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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 6890 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto: lesione personale
vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA), alla Via
Spazzilli n. 70/A (Parco Marianna), presso lo studio dell'Avv. Di
Stefano Patrizia (C.F. , che la rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Caianello (CE), alla Via
Russi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Russo Pietro (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3
in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Proc. n. 6890/2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 6 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17/04/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16/06/2022 Parte_1
conveniva in giudizio la in qualità di Impresa Controparte_1
designata dal FGVS, chiedendo il risarcimento delle lesioni patite in occasione del sinistro verificatosi in data 12/07/2021, alle ore 20:00
circa, in Afragola, allorquando l'attrice veniva investita da un motociclo modello Honda 125, il cui conducente si allontanava repentinamente senza prestare soccorso.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, Controparte_1
contestando gli avversi assunti in quanto infondati e non dimostrati,
concludeva per il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite.
Concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti, con istanza depositata telematicamente il 13/02/2025 rappresentava di voler Parte_1
rinunciare al diritto al risarcimento dei danni richiesti e di voler rinunciare al presente giudizio, chiedendone l'estinzione con compensazione delle spese.
***
In via preliminare va rilevato che l'attrice , con istanza Parte_1
personalmente sottoscritta, ha dichiarato di voler rinunciare all'azione
Proc. n. 6890/2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 6 in questa sede proposta, dovendosi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
In punto di diritto, si reputa opportuno evidenziare che la fattispecie de qua si differenzia rispetto all'ipotesi della rinunzia agli atti, la quale comporta l'estinzione del giudizio solo ove sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione (cfr. art. 306, co. 1, c.p.c.), residuando in tale ipotesi la facoltà per l'attore di agire nuovamente in un successivo giudizio.
L'ipotesi della rinuncia all'azione, infatti, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato - richiedendo, al fine della sua efficacia, che la rinuncia provenga dal procuratore munito di procura speciale ovvero, come nel caso di specie, dalla parte personalmente - ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito della pretesa attorea,
con conseguente preclusione a far valere in altro giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda. Ne deriva che, producendo un effetto di per sé favorevole alle controparti, tale cioè da non ammettere per sua natura un interesse contrario, la rinuncia agli atti non richiede l'accettazione delle altre parti in lite.
I principi appena esposti hanno trovato piena conferma anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha statuito che “per potersi configurare rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla
Proc. n. 6890/2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 6 dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina indipendentemente dall'accettazione della controparte - che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio - l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto
sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (cfr. Cass. civ., sez.
II, 23/07/2019, n. 19845).
Orbene, come già anticipato, con la memoria depositata il 13/02/2025 parte attrice ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda di cui all'atto introduttivo, volontà successivamente ribadita anche nell'istanza di anticipazione dell'udienza depositata il 04/03/2025 nonché nelle note del 01/04/2025.
Deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, la pronuncia di cessazione della materia in contesa comporta il venir meno dell'interesse ad agire delle parti e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto un atto volontario idoneo a determinare l'eliminazione di ogni posizione di contrasto.
Nel caso di specie, peraltro, di tale manifestazione di volontà prendeva atto anche la convenuta la quale, con le note del Controparte_1
08/04/2025, chiedeva solo di disporre la condanna alle spese di lite della
Proc. n. 6890/2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 6 controparte. Né d'altronde, alla luce di quanto sopra esposto, la convenuta avrebbe interesse alla prosecuzione del giudizio, non avendo proposto domande riconvenzionali.
Da ultimo, quanto alle spese di lite, si ritiene che, in assenza di diverso accordo tra le parti, per il principio della cd. “soccombenza virtuale”,
ritenuta la potenziale infondatezza nel merito della domanda, in quanto sfornita di prova (alla luce della genericità ed inattendibilità delle prove testimoniali assunte) in ordine alla verificazione dell'evento sì come descritto in citazione, considerato l'orientamento della S.C. secondo cui
“In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada
(ex art. 283, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 209 del 2005) al fine di
garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli
soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo
non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale,
l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato
cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del
sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa,
esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (tra le tante, di recente Cass. Civ., sez. III, 15/02/2024, n. 4213), esse debbano essere poste a carico della parte rinunciante e liquidate facendo applicazione dei criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 e s.m.i., secondo i parametri minimi (attesa la particolare facilità della controversia) per tutte le fasi processuali espletate (in base allo scaglione sino ad € 52.000,00), con riduzione del
50% tenuto conto della rinuncia operata da parte attrice e dunque del
Proc. n. 6890/2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 6 comportamento processuale dalla medesima tenuto ai fini di una spedita definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara integralmente cessata la materia del contendere;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
che qui si liquidano in € 1.904,50 per compensi professionali, al netto della riduzione del 50%, oltre spese generali (15% sui compensi),
CAP ed IVA se dovute come per legge;
Così deciso in Aversa il 24/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
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