Art. 1.
Il primo comma del numero 5) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109 , e' sostituito dal seguente:
"5) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', del Consorzio di credito per le opere pubbliche;
in mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica o sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'E.G.A.M. e di societa' a queste collegate, nonche' di societa' per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni".
Il primo comma del numero 8) dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109 , e' sostituito dal seguente:
"8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', del Consorzio di credito per le opere pubbliche; mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica e sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di societa' a queste collegate, nonche' di societa' per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni".
Il primo comma del numero 5) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109 , e' sostituito dal seguente:
"5) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', del Consorzio di credito per le opere pubbliche;
in mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica o sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'E.G.A.M. e di societa' a queste collegate, nonche' di societa' per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni".
Il primo comma del numero 8) dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109 , e' sostituito dal seguente:
"8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', del Consorzio di credito per le opere pubbliche; mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica e sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di societa' a queste collegate, nonche' di societa' per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni".