Ordinanza collegiale 7 marzo 2024
Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Servello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Vibo Valentia, Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Vibo Valentia Cat. II^/Div.AC/2023 - M.P. Prot. n. -OMISSIS- datato e notificato in data 1 dicembre 2023, con il quale è stato applicato il divieto di accedere ai luoghi ove la squadra di calcio -OMISSIS- disputerà manifestazioni sportive di tipo calcistico (D.A.Spo.) per il periodo di anni due, con ulteriore divieti ivi espressi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Vibo Valentia e Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale il Questore della Provincia di Vibo Valentia ai sensi dell’art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, ha disposto, a suo carico, il “ divieto di accedere ai luoghi ove la squadra di calcio "-OMISSIS-" disputerà manifestazioni sportive di tipo calcistico per il periodo di ANNI DUE (02) dalla data di notifica del presente atto. […] di accedere all'interno degli stadi, degli impianti sportivi e delle infrastrutture adibiti a stadio, o a impianti sportivi, sia in Italia che all'estero dove si svolgono tutti gli incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria, relativi ai campionati nazionali, professionali e dilettantistici, ai tornei internazionali ed alle gare amichevoli che verranno disputate nel territorio nazionale, preventivamente organizzate dagli organi ufficiali e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione […] di accedere per lo stesso periodo di ANNI DUE (02) dalla data di notifica del presente provvedimento, ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle sole manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata a qualsiasi titolo, la compagine calcistica della "-OMISSIS-" a partire da due ore prima dell'inizio e sino a due ore dopo la conclusione di ogni incontro ufficiale di calcio della squadra anzidetta, con il contestuale divieto di accedere, nei giorni in cui si svolga una qualsiasi manifestazione calcistica alle aree di parcheggio di autovetture ed autopullman ed altri mezzi di trasporto utilizzate dai tifosi nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell'impianto sportivo, a tutela dell'incolumità degli stessi ”.
2. A sostegno del mezzo, ha proposto i seguenti motivi:
2.1. “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti. Insussistenza della condotta contestata. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge 401/1989. Insussistenza dei presupposti fattuali necessari ai fini dell’applicazione della misura interdittiva. Ingiustizia manifesta. Sviamento dalla causa tipica. Difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione ”;
2.2. “ Violazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, anche in relazione al violato principio di gradualità e proporzionalità della sanzione. Difetto di istruttoria. Abnormità dell’adottato provvedimento. Violazione dell’art. 6, comma 1 della L. n. 401/1989 ”.
3. L’amministrazione, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita, resistendo al ricorso.
4. In sede cautelare, con ordinanza collegiale n.-OMISSIS- del 7 marzo 2024, è stata disposto, a carico dell’amministrazione resistente, il deposito del video riferito nel provvedimento.
5. All’esito, poi, dell’udienza in camera di consiglio dell’8 maggio 2024, con ordinanza n.-OMISSIS-del giorno seguente, è stata respinta l’istanza di tutela cautelare.
6. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025.
7. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
8. Il Questore ha disposto la contestata misure riferendo che il ricorrente si è reso responsabile di “ azioni tendenti a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica, commesse a seguito dell'incontro di calcio "-OMISSIS- —-OMISSIS-", valevole per il -OMISSIS-, disputatosi il 25.10.2023, presso l'impianto sportivo comunale "-OMISSIS-" in -OMISSIS- (VV) -OMISSIS- ”, essendo risultato, in particolare, che, al decimo minuto del secondo tempo della partita, il predetto è stato “ protagonista di un episodio di violenza nei confronti di un giocatore avversario, colpendolo con violenti calci e pugni, a seguito del quale si scatenava una "rissa generale" a cui prendevano parte molti soggetti presenti in campo, tra cui giocatori e dirigenti di entrambe le squadre, che creava di fatto una turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica sino a decretarne la sospensione definitiva dell'incontro da parte del Direttore di gara per preservare l'incolumità fisica dello stesso e degli altri partecipanti alla manifestazione sportiva ”.
Nel provvedimento è riferito che tali circostanze hanno trovato conferma nelle immagini registrate da un video amatoriale acquisito dalla p.g. operante e nel rapporto redatto dal direttore di gara.
9. A fronte di ciò, con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto (1) il difetto di istruttoria, lamentando che l’amministrazione si è basata solo sul referto arbitrare ed un video amatoriale, senza svolgere ulteriore attività istruttoria; (2) che, in particolare, il referto arbitrale è elemento istruttorio insufficiente; (3) che i fatti si sarebbero svolti diversamente da come riferito nel provvedimento, non avendo egli partecipato attivamente alla rissa accesasi in campo fra i giocatori delle due squadre.
9.1. Le censure non possono essere condivise.
Le circostanze richiamate nel provvedimento sono state innanzitutto tratte dal referto arbitrale, nel quale è riferito che “ Al minuto 10 del 2t a seguito di uno scontro di gioco tra il n.10 -OMISSIS- della società -OMISSIS- e il n.10 -OMISSIS- nei pressi della panchina della società -OMISSIS-, gli stessi giocatori iniziavano a prendersi a calci e pugni, a questo punto i compagni di squadra di entrambi i calciatori, titolari e riserve, correvano nel punto dello scontro dando inizio ad una rissa generale che li vedeva tutti coinvolti, chi a cercare di sedare la rissa e chi a picchiare. In questa fase concitata riuscivo a riconoscere con certezza alcuni calciatori che hanno preso parte attiva alla rissa […] ”; fra questi, l’odierno ricorrente.
Nel provvedimento è, inoltre, richiamato un video amatoriale, prodotto in giudizio, che riprende la rissa scatenatasi successivamente alla colluttazione fra i due nn.10.
9.2. Ebbene, deve ritenersi che il provvedimento gravato, contrariamento a quanto sostenuto nel ricorso, sia fondato, per quanto in questa sede sindacabile, su una istruttoria adeguata a sostenere il giudizio di pericolosità e, quindi, l’adozione della misura.
Deve evidenziarsi infatti, al riguardo, che il DASPO, la cui disciplina è contenuta nell’art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, è una misura avente natura non penale, bensì preventiva e cautelare, che – per la fattispecie di cui al comma 1, lett.b), del citato articolo, integrata nel caso di specie – è assunta “ sulla base di elementi di fatto ”. Proprio in considerazione della natura propria del provvedimento in esame, in ordine criterio di valutazione dei fatti ed al grado dimostrativo di questi ultimi, non si applica il canone probatorio “ al di là di ogni ragionevole dubbio ” richiesto per la pronuncia di una condanna in sede penale (art.553 c.p.p.), bensì il criterio del “ più probabile che non ”.
A fronte di tali considerazioni, nella vicenda in esame, il Questore ha correttamente fondato il proprio giudizio sul referto arbitrale, il quale ha esposto linearmente quanto accaduto, soprattutto quanto al violento scontro, “ a calci e pugni ”, che ha coinvolto il ricorrente ed un suo avversario, ed ha poi innescato la grave rissa fra tutti i giocatori delle due squadre.
9.3. Quanto al video amatoriale, se è vero che dalla sua visione non è possibile evincere con certezza una partecipazione attiva del ricorrente alla rissa successivamente scatenatasi, è altrettanto vero che dallo stesso è possibile trarre conferma della verità dei fatti riferiti dal direttore di gara, in particolare quanto alla esistenza dell’episodio scatenante, non ripreso dal video, ovvero la violenta colluttazione che ha direttamente coinvolto il ricorrente.
Detto altrimenti, il valore “istruttorio” del video, più che rispetto all’accertamento delle concrete dinamiche della rissa, risiede nella sua idoneità a dimostrare l’esistenza di un episodio, a monte, capace di innescare una violenta rissa che ha coinvolto tutti i giocatori delle due squadre, e quindi parimenti grave, in tal modo sostenendo la ricostruzione dei fatti rappresentati nel referto arbitrale in ordine al detto episodio scatenante ed alle gravi responsabilità dell’odierno ricorrente.
9.4. Sulla base di tali considerazioni, non può attribuirsi rilevanza determinante né alla perizia tecnica depositata in giudizio e volta a dimostrare, sulla base di una analisi, fotogramma per fotogramma, del video amatoriale, che il ricorrente non avrebbe partecipato attivamente alla rissa, né il provvedimento di archiviazione del procedimento penale iscritto per l’accertamento dei fatti avvenuti in occasione della riferita partita di calcio.
Entrambi gli elementi, infatti, fanno riferimento alla rissa e non al violento scontro che l’ha innescata.
Quanto, poi, in particolare, al decreto di archiviazione, deve evidenziarsi, da un lato, che la misura in esame può essere disposta a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti posti a fondamento di essa o dall’esito dei procedimenti penali, dall’altro, che la sua legittimità deve essere valutata al momento della sua adozione, con un giudizio ora per allora, non rilevando le sopravvenienze, anche processuali.
10. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità della misura.
10.1. Anche tale motivo è infondato.
A fronte della gravità dei fatti, come richiamati, che hanno visto coinvolto il ricorrente, il provvedimento appare, infatti, legittimo anche sotto il profilo in esame, avendo l’amministrazione, nei limiti della sindacabilità della presente sede, correttamente esercitato il proprio potere discrezionale.
Nella vicenda in esame, infatti – a fronte della previsione, di cui all’art.6, co.5, della L. n. 401/1989, secondo cui la misura non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni – il DASPO è stato disposto per la durata di due anni, e quindi per una estensione temporale che appare non sproporzionata né irragionevole.
11. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto, giacché infondato.
12. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO AS, Presidente
LA CO, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CO | DO AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.