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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 33626 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 33626 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 20 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 31 ottobre 2024 e vertente
TRA
(cf ), in persona del procuratore generale Parte_1 C.F._1 [...]
er atto di , notaio in Roma, in data 13 gennaio 2023, CP_1 Persona_1
rep 1402 racc. 721, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Enrico Costa n. 19 presso lo studio dell'avv. Monica Dedoni che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
( cf ) in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Corvisieri n. 22
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Recupito che lo rappresenta e difende giusta procura alla liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Romagnoli che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto di notaio in Roma, Persona_2
in data 2 luglio 2019 rep. 89200 racc. 25782
CHIAMATA IN CAUSA
E
Controparte_4
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie ex art. 352 depositate dalle parti nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio il Controparte_2
CP_
al fine di veder accertare la responsabilità degli stessi per i danni subiti
[...]
per effetto della caduta avvenuta il 17 settembre 2019 nell'uscire dall'ascensore condominiale e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della domanda ha dedotto che il giorno 17 settembre 2019, verso le opre
9,45 l'attrice nell'uscire dall'ascensore, dopo aver udito il segnale sonoro che avvisava che l'ascensore si era correttamente fermato al piano, era caduta in quanto, diversamente da quanto segnalato dall'ascensore lo stesso si era fermato venti centimetri più in alto rispetto alla pavimentazione dell'androne condominiale, insidia della quale non si era accorta
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essendo portatrice di cataratta bioculare e con difficoltà di deambulazione in conseguenza di un recente intervento di protesizzazione al femore destro.
Per effetto della caduta aveva riportato lesioni per le quali, dopo essere stata assistita da una persona presente era stata trasportata in Ospedale avendo urtato con il viso contro la ringhiera delle scale ed aver urtato con l'arto inferiore sinistro contro i gradini delle scale,
Il malfunzionamento dell'ascensore era stato asseverato dalla ditta che aveva la manutenzione dell'ascensore tanto che il aveva deliberato di far eseguire i CP_2
lavori di manutenzione segnalati dalla ditta come necessari.
Aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti al condominio che tuttavia non aveva ritenuto di provvedere al pagamento.
Si è costituito il deducendo che non vi era riscontro del fatto Controparte_2
che la caduta fosse stata causata da un arresto dell'ascensore più in alto del piano di fermata in quanto l'ascensore era dotato di un apparato che procedeva al corretto posizionamento dell'ascensore al piano evidenziando come nessun intervento di manutenzione fosse stato posto in essere dalla ditta di manutenzione.
Ha dedotto, inoltre, che nessuna responsabilità per la custodia poteva essere attribuita al che non solo aveva equipaggiato l'ascensore con i sistemi di sicurezza CP_2
destinati ad evitare che l'ascensore potesse non fermarsi correttamente al piano ma aveva anche in corso un contratto di manutenzione per la costante verifica del corretto funzionamento dell'impianto.
Ha chiesto la autorizzazione a chiamare in causa la Assicurazione che garantiva il condominio per la responsabilità civile e la società per essere dalle Controparte_4
stesse manlevato.
Si è costituita la società chiamata in causa deducendo che la attrice non aveva CP_3
provato il fatto ed il nesso di causalità evidenziando che la stessa attrice aveva fornito
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all'arrivo in Ospedale una diversa versione dei fatti avendo indicato di essere caduta accidentalmente in casa e che era stata indicata la presenza di una persona che non risultava avere rapporti con il condominio che avrebbe assistito ai fatti.
Ha dedotto, inoltre, che in relazione alla responsabilità da custodia oltre alla mancata prova del fatto e del nesso di causalità rispetto alla situazione dedotta dell'ascensore, prova necessaria per la insorgenza di una eventuale presunzione di responsabilità nei confronti del solo in presenza della quale insorgeva la necessità per il di CP_2 CP_2
provare il caso fortuito nel quale rientrava anche il comportamento negligente del danneggiato.
Ha comunque dedotto il caso fortuito dal momento che l'ascensore non presentava anomalie, che comunque il dislivello, ove provato tenuto conto della negazione del malfunzionamento da parte del , non costituiva una insidia in quanto era visibile CP_2
e che le caratteristiche dell'ascensore erano conosciute dalla attrice che per le proprie condizioni risulta che camminava con l'ausilio di un deambulatore ed usufruiva di un accompagnatore.
Inoltre, ove provato che si fosse creato un dislivello superiore ai venti centimetri tra il pavimento dell'ascensore e quello dell'androne, tale situazione era chiaramente percepibile dalla attrice la quale fruiva anche di un accompagnatore proptìrio per assisterla nella deambulazione.
Ha dedotto, inoltre, la violazione da parte del del patto di lite dal momento che CP_2
si era costituito senza comunicare preventivamente l'atto di citazione al fine di consentire alla Assicurazione di costituirsi per contro del . CP_2
Ha chiesto di chiamare in causa la società contrattualmente incaricata della manutenzione dell'ascensore.
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Respinta la richiesta di chiamata in causa della società di manutenzione dell'ascensore per ragioni di economia processuale, escusso un teste, espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona della attore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 20 febbraio 2025 sulle conclusioni e memorie depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dell'attrice è diretta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sua caduta avvenuta il giorno 17 settembre 2019, verso le opre 9,45 l'attrice nell'uscire dall'ascensore, dopo aver udito il segnale sonoro che avvisava che l'ascensore si era correttamente fermato al piano, era caduta in quanto, diversamente da quanto segnalato dall'ascensore lo stesso si era fermato venti centimetri più in alto rispetto alla pavimentazione dell'androne condominiale, insidia della quale non si era accorta essendo portatrice di cataratta bioculare e con difficoltà di deambulazione in conseguenza di un recente intervento di protesizzazione al femore destro. Ha posto a base della domanda la responsabilità da custodia ex articolo 2051 e la responsabilità da insidia di cui all'articolo
2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005) o la fattispecie prevista dall'articolo 2043 cc.
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Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione dell'ascensore rispetto al pavimento dell'androne condominiale al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli
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utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili
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a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n.
23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793)
e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). In particolare sempre la cassazione ha ritenuto che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta
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era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi,
conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato). (Cass. Sez. III, 20 gennaio 2014, n.
999). ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n.
23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793)
e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e
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prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla corte di cassazione che ha ritenuto che Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es.
Cass. Sez. VI-III, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775) e successivamente riconfermato in quanto è stato ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale
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sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
(Cass. Sez. VI-III, 30 ottobre 2018, n. 27724).
D'altra parte in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. Sez. VI-III, ord. 3 aprile 2019, n. 9315)
Infine occorre ricordare che nel caso di responsabilità ex articolo 2043 cc incombe sull'attore l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità ed in particolare oltre la condotta colposa, il danno, il nesso di causalità anche i requisiti dell'insidia, vale a dire la invisibilità e la imprevedibilità della stessa.
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Parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che la caduta era avvenuta il giorno 17
settembre 2019, verso le opre 9,45 l'attrice nell'uscire dall'ascensore, dopo aver udito il segnale sonoro che avvisava che l'ascensore si era correttamente fermato al piano, era caduta in quanto, diversamente da quanto segnalato dall'ascensore lo stesso si era fermato venti centimetri più in alto rispetto alla pavimentazione dell'androne condominiale, insidia della quale non si era accorta essendo portatrice di cataratta bioculare e con difficoltà di deambulazione in conseguenza di un recente intervento di protesizzazione al femore destro.
Nella cartella clinica relativa al ricovero al Pronto Soccorso risulta riportato nella anamnesi che la attrice aveva riferito che la causa delle lesioni era stata una caduta accidentale in casa e gli stessi sanitari hanno indicato che la paziente all'arrivo al Pronto Soccorso era vigile, lucida e senza deficit neurologici.
Nella stessa cartella, tuttavia nelle note al momento dell'arrivo risulta menzionato che l'attrice aveva riferito una caduta accidentale uscendo dall'ascensore.
Parte attrice non ha prodotto il verbale del trasporto da parte del Servizio 118 nel quale è
annotato il luogo in cui era stato trovato il paziente al momento dell'arrivo dell'ambulanza.
Sempre dalla cartella del Pronto Soccorso non trova riscontro il fatto che la stessa avesse urtato con la parte inferiore della gamba sinistra, nel cadere sui gradini della scala condominiale, non risultando alcun trauma o lesione sulla parte inferiore della gamba sinistra essendo stato riscontrato un trauma dell'anca sinistra con accorciamento dell'arto ed estrarotazione dello stesso e diagnosticata la presenza di una frattura trans-cervicale del collo del femore sinistro, oltre ad n trauma cranico con tumefazione nella regione parietale e trauma arto superiore sinistro con ferita lacero contusa.
Per quanto riguarda la caduta nel corso del giudizio è stata escussa una teste, Tes_1
dichiaratasi conoscente della attrice, la quale ha riferito che quella mattina stava uscendo
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insieme alla attrice e che era scesa per prima per portare giù il deambulatore che l'attrice utilizzava per camminare.
Dopo di lei era scesa l'attrice e quando era arrivato l'ascensore aveva provveduto lei ad aprile la porta dell'ascensore, mentre l'attrice aveva aperto le antine dell'ascensore ed era caduta andando ad urtare le scale che di trovavano di fronte. Ha spiegato che dopo aver aperto la porta dell'ascensore si era spostata ponendosi di larto alla porta e non era riuscita a sostenere l'attrice che cadeva..
Ha precisato che quando aveva aperto la porta dell'ascensore non aveva fatto caso al fatto che l'ascensore non fosse arrivato al piano ma aveva sentito il suono che avvisava dell'arrivo dell'ascensore. Dopo la caduta aveva soccorso l'attrice ed aveva chiamato l'ambulanza.
La deposizione della teste induce alcune perplessità.
Secondo la teste era stata l'attrice ad aprire le antine dell'ascensore, mentre dalla stessa fotografia depositata a visibile che si tratta di porte che si aprono automaticamente scorrendo.
Inoltre dalla fotografia, dalla quale non risulta la data di ripresa, è possibile vedere che le antine dell'ascensore non si sono chiuse completamente ed una di esse appare essere fuori asse.
La teste, conoscente della attrice, ha indicato di essere scesa per portare giù il deambulatore della attrice e di aver atteso che la stessa scendesse autonomamente senza deambulatore che essendo sceso insieme a lei, evidentemente entrava nell'ascensore insieme alla persona.
Ha anche indicato di aver aperto la pota dell'ascensore senza preoccuparsi di predisporre il deambulatore affinché la attrice potesse usarlo per uscire dall'ascensore in sicurezza, né si
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era predisposta per aiutare la attrice ad uscire dall'ascensore, pur avendo la stessa, come affermato, problemi di deambulazione, ponendosi a lato della porta dell'ascensore.
A fronte di ciò occorre considerare che risulta pacifico che l'ascensore fosse dotato di un sistema atto a consentire il previsto posizionamento dell'ascensore in linea con il pavimento dell'androne condominiale.
In ogni caso, qualora la fotografia fosse effettivamente conforme allo stato dei luoghi al momento del fatto, circostanza contestata dal che ha contestato che vi sia stato CP_2
un malfunzionamento che abbia reso necessario un intervento, le porte della cabina risultano essere quasi completamente richiuse ma in posizione incompatibile con la ordinaria chiusura e la porta di destra, guardando la fotografia risulta non allineata rispetto alla porta di sinistro apparendo in parte piegata verso l'esterno.
In ogni caso se il pavimento della cabina si fosse trovato realmente in tale posizione,
osserva il giudicante che la situazione era chiaramente visibile e non risulta essere stato provato che effettivamente la attrice avesse problemi di vista, non risultando essere stata idicata la cataratta bilaterale nella anamnesi raccolta all'ingresso al Pronto Soccorso.
D'altra parte se effettivamente sussisteva un problema di vista importante, al fine di non consentire di apprezzare la situazione della pavimentazione, a maggior ragione non si comprende la condotta della testimone che dovendo accompagnare la attrice che non solo aveva necessità del deambulatore per camminare, non sarebbe stata in grado di avere una visuale sufficientemente chiara per vedere i luoghi ove camminava.
Ma in tale situazione appare ancora più grave il comportamento della teste che pur sapendo che l'attrice non era in grado di muoversi da sola in sicurezza, aveva lasciato cxhe la stessa prendesse da sola l'ascensore e non le ha fornito alcuna assistenza nell'uscire dallo stesso, pur avendo indicato di essere stata lei ad aprire la porta dell'ascensore,
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situazione che induce ragionevoli perplessità sulla credibilità di quanto dichiarato dalla stessa.
Ritiene, quindi, il giudicante che non sia stata raggiunta la prova della verificazione del fatto dedotto dalla attrice nell'atto di citazione e della sussistenza del nesso di causalità con la caduta.
Deve, pertanto essere respinta la domanda attrice.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio fatta eccezione per le spese di ctu che sono poste definitivamente a carico di parte attrce che le ha anticipate.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti del condominio di Roma, Parte_1
nonché nei confronti della società Controparte_2 Controparte_3
chiamata in causa dal condominio.
* rigetta la domanda attrice;
* compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio fatta eccezione per le spese di CTU che, liquidate in misura pari all'acconto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate..
Così deciso in Roma, il giorno 28 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 33626 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 20 febbraio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 31 ottobre 2024 e vertente
TRA
(cf ), in persona del procuratore generale Parte_1 C.F._1 [...]
er atto di , notaio in Roma, in data 13 gennaio 2023, CP_1 Persona_1
rep 1402 racc. 721, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Enrico Costa n. 19 presso lo studio dell'avv. Monica Dedoni che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
( cf ) in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Corvisieri n. 22
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Recupito che lo rappresenta e difende giusta procura alla liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
(cf ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Romagnoli che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto di notaio in Roma, Persona_2
in data 2 luglio 2019 rep. 89200 racc. 25782
CHIAMATA IN CAUSA
E
Controparte_4
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie ex art. 352 depositate dalle parti nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio il Controparte_2
CP_
al fine di veder accertare la responsabilità degli stessi per i danni subiti
[...]
per effetto della caduta avvenuta il 17 settembre 2019 nell'uscire dall'ascensore condominiale e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della domanda ha dedotto che il giorno 17 settembre 2019, verso le opre
9,45 l'attrice nell'uscire dall'ascensore, dopo aver udito il segnale sonoro che avvisava che l'ascensore si era correttamente fermato al piano, era caduta in quanto, diversamente da quanto segnalato dall'ascensore lo stesso si era fermato venti centimetri più in alto rispetto alla pavimentazione dell'androne condominiale, insidia della quale non si era accorta
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essendo portatrice di cataratta bioculare e con difficoltà di deambulazione in conseguenza di un recente intervento di protesizzazione al femore destro.
Per effetto della caduta aveva riportato lesioni per le quali, dopo essere stata assistita da una persona presente era stata trasportata in Ospedale avendo urtato con il viso contro la ringhiera delle scale ed aver urtato con l'arto inferiore sinistro contro i gradini delle scale,
Il malfunzionamento dell'ascensore era stato asseverato dalla ditta che aveva la manutenzione dell'ascensore tanto che il aveva deliberato di far eseguire i CP_2
lavori di manutenzione segnalati dalla ditta come necessari.
Aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti al condominio che tuttavia non aveva ritenuto di provvedere al pagamento.
Si è costituito il deducendo che non vi era riscontro del fatto Controparte_2
che la caduta fosse stata causata da un arresto dell'ascensore più in alto del piano di fermata in quanto l'ascensore era dotato di un apparato che procedeva al corretto posizionamento dell'ascensore al piano evidenziando come nessun intervento di manutenzione fosse stato posto in essere dalla ditta di manutenzione.
Ha dedotto, inoltre, che nessuna responsabilità per la custodia poteva essere attribuita al che non solo aveva equipaggiato l'ascensore con i sistemi di sicurezza CP_2
destinati ad evitare che l'ascensore potesse non fermarsi correttamente al piano ma aveva anche in corso un contratto di manutenzione per la costante verifica del corretto funzionamento dell'impianto.
Ha chiesto la autorizzazione a chiamare in causa la Assicurazione che garantiva il condominio per la responsabilità civile e la società per essere dalle Controparte_4
stesse manlevato.
Si è costituita la società chiamata in causa deducendo che la attrice non aveva CP_3
provato il fatto ed il nesso di causalità evidenziando che la stessa attrice aveva fornito
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all'arrivo in Ospedale una diversa versione dei fatti avendo indicato di essere caduta accidentalmente in casa e che era stata indicata la presenza di una persona che non risultava avere rapporti con il condominio che avrebbe assistito ai fatti.
Ha dedotto, inoltre, che in relazione alla responsabilità da custodia oltre alla mancata prova del fatto e del nesso di causalità rispetto alla situazione dedotta dell'ascensore, prova necessaria per la insorgenza di una eventuale presunzione di responsabilità nei confronti del solo in presenza della quale insorgeva la necessità per il di CP_2 CP_2
provare il caso fortuito nel quale rientrava anche il comportamento negligente del danneggiato.
Ha comunque dedotto il caso fortuito dal momento che l'ascensore non presentava anomalie, che comunque il dislivello, ove provato tenuto conto della negazione del malfunzionamento da parte del , non costituiva una insidia in quanto era visibile CP_2
e che le caratteristiche dell'ascensore erano conosciute dalla attrice che per le proprie condizioni risulta che camminava con l'ausilio di un deambulatore ed usufruiva di un accompagnatore.
Inoltre, ove provato che si fosse creato un dislivello superiore ai venti centimetri tra il pavimento dell'ascensore e quello dell'androne, tale situazione era chiaramente percepibile dalla attrice la quale fruiva anche di un accompagnatore proptìrio per assisterla nella deambulazione.
Ha dedotto, inoltre, la violazione da parte del del patto di lite dal momento che CP_2
si era costituito senza comunicare preventivamente l'atto di citazione al fine di consentire alla Assicurazione di costituirsi per contro del . CP_2
Ha chiesto di chiamare in causa la società contrattualmente incaricata della manutenzione dell'ascensore.
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Respinta la richiesta di chiamata in causa della società di manutenzione dell'ascensore per ragioni di economia processuale, escusso un teste, espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona della attore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 20 febbraio 2025 sulle conclusioni e memorie depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dell'attrice è diretta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sua caduta avvenuta il giorno 17 settembre 2019, verso le opre 9,45 l'attrice nell'uscire dall'ascensore, dopo aver udito il segnale sonoro che avvisava che l'ascensore si era correttamente fermato al piano, era caduta in quanto, diversamente da quanto segnalato dall'ascensore lo stesso si era fermato venti centimetri più in alto rispetto alla pavimentazione dell'androne condominiale, insidia della quale non si era accorta essendo portatrice di cataratta bioculare e con difficoltà di deambulazione in conseguenza di un recente intervento di protesizzazione al femore destro. Ha posto a base della domanda la responsabilità da custodia ex articolo 2051 e la responsabilità da insidia di cui all'articolo
2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005) o la fattispecie prevista dall'articolo 2043 cc.
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Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione dell'ascensore rispetto al pavimento dell'androne condominiale al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli
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utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che lo ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia secondo la quale l'ente proprietario risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili
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a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n.
23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793)
e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). In particolare sempre la cassazione ha ritenuto che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta
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era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi,
conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato). (Cass. Sez. III, 20 gennaio 2014, n.
999). ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n.
23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793)
e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e
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prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla corte di cassazione che ha ritenuto che Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es.
Cass. Sez. VI-III, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775) e successivamente riconfermato in quanto è stato ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale
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sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
(Cass. Sez. VI-III, 30 ottobre 2018, n. 27724).
D'altra parte in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. Sez. VI-III, ord. 3 aprile 2019, n. 9315)
Infine occorre ricordare che nel caso di responsabilità ex articolo 2043 cc incombe sull'attore l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità ed in particolare oltre la condotta colposa, il danno, il nesso di causalità anche i requisiti dell'insidia, vale a dire la invisibilità e la imprevedibilità della stessa.
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Parte attrice nell'atto di citazione ha dedotto che la caduta era avvenuta il giorno 17
settembre 2019, verso le opre 9,45 l'attrice nell'uscire dall'ascensore, dopo aver udito il segnale sonoro che avvisava che l'ascensore si era correttamente fermato al piano, era caduta in quanto, diversamente da quanto segnalato dall'ascensore lo stesso si era fermato venti centimetri più in alto rispetto alla pavimentazione dell'androne condominiale, insidia della quale non si era accorta essendo portatrice di cataratta bioculare e con difficoltà di deambulazione in conseguenza di un recente intervento di protesizzazione al femore destro.
Nella cartella clinica relativa al ricovero al Pronto Soccorso risulta riportato nella anamnesi che la attrice aveva riferito che la causa delle lesioni era stata una caduta accidentale in casa e gli stessi sanitari hanno indicato che la paziente all'arrivo al Pronto Soccorso era vigile, lucida e senza deficit neurologici.
Nella stessa cartella, tuttavia nelle note al momento dell'arrivo risulta menzionato che l'attrice aveva riferito una caduta accidentale uscendo dall'ascensore.
Parte attrice non ha prodotto il verbale del trasporto da parte del Servizio 118 nel quale è
annotato il luogo in cui era stato trovato il paziente al momento dell'arrivo dell'ambulanza.
Sempre dalla cartella del Pronto Soccorso non trova riscontro il fatto che la stessa avesse urtato con la parte inferiore della gamba sinistra, nel cadere sui gradini della scala condominiale, non risultando alcun trauma o lesione sulla parte inferiore della gamba sinistra essendo stato riscontrato un trauma dell'anca sinistra con accorciamento dell'arto ed estrarotazione dello stesso e diagnosticata la presenza di una frattura trans-cervicale del collo del femore sinistro, oltre ad n trauma cranico con tumefazione nella regione parietale e trauma arto superiore sinistro con ferita lacero contusa.
Per quanto riguarda la caduta nel corso del giudizio è stata escussa una teste, Tes_1
dichiaratasi conoscente della attrice, la quale ha riferito che quella mattina stava uscendo
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insieme alla attrice e che era scesa per prima per portare giù il deambulatore che l'attrice utilizzava per camminare.
Dopo di lei era scesa l'attrice e quando era arrivato l'ascensore aveva provveduto lei ad aprile la porta dell'ascensore, mentre l'attrice aveva aperto le antine dell'ascensore ed era caduta andando ad urtare le scale che di trovavano di fronte. Ha spiegato che dopo aver aperto la porta dell'ascensore si era spostata ponendosi di larto alla porta e non era riuscita a sostenere l'attrice che cadeva..
Ha precisato che quando aveva aperto la porta dell'ascensore non aveva fatto caso al fatto che l'ascensore non fosse arrivato al piano ma aveva sentito il suono che avvisava dell'arrivo dell'ascensore. Dopo la caduta aveva soccorso l'attrice ed aveva chiamato l'ambulanza.
La deposizione della teste induce alcune perplessità.
Secondo la teste era stata l'attrice ad aprire le antine dell'ascensore, mentre dalla stessa fotografia depositata a visibile che si tratta di porte che si aprono automaticamente scorrendo.
Inoltre dalla fotografia, dalla quale non risulta la data di ripresa, è possibile vedere che le antine dell'ascensore non si sono chiuse completamente ed una di esse appare essere fuori asse.
La teste, conoscente della attrice, ha indicato di essere scesa per portare giù il deambulatore della attrice e di aver atteso che la stessa scendesse autonomamente senza deambulatore che essendo sceso insieme a lei, evidentemente entrava nell'ascensore insieme alla persona.
Ha anche indicato di aver aperto la pota dell'ascensore senza preoccuparsi di predisporre il deambulatore affinché la attrice potesse usarlo per uscire dall'ascensore in sicurezza, né si
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era predisposta per aiutare la attrice ad uscire dall'ascensore, pur avendo la stessa, come affermato, problemi di deambulazione, ponendosi a lato della porta dell'ascensore.
A fronte di ciò occorre considerare che risulta pacifico che l'ascensore fosse dotato di un sistema atto a consentire il previsto posizionamento dell'ascensore in linea con il pavimento dell'androne condominiale.
In ogni caso, qualora la fotografia fosse effettivamente conforme allo stato dei luoghi al momento del fatto, circostanza contestata dal che ha contestato che vi sia stato CP_2
un malfunzionamento che abbia reso necessario un intervento, le porte della cabina risultano essere quasi completamente richiuse ma in posizione incompatibile con la ordinaria chiusura e la porta di destra, guardando la fotografia risulta non allineata rispetto alla porta di sinistro apparendo in parte piegata verso l'esterno.
In ogni caso se il pavimento della cabina si fosse trovato realmente in tale posizione,
osserva il giudicante che la situazione era chiaramente visibile e non risulta essere stato provato che effettivamente la attrice avesse problemi di vista, non risultando essere stata idicata la cataratta bilaterale nella anamnesi raccolta all'ingresso al Pronto Soccorso.
D'altra parte se effettivamente sussisteva un problema di vista importante, al fine di non consentire di apprezzare la situazione della pavimentazione, a maggior ragione non si comprende la condotta della testimone che dovendo accompagnare la attrice che non solo aveva necessità del deambulatore per camminare, non sarebbe stata in grado di avere una visuale sufficientemente chiara per vedere i luoghi ove camminava.
Ma in tale situazione appare ancora più grave il comportamento della teste che pur sapendo che l'attrice non era in grado di muoversi da sola in sicurezza, aveva lasciato cxhe la stessa prendesse da sola l'ascensore e non le ha fornito alcuna assistenza nell'uscire dallo stesso, pur avendo indicato di essere stata lei ad aprire la porta dell'ascensore,
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situazione che induce ragionevoli perplessità sulla credibilità di quanto dichiarato dalla stessa.
Ritiene, quindi, il giudicante che non sia stata raggiunta la prova della verificazione del fatto dedotto dalla attrice nell'atto di citazione e della sussistenza del nesso di causalità con la caduta.
Deve, pertanto essere respinta la domanda attrice.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio fatta eccezione per le spese di ctu che sono poste definitivamente a carico di parte attrce che le ha anticipate.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti del condominio di Roma, Parte_1
nonché nei confronti della società Controparte_2 Controparte_3
chiamata in causa dal condominio.
* rigetta la domanda attrice;
* compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio fatta eccezione per le spese di CTU che, liquidate in misura pari all'acconto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate..
Così deciso in Roma, il giorno 28 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale