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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01566/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 02489 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01566/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1566 del 2025, proposto da
RI EC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci,
TE CE, DE OS e RI AN, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 134/2024 del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.05.2024 non impugnata e notificata in forma esecutiva il
08.11.2024. N. 01566/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Alberto
MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente si è rivolta al Tribunale di Rovigo per vedersi riconoscere, in relazione ai contratti stipulati per supplenze brevi e saltuarie, il diritto alla percezione della
Retribuzione professionale docenti (RPD). In particolare, ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con Ministero dell'Istruzione e del Merito; per l'effetto, [di] condannare il Ministero dell'Istruzione
e del Merito, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1086,69 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
2. Con la sentenza n. 134/2024, il Tribunale di Rovigo ha accolto “il ricorso, condannando il Ministero convenuto a corrispondere al ricorrente, per i titoli indicati in parte motiva, la somma di € 1.086,69 oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo”.
3. In data 8 novembre 2024, parte ricorrente ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione. N. 01566/2025 REG.RIC.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il pagamento delle differenze retributive, è stato proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa, onde ottenere il pagamento della somma oggetto della condanna.
La parte ricorrente ha finanche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento.
5. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 12 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. del 12 agosto 2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n.
669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulle sentenze del giudice ordinario.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe. Pertanto, in conformità alla domanda proposta, lo stesso
Ministero deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza di un credito a titolo di Retribuzione professionale docenti.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di pagare, a favore della parte ricorrente, la somma di € 1.086,69 (milleottantasei/69), oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo. N. 01566/2025 REG.RIC.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore Generale della “Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie” del Ministero dell'Istruzione e del Merito (indirizzo PEC: dgruf@postacert.istruzione.it), con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Pertanto, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in
€ 339,00 (trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. N. 01566/2025 REG.RIC.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 339,00
(trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO AS, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto MO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto MO EO AS
IL SEGRETARIO N. 01566/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 02489 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01566/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1566 del 2025, proposto da
RI EC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci,
TE CE, DE OS e RI AN, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 134/2024 del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.05.2024 non impugnata e notificata in forma esecutiva il
08.11.2024. N. 01566/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Alberto
MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente si è rivolta al Tribunale di Rovigo per vedersi riconoscere, in relazione ai contratti stipulati per supplenze brevi e saltuarie, il diritto alla percezione della
Retribuzione professionale docenti (RPD). In particolare, ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con Ministero dell'Istruzione e del Merito; per l'effetto, [di] condannare il Ministero dell'Istruzione
e del Merito, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1086,69 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
2. Con la sentenza n. 134/2024, il Tribunale di Rovigo ha accolto “il ricorso, condannando il Ministero convenuto a corrispondere al ricorrente, per i titoli indicati in parte motiva, la somma di € 1.086,69 oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo”.
3. In data 8 novembre 2024, parte ricorrente ha notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione destinataria della condanna al fine di chiederne l'esecuzione. N. 01566/2025 REG.RIC.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione, quantomeno rispetto al capo condannatorio concernente il pagamento delle differenze retributive, è stato proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa, onde ottenere il pagamento della somma oggetto della condanna.
La parte ricorrente ha finanche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento.
5. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 12 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve ritenersi che sussistano i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. del 12 agosto 2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n.
669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulle sentenze del giudice ordinario.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe. Pertanto, in conformità alla domanda proposta, lo stesso
Ministero deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, che ha riconosciuto alla parte ricorrente la spettanza di un credito a titolo di Retribuzione professionale docenti.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di pagare, a favore della parte ricorrente, la somma di € 1.086,69 (milleottantasei/69), oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo. N. 01566/2025 REG.RIC.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore Generale della “Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie” del Ministero dell'Istruzione e del Merito (indirizzo PEC: dgruf@postacert.istruzione.it), con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari vigenti (d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le controversie fino a € 1.100,00), ridotti della metà in ragione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Pertanto, in considerazione delle fasi in cui si è articolata la presente controversia (studio, introduttiva, decisionale), i compensi devono essere liquidati in
€ 339,00 (trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. N. 01566/2025 REG.RIC.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 339,00
(trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO AS, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Alberto MO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto MO EO AS
IL SEGRETARIO N. 01566/2025 REG.RIC.