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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/12/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dott. EP NI Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa OR OT Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 703 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi dell'anno 2025
PROMOSSO DA
(C.F. , nata a [...], in Parte_1 C.F._1
data 24/09/1992, elettivamente domiciliata in Corleone, corso dei Mille
n. 90, presso lo stuio dell'avv. LA VENUTA GAETANO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Palazzo Adriano (PA), in data 28/01/1991;
- resistente -
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
Tribunale di Termini Imerese sez.civile OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 01/10/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il pubblico ministero concludeva apponendo il proprio visto e non oppo- nendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/03/2025, ha Parte_1
agito in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di separazione dal proprio coniuge . Controparte_1
All'udienza dell'01/10/2025, le parti, presenti personalmente, hanno di- chiarato di essersi riconciliate, di tal che non sussistono le condizioni per pro- nunziare la relativa separazione personale, dovendosi piuttosto dichiarare ces- sata la materia del contendere sia rispetto alla domanda sullo status, nonché in ordine a tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti, logicamente dipenden- ti dall'accoglimento dell'istanza di separazione personale.
In considerazione della natura della controversia e dell'esito del giudizio, sussistono ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 19.12.2025.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez.civile Il Giudice
OR OT
- 3 -
Il Presidente
EP NI
Tribunale di Termini Imerese sez.civile
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati
dott. EP NI Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa OR OT Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 703 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi dell'anno 2025
PROMOSSO DA
(C.F. , nata a [...], in Parte_1 C.F._1
data 24/09/1992, elettivamente domiciliata in Corleone, corso dei Mille
n. 90, presso lo stuio dell'avv. LA VENUTA GAETANO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Palazzo Adriano (PA), in data 28/01/1991;
- resistente -
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
Tribunale di Termini Imerese sez.civile OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 01/10/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il pubblico ministero concludeva apponendo il proprio visto e non oppo- nendosi all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/03/2025, ha Parte_1
agito in giudizio al fine di ottenere la pronuncia di separazione dal proprio coniuge . Controparte_1
All'udienza dell'01/10/2025, le parti, presenti personalmente, hanno di- chiarato di essersi riconciliate, di tal che non sussistono le condizioni per pro- nunziare la relativa separazione personale, dovendosi piuttosto dichiarare ces- sata la materia del contendere sia rispetto alla domanda sullo status, nonché in ordine a tutte le ulteriori domande avanzate dalle parti, logicamente dipenden- ti dall'accoglimento dell'istanza di separazione personale.
In considerazione della natura della controversia e dell'esito del giudizio, sussistono ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 19.12.2025.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez.civile Il Giudice
OR OT
- 3 -
Il Presidente
EP NI
Tribunale di Termini Imerese sez.civile