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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/04/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1926/2024
T R A
, COD. CRF rappresentato e Parte_1 Pt_2 CodiceFiscale_1
difeso dall' Avv. Paolo Cafagna, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via S.
Matarrese n. 10
- ATTORE –
E
Controparte_1
7-9-11, COD. FISC. in persona
[...] P.IVA_1
dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro
Carrozzini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via De Rossi n.156
- CONVENUTO –
All'udienza di remissione della causa in decisione del 28.03.2025 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegante dalle parti. PER L'ATTORE: ( dalle note scritte ex art. 189 primo comma n. 1 c.p.c. ) “… accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i Controparte_2
danni riscontrati presso l'appartamento, la pertinenziale lavanderia e l'autorimessa di proprietà del Sig.
nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G. 9938/2021 del Parte_1
Tribunale di Bari;
per l'effetto, condannare il Controparte_2
all'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare, di rifacimento degli strati CP_2
impermeabili posti a protezione della parete controterra del vano interrato e di manutenzione del tronco condominiale di scarico delle acque reflue;
condannare altresì il Controparte_2
al pagamento in favore del Sig. della somma di € 15.917,44 a
[...] Parte_1
titolo di risarcimento del danno da mancato godimento degli immobili di proprietà attorea;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio…” CP_2
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: ( dalle note scritte ex art. 189 primo comma n. 1 c.p.c. )
“…. in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita, con ogni conseguente statuizione di legge;
sempre in via preliminare, in riferimento alla domanda risarcitoria per il presunto mancato godimento dell'immobile, accertare e dichiarare l'inammissibilità della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909
del c.c.; nel merito della domanda risarcitoria, senza rinuncia alle precedenti eccezioni, rigettarla integralmente essendo rimasta la stessa priva di prova;
in subordine, nel caso si volesse ritenere superate le precedenti eccezioni di inammissibilità e/o infondatezza della domanda risarcitoria per il presunto mancato godimento dell'immobile, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 del c.c., il concorso di colpa dell'attore nella causazione dei danni lamentati e, per l'effetto, addebitare allo stesso nella misura non inferiore al 50% della somma eventualmente a riconoscersi;
in estremo subordine,
sempre per il caso della domanda risarcitoria, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1126
del c.c., che lo stesso dovrà essere addebitato all'attore nella misura di 1/3 della somma eventualmente a riconoscersi;
sempre nel merito accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 del c.c.,
il concorso di colpa dell'attore nella causazione dei danni lamentati e, per l'effetto, addebitare allo stesso i costi di ripristino nella misura non inferiore al 50% o, in subordine, nella misura di 1/3 del totale in pag. 2/7 applicazione della disciplina di cui all'art. 1126 del c.c.; in merito alla regolamentazione delle spese di lite, anche in considerazione dell'atteggiamento processuale di parte avversa che ha sottaciuto l'esistenza del giudicato, condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite o, in subordine, disporre, accertata e dichiarata la reciproca soccombenza, la compensazione totale delle stesse.…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 06.02.2024 l'attore conveniva in giudizio il , per ivi sentire accogliere Controparte_2
le conclusioni innanzi riportate. Deduceva di essere proprietario di un appartamento ( con pertinenziale lavanderia ) e di una autorimessa facenti parte del convenuto;
che con ricorso ex art. 686 CP_2
c.p.c. veniva accertata la riconducibilità dei fenomeni infiltrativi presenti presso le unità immobiliari di sua proprietà al mancato espletamento da parte del della manutenzione sulle parti comuni del CP_2
fabbricato, con espressa indicazione delle opere da eseguirsi su tali parti comuni nonché il costo dei ripristini nelle unità immobiliari dell'attore; il C.T.U. ing. indicava in due mesi il tempo Persona_1
necessario ad eseguire le opere di ripristino nelle unità immobiliari dell'attore ed indicava in €. 497,42
mensili il danno da mancato godimento dei predetti beni nel corso della esecuzione dei predetti lavori;
che nonostante gli esiti dell'A.T.P. il non aveva provveduto ad eseguire le opere indicate dal CP_2
C.T.U.; che in mancanza di esecuzione delle opere condominiali non si potevano eseguire quelle di ripristino all'interno degli immobili dell'attore ( dato che non eliminando la causa dei danni gli stessi si sarebbero riproposti come dedotto dal C.T.U. ); che pertanto settava all'attore il risarcimento dei danni per il mancato godimento degli immobili dal 31.05.2021, data in cui aveva chiamato in mediazione il condominio, alla data della citazione. Nonostante la regolare notifica della citazione nessuno si costituiva per il condominio per cui ne era dichiarata la contumacia con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 15.04.2024. All'udienza di prima comparizione l'attore chiedeva la decisione della causa per cui la stessa era rinviata ex art. 281 quinquies per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. Parte attrice depositava le note scritte ex art. 189 primo comma n. 1 c.p.c., in data 23.01.2025; poche ore dopo tale deposito si costituiva in giudizio il convenuto CP_2
concludendo come innanzi riportato. Eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
eccepiva il giudicato sulla richiesta risarcitoria essendo la pag. 3/7 stessa già stata proposta in precedente giudizio proposto secondo il rito previsto dall'oggi soppresso art. 702 bis c.p.c (proc. nr. 10575/2022 r.g. Tribunale di Bari), deciso con ordinanza dell'8.9.2023; la mancanza di prova circa il mancato godimento dell'immobile; il concorso di colpa al 50% dell'attore nella mancata esecuzione delle opere condominiali;
in subordine chiedeva la regolamentazione delle spese di esecuzione delle opere con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1126 c.c. Con la comparsa conclusionale l'attore eccepiva l'inammissibilità della costituzione in giudizio del ed il CP_2
difetto di ius postulandi del difensore dell'ente convenuto;
l'invalidità della nomina del difensore del condominio per inesistenza dell'oggetto della delibera con la quale era stato conferito l'incarico; in subordine faceva istanza di sospensione del giudizio;
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
l'infondatezza dell'eccezione di giudicato esterno sulla domanda di risarcimento del danno da mancato godimento degli immobili di proprietà attorea;
l'inammissibilità dell'eccezione di regolamentazione delle spese di esecuzione delle opere con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1126
c.c. Nelle memorie di replica il convenuto eccepiva l'inammissibilità delle nuove conclusioni e richieste,
rassegnate da parte attrice nella comparsa conclusionale e comunque la loro infondatezza nel merito.
Deve preliminarmente rilevarsi come parte convenuta si sia costituita in giudizio dopo che parte attrice aveva già depositato le proprie note scritte ex art. 189 primo comma n. 1 c.p.c.; è pertanto evidente che l'attore non poteva dedurre sul contenuto della costituzione del convenuto se non con il primo scritto difensivo successivo ovvero con la comparsa conclusionale. Deve, comunque, rilevarsi come la costituzione del convenuto fosse inammissibile ai sensi dell'art. 293 c.p.c. nuova formulazione a seguito dell'entrata in vigore del “ correttivo ” ( d. lgs. n. 164 del 31.10.2024 ) che ai sensi dell'art. 7 CP_3
della medesima legge prevede l'applicazione della nuova disciplina ai procedimento introdotti successivamente al 28.02.2023, come quello che ci occupa. Prevede, infatti, l'art. 293 c.p.c., nuova formulazione, che la costituzione del contumace possa avvenire fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, ovvero, nel caso che ci occupa, fino all'udienza del
24.06.2024. Ne consegue che potranno essere prese in considerazione nel presente giudizio solo le eccezioni sollevate irritualmente dal contumace ma che erano rilevabili d'ufficio. Fatte queste premesse deve rilavarsi come fosse comunque infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per il pag. 4/7 mancato esperimento della negoziazione assistita. Senza entrare nel merito dell'astratta fondatezza dell'eccezione deve rilevarsi come in concreto tale eccezione poteva essere formulata a pena di decadenza o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza ai sensi del primo comma dell'art. 3 L. n. 162 del
10.11.20214. Rilevabile d'ufficio è anche la formazione del giudicato ex art. 2909 c.c.. Ed infatti l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass, 11 giugno 2021, n. 16589). In particolare, l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e, in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è
rilevabile d'ufficio (Cass. 7 gennaio 2021, n. 48). Deve in proposito rilevarsi come parte attrice non abbia contestato il passaggio in giudicato dell'ordinanza dell'08.09.2023 che definiva il giudizio intercorso tra le parti ( N.R.G.10575/2022 Tribunale di Bari ) ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dall'attore per i fatti oggetto della presente causa;
tale ordinanza, tuttavia definiva un giudizio risarcitorio e non atteneva alla domanda principale formulata da parte attrice nel presente giudizio ovvero la condanna del convenuto ad eseguire le opere di ripristino per eliminare le cause dei danni medesimi. La
domanda definita nel giudizio innanzi detto riguardava peraltro i danni asseritamente subiti da parte attrice dal 28.06.2021 al 21.06.2022 ( cfr. pag. 6 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del predetto giudizio ) e quindi solo parzialmente quelli indicati nel presente procedimento ( dal 31.05.2021 alla data della citazione del 17.01.2024 ). Passando al merito della controversia che ora ci occupa occorre rilevare come dagli atti di causa ed in particolare dagli esiti della C.T.U. eseguita in sede di A.T.P. risulti che i danni sofferti da parte attrice ( e già liquidati, per quel che concerne il costo delle opere di ripristino all'interno delle unità immobiliari dell'attore, nel giudizio recante N.R.G. 10575/2022 ) fossero riconducibili alla mancata esecuzione di opere da parte del . Grava infatti sul CP_2 CP_2
l'onere di eseguire la riparazione dei lastrici solari di copertura dello stabile che svolgono una funzione condominiale anche nell'ipotesi che tali lastrici siano in tutto ovvero in parte di uso esclusivo di uno o più
condomini ( tale uso non incide sulla sussistenza dell'obbligazione in capo al ma comporta CP_2
solo conseguenze sulla ripartizione delle spese di ripristino, ex art. 1126 c.c., ma tale questione non attiene all'oggetto della presente controversia ). Alla luce delle risultanze peritali di cui al procedimento pag. 5/7 per A.T.P. N.R.G. 9968/ 2021 intercorso tra le parti ed allegato agli atti del presente giudizio, deve pertanto condannarsi parte convenuta ad eseguire le opere indicate nell'elaborato tecnico dell'ing. Per_1
del 22.06.2022, ed in particolare quelli oggetto della domanda ovvero i lavori di
[...]
impermeabilizzazione del lastrico solare, di rifacimento degli strati impermeabili posti a protezione della parete controterra del vano interrato e di manutenzione del tronco condominiale di scarico delle acque reflue. La domanda risarcitoria formulata da parte attrice è invece inammissibile per la parte della stessa coperta dal giudicato, come innanzi dedotto, ed è infondata per quel che riguarda i danni successivi al deposito della perizia. Deve in proposito rilevarsi come parte attrice non abbia in alcun modo dimostrato la sussistenza di danni ulteriori rispetto a quelli liquidati nel precedente giudizio;
in particolare deve rilevarsi come la somma di €. 497,42 mensili indicata dal C.T.U. si riferiva alla mancata occupazione degli immobili nel periodo di tempo necessario ad eseguire negli stessi i lavori di ripristino, ritenendo che in tali periodi tali immobili non potessero essere appieno goduti dal proprietario e non riguardava la diversa ipotesi di danni da mancato godimento degli immobili medesimi in ragione della presenza negli stessi dei danni lamentati e prima del loro rispristino. Per quel che concerne tale seconda ipotesi parte attrice non ha allegato né dimostrato in alcun modo di non aver potuto usufruire dei beni per cui la domanda è restata del tutto sfornita di prova. In considerazione dell'andamento del giudizio e del solo parziale accoglimento delle domande attoree deve condannarsi il convenuto al pagamneto CP_2
della metà delle spese processuali dell'attore liquidate in tale misura come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del allo Parte_1 Controparte_1
stabile sito in al , in persona dell'Amministratore e legale CP_2 CP_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore, così provvede:
- dichiara inammissibile la costituzione in giudizio del convenuto oltre i termini previsti CP_2
dall'art. 293 c.p.c.;
- condanna il all'esecuzione dei lavori CP_2 Parte_3
di impermeabilizzazione del lastrico solare, di rifacimento degli strati impermeabili posti a protezione pag. 6/7 della parete controterra del vano interrato e di manutenzione del tronco condominiale di scarico delle acque reflue come accertati nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G.
9938/2021 del Tribunale di Bari e descritti nell'elaborato peritale dell'ing. Per_1
- rigetta, per le causali indicate in narrativa, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
- condanna il convenuto al pagamento della metà delle spese processuali dell'attore che liquida, per tale quota, in €. 1.700,00 di cui €. 280,00 per spese oltre maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 04.04.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice Unico
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1926/2024
T R A
, COD. CRF rappresentato e Parte_1 Pt_2 CodiceFiscale_1
difeso dall' Avv. Paolo Cafagna, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via S.
Matarrese n. 10
- ATTORE –
E
Controparte_1
7-9-11, COD. FISC. in persona
[...] P.IVA_1
dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro
Carrozzini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via De Rossi n.156
- CONVENUTO –
All'udienza di remissione della causa in decisione del 28.03.2025 la causa veniva riservata ed introitata per la decisione sulle conclusioni rassegante dalle parti. PER L'ATTORE: ( dalle note scritte ex art. 189 primo comma n. 1 c.p.c. ) “… accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i Controparte_2
danni riscontrati presso l'appartamento, la pertinenziale lavanderia e l'autorimessa di proprietà del Sig.
nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G. 9938/2021 del Parte_1
Tribunale di Bari;
per l'effetto, condannare il Controparte_2
all'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare, di rifacimento degli strati CP_2
impermeabili posti a protezione della parete controterra del vano interrato e di manutenzione del tronco condominiale di scarico delle acque reflue;
condannare altresì il Controparte_2
al pagamento in favore del Sig. della somma di € 15.917,44 a
[...] Parte_1
titolo di risarcimento del danno da mancato godimento degli immobili di proprietà attorea;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio…” CP_2
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: ( dalle note scritte ex art. 189 primo comma n. 1 c.p.c. )
“…. in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita, con ogni conseguente statuizione di legge;
sempre in via preliminare, in riferimento alla domanda risarcitoria per il presunto mancato godimento dell'immobile, accertare e dichiarare l'inammissibilità della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909
del c.c.; nel merito della domanda risarcitoria, senza rinuncia alle precedenti eccezioni, rigettarla integralmente essendo rimasta la stessa priva di prova;
in subordine, nel caso si volesse ritenere superate le precedenti eccezioni di inammissibilità e/o infondatezza della domanda risarcitoria per il presunto mancato godimento dell'immobile, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 del c.c., il concorso di colpa dell'attore nella causazione dei danni lamentati e, per l'effetto, addebitare allo stesso nella misura non inferiore al 50% della somma eventualmente a riconoscersi;
in estremo subordine,
sempre per il caso della domanda risarcitoria, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1126
del c.c., che lo stesso dovrà essere addebitato all'attore nella misura di 1/3 della somma eventualmente a riconoscersi;
sempre nel merito accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 del c.c.,
il concorso di colpa dell'attore nella causazione dei danni lamentati e, per l'effetto, addebitare allo stesso i costi di ripristino nella misura non inferiore al 50% o, in subordine, nella misura di 1/3 del totale in pag. 2/7 applicazione della disciplina di cui all'art. 1126 del c.c.; in merito alla regolamentazione delle spese di lite, anche in considerazione dell'atteggiamento processuale di parte avversa che ha sottaciuto l'esistenza del giudicato, condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite o, in subordine, disporre, accertata e dichiarata la reciproca soccombenza, la compensazione totale delle stesse.…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato il 06.02.2024 l'attore conveniva in giudizio il , per ivi sentire accogliere Controparte_2
le conclusioni innanzi riportate. Deduceva di essere proprietario di un appartamento ( con pertinenziale lavanderia ) e di una autorimessa facenti parte del convenuto;
che con ricorso ex art. 686 CP_2
c.p.c. veniva accertata la riconducibilità dei fenomeni infiltrativi presenti presso le unità immobiliari di sua proprietà al mancato espletamento da parte del della manutenzione sulle parti comuni del CP_2
fabbricato, con espressa indicazione delle opere da eseguirsi su tali parti comuni nonché il costo dei ripristini nelle unità immobiliari dell'attore; il C.T.U. ing. indicava in due mesi il tempo Persona_1
necessario ad eseguire le opere di ripristino nelle unità immobiliari dell'attore ed indicava in €. 497,42
mensili il danno da mancato godimento dei predetti beni nel corso della esecuzione dei predetti lavori;
che nonostante gli esiti dell'A.T.P. il non aveva provveduto ad eseguire le opere indicate dal CP_2
C.T.U.; che in mancanza di esecuzione delle opere condominiali non si potevano eseguire quelle di ripristino all'interno degli immobili dell'attore ( dato che non eliminando la causa dei danni gli stessi si sarebbero riproposti come dedotto dal C.T.U. ); che pertanto settava all'attore il risarcimento dei danni per il mancato godimento degli immobili dal 31.05.2021, data in cui aveva chiamato in mediazione il condominio, alla data della citazione. Nonostante la regolare notifica della citazione nessuno si costituiva per il condominio per cui ne era dichiarata la contumacia con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data 15.04.2024. All'udienza di prima comparizione l'attore chiedeva la decisione della causa per cui la stessa era rinviata ex art. 281 quinquies per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. Parte attrice depositava le note scritte ex art. 189 primo comma n. 1 c.p.c., in data 23.01.2025; poche ore dopo tale deposito si costituiva in giudizio il convenuto CP_2
concludendo come innanzi riportato. Eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
eccepiva il giudicato sulla richiesta risarcitoria essendo la pag. 3/7 stessa già stata proposta in precedente giudizio proposto secondo il rito previsto dall'oggi soppresso art. 702 bis c.p.c (proc. nr. 10575/2022 r.g. Tribunale di Bari), deciso con ordinanza dell'8.9.2023; la mancanza di prova circa il mancato godimento dell'immobile; il concorso di colpa al 50% dell'attore nella mancata esecuzione delle opere condominiali;
in subordine chiedeva la regolamentazione delle spese di esecuzione delle opere con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1126 c.c. Con la comparsa conclusionale l'attore eccepiva l'inammissibilità della costituzione in giudizio del ed il CP_2
difetto di ius postulandi del difensore dell'ente convenuto;
l'invalidità della nomina del difensore del condominio per inesistenza dell'oggetto della delibera con la quale era stato conferito l'incarico; in subordine faceva istanza di sospensione del giudizio;
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
l'infondatezza dell'eccezione di giudicato esterno sulla domanda di risarcimento del danno da mancato godimento degli immobili di proprietà attorea;
l'inammissibilità dell'eccezione di regolamentazione delle spese di esecuzione delle opere con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 1126
c.c. Nelle memorie di replica il convenuto eccepiva l'inammissibilità delle nuove conclusioni e richieste,
rassegnate da parte attrice nella comparsa conclusionale e comunque la loro infondatezza nel merito.
Deve preliminarmente rilevarsi come parte convenuta si sia costituita in giudizio dopo che parte attrice aveva già depositato le proprie note scritte ex art. 189 primo comma n. 1 c.p.c.; è pertanto evidente che l'attore non poteva dedurre sul contenuto della costituzione del convenuto se non con il primo scritto difensivo successivo ovvero con la comparsa conclusionale. Deve, comunque, rilevarsi come la costituzione del convenuto fosse inammissibile ai sensi dell'art. 293 c.p.c. nuova formulazione a seguito dell'entrata in vigore del “ correttivo ” ( d. lgs. n. 164 del 31.10.2024 ) che ai sensi dell'art. 7 CP_3
della medesima legge prevede l'applicazione della nuova disciplina ai procedimento introdotti successivamente al 28.02.2023, come quello che ci occupa. Prevede, infatti, l'art. 293 c.p.c., nuova formulazione, che la costituzione del contumace possa avvenire fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, ovvero, nel caso che ci occupa, fino all'udienza del
24.06.2024. Ne consegue che potranno essere prese in considerazione nel presente giudizio solo le eccezioni sollevate irritualmente dal contumace ma che erano rilevabili d'ufficio. Fatte queste premesse deve rilavarsi come fosse comunque infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per il pag. 4/7 mancato esperimento della negoziazione assistita. Senza entrare nel merito dell'astratta fondatezza dell'eccezione deve rilevarsi come in concreto tale eccezione poteva essere formulata a pena di decadenza o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza ai sensi del primo comma dell'art. 3 L. n. 162 del
10.11.20214. Rilevabile d'ufficio è anche la formazione del giudicato ex art. 2909 c.c.. Ed infatti l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass, 11 giugno 2021, n. 16589). In particolare, l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e, in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è
rilevabile d'ufficio (Cass. 7 gennaio 2021, n. 48). Deve in proposito rilevarsi come parte attrice non abbia contestato il passaggio in giudicato dell'ordinanza dell'08.09.2023 che definiva il giudizio intercorso tra le parti ( N.R.G.10575/2022 Tribunale di Bari ) ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dall'attore per i fatti oggetto della presente causa;
tale ordinanza, tuttavia definiva un giudizio risarcitorio e non atteneva alla domanda principale formulata da parte attrice nel presente giudizio ovvero la condanna del convenuto ad eseguire le opere di ripristino per eliminare le cause dei danni medesimi. La
domanda definita nel giudizio innanzi detto riguardava peraltro i danni asseritamente subiti da parte attrice dal 28.06.2021 al 21.06.2022 ( cfr. pag. 6 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del predetto giudizio ) e quindi solo parzialmente quelli indicati nel presente procedimento ( dal 31.05.2021 alla data della citazione del 17.01.2024 ). Passando al merito della controversia che ora ci occupa occorre rilevare come dagli atti di causa ed in particolare dagli esiti della C.T.U. eseguita in sede di A.T.P. risulti che i danni sofferti da parte attrice ( e già liquidati, per quel che concerne il costo delle opere di ripristino all'interno delle unità immobiliari dell'attore, nel giudizio recante N.R.G. 10575/2022 ) fossero riconducibili alla mancata esecuzione di opere da parte del . Grava infatti sul CP_2 CP_2
l'onere di eseguire la riparazione dei lastrici solari di copertura dello stabile che svolgono una funzione condominiale anche nell'ipotesi che tali lastrici siano in tutto ovvero in parte di uso esclusivo di uno o più
condomini ( tale uso non incide sulla sussistenza dell'obbligazione in capo al ma comporta CP_2
solo conseguenze sulla ripartizione delle spese di ripristino, ex art. 1126 c.c., ma tale questione non attiene all'oggetto della presente controversia ). Alla luce delle risultanze peritali di cui al procedimento pag. 5/7 per A.T.P. N.R.G. 9968/ 2021 intercorso tra le parti ed allegato agli atti del presente giudizio, deve pertanto condannarsi parte convenuta ad eseguire le opere indicate nell'elaborato tecnico dell'ing. Per_1
del 22.06.2022, ed in particolare quelli oggetto della domanda ovvero i lavori di
[...]
impermeabilizzazione del lastrico solare, di rifacimento degli strati impermeabili posti a protezione della parete controterra del vano interrato e di manutenzione del tronco condominiale di scarico delle acque reflue. La domanda risarcitoria formulata da parte attrice è invece inammissibile per la parte della stessa coperta dal giudicato, come innanzi dedotto, ed è infondata per quel che riguarda i danni successivi al deposito della perizia. Deve in proposito rilevarsi come parte attrice non abbia in alcun modo dimostrato la sussistenza di danni ulteriori rispetto a quelli liquidati nel precedente giudizio;
in particolare deve rilevarsi come la somma di €. 497,42 mensili indicata dal C.T.U. si riferiva alla mancata occupazione degli immobili nel periodo di tempo necessario ad eseguire negli stessi i lavori di ripristino, ritenendo che in tali periodi tali immobili non potessero essere appieno goduti dal proprietario e non riguardava la diversa ipotesi di danni da mancato godimento degli immobili medesimi in ragione della presenza negli stessi dei danni lamentati e prima del loro rispristino. Per quel che concerne tale seconda ipotesi parte attrice non ha allegato né dimostrato in alcun modo di non aver potuto usufruire dei beni per cui la domanda è restata del tutto sfornita di prova. In considerazione dell'andamento del giudizio e del solo parziale accoglimento delle domande attoree deve condannarsi il convenuto al pagamneto CP_2
della metà delle spese processuali dell'attore liquidate in tale misura come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del allo Parte_1 Controparte_1
stabile sito in al , in persona dell'Amministratore e legale CP_2 CP_1 Controparte_2
rappresentante pro-tempore, così provvede:
- dichiara inammissibile la costituzione in giudizio del convenuto oltre i termini previsti CP_2
dall'art. 293 c.p.c.;
- condanna il all'esecuzione dei lavori CP_2 Parte_3
di impermeabilizzazione del lastrico solare, di rifacimento degli strati impermeabili posti a protezione pag. 6/7 della parete controterra del vano interrato e di manutenzione del tronco condominiale di scarico delle acque reflue come accertati nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G.
9938/2021 del Tribunale di Bari e descritti nell'elaborato peritale dell'ing. Per_1
- rigetta, per le causali indicate in narrativa, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
- condanna il convenuto al pagamento della metà delle spese processuali dell'attore che liquida, per tale quota, in €. 1.700,00 di cui €. 280,00 per spese oltre maggiorazione per spese generali IVA e CAP come per legge.
Bari, 04.04.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
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