali per il servizio di trasporto pubblico di persone e operazioni accessorie;
2) In data 22 gennaio 2022, a seguito di visita straordinaria, il CDI – Centro Diagnostico Italiano
– riconosceva il sig. idoneo con prescrizioni “Attualmente da impiegare in biglietteria su Pt_1
rotazione dei 3 turni lavorativi.”
3) In data 12 settembre 2022 sempre a seguito di visita straordinaria, il CDI – Centro
Diagnostico Italiano – riconosceva il sig. idoneo con prescrizioni e limitazioni: “No turno Pt_1
notturno”;
4) In data 25 maggio 2023 l'Asl di NO accertava e riconosceva un'invalidità in capo al lavoratore con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.
118/71 e art. 9 D.L. 509/88); la predetta Commissione accertava una percentuale di invalidità
pari al 60% - e con data di decorrenza: 02 febbraio 2023;
pagina 12 di 16 5) In data 18 dicembre 2023, sempre a seguito di visita straordinaria, il CDI – Centro
Diagnostico Italiano – riconosceva il sig. idoneo con prescrizioni e limitazioni Pt_1
temporanee da rivalutare dopo un anno: “Non turni notturni, non lavori in altezza e non guida
autobus e macchine semoventi e pericolosi. Come da prescrizione specialistica si prescrive un
lavoro in ambiente poco rumoroso (<85DBA) e protetto”;
6) In data 20 dicembre 2023 la comunicava, con raccomandata a mano, Controparte_4
che a seguito del giudizio della visita medica del 18 dicembre, che ritenevano le mansioni svolte non più compatibili con le nuove prescrizioni (ambiente poco rumoroso e protetto), la messa in aspettativa dall'attività lavorativa ai sensi dell'art. 24 comma II Allegato A CCNL ANAV, fino a nuova comunicazione;
7) In data 21 dicembre 2023 veniva trasmessa, dal legale del sig. avv. MB, lettera Pt_1
a mezzo pec per effetto della quale si inviava al datore di lavoro la documentazione medica attestante le invalidità dell'odierno appellante e si sollecitava un riscontro finalizzato a determinare le nuove mansioni del lavoratore;
8) In data 24 gennaio 2024 la società, in ragione di quanto previsto dall'art. 3, lett. c) CCNL 12
luglio 1985 (ns. doc. n. 92), incontrava le rappresentanze sindacali aziendali per verificare con le stesse la possibilità di assegnare il sig. a nuove mansioni, stante la temporanea Pt_1
impossibilità di assegnarlo al ruolo di bigliettaio su piazzale;
all'incontro partecipavano le RSA
Con di (sig. , di – (sig. e – (sig. ); in CP_5 CP_6 CP_7 Tes_1 CP_9 CP_10 Tes_2
tale occasione la società, valutata la propria organizzazione lavorativa, riteneva di non poter individuare una ricollocazione utile e compatibile con le esigenze aziendali, stante la problematica di salute del dipendente.
9) In data 31 gennaio 2024 la società a mezzo raccomandata a mani, Controparte_1
comunicava al sig. l'aspettativa per motivi di salute ex art. 4 A. N. 19.09.2005, in Pt_1
pagina 13 di 16 considerazione del fatto che non aveva individuato una mansione compatibile con il Giudizio d'
idoneità lavorativa emesso in data 19 dicembre 2023;
10) In data 08 febbraio 2024, il sig. , a mezzo del suo difensore avv. MB, inviava Pt_1
Pec alla con cui contestava il provvedimento di collocamento in Parte_3
aspettativa per malattia ex art. 4 A.N. 2005 ed offriva la prestazione lavorativa nel rispetto dell'inquadramento contrattuale.
Ritiene questa Corte che i motivi di appello sono infondati.
L'appellante contesta la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto corretto l'operato del datore di lavoro in relazione al collocamento in aspettativa per motivi di salute dal 1° febbraio
2024 fino a nuova comunicazione, in assenza di accordo o comunicazione o condivisione con il lavoratore.
Dalla documentazione prodotta agli atti e, come sopra riportata, risulta che il sig. a Pt_1
seguito delle varie visite mediche straordinarie, non potendo più svolgere il lavoro di autista,
perché risultato idoneo temporaneo alle mansioni ma con prescrizioni “Attualmente da
impiegare in biglietteria su rotazione dei 3 turni lavorativi”, veniva adibito alle mansioni di bigliettaio sul piazzale della Stazione.
Successivamente in data 18 dicembre 2023, sempre a seguito di visita straordinaria, lo stesso
CDI – Centro Diagnostico Italiano – riconosceva il sig. idoneo con prescrizioni e Pt_1
limitazioni temporanee da rivalutare dopo un anno: “Non turni notturni, non lavori in altezza e
non guida autobus e macchine semoventi e pericolosi. Come da prescrizione specialistica si
prescrive un lavoro in ambiente poco rumoroso (<85DBA) e protetto”, motivo per cui non poteva più svolgere le mansioni di bigliettaio su piazzale trattandosi di luogo sicuramente rumoroso e non protetto.
pagina 14 di 16 L'art. 4 del C.C.N.L. applicato prevede: “Nell'ipotesi in cui il lavoratore si trovi in presenza di
una condizione di temporanea inidoneità che impedisca l'esercizio delle funzioni affidategli, in
mancanza di una patologia in atto, è concesso un periodo di aspettativa per motivi di salute di
12 mesi durante il quale viene corrisposto un trattamento economico pari alla metà della
retribuzione di riferimento di cui al comma successivo, se solo o con una o due persone a
carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due.
La retribuzione di riferimento di cui al precedente comma, è data dalle seguenti voci:
-retribuzione tabellare
-ex contingenza
-scatti di anzianità
-TDR
-trattamento ad personam (art. 3, p. 2, Accordo Nazionale 27.11.00).
Decorsi i 12 mesi di cui al comma 2, persistendo la condizione di temporanea inidoneità, su
richiesta del lavoratore è concesso un periodo di aspettativa non retribuita della durata di sei
mesi.”
La società a seguito di tale certificazione medica, non avendo individuato Controparte_1
una mansione compatibile con il giudizio temporaneo di idoneità lavorativa, così come previsto dall'art. 4 del CCNL applicato, procedeva porre in aspettativa temporanea il sig. . Pt_1
Pertanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale la decisione aziendale risulta legittima,
avendo agito secondo quanto previsto dalla normativa del CCNL applicato, sulla base delle certificazioni mediche prodotte e non essendo necessario alcun consenso del lavoratore.
pagina 15 di 16 Anche la doglianza relativa alla corresponsione della somma dovuta tra la differenza tra i ratei di stipendio erogati e quelli effettivamente dovuti al lavoratore tenuto conto delle prodotte buste paga, è infondata,
Risulta agli atti che correttamente la società ha corrisposto al sig. le somme dovute in Pt_1
tutto il periodo di aspettativa, cioè il 50% dello stipendio netto, secondo quanto previsto dal
CCNL applicato, con l'integrazione dei due mesi di febbraio e marzo, a seguito della documentazione prodotta dal lavoratore dalla quale risultavano i due figli a carico.
L'accoglimento dei primi due motivi di gravame in diritto comporta l'assorbimento del terzo motivo relativo all'ammissione dei mezzi di prova.
Alla luce delle motivazioni sopra riportate il ricorso in appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'attività
svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate - secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 1.000,00, oltre accessori e spese generali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1074/2025 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 1.000,00, oltre accessori e spese generali.
Milano 18 Novembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 933/25 avverso la sentenza n. 1074/2025
del Tribunale di Milano, Dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli, decisa all'udienza collegiale del
18.11.2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 CodiceFiscale_1
IU MB ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rho (MI), Largo Don
Rusconi n. 9,
APPELLANTE
C/
(CODICE FISCALE/ P. IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore sig. , Controparte_2
elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16, presso lo studio degli avv.ti
DO AL, FI AV CC e IN OL che la rappresentano e difendono pagina 1 di 16 APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia Ill.ma Corte d'Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria
In via principale:
Nel merito, riformare la sentenza n. 1074/2025 (R.G. 13864/2024) e accogliere parte delle domande spiegate dal signor in primo grado, ovvero: IN VIA PRINCIPALE: Nel merito: Pt_1
1) accertare e dichiarare la sostanziale direzione da parte della datrice di lavoro società
(P. Iva: ), in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore (o chi per lui), corrente/con sede in Piazza Castello n. 1, Milano, per il periodo che
va dal 16 agosto 2013 ad oggi e, previo accertamento delle mansioni svolte dal ricorrente,
signor (Codice Fiscale: ), residente in [...] C.F._2
Moro n. 9, Rho (MI), e del suo inquadramento al CCNL, previo accertamento dell'idoneità alle
proprie mansioni da parte del lavoratore per il periodo in cui lo stesso veniva messo in
aspettativa non retribuita - dal gennaio 2024 ad oggi - condannare il datore di lavoro resistente
a corrispondere al ricorrente l'importo che corrisponda al differenziale tra i ratei di stipendio
erogati e quelli effettivamente dovuti al lavoratore tenuto conto delle prodotte buste paga (sub.
doc. n. 13) o in subordine di diversa somma individuata di Giustizia. In ogni caso con
capitalizzazione degli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti sopra descritti a quella
della domanda e gli interessi moratori dalla data della domanda al saldo, oltre rivalutazione
monetaria”.
pagina 2 di 16 In ogni caso con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
PER L'APPELLATO
Voglia Codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, con gli effetti di
Legge:
A. Nel merito, rigettare l'avversario appello e/o rigettare e/o comunque dichiarare infondate tutte le avversarie domande e/o tutti i motivi di appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza n. 1074/2025 del 6 marzo – 30 aprile 2025 resa inter partes dal Tribunale di Milano,
Giudice dott.ssa Porcelli, ex adverso erroneamente impugnata
B. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano, la società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
Nel merito:
1) accertare e dichiarare la sostanziale direzione da parte della datrice di lavoro società
(P. Iva: ), in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore (o chi per lui), corrente/con sede in Piazza Castello n. 1, Milano, per il periodo che
va dal 16 agosto 2013 ad oggi e, previo accertamento delle mansioni svolte dal ricorrente,
signor (Codice Fiscale: ), residente in [...] C.F._2
Moro n. 9, Rho (MI), e del suo inquadramento al CCNL, previo accertamento dell'idoneità alle
proprie mansioni da parte del lavoratore per il periodo in cui lo stesso veniva messo in
aspettativa non retribuita - dal gennaio 2024 ad oggi - condannare il datore di lavoro resistente
pagina 3 di 16 a corrispondere al ricorrente l'importo che corrisponda al differenziale tra i ratei di stipendio
erogati e quelli effettivamente dovuti al lavoratore tenuto conto delle prodotte buste paga (sub.
doc. n. 13) o in subordine di diversa somma individuata di Giustizia.
In ogni caso con capitalizzazione degli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti sopra
descritti a quella della domanda e gli interessi moratori dalla data della domanda al saldo, oltre
rivalutazione monetaria;
2) accertare e dichiarare : la sostanziale direzione da parte della datrice di lavoro società
(P. Iva: ), in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore (o chi per lui), con sede in Piazza Castello n. 1, Milano, per il periodo che va dal
16 agosto 2013 ad oggi e pertanto condannare la stessa a versare al signor Parte_1
l'importo di Euro 4.538,27 quali differenze retributive non erogate dal datore come da prospetto
prodotto e come da schema sotto steso:
ANNO di riferimento importo differenze retributive non erogate:
anno 2013 0,00 Euro
anno 2014 - 626,35 Euro
anno 2015 - 575,40 Euro
anno 2016 - 626,67 Euro
anno 2017 - 776,27 Euro
anno 2018 - 515,39 Euro
anno 2019 - 631,70 Euro
anno 2020 - 448,97 Euro
anno 2021 - 139,93 Euro
pagina 4 di 16 anno 2022 - 69,12 Euro
anno 2023 - 128,47 Euro
Totale - 4.538,27 Euro
ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in conformità al CCNL di
riferimento, in ogni caso con aggiunta dei differenziali non corrisposti nelle more del presente
procedimento come potrà emergere dall'espletanda istruttoria avuto riguardo della
documentazione prodotta (doc. n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13).
In ogni caso con capitalizzazione degli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti sopra
descritti a quella della domanda e gli interessi moratori dalla data della domanda al saldo, oltre
rivalutazione monetaria”.
A sostegno della domanda, in fatto, esponeva:
“ - In data 16 agosto 2013 il signor veniva assunto alle dipendenze della Parte_1
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con la qualifica di operaio Controparte_1
nel settore del “noleggio autobus con conducente e relative attività correlate” (doc. n. 1);
2 - in data 25 maggio 2023 l'Asl di NO accertava e riconosceva un'invalidità in capo al
lavoratore con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.
118/71 e art. 9 D.L. 509/88);
3 - la predetta Commissione accertava una percentuale di invalidità pari al 60% - e con data
di decorrenza: 02 febbraio 2023 (doc. n. 2);
4 - il ricorrente veniva collocato in stato di malattia con ripresa del servizio lavorativo prevista
per il giorno 11 dicembre 2023;
pagina 5 di 16
5 - in seguito, il lavoratore contestava la decisione del datore di lavoro non avendo egli richiesto
di essere collocato in aspettativa pur essendo affetto da alcune patologie come meglio
specificate nei punti che precedono (si veda doc. n. 2);
6 - il ricorrente sosteneva, infatti, che l'aspettativa poteva essere richiesta solo nell'ipotesi in
cui lo stesso si trovasse in una condizione di temporanea inabilità;
7 - a fronte della propria disponibilità rappresentata, il signor chiedeva al proprio datore Pt_1
di essere informato sulla sede in cui avrebbe ripreso il servizio lavorativo in base sia al proprio
inquadramento contrattuale;
8 - in data 05 dicembre 2023 veniva quindi trasmessa al datore di lavoro regolare missiva a
mezzo pec, per il tramite dello scrivente difensore, avente valenza di diffida e messa in mora
(doc. n. 3);
9 - in data 19 dicembre 2023 il CDI, in persona della Dott.ssa , stilava la prodotta Per_1
relazione clinica “Giudizio di idoneità alla mansione – visita medica straordinarie (extra
scadenza)” (doc. n. 4), dal contenuto della quale emerge come il lavoratore potesse essere
adibito al lavoro seppur con alcune limitazioni: “non turni notturni, lavori in altezza, guida
autobus (…)”
10 - in data 20 dicembre 2023 il datore di lavoro trasmetteva lettera raccomandata al lavoratore
dal contenuto della quale emerge come stesso fosse stato messo in aspettativa per motivi di
salute (doc. n. 5);
11 - in data 21 dicembre 2023 veniva trasmessa lettera a mezzo pec per effetto della quale si
rammostrava al datore di lavoro la documentazione medica attestante le invalidità dell'odierno
ricorrente e si sollecitava un riscontro finalizzato a determinare le nuove mansioni del lavoratore
(doc. n. 6);
pagina 6 di 16 12 - in data 08 gennaio 2024 veniva trasmessa nuova missiva a mezzo pec da parte dello
scrivente per effetto della quale si prendeva atto per la prima volta della raccomandata del 20
dicembre 2024 (doc. n. 7);
13 - veniva ribadito come il lavoratore fosse in attesa di conoscere a quali mansioni dovesse
essere adibito precisando come lo stesso dovesse ricevere regolare retribuzione sino alla data
di effettiva reintegra;
14 - in data 31 gennaio 2024 veniva trasmessa risposta formale da parte del datore di lavoro
(doc. n. 8) che sosteneva di aver provveduto ad un'attenta analisi della mansione del signor
e di non aver individuato una mansione compatibile con il giudizio di idoneità lavorativa Pt_1
a conferma dell'aspettativa a decorrere dal 01 febbraio 2024;
15 - in data 08 febbraio 2024 veniva trasmessa successiva missiva al fine di confutare il
contenuto della missiva del 31 gennaio 2024 (doc. n. 9);
16 - con la predetta missiva veniva contestato ed impugnato il provvedimento di collocamento
in aspettativa per malattia ex art. 4 2005 ed offerta la propria prestazione lavorativa nel CP_3
rispetto dell'inquadramento contrattuale;
17 - veniva inoltre richiesto di integrare lo stipendio a fronte delle trattenute applicate in forza
dello status di “aspettativa per malattia”: trattenute che, nello specifico, per il mese di gennaio
e febbraio 2024 avvenivano nella misura pari al 50% dello stipendio base e per i mesi successivi
(da marzo sino al corrente mese) nella misura di 1/3;
18 - in data 24 aprile 2024 il ricorrente si sottoponeva a nuova visita medica presso la ASL di
NO che, a riprova di quanto sopra descritto, diagnosticava una “epilessia focale in
trattamento farmacologico specifico con buon controllo della sintomatologia. Ipoacusia
trasmissiva bilaterale 28% 2206 PA” (doc. n. 10);
pagina 7 di 16 19 - in aggiunta alla problematica contestata del collocamento in aspettativa forzata con
riduzione dello stipendio, il ricorrente lamenta come sin dalla di assunzione o comunque a far
tempo dal gennaio 2013 allo stesso non sono state corrisposte alcune voci retributive e/o
indennità afferenti alla propria posizione lavorativa;
20 - il lavoratore, pertanto, si rivolgeva ad un consulente del lavoro affinché, esaminate le buste
paga del lavoratore, potesse quantificare quali differenze retributive non fossero state erogate
dal datore di lavoro al lavoratore dal 2013 al 2024;
21 - il Consulente del lavoro, Dott.ssa Consulente per la sicurezza sul Persona_2
lavoro, con studio corrente in Via Eugenio Curiel n. 19/A, Trezzano sul Naviglio (MI),
quantificava detto importo nella somma di 4.538,27 Euro come da prodotta relazione (doc. n.
11);
22 - il professionista otteneva detto importo sommando all'importo cui il lavoratore aveva
effettivo diritto dall'anno 2013 l'importo cui aveva diritto allorquando veniva messo in
aspettativa;
23 - poiché il datore di lavoro non provvedeva ad erogare le dovute differenze retributive al
lavoratore questi si è visto costretto ad adire a vie giudiziali.
Il Giudice di I grado ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Ha rilevato che il ricorrente contesta innanzi tutto la collocazione in aspettativa senza retribuzione con decorrenza dal 20.12.23, in quanto disposta in assenza di accordo o comunicazione o condivisione con il lavoratore e in assenza dei requisiti di legge.
Ha ritenuto la decisione aziendale legittima, atteso che il lavoro di bigliettaio su piazzale si svolge sicuramente in ambiente rumoroso e non protetto, per cui il ricorrente era in una condizione di temporanea inidoneità che gli impediva lo svolgimento delle mansioni affidategli.
pagina 8 di 16 Inoltre nell'incontro con le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 3, lett. c) CCNL
12, per verificare con le stesse la possibilità di assegnare il ricorrente a nuove mansioni, stante la temporanea impossibilità di assegnarlo al ruolo di bigliettaio su piazzale, le Rsa hanno dichiarato: “ Le Rsa prendono atto della situazione prospettata dall'azienda comprendendo le
ragioni oggettive del singolo caso rappresentato assunto che, comunque, l'azienda attesta non
esserci profili occupazionali cui ultimamente si sarebbe potuto indirizzare il dipendente
matricola identificativa aziendale n. 698”.
La norma contrattuale non prevede la necessità del consenso del lavoratore o di un accordo con lo stesso per la collocazione in aspettativa, a differenza che nell'ipotesi di proroga dell'aspettativa per ulteriori sei mesi.
Inoltre, presupposto per la collocazione in aspettativa è la temporanea inidoneità che impedisce l'esercizio delle funzioni affidate e non l'impossibilità di assegnare al dipendente mansioni compatibili con la temporanea inidoneità.
In ordine alla contestazione relativa alla quantificazione delle trattenute operate dalla società
datrice di lavoro nei mesi di gennaio e febbraio 2024, pari al 50% della retribuzione, ha rilevato che in primo luogo, non risulta che siano state operate trattenute della retribuzione nelle buste paga di gennaio 2024.
Inoltre, la convenuta ha chiarito che per i mesi di febbraio e marzo 2024 era stato applicato un trattamento economico “pari alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma
successivo, se solo o con una o due persone a carico” in quanto il ricorrente aveva dichiarato alla convenuta di avere a proprio carico solo il coniuge e solo in data 12 marzo 2024 il ricorrente,
per la prima volta, aveva comunicato di avere a carico anche due figli oltre al coniuge (doc. 13
di parte convenuta). Conseguentemente la convenuta da aprile 2024 aveva corrisposto un trattamento economico pari “a due terzi della predetta retribuzione”.
pagina 9 di 16 In ogni caso, unitamente alle competenze di maggio 2024, al ricorrente sono stati corrisposti anche gli arretrati e gli è stato riconosciuto l'aumento anche per l'intero mese di marzo 2024.
Infine ha rigettato la domanda relativa alla corresponsione dell'importo di € 4.538,27 a titolo di differenze retributive, non oggetto del presente appello.
ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_2
I e II motivo di appello intestati:“1) INAPPLICABILITA' DELLA NORMATIVA INDICATA IN
SENTENZA NEL CASO OGGETTO DEL CONTENDERE;
2) CHIARA DESCRIZIONE DELLE
MANSIONI SVOLTE DAL LAVORATORE”.
Osserva che il ricorrente aveva precisato di svolgere mansioni di bigliettaio in ambiente pubblico e aperto e, in ogni caso ha provveduto a depositare contratto e contratto nazionale;
dal contatto di lavoro era chiaro quale mansione svolgesse il lavoratore
Il Giudice di prime cure, in caso di dubbio, avrebbe dovuto servirsi del predetto strumento e contratto e, se necessario, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per definire le mansioni svolte e la corretta qualifica senza che l'eventuale e non creduta carenza di specifica nell'atto introduttivo potesse in qualche modo essere ostativo all'approfondimento di quanto oggetto di causa.
Ritiene che quanto indicato dalla norma e/o dal CCNL è sicuramente vero e non suscettibile di contestazione in relazione alla vigente norma di legge circa l'aspettativa ma si tratta di precetto normativo non applicabile al caso di specie.
Il lavoratore contestava da subito la decisione del datore di lavoro non avendo egli richiesto di essere collocato in aspettativa essendo affetto da alcune patologie che non rientravano nei crismi della temporaneità.
pagina 10 di 16 Dalla documentazione prodotta dalla convenuta, come ammesso dal Giudice di prime cure, si ricava che il ricorrente avesse svolto mansioni di autista e avesse il compito di stare “su piazzale esternoper vendita e convalida biglietti alla fila dei clienti e ai piedi dell'autobus”, con “esazione
denaro” e “collaborazione col cliente per carico e sistemazione bagagli in stiva”.
Le succitate prescrizioni mediche sono incompatibili col tipo di mansione che il signor Pt_1
deve contrattualmente svolgere.
Rileva che a pagina 4 della sentenza si indicava come “il lavoro di bigliettaio su piazzale si
svolge sicuramente in ambiente rumoroso e non protetto”.
Pertanto, è incomprensibile la conclusione cui è giunto il Giudice di prima cure, stante il fatto che non si poteva chiedere al lavoratore di rimanere, per così dire, in organico (in mera aspettativa) quando il compito di responsabilità che EG doveva svolgere a contatto col pubblico era incompatibile con la condizione clinica di cui sopra: epilessia e sordità.
Chiede, pertanto, l'accoglimento della sola domanda formulata in primo grado circa la condanna del datore di lavoro appellato a corrispondere al ricorrente l'importo che corrisponda al differenziale tra i ratei di stipendio erogati e quelli effettivamente dovuti, tenuto conto delle prodotte buste paga (sub. doc. n. 13 fascicolo di primo grado) o in subordine di diversa somma individuata di Giustizia al fine di cristallizzare meglio il petitum.
Terzo motivo di appello intestato: “SUI MEZZI DI PROVA NON AMMESSI DAL GIUDICE DI
PRIME CURE”
Ritiene che sarebbe stato in ogni caso opportuno, ex art. 421 c.p.c. disporre d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio necessario per la risoluzione della controversia, tra cui eventualmente, anche quello di disporre l'interrogatorio libero del legale rappresentante pro tempore della società sui fatti di causa a richiedere informazioni sindacali utili alla decisione della controversia, nonché i contratti collettivi e gli accordi sindacali eventualmente occorrendi. pagina 11 di 16 In merito all'istanza di cui all'art. 421 c.p.c. chiede, che al fine di dipanare ogni dubbio circa la temporaneità o meno della situazione clinica cui versa il ricorrente, CTU medica sul lavoratore.
Resiste l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo.
All'udienza del 18.11.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
********
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Ai fini di una precisa ricostruzione dei fatti oggetto del presente giudizio, si richiamano i documenti versata agli atti dai quali si evince:
1) In data 9 luglio 2013 il sig. veniva assunto, con contratto a tempo Parte_2
indeterminato, dalla società con decorrenza 16 agosto 2013, qualifica di Controparte_1
Operatore di Esercizio, mansioni guida di automezzi aziendali per il servizio di trasporto pubblico di persone e operazioni accessorie;
2) In data 22 gennaio 2022, a seguito di visita straordinaria, il CDI – Centro Diagnostico Italiano
– riconosceva il sig. idoneo con prescrizioni “Attualmente da impiegare in biglietteria su Pt_1
rotazione dei 3 turni lavorativi.”
3) In data 12 settembre 2022 sempre a seguito di visita straordinaria, il CDI – Centro
Diagnostico Italiano – riconosceva il sig. idoneo con prescrizioni e limitazioni: “No turno Pt_1
notturno”;
4) In data 25 maggio 2023 l'Asl di NO accertava e riconosceva un'invalidità in capo al lavoratore con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.
118/71 e art. 9 D.L. 509/88); la predetta Commissione accertava una percentuale di invalidità
pari al 60% - e con data di decorrenza: 02 febbraio 2023;
pagina 12 di 16 5) In data 18 dicembre 2023, sempre a seguito di visita straordinaria, il CDI – Centro
Diagnostico Italiano – riconosceva il sig. idoneo con prescrizioni e limitazioni Pt_1
temporanee da rivalutare dopo un anno: “Non turni notturni, non lavori in altezza e non guida
autobus e macchine semoventi e pericolosi. Come da prescrizione specialistica si prescrive un
lavoro in ambiente poco rumoroso (<85DBA) e protetto”;
6) In data 20 dicembre 2023 la comunicava, con raccomandata a mano, Controparte_4
che a seguito del giudizio della visita medica del 18 dicembre, che ritenevano le mansioni svolte non più compatibili con le nuove prescrizioni (ambiente poco rumoroso e protetto), la messa in aspettativa dall'attività lavorativa ai sensi dell'art. 24 comma II Allegato A CCNL ANAV, fino a nuova comunicazione;
7) In data 21 dicembre 2023 veniva trasmessa, dal legale del sig. avv. MB, lettera Pt_1
a mezzo pec per effetto della quale si inviava al datore di lavoro la documentazione medica attestante le invalidità dell'odierno appellante e si sollecitava un riscontro finalizzato a determinare le nuove mansioni del lavoratore;
8) In data 24 gennaio 2024 la società, in ragione di quanto previsto dall'art. 3, lett. c) CCNL 12
luglio 1985 (ns. doc. n. 92), incontrava le rappresentanze sindacali aziendali per verificare con le stesse la possibilità di assegnare il sig. a nuove mansioni, stante la temporanea Pt_1
impossibilità di assegnarlo al ruolo di bigliettaio su piazzale;
all'incontro partecipavano le RSA
Con di (sig. , di – (sig. e – (sig. ); in CP_5 CP_6 CP_7 Tes_1 CP_9 CP_10 Tes_2
tale occasione la società, valutata la propria organizzazione lavorativa, riteneva di non poter individuare una ricollocazione utile e compatibile con le esigenze aziendali, stante la problematica di salute del dipendente.
9) In data 31 gennaio 2024 la società a mezzo raccomandata a mani, Controparte_1
comunicava al sig. l'aspettativa per motivi di salute ex art. 4 A. N. 19.09.2005, in Pt_1
pagina 13 di 16 considerazione del fatto che non aveva individuato una mansione compatibile con il Giudizio d'
idoneità lavorativa emesso in data 19 dicembre 2023;
10) In data 08 febbraio 2024, il sig. , a mezzo del suo difensore avv. MB, inviava Pt_1
Pec alla con cui contestava il provvedimento di collocamento in Parte_3
aspettativa per malattia ex art. 4 A.N. 2005 ed offriva la prestazione lavorativa nel rispetto dell'inquadramento contrattuale.
Ritiene questa Corte che i motivi di appello sono infondati.
L'appellante contesta la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto corretto l'operato del datore di lavoro in relazione al collocamento in aspettativa per motivi di salute dal 1° febbraio
2024 fino a nuova comunicazione, in assenza di accordo o comunicazione o condivisione con il lavoratore.
Dalla documentazione prodotta agli atti e, come sopra riportata, risulta che il sig. a Pt_1
seguito delle varie visite mediche straordinarie, non potendo più svolgere il lavoro di autista,
perché risultato idoneo temporaneo alle mansioni ma con prescrizioni “Attualmente da
impiegare in biglietteria su rotazione dei 3 turni lavorativi”, veniva adibito alle mansioni di bigliettaio sul piazzale della Stazione.
Successivamente in data 18 dicembre 2023, sempre a seguito di visita straordinaria, lo stesso
CDI – Centro Diagnostico Italiano – riconosceva il sig. idoneo con prescrizioni e Pt_1
limitazioni temporanee da rivalutare dopo un anno: “Non turni notturni, non lavori in altezza e
non guida autobus e macchine semoventi e pericolosi. Come da prescrizione specialistica si
prescrive un lavoro in ambiente poco rumoroso (<85DBA) e protetto”, motivo per cui non poteva più svolgere le mansioni di bigliettaio su piazzale trattandosi di luogo sicuramente rumoroso e non protetto.
pagina 14 di 16 L'art. 4 del C.C.N.L. applicato prevede: “Nell'ipotesi in cui il lavoratore si trovi in presenza di
una condizione di temporanea inidoneità che impedisca l'esercizio delle funzioni affidategli, in
mancanza di una patologia in atto, è concesso un periodo di aspettativa per motivi di salute di
12 mesi durante il quale viene corrisposto un trattamento economico pari alla metà della
retribuzione di riferimento di cui al comma successivo, se solo o con una o due persone a
carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due.
La retribuzione di riferimento di cui al precedente comma, è data dalle seguenti voci:
-retribuzione tabellare
-ex contingenza
-scatti di anzianità
-TDR
-trattamento ad personam (art. 3, p. 2, Accordo Nazionale 27.11.00).
Decorsi i 12 mesi di cui al comma 2, persistendo la condizione di temporanea inidoneità, su
richiesta del lavoratore è concesso un periodo di aspettativa non retribuita della durata di sei
mesi.”
La società a seguito di tale certificazione medica, non avendo individuato Controparte_1
una mansione compatibile con il giudizio temporaneo di idoneità lavorativa, così come previsto dall'art. 4 del CCNL applicato, procedeva porre in aspettativa temporanea il sig. . Pt_1
Pertanto, come correttamente ritenuto dal Tribunale la decisione aziendale risulta legittima,
avendo agito secondo quanto previsto dalla normativa del CCNL applicato, sulla base delle certificazioni mediche prodotte e non essendo necessario alcun consenso del lavoratore.
pagina 15 di 16 Anche la doglianza relativa alla corresponsione della somma dovuta tra la differenza tra i ratei di stipendio erogati e quelli effettivamente dovuti al lavoratore tenuto conto delle prodotte buste paga, è infondata,
Risulta agli atti che correttamente la società ha corrisposto al sig. le somme dovute in Pt_1
tutto il periodo di aspettativa, cioè il 50% dello stipendio netto, secondo quanto previsto dal
CCNL applicato, con l'integrazione dei due mesi di febbraio e marzo, a seguito della documentazione prodotta dal lavoratore dalla quale risultavano i due figli a carico.
L'accoglimento dei primi due motivi di gravame in diritto comporta l'assorbimento del terzo motivo relativo all'ammissione dei mezzi di prova.
Alla luce delle motivazioni sopra riportate il ricorso in appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'attività
svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate - secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 1.000,00, oltre accessori e spese generali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1074/2025 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 1.000,00, oltre accessori e spese generali.
Milano 18 Novembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 16 di 16