Sentenza 14 marzo 2001
Massime • 1
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971, come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977 (sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980), nella parte in cui imponeva il criterio del valore agricolo medio dei terreni a prescindere dalla loro destinazione economica, non comporta che, in caso di espropriazione di terreni ad effettiva destinazione agricola, la relativa indennità debba quantificarsi automaticamente in misura pari al prezzo di mercato del fondo ed al suo valore venale, dovendo essa invece essere commisurata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 della citata legge n. 865 del 1971 (cui si riferisce, ancora, il quarto comma dell'art. 5 bis della legge 359/1992), al valore agricolo del fondo medesimo, quale si determina sia in base alla media dei valori, nell'anno solare precedente il provvedimento ablativo, dei terreni ubicati nell'ambito della medesima regione agraria nei quali siano praticate le stesse colture in opera nel fondo espropriato, sia in relazione all'incidenza dell'espropriazione nei riguardi dell'azienda agricola della quale il fondo è elemento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN CI IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LAMARMORA 8, presso l'avvocato EMILIO PONTICIELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE PONTICIELLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI AFRAGOLA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il signor UI IN, rappresentato e difeso dall'avvocato FELICE LAUDADIO, giusta procura in calce al ricorso notificato;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2079/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 12/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ponticiello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 12 ottobre 1998, la Corte di appello di Napoli ha respinto l'opposizione di IL ZE UC alla stima dell'indennità determinata in complessive L. 15.825.200 dal Comune di Afragola per l'espropriazione, pronunciata con decreto del 24 marzo 1994, di un terreno di proprietà di quest'ultima sito nel territorio comunale e riportato in catasto al fg. 12, part. 702 e 704. Ha osservato al riguardo: a) che il fondo aveva pacificamente natura agricola, per cui per la stima doveva tenersi conto non dell'inclinazione manifestatasi nella zona di edificare abusivamente, ma soltanto del prezzo che il proprietario avrebbe potuto ottenere dalla compravendita di un terreno agricolo;
b) che detta stima era aderente ai valori tabellari e, comunque, mancava la prova che i prezzi di tali terreni agricoli fossero superiori a quelli determinati dall'amministrazione; c) l'ammontare dell'indennizzo non poteva essere aumentato neppure per le caratteristiche dell'opera pubblica o per i pregiudizi futuri che la stessa avrebbe comportato, del tutto estranei ai criteri di computo previsti dalla legge. Per la cassazione di questa sentenza, l'ZE UC ha proposto ricorso per due motivi;
cui resiste il comune di Afragola con controricorso.
Motivi della decisione
Il collegio deve anzitutto disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché la procura rilasciata dall'ZE al proprio difensore non sarebbe speciale e difetterebbe dell'indicazione della data, avendo questa Corte ripetutamente affermato che ai fini della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione; e che in ipotesi di procura rilasciata a margine del ricorso - come nella fattispecie - tali requisiti debbono reputarsi rispettivamente dimostrati, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell'atto a margine del quale la procura figura apposta, si fa della sentenza gravata. La ricorrenza nel caso concreto dei suddetti requisiti rende irrilevante, sia che tale procura sia stata conferita (o meno) in data anteriore a quella della redazione del ricorso, sia che in calce al conferimento di essa a margine dell'atto su cui figura apposta non sia stata indicata la data del suo rilascio, che da nessuna disposizione di legge è prevista a pena di nullita (sent. 4038/1999;
9507/1999; 14527/1999).
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli art. 61 e 191 disp. att. cod. proc. civ., nonché difetto assoluto di motivazione, si duole che la sentenza impugnata non abbia adottato alcuna pronuncia in merito alla propria istanza di ammissione della c.t.u. la quale avrebbe valutato il terreno in misura corrispondente alla propria pretesa ed apprezzato l'utilizzazione edificatoria attestata dagli insediamenti urbani sorta a poca distanza: peraltro recentemente confermata dalla stima del terreno compiuta dall'U.T.E. che aveva attribuito alla part. 702 il valore di L. 10.164.000 ed alla part. 704 quello di L. 20.608.000.
Con il secondo motivo, deducendo difetto di motivazione circa punti decisivi della controversia censura la sentenza impugnata per aver confermato la valutazione dell'area compiuta dal comune, senza indicare alcuno degli elementi di calcolo giustificativi di tale affermazione, peraltro smentita anche dalla determinazione dell'indennità da parte dell'U.T.E.
Entrambi i motivi sono infondati.
La ricorrente, infatti non contesta l'accertamento compiuto dalla Corte territoriale, in base, al quale l'area espropriata avesse classificazione e destinazione agricola;
ne' la circostanza dedotta anche dall'amministrazione espropriante (pag. 6 controric.) che tale destinazione le fosse impressa direttamente dal vigente P.R.G. di quel comune.
Ne deriva che del tutto correttamente la sentenza impugnata ha applicato i criteri stabiliti dall'art. 5 bis della legge 359 del 1992 secondo cui, per la valutazione dell'edificabilità delle aree si devono considerare, nell'interpretazione offerta da questa Corte e dalla Corte costituzionale, le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'emissione del decreto ablativo. Ed è noto che la giurisprudenza di questa Corte è sempre più ferma nella considerazione congiunta delle "possibilità legali ed effettive di edificazione" ed ormai consolidata nel pretendere la necessaria concorrenza dei due requisiti riconoscendo, quindi, sul piano letterale alla particella "e" un valore cumulativo anziché disgiuntivo che lega ed armonizza le possibilità giuridiche con quelle effettive;
e su quello sistematico, la peculiarità del concetto di edificabilità adottato dalla norma che nega rilevanza autonoma ed esaustiva alla mera edificabilità di fatto, esigendo che essa si armonizzi con quella legale: e così escludendo che debba procedersi ad un apprezzamento edificatorio de facto, parallelamente allo sfruttamento edilizio di aree prossime, come preteso dalla ricorrente anche con la richiesta di consulenza tecnica, posto che l'introduzione di una generale e incondizionata bipartizione dei suoli, agricoli ed edificabili, da parte della norma non ammette figure intermedie, ed è associata ad una verifica oggettiva e non legata a valutazioni opinabili, che può esser data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in considerazione (Cass. 28 marzo 1996, n. 2856; 11 dicembre 1996, n. 11037; 5 giugno 1997, n. 5111; 14 gennaio 1998, n. 259; 10 aprile 1998, n. 3717; 12 giugno 1998, n. 5893; 3 luglio 1998, n. 6522). Consegue, che non può essere classificata come "edificabile" un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione assoggettino a vincolo di inedificabilità o alla quale attribuiscano destinazione agricola, perché in entrambi i casi alla stessa vengono precluse le possibilità legali di edificazione;
e l'indennità di espropriazione deve essere determinata secondo il criterio di cui all'art. 16 della legge 865 del 1971 - rimasto in vigore pur dopo le note declaratorie di incostituzionalità concernenti le aree edificabili (sent. 5/1980 e 223 del 1983 della Corte Costit.) - cui il 4^ comma del menzionato art. 5 bis espressamente rinvia e che ammette soltanto il calcolo tabellare dell'indennità: e cioè che la stessa debba essere commisurata al "valore agricolo del fondo", ossia al valore determinato dalla speciale Commissione provinciale di cui al 1^ comma della norma sulla base dei parametri costituiti sia dal valore medio (cioè ottenuto sulla media dei valori concretamente individuati) nell'anno solare precedente al provvedimento ablatorio, dei terreni ubicati nell'ambito della medesima regione agraria nei quali erano praticate le medesime colture in opera nel fondo espropriato, sia dall'incidenza dell'espropriazione nei riguardi dell'azienda agricola della quale il fondo è elemento (Cass. 7 giugno 1994 n. 5506; 21 luglio 1992 n. 8797; 20 gennaio 1988 n. 402). E poiché nel caso la Corte territoriale, a prescindere dalle non pertinenti considerazioni relative al mercato delle aree della zona, ha dato atto che la determinazione dell'indennità era stata compiuta in aderenza ai valori tabellari suddetti (pag. 6), e la ricorrente non ha contestato siffatto accertamento, a nulla rileva il provvedimento di stima adottato dall'U.T.E. tenendo conto dell'edificabilità di fatto del terreno, in quanto in base alla menzionata normativa, l'indennizzo in questione deve essere stabilito comunque nel rispetto dei valori agricoli fissati dalla citata commissione;
ed il giudice resta soggetto al limite dell'applicazione del criterio riduttivo del valore "agricolo" del fondo introdotto dal ricordato art. 16, in luogo di quello commerciale considerato, invece, dall'art. 39 della legge fondamentale 2359 del 1865 ed erroneamente invocato nel caso dall'ZE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Comune di Afragola in complessive L. 2.131.700=, di cui L. 2.000.000, per onorario di difesa.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001