Art. 8. 1. L' articolo 11 del codice di procedura penale , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione di quest'ultima legge nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 4 e 8 dela citata legge n. 117/1988 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 3 e in nota all'art. 4.
2. Gli articoli 4 e 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117 , come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione di quest'ultima legge nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 4 e 8 dela citata legge n. 117/1988 si veda, rispettivamente, in nota all'art. 3 e in nota all'art. 4.