Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso all'udienza di discussione del giorno 8 aprile 2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8435 / 2024 R.G.
promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Guido Palmeri come da Parte_1
procura in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Filippa Maria Luisa Morina come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: accertamento disabilità gravissima
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
- di avere inoltrato in data 11/11/2021 istanza per l'accesso al beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art.3 del d.m. 26.09.2016, per l'applicazione dell'art.9 l. regionale n.8/2017 e s.m. e di cui alla circolare interassessoriale n. 5 del
22/06/2021 dell'assessorato regionale della salute e dell'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali;
- che la domanda veniva rigettata con comunicazione del 23/05/2024 prot. n. 122311 dell'azienda sanitaria provinciale di catania- distretto sanitario di Gravina di unità di CP_1 valutazione multidimensionale la quale presentava il seguente riscontro: “in riferimento alla sua richiesta pervenuta tramite pec alla uvm di questo distretto, per conto del sig. marino nato a [...] il [...] e domiciliato in mascalucia in via dei monti Parte_1
11, visti gli atti d'ufficio, si certifica che l'assistito di cui sopra non è stato riconosciuto in status di disabile gravissimo”;
- di essere stato riconosciuto dalla Commissione sanitaria invalidi civili (legge 30 marzo 1971,
n.118) Gravina di Catania nella riunione del 5/7/1986 _affetto da “morbo di little - non autosufficiente- necessita'di accompagnamento” (v. allegato estratto del verbale di visita collegiale del 5/7/1986 ) nonché , in accoglimento della domanda presentata in data
11/12/2000, portatore di handicap in situazione di gravita) (comma3- art.3 legge n.104/1992;
- di rientrare nel parametro F) del bando, ha ISEE inferiore ai 25,000 €;
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio rassegnava le seguenti conclusioni: “ CHIEDE 1) Che l'Ill.ma autorità adita ammetta e disponga la nomina di un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento medico legale di cui si chiede fin da ora la visita medico-legale in sede “domiciliare”, essendo il ricorrente in condizione di decubito obbligato ed impossibilitato a muoversi se non con onerose difficoltà e rischi concreti per la salute, ciò per la verifica delle condizioni sanitarie della ricorrente affinchè si stabilisca se lo stesso sia inquadrabile quale soggetto non autosufficiente e, pertanto, avente diritto al beneficio economico come da D.P.R. del Presidente della Regione Siciliana, n. 589/2018 per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima di cui all'art.3 del D.M. 26.9.2016, per l'applicazione dell'art.9 della L.
Regionale n. 8/2017 e s.m, a far data dalla domanda del 21/11/2021 di partecipazione al bando regionale;
2) Che si accerti, determini e dichiari, conseguentemente, che il ricorrente versa nelle condizioni di legge tutte per il riconoscimento del diritto a percepire la prestazione di cui alla normativa citata per tutto il periodo di spettanza a decorrere dalla domanda, dal dovuto al soddisfo e l'eventuale. 3) Ordinare all' (parte resistente) di esibire e depositare tutta la CP_1
documentazione relativa alla parte ricorrente4) Condannare l' Controparte_2
al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa oltre IVA E C.P.A. 5) Ai sensi e
[...]
per gli effetti di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/03, si dichiara, come si evince dall'attestazione ISEE allegata agli atti che il reddito del ricorrente e quello del proprio nucleo familiare è inferiore al doppio di quello stabilito dagli artt. 76, comma da 1 a 3,
e 77 d.lgs. n. 113/02 e si impegna a comunicare fino a che il presente giudizio non sarà definito le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente” .
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' spiegando difese volte al CP_1
rigetto del ricorso e concludendo, sulla base di quanto argomentato in memoria, nei seguenti termini:
“ Per tutto quanto suesposto e per quant'altro deducibile, contrariis reiectis, si chiede all'Ill.mo
Giudice adito che il ricorso venga dichiarato inammissibile e/o improcedibile in quanto è manifestamente carente della specifica allegazione dei requisiti per legge richiesti, ma pure di idonea documentazione medica atta a porre in essere un eventuale accertamento in sede giudiziale. In subordine nel merito, che il ricorso venga rigettato perché palesemente infondato, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. In estremo subordine, sempre nel merito, ove dovessero riconoscersi le condizioni sanitarie previste dal D.M. 26/09/2016, si chiede che venga accertato e dichiarato esclusivamente lo status sanitario di disabilità gravissima dell'interessato e non anche il diritto tout court a percepire il beneficio economico, giacché quest'ultimo, come è stato dimostrato, ai sensi del
DPRS n. 545/2017 ss.mm.ii. e della Circolare n. 17/2018 Ass. Salute, deve intendersi a formazione progressiva condizionata non solo dalle condizioni sanitarie ma anche dai dati socio-economici del
Cont beneficiario che l' di deve obbligatoriamente tenere in considerazione nel determinare CP_1
la concessione dello stesso beneficio economico: 1) eventuali ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il S.S.R. che non danno diritto all'assegno per i relativi giorni di degenza, 2) il valore ISEE c.d. socio-sanitario per la determinazione del quantum dell'assegno mensile e 3) la sottoscrizione del Patto di Cura per l'impegno a utilizzare l'assegno per i bisogni del soggetto fragile. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante espletamento di CTU medico legale.
All' udienza del giorno 8 aprile 2025 le parti hanno discusso la causa come da verbale in atti e all'esito, la causa viene decisa con la presente sentenza dando lettura del dispositivo e della ragioni in fatto e in diritto della decisione.
∞∞∞ 1. In via generale occorre rilevare che l'art. 3 comma 2 del D.M. 26.09.2016 qualifica “persone in condizione di disabilità gravissima … le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla l. 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del
D.P.C.M. n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma, stato vegetativo oppure stato di minima coscienza con GCS <10; b)
Soggetti dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con punteggio CDRS >=4; d) Soggetti con lesioni spinali fra C0/C5 con livello di lesione sulla scala ASIAnimpairment scale (AIS) di grado A o B. …
e) Soggetti con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti (MRC) o >= 9 EDSS, o 5 OE e AH, f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 db nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=
34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER)
<= 8; " i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”.
Il successivo comma 3 della norma in esame chiarisce che “Le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), e h), sono illustrate nell'allegato 1 al presente decreto. Per l'individuazione delle altre persone in condizione didipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2 del presente decreto …”.
In particolare, poi, l'allegato 2 specifica che “1. Le persone con disabilità gravissima, in condizioni di dipendenza vitale, oltre a quelle identificate dall'articolo 3, comma 2, lettere a)-h), sono individuate mediante la valutazione del livello di compromissione della funzionalità, indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione, attraverso la rilevazione dei seguenti domini: a) motricità; b) stato di coscienza;
c) respirazione;
d) nutrizione 2. Le compromissioni rilevate ai fini della identificazione delle persone in condizione di dipendenza vitale sono le seguenti:
a) motricità: • dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana (ADL): l'attività è svolta completamente da un'altra persona b) stato di coscienza: • compromissione severa: raramente/mai prende decisioni • persona non cosciente c) respirazione • necessità di aspirazione quotidiana • presenza di tracheostomia d) nutrizione • necessita di modifiche dietetiche per deglutire sia solidi che liquidi • combinata orale e enterale/parenterale • solo tramite sondino naso-gastrico (SNG) • solo tramite gastrostomia(es.PEG) • solo parenterale (attraverso catetere venoso centrale CVC) 3.
Si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni di cui al comma
3 del presente Allegato in almeno uno dei domini di cui alla lettere a) e b) del comma 1 ed in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1”.
Non appare superfluo sottolineare, dunque, che dal tenore dell'allegato 2 la condizione di dipendenza vitale che necessita, senza soluzione di continuità, di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, ricorre non solo in presenza di determinati domini ma anche al riscontro del tipo di patologia e/o menomazione di cui alle lettere a)-h) dell'art. 3 del citato DM.
Ne discende che i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della disabilità grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 non comportano alcun automatismo in ordine al riconoscimento della disabilità gravissima ai sensi del d.m. 26/9/2016 richiamato dal Decreto del
Presidente della Regione Siciliana n. 545 del 10 maggio 2017.
2. Tanto premesso, il ricorso non è fondato e va rigettato.
Non sussistono, infatti, in capo a parte ricorrente le condizioni sanitarie per il riconoscimento della disabilità gravissima ai sensi del D.P.R.S. n. 589/2018 e del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia.
All'esito della consulenza medico legale espletata, infatti, il consulente incaricato ha concluso ritenendo che : “ le attuali condizioni cliniche del Sig. Parte_1
( , nato a [...] il [...] (CT), residente a [...]
Maraia Dei Monti n.11 ed ivi domiciliato, già riconosciuto Invalido Civile con diritto alla Indennità di Accompagnamento, nella seduta del 05/07/1986, e, successivamente, nella seduta del 15/02/2011, portatore di Handicap in situazione di gravità, alla luce dell'attuale esame clinico-semeiologico e della disamina della documentazione in atti, NON permettono di considerarlo “DISABILE
GRAVISSIMO” non rientrando in alcuna delle specifiche patologie e condizioni di disabilità previste dal D.M. del 16/09/2016, art. 3 comma 2”.
In particolare, come rilevato dal consulente : “ Quanto rilevato all'esame clinico-semeiologico, con l'ausilio del riferito anamnestico e della documentazione presente in atti, permette le seguenti
CONSIDERAZIONI DIAGNOSTICHE:
- Sindrome di Little o paralisi cerebrale infantile con paraparesi arti superiori e diplegia spastica arti inferiori. - Linfedema elefantiasico arti inferiori con necrosi del 2° e 3° dito piede destro ed escrescenza del
2° dito (dito sovrannumerario: polidattilia) del piede sinistro.
La Sindrome di Little o Paralisi Cerebrale Infantile (PCI) è una patologia neurologica spastica, non degenerativa, causata dalle disfunzioni del sistema nervoso centrale (SNC) che si verificano in tenera età prima ancora che il SNC abbia raggiunto la sua completa maturazione, compromettendo l'apparato locomotore e muscolo-scheletrico.
Ne conseguono disturbi posturali, disabilità motorie ed incapacità di organizzazione, pianificazione ed esecuzione dei movimenti del tronco, degli arti superiori e inferiori.
I danni cerebrali sono irreversibili e documentabili con moderne tecniche di neuro- imaging, come:
RMN, PET, EEG, FMRI (risonanza magnetica funzionale) e TAC.
Dal punto di vista etio-patogenetico numerose risultano le cause che possono ingenerare la patologia:
- Ereditarietà genetica e cromosomica della PCI;
- Ipossia cerebrale: scarso apporto di ossigeno al cervello nel periodo perinatale
- Nascita prematura: prima della 35° settimana di gravidanza;
- Traumi e lesioni cranici nel nascituro;
- Difetti del metabolismo nel nascituro;
- Peso al di sotto della norma nel nascituro;
- Encefalopatie infantili: con conseguente sviluppo di ritardo mentale e dell'apprendimento;
- Meningiti infantili;
- Crisi epilettiche nel nascituro;
- Ischemia cerebrale: scarso apporto di sangue nel periodo perinatale;
- Apnea: arresto respiratorio con conseguenti danni cerebrali nel nascituro;
- Arresto cardiaco perdurante nel tempo nel nascituro;
- Preeclampsia: presenza di edemi e di pressione arteriosa alta nel periodo di gestazione;
- Parto complicato;
- Malattie infettive e contagiose (virali e/o batteriche) della gestante: morbillo, varicella, malattie sessualmente trasmissibili (AIDS, clamidia, …), ecc;
- Assunzione di alimenti infetti durante la gravidanza;
- Disturbi tiroidei della gestante;
- Ostruzione di un'arteria del cervello: danneggia l'emisfero cerebrale in parte o completamente;
- Colorazione giallastra della pelle e del volto nel nascituro;
- Smisurato sanguinamento nei ventricoli: in caso di nascita prematura.
Nel caso in esame è presente un quadro neurologico, attualmente, caratterizzato da: * Paraparesi arti superiori.
* Diplegia spastica arti inferiori
Comorbidità: disfonia, disfagia, incipiente deficit cognitivo. [1-2-3]
Dal punto vista valutativo, per rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Sig. G.U.L., si ritiene necessario ed indispensabile prendere in considerazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2 e 3 del
D.M. del 16/09/2016:
2. Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18,
o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) Persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC)
e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) Persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) Persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia
Rating Scale (CDRS)>=4;
d) Persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) Persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hohen e
AH mod;
f) Persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia,
a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze
500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) Persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) Persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con
QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER) <= 8; i) Ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
3. Le scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima, di cui al comma 2, lettere a),
c), d), e), e h), sono illustrate nell'allegato 1 del D.M.
Per l'individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2 del presente decreto.
Nel caso la condizione di cui al comma 2, lettere a) e d), sia determinata da eventi traumatici e l'accertamento dell'invalidità non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati possono comunque accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento, ai benefici previsti dalle regioni ai sensi del presente articolo, in presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo funzionale”.
Tale giudizio deve condividersi, in quanto fondato su un'attenta disamina della documentazione e delle risultanze degli accertamenti espletati, non essendovi ragioni per mettere in dubbio l'esito medico diagnostico riscontrato.
Ne consegue che, non essendo state riscontrate in capo a parte ricorrente le condizioni richieste per l'accertamento del diritto dello stato di “ disabile gravissimo” il ricorso va interamente rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
3. Le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione dalle spese di lite di cui all'articolo 152 disp.att. c.p.c in atti.
Cont Per le medesime considerazioni le spese di CTU devono porsi a carico di
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania, 08/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso