Ordinanza cautelare 13 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 19 marzo 2021
Ordinanza presidenziale 5 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 14 aprile 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 22/12/2025, n. 23372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23372 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23372/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10635/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10635 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Gugliotta e Mario Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Fortunato in Milano, via San Senatore, 6;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Prefetto di Milano prot. n. -OMISSIS- adottato e notificato in data 27.10.2020 con il quale è stato disposto “ l’allontanamento per motivi di ordine pubblico ” del ricorrente, con divieto di fare ingresso nel territorio nazionale per il periodo di 5 anni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. CA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente ha esposto che in seguito al suo ingresso nel territorio nazionale – segnatamente in data -OMISSIS- 2020 – è stato tratto in arresto dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un mandato di arresto europeo (“ MAE ”) spiccato nei suoi confronti dalle Autorità francesi.
1.1. La parte ricorrente, in data -OMISSIS-ttobre 2020, è stata poi scarcerata in esecuzione di un provvedimento della Corte di Appello di Milano, per essere nelle more intervenuta la revoca del MAE.
1.2. Sempre in data -OMISSIS-ttobre 2020, il Prefetto di Milano ha adottato e notificato nei confronti della parte ricorrente, un decreto di allontanamento per motivi di ordine pubblico, con divieto di reingresso nel territorio nazionale per la durata di cinque anni decorrenti dall’effettivo allontanamento.
Detto decreto, in particolare, è stato adottato valorizzando il fatto che la parte ricorrente risultava senza fissa dimora e a suo carico vi era un precedente penale e di polizia per truffa in concorso.
L’allontanamento veniva poi motivato anche sulla scorta delle seguenti ragioni “ considerato che i comportamenti tenuti possono costituire una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave per la sicurezza pubblica;
dato atto che i comportamenti tenuti e i reati commessi ingenerano la ragionevole presunzione che il predetto possa compierne di ulteriori;
valutato che l’ulteriore permanenza sul territorio italiano dell’interessato è incompatibile con la civile e sicura convivenza, avendo dato luogo ad una condotta che è pregiudizievole per l’ordine pubblico, in quanto i fatti a lui addebitati sono sintomatici di comportamenti non compatibili nemmeno con la volontà di inserirsi ordinatamente e pacificamente nella comunità nazionale […]”.
2. La parte ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato a un unico motivo, ha impugnato il suddetto decreto prefettizio, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. Con l’unico motivo di ricorso è stata contestata la legittimità dell’impugnato decreto per “ Violazione di legge: art. 20 commi 1 e 4 d.lgs. 30/2007; Eccesso di potere per difettosa istruttoria e carenza e contraddittorietà della motivazione, violazione del principio di proporzionalità. Sviamento di potere ”.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’impugnato decreto prefettizio risulterebbe illegittimo per carenza di proporzionalità e violazione dell’articolo 20 del d.lgs. n. 30/2007, essendo stato adottato in seguito all’ordine di scarcerazione susseguente alla revoca del MAE e per fatti che non sono stati commessi nel territorio italiano.
Risulterebbe, quindi, illegittima la privazione della libertà di circolazione in ragione della sola condanna per un reato commesso nel Paese di origine.
Ad avviso della parte ricorrente, inoltre, nel caso di specie difetterebbe del tutto la realizzazione di una condotta costituente grave minaccia per l’ordine pubblico, tenuto conto che il soggiorno in Italia era dettato dalla volontà di visitare alcuni parenti, nonché della circostanza per cui durante il soggiorno nel territorio nazionale non era stata posta in essere alcuna condotta delittuosa.
2.2. Il Ministero dell’Interno si è costituito solo formalmente nel presente giudizio.
2.3. La parte ricorrente, con memoria depositata in data 27 gennaio 2021, ha specificato le proprie doglianze e ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare e del ricorso.
2.4. All’udienza camerale del 17 marzo 2021 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
2.4.1. La Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS- del 19 marzo 2021, ha respinto la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, non ravvisando la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti per la concessione della invocata cautela.
2.5. La parte ricorrente, con memoria depositata in data 25 marzo 2025, ha ribadito la persistenza dell’interesse alla coltivazione del presente giudizio, altresì evidenziando come l’amministrazione ministeriale resistente non avesse adempiuto l’incombente istruttorio disposto con l’ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- del 29 novembre 2024, stante il mancato deposito, nell’assegnato termine di trenta giorni, della relazione di chiarimenti all’uopo richiesta da questo Tribunale.
2.6. La Sezione, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025, dopo aver rilevato l’inadempimento del Ministero dell’Interno al suddetto incombente istruttorio, ha assegnato all’amministrazione resistente un ulteriore termine di trenta giorni per provvedere all’adempimento richiesto.
2.7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 ottobre 2025 la causa è stata discussa.
Il patrono di parte ricorrente, nel corso della discussione, ha dichiarato la permanenza l’interesse alla decisione del ricorso in esame ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, c.p.a.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collego – in disparte l’inammissibilità della dichiarazione resa nel corso dell’udienza del 3 ottobre 2025, in quanto non effettuata nelle forme e nei termini previsti dall’articolo 73 c.p.a. come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 8 del 13 luglio 2022), che nel caso di specie risulta eccezionalmente superabile in ragione del fatto che, al momento del passaggio in decisione della presente controversia, residuava ancora un breve lasso temporale di efficacia del gravato provvedimento – ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
4. Ad avviso del Collegio, il provvedimento impugnato risulta legittimamente adottato, non sussistendo la dedotta violazione dell’articolo 20 del d.lgs. n. 30/2007.
Tale previsione normativa, infatti, stabilisce che “ Salvo quanto previsto dall’articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ”.
La motivazione sulla quale poggia il gravato provvedimento, invero, dà conto della sussistenza delle causae normative contemplate dalla suddetta disposizione normativa, in quanto l’Autorità prefettizia, pur prendendo in considerazione l’esistenza di un precedente penale a carico della parte ricorrente, non si è limitata ad effettuarne una valutazione meramente automatica e non è giunta, solo sulla scorta di tale precedente, a decretare l’allontanamento dal territorio nazionale e a imporre il divieto di reingresso.
L’Autorità prefettizia, viceversa, ha provveduto ad effettuare una valutazione generale e in concreto, ancorché di natura prognostica, sulla condotta della parte ricorrente, ritenendo, anche alla luce del fatto che si era in presenza di un cittadino dell’Unione europea senza fissa dimora, che la presenza nel territorio nazionale potesse costituire una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave per la sicurezza pubblica, come tale incompatibile con la sicura e civile convivenza, essendo emersi elementi tali da ingenerare la ragionevole presunzione che il ricorrente potesse compiere ulteriori reati.
In proposito, vale ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che “ Il giudizio di pericolosità per la pubblica sicurezza, effettuato dalla Prefettura, è funzionale all’adozione di un provvedimento di natura cautelare e preventiva, volto ad assicurare il quieto vivere della collettività in condizioni di sicurezza, e perciò ha ad oggetto il pericolo concreto che il cittadino dell’Unione europea possa tenere in futuro altri comportamenti, anche non costituenti fatti di reato, che turbino in maniera <sufficientemente> grave la sicurezza dei consociati ” (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. I, sent. n. 2741 del 6 dicembre 2021, passata in giudicato).
4.1. Il Collegio, alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene destituito di fondamento anche il profilo di censura con il quale è stata prospettata l’illegittimità del gravato provvedimento per violazione del principio di proporzionalità richiamato, ratione materiae , dall’articolo 20, comma 4, del d.lgs. n. 30/2007, in quanto la valutazione operata dall’Autorità prefettizia non si è incentrata unicamente sull’apprezzamento della condanna penale del ricorrente, ma ha valutato il fatto storico compiuto da essa compiuto in un’ottica prognostica, svolgendo anche pertinenti considerazioni in ordine al rischio di adozione di future condotte potenzialmente lesive degli interessi che la previsione normativa che si assume violata mira a tutelare.
5. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame merita di essere respinto in ragione della sua infondatezza.
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della costituzione solo formale del Ministero dell’Interno e della condotta dallo stesso assunta in relazione all’adempimento degli ordini istruttori disposti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
CA RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RO | AN RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.