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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 5967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5967 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa AI Di LL Presidente rel. dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2614 /2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
; elettivamente domiciliata in Mascalucia, via Etnea, 318, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Antonio Iacopino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Moschella Carmelo, presso il cui studio in C.F._2
Mascalucia, via Carbonaro n°34/L, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Mascalucia (CT) in data
17/09/2005, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
PRONUNCIA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
03/01/1965 e , nata a [...] il [...], e la omologa alle Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mascalucia
(CT) (atto n.101 parte II serie A, anno 2005).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
7.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa AI Di LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa AI Di LL Presidente rel. dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2614 /2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
; elettivamente domiciliata in Mascalucia, via Etnea, 318, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Antonio Iacopino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Moschella Carmelo, presso il cui studio in C.F._2
Mascalucia, via Carbonaro n°34/L, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Mascalucia (CT) in data
17/09/2005, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
PRONUNCIA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
03/01/1965 e , nata a [...] il [...], e la omologa alle Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mascalucia
(CT) (atto n.101 parte II serie A, anno 2005).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
7.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa AI Di LL