Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 01/10/2025, n. 7650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7650 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07650/2025REG.PROV.COLL.
N. 07489/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7489 del 2023, proposto da
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS- in proprio e quale Titolare dell’omonima Impresa, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 267 del 27 marzo 2023 il Tar per il Veneto accoglieva il ricorso proposto dall’Azienda agricola odierna appellata avverso la cartella di pagamento n. 077 2021 00089425 41 000, notificata il 28 settembre 2021, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 620.773,06 a titolo di prelievo latte relativo alle annate lattiere 1996/97, 1997/98, 1998/99 e 1999/00, oltre interessi e oneri di riscossione.
L’accoglimento, con annullamento dell’intera cartella, si determinava sul solo rilievo che fosse « dirimente ed assorbente il rilievo per cui il Consiglio di Stato con sentenza 22 aprile 2022, n. 3074 emessa nei confronti di parte ricorrente e di Agea, ha annullato i provvedimenti di prelievo per i periodi 1997/98 e 1998/99 effettuati a carico di parte ricorrente » assorbendo le ulteriori doglianze.
AG impugnava la sentenza con appello depositato il 15 settembre 2023 deducendo l’erroneità della decisione di annullare l’intera cartella mentre l’appellata si costituiva in giudizio resistendo e riproponendo ex art. 101 c.p.a. i motivi di ricorso non scrutinati dal Tar.
All’esito della pubblica udienza del 6 febbraio 2025, con sentenza non definitiva n. 2453 del 25 marzo 2025 (cui si rinvia per quanto non espressamente richiamato) la Sezione:
- accoglieva il primo motivo di appello riconoscendo l’erroneità dell’annullamento integrale dell’intera cartella nonostante la pretesa di AG fosse nelle more venuta meno a seguito di decisioni di questo Consiglio di Stato relativamente alle sole annualità 1997/98 e 1998/99 (non anche per le annualità 1996/97 e 1999/00);
- non affrontava le questioni introdotte con il secondo e il terzo motivo di appello poiché attinenti a censure assorbite dal giudice di prime cure e quindi estranee alla sentenza impugnata.
- respingeva i motivi riproposti dall’azienda appellata rubricati ai capi I, II, III, V, VI e VIII;
- disponeva una integrazione istruttoria riservandosi alla decisione in ordine alle questioni riproposte dall’appellata con i capi IV, VII e IX.
AG ottemperava a quanto richiesto con deposito (Relazione e documenti) del 12 maggio 2025 rassegnando le proprie conclusioni con memoria del 3 giugno successivo.
L’appellata depositava memoria ex art. 73 c.p.a. il 18 luglio 2025.
All’esito della pubblica udienza del 18 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Come già rilevato costituiscono oggetto di scrutinio in questa sede i motivi IV, VII e IX del ricorso di primo grado, non scrutinati dal Tar e riproposti dall’Azienda appellata.
Quanto al motivo IV, con la sentenza non definitiva n. 2453/2025 si è già chiarito che non trovano applicazione al caso di specie tanto il termine prescrizionale triennale di cui all’art. 3, comma 1, del Regolamento CE n. 2948/95 quanto il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c., disattendendo sul punto la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia della questione relativa al termine applicabile.
L’appellata tuttavia deduce che al momento della notifica della cartella, intervenuta il 28 settembre 2021, fosse in ogni caso spirato anche il termine decennale.
Come rilevato dalla più volte richiamata sentenza non definitiva, AG, da un lato, affermava che le comunicazioni di fine campagna avrebbero costituito oggetto di impugnazione con conseguente effetto interruttivo del termine prescrizionale, senza però specificare le iniziative processuali intraprese dalla parte ed i relativi esiti; da altro lato, eccepiva che la cartella oggetto del contendere sarebbe stata preceduta dall’intimazione ex art. 8 quinquies , comma 1, della L. n. 33/2009 riferita al primo acquirente.
Il motivo, alla luce degli esiti dell’integrazione istruttoria disposta, è infondato.
Sul punto deve premettersi che non si versa in ipotesi di violazione del divieto di nuove produzioni in appello ex art. 104 c.p.a. posto che, come più volte riconosciuto dalla Sezione, « non incontra i limiti dell’art. 104 c.p.a. la produzione in appello di copia di pronunce giurisdizionali rese inter partes, qui ritenute indispensabili e riguardanti l’impugnazione di atti precedenti quello oggetto della odierna controversia » sul dirimente rilievo che « l’accertamento definitivo discendente dalle precedenti pronunce, esporrebbe ogni eventuale successiva decisione con esso contrastante al rimedio della revocazione » (Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2025, n. 7175)
Ribadito che in questa sede residua l’interesse allo scrutinio alla verifica di tempestività della notifica dell’atto impositivo limitatamente alle annualità 1996/97 e 1999/00, deve rilevarsi che entrambe le pretese venivano contestate in giudizio determinando l’interruzione del termine prescrizionale.
Quanto al prelievo 1996/97, il provvedimento di compensazione nazionale, comunicato alla parte in data 14 ottobre 1999, veniva impugnato dall’appellata dinanzi al Tar Lazio con ricorso iscritto al n. 13359/1999 R.R. respinto con sentenza n. 4825 del 28 maggio 2012 (ad eccezione della censura « relativa alla imputazione degli interessi (contenuta nel 7° motivo d’impugnativa), atteso che la Sezione ha già avuto modo di chiarire come, con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, gli interessi sulle imputazioni di pagamento a titolo di prelievo supplementare debbano decorrere dal momento in cui è stata comunicata al produttore l’entità del prelievo dovuto e non da data antecedente »).
L’esito di primo grado veniva dall’Azienda impugnato con appello respinto dalla III Sezione con decisione n. 3474 dell’8 luglio 2014 che consolidava a detta data la pretesa creditoria di AG.
La successiva notifica della cartella in data 29 settembre 2021 interveniva quindi nel rispetto del termine decennale.
La pretesa relativa alla campagna 1999/00 veniva contestata in giudizio con ricorso n. 20401 proposto dinanzi al Tar Lazio che lo respingeva (ad eccezione della censura riferita alla decorrenza degli interessi) con sentenza n. 10453 del 4 dicembre 2013, non impugnata con conseguente tempestività, anche in questo caso della notifica della cartella intervenuta nel 2021.
Per entrambe le campagne in questione deve altresì ritenersi non spirato il termine quinquennale di prescrizione riferito alla componente interessi di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c risultando a maggior ragione tempestiva la invocata notifica dell’intimazione ex art. 8 quinquies , comma 1, della L. n. 33/2009, intervenuta il 2 ottobre 2018 (la cui ricezione è riconosciuta dalla parte alla pag. 4 della memoria da ultimo depositata), seguita dalla richiesta di rateizzazione del debito (che ha valore di riconoscimento del debito, ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778).
Prive quindi di rilievo divengono le argomentazioni difensive sviluppate dall’appellata con riferimento alla pretesa mancata sospensione del termine di prescrizione a seguito di ricorsi promossi dal primo acquirente disconoscendo il vincolo di solidarietà che lega quest’ultimo al produttore (invece più volte affermato dalla Sezione, ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316).
Con il motivo VII l’appellata lamenta l’omessa notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata che, in quanto di natura recettizia, sarebbero inefficaci se non portati a conoscenza del destinatario.
La censura è infondata essendo la ricezione dell’intimazione, come già evidenziato, riconosciuta dal produttore e documentata in giudizio, oltre che comprovata dall’impugnazione delle imputazioni di prelievo da parte dello stesso.
Con il motivo IX infine l’appellata lamenta la nullità degli atti impugnati ex art. 21 septies della L. n. 241/1990 per difetto dei requisiti essenziali e in ogni caso l’illegittimità degli stessi per difetto di motivazione non contenendo (in estrema sintesi) elementi sufficienti a valutare la sussistenza dell’ an e la correttezza del quantum della pretesa avanzata, anche relativamente agli interessi.
Il ruolo inoltre sarebbe stato formato sulla base di atti non notificati all’azienda ma al primo acquirente, peraltro erroneamente individuato.
Gli interessi non sarebbero ulteriormente dovuti anche ai sensi degli artt. 8 ter , commi 3 e 4, 8 quater , comma 3 e 8 quinquies , comma 2, della L. n. 33/2009 che imporrebbe di iscrivere nel registro debitori solo le imputazioni di prelievo e non anche gli interessi e in ogni caso dovrebbero decorrere dalla notifica al produttore e non all’acquirente.
Con riferimento a tale ultimo profilo l’appellata espone che:
- relativamente alla campagna 1996/97 gli interessi sarebbero stati fatti erroneamente decorrere dal 12 ottobre 1999 e non dal 14 ottobre successivo;
- relativamente alla campagna 1999/00, gli interessi venivano fatti decorrere dal 2 luglio 2000 e non dal 30 settembre 2000.
Sono altresì contestati gli interessi di mora per « difetto di motivazione in ordine alla decorrenza e quindi al calcolo degli interessi, anche di mora, e all’importo capitale sul quale sono stati alcolati » in violazione dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000) e dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
AG, che eccepisce l’inammissibilità della censura stante l’eccessiva genericità della formulazione e la mancanza di elementi di prova a sostegno della pretesa erroneità del calcolo di quanto dovuto, contesta in ogni caso le doglianze dell’appellata affermando l’esaustività ai fini in esame degli elementi indicati nella cartella impugnata.
Le suesposte doglianze sono infondate.
In disparte ogni considerazione circa la genericità delle censure di parte appellata, che si limita ad affermare l’inconsistenza del supporto motivazione della cartella senza più puntuali allegazioni circa i profili oscuri della pretesa avanzata dall’amministrazione, non può che rilevarsi, come ampiamente illustrato, che l’atto segue la definizione dei giudizi promossi dalla parte avverso i provvedimenti ad esso presupposti, risultando singolare la pretesa incomprensione delle ragioni sottese alla richiesta di pagamento.
In ogni caso, è pacifico in giurisprudenza che « come recentemente ribadito da Sez. U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022 (Rv. 665273 - 01), “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il ‘quantum’ del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo » (Cass. civ., Sez. Trib., 31 luglio 2024, n. 21616).
Ciò premesso, l’impugnata cartella di pagamento:
- specifica gli importi dovuti a titolo di prelievo (€ 602.686,58), oneri di riscossione, previsti dall’art. 17 del d. Lgs. n. 112/1999 nel testo ratione temporis vigente (€ 18.080,60) e diritti di notifica (€ 5,88);
- specifica il titolo della pretesa;
- indica il nominativo del responsabile del procedimento e dell’autorità « cui ci si deve rivolgere per chiarimenti »;
- illustra (pag. 8) i criteri di calcolo degli interessi ed i tassi applicati nonché i periodi di applicazione e di decorrenza.
Prive di pregio sono inoltre le contestazioni riferite alla debenza degli interessi che, ancorché liquidati in cartella, trovano causa in atti presupposti con indicazione, come correttamente rilevato da AG, dei periodi di decorrenza e di applicazione per ciascuna campagna.
Inconferenti sono inoltre le doglianze riferite agli interessi di mora che non sono liquidati in cartella essendo per loro natura, esigibili solo in caso di omesso tempestivo pagamento.
La cartella infatti assegna il termine di 60 giorni per il pagamento dell’importo liquidato limitandosi a precisare che « in caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora … ».
L’atto illustra ulteriormente che « gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015) si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla notifica della cartella fino al giorno dell’effettivo pagamento ».
Si tratta pertanto di un importo il cui versamento è previsto in caso di omesso pagamento nel termine assegnato e sulla base di criteri predeterminati.
Per quanto precede (richiamata la sentenza parziale di accoglimento dell’appello quanto al dedotto erroneo annullamento dell’intera cartella e rigetto parziale dei motivi introdotti ex art. 101 c.p.a) deve riconoscersi l’infondatezza dei residui motivi riproposti dall’appellata e, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve respingersi il ricorso di primo grado relativamente all’impugnazione della pretesa di AG riferita alle campagne 1996/97 e 1999/00.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell’Azienda appellata nella misura liquidata in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza non definitiva n. 2453 del 2025, decidendo sui residui motivi riproposti da parte appellata li respinge e, per l’effetto finale, respinge il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 6.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.