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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 4910 del 2024 V.G., promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Mazzella di Bosco ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, via Ernesto Monaci n. 13, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte come in nota scritta in sostituzione di udienza del 23 settembre 2025:
“chiedono che codesto Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma (atto 01339, parte I, serie 03, trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 2011), con disposizione all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le annotazioni conseguenti, nonché gli incombenti di legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 17.09.2011, rappresentando che dalla loro relazione era nata la figlia (14.4.1995), ormai maggiorenne ed autosufficiente Persona_1 economicamente e che in data 28.6.2023 il Tribunale di Roma aveva omologato le condizioni della separazione consensuale tra i ricorrenti, alle condizioni indicate in ricorso.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni.
1 Con la nota scritta in sostituzione di udienza del 23.09 2025, depositata in data 15.09.2025, le parti,
a seguito di provvedimento interlocutorio del precedente Giudice delegato alla trattazione, che aveva invitato le parti a chiarire le ragioni sottese al riconoscimento dell'assegno divorzile, inizialmente previsto dalle parti nel ricorso congiunto, hanno riformulato le conclusioni, chiedendo solo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e specificando che le parti avevano regolato ogni questione economico-patrimoniale in essere, sicché la aveva rinunciato all'assegno Parte_1 divorzile. Le parti già con precedente dichiarazione sottoscritta personalmente avevano evidenziato di non volersi riconciliare.
***
SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va riqualificata in domanda di scioglimento del matrimonio. Infatti, dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Roma in data
17 settembre 2011, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1339, parte I, serie 03, anno 2011. È agli atti, inoltre, copia del decreto di omologa n. cron. 7732/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 28.6.2023.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita riconciliazione ed essendo stato depositato il ricorso in data 15 aprile 2024.
La volontà congiunta delle parti di ottenere la pronuncia sullo status e quando allegato dalle stesse inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Non sono state formulate ulteriori richieste delle parti e non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla causa r.g. n. 4910 del 2024 V.G., ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 17 settembre 2011, matrimonio iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 1339, parte I, serie 03, anno
2011.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
2 Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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