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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3142/23 R.G. contenzioso, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Baldassarre, come da mandato Parte_1
in atti
ATTORE
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Giuseppe Villani, come da mandato in atti
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.4.23 il adiva il Tribunale di Lecce al fine di Pt_1
sentir disporre la condanna dell'amministrazione convenuta, ex art. 2041 c.c. alla restituzione delle somme erogate a seguito dell'azione giudiziaria incardinata nei suoi confronti, quale responsabile dell'Ufficio tecnico della medesima, da funzionale ad ottenere CP_2 CP_3
il versamento del corrispettivo dell'esecuzione di lavori di manutenzione del verde pubblico per il quale non era stato assunto il relativo impegno di spese;
in particolare, invocava il versamento: dell'importo di € 14.864,29, dovuto in virtù della sentenza 2766/18 resa dall'ufficio epigrafato in sua contumacia, dell'importo di € 4.000,00, indicato nella sentenza n.
9728/17 pronunciata nel giudizio di revocazione della suddetta statuizione e dell'importo di €
1.678,00 dovuto nel giudizio di opposizione alla procedura esecutiva nrge 8161/19; instava, altresì, perchè fosse riconosciuto in proprio favore il ristoro del danno morale;
deduceva, a sostegno della pretesa vantata, che nella prima delle cennate pronunce la mancata adozione dell'impegno di spesa rispetto alle opere appaltate fosse stata configurata quale omissione commessa con colpa grave, sebbene alcun elemento probante in tal senso fosse stato acquisito in ordine ai presupposti per l'azione diretta del terzo nei propri confronti.
All'esito delle verifiche preliminari, veniva dichiarata la contumacia dell'ente convenuto, non costituitosi benchè ritualmente evocato in giudizio;
tale dichiarazione veniva revocata, stante la costituzione successivamente avvenuta con comparsa depositata in data 21.10.23; mediante il prefato atto difensivo l'amministrazione preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda in ragione dell'omesso espletamento della negoziazione, quindi la nullità della medesima con riferimento all'evasività della richiesta di danno morale;
nel merito, assumeva che la prospettazione delineata in citazione in ordine alla rinvenibilità, nell'operato dell'attore,
di colpa lieve ed ai conseguenti effetti sulla legittimazione del medesimo nessuna incidenza potesse spiegare in ragione dell'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia con cui era stata riconosciuta la responsabilità di costui;
deduceva l' inconferenza del richiamo alla giurisdizione della Corte dei Conti;
assumeva la propria carenza di legittimazione rispetto alla domanda formulata dall'appaltatrice in separata sede e l'insussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 2041 c.c. instaurata dal contestava, comunque, la quantificazione delle Pt_1
somme richieste e la storicità del danno paventato;
invocava, pertanto, il rigetto delle domande dirette nei propri confronti.
Le richieste istruttorie articolate dalle parti venivano rigettate, poiché irrilevanti ai fini del decidere, sicchè la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 15.1.25 venivano curati gli incombenti suddetti.
Preliminarmente, in ordine alla dedotta improcedibilità delle domande articolate dal in Pt_1
ragione dell'omissione dell'invito alla negoziazione assistita, deve rilevarsi come parte attrice abbia documentato l'avvenuta convocazione dell'ente per la mediazione;
peraltro, l' invocata pronuncia può essere adottata qualora la relativa eccezione sia stata sollevata dal convenuto tempestivamente costituito, oppure tale profilo sia stato rilevato d'ufficio entro la prima udienza;
nel caso per cui è controversia, tuttavia, alcuna delle prefate ipotesi risulta attuale.
In ordine al merito delle pretesa, preme osservare come il abbia agito al fine di ottenere Pt_1
Co la condanna dell'amministrazione alla restituzione delle somme versate a Car. a CP_2
titolo di corrispettivi e spese legali in ragione della pronuncia n. 2766/18, nonché a titolo di spese legali contemplate nelle sentenze 252/22 e 370/22; con la prima delle prefate statuizioni,
pronunciata nella contumacia del il medesimo, quale responsabile dell'UTC dell'ente Pt_1
convenuto è stato condannato a corrispondere alla prefata compagine i corrispettivi relativi ad opere di manutenzione del verde pubblico appaltate in assenza del relativo impegno di spesa;
con la seconda è stata rigettata l'istanza di revocazione ex art. 295 c.p.c. dal medesimo proposta e con la terza pronuncia è stata rigettata, altresì, l'opposizione al precetto inerente il credito riconosciuto a beneficio dell'appaltatrice.
In punto di diritto, preme rilevare che - come si evince dall'atto di citazione del 4.11.17 , atteso che la sentenza 2766/18, pronunciata nella contumacia del medesimo, non risulta versata in atti - la richiesta della cooperativa in danno del sia stata accolta ai sensi dell'art. 191 del Pt_1
DLgs n. 267 del 2000 in base al quale 'Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno
contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura
finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura
finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata
contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata
con gli estremi della suddetta comunicazione ... Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in
violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) - ossia, con la
procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio - tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o
dipendente che hanno consentito la fornitura'.
In questa sede il medesimo ha assunto che tale statuizione fosse stata adottata sulla supposizione di una circostanza storicamente insussistente – ovvero una condotta sorretta da colpa grave – ma, in ragione del vincolo posto dal giudicato ex art. 2909 c.c., alcuna rivalutazione della vicenda ivi sviscerata può essere svolta in questa sede rispetto alla posizione dell'attore; per mero tuziorismo, corre l'obbligo di evidenziare che l'insorgenza del rapporto obbligatorio in capo al pubblico dipendente che agisca in difetto di copertura economica della spese, nel caso suddetto, è stabilita normativamente, pertanto prive di pregio sarebbero comunque le valutazioni inerenti il grado della colpa, rilevanti solo per altre ipotesi di responsabilità per danni a terzi dei pubblici dipendenti.
Ancora, in ordine alla domanda ex art. 2041 c.c. formulata dal preme osservare in primo Pt_1
luogo come costui non abbia neppure versato in atti la pronuncia da cui sarebbe scaturito l'obbligo di pagamento dei corrispettivi nei confronti della cooperativa sicchè, stante la genericità delle relative allegazioni, non può neppure apprezzarsi il concreto arricchimento altrui;
peraltro l'attore si è limitato a depositare l'ordinanza di assegnazione somme, ma non ha in alcun modo provato di aver dato corso all'intero pagamento rispetto al quale ha chiesto di essere indennizzato;
si noti, peraltro, come a carico dell'ente avrebbero comunque potuto essere posti solo i corrispettivi versati all'appaltatrice e non anche gli importi dalla stessa maturati a titolo di rifusione delle spese giudiziali, peraltro connesse anche ad iniziative giudiziarie, ulteriori a quella inerente l'originaria vicenda contrattuale, cui il aveva Pt_1
spontaneamente dato corso.
Le domande articolate in citazione, pertanto, devono trovare rigetto;
le spese di lite,
parametrate al valore del giudizio ed alla ridotta portata dell'attività processuale svolta, vengono poste a carico del soccombente. Pt_1
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così
provvede:
- Rigetta le domande formulate in citazione;
- Condanna parte attrice alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in € 3.800,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa.
Lecce, 30.5 25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3142/23 R.G. contenzioso, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Baldassarre, come da mandato Parte_1
in atti
ATTORE
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Giuseppe Villani, come da mandato in atti
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.4.23 il adiva il Tribunale di Lecce al fine di Pt_1
sentir disporre la condanna dell'amministrazione convenuta, ex art. 2041 c.c. alla restituzione delle somme erogate a seguito dell'azione giudiziaria incardinata nei suoi confronti, quale responsabile dell'Ufficio tecnico della medesima, da funzionale ad ottenere CP_2 CP_3
il versamento del corrispettivo dell'esecuzione di lavori di manutenzione del verde pubblico per il quale non era stato assunto il relativo impegno di spese;
in particolare, invocava il versamento: dell'importo di € 14.864,29, dovuto in virtù della sentenza 2766/18 resa dall'ufficio epigrafato in sua contumacia, dell'importo di € 4.000,00, indicato nella sentenza n.
9728/17 pronunciata nel giudizio di revocazione della suddetta statuizione e dell'importo di €
1.678,00 dovuto nel giudizio di opposizione alla procedura esecutiva nrge 8161/19; instava, altresì, perchè fosse riconosciuto in proprio favore il ristoro del danno morale;
deduceva, a sostegno della pretesa vantata, che nella prima delle cennate pronunce la mancata adozione dell'impegno di spesa rispetto alle opere appaltate fosse stata configurata quale omissione commessa con colpa grave, sebbene alcun elemento probante in tal senso fosse stato acquisito in ordine ai presupposti per l'azione diretta del terzo nei propri confronti.
All'esito delle verifiche preliminari, veniva dichiarata la contumacia dell'ente convenuto, non costituitosi benchè ritualmente evocato in giudizio;
tale dichiarazione veniva revocata, stante la costituzione successivamente avvenuta con comparsa depositata in data 21.10.23; mediante il prefato atto difensivo l'amministrazione preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda in ragione dell'omesso espletamento della negoziazione, quindi la nullità della medesima con riferimento all'evasività della richiesta di danno morale;
nel merito, assumeva che la prospettazione delineata in citazione in ordine alla rinvenibilità, nell'operato dell'attore,
di colpa lieve ed ai conseguenti effetti sulla legittimazione del medesimo nessuna incidenza potesse spiegare in ragione dell'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia con cui era stata riconosciuta la responsabilità di costui;
deduceva l' inconferenza del richiamo alla giurisdizione della Corte dei Conti;
assumeva la propria carenza di legittimazione rispetto alla domanda formulata dall'appaltatrice in separata sede e l'insussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 2041 c.c. instaurata dal contestava, comunque, la quantificazione delle Pt_1
somme richieste e la storicità del danno paventato;
invocava, pertanto, il rigetto delle domande dirette nei propri confronti.
Le richieste istruttorie articolate dalle parti venivano rigettate, poiché irrilevanti ai fini del decidere, sicchè la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 15.1.25 venivano curati gli incombenti suddetti.
Preliminarmente, in ordine alla dedotta improcedibilità delle domande articolate dal in Pt_1
ragione dell'omissione dell'invito alla negoziazione assistita, deve rilevarsi come parte attrice abbia documentato l'avvenuta convocazione dell'ente per la mediazione;
peraltro, l' invocata pronuncia può essere adottata qualora la relativa eccezione sia stata sollevata dal convenuto tempestivamente costituito, oppure tale profilo sia stato rilevato d'ufficio entro la prima udienza;
nel caso per cui è controversia, tuttavia, alcuna delle prefate ipotesi risulta attuale.
In ordine al merito delle pretesa, preme osservare come il abbia agito al fine di ottenere Pt_1
Co la condanna dell'amministrazione alla restituzione delle somme versate a Car. a CP_2
titolo di corrispettivi e spese legali in ragione della pronuncia n. 2766/18, nonché a titolo di spese legali contemplate nelle sentenze 252/22 e 370/22; con la prima delle prefate statuizioni,
pronunciata nella contumacia del il medesimo, quale responsabile dell'UTC dell'ente Pt_1
convenuto è stato condannato a corrispondere alla prefata compagine i corrispettivi relativi ad opere di manutenzione del verde pubblico appaltate in assenza del relativo impegno di spesa;
con la seconda è stata rigettata l'istanza di revocazione ex art. 295 c.p.c. dal medesimo proposta e con la terza pronuncia è stata rigettata, altresì, l'opposizione al precetto inerente il credito riconosciuto a beneficio dell'appaltatrice.
In punto di diritto, preme rilevare che - come si evince dall'atto di citazione del 4.11.17 , atteso che la sentenza 2766/18, pronunciata nella contumacia del medesimo, non risulta versata in atti - la richiesta della cooperativa in danno del sia stata accolta ai sensi dell'art. 191 del Pt_1
DLgs n. 267 del 2000 in base al quale 'Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno
contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura
finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura
finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata
contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata
con gli estremi della suddetta comunicazione ... Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in
violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) - ossia, con la
procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio - tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o
dipendente che hanno consentito la fornitura'.
In questa sede il medesimo ha assunto che tale statuizione fosse stata adottata sulla supposizione di una circostanza storicamente insussistente – ovvero una condotta sorretta da colpa grave – ma, in ragione del vincolo posto dal giudicato ex art. 2909 c.c., alcuna rivalutazione della vicenda ivi sviscerata può essere svolta in questa sede rispetto alla posizione dell'attore; per mero tuziorismo, corre l'obbligo di evidenziare che l'insorgenza del rapporto obbligatorio in capo al pubblico dipendente che agisca in difetto di copertura economica della spese, nel caso suddetto, è stabilita normativamente, pertanto prive di pregio sarebbero comunque le valutazioni inerenti il grado della colpa, rilevanti solo per altre ipotesi di responsabilità per danni a terzi dei pubblici dipendenti.
Ancora, in ordine alla domanda ex art. 2041 c.c. formulata dal preme osservare in primo Pt_1
luogo come costui non abbia neppure versato in atti la pronuncia da cui sarebbe scaturito l'obbligo di pagamento dei corrispettivi nei confronti della cooperativa sicchè, stante la genericità delle relative allegazioni, non può neppure apprezzarsi il concreto arricchimento altrui;
peraltro l'attore si è limitato a depositare l'ordinanza di assegnazione somme, ma non ha in alcun modo provato di aver dato corso all'intero pagamento rispetto al quale ha chiesto di essere indennizzato;
si noti, peraltro, come a carico dell'ente avrebbero comunque potuto essere posti solo i corrispettivi versati all'appaltatrice e non anche gli importi dalla stessa maturati a titolo di rifusione delle spese giudiziali, peraltro connesse anche ad iniziative giudiziarie, ulteriori a quella inerente l'originaria vicenda contrattuale, cui il aveva Pt_1
spontaneamente dato corso.
Le domande articolate in citazione, pertanto, devono trovare rigetto;
le spese di lite,
parametrate al valore del giudizio ed alla ridotta portata dell'attività processuale svolta, vengono poste a carico del soccombente. Pt_1
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce
pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così
provvede:
- Rigetta le domande formulate in citazione;
- Condanna parte attrice alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in € 3.800,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa.
Lecce, 30.5 25
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo