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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 3508/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3508/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Paolo SINISCALCO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del difensore in Salerno alla via Velia n.47 attore-opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Marco PESENTI ( ), elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo studio del difensore in Milano alla Via Correggio 43 convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione a precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione, notificato alla controparte a mezzo PEC in data 21.04.2021 e depositato il 27.04.2021, proponeva opposizione all'atto di precetto, Parte_1 notificatogli il dì 18.03.2021 da per mezzo del quale gli veniva intimato il Controparte_1 pagamento della somma pari ad euro 29.940,24, in virtù del decreto ingiuntivo n. 657/2020 emesso in data 4.03.2020 dall'intestato Tribunale. Costui deduceva, nel libello che introduceva il presente giudizio, come il decreto monitorio fosse affetto da inesistenza o comunque da nullità, attesa l'irregolarità della procedura notificatoria eseguita dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 143 c.p.c.: evidenziava, infatti, che quest'ultimo si era limitato al riscontro dell'assenza del destinatario nel luogo risultante dal certificato anagrafico, rilevando meramente la difettosità sul citofono del nominativo del destinatario dell'atto, senza indicare di aver eseguito alcuna ulteriore ricerca che potesse far ritenere assolto l'onere della normale diligenza richiesta dall'art 143 cpc. In virtù di ciò, si doleva del fatto che gli era stato, dunque, impedito di venire a conoscenza del titolo esecutivo azionato nei suoi confronti, avendone avuto contezza solo a seguito della notifica del precetto in questione (perfezionatasi, peraltro, presso il medesimo indirizzo di ove era stato ritenuto irreperibile). Instava, quindi, in via preliminare, per la sospensione del titolo, rinvenendo nei fatti riferiti, il concretizzarsi del fumus boni iuris a tal fine richiesto, con periculum dalla possibile aggressione della propria retribuzione, già insufficiente a far fronte alle spese minime. Proseguiva, nel merito, eccependo sia l'anatocismo degli interessi passivi computati, che la previsione di commissioni di massimo scoperto e di spese di conto applicate non preventivamente concordate con l'istituto bancario de quo. Pertanto, così concludeva: “- Accogliere l'istanza di sospensione proposta - Dichiarare l'inesistenza o comunque la nullità della notifica e l'inefficacia del decreto ingiuntivo;
- in via subordinata e nel merito accertare l' inesistenza o comunque la inesattezza del credito vantato dalla Banca;
- con vittoria di spese di lite con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”. Provvedeva a costituirsi con propria comparsa, in data 15.06.2021, la società CP_1
, evidenziando come la notifica del titolo esecutivo ex art. 143 c.p.c. fosse stata
[...] eseguita nel pieno rispetto dei requisiti di legge, e come le ulteriori doglianze avversarie fossero inammissibili nella presente sede (atteso che esse erano scrutinabili in sede di opposizione al titolo, non attivata da ), oltre ad essere assolutamente Parte_1 generiche ed indeterminate. Ciò posto, concludeva testualmente: “In via cautelare ed urgente: Rigettarsi la domanda di sospensione dell'esecuzione non sussistendo le condizioni di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. ed in considerazione della palese infondatezza dell'opposizione. Nel merito: Rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte”. Fissata la prima udienza per il 23.06.2021, il Giudice all'epoca titolare del ruolo istruttorio rigettava la domanda cautelare «rilevato come allo stato degli atti l'ipotesi di sospensione ex art. 615 c.p.c. non accede alle ipotesi di opposizione ex art. 617 c.p.c. e tenuto conto altresì del disposto di cui all'art. 650 c.p.c. dettato in ipotesi di nullità della notifica del decreto ingiuntivo», autorizzando, altresì, il deposito e lo scambio di memorie ex art. 183 VI co. cpc, delle quali le parti profittavano, ivi ribadendo le proprie istanze. Il giudizio perveniva, quindi, all'udienza del 16.04.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'esito della quale veniva assegnato a sentenza. Così sinteticamente esposti sia i fatti che hanno portato all'introduzione del presente giudizio e sia le rispettive domande e difese di parte e delineato, inoltre, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue. In aderenza alla univoca giurisprudenza di legittimità, laddove l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione in sede di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo. Per tanto milita la costante giurisprudenza, a mente della quale “la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è, infatti, rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state ( …), avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame” (Trib. Napoli, ord. 23 agosto 2010, proprio in un caso di opposizione a precetto;
in tal senso, anche Cass. 27159/06; Cass. 26089/05; Cass. 10504/04); ancora
“Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. (…) All'uopo, deve invero rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva” (Tribunale di Campobasso n. 164 del 28/02/2012; similmente, secondo la Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 26/07/2006, “qualora l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di un titolo di formazione giudiziale non passato in cosa giudicata venga proposta, stante la riforma realizzata dalla L. 80/2005, in sede di opposizione c.d. a precetto, il giudice di una tale opposizione non potrà compiere valutazioni riservate al giudice chiamato a decidere di un'istanza di inibitoria della sentenza proposta in sede di impugnazione della stessa, ovvero quelle che attengono a contestazioni di merito o processuali che devono essere sollevate nel giudizio d'impugnazione”; Corte appello Catanzaro sez. II, 17/01/2020, n.61: “il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione non è consentito rimettere in discussione la titolarità dell'azione esecutiva nei confronti del soggetto a favore del quale la sentenza ha accertato il diritto alla prestazione, al cui conseguimento è diretta l'azione esecutiva” (v. Cass. Sez. Un., 18 luglio 1973, n. 2099). A tanto consegue la non scrutinabilità delle doglianze inerenti alla usurarietà dei tassi nonché alla illegittimità dei costi contrattualmente assunti, giacché cristallizzati nel titolo giudiziale. Inoltre, sempre con riguardo all'ambito della cognizione affidata al giudice dell'opposizione esecutiva, v'è da precisare che solo la inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, determinandone l'inefficacia insanabile, pone in discussione, sul piano sostanziale, l'an del diritto del creditore a procedere in sede esecutiva. Invero, con sentenza n. 28573 del 18 ottobre 2021, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che la mancanza o inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo possono essere fatte valere, oltre che con il ricorso per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c., anche in via ordinaria (ultimo comma della stessa disposizione) e con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi su titolo costituito dal decreto medesimo, diversamente da quanto accade nei casi di notifica nulla o irregolare, nei quali l'inefficacia deve essere fatta valere con l'opposizione tardiva. Ciò chiarito, si rileva che ha dedotto la inesistenza/nullità della notificazione Parte_1 del monitorio in parola in quanto, a suo dire, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., prevista, com'è noto, in caso di irreperibilità del destinatario dell'atto, laddove, invece, il medesimo ha riferito di vivere ed abitare regolarmente presso l'indirizzo risultante dai pubblici registri ed ove, peraltro, si è perfezionata finanche la notificazione dell'atto di precetto qui opposto. Ebbene, il vizio della notificazione del titolo come prospettato dall'opponente attiene sicuramente ad un'ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione. Quest'ultima è, infatti, configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. S.U., Sentenza n. 14916 del 20/07/2016). Con la costituzione dell'opposta, si è documentato che, in occasione della notifica del decreto ingiuntivo, l'Ufficiale Giudiziario si era effettivamente recato nel luogo di residenza risultante agli atti di anagrafe e che si rivelavano “vane le ricerche in loco” circa la presenza, in quel luogo, del destinatario della notifica, ciò integrando un'attività certamente non priva di quegli elementi essenziali affinché possa qualificarsi la notifica come inesistente. In altri termini, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc in assenza dei presupposti necessari per l'applicazione della norma possa dirsi nulla ma non giuridicamente inesistente (ex plurimis, Cass. 8955/2006, Cass. 668/1997, Cass. 193/2003, Cass. 18717/2007, Cass. 4339/2001, Cass. 3799/1997; “la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti con il destinatario della notifica, il quale, pertanto, resta tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l'opposizione tardiva prevista dall' articolo 650 c.p.c.”, cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 40102/2021). Il presente contenzioso può, quindi, definirsi in conformità ai principi contenuti in Cass. Civ., sez. 3 n. 17308 del 31.01.2015 secondo cui “In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito dal decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'artt. 650 c.p.c. qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza” e Cass. Civ., sez 6 3, ord. n. 29729 del 15.11.2019 secondo cui “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto - ai sensi degli artt. 645 c.p.c. e. ricorrendone le condizioni, dell''art. 650 c.p.c. la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento". In conseguenza di tanto il debitore ingiunto (odierno precettato), il quale sostiene di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni mediante il rimedio di cui all'art. 650 cod. proc. civ., e non già con l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., di fatto proposta. In ordine al regime delle spese, le stesse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo in base al valore del credito per cui si è agito (€ 23.734,99) e, attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o diritto, tenendo conto della bassa complessità del giudizio, con applicazione, dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014 – così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 - per i giudizi di valore ricompreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, considerate le fasi espletate (studio € 460,00, introduttiva € 389,00, e decisionale € 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta, ex art. 615 cpc, da;
Parte_1
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta,
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., che si quantificano in euro 1.700,00 per CP_1 onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa ed Iva come per legge. Così deciso in Salerno, il 23.06.25 Il Giudice Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3508/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Paolo SINISCALCO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio del difensore in Salerno alla via Velia n.47 attore-opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Marco PESENTI ( ), elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo studio del difensore in Milano alla Via Correggio 43 convenuta-opposta OGGETTO: Opposizione a precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione, notificato alla controparte a mezzo PEC in data 21.04.2021 e depositato il 27.04.2021, proponeva opposizione all'atto di precetto, Parte_1 notificatogli il dì 18.03.2021 da per mezzo del quale gli veniva intimato il Controparte_1 pagamento della somma pari ad euro 29.940,24, in virtù del decreto ingiuntivo n. 657/2020 emesso in data 4.03.2020 dall'intestato Tribunale. Costui deduceva, nel libello che introduceva il presente giudizio, come il decreto monitorio fosse affetto da inesistenza o comunque da nullità, attesa l'irregolarità della procedura notificatoria eseguita dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 143 c.p.c.: evidenziava, infatti, che quest'ultimo si era limitato al riscontro dell'assenza del destinatario nel luogo risultante dal certificato anagrafico, rilevando meramente la difettosità sul citofono del nominativo del destinatario dell'atto, senza indicare di aver eseguito alcuna ulteriore ricerca che potesse far ritenere assolto l'onere della normale diligenza richiesta dall'art 143 cpc. In virtù di ciò, si doleva del fatto che gli era stato, dunque, impedito di venire a conoscenza del titolo esecutivo azionato nei suoi confronti, avendone avuto contezza solo a seguito della notifica del precetto in questione (perfezionatasi, peraltro, presso il medesimo indirizzo di ove era stato ritenuto irreperibile). Instava, quindi, in via preliminare, per la sospensione del titolo, rinvenendo nei fatti riferiti, il concretizzarsi del fumus boni iuris a tal fine richiesto, con periculum dalla possibile aggressione della propria retribuzione, già insufficiente a far fronte alle spese minime. Proseguiva, nel merito, eccependo sia l'anatocismo degli interessi passivi computati, che la previsione di commissioni di massimo scoperto e di spese di conto applicate non preventivamente concordate con l'istituto bancario de quo. Pertanto, così concludeva: “- Accogliere l'istanza di sospensione proposta - Dichiarare l'inesistenza o comunque la nullità della notifica e l'inefficacia del decreto ingiuntivo;
- in via subordinata e nel merito accertare l' inesistenza o comunque la inesattezza del credito vantato dalla Banca;
- con vittoria di spese di lite con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”. Provvedeva a costituirsi con propria comparsa, in data 15.06.2021, la società CP_1
, evidenziando come la notifica del titolo esecutivo ex art. 143 c.p.c. fosse stata
[...] eseguita nel pieno rispetto dei requisiti di legge, e come le ulteriori doglianze avversarie fossero inammissibili nella presente sede (atteso che esse erano scrutinabili in sede di opposizione al titolo, non attivata da ), oltre ad essere assolutamente Parte_1 generiche ed indeterminate. Ciò posto, concludeva testualmente: “In via cautelare ed urgente: Rigettarsi la domanda di sospensione dell'esecuzione non sussistendo le condizioni di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. ed in considerazione della palese infondatezza dell'opposizione. Nel merito: Rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte”. Fissata la prima udienza per il 23.06.2021, il Giudice all'epoca titolare del ruolo istruttorio rigettava la domanda cautelare «rilevato come allo stato degli atti l'ipotesi di sospensione ex art. 615 c.p.c. non accede alle ipotesi di opposizione ex art. 617 c.p.c. e tenuto conto altresì del disposto di cui all'art. 650 c.p.c. dettato in ipotesi di nullità della notifica del decreto ingiuntivo», autorizzando, altresì, il deposito e lo scambio di memorie ex art. 183 VI co. cpc, delle quali le parti profittavano, ivi ribadendo le proprie istanze. Il giudizio perveniva, quindi, all'udienza del 16.04.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'esito della quale veniva assegnato a sentenza. Così sinteticamente esposti sia i fatti che hanno portato all'introduzione del presente giudizio e sia le rispettive domande e difese di parte e delineato, inoltre, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue. In aderenza alla univoca giurisprudenza di legittimità, laddove l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione in sede di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia, in quanto l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo. Per tanto milita la costante giurisprudenza, a mente della quale “la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è, infatti, rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state ( …), avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame” (Trib. Napoli, ord. 23 agosto 2010, proprio in un caso di opposizione a precetto;
in tal senso, anche Cass. 27159/06; Cass. 26089/05; Cass. 10504/04); ancora
“Il Giudice dell'esecuzione, nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato. (…) All'uopo, deve invero rilevarsi che il Giudice dell'esecuzione può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell'azione esecutiva” (Tribunale di Campobasso n. 164 del 28/02/2012; similmente, secondo la Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 26/07/2006, “qualora l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di un titolo di formazione giudiziale non passato in cosa giudicata venga proposta, stante la riforma realizzata dalla L. 80/2005, in sede di opposizione c.d. a precetto, il giudice di una tale opposizione non potrà compiere valutazioni riservate al giudice chiamato a decidere di un'istanza di inibitoria della sentenza proposta in sede di impugnazione della stessa, ovvero quelle che attengono a contestazioni di merito o processuali che devono essere sollevate nel giudizio d'impugnazione”; Corte appello Catanzaro sez. II, 17/01/2020, n.61: “il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione non è consentito rimettere in discussione la titolarità dell'azione esecutiva nei confronti del soggetto a favore del quale la sentenza ha accertato il diritto alla prestazione, al cui conseguimento è diretta l'azione esecutiva” (v. Cass. Sez. Un., 18 luglio 1973, n. 2099). A tanto consegue la non scrutinabilità delle doglianze inerenti alla usurarietà dei tassi nonché alla illegittimità dei costi contrattualmente assunti, giacché cristallizzati nel titolo giudiziale. Inoltre, sempre con riguardo all'ambito della cognizione affidata al giudice dell'opposizione esecutiva, v'è da precisare che solo la inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, determinandone l'inefficacia insanabile, pone in discussione, sul piano sostanziale, l'an del diritto del creditore a procedere in sede esecutiva. Invero, con sentenza n. 28573 del 18 ottobre 2021, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che la mancanza o inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo possono essere fatte valere, oltre che con il ricorso per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c., anche in via ordinaria (ultimo comma della stessa disposizione) e con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi su titolo costituito dal decreto medesimo, diversamente da quanto accade nei casi di notifica nulla o irregolare, nei quali l'inefficacia deve essere fatta valere con l'opposizione tardiva. Ciò chiarito, si rileva che ha dedotto la inesistenza/nullità della notificazione Parte_1 del monitorio in parola in quanto, a suo dire, effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., prevista, com'è noto, in caso di irreperibilità del destinatario dell'atto, laddove, invece, il medesimo ha riferito di vivere ed abitare regolarmente presso l'indirizzo risultante dai pubblici registri ed ove, peraltro, si è perfezionata finanche la notificazione dell'atto di precetto qui opposto. Ebbene, il vizio della notificazione del titolo come prospettato dall'opponente attiene sicuramente ad un'ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione. Quest'ultima è, infatti, configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. S.U., Sentenza n. 14916 del 20/07/2016). Con la costituzione dell'opposta, si è documentato che, in occasione della notifica del decreto ingiuntivo, l'Ufficiale Giudiziario si era effettivamente recato nel luogo di residenza risultante agli atti di anagrafe e che si rivelavano “vane le ricerche in loco” circa la presenza, in quel luogo, del destinatario della notifica, ciò integrando un'attività certamente non priva di quegli elementi essenziali affinché possa qualificarsi la notifica come inesistente. In altri termini, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc in assenza dei presupposti necessari per l'applicazione della norma possa dirsi nulla ma non giuridicamente inesistente (ex plurimis, Cass. 8955/2006, Cass. 668/1997, Cass. 193/2003, Cass. 18717/2007, Cass. 4339/2001, Cass. 3799/1997; “la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti con il destinatario della notifica, il quale, pertanto, resta tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l'opposizione tardiva prevista dall' articolo 650 c.p.c.”, cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 40102/2021). Il presente contenzioso può, quindi, definirsi in conformità ai principi contenuti in Cass. Civ., sez. 3 n. 17308 del 31.01.2015 secondo cui “In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito dal decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'artt. 650 c.p.c. qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza” e Cass. Civ., sez 6 3, ord. n. 29729 del 15.11.2019 secondo cui “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto - ai sensi degli artt. 645 c.p.c. e. ricorrendone le condizioni, dell''art. 650 c.p.c. la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento". In conseguenza di tanto il debitore ingiunto (odierno precettato), il quale sostiene di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni mediante il rimedio di cui all'art. 650 cod. proc. civ., e non già con l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., di fatto proposta. In ordine al regime delle spese, le stesse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo in base al valore del credito per cui si è agito (€ 23.734,99) e, attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o diritto, tenendo conto della bassa complessità del giudizio, con applicazione, dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014 – così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 - per i giudizi di valore ricompreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, considerate le fasi espletate (studio € 460,00, introduttiva € 389,00, e decisionale € 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta, ex art. 615 cpc, da;
Parte_1
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta,
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., che si quantificano in euro 1.700,00 per CP_1 onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa ed Iva come per legge. Così deciso in Salerno, il 23.06.25 Il Giudice Alessia PECORARO