TRIB
Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200/2025
TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Orlando Presidente
dott. Giulio Scaramuzzino Giudice relatore dott. Alberto Cecconi Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 200/2025 promosso da:
e con gli Avv.ti Marco Guercio e Rosa Maria Parte_1 Parte_2
Pepe
ricorrenti contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Maestri Accesi Controparte_1
resistente
Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 marzo 2025,
esaminati gli atti, osserva quanto segue:
1. Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025 e Parte_1
condòmini dello stabile sito in Livorno, Via delle Viole n. Parte_2
1 e 5, composto da n. 24 unità immobiliari, chiedevano al Tribunale la revoca dell'amministratore ritenendo la sussistenza di Controparte_1
gravi irregolarità nello svolgimento del suo incarico.
1 In particolare, i ricorrenti allegavano:
a) L'omessa e scorretta verbalizzazione delle delibere assembleari;
b) La convocazione illegittima di assemblea straordinaria;
c) La gestione irregolare del servizio di giardinaggio;
d) La mancata tutela degli interessi del condominio nonché un comportamento di favoritismo nei confronti di taluni condòmini;
e) Mancata esecuzione delle delibere assembleari;
f) Mancanza di informazione e trasparenza-inerzia;
g) Mancata o insufficiente o comunque inefficace attività di recupero dei crediti per quote condominiali non riscosse.
Parti ricorrenti sostenevano, quindi, la violazione da parte dell'amministratore degli obblighi di cui all'art. 1129, comma undicesimo, secondo periodo, a mente del quale “la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo
dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le
modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal
quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in
caso di gravi irregolarità”.
Rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, - in via
preliminare e cautelativa, nominare un amministratore provvisorio che
possa porre in essere la gestione ordinaria nel periodo necessario ai fini
del decidere, ed in sostituzione dell'odierno amministratore
[...]
il condominio di Via delle Viole n.1 e 5 in Livorno (LI); CP_1
2 - In via principale ordinare e disporre la revoca dell'Amministrazione
corrente in Livorno, Via dei Pelaghi n. 13 (P. IVA Controparte_1
) dall'incarico di amministratore del condominio sito in P.IVA_1
Livorno, Via delle Viole n.1 e n.5;
- con riserva di ulteriormente agire per ottenere il risarcimento del danno
subito dai condomini a seguito delle condotte tenute dal Sig. CP_1
in proprio e nella sua qualità di titolare della Amministrazione
[...]
corrente in Livorno, Via dei Pelaghi n. 13 (P. IVA Controparte_1
), da liquidarsi in separata sede. Con vittoria di competenze, P.IVA_1
spese ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva l'amministratore del , contestando le allegazioni CP_2
attoree e chiedendo, prima ancora del rigetto nel merito delle conclusioni attoree, dichiararsi il ricorso inammissibile per l'omessa previa convocazione dell'assemblea condominiale al fine di sottoporle la questione della revoca dell'amministratore stesso.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Collegio del Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione reiecta: - preliminarmente IN RITO dichiarare
improcedibile e/o inammissibile l'azione promossa dai sigg.ri e Pt_1
non essendo stata preceduta dalla convocazione dell'assemblea Pt_2
condominiale, chiamata a pronunciarsi sulla revoca dell'amministratore;
- in subordine nel MERITO: • preliminarmente respingere la domanda
cautelativa per la nomina di un amministratore provvisorio non
sussistendo i presupposti di legge, né alcun pericolum in merito alla
3 corretta gestione del nelle more del presente procedimento;
• CP_2
in ogni caso respingere l'istanza di revoca giudiziale promossa nei
confronti di perché infondata in fatto e diritto per tutto Controparte_1
quanto esposto in parte motiva. - In ogni caso, con vittoria delle spese di
lite”.
In esito alla discussione tenutasi all'udienza dell'11 marzo 2025, il
Collegio riservava la decisione.
2. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e che non sia dunque meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
***
Il ricorso è ammissibile. Secondo la prospettazione attorea, infatti, le allegate irregolarità commesse dall'amministratore evocato in giudizio sarebbero tali da fondare la revoca da parte dell'autorità giudiziaria,
possibilità questa espressamente ammessa dal secondo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 1129 c.c., sopra citato.
***
Ciò premesso, nel merito le richieste dei ricorrenti non sono da accogliere in quanto, in parte generiche, in parte sprovviste di supporto probatorio.
Va in via generale osservato che il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla corte d'appello (art. 64 disp. att.
c.p.c.) e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico,
che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o "status" (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
4 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. 6 - 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 -
2, 27/02/2012, n. 2986; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez.
U, 29/10/2004, n. 20957).
Non sono dunque ammissibili, avverso il decreto in tema di revoca dell'amministratore di condominio, le censure proposte sotto forma di vizi
in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere in discussione la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarità ex art. 1129, comma dodicesimo, c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516; cfr., da ultimo,
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15995 del 28/07/2020, Rv. 658464 - 01).
A ciò si aggiunga che il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, che può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 21/02/2020, Rv.
657259 – 01).
Interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore, non sussistendo litisconsorzio degli altri condòmini (Cass. Sez. 2, 22/10/2013,
n. 23955; Cass. Sez. 2, 23/08/1999, n. 8837).
Il giudizio è improntato a rapidità, informalità ed ufficiosità, potendo,
peraltro, il provvedimento essere adottato "sentito l'amministratore in
contraddittorio con il ricorrente" (art. 64, comma 1, disp. att., c.c.). Il
5 decreto del tribunale di revoca incide, quindi, sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore al culmine di un procedimento camerale plurilaterale, nel quale, tuttavia, l'intervento giudiziale è pur sempre diretto all'attività di gestione di interessi.
Sempre in via generale non sembra superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 1129 c.c., comma undicesimo c.c. – così come risultante dalla novella di cui all'art. 9 della Legge 11 dicembre 2012 n. 220 - la revoca dell'amministratore può essere disposta, su ricorso di un condomino, dal tribunale unicamente nei casi di: a) mancata comunicazione all'assemblea dei condomini della notifica di una citazione o di un provvedimento amministrativo il cui contenuto esorbiti dalle sue attribuzioni (art. 1131, 3°
e 4° co.); b) omesso rendiconto della sua gestione (anche di una sola annualità); c) gravi irregolarità.
Costituiscono ai sensi dell'art. 1129 comma dodicesimo c.c., con catalogo esemplificativo, “gravi irregolarità”:
“1) L'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del
rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per
la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi
previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi,
nonché di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
6 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di
confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale
dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione
delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del
condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle
somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente
l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e
9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al
secondo comma del presente articolo”.
Ciò premesso – e posto che già dalle allegazioni stesse dei ricorrenti i comportamenti asseritamente posti in essere dall'amministratore non parrebbero poter essere sussunti in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1129
c.c., per esigenze di ordine logico ed espositivo, nell'esaminare succintamente i contegni esposti dai ricorrenti stessi, vanno in primis accomunate le doglianze riguardanti l'omessa e scorretta verbalizzazione delle delibere assembleari ed i profili riguardanti la carenza di informazione e trasparenza. Entrambe le tematiche, infatti, a ben vedere concernono una asserita mancanza di trasparenza da parte dell'amministratore.
7 Ebbene, le allegazioni attoree, in realtà (e questo vale per tutti punti elencati dai ricorrenti) sono sprovviste di supporto probatorio. I ricorrenti,
infatti, depositavano solamente due verbali assembleari, la convocazione per l'assemblea straordinaria tenutasi nell'autunno del 2024, alcune tabelle relativi agli esercizi 2021/2022 e 2022/2023, un estratto da chat telefonica inerente l'esecuzione di lavori di tinteggiatura, oltre a documentazione di non chiara provenienza, compendio documentale di per sé non comprovante alcuna irregolarità, tantomeno grave, da parte dell'amministratore.
Parte convenuta, costituendosi, depositava i verbali assembleari dal 2013
ad oggi, verbali dai quali nessuna grave irregolarità emerge, tantomeno quanto al modo di verbalizzare, che in realtà appare oltremodo perspicuo e completo. Ad abundantiam si noti che, nella quasi totalità delle delibere assembleari, gli odierni ricorrenti erano presenti e votavano a favore dell'approvazione delle relative delibere.
Il fatto poi che i rapporti tra i condomini siano improntati ad una certa litigiosità non è certamente imputabile all'amministratore, costituendo,
anzi, un ulteriore aggravio nello svolgimento del compito affidatogli, e non potendo certo, di per sé, colorare di irregolarità la gestione dell'amministratore stesso.
****
Quanto alla convocazione asseritamente illegittima di assemblea straordinaria, l'allegazione stessa di per sé non denota alcuna irregolarità
sì grave da fondare una revoca giudiziale, ben potendo essere che i
8 condomini, nella libera estrinsecazione della loro libertà negoziale,
decidano di ridiscutere punti in precedenza affrontati ed approvati nella stessa sede assembleare.
****
Ancora, il sollevato profilo della mancata tutela degli interessi del
condominio nonché di favoritismo è totalmente generico ed indimostrato.
****
Per quanto riguarda l'aspetto della gestione irregolare del servizio di
giardinaggio è dalle stesse allegazioni attoree che, in realtà, si coglie che,
se, per così dire, qualche zona d'ombra sussiste, ciò è riconducibile al contegno di taluni condòmini, non già dell'amministratore, il quale, sul punto (si riprende la citazione degli stessi ricorrenti), rispondeva che le
Assemblee di Condominio sono l'unico momento di confronto e di
dibattito tra i condomini dove ho il compito di far rispettare la legge e di
eseguire le volontà maggioritarie delle delibere assunte, contesto in modo
categorico di aver mai avallato “con il mio placet” decisioni orientate da
alcuni singoli condomini ma di aver garantito il regolare svolgimento
dell'assemblea nell'interesse di tutti. Anche in parte qua, dunque, non emergono elementi da integrare irregolarità tali da minare il rapporto fiduciario tra condòmini e amministratore.
****
Quanto, infine, alla mancata esecuzione delle delibere assembleari-inerzia ed alla insufficiente o inefficace attività di recupero dei crediti condominiali, va innanzitutto rilevato che il profilo relativo ai lavori di
9 tinteggiatura da parte della lungi dal costituire una grave CP_3
irregolarità ascrivibile all'amministratore, costituisce, invece,
semplicemente un classico esempio di inconveniente nell'esecuzione di un incarico;
del resto dallo stesso screenshot allegato dai ricorrenti,
costituente, in tesi, prova della mancanza descritta, non emerge altro se non che lo stesso amministratore rendeva edotti i condòmini delle insorte difficoltà, senza che possa essere addebitato all'amministratore né un ruolo nell'origine delle difficoltà stesse, né, tantomeno, un profilo di carenza nelle informazioni rese ai comproprietari, dovendosi, comunque ed in linea generale, che non trattasi di tematiche sì gravi da poter essere sussunte nelle ipotesi paradigmatiche del citato art. 1129 c.c.
Da ultimo, quanto alla presunta condotta che avrebbe comportato un disavanzo nel bilancio condominiale, risulta, invece, per tabulas (cfr. doc.
25 di parte convenuta) che la posizione debitoria dei condòmini e CP_4
(è rispetto a tali soggetti che, infatti, l'amministratore viene Per_1
tacciato dagli odierni ricorrenti di avere tollerato/determinato un aggravamento della loro esposizione) ammonta ad € 2.937,09 (doc. 25 di parte convenuta), con un andamento della posta debitoria, nel tempo, in chiara diminuzione.
Il ricorso è quindi, per tutte le ragioni sin qui illustrate, infondato e – giova ribadirlo – per via della mancanza di prova in ordine alle condotte asseritamente poste in essere (o non tenute, per quanto riguarda i profili omissivi) dall'amministratore e, prima ancora, non essendo la gran parte
10 delle stesse condotte tali, seppur in ipotesi ricorrenti, da integrare la nozione di grave mancanza di cui al comma undicesimo dell'art. 1129 c.c.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
In ossequio al dictum di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n.
20957/2004, il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1569 del 16/01/2024,
Rv. 669933 - 01)
L'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi, infatti, a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo;
pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, come quelli in materia di revoca dell'amministratore di condominio, sicché, mentre la decisione nel merito del ricorso di cui all'art. 1129, comma 11, c.c. non è
ricorribile in cassazione, la consequenziale statuizione relativa alle spese,
in quanto dotata dei caratteri della definitività e della decisorietà, è
impugnabile ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. 23 giugno 2017 n.
15706; Cass. 11 aprile 2017 n. 9348; Cass. 1° settembre 2014 n. 18487;
Cass. 26 giugno 2006 n. 14742).
Alla luce di quanto sinora esposto, si impone la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese del presente procedimento in favore del convenuto amministratore ricorrente Controparte_1
11 Le spese sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati per effetto del D.M. 147/2022,
tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
Si precisa che sono stati presi a riferimento i valori minimi previsti relativamente ai giudizi cautelari svolti dinanzi al Tribunale per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale di cui alle controversie aventi valore indeterminabile (complessità bassa), dovendosi avere riguardo alla circostanza che la fase istruttoria aveva luogo su base meramente documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Condanna parti ricorrenti alla refusione in favore di delle Controparte_1
spese del presente procedimento che si liquidano in € 2.608,00, oltre al 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Scaramuzzino dott. Massimo Orlando
12
TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Orlando Presidente
dott. Giulio Scaramuzzino Giudice relatore dott. Alberto Cecconi Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. 200/2025 promosso da:
e con gli Avv.ti Marco Guercio e Rosa Maria Parte_1 Parte_2
Pepe
ricorrenti contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Maestri Accesi Controparte_1
resistente
Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 marzo 2025,
esaminati gli atti, osserva quanto segue:
1. Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025 e Parte_1
condòmini dello stabile sito in Livorno, Via delle Viole n. Parte_2
1 e 5, composto da n. 24 unità immobiliari, chiedevano al Tribunale la revoca dell'amministratore ritenendo la sussistenza di Controparte_1
gravi irregolarità nello svolgimento del suo incarico.
1 In particolare, i ricorrenti allegavano:
a) L'omessa e scorretta verbalizzazione delle delibere assembleari;
b) La convocazione illegittima di assemblea straordinaria;
c) La gestione irregolare del servizio di giardinaggio;
d) La mancata tutela degli interessi del condominio nonché un comportamento di favoritismo nei confronti di taluni condòmini;
e) Mancata esecuzione delle delibere assembleari;
f) Mancanza di informazione e trasparenza-inerzia;
g) Mancata o insufficiente o comunque inefficace attività di recupero dei crediti per quote condominiali non riscosse.
Parti ricorrenti sostenevano, quindi, la violazione da parte dell'amministratore degli obblighi di cui all'art. 1129, comma undicesimo, secondo periodo, a mente del quale “la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo
dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le
modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal
quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in
caso di gravi irregolarità”.
Rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, - in via
preliminare e cautelativa, nominare un amministratore provvisorio che
possa porre in essere la gestione ordinaria nel periodo necessario ai fini
del decidere, ed in sostituzione dell'odierno amministratore
[...]
il condominio di Via delle Viole n.1 e 5 in Livorno (LI); CP_1
2 - In via principale ordinare e disporre la revoca dell'Amministrazione
corrente in Livorno, Via dei Pelaghi n. 13 (P. IVA Controparte_1
) dall'incarico di amministratore del condominio sito in P.IVA_1
Livorno, Via delle Viole n.1 e n.5;
- con riserva di ulteriormente agire per ottenere il risarcimento del danno
subito dai condomini a seguito delle condotte tenute dal Sig. CP_1
in proprio e nella sua qualità di titolare della Amministrazione
[...]
corrente in Livorno, Via dei Pelaghi n. 13 (P. IVA Controparte_1
), da liquidarsi in separata sede. Con vittoria di competenze, P.IVA_1
spese ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva l'amministratore del , contestando le allegazioni CP_2
attoree e chiedendo, prima ancora del rigetto nel merito delle conclusioni attoree, dichiararsi il ricorso inammissibile per l'omessa previa convocazione dell'assemblea condominiale al fine di sottoporle la questione della revoca dell'amministratore stesso.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Collegio del Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione reiecta: - preliminarmente IN RITO dichiarare
improcedibile e/o inammissibile l'azione promossa dai sigg.ri e Pt_1
non essendo stata preceduta dalla convocazione dell'assemblea Pt_2
condominiale, chiamata a pronunciarsi sulla revoca dell'amministratore;
- in subordine nel MERITO: • preliminarmente respingere la domanda
cautelativa per la nomina di un amministratore provvisorio non
sussistendo i presupposti di legge, né alcun pericolum in merito alla
3 corretta gestione del nelle more del presente procedimento;
• CP_2
in ogni caso respingere l'istanza di revoca giudiziale promossa nei
confronti di perché infondata in fatto e diritto per tutto Controparte_1
quanto esposto in parte motiva. - In ogni caso, con vittoria delle spese di
lite”.
In esito alla discussione tenutasi all'udienza dell'11 marzo 2025, il
Collegio riservava la decisione.
2. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e che non sia dunque meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
***
Il ricorso è ammissibile. Secondo la prospettazione attorea, infatti, le allegate irregolarità commesse dall'amministratore evocato in giudizio sarebbero tali da fondare la revoca da parte dell'autorità giudiziaria,
possibilità questa espressamente ammessa dal secondo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 1129 c.c., sopra citato.
***
Ciò premesso, nel merito le richieste dei ricorrenti non sono da accogliere in quanto, in parte generiche, in parte sprovviste di supporto probatorio.
Va in via generale osservato che il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio, si conclude con decreto reclamabile alla corte d'appello (art. 64 disp. att.
c.p.c.) e si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico,
che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o "status" (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
4 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. 6 - 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 -
2, 27/02/2012, n. 2986; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez.
U, 29/10/2004, n. 20957).
Non sono dunque ammissibili, avverso il decreto in tema di revoca dell'amministratore di condominio, le censure proposte sotto forma di vizi
in iudicando o in procedendo, dirette a rimettere in discussione la sussistenza, o meno, delle gravi irregolarità ex art. 1129, comma dodicesimo, c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, 06/05/2005, n. 9516; cfr., da ultimo,
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15995 del 28/07/2020, Rv. 658464 - 01).
A ciò si aggiunga che il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, che può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 21/02/2020, Rv.
657259 – 01).
Interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore, non sussistendo litisconsorzio degli altri condòmini (Cass. Sez. 2, 22/10/2013,
n. 23955; Cass. Sez. 2, 23/08/1999, n. 8837).
Il giudizio è improntato a rapidità, informalità ed ufficiosità, potendo,
peraltro, il provvedimento essere adottato "sentito l'amministratore in
contraddittorio con il ricorrente" (art. 64, comma 1, disp. att., c.c.). Il
5 decreto del tribunale di revoca incide, quindi, sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore al culmine di un procedimento camerale plurilaterale, nel quale, tuttavia, l'intervento giudiziale è pur sempre diretto all'attività di gestione di interessi.
Sempre in via generale non sembra superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 1129 c.c., comma undicesimo c.c. – così come risultante dalla novella di cui all'art. 9 della Legge 11 dicembre 2012 n. 220 - la revoca dell'amministratore può essere disposta, su ricorso di un condomino, dal tribunale unicamente nei casi di: a) mancata comunicazione all'assemblea dei condomini della notifica di una citazione o di un provvedimento amministrativo il cui contenuto esorbiti dalle sue attribuzioni (art. 1131, 3°
e 4° co.); b) omesso rendiconto della sua gestione (anche di una sola annualità); c) gravi irregolarità.
Costituiscono ai sensi dell'art. 1129 comma dodicesimo c.c., con catalogo esemplificativo, “gravi irregolarità”:
“1) L'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del
rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per
la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi
previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi,
nonché di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
6 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di
confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale
dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione
delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del
condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle
somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente
l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e
9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al
secondo comma del presente articolo”.
Ciò premesso – e posto che già dalle allegazioni stesse dei ricorrenti i comportamenti asseritamente posti in essere dall'amministratore non parrebbero poter essere sussunti in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1129
c.c., per esigenze di ordine logico ed espositivo, nell'esaminare succintamente i contegni esposti dai ricorrenti stessi, vanno in primis accomunate le doglianze riguardanti l'omessa e scorretta verbalizzazione delle delibere assembleari ed i profili riguardanti la carenza di informazione e trasparenza. Entrambe le tematiche, infatti, a ben vedere concernono una asserita mancanza di trasparenza da parte dell'amministratore.
7 Ebbene, le allegazioni attoree, in realtà (e questo vale per tutti punti elencati dai ricorrenti) sono sprovviste di supporto probatorio. I ricorrenti,
infatti, depositavano solamente due verbali assembleari, la convocazione per l'assemblea straordinaria tenutasi nell'autunno del 2024, alcune tabelle relativi agli esercizi 2021/2022 e 2022/2023, un estratto da chat telefonica inerente l'esecuzione di lavori di tinteggiatura, oltre a documentazione di non chiara provenienza, compendio documentale di per sé non comprovante alcuna irregolarità, tantomeno grave, da parte dell'amministratore.
Parte convenuta, costituendosi, depositava i verbali assembleari dal 2013
ad oggi, verbali dai quali nessuna grave irregolarità emerge, tantomeno quanto al modo di verbalizzare, che in realtà appare oltremodo perspicuo e completo. Ad abundantiam si noti che, nella quasi totalità delle delibere assembleari, gli odierni ricorrenti erano presenti e votavano a favore dell'approvazione delle relative delibere.
Il fatto poi che i rapporti tra i condomini siano improntati ad una certa litigiosità non è certamente imputabile all'amministratore, costituendo,
anzi, un ulteriore aggravio nello svolgimento del compito affidatogli, e non potendo certo, di per sé, colorare di irregolarità la gestione dell'amministratore stesso.
****
Quanto alla convocazione asseritamente illegittima di assemblea straordinaria, l'allegazione stessa di per sé non denota alcuna irregolarità
sì grave da fondare una revoca giudiziale, ben potendo essere che i
8 condomini, nella libera estrinsecazione della loro libertà negoziale,
decidano di ridiscutere punti in precedenza affrontati ed approvati nella stessa sede assembleare.
****
Ancora, il sollevato profilo della mancata tutela degli interessi del
condominio nonché di favoritismo è totalmente generico ed indimostrato.
****
Per quanto riguarda l'aspetto della gestione irregolare del servizio di
giardinaggio è dalle stesse allegazioni attoree che, in realtà, si coglie che,
se, per così dire, qualche zona d'ombra sussiste, ciò è riconducibile al contegno di taluni condòmini, non già dell'amministratore, il quale, sul punto (si riprende la citazione degli stessi ricorrenti), rispondeva che le
Assemblee di Condominio sono l'unico momento di confronto e di
dibattito tra i condomini dove ho il compito di far rispettare la legge e di
eseguire le volontà maggioritarie delle delibere assunte, contesto in modo
categorico di aver mai avallato “con il mio placet” decisioni orientate da
alcuni singoli condomini ma di aver garantito il regolare svolgimento
dell'assemblea nell'interesse di tutti. Anche in parte qua, dunque, non emergono elementi da integrare irregolarità tali da minare il rapporto fiduciario tra condòmini e amministratore.
****
Quanto, infine, alla mancata esecuzione delle delibere assembleari-inerzia ed alla insufficiente o inefficace attività di recupero dei crediti condominiali, va innanzitutto rilevato che il profilo relativo ai lavori di
9 tinteggiatura da parte della lungi dal costituire una grave CP_3
irregolarità ascrivibile all'amministratore, costituisce, invece,
semplicemente un classico esempio di inconveniente nell'esecuzione di un incarico;
del resto dallo stesso screenshot allegato dai ricorrenti,
costituente, in tesi, prova della mancanza descritta, non emerge altro se non che lo stesso amministratore rendeva edotti i condòmini delle insorte difficoltà, senza che possa essere addebitato all'amministratore né un ruolo nell'origine delle difficoltà stesse, né, tantomeno, un profilo di carenza nelle informazioni rese ai comproprietari, dovendosi, comunque ed in linea generale, che non trattasi di tematiche sì gravi da poter essere sussunte nelle ipotesi paradigmatiche del citato art. 1129 c.c.
Da ultimo, quanto alla presunta condotta che avrebbe comportato un disavanzo nel bilancio condominiale, risulta, invece, per tabulas (cfr. doc.
25 di parte convenuta) che la posizione debitoria dei condòmini e CP_4
(è rispetto a tali soggetti che, infatti, l'amministratore viene Per_1
tacciato dagli odierni ricorrenti di avere tollerato/determinato un aggravamento della loro esposizione) ammonta ad € 2.937,09 (doc. 25 di parte convenuta), con un andamento della posta debitoria, nel tempo, in chiara diminuzione.
Il ricorso è quindi, per tutte le ragioni sin qui illustrate, infondato e – giova ribadirlo – per via della mancanza di prova in ordine alle condotte asseritamente poste in essere (o non tenute, per quanto riguarda i profili omissivi) dall'amministratore e, prima ancora, non essendo la gran parte
10 delle stesse condotte tali, seppur in ipotesi ricorrenti, da integrare la nozione di grave mancanza di cui al comma undicesimo dell'art. 1129 c.c.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
In ossequio al dictum di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n.
20957/2004, il procedimento diretto alla revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1569 del 16/01/2024,
Rv. 669933 - 01)
L'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi, infatti, a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciò indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo;
pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, come quelli in materia di revoca dell'amministratore di condominio, sicché, mentre la decisione nel merito del ricorso di cui all'art. 1129, comma 11, c.c. non è
ricorribile in cassazione, la consequenziale statuizione relativa alle spese,
in quanto dotata dei caratteri della definitività e della decisorietà, è
impugnabile ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. 23 giugno 2017 n.
15706; Cass. 11 aprile 2017 n. 9348; Cass. 1° settembre 2014 n. 18487;
Cass. 26 giugno 2006 n. 14742).
Alla luce di quanto sinora esposto, si impone la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese del presente procedimento in favore del convenuto amministratore ricorrente Controparte_1
11 Le spese sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati per effetto del D.M. 147/2022,
tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.
Si precisa che sono stati presi a riferimento i valori minimi previsti relativamente ai giudizi cautelari svolti dinanzi al Tribunale per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale di cui alle controversie aventi valore indeterminabile (complessità bassa), dovendosi avere riguardo alla circostanza che la fase istruttoria aveva luogo su base meramente documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Condanna parti ricorrenti alla refusione in favore di delle Controparte_1
spese del presente procedimento che si liquidano in € 2.608,00, oltre al 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Scaramuzzino dott. Massimo Orlando
12