Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3662
CASS
Sentenza 14 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971, come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977 (sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980), nella parte in cui imponeva il criterio del valore agricolo medio dei terreni a prescindere dalla loro destinazione economica, non comporta che, in caso di espropriazione di terreni ad effettiva destinazione agricola, la relativa indennità debba quantificarsi automaticamente in misura pari al prezzo di mercato del fondo ed al suo valore venale, dovendo essa invece essere commisurata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 della citata legge n. 865 del 1971 (cui si riferisce, ancora, il quarto comma dell'art. 5 bis della legge 359/1992), al valore agricolo del fondo medesimo, quale si determina sia in base alla media dei valori, nell'anno solare precedente il provvedimento ablativo, dei terreni ubicati nell'ambito della medesima regione agraria nei quali siano praticate le stesse colture in opera nel fondo espropriato, sia in relazione all'incidenza dell'espropriazione nei riguardi dell'azienda agricola della quale il fondo è elemento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3662
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3662
    Data del deposito : 14 marzo 2001

    Testo completo