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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4610 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12074/2022 R.G., chiamata all'udienza dell'1/12/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Parte_1
A. De IN e dall'avv. F. Lofrese
Ricorrente
O Controparte_1
, , Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi, ai sensi Controparte_4 dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa G. Lotito
Resistenti
Controparte_5
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere docente inserita nella posizione n. 48 della fascia
II delle GPS di con il punteggio pari a 65,50, su classe di concorso B012, CP_4 esponeva che, con un primo turno di nomina delle richiamate GPS, veniva assegnata una cattedra disponibile presso l'IISS Canudo-Marone-Galilei di Gioia del Colle ad un candidato riservista, presente nella medesima graduatoria alla posizione n. 184, con n.
25 punti, che non si presentava per la presa di servizio e decadeva dal relativo diritto;
che la suddetta cattedra, resasi vacante, veniva assegnata al docente Persona_1
inserito nella medesima graduatoria in cui risulta inserita la ricorrente, alla
[...] posizione n. 46, con un punteggio pari a 67 il quale risultava già immesso nei ruoli per la medesima classe di concorso presso l'IISS Righi di Cerignola con contratto decorrente dall'1/9/2022.
Deduceva, altresì, che, nella predetta graduatoria, alla posizione successiva, la n. 47 compariva la docente la quale, tuttavia, non aveva indicato, Persona_2 tra le sedi prescelte, quella dell' di Gioia del Colle e che Controparte_6 non aveva accettato il servizio presso la suddetta sede;
nel medesimo turno di nomina, veniva assegnata una cattedra parziale (9 ore) alla candidata , inserita Parte_2 nella medesima fascia delle GPS, classe di concorso B012, nella posizione n. 52 con n.
64 punti e, tuttavia, poiché la stessa non aveva dichiarato la propria disponibilità ad acquisire la cattedra “a spezzoni” la stessa cattedra non veniva assegnata alla docente.
Lamentava che, quale logica conseguenza della mancata accettazione da parte della candidata posizione al n. 47 delle GPS, la cattedra sarebbe spettata alla ricorrente, per scorrimento della graduatoria, essendo, come sopra detto, l'istante collocata nelle GPS di alla posizione n. 48 e che, per converso, la stessa veniva assegnata alla docente CP_4
. Persona_3
Eccepiva la violazione della l.n. 241/90, la violazione dell'art. 12, commi IV e V, O.M.
n. 112/2022 e rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE
-accertare e dichiarare che la resistente, in violazione della L.n. 241/1990, ha ingiustamente negato l'accesso della ricorrente agli atti ed ai documenti amministrativi
e negato l'accesso al ricorso procedimentale,
-per l'effetto, condannare la parte resistente, a norma dell'art. 96 c.p.c., a risarcire il danno patrimoniale de non patrimoniale subito per essere stata necessitata ad avviare la presente procedura giudiziale, la cui resistenza si appalesa ex ante come temeraria.
Tanto in via equitativa in misura eguale ai valori medi di tariffa di cui al vigente D.M.
n. 147/2022;
IN VIA PRINCIPALE
-accertare e dichiarare, per le ragioni in diritto sopra spiegate, il diritto della ricorrente a ricevere la proposta contrattuale illegittimamente riservata alla controinteressata;
Pag. 2 di 9 -per l'effetto, condannare le resistenti, ciascun ufficio per quanto di propria competenza a riconoscere, in favore della ricorrente, ogni beneficio di legge e diritto conseguente l'accettazione della proposta contrattuale di cui sopra e, tra gli altri segnatamente:
-- il diritto a percepire gli emolumenti far data dal dì di decorrenza del richiamato contratto e sino alla sua scadenza:
-- il diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio, ad ogni giuridico ed economico, che sarebbe maturata ove la ricorrente avesse prestato servizio in forza del dovuto contratto di lavoro”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano ritualmente in giudizio le parti convenute, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. per insussistenza del requisito del periculum in mora, la causa, di taglio documentale, giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
La parte ricorrente ha invocato l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'incarico che le sarebbe spettato, fra i posti attribuibili/attribuiti nella convocazione del
29/9/2022, in forza della posizione in graduatoria e delle preferenze espresse e così, in particolare, ad ottenere la supplenza nella classe di concorso B012, secondo la graduatoria della II fascia delle GPS della provincia di con conseguente condanna CP_4 del convenuto a riconoscerle il risarcimento del danno subito, da parametrarsi CP_2 sulla perdita di retribuzione dal 29.9.2022 al 30.6.2023 e all'anzianità di servizio maturata, ove la ricorrente avesse prestato servizio.
Dall'esame complessivo dell'atto introduttivo si ricava che l'istante contesta il meccanismo del c.d. algoritmo, ossia la procedura di assegnazione informatizzata contemplata dall'art. 12 OM 112 del 2022 (Art. 12 - Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche 1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata); in particolare, nella fattispecie sottoposta al vaglio del
Tribunale, parte ricorrente non chiede una modifica del proprio punteggio o della
Pag. 3 di 9 propria collocazione in graduatoria ma si limita a contestare la gestione da parte dell'Amministrazione delle graduatorie, svolgendo una domanda che, non implica annullamento o disapplicazione dell'O.M. 120/2020, ma la corretta interpretazione dell'ordinanza stessa: la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio va, pertanto, qualificata come diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Tanto premesso, giova richiamare l'art. 2, commi 5,6 e 7 dell'O.M. n. 112/2022 che così prevede: “
5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto”.
E' pacifico, oltreché documentato, che l'istante ha presentato domanda di inserimento nelle GPS, Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di per la classe CP_4 di concorso B012, valevole per gli AA.SS. 2022/24 e del pari è pacifico e documentato che la ricorrente era collocata in posizione n.48, con punteggio pari a 65,50, della II fascia, presentando domanda per conferimento incarico per le supplenze annuali, indicando preferenze su diverse sedi, tra cui l'IISS Canudo-Marone-Galilei.
La ricorrente non ha ricevuto alcuna supplenza, lamentando che l'operato della P.A. contraddice sia il tenore dell'O.M. n.112/2022, alla luce anche di un'interpretazione sistematica ispirata al principio meritocratico che costituisce espressione del principio di legittimità dell'attività amministrativa oltreché del criterio della buona fede e correttezza.
Sul punto, ritiene il Tribunale di condividere le argomentazioni poste a fondamento di alcune pronunce di giudici di merito sullo specifico tema (cfr. Trib. Genova 9/1/2024 n.
5; Tribunale Milano sez. lav., 30/01/2024, n.458; Tribunale Roma sez. lav., 20/09/2023,
Pag. 4 di 9 n.8095) da cui non vi è motivo di discostarsi: “Secondo l'art. 12, comma 5, della ridetta O.M. 112/2022, l'assegnazione delle supplenze deve essere fatta seguendo
l'ordine della graduatoria (“Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria…”), in ossequio al principio generale regolante la materia del pubblico impiego che impone il rispetto dell'ordine di graduatoria, “in armonia con la previsione di cui all'art. 97 Cost., che individua la selezione concorsuale quale forma generale ed ordinaria di reclutamento a garanzia dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A.” (Cass., 16 novembre 2020 n. 25986).
Nella precedente fase, quella d'urgenza, il aveva dedotto che la ragione per CP_2 cui la ricorrente è stata pretermessa nell'assegnazione delle supplenze a favore di docenti in posizione deteriore è che è stata considerata rinunciataria.
L'interpretazione dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 accolta dal , non è condivisibile donde si rimedita anche il ragionamento sotteso alla CP_2 declinatoria in fase d'urgenza.
Come anticipato, l'art. 12 dispone: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata… 3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto… 4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui
l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle
Pag. 5 di 9 classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.
Ne discende che la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisce rinuncia soltanto “limitatamente alle preferenze non espresse” e il richiedente che non ottenga l'assegnazione di una supplenza in relazione alle preferenze espresse va considerato rinunciatario soltanto “con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”.
Pertanto, sulla scorta di una lettura dell'ordinanza ministeriale ispirata ai richiamati principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A., eventualmente previa disapplicazione delle contrarie disposizioni dell'ordinanza, la successiva previsione della mancata assegnazione della supplenza dalle graduatorie per le quali il docente sia risultato in turno di nomina deve intendersi limitata a ciascun turno di nomina e non anche agli eventuali successivi turni di nomina, anche per disponibilità sopraggiunte.
Infatti, l'art. 12, comma 10 della citata ordinanza, su cui si fonda la tesi ministeriale, stabilisce che “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Quest'ultima locuzione consente, pertanto, all'Amministrazione di assegnare le supplenze per le disponibilità successive scorrendo la graduatoria sino agli aspiranti in posizione deteriore.
E' stato affermato dalla giurisprudenza sopra citata che “tale disposizione, in ragione della sua collocazione all'interno dello stesso capoverso e dell'uso di locuzioni
(“ulteriori fasi di attribuzione”) riferibili a statuizioni immediatamente precedenti, deve leggersi in connessione con quelle contenute nei due periodi precedenti dello stesso
Pag. 6 di 9 comma 10, i quali enunciano le ipotesi d'impossibilità del rifacimento delle operazioni di conferimento: l'assegnazione dell'incarico; la rinuncia all'incarico.
Fuori da queste ipotesi le ulteriori fasi di attribuzione, relative alle “disponibilità successive” devono avvenire mediante “rifacimento” delle “operazioni di conferimento”
e non scorrendo la graduatoria oltre “l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Pertanto, fuori da quelle ipotesi, all'aspirante collocato in posizione anteriore non può essere preferito chi si trovi in una posizione successiva. Questa interpretazione è rispettosa del criterio enunciato nel quinto comma, che prescrive un'assegnazione degli aspiranti “nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria”.
La tesi suffragata dal , pe converso, se ne discosta, poiché ammette la CP_2 possibilità – anzi la rende fisiologica nella dinamica delle operazioni di conferimento – che venga accolta la domanda di un candidato collocato in posizione deteriore, subordinandola a condizioni imponderabili ed estranee ai titoli posseduti dagli aspiranti, come il momento in cui quella posizione si sia resa disponibile. Una tale lettura della norma, inoltre, male si concilia coi principi generali che collegano la formazione della graduatoria alle esigenze di buon andamento e di efficienza della pubblica amministrazione nonché con la complessità del meccanismo di assegnazione delle supplenze delineato dall'art. 12 stesso;
si tratta, infatti, di un meccanismo che, per essere ricondotto a razionalità, richiede un'applicazione sistematica delle diverse disposizioni regolatrici”.
Ma vi è di più.
L'interpretazione qui prescelta risulta trovare adeguato conforto nella nota del Direttore
Generale del , prot. 28597 del 29.7.2022, in cui si legge: “La mancata CP_2 indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.
La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive
Pag. 7 di 9 procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022”.
Una diversa applicazione dell'ordinanza ministeriale comporterebbe una violazione del principio meritocratico, nonché dei richiamati principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A.
Ne discende che la domanda di accertamento del diritto all'assegnazione della supplenza va accolta con decorrenza dal 29/9/2022 come insegnante per la classe di concorso
B012 presso la sede suindicata per la quale la ricorrente ha espresso preferenza.
Le parti convenute vanno, pertanto, condannate al riconoscimento dell'anzianità di servizio, ad ogni fine giuridico ed economico e al risarcimento del danno subito, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 29/9/2022 al 30/6/2023, decurtata dalle somme percepite a titolo di retribuzione per altri incarichi temporanei svolti nell'anno scolastico per cui vi è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto anche della fase cautelare.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, , Controparte_7 Controparte_3
ogni diversa eccezione, istanza disattesa, Controparte_4 così provvede:
-dichiara il diritto della ricorrente a vedersi assegnato un incarico a tempo determinato alle dipendenze del convenuto come insegnante per la classe di concorso CP_2
B012 con decorrenza dal 29 settembre 2022 fino al 30/6/2023 presso la scuola indicata in ricorso per la quale la ricorrente ha espresso preferenza con precedenza rispetto al docente appartenente alla medesima II fascia in cui risulta collocata la ricorrente avente minor punteggio;
Persona_3
- condanna l'amministrazione convenuta al riconoscimento dell'anzianità di servizio, ad ogni fine giuridico ed economico, per l'a.s.2022/2023 nonché al risarcimento del danno subito, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 29/9/2022 al 30/6/2023, decurtata dalle somme percepite a titolo di retribuzione per altri incarichi temporanei svolti nell'anno scolastico per cui è causa;
Pag. 8 di 9 condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Bari, 1/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12074/2022 R.G., chiamata all'udienza dell'1/12/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Parte_1
A. De IN e dall'avv. F. Lofrese
Ricorrente
O Controparte_1
, , Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi, ai sensi Controparte_4 dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa G. Lotito
Resistenti
Controparte_5
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere docente inserita nella posizione n. 48 della fascia
II delle GPS di con il punteggio pari a 65,50, su classe di concorso B012, CP_4 esponeva che, con un primo turno di nomina delle richiamate GPS, veniva assegnata una cattedra disponibile presso l'IISS Canudo-Marone-Galilei di Gioia del Colle ad un candidato riservista, presente nella medesima graduatoria alla posizione n. 184, con n.
25 punti, che non si presentava per la presa di servizio e decadeva dal relativo diritto;
che la suddetta cattedra, resasi vacante, veniva assegnata al docente Persona_1
inserito nella medesima graduatoria in cui risulta inserita la ricorrente, alla
[...] posizione n. 46, con un punteggio pari a 67 il quale risultava già immesso nei ruoli per la medesima classe di concorso presso l'IISS Righi di Cerignola con contratto decorrente dall'1/9/2022.
Deduceva, altresì, che, nella predetta graduatoria, alla posizione successiva, la n. 47 compariva la docente la quale, tuttavia, non aveva indicato, Persona_2 tra le sedi prescelte, quella dell' di Gioia del Colle e che Controparte_6 non aveva accettato il servizio presso la suddetta sede;
nel medesimo turno di nomina, veniva assegnata una cattedra parziale (9 ore) alla candidata , inserita Parte_2 nella medesima fascia delle GPS, classe di concorso B012, nella posizione n. 52 con n.
64 punti e, tuttavia, poiché la stessa non aveva dichiarato la propria disponibilità ad acquisire la cattedra “a spezzoni” la stessa cattedra non veniva assegnata alla docente.
Lamentava che, quale logica conseguenza della mancata accettazione da parte della candidata posizione al n. 47 delle GPS, la cattedra sarebbe spettata alla ricorrente, per scorrimento della graduatoria, essendo, come sopra detto, l'istante collocata nelle GPS di alla posizione n. 48 e che, per converso, la stessa veniva assegnata alla docente CP_4
. Persona_3
Eccepiva la violazione della l.n. 241/90, la violazione dell'art. 12, commi IV e V, O.M.
n. 112/2022 e rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE
-accertare e dichiarare che la resistente, in violazione della L.n. 241/1990, ha ingiustamente negato l'accesso della ricorrente agli atti ed ai documenti amministrativi
e negato l'accesso al ricorso procedimentale,
-per l'effetto, condannare la parte resistente, a norma dell'art. 96 c.p.c., a risarcire il danno patrimoniale de non patrimoniale subito per essere stata necessitata ad avviare la presente procedura giudiziale, la cui resistenza si appalesa ex ante come temeraria.
Tanto in via equitativa in misura eguale ai valori medi di tariffa di cui al vigente D.M.
n. 147/2022;
IN VIA PRINCIPALE
-accertare e dichiarare, per le ragioni in diritto sopra spiegate, il diritto della ricorrente a ricevere la proposta contrattuale illegittimamente riservata alla controinteressata;
Pag. 2 di 9 -per l'effetto, condannare le resistenti, ciascun ufficio per quanto di propria competenza a riconoscere, in favore della ricorrente, ogni beneficio di legge e diritto conseguente l'accettazione della proposta contrattuale di cui sopra e, tra gli altri segnatamente:
-- il diritto a percepire gli emolumenti far data dal dì di decorrenza del richiamato contratto e sino alla sua scadenza:
-- il diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio, ad ogni giuridico ed economico, che sarebbe maturata ove la ricorrente avesse prestato servizio in forza del dovuto contratto di lavoro”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano ritualmente in giudizio le parti convenute, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. per insussistenza del requisito del periculum in mora, la causa, di taglio documentale, giungeva sul ruolo della scrivente Giudicante e, all'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
La parte ricorrente ha invocato l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'incarico che le sarebbe spettato, fra i posti attribuibili/attribuiti nella convocazione del
29/9/2022, in forza della posizione in graduatoria e delle preferenze espresse e così, in particolare, ad ottenere la supplenza nella classe di concorso B012, secondo la graduatoria della II fascia delle GPS della provincia di con conseguente condanna CP_4 del convenuto a riconoscerle il risarcimento del danno subito, da parametrarsi CP_2 sulla perdita di retribuzione dal 29.9.2022 al 30.6.2023 e all'anzianità di servizio maturata, ove la ricorrente avesse prestato servizio.
Dall'esame complessivo dell'atto introduttivo si ricava che l'istante contesta il meccanismo del c.d. algoritmo, ossia la procedura di assegnazione informatizzata contemplata dall'art. 12 OM 112 del 2022 (Art. 12 - Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche 1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata); in particolare, nella fattispecie sottoposta al vaglio del
Tribunale, parte ricorrente non chiede una modifica del proprio punteggio o della
Pag. 3 di 9 propria collocazione in graduatoria ma si limita a contestare la gestione da parte dell'Amministrazione delle graduatorie, svolgendo una domanda che, non implica annullamento o disapplicazione dell'O.M. 120/2020, ma la corretta interpretazione dell'ordinanza stessa: la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio va, pertanto, qualificata come diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Tanto premesso, giova richiamare l'art. 2, commi 5,6 e 7 dell'O.M. n. 112/2022 che così prevede: “
5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto”.
E' pacifico, oltreché documentato, che l'istante ha presentato domanda di inserimento nelle GPS, Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di per la classe CP_4 di concorso B012, valevole per gli AA.SS. 2022/24 e del pari è pacifico e documentato che la ricorrente era collocata in posizione n.48, con punteggio pari a 65,50, della II fascia, presentando domanda per conferimento incarico per le supplenze annuali, indicando preferenze su diverse sedi, tra cui l'IISS Canudo-Marone-Galilei.
La ricorrente non ha ricevuto alcuna supplenza, lamentando che l'operato della P.A. contraddice sia il tenore dell'O.M. n.112/2022, alla luce anche di un'interpretazione sistematica ispirata al principio meritocratico che costituisce espressione del principio di legittimità dell'attività amministrativa oltreché del criterio della buona fede e correttezza.
Sul punto, ritiene il Tribunale di condividere le argomentazioni poste a fondamento di alcune pronunce di giudici di merito sullo specifico tema (cfr. Trib. Genova 9/1/2024 n.
5; Tribunale Milano sez. lav., 30/01/2024, n.458; Tribunale Roma sez. lav., 20/09/2023,
Pag. 4 di 9 n.8095) da cui non vi è motivo di discostarsi: “Secondo l'art. 12, comma 5, della ridetta O.M. 112/2022, l'assegnazione delle supplenze deve essere fatta seguendo
l'ordine della graduatoria (“Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria…”), in ossequio al principio generale regolante la materia del pubblico impiego che impone il rispetto dell'ordine di graduatoria, “in armonia con la previsione di cui all'art. 97 Cost., che individua la selezione concorsuale quale forma generale ed ordinaria di reclutamento a garanzia dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A.” (Cass., 16 novembre 2020 n. 25986).
Nella precedente fase, quella d'urgenza, il aveva dedotto che la ragione per CP_2 cui la ricorrente è stata pretermessa nell'assegnazione delle supplenze a favore di docenti in posizione deteriore è che è stata considerata rinunciataria.
L'interpretazione dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 accolta dal , non è condivisibile donde si rimedita anche il ragionamento sotteso alla CP_2 declinatoria in fase d'urgenza.
Come anticipato, l'art. 12 dispone: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata… 3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto… 4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui
l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle
Pag. 5 di 9 classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.
Ne discende che la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisce rinuncia soltanto “limitatamente alle preferenze non espresse” e il richiedente che non ottenga l'assegnazione di una supplenza in relazione alle preferenze espresse va considerato rinunciatario soltanto “con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”.
Pertanto, sulla scorta di una lettura dell'ordinanza ministeriale ispirata ai richiamati principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A., eventualmente previa disapplicazione delle contrarie disposizioni dell'ordinanza, la successiva previsione della mancata assegnazione della supplenza dalle graduatorie per le quali il docente sia risultato in turno di nomina deve intendersi limitata a ciascun turno di nomina e non anche agli eventuali successivi turni di nomina, anche per disponibilità sopraggiunte.
Infatti, l'art. 12, comma 10 della citata ordinanza, su cui si fonda la tesi ministeriale, stabilisce che “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Quest'ultima locuzione consente, pertanto, all'Amministrazione di assegnare le supplenze per le disponibilità successive scorrendo la graduatoria sino agli aspiranti in posizione deteriore.
E' stato affermato dalla giurisprudenza sopra citata che “tale disposizione, in ragione della sua collocazione all'interno dello stesso capoverso e dell'uso di locuzioni
(“ulteriori fasi di attribuzione”) riferibili a statuizioni immediatamente precedenti, deve leggersi in connessione con quelle contenute nei due periodi precedenti dello stesso
Pag. 6 di 9 comma 10, i quali enunciano le ipotesi d'impossibilità del rifacimento delle operazioni di conferimento: l'assegnazione dell'incarico; la rinuncia all'incarico.
Fuori da queste ipotesi le ulteriori fasi di attribuzione, relative alle “disponibilità successive” devono avvenire mediante “rifacimento” delle “operazioni di conferimento”
e non scorrendo la graduatoria oltre “l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Pertanto, fuori da quelle ipotesi, all'aspirante collocato in posizione anteriore non può essere preferito chi si trovi in una posizione successiva. Questa interpretazione è rispettosa del criterio enunciato nel quinto comma, che prescrive un'assegnazione degli aspiranti “nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria”.
La tesi suffragata dal , pe converso, se ne discosta, poiché ammette la CP_2 possibilità – anzi la rende fisiologica nella dinamica delle operazioni di conferimento – che venga accolta la domanda di un candidato collocato in posizione deteriore, subordinandola a condizioni imponderabili ed estranee ai titoli posseduti dagli aspiranti, come il momento in cui quella posizione si sia resa disponibile. Una tale lettura della norma, inoltre, male si concilia coi principi generali che collegano la formazione della graduatoria alle esigenze di buon andamento e di efficienza della pubblica amministrazione nonché con la complessità del meccanismo di assegnazione delle supplenze delineato dall'art. 12 stesso;
si tratta, infatti, di un meccanismo che, per essere ricondotto a razionalità, richiede un'applicazione sistematica delle diverse disposizioni regolatrici”.
Ma vi è di più.
L'interpretazione qui prescelta risulta trovare adeguato conforto nella nota del Direttore
Generale del , prot. 28597 del 29.7.2022, in cui si legge: “La mancata CP_2 indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.
La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive
Pag. 7 di 9 procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 112/2022”.
Una diversa applicazione dell'ordinanza ministeriale comporterebbe una violazione del principio meritocratico, nonché dei richiamati principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A.
Ne discende che la domanda di accertamento del diritto all'assegnazione della supplenza va accolta con decorrenza dal 29/9/2022 come insegnante per la classe di concorso
B012 presso la sede suindicata per la quale la ricorrente ha espresso preferenza.
Le parti convenute vanno, pertanto, condannate al riconoscimento dell'anzianità di servizio, ad ogni fine giuridico ed economico e al risarcimento del danno subito, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 29/9/2022 al 30/6/2023, decurtata dalle somme percepite a titolo di retribuzione per altri incarichi temporanei svolti nell'anno scolastico per cui vi è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto anche della fase cautelare.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, , Controparte_7 Controparte_3
ogni diversa eccezione, istanza disattesa, Controparte_4 così provvede:
-dichiara il diritto della ricorrente a vedersi assegnato un incarico a tempo determinato alle dipendenze del convenuto come insegnante per la classe di concorso CP_2
B012 con decorrenza dal 29 settembre 2022 fino al 30/6/2023 presso la scuola indicata in ricorso per la quale la ricorrente ha espresso preferenza con precedenza rispetto al docente appartenente alla medesima II fascia in cui risulta collocata la ricorrente avente minor punteggio;
Persona_3
- condanna l'amministrazione convenuta al riconoscimento dell'anzianità di servizio, ad ogni fine giuridico ed economico, per l'a.s.2022/2023 nonché al risarcimento del danno subito, da parametrarsi sulla perdita di retribuzione dal 29/9/2022 al 30/6/2023, decurtata dalle somme percepite a titolo di retribuzione per altri incarichi temporanei svolti nell'anno scolastico per cui è causa;
Pag. 8 di 9 condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Bari, 1/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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