Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Fulvia De Luca
N. 27223/2024 R.G.
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 25/07/2024 da
(BRASILE, 02/11/1966) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]N. 39 20127 MILANO ITALIA con l'avv. GASPARIN DANIELA
e
IBRAHIM HA ME HA (EGITTO, 21/09/1977)
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 18 20092 CINISELLO BALSAMO ITALIA con l'avv. CORACE GIACINTO e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Con comunicazione all' Controparte 1 MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 12.9.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MILANO il 19/01/2007 (anno 2007 atto n. 107 reg. 01 parte 1 serie A);
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/07/2024 Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi. Quanto ai profili relativi alla responsabilità genitoriale, dando atto dell'assenza del padre dalla vita del figlio, ha chiesto l'affidamento "super esclusivo" del minore e la determinazione in € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a versarle per il mantenimento del figlio minore;
Parte convenuta si è costituita in giudizio e ha aderito alle richieste svolte dalla parte ricorrente sia in relazione alla domanda di separazione sia con riferimento ai profili relativi alla responsabilità genitoriale, alle modalità di frequentazione del figlio e alla misura del contributo per il mantenimento del figlio minore.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. le parti hanno confermato gli accordi raggiunti. I procuratori delle parti, all'esito della discussione orale, hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati ( 6.3.2025), ha ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed ha rimesso la causa in decisione.
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Quanto ai profili relativi alla responsabilità genitoriale sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 7 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole minore
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti e confermati all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di Per 1
Alla luce degli accordi raggiunti tra i genitori, ritiene peraltro il Collegio che l'audizione del minore sia manifestamente superflua. La lontananza affettiva e fisica tra padre e figlio, anche in ragione dell'attività lavorativa del sig.
Ghazi, costituisce ragione sufficiente per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso di fatto non praticabile nella fattispecie concreta. Il minore deve quindi essere affidato in maniera
"super esclusiva❞ alla madre la quale potrà quindi assumere in via autonoma tutte le decisioni relative alla salute, educazione, istruzione e residenza del minore. Per 1 sarà collocato presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
Quanto alle modalità di frequentazione tra padre e figlio, considerata l'età di Per 1 deve prevedersi che il medesimo possa frequentare il padre secondo accordi che verranno liberamente tra i genitori tenuto conto della volontà del figlio anche in ragione dell'età del medesimo.
Ritiene infine il collegio che la misura dell'assegno di mantenimento concordato tra i genitori - €
300,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno come previste dalle Line Guida del Tribunale di Milano sia importo adeguato sia in relazione alle attuali esigenze di mantenimento del figlio sia
-
in considerazione della capacità reddituale dei suoi genitori per come risultante dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla ricorrente e del reddito dichiarato dal convenuto che, invero, non provvede in alcun modo in via diretta al mantenimento del figlio
Sulle spese di lite. visto l'esito del giudizio e intervenuto accordo tra le parti le spese processuali devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
27223 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1 c.c. dei coniugi Parte 1
e HA ME HA IBRAHIM che hanno celebrato matrimonio
[ …..]
a MILANO il 19/01/2007, atto trascritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di MILANO (anno 2007 atto n. 107 reg. 01 parte 1 serie A);
1. Dispone che il minore Per 1 sia affidato in via “super esclusiva” alla madre la quale potrà quindi assumere in via autonoma tutte le decisioni relative alla salute, educazione, residenza del minore. Per 1 sarà collocato presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Il padre e potrà vedere e frequentare il figlio secondo accordi che verranno liberamente tra i genitori tenuto conto della volontà del figlio anche in ragione dell'età del medesimo
3. Dispone che HA ME HA IBRAHIM corrisponda a Parte 1
a titolo di contributo al mentente del figlio, in via anticipata ed entro
[...] il 5 di ogni mese, l'importo di- € 300,00 rivalutabile annualmente secondo indici istat dal marzo 2026 (base di calcolo marzo 2025) -oltre al 50% delle spese extra assegno come previste dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al
Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate.
4. Compensa tra le parti le spese di lite
5. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.3.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai