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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 195/2022 R.G.
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate decide la causa come da sentenza.
Enna, 21 maggio 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
telematicamente dalle parti;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 195/2022 R.G.
TRA
elettivamente domiciliata in Enna, via Libertà n.38, presso lo studio Parte 1
dell'avv.to Orazio Marazzotta, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente-
CONTRO CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce
e G. Madonia per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione a avviso di addebito relativo all'iscrizione a regime di tassazione separata N. 594 2021 00005347 57 000 notificata il 10 gennaio 2022
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc sulle conclusioni precisate dalle parti come da note sostitutive d'udienza la causa veniva decisa come da sentenza. MOTIVI
Con ricorso depositato in data 07.02.2022 il ricorrente esponeva che in data 10 gennaio 2022 veniva notificato avviso di addebito n. 594 2021 00005347 57 000 con cui si intimava e richiedeva il pagamento di contributi previdenziali per l'anno d'imposta 2014 asseritamente dovuti da parte dell' CP 1 di Enna.
Il presupposto contributivo veniva individuato poiché la ricorrente aveva prodotto reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni.
La richiesta di pagamento per contributi previdenziali ed iscrizione della somma a gestione separata era pari ad Euro 8.108,24.
Eccepiva la inammissibilita' e illegittimita' della comunicazione opposta, e nel merito la prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva l'CP_1 che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato
Inconferenti sono le censure facenti leva su pretese violazioni delle norme sul procedimento amministrativo, non trovando asilo nella presente vertenza.
Ad ogni buon conto trattandosi di vizi procedurali/formali del titolo esecutivo, in relazione agli stessi andava proposto il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nel più stretto termine di 20
gg. di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25757 del 24/10/2008; Cass. sez. lav. 18 novembre 2004 n.
21863).
Risulta poi infondata l'eccezione di prescrizione.
Si osserva, in primis, che non vi è contestazione in ordine al fatto che i contributi – eventualmente -
dovuti alla Gestione Separata siano soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9,
1. n. 335 del 1995, viceversa risulta controverso il termine di decorrenza della suddetta prescrizione. Al fine di identificare il dies a quo occorre fare riferimento da un lato ai termini previsti per il pagamento delle imposte, che, coincidono anche con i termini previsti per il pagamento dei contributi,
e dall'altra al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il termine previsto per il pagamento delle imposte coincide con quello previsto per il versamento della contribuzione alla gestione separata poiché l'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997, statuisce che i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizioni assicurative devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Dunque deve essere analizzata anche la disciplina fiscale, che fissa due diversi termini per il pagamento delle imposte: il primo secondo cui il versamento del saldo delle imposte dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi deve essere effettuato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, quindi entro il mese di giugno (il giorno specifico varia a seconda dell'anno di riferimento); un secondo termine in base al quale detto versamento può essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, applicando una maggiorazione delle somme da versare del 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Diversa disciplina è contemplata per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in particolare l'art. 2, comma 1, d.p.r. del 22 luglio 1998, n. 322 sancisce che le persone fisiche presentano la dichiarazione dei redditi tra il 1° maggio ed il 30 giugno, ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, dunque il termine spirerebbe il 30
settembre.
Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha definito con condivisibile argomentare quale dei suddetti termini -versamento dei contributi oppure presentazione della dichiarazione dei redditi-
debba essere identificato come dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione.
Si contendono il campo due tesi. 'CP in analoghi giudizi, sostiene che il termine di prescrizione inizi a decorrere dalla scadenza del L
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ( nel caso 30.09.2014). Per giungere a tale assunto l' CP 2 opera le seguenti valutazioni.
L'ente sostiene, che per ciascun anno, possa esercitare il diritto al versamento dei contributi solo se il lavoratore autonomo abbia conseguito un reddito, che costituisce anche parametro dell'importo dell'obbligazione, così da essere vincolato preliminarmente all'accertamento della sussistenza di un'obbligazione contributiva e del suo importo. Detto accertamento però, sempre secondo la difesa
CP può essere compiuto solo dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno a cui si riferiscono i contributi.
Premesso il richiamo al principio fissato dall'art 2935 c.c., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, 1,CP - ritiene di poter avere contezza del proprio diritto, sia nell'an sia nel quantum, solo dopo che è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
La tesi opposta sostenuta dal ricorrente postula invece, che il suddetto termine di prescrizione decorra dal momento in cui i contributi dovevano essere corrisposti, vale a dire dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento (nel caso non il 16.06.2015 ma il il 07.07.2015 come si desume dal doc 2 prodotto dal ricorrente).
La giurisprudenza di legittimità, d'altronde, aveva già precisato che l'impossibilità di fare valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditiva della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo (in ordine a tale principio Cass., sez. lav. 7 novembre 2005,
n. 21500; Cass. sez. lav. 22 giugno 2007, n. 14576 o, specificamente, in materia previdenziale, Cass, Dunque, in base al principio appena menzionato, tale tesi ritiene che nel caso di irregolarità
previdenziali, la prescrizione del diritto al recupero dei contributi non versati decorra, ex art. 2935
,CP c.c., dal giorno in cui tale diritto può validamente essere esercitato dall' e cioè dalla data di
scadenza dell'ultimo giorno utile per il versamento del saldo del contributo che si assume non versato rimanendo privi di rilievo a tal fine gli impedimenti o ostacoli di fatto determinati da omissioni o irregolarità commesse dal contribuente in ordine agli obblighi di dichiarazione previsti dalla vigente legislazione fiscale o a quello di iscrizione alla competente gestione previdenziale.
In questo panorama si è inserita la pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 27950/2018) che ha sancito con chiarezza come il dies a quo ai fini del calcolo della prescrizione debba essere identificato nel termine per il versamento dei contributi previdenziali.
La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza, non è
presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi, o comunque un eventuale accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale,
quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi.
Si osserva che il diritto dell'Ente previdenziale non sorge nel momento in cui il professionista si iscrive alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione non dipende dall'iniziativa dell'interessato, bensì sorge nel momento in cui maturano i corrispondenti fatti costitutivi;
e, quindi,
anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti.
Deve, dunque, essere applicata al caso di specie la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità
del suo accertamento >>
CP Si osserva, infine, che, la criticità della tesi sostenuta dall' è avvalorata anche dalla
considerazione che, portandola alle estreme conseguenze, si dovrebbe riconoscere uno spostamento della prescrizione, laddove il percettore non dichiarasse al fisco alcun reddito o dichiarasse un reddito minore, sine die o quantomeno sino ad un accertamento definitivo da parte degli uffici finanziari, che potrebbe arrivare anche a distanza di molti anni, perché solo allora potrebbe dirsi noto il reddito sul
CP quale l' avrebbe diritto a pretendere i contributi.
Condividendosi la conclusione (e soprattutto il percorso argomentativo che la sorregge) cui è
pervenuta la Suprema Corte ed applicando tali coordinate al caso de quo, poiché il termine entro cui
CP coincideoccorre effettuare il pagamento a saldo della contribuzione alla gestione separata dell'
con quello previsto per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno precedente, ne deriva che prendendo come riferimento l'anno 2015, ovvero l'anno in cui doveva effettuarsi il versamento contributivo per cui è causa (trattandosi di contribuzione afferente all'anno
2014), il ricorrente avrebbe dovuto versare i contributi per l'anno 2014 entro il 07.07.2015, e, dunque,
la prescrizione inizia a decorrere proprio da tale data.
Ora, il primo atto interruttivo della prescrizione è dato ( per espressa ammissione del ricorrente) dalla notifica della nota racc. a.r. dell'CP_ pervenuta al destinatario in data 21 ottobre 2020, ovvero oltre il quinquennio (07.07.2020) decorrente dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi
(07.07.2015), costituente il dies a quo.
D'altra parte l'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L. 27/20, recita:
"1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23
febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Le norme appena citate hanno introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. La
sospensione ha come effetto quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) deve essere detratto dal computo della prescrizione. Ne discende che, calendario alla mano, alla data di notifica della comunicazione indicata ( 21.10.2020), tenuto conto del periodo di sospensione, non è maturata la prescrizione quinquennale.
I contributi oggetto dell'avviso di addebito non sono pertanto prescritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro
1775,00 oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 21 maggio 2025. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20 ottobre 2011, n. 21821 e Cass. sez. III, 6 ottobre 2014 n. 21026).
2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo