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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2024, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
N. 10094/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art. 123 ter cpc emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
28.6.2024.
Il Giudice, letto l'art. 281-sexies c.p.c., lette le note scritte;
decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10094/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altre controversie di diritto amministrativo, pendente
TRA
(c.f.: ), elet- Parte_1 P.IVA_1
tivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. DE MICHE- LE MARIO (c.f.: e dell'Avv. BOCCAGNA SIMONE C.F._1
( ) Indirizzo Telematico;
dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in C/O AVV. L. SAL- CP_1 P.IVA_2
VATORI VIALE GRAMSCI 14 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. RUSSO RO-
BERTO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in DOM.TO Controparte_2 P.IVA_3
C/O CASA COMUNALE DI - PIAZZA MUNICIPIO N. 35 , CP_2 CP_2 presso lo studio dell'Avv. NERONE GIUSEPPE (c.f.: ) dal qua- C.F._4
le è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che il ha proposto azione di accertamento ne- Parte_1
gativo del credito preteso dal per consumi idrici. Controparte_2
Al riguardo la S.C. ha più volte affermato (v., ex plurimis, Cass. n. 16197/2012) che "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo".
Il , in particolare, ha eccepito la prescrizione biennale del credito avanzato Parte_1
dal Controparte_2
Al riguardo, la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), così come modificata dalla
Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), all'art.1 comma 4, recita testualmente:
“[…]nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si pre- scrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come defi- nite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri sog- getti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di
Pagina 2 di 12 cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attua- zione di quanto previsto al primo e al secondo periodo (v. tra le tante Delibere ARERA
n. 186/2020 e n. 610/2021 con allegati A;
n. 547/2019 con allegato B;
n. 311/2019).
Precisando, altresì, al susseguente comma 10 che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza e' successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
La Delibera ARERA 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr afferma, inoltre, all'art. 2 co. 3 che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) de- corre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fattura- zione, come individuato dalla regolazione vigente.”
In relazione alla decorrenza del termine di prescrizione biennale si registrano due diffe- renti opzioni interpretative.
Secondo una prima interpretazione, la prescrizione breve biennale è applicabile unica- mente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1 gennaio 2020 considerando fat- turabili dopo tale data anche consumi relativi ai cinque anni precedenti.
In tal senso si è pronunciato il Giudice di Pace del Tribunale di Santa Maria C.V. con la sentenza n. 756/23 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023 nella quale si legge che
"le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cin- que anni;
invece le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a <> antece- denti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ri- tenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all'art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore". Sullo stesso im- pianto normativo ma in diverso ambito regolatorio si registra poi la sentenza del Tribu- nale Benevento sez. II, 11/05/2022, n. 1116 secondo cui "Atteso che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-2016, trova rego- larmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni".
Secondo altra interpretazione, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture prescindendo dalla data di erogazione od effettua- zione dei consumi.
Pagina 3 di 12 In particolare, secondo il Tribunale di Reggio Calabria, (cfr. Sentenza n. 818/2022, pubblicata il 04/07/2022) il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la sca- denza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008) e sono del tutto irrile- vanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati.
Secondo questa interpretazione, più favorevole agli utenti, le disposizioni primarie so- pra indicate devono essere integrate con quelle regolatorie ed in particolare con il dispo- sto dell'articolo 2, comma 2.3 dell'allegato B alla delibera ARERA 547/2019 secondo cui "La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) de- corre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fattura- zione, come individuato dalla regolazione vigente".
La regolazione vigente in materia richiamata da ARERA e assunta anche sul piano civi- listico da chi sostiene questa tesi a fondamento della prescrizione breve, è rappresentata dalla delibera ARERA 655/2017 ed in particolare dall'allegato RQSII, che all'articolo 36 dispone il "tempo per l'emissione della fattura" che il successivo articolo 67 individua in
45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento.
In questa seconda prospettiva i Comuni sarebbero obbligati a emettere la fattura entro questi termini e quindi il termine di emissione della fattura ed il suo contenuto in rela- zione agli anni cui i consumi sono riferibili andrebbero ad incidere direttamente sulla prescrizione "dei consumi" non potendosi addebitare quelli risalenti a più di due anni.
Occorre rilevare che, la tesi più favorevole all'utente che ancora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura e non all'effettivo momento del consumo sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della
[...]
CP_3
Con l'Ordinanza Pregiudiziale del 17/04/2023 con R.G. 2666/2022 il Giudice di Pace di
Caserta aveva richiesto, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la soluzione di una que- stione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente la prescrizione bre- ve dei corrispettivi per i consumi idrici relativo ad un contenzioso insorto tra un contri- buente ed un . Controparte_4
In particolare, il remittente chiedeva alla Cassazione "se la prescrizione relativa ai con- sumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio 2020 sia biennale come stabi- lito dalla legge 205/2017 – legge di bilancio 2018- o quinquennale ai sensi dell'art. 2948
n°5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente
Pagina 4 di 12 amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la de- cisione de qua".
Il Primo Presidente della Cassazione, con provvedimento n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data 10/05/2023 - ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata. Infatti, per la Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporal- mente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuan- dolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effet- tuazione dei consumi".
E' evidente, dunque, che per il Primo Presidente della Corte di Cassazione il termine di prescrizione del credito vantato dai Comuni per la somministrazione di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva al 1.1.2020 anche se in relazione a consumi effettuati in epoca precedente.
Alla luce di quanto premesso, dunque, va rilevato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1° gennaio 2020. Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modi- ficare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficiente- mente lungo tra l'entrata in vigore della norma ( 1 gennaio 2018) e la sua concreta ap- plicazione ( 1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) proprio per i servizi idrici. La materia è stata, peral- tro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice Amministrativo che pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della richiamata Delibera Arera n. 186/2020 ha colto l'occasione per precisare che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bi- lancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura”.( Cfr Tar Lombardia 1442/2021).
Pagina 5 di 12 Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se con- tenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva come lo- gico corollario che l'applicazione del termine prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi idrici ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data.
La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in defi- nitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescri- zione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazio- ne dei pagamenti richiesti ai consumatori.
Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale.
E' noto, infatti, come la fornitura del servizio idrico sia riconducibile alla disciplina del- la somministrazione, ai sensi dell'articolo 1569 e ss. del Codice Civile. Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici e continuativi, costituendo dunque un rap- porto di durata. All'interno di tale rapporto, ogni singola prestazione è distinta ed auto- noma rispetto alle altre, pur essendo riferibile ad un'unica causa contrattuale.
Ciò posto, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della pre- scrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termi- ne di prescrizione decorre da quando il fornitore/Gestore, in base alla regolazione vigen- te, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il Gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenu-
Pagina 6 di 12 te le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture prece- denti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il docu- mento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. Del resto, una diversa “interpretazione” della decorrenza della prescrizione biennale stride con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, invece, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020, ostando, ad oggi, al riconoscimento dell'eccezione de qua soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al c.c. - articolo 2935 (sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione) e articolo 2941, (doloso occultamento dell'esistenza del debito) - che il Gestore del servi- zio ha onere di evidenziare e provare.
Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di de- correnza della prescrizione, va rilevato che il comma 10 dell'art. 1 della Legge n.
205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 1.1.2020) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici.
Tuttavia, l'ARERA con la delibera 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr all'art. 2 co. 3 ha specificato che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n,
205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.”
Tale interpretazione appare certamente più coerente con una corretta regolamentazione degli interessi in gioco nel contratto di fornitura idrica (ma anche degli altri servizi pub- blici) altrimenti l'utente non potrebbe avere alcuna certezza in ordine alla effettiva data di decorrenza di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio al quale sareb- be sufficiente posticipare la data di emissione della fattura per dilatare nel tempo il ma- turare del termine di estinzione del proprio diritto.
Chiarito quanto premesso, va rilevato che per i consumi idrici la Delibera ARERA del
23 dicembre 2015 655/2015/R/idr all'art. 38.1 specifica che il gestore è tenuto ad emet- tere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce
Pagina 7 di 12 standard specifico di qualità ed è differenziato come segue: a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
Ne discende, che con riferimento all'utenza intestata al ricorrente il Parte_1 CP_5
ne di era tenuto ad emettere delle fatture per la rilevazione dei consumi con ca- CP_2
denza bimestrale – atteso che il consumo annuale come si rileva dai documenti prodotti dal ricorrente è sempre superiore a 3000 mc all'anno – sicchè deve ritenersi che il ter- mine di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio idrico decorra dal 45° giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre.
Ciò chiarito, il ricorrente, in particolare, ha eccepito la prescrizione integrale del credito indicato nelle fatture:
N. 20192102372 del 30/06/2020 di € 4.996,86
N. 20191102405 del 25/09/2019 di € 4.103,61
N. 20201102325 del 11/01/2021 di € 5.881,08
N. 20211102287 del 29/10/2021 di € 4.413,82.
Alla luce delle osservazioni di cui sopra, il credito portato dalla fattura n. 20191102405 non risulta prescritto, applicandosi ad essa la prescrizione quinquennale afferendo al pe- riodo 1.12.2018-30.4.2019 e con scadenza del 25.9.2019 e dunque, prima dell'entrata in vigore del nuovo termine prescrizionale.
Quanto alle altre fatture, considerando che le resistenti non hanno prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente la data di notifica del sollecito di pagamento del 14.4.2023 e dell'avviso di accertamento del 20.10.2023, né tantomeno la prova della sola spedizione della fattura n. 20191102405 del 30.06.2020 e n. 20201102325 dell'
11.01.2021, il credito per i consumi idrici relativi ai periodi ivi indicati deve ritenersi prescritto.
Non risulta, invece prescritto il credito portato dalla fattura n. 20211102287 del
29.10.2021, alla luce del sollecito di pagamento comunicato al Condominio via pec in data 14.4.2023.
Quanto alle questioni formulate dal ricorrente rispetto alla asserita non corrispondenza tra i consumi presuntivamente contabilizzati con quelli effettivi imputabili al
[...]
si osserva quanto segue. CP_6
Pagina 8 di 12 Risultano infondate le contestazioni relative alla effettiva individuazione dei consumi idrici fatturati al ricorrente. In particolare, il Controparte_7
, sul punto, ha lamentato l'erroneità delle rilevazioni asseritamente effettuate
[...] dall'ente comunale e il malfunzionamento del contatore evidenziando come sullo stesso non risultasse effettuata alcuna manutenzione.
Sul punto appare preferibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli ven- gono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di di- mostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzio- namento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, indi- viduandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di con- trollo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297).
Nel caso di specie il ricorrente, se ha postulato il malfunzionamento del contatore dell'acqua per carenza di manutenzione, si è limitato ad addurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, nemmeno in via presuntiva, di tutte le abitazioni facenti parte del condominio sicchè non sussistono elementi per ritenere inveritiere le indicazioni contenute nelle fatture oggetto di lite in ordine ai mc di acqua consumati dall'utenza in- testata al ricorrente.
Quanto alla correttezza dei criteri utilizzati dall'amministrazione comunale nel redigere i suddetti documenti contabili va rilevato che la tariffa dei consumi idrici risulta indicata nella prima pagina di ciascuna fattura ove si legge:
Tariffa in vigore A seguito di delibera di Giunta Municipale n. 85 DEL 12/03/2018 in conformità delle disposizioni vigenti Tipo
Consumi Fascia 1 da 0 a 90 0,399
Consumi Fascia 2 da 91 a 180 0,463
Consumi Fascia 3 da 181 a 270 0,609
Consumi Fascia 4 da 271 a 999999 0,661
Pagina 9 di 12 Dalla lettura di ciascuna fattura risulta, inoltre, che la suddetta tariffa prevede un costo dei mc d'acqua consumati crescenti per determinate fasce di volumi complessivi e che il volume complessivo dei mc di acqua misurata risulta suddiviso proporzionalmente tra le diverse fasce in relazione al periodo di fatturazione indicato nel documento contabile e poi moltiplicato per il numero di utenze allacciate a quella condominiale (nel caso di specie 32) secondo un criterio che, indubbiamente, risulta più favorevole all'utente. Né, invero, anche rispetto ai criteri di applicazione della tariffa indicata il ricorrente ha for- mulato contestazioni specifiche.
Infine, quanto alla contestazione relativa all'asserita inesistenza del servizio di depura- zione, occorre muovere dalla constatazione, ancora di recente ribadita dalla Corte di
Cassazione, che - mentre fino al 3 ottobre 2000 - il canone o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 "doveva essere considerato un tributo, conformemente al costante orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità", a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, che, nel sopprimere il D.Lgs.
11 maggio 1999, n. 152, art. 62, commi 5 e 6, ha fatto venire meno, per il futuro, il dif- ferimento dell'abrogazione della previgente disciplina, "si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss.". Or- bene, in rapporto "alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disci- plina", questa Corte di legittimità ha affermato "che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depu- razione delle acque reflue". Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione
è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico inte- grato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicchè, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio
1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L.
31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depu- razione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della con- troprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto ser- vizio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500, Rv. 647829-01).
Pagina 10 di 12 Infatti, costituisce principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo ter- mine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-01). D'altra parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie, si è ritenuto che, configurandosi "la tariffa del servi- zio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pa- gamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domesti- che, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione"
(Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.).
Nel caso di specie, se può ritenersi che il abbia fornito una prova Controparte_2 sufficiente relativamente all'esistenza dell'allacciamento del proprio sistema fognario al depuratore dei Regi Lagni (cfr. la convenzione con la Regione Campania - all. alla comparsa di costituzione della resistente) la resistente, di contro, non ha mai nemmeno chiarito quale sarebbe la tariffa applicata per determinare i predetti oneri e le componen- ti tariffarie perequative UI presenti nelle fatture prodotte dal ricorrente il quale, invece, ha specificamente contestato l'esistenza di tale tariffa avendo anche documentato di aver inoltrato all'ente specifica richiesta di accesso agli atti senza ottenere alcuna docu- mentazione al riguardo (cfr. all. 1 e 2 al ricorso introduttivo).
Avendo, quindi, omesso di produrre in giudizio la delibera di giunta o del consiglio co- munale idonea a dimostrare la correttezza della tariffa applicata (con importi eventual- mente differenziati per categorie di utenza (residente – non residente – esercente – do- mestica – commerciale ecc.) – la cui stessa esistenza risulta contestata dal ricorrente – non può ritenersi che le parti resistenti abbiano fornito una prova sufficiente del credito vantato in relazione al servizio di depurazione delle acque ovvero che tale credito sia stato correttamente determinato.
In conclusione, quindi, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal può essere almeno in parte accolta, do- Controparte_8
vendo dichiararsi non dovuti gli importi pretesi dal a titolo di oneri Controparte_2
di depurazione e di fognatura in relazione a tutte le fatture oggetto del ricorso nonché la prescrizione dei crediti indicati nelle fatture n. 20192102372 del 30.06.2020; n.
20201102325 dell'11.1.2021.
Pagina 11 di 12 In considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea, della novità delle questioni trattate e dell'esistenza di interpretazioni contrastanti in merito all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale biennale, sussistono i pre- supposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, la domanda e per l'ef- fetto dichiara non dovuti gli importi pretesi dal a titolo di Controparte_2
oneri di depurazione e di fognatura;
2) dichiara prescritto il credito del di cui alle fatture nn. Controparte_2
20192102372 del 30.06.2020 e 20201102325 dell'11.1.2021.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 15/07/2024
IL GIUDICE
(dott. Stefania Fontanarosa)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art. 123 ter cpc emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
28.6.2024.
Il Giudice, letto l'art. 281-sexies c.p.c., lette le note scritte;
decide la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con la sentenza incorporata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10094/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto Altre controversie di diritto amministrativo, pendente
TRA
(c.f.: ), elet- Parte_1 P.IVA_1
tivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. DE MICHE- LE MARIO (c.f.: e dell'Avv. BOCCAGNA SIMONE C.F._1
( ) Indirizzo Telematico;
dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in C/O AVV. L. SAL- CP_1 P.IVA_2
VATORI VIALE GRAMSCI 14 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. RUSSO RO-
BERTO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in DOM.TO Controparte_2 P.IVA_3
C/O CASA COMUNALE DI - PIAZZA MUNICIPIO N. 35 , CP_2 CP_2 presso lo studio dell'Avv. NERONE GIUSEPPE (c.f.: ) dal qua- C.F._4
le è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che il ha proposto azione di accertamento ne- Parte_1
gativo del credito preteso dal per consumi idrici. Controparte_2
Al riguardo la S.C. ha più volte affermato (v., ex plurimis, Cass. n. 16197/2012) che "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo".
Il , in particolare, ha eccepito la prescrizione biennale del credito avanzato Parte_1
dal Controparte_2
Al riguardo, la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), così come modificata dalla
Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), all'art.1 comma 4, recita testualmente:
“[…]nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si pre- scrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come defi- nite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri sog- getti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di
Pagina 2 di 12 cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attua- zione di quanto previsto al primo e al secondo periodo (v. tra le tante Delibere ARERA
n. 186/2020 e n. 610/2021 con allegati A;
n. 547/2019 con allegato B;
n. 311/2019).
Precisando, altresì, al susseguente comma 10 che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza e' successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
La Delibera ARERA 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr afferma, inoltre, all'art. 2 co. 3 che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) de- corre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fattura- zione, come individuato dalla regolazione vigente.”
In relazione alla decorrenza del termine di prescrizione biennale si registrano due diffe- renti opzioni interpretative.
Secondo una prima interpretazione, la prescrizione breve biennale è applicabile unica- mente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1 gennaio 2020 considerando fat- turabili dopo tale data anche consumi relativi ai cinque anni precedenti.
In tal senso si è pronunciato il Giudice di Pace del Tribunale di Santa Maria C.V. con la sentenza n. 756/23 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023 nella quale si legge che
"le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cin- que anni;
invece le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a <> antece- denti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ri- tenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all'art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore". Sullo stesso im- pianto normativo ma in diverso ambito regolatorio si registra poi la sentenza del Tribu- nale Benevento sez. II, 11/05/2022, n. 1116 secondo cui "Atteso che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-2016, trova rego- larmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni".
Secondo altra interpretazione, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture prescindendo dalla data di erogazione od effettua- zione dei consumi.
Pagina 3 di 12 In particolare, secondo il Tribunale di Reggio Calabria, (cfr. Sentenza n. 818/2022, pubblicata il 04/07/2022) il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la sca- denza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008) e sono del tutto irrile- vanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati.
Secondo questa interpretazione, più favorevole agli utenti, le disposizioni primarie so- pra indicate devono essere integrate con quelle regolatorie ed in particolare con il dispo- sto dell'articolo 2, comma 2.3 dell'allegato B alla delibera ARERA 547/2019 secondo cui "La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) de- corre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fattura- zione, come individuato dalla regolazione vigente".
La regolazione vigente in materia richiamata da ARERA e assunta anche sul piano civi- listico da chi sostiene questa tesi a fondamento della prescrizione breve, è rappresentata dalla delibera ARERA 655/2017 ed in particolare dall'allegato RQSII, che all'articolo 36 dispone il "tempo per l'emissione della fattura" che il successivo articolo 67 individua in
45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento.
In questa seconda prospettiva i Comuni sarebbero obbligati a emettere la fattura entro questi termini e quindi il termine di emissione della fattura ed il suo contenuto in rela- zione agli anni cui i consumi sono riferibili andrebbero ad incidere direttamente sulla prescrizione "dei consumi" non potendosi addebitare quelli risalenti a più di due anni.
Occorre rilevare che, la tesi più favorevole all'utente che ancora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura e non all'effettivo momento del consumo sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della
[...]
CP_3
Con l'Ordinanza Pregiudiziale del 17/04/2023 con R.G. 2666/2022 il Giudice di Pace di
Caserta aveva richiesto, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., la soluzione di una que- stione pregiudiziale in relazione ad un procedimento civile inerente la prescrizione bre- ve dei corrispettivi per i consumi idrici relativo ad un contenzioso insorto tra un contri- buente ed un . Controparte_4
In particolare, il remittente chiedeva alla Cassazione "se la prescrizione relativa ai con- sumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio 2020 sia biennale come stabi- lito dalla legge 205/2017 – legge di bilancio 2018- o quinquennale ai sensi dell'art. 2948
n°5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente
Pagina 4 di 12 amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la de- cisione de qua".
Il Primo Presidente della Cassazione, con provvedimento n.r.g. 9126/2023 pubblicato in data 10/05/2023 - ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata. Infatti, per la Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporal- mente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuan- dolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effet- tuazione dei consumi".
E' evidente, dunque, che per il Primo Presidente della Corte di Cassazione il termine di prescrizione del credito vantato dai Comuni per la somministrazione di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva al 1.1.2020 anche se in relazione a consumi effettuati in epoca precedente.
Alla luce di quanto premesso, dunque, va rilevato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Da tale data, pertanto, i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione, applicato ai consumi idrici, e avrebbero dovuto adottare comportamenti volti a recuperare i crediti pregressi pendenti, al fine poi di applicare correttamente detto termine dal 1° gennaio 2020. Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modi- ficare i principi civilistici in materia, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione riducendo il periodo del termine prescrizionale e, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficiente- mente lungo tra l'entrata in vigore della norma ( 1 gennaio 2018) e la sua concreta ap- plicazione ( 1 gennaio 2020 per fatture con scadenza successiva a tale data e riferite a consumi risalenti a più di due anni) proprio per i servizi idrici. La materia è stata, peral- tro, oggetto di scrutinio anche da parte del Giudice Amministrativo che pronunciandosi su un ricorso proposto per l'annullamento della richiamata Delibera Arera n. 186/2020 ha colto l'occasione per precisare che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bi- lancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura”.( Cfr Tar Lombardia 1442/2021).
Pagina 5 di 12 Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se con- tenenti importi riferiti a periodi di consumo ultra biennali, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, in quanto relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva come lo- gico corollario che l'applicazione del termine prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina un'applicazione retroattiva della suddetta norma, in quanto appunto la norma individua il momento di applicazione del nuovo termine non alla data di effettuazione dei consumi idrici ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data.
La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in defi- nitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescri- zione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazio- ne dei pagamenti richiesti ai consumatori.
Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale.
E' noto, infatti, come la fornitura del servizio idrico sia riconducibile alla disciplina del- la somministrazione, ai sensi dell'articolo 1569 e ss. del Codice Civile. Il contratto di somministrazione è caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l'oggetto si effettuano ad intervalli periodici e continuativi, costituendo dunque un rap- porto di durata. All'interno di tale rapporto, ogni singola prestazione è distinta ed auto- noma rispetto alle altre, pur essendo riferibile ad un'unica causa contrattuale.
Ciò posto, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della pre- scrizione, art. 2935 c.c., e di contratto di somministrazione è dato evincere che il termi- ne di prescrizione decorre da quando il fornitore/Gestore, in base alla regolazione vigen- te, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il Gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenu-
Pagina 6 di 12 te le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture prece- denti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il docu- mento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. A tale termine di decorrenza va, dunque, agganciato il c.d. exordium praescriptionis e da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, consumi risalenti di oltre due anni. Del resto, una diversa “interpretazione” della decorrenza della prescrizione biennale stride con il chiaro dettato della normativa primaria secondo cui la prescrizione biennale si applica, invece, agli importi (afferenti a consumi pregressi ultra biennali) presenti nelle bollette di conguaglio/ricalcolo che abbiano scadenza successiva al 1° gennaio 2020, ostando, ad oggi, al riconoscimento dell'eccezione de qua soltanto la presenza di una delle cause impeditive di cui alla generale disciplina di cui al c.c. - articolo 2935 (sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione) e articolo 2941, (doloso occultamento dell'esistenza del debito) - che il Gestore del servi- zio ha onere di evidenziare e provare.
Quanto, invece, al distinto problema relativo all'esatta individuazione del termine di de- correnza della prescrizione, va rilevato che il comma 10 dell'art. 1 della Legge n.
205/17, come visto, per determinare l'entrata in vigore del nuovo termine biennale di prescrizione, fa riferimento alla data di scadenza delle fatture (successiva al 1.1.2020) lasciando, quindi, ipotizzare che sia da tale data che debba decorrere il predetto termine di estinzione della pretesa al pagamento dei consumi idrici.
Tuttavia, l'ARERA con la delibera 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr all'art. 2 co. 3 ha specificato che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n,
205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.”
Tale interpretazione appare certamente più coerente con una corretta regolamentazione degli interessi in gioco nel contratto di fornitura idrica (ma anche degli altri servizi pub- blici) altrimenti l'utente non potrebbe avere alcuna certezza in ordine alla effettiva data di decorrenza di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio al quale sareb- be sufficiente posticipare la data di emissione della fattura per dilatare nel tempo il ma- turare del termine di estinzione del proprio diritto.
Chiarito quanto premesso, va rilevato che per i consumi idrici la Delibera ARERA del
23 dicembre 2015 655/2015/R/idr all'art. 38.1 specifica che il gestore è tenuto ad emet- tere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce
Pagina 7 di 12 standard specifico di qualità ed è differenziato come segue: a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
Ne discende, che con riferimento all'utenza intestata al ricorrente il Parte_1 CP_5
ne di era tenuto ad emettere delle fatture per la rilevazione dei consumi con ca- CP_2
denza bimestrale – atteso che il consumo annuale come si rileva dai documenti prodotti dal ricorrente è sempre superiore a 3000 mc all'anno – sicchè deve ritenersi che il ter- mine di prescrizione del credito vantato dal gestore del servizio idrico decorra dal 45° giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre.
Ciò chiarito, il ricorrente, in particolare, ha eccepito la prescrizione integrale del credito indicato nelle fatture:
N. 20192102372 del 30/06/2020 di € 4.996,86
N. 20191102405 del 25/09/2019 di € 4.103,61
N. 20201102325 del 11/01/2021 di € 5.881,08
N. 20211102287 del 29/10/2021 di € 4.413,82.
Alla luce delle osservazioni di cui sopra, il credito portato dalla fattura n. 20191102405 non risulta prescritto, applicandosi ad essa la prescrizione quinquennale afferendo al pe- riodo 1.12.2018-30.4.2019 e con scadenza del 25.9.2019 e dunque, prima dell'entrata in vigore del nuovo termine prescrizionale.
Quanto alle altre fatture, considerando che le resistenti non hanno prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente la data di notifica del sollecito di pagamento del 14.4.2023 e dell'avviso di accertamento del 20.10.2023, né tantomeno la prova della sola spedizione della fattura n. 20191102405 del 30.06.2020 e n. 20201102325 dell'
11.01.2021, il credito per i consumi idrici relativi ai periodi ivi indicati deve ritenersi prescritto.
Non risulta, invece prescritto il credito portato dalla fattura n. 20211102287 del
29.10.2021, alla luce del sollecito di pagamento comunicato al Condominio via pec in data 14.4.2023.
Quanto alle questioni formulate dal ricorrente rispetto alla asserita non corrispondenza tra i consumi presuntivamente contabilizzati con quelli effettivi imputabili al
[...]
si osserva quanto segue. CP_6
Pagina 8 di 12 Risultano infondate le contestazioni relative alla effettiva individuazione dei consumi idrici fatturati al ricorrente. In particolare, il Controparte_7
, sul punto, ha lamentato l'erroneità delle rilevazioni asseritamente effettuate
[...] dall'ente comunale e il malfunzionamento del contatore evidenziando come sullo stesso non risultasse effettuata alcuna manutenzione.
Sul punto appare preferibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli ven- gono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l'onere di contestare il detto malfunzionamento, che di di- mostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività. Al gestore spetta l'onere di dimostrare il regolare funzio- namento del contatore. Se, invece, l'utente contesta l'eccessiva entità dei consumi, indi- viduandone la causa nelle attività illecite riconducibili a terzi, ricade su di lui l'onere di dimostrare che tale anomalia è imputabile esclusivamente a detta azione abusiva e che questa non sia stata agevolata dalla sua negligenza, nell'adozione delle misure di con- trollo: in definitiva, dovrà provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, n.297).
Nel caso di specie il ricorrente, se ha postulato il malfunzionamento del contatore dell'acqua per carenza di manutenzione, si è limitato ad addurre genericamente l'erroneità delle letture o delle misurazioni senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i consumi effettivi, nemmeno in via presuntiva, di tutte le abitazioni facenti parte del condominio sicchè non sussistono elementi per ritenere inveritiere le indicazioni contenute nelle fatture oggetto di lite in ordine ai mc di acqua consumati dall'utenza in- testata al ricorrente.
Quanto alla correttezza dei criteri utilizzati dall'amministrazione comunale nel redigere i suddetti documenti contabili va rilevato che la tariffa dei consumi idrici risulta indicata nella prima pagina di ciascuna fattura ove si legge:
Tariffa in vigore A seguito di delibera di Giunta Municipale n. 85 DEL 12/03/2018 in conformità delle disposizioni vigenti Tipo
Consumi Fascia 1 da 0 a 90 0,399
Consumi Fascia 2 da 91 a 180 0,463
Consumi Fascia 3 da 181 a 270 0,609
Consumi Fascia 4 da 271 a 999999 0,661
Pagina 9 di 12 Dalla lettura di ciascuna fattura risulta, inoltre, che la suddetta tariffa prevede un costo dei mc d'acqua consumati crescenti per determinate fasce di volumi complessivi e che il volume complessivo dei mc di acqua misurata risulta suddiviso proporzionalmente tra le diverse fasce in relazione al periodo di fatturazione indicato nel documento contabile e poi moltiplicato per il numero di utenze allacciate a quella condominiale (nel caso di specie 32) secondo un criterio che, indubbiamente, risulta più favorevole all'utente. Né, invero, anche rispetto ai criteri di applicazione della tariffa indicata il ricorrente ha for- mulato contestazioni specifiche.
Infine, quanto alla contestazione relativa all'asserita inesistenza del servizio di depura- zione, occorre muovere dalla constatazione, ancora di recente ribadita dalla Corte di
Cassazione, che - mentre fino al 3 ottobre 2000 - il canone o diritto di cui alla L. 10 maggio 1976, n. 319 "doveva essere considerato un tributo, conformemente al costante orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità", a partire da questa data, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, che, nel sopprimere il D.Lgs.
11 maggio 1999, n. 152, art. 62, commi 5 e 6, ha fatto venire meno, per il futuro, il dif- ferimento dell'abrogazione della previgente disciplina, "si è passati all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss.". Or- bene, in rapporto "alla tariffa di fognatura e di depurazione soggetta alla innovata disci- plina", questa Corte di legittimità ha affermato "che i Comuni non possono chiedere il pagamento dell'apposita tariffa ove non diano prova di esser forniti di impianti di depu- razione delle acque reflue". Invero, "la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione
è divenuta, appunto, una componente della complessiva tariffa del servizio idrico inte- grato, configurato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa che, per quanto determinata nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. Sicchè, tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità della L. 5 gennaio
1994, n. 36, art. 14, comma 1 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla L.
31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) - nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depu- razione o questi siano temporaneamente inattivi" (v. C. Cost. n. 335/08), va affermato il principio secondo il quale, in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è irragionevole, per mancanza della con- troprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto ser- vizio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 18 aprile 2018, n. 9500, Rv. 647829-01).
Pagina 10 di 12 Infatti, costituisce principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo ter- mine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-01). D'altra parte, proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie, si è ritenuto che, configurandosi "la tariffa del servi- zio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pa- gamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domesti- che, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione"
(Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.).
Nel caso di specie, se può ritenersi che il abbia fornito una prova Controparte_2 sufficiente relativamente all'esistenza dell'allacciamento del proprio sistema fognario al depuratore dei Regi Lagni (cfr. la convenzione con la Regione Campania - all. alla comparsa di costituzione della resistente) la resistente, di contro, non ha mai nemmeno chiarito quale sarebbe la tariffa applicata per determinare i predetti oneri e le componen- ti tariffarie perequative UI presenti nelle fatture prodotte dal ricorrente il quale, invece, ha specificamente contestato l'esistenza di tale tariffa avendo anche documentato di aver inoltrato all'ente specifica richiesta di accesso agli atti senza ottenere alcuna docu- mentazione al riguardo (cfr. all. 1 e 2 al ricorso introduttivo).
Avendo, quindi, omesso di produrre in giudizio la delibera di giunta o del consiglio co- munale idonea a dimostrare la correttezza della tariffa applicata (con importi eventual- mente differenziati per categorie di utenza (residente – non residente – esercente – do- mestica – commerciale ecc.) – la cui stessa esistenza risulta contestata dal ricorrente – non può ritenersi che le parti resistenti abbiano fornito una prova sufficiente del credito vantato in relazione al servizio di depurazione delle acque ovvero che tale credito sia stato correttamente determinato.
In conclusione, quindi, la domanda di accertamento negativo del credito proposta dal può essere almeno in parte accolta, do- Controparte_8
vendo dichiararsi non dovuti gli importi pretesi dal a titolo di oneri Controparte_2
di depurazione e di fognatura in relazione a tutte le fatture oggetto del ricorso nonché la prescrizione dei crediti indicati nelle fatture n. 20192102372 del 30.06.2020; n.
20201102325 dell'11.1.2021.
Pagina 11 di 12 In considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea, della novità delle questioni trattate e dell'esistenza di interpretazioni contrastanti in merito all'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale biennale, sussistono i pre- supposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente, per le causali di cui in motivazione, la domanda e per l'ef- fetto dichiara non dovuti gli importi pretesi dal a titolo di Controparte_2
oneri di depurazione e di fognatura;
2) dichiara prescritto il credito del di cui alle fatture nn. Controparte_2
20192102372 del 30.06.2020 e 20201102325 dell'11.1.2021.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 15/07/2024
IL GIUDICE
(dott. Stefania Fontanarosa)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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