TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 127/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. GIOVATI ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STR. MAZZINI, 6 PARMA ITALIA;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e BARUSI NILLA, elettivamente domiciliata presso la relativa sede C/O ; CP_1
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il sig. Giudice Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche incidentale, del caso e di legge:
A.- IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente ad ottenere la restituzione dei contributi indebitamente versati in eccesso all nel periodo intercorrente tra CP_1 il 1 settembre 1998 ed il 30 settembre 2014 e per l'effetto condannare l al pagamento ed CP_1 alla restituzione, anche a mezzo di compensazione, dell'importo pari ad euro #2.212.671,95# (o a differente importo che sarà accertato a mezzo di consulenza tecnico contabile), oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione sino a quello del saldo;
A.
1- SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente a percepire da parte dell gli interessi e la rivalutazione sull'importo pari ad euro 2.459.324,99 CP_1 equivalente ai contributi indebitamente versati in eccesso e recuperati dall in ordine al CP_1 periodo intercorrente tra il 01/10/2014 ed il 30/09/2019, e per l'effetto condannare l al CP_1 pagamento dei suddetti interessi e rivalutazione corrispondenti dal dì della maturazione a quello dell'effettivo saldo;
B.-IN VIA SUBORDINATA- Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere che la condotta tenuta dall non sia stata connotata da mala fede e CP_1 conseguentemente che gli interessi e la rivalutazione sui contributi versati in eccedenza nel periodo intercorrente dal 01/09/1998 al 30/09/2019 (o del diverso periodo accertato in giudizio) decorrano dalla richiesta stragiudiziale di pagamento (14/11/2019), condannare l (in aggiunta alla richiesta relativa ai contributi versati in eccedenza nel periodo CP_1 Pt_ 1998/2014 di cui al punto A che precede) al pagamento a favore di di un importo pari ad euro 260.467,10 (di cui euro 247.615,84 per rivalutazione ed euro 12.851,26 per interessi), o al differente importo che sarà accertato a mezzo di consulenza tecnico contabile (aggiornato alla data dall'emissione del relativo provvedimento giudiziale).
C. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice ritenesse applicabile alla presente fattispecie il termine di prescrizione decennale, accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente ad ottenere la restituzione dei contributi indebitamente versati all nel periodo intercorrente tra il 1 settembre 2009 ed il 30 CP_1 settembre 2014 e per l'effetto condannare l al pagamento ed alla restituzione, anche a CP_1
Pag. 2 di 10 mezzo di compensazione, dell'importo pari ad euro 1.619.210,22(o a differente importo che sarà accertato a mezzo di consulenza tecnico contabile), oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione sino a quello del saldo (In aggiunta agli interessi e la rivalutazione afferente il periodo 2014-2019 di cui alle richieste dei punti A1 e B);
C.1. - IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito dovesse ritenere che la condotta tenuta dall non sia stata connotata da mala CP_1 fede e conseguentemente che gli interessi e la rivalutazione sui contributi versati in eccedenza nel periodo intercorrente dal 01/09/2009 al 30/09/2014 decorrano dalla prima richiesta Pt_ stragiudiziale di pagamento (14/11/2019), condannare l al pagamento a favore di di CP_1 un importo pari ad euro 90.272,10 (di cui euro 85.818,14 per rivalutazione ed euro 4.453,96 per interessi), o al differente importo che sarà accertato a mezzo di consulenza tecnico contabile
(aggiornato alla data dall'emissione del relativo provvedimento giudiziale). (In aggiunta agli interessi e la rivalutazione afferente il periodo 2014-2019 di cui alle richieste dei punti A1 e B);
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, come per legge. Sentenza esecutiva.
Ai sensi del combinato disposto del D.P.R. N.115/02 e dell'art.37 del D.L. 98/11, si dichiara che la presente controversia trattandosi di materia previdenziale comporta il versamento del contributo unificato pari ad euro 43,00».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
nel merito respingere il ricorso, per le argomentazioni e motivazioni diffusamente esposte in premessa, confermando che le somme versate da nel periodo in contestazione non possono Pt_1 considerarsi indebite e che dunque l'eventuale ripetizione delle stesse è consentita solo nei limiti in cui la contribuente sia legittimata a presentare dichiarazioni contributive in rettifica, ovvero nei termine prescrizionale quinquennale decorrente a ritroso dal novembre 2019
in denegata ipotesi in cui l'adito giudice ritenessi indebiti i versamenti e salvo gravame contenere gli obblighi restitutori le debenze contributive nei limiti prescrizionali decennali decorrenti a ritroso dal novembre 2019
in ogni caso
Pag. 3 di 10 rigettare integralmente ogni domanda intesa ad ottenere il versamento di somme a titolo di interessi rivalutazione o altri accessori, non dovuti per le argomentazioni dispiegate in premessa
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2022, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare al pagamento in suo favore di € 2.212.671,95 a titolo CP_1 di restituzione di contributi indebitamente versati dalla società nel periodo intercorrente tra il 1.9.1998 e il 30.9.2014.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. Su ordine del giudice, parte ricorrente ha depositato conteggi aggiuntivi per il caso di accoglimento parziale della domanda, ai quali non ha opposto CP_1 contestazioni.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. La questione giuridica sottesa alla presente controversia ha a oggetto la ripetibilità delle contribuzioni versate in eccedenza alla misura minima imposta dalla legge, a motivo della mancata fruizione di agevolazioni contributive previste per determinate ipotesi.
7. In particolare, la società ricorrente ha fatto riferimento alle agevolazioni contributive previste per le imprese i cui dipendenti operino in paesi estranei all'Unione europea, con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Tali agevolazioni sono previste dall'art. 4, co. 2, lett. a) d.l.
317/1987, in base al quale:
«Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'art. 1 sono stabilite come segue: a) per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione
Pag. 4 di 10 involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale.
L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell'ordine indicato all'art. 1».
8. La società ha dato atto che, nel periodo intercorrente tra l'1.9.1998 e il 30.9.2019,
a causa di un errore nella configurazione del software gestionale utilizzato per l'elaborazione delle paghe ha versato contribuzioni molto più elevate di quelle dovute in base alla disposizione citata, dato che la riduzione del 10% è stata applicata dal software non sull'imponibile previdenziale, ma sull'aliquota contributiva.
9. Dopo essersi avveduta dell'errore, la società ha richiesto a il rimborso dei CP_1
contributi pagati in eccesso: ha autorizzato la società alla rettifica dei flussi CP_1 relativi al quinquennio antecedente alla data della richiesta, Pt_2 restituendo quindi i contributi pagati in eccesso nel periodo 2014/2019 (€
2.459.324,99).
10. La società ricorrente ha però sostenuto di avere diritto anche al rimborso dei contributi versati in eccesso antecedentemente all'ottobre 2014, in quanto costituenti indebito oggettivo.
11. Secondo al contrario, non sussisterebbe nel caso di specie alcun indebito, CP_1 ma una mera mancata fruizione di un'agevolazione facoltativamente concessa al contribuente dalla legge;
pertanto, il recupero dei contributi versati in eccesso sarebbe ammissibile solo nei limiti dei termini entro i quali è concessa la rettifica dei dati trasmessi a per il calcolo dei contributi, che coincide con il termine CP_1 di prescrizione quinquennale di versamento dei contributi stessi.
12. Lo scrivente ritiene che il versamento dei contributi in eccesso effettuato dalla società ricorrente nel periodo 1998-2019 debba effettivamente essere qualificato come indebito oggettivo.
13. Dal tenore letterale della norma che prevede l'agevolazione contributiva emerge che l'abbattimento del 10% dell'imponibile non è previsto come mera facoltà
Pag. 5 di 10 concessa al datore di lavoro dei dipendenti distaccati all'estero, ma come la misura stabilita obbligatoriamente dalla legge («L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti»).
14. Conseguentemente, le contribuzioni versate in eccesso a motivo dell'errore di configurazione del software gestionale della società ricorrente risultano ultronee rispetto all'obbligazione imposta al datore di lavoro dalla legge, appunto integrando un indebito oggettivo.
15. Ciò anche considerando il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto da CP_1
il recupero delle contribuzioni del periodo 2014-2019 non può essere imputato a una rettifica operata dalla società, dato che non sono stati comunicati imponibili differenti, ma è stata semplicemente ricalcolata la contribuzione dovuta utilizzando gli stessi dati precedentemente inviati, che sono rimasti invariati.
16. La società ha dunque diritto alla restituzione di quanto versato in eccedenza, nei limiti del rilevante termine di prescrizione: deve quindi determinarsi quale sia la durata di tale termine e da quando decorra.
17. Innanzitutto, non può essere condivisa la tesi di parte ricorrente, secondo la quale il termine di prescrizione non sarebbe mai iniziato a decorrere a causa dell'impossibilità giuridica di fare valere il diritto in assenza dell'autorizzazione alla ritrasmissione dei flussi per il periodo anteriore al 2014. Pt_2
18. Ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione è infatti sufficiente, ai sensi dell'art. 2943 co. 4 c.c., la costituzione in mora del debitore, senza che rilevi il successivo mancato espletamento, da parte del debitore, degli adempimenti burocratici necessari per ottenere il pagamento;
costituzione in mora che, del resto la società ricorrente ha peraltro effettuato con la richiesta trasmessa a CP_1 nell'ottobre 2019.
19. Né rileva la circostanza che la società si sia resa conto solo in tale momento del pagamento indebito: l'errata configurazione del software rappresenta infatti una circostanza interamente ascrivibile alla sfera soggettiva sottoposta al controllo diretto della società stessa, sicché la mancata rilevazione dell'errore non è stata
Pag. 6 di 10 dovuta a un'impossibilità materiale o giuridica non imputabile al creditore, ma a una sua negligenza.
20. Il dies ad quem della prescrizione deve quindi essere individuato nella diffida inviata a in data 14.11.2019 (doc. 3 ricorrente). CP_1
21. Con riferimento alla durata del termine di prescrizione, si rileva che, in generale,
l'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta al termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.), non trattandosi di risarcimento del danno da fatto illecito.
22. Tuttavia, si deve evidenziare che, in ambito previdenziale, l'art. 8 co. 1 d.P.R.
818/1957 prevede una speciale ipotesi di decadenza, così disponendo:
«I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato».
23. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che l'azione di ripetizione di contributi proposta dal datore di lavoro è assoggettata a CP_1 questo termine di decadenza quinquennale, essendo la stessa posta a tutela del soggetto beneficiario della contribuzione, di cui va salvaguardata l'intangibilità della posizione contributiva (Cass. 3 novembre 2023, n. 30561).
24. Nella stessa pronuncia, è altresì stabilito che la decadenza ex art. 8 co. 1 d.P.R.
818/1957, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c., restando dunque irrilevante la mancata tempestiva eccezione della decadenza nella memoria di costituzione di
CP_1
25. In alcuni risalenti precedenti, la Suprema Corte aveva invero affermato che la norma in parola non è applicabile al diritto al rimborso dei contributi indebitamenti versati per mancata fruizione di sgravi – specificamente, quelli previsti dall'art. 18 d.l. 918/1968 – in quanto norma eccezionale non estendibile
Pag. 7 di 10 all'ipotesi di versamento di contributi non dovuti per effetto degli sgravi (Cass. 22 dicembre 1988, n. 6996; Cass. 6 maggio 1995, n. 4170).
26. Tuttavia, tale orientamento deve ritenersi superato dal ben più recente citato arresto del 2023, anche considerando che non è emerso che i contributi versati siano afferenti ad assicurazioni obbligatorie diverse da quelle generali per invalidità, vecchiaia e superstiti, le quali sono appunto regolate dal d.P.R.
818/1957.
27. In ragione dell'applicabilità della decadenza di cui all'art. 8 co. 1 d.P.R. 818/1957 al caso di specie, è dunque precluso alla società ricorrente il recupero dei contributi versati in eccesso antecedentemente all'ottobre 2014.
28. Né può essere accolta la domanda subordinata della società ricorrente di condanna di alla restituzione dell'arricchimento senza causa asseritamente CP_1 conseguito: come noto, infatti, l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e non può essere proposta qualora il creditore possa avvalersi di un'altra azione.
Nel caso di specie, come già esposto, il datore di lavoro ha legittimamente esperito l'azione di ripetizione di indebito, la quale è però sottoposta allo speciale termine di decadenza di cui all'art. 8 d.P.R. 818/1957.
29. Infine, deve essere esaminata l'ulteriore domanda della società ricorrente, avente a oggetto gli accessori del credito restitutorio.
30. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., in caso di ripetizione di indebito sono dovuti i frutti e gli interessi sulla somma ripetuta: essi decorrono dal giorno del pagamento, se il percipiente è in mala fede, oppure dal giorno della domanda, se questi era in buona fede.
31. Nel caso di specie, non può ravvisarsi alcuna mala fede in capo a cui non CP_1
può essere certo imputata la responsabilità di garantire che tutti i soggetti tenuti a pagamenti periodici nei suoi confronti abbiano fruito delle agevolazioni contributive cui hanno diritto, essendo piuttosto onere di questi soggetti attivarsi per ottenere gli sgravi.
Pag. 8 di 10 32. Sono dunque dovuti gli interessi legali solo dal momento della richiesta del
14.11.2019 al saldo effettivo.
33. È invece infondata la richiesta della società ricorrente di applicazione della rivalutazione monetaria sul suo credito, dato che l'obbligazione restitutoria costituisce un debito di valuta e non di valore. Proprio in tema di ripetizione di contributi indebitamente versati, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la rivalutazione monetaria non costituisce un accessorio naturale del credito restitutorio dell'imprenditore verso l'ente previdenziale (Cass. 12 marzo 2020, n. 7091).
34. Poiché la richiesta degli interessi legali costituisce una porzione della domanda giudiziale unitaria svolta da parte ricorrente, si configura nel caso di specie un'ipotesi di accoglimento parziale (seppure in minima parte) della domanda e non di soccombenza reciproca: conseguentemente, la società ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese di lite (Cass. S. U. 31 ottobre 2022, n.
32061). Pertanto, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite CP_1 sostenute dalla società ricorrente in relazione a tale porzione di domanda, calcolate, ai sensi dell'art. 5, co. 1, quarto periodo D.M. 55/2014 sulla base della somma accordata in sentenza e non di quella richiesta. Poiché nel ricorso gli interessi dovuti a decorrere dal 14.11.2019 sull'indebito relativo al periodo 2014-
2019 sono stati quantificati in € 6.764,88, le spese sono calcolate sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 9 di 10 1. condanna al pagamento in favore di degli interessi legali, CP_1 Parte_1
calcolati sulla somma capitale di € 2.459.324,99 di cui è stato riconosciuto il diritto alla restituzione, dalla richiesta del 14.11.2019 al saldo effetivo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1
che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 13/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. GIOVATI ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STR. MAZZINI, 6 PARMA ITALIA;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e BARUSI NILLA, elettivamente domiciliata presso la relativa sede C/O ; CP_1
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il sig. Giudice Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche incidentale, del caso e di legge:
A.- IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente ad ottenere la restituzione dei contributi indebitamente versati in eccesso all nel periodo intercorrente tra CP_1 il 1 settembre 1998 ed il 30 settembre 2014 e per l'effetto condannare l al pagamento ed CP_1 alla restituzione, anche a mezzo di compensazione, dell'importo pari ad euro #2.212.671,95# (o a differente importo che sarà accertato a mezzo di consulenza tecnico contabile), oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione sino a quello del saldo;
A.
1- SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente a percepire da parte dell gli interessi e la rivalutazione sull'importo pari ad euro 2.459.324,99 CP_1 equivalente ai contributi indebitamente versati in eccesso e recuperati dall in ordine al CP_1 periodo intercorrente tra il 01/10/2014 ed il 30/09/2019, e per l'effetto condannare l al CP_1 pagamento dei suddetti interessi e rivalutazione corrispondenti dal dì della maturazione a quello dell'effettivo saldo;
B.-IN VIA SUBORDINATA- Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere che la condotta tenuta dall non sia stata connotata da mala fede e CP_1 conseguentemente che gli interessi e la rivalutazione sui contributi versati in eccedenza nel periodo intercorrente dal 01/09/1998 al 30/09/2019 (o del diverso periodo accertato in giudizio) decorrano dalla richiesta stragiudiziale di pagamento (14/11/2019), condannare l (in aggiunta alla richiesta relativa ai contributi versati in eccedenza nel periodo CP_1 Pt_ 1998/2014 di cui al punto A che precede) al pagamento a favore di di un importo pari ad euro 260.467,10 (di cui euro 247.615,84 per rivalutazione ed euro 12.851,26 per interessi), o al differente importo che sarà accertato a mezzo di consulenza tecnico contabile (aggiornato alla data dall'emissione del relativo provvedimento giudiziale).
C. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice ritenesse applicabile alla presente fattispecie il termine di prescrizione decennale, accertare e dichiarare il diritto della società ricorrente ad ottenere la restituzione dei contributi indebitamente versati all nel periodo intercorrente tra il 1 settembre 2009 ed il 30 CP_1 settembre 2014 e per l'effetto condannare l al pagamento ed alla restituzione, anche a CP_1
Pag. 2 di 10 mezzo di compensazione, dell'importo pari ad euro 1.619.210,22(o a differente importo che sarà accertato a mezzo di consulenza tecnico contabile), oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione sino a quello del saldo (In aggiunta agli interessi e la rivalutazione afferente il periodo 2014-2019 di cui alle richieste dei punti A1 e B);
C.1. - IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito dovesse ritenere che la condotta tenuta dall non sia stata connotata da mala CP_1 fede e conseguentemente che gli interessi e la rivalutazione sui contributi versati in eccedenza nel periodo intercorrente dal 01/09/2009 al 30/09/2014 decorrano dalla prima richiesta Pt_ stragiudiziale di pagamento (14/11/2019), condannare l al pagamento a favore di di CP_1 un importo pari ad euro 90.272,10 (di cui euro 85.818,14 per rivalutazione ed euro 4.453,96 per interessi), o al differente importo che sarà accertato a mezzo di consulenza tecnico contabile
(aggiornato alla data dall'emissione del relativo provvedimento giudiziale). (In aggiunta agli interessi e la rivalutazione afferente il periodo 2014-2019 di cui alle richieste dei punti A1 e B);
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, come per legge. Sentenza esecutiva.
Ai sensi del combinato disposto del D.P.R. N.115/02 e dell'art.37 del D.L. 98/11, si dichiara che la presente controversia trattandosi di materia previdenziale comporta il versamento del contributo unificato pari ad euro 43,00».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
nel merito respingere il ricorso, per le argomentazioni e motivazioni diffusamente esposte in premessa, confermando che le somme versate da nel periodo in contestazione non possono Pt_1 considerarsi indebite e che dunque l'eventuale ripetizione delle stesse è consentita solo nei limiti in cui la contribuente sia legittimata a presentare dichiarazioni contributive in rettifica, ovvero nei termine prescrizionale quinquennale decorrente a ritroso dal novembre 2019
in denegata ipotesi in cui l'adito giudice ritenessi indebiti i versamenti e salvo gravame contenere gli obblighi restitutori le debenze contributive nei limiti prescrizionali decennali decorrenti a ritroso dal novembre 2019
in ogni caso
Pag. 3 di 10 rigettare integralmente ogni domanda intesa ad ottenere il versamento di somme a titolo di interessi rivalutazione o altri accessori, non dovuti per le argomentazioni dispiegate in premessa
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2022, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare al pagamento in suo favore di € 2.212.671,95 a titolo CP_1 di restituzione di contributi indebitamente versati dalla società nel periodo intercorrente tra il 1.9.1998 e il 30.9.2014.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. Su ordine del giudice, parte ricorrente ha depositato conteggi aggiuntivi per il caso di accoglimento parziale della domanda, ai quali non ha opposto CP_1 contestazioni.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. La questione giuridica sottesa alla presente controversia ha a oggetto la ripetibilità delle contribuzioni versate in eccedenza alla misura minima imposta dalla legge, a motivo della mancata fruizione di agevolazioni contributive previste per determinate ipotesi.
7. In particolare, la società ricorrente ha fatto riferimento alle agevolazioni contributive previste per le imprese i cui dipendenti operino in paesi estranei all'Unione europea, con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Tali agevolazioni sono previste dall'art. 4, co. 2, lett. a) d.l.
317/1987, in base al quale:
«Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'art. 1 sono stabilite come segue: a) per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione
Pag. 4 di 10 involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale.
L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell'ordine indicato all'art. 1».
8. La società ha dato atto che, nel periodo intercorrente tra l'1.9.1998 e il 30.9.2019,
a causa di un errore nella configurazione del software gestionale utilizzato per l'elaborazione delle paghe ha versato contribuzioni molto più elevate di quelle dovute in base alla disposizione citata, dato che la riduzione del 10% è stata applicata dal software non sull'imponibile previdenziale, ma sull'aliquota contributiva.
9. Dopo essersi avveduta dell'errore, la società ha richiesto a il rimborso dei CP_1
contributi pagati in eccesso: ha autorizzato la società alla rettifica dei flussi CP_1 relativi al quinquennio antecedente alla data della richiesta, Pt_2 restituendo quindi i contributi pagati in eccesso nel periodo 2014/2019 (€
2.459.324,99).
10. La società ricorrente ha però sostenuto di avere diritto anche al rimborso dei contributi versati in eccesso antecedentemente all'ottobre 2014, in quanto costituenti indebito oggettivo.
11. Secondo al contrario, non sussisterebbe nel caso di specie alcun indebito, CP_1 ma una mera mancata fruizione di un'agevolazione facoltativamente concessa al contribuente dalla legge;
pertanto, il recupero dei contributi versati in eccesso sarebbe ammissibile solo nei limiti dei termini entro i quali è concessa la rettifica dei dati trasmessi a per il calcolo dei contributi, che coincide con il termine CP_1 di prescrizione quinquennale di versamento dei contributi stessi.
12. Lo scrivente ritiene che il versamento dei contributi in eccesso effettuato dalla società ricorrente nel periodo 1998-2019 debba effettivamente essere qualificato come indebito oggettivo.
13. Dal tenore letterale della norma che prevede l'agevolazione contributiva emerge che l'abbattimento del 10% dell'imponibile non è previsto come mera facoltà
Pag. 5 di 10 concessa al datore di lavoro dei dipendenti distaccati all'estero, ma come la misura stabilita obbligatoriamente dalla legge («L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti»).
14. Conseguentemente, le contribuzioni versate in eccesso a motivo dell'errore di configurazione del software gestionale della società ricorrente risultano ultronee rispetto all'obbligazione imposta al datore di lavoro dalla legge, appunto integrando un indebito oggettivo.
15. Ciò anche considerando il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto da CP_1
il recupero delle contribuzioni del periodo 2014-2019 non può essere imputato a una rettifica operata dalla società, dato che non sono stati comunicati imponibili differenti, ma è stata semplicemente ricalcolata la contribuzione dovuta utilizzando gli stessi dati precedentemente inviati, che sono rimasti invariati.
16. La società ha dunque diritto alla restituzione di quanto versato in eccedenza, nei limiti del rilevante termine di prescrizione: deve quindi determinarsi quale sia la durata di tale termine e da quando decorra.
17. Innanzitutto, non può essere condivisa la tesi di parte ricorrente, secondo la quale il termine di prescrizione non sarebbe mai iniziato a decorrere a causa dell'impossibilità giuridica di fare valere il diritto in assenza dell'autorizzazione alla ritrasmissione dei flussi per il periodo anteriore al 2014. Pt_2
18. Ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione è infatti sufficiente, ai sensi dell'art. 2943 co. 4 c.c., la costituzione in mora del debitore, senza che rilevi il successivo mancato espletamento, da parte del debitore, degli adempimenti burocratici necessari per ottenere il pagamento;
costituzione in mora che, del resto la società ricorrente ha peraltro effettuato con la richiesta trasmessa a CP_1 nell'ottobre 2019.
19. Né rileva la circostanza che la società si sia resa conto solo in tale momento del pagamento indebito: l'errata configurazione del software rappresenta infatti una circostanza interamente ascrivibile alla sfera soggettiva sottoposta al controllo diretto della società stessa, sicché la mancata rilevazione dell'errore non è stata
Pag. 6 di 10 dovuta a un'impossibilità materiale o giuridica non imputabile al creditore, ma a una sua negligenza.
20. Il dies ad quem della prescrizione deve quindi essere individuato nella diffida inviata a in data 14.11.2019 (doc. 3 ricorrente). CP_1
21. Con riferimento alla durata del termine di prescrizione, si rileva che, in generale,
l'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta al termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.), non trattandosi di risarcimento del danno da fatto illecito.
22. Tuttavia, si deve evidenziare che, in ambito previdenziale, l'art. 8 co. 1 d.P.R.
818/1957 prevede una speciale ipotesi di decadenza, così disponendo:
«I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato».
23. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che l'azione di ripetizione di contributi proposta dal datore di lavoro è assoggettata a CP_1 questo termine di decadenza quinquennale, essendo la stessa posta a tutela del soggetto beneficiario della contribuzione, di cui va salvaguardata l'intangibilità della posizione contributiva (Cass. 3 novembre 2023, n. 30561).
24. Nella stessa pronuncia, è altresì stabilito che la decadenza ex art. 8 co. 1 d.P.R.
818/1957, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 2969 c.c., restando dunque irrilevante la mancata tempestiva eccezione della decadenza nella memoria di costituzione di
CP_1
25. In alcuni risalenti precedenti, la Suprema Corte aveva invero affermato che la norma in parola non è applicabile al diritto al rimborso dei contributi indebitamenti versati per mancata fruizione di sgravi – specificamente, quelli previsti dall'art. 18 d.l. 918/1968 – in quanto norma eccezionale non estendibile
Pag. 7 di 10 all'ipotesi di versamento di contributi non dovuti per effetto degli sgravi (Cass. 22 dicembre 1988, n. 6996; Cass. 6 maggio 1995, n. 4170).
26. Tuttavia, tale orientamento deve ritenersi superato dal ben più recente citato arresto del 2023, anche considerando che non è emerso che i contributi versati siano afferenti ad assicurazioni obbligatorie diverse da quelle generali per invalidità, vecchiaia e superstiti, le quali sono appunto regolate dal d.P.R.
818/1957.
27. In ragione dell'applicabilità della decadenza di cui all'art. 8 co. 1 d.P.R. 818/1957 al caso di specie, è dunque precluso alla società ricorrente il recupero dei contributi versati in eccesso antecedentemente all'ottobre 2014.
28. Né può essere accolta la domanda subordinata della società ricorrente di condanna di alla restituzione dell'arricchimento senza causa asseritamente CP_1 conseguito: come noto, infatti, l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e non può essere proposta qualora il creditore possa avvalersi di un'altra azione.
Nel caso di specie, come già esposto, il datore di lavoro ha legittimamente esperito l'azione di ripetizione di indebito, la quale è però sottoposta allo speciale termine di decadenza di cui all'art. 8 d.P.R. 818/1957.
29. Infine, deve essere esaminata l'ulteriore domanda della società ricorrente, avente a oggetto gli accessori del credito restitutorio.
30. Ai sensi dell'art. 2033 c.c., in caso di ripetizione di indebito sono dovuti i frutti e gli interessi sulla somma ripetuta: essi decorrono dal giorno del pagamento, se il percipiente è in mala fede, oppure dal giorno della domanda, se questi era in buona fede.
31. Nel caso di specie, non può ravvisarsi alcuna mala fede in capo a cui non CP_1
può essere certo imputata la responsabilità di garantire che tutti i soggetti tenuti a pagamenti periodici nei suoi confronti abbiano fruito delle agevolazioni contributive cui hanno diritto, essendo piuttosto onere di questi soggetti attivarsi per ottenere gli sgravi.
Pag. 8 di 10 32. Sono dunque dovuti gli interessi legali solo dal momento della richiesta del
14.11.2019 al saldo effettivo.
33. È invece infondata la richiesta della società ricorrente di applicazione della rivalutazione monetaria sul suo credito, dato che l'obbligazione restitutoria costituisce un debito di valuta e non di valore. Proprio in tema di ripetizione di contributi indebitamente versati, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la rivalutazione monetaria non costituisce un accessorio naturale del credito restitutorio dell'imprenditore verso l'ente previdenziale (Cass. 12 marzo 2020, n. 7091).
34. Poiché la richiesta degli interessi legali costituisce una porzione della domanda giudiziale unitaria svolta da parte ricorrente, si configura nel caso di specie un'ipotesi di accoglimento parziale (seppure in minima parte) della domanda e non di soccombenza reciproca: conseguentemente, la società ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese di lite (Cass. S. U. 31 ottobre 2022, n.
32061). Pertanto, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite CP_1 sostenute dalla società ricorrente in relazione a tale porzione di domanda, calcolate, ai sensi dell'art. 5, co. 1, quarto periodo D.M. 55/2014 sulla base della somma accordata in sentenza e non di quella richiesta. Poiché nel ricorso gli interessi dovuti a decorrere dal 14.11.2019 sull'indebito relativo al periodo 2014-
2019 sono stati quantificati in € 6.764,88, le spese sono calcolate sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 9 di 10 1. condanna al pagamento in favore di degli interessi legali, CP_1 Parte_1
calcolati sulla somma capitale di € 2.459.324,99 di cui è stato riconosciuto il diritto alla restituzione, dalla richiesta del 14.11.2019 al saldo effetivo;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1
che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 13/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 10 di 10