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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1767 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Granato (C.F. ), giusta procura in atti C.F._2
Appellante
E
, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. Alessandro Foglia Manzillo, giusta procura in atti
Appellata
E
, in persona del Presidente p.t.; Controparte_2
Appellata contumace
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_3
Esposito, giusta procura in atti
Appellato
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_4
Appellato contumace
E
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso in primo grado Controparte_5 dall' avv. Raffaele Marciano, giusta procura in atti
Appellato
E
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Giovan Battista Controparte_5
Luca Capuano, giusta procura in atti
Appellato
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_6
Appellato contumace
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso per legge Controparte_7 CP_8 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
Appellata FATTI DI CAUSA
1. conveniva, innanzi al tribunale di Napoli Nord, l Parte_1 Controparte_9
, il il , il , il
[...] Controparte_5 Controparte_3 Controparte_6 [...]
, la , il , la per CP_5 Controparte_10 Controparte_4 Controparte_2 ottenere l'annullamento, per intervenuta prescrizione, delle cartelle di pagamento elencate con l'atto introduttivo (07120040072833729000, 07120040184518540000,
07120050011017319000, 0712005005135376000, 07120060282090967000,
07120060304427648000, 07120070088437555000, 07120080060940670000,
07120080122011245000, 07120080243181349000, 07120090041158240000,
07120090103015873000, 07120100828985420000, 07120100109669101000,
07120100131272488000, 07120100482301905000, 07120110043088659000,
07120110074182910000, 07120110099793284000, 07120110250691751000,
07120120110343010000).
In dettaglio, la parte attrice chiedeva all' Controparte_11
provincia di un estratto di ruolo, dal quale emergeva una posizione debitoria
[...] CP_5
collegata a diverse cartelle.
Si doleva, poi, della mancata e/o irregolare notifica degli originari atti propedeutici, idonea ad ingenerare insanabili vizi della catena riscossiva.
Così concludeva:
“a) Dichiarare che i convenuti non vantano alcun credito nei confronti dell'attore in virtù dei summenzionati atti, per inesistenza del credito e di conseguenza annullare le cartelle esattoriali in epifrafe -ORDINANDONE LA CANCELLAZIONE DAL RUOLO-eventualmente anche l'irregolarità delle notifiche
b) Condannare le parti convenute in solido tra loro al pagamento del presente giudizio, oltre
VA e CPA e 12,5% rimborso spese generali come da legge professionale, con attribuzione al sottoscritto Procuratore anticipatario;
c) In caso di opposizione al presente giudizio fare esatta applicazione dell'Art. 96 срс.”
2.Si costituiva il chiedendo, preliminarmente, la propria estromissione Controparte_3
dal giudizio;
in caso di accoglimento della richiesta di opposizione, chiedeva la compensazione delle spese con parte attrice, in considerazione della legittimità del proprio operato. Il criticava quanto affermato da sostenendo invece che il verbale di CP_3 Pt_1
violazione era stato regolarmente notificato in data 09/02/2004, divenendo poi, titolo esecutivo, per mancato pagamento della relativa sanzione pecuniaria, regolarmente iscritto a ruolo. Lo stesso veniva trasmesso, in via telematica, al concessionario competente, nei termini di legge, prima che il relativo credito potesse essere colpito da eventuale prescrizione.
Deduceva, in ordine alla sollevata prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste, che essa poteva essere conseguenza del verificarsi di fatti estintivi verificatisi solo successivamente alla trasmissione del ruolo al concessionario, sicché la responsabilità, nel caso, sarebbe stata attribuibile a quest'ultimo.
3.Si costituiva il chiedendo: in via pregiudiziale di Controparte_4
dichiarare la domanda attorea inammissibile per difetto di giurisdizione e perché la stessa andava presentata con ricorso e non con atto di citazione;
il rigetto della domanda perché priva di fondamento in fatto ed in diritto.
In dettaglio eccepiva il difetto di giurisdizione in relazione a due cartelle esattoriali
(07120110099783284000 e 07120100082898542000), in quanto i debiti dell'attore nei confronti del convenuto, erano di competenza del giudice tributario, avendo quest'ultimi natura tributaria (TARSU).
Affermava, poi, in relazione alla terza cartella (07120120110343010000), riguardante violazione al CdS, l'inammissibilità dell'azione, poiché la domanda era stata presentata con atto di citazione e non con ricorso, infatti, poiché le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articola 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come nel caso di specie, sono regolate dal rito del lavoro, l'atto introduttivo idoneo era il ricorso.
4.Si costituiva il e chiedeva di rigettare la domanda attorea, perché Controparte_5
inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto.
Preliminarmente rilevava l'inammissibilità della domanda proposta sostenendo che l'estratto di ruolo, in quanto atto interno dell'amministrazione, non poteva essere oggetto di autonoma impugnazione.
Rilevava l'infondatezza dell'opposizione per mancata o irregolare notifica, dimostrando l'avvenuta comunicazione del verbale municipale (notificato il 17.4.2022). Aggiungeva che non si ravvisava la prescrizione del diritto di riscossione, poiché appariva rispettato il termine quinquennale dalla notifica del verbale all'esecutività del ruolo.
In ordine alla regolarità delle cartelle esattoriali e degli estratti di ruolo asseriva la responsabilità dell' . Controparte_12
In ultimo, chiedeva di essere manlevato dal risarcimento e dal pagamento delle spese legali.
5.Si costituiva la chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione;
il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva;
in subordine, l'infondatezza della domanda.
Chiedeva il rigetto della domanda attorea poiché inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto, in virtù dell'oggetto della cartella esattoriale 07120110043088659000, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica, la giurisdizione piena ed esclusiva spetta al Giudice Tributario anche nel caso in cui si lamenta l'irregolarità della notifica degli avvisi relativi alle cartelle esattoriali come nel caso di specie.
Evidenziava, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, stando all'oggetto di causa e cioè la presunta nullità della cartella esattoriale, il legittimato passivo era il concessionario.
In ordine alla mancata notifica degli avvisi di pagamento delle cui somme l'attore chiedeva la cancellazione, tale domanda risultava infondata, poiché gli avvisi di accertamento erano stati notificati regolarmente (in data 01/10/2008). La notifica degli avvisi comportava l'interruzione del termine di prescrizione: per cui era infondato anche il secondo motivo di opposizione.
6.Si costituiva l , la quale chiedeva di rigettare la Controparte_12
domanda e dichiarare regolarmente tenuto al pagamento dell'intimazione di Parte_1
pagamento regolarmente notificata;
condannare alla rifusione delle spese ed Parte_1
onorari di lite in favore della convenuta;
in via Controparte_1 subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle anzidette richieste, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e, per Controparte_1
l'effetto, condannare in via esclusiva l'Ente Impositore per tardivo ordine di iscrizione nei ruoli esattoriali e/o per omesso ordine di sospensione della cartella di pagamento e/o per la mancata comunicazione di sgravio del ruolo così come esposto in comparsa.
Deduceva che le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate e in ogni caso l'interesse a verificare la regolarità della notifica risultava in capo al destinatario, in quanto,
i termini per l'impugnazione degli estratti di ruolo decorrono dalla notifica dell'atto. Contr Inoltre, qualora nessuna iniziativa esecutiva fosse stata intrapresa dall' l'accertamento negativo del credito risultava inammissibile per difetto di interesse.
In ultimo, in ordine alle cartelle di pagamento annullate sarebbe stato onere dell'attore dimostrare la regolarità delle notifiche.
Criticava la presunta prescrizione/decadenza del diritto di credito addotta da parte attrice sostenendo che, previa una disamina sulla natura del titolo esecutivo del ruolo riportato nella cartella di pagamento, a decorrere dalla notifica della cartella non potrebbe più farsi riferimento alle singole prescrizioni di ciascun credito bensì all'unico credito pecuniario cui sono confluite le singole voci e con decorrenza a far data dalla notifica della cartella (il termine di prescrizione del rapporto obbligatorio scaturente dal titolo esecutivo è decennale).
Esplicava, poi, la procedura di discarico e quella di riaffidamento nei limiti della prescrizione decennale succitata, affermando di aver eseguito la propria attività di riscossione nel rispetto dei termini di prescrizione ex lege.
Lamentava carenza di legittimazione passiva, in quanto, la convenuta dispiegava una mera funzione di notifica ovvero di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo come formato dall'ente mentre l'ente legittimato in riferimento a tale tipologia di opposizione era l'Ente
Impositore.
Seppure, continuava, l'Ente Impositore si avvalesse del concessionario, quest'ultimo agirebbe dietro diretto ordine del primo e dunque nessuna condanna potrebbe essergli inflitta.
7.Si costituiva il il quale chiedeva di dichiarare il proprio difetto di Controparte_5 legittimazione passiva e l'incompetenza del Tribunale Adito in favore della Commissione
Tributaria o del Giudice di Pace.
Rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva poiché i rilievi che sollevava l'attore erano attinenti ad attività del concessionario, ravvisandone la propria estraneità.
Deduceva l'incompetenza del Tribunale Adito in quanto laddove l'oggetto della controversia fosse:
- un tributo, allora, la competenza sarebbe stata della Commissione Tributaria;
-una sanzione amministrativa riguardante il codice della strada o la notifica della contravvenzione, allora, la competenza sarebbe del Giudice indicato dalla legge come competente per valore e per materia e, dunque, il Giudice di Pace del luogo della contravvenzione o contestazione.
8.Il e la non si costituivano risultando contumaci. Controparte_6 Controparte_10
9. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2081 pubblicata il 14.10.2020, dichiarava inammissibile la domanda attorea e condannava al pagamento delle spese Parte_1
come per legge.
In motivazione deduceva che l'estratto di ruolo non poteva essere soggetto ad autonoma impugnazione, ma doveva essere impugnato unitamente all'atto impositivo, notificato con la cartella esattoriale;
in difetto non sussisterebbe interesse concreto ed attuale ad instaurare una lite tributaria e per l'effetto genererebbe l'inammissibilità della domanda attorea.
In dettaglio, l'estratto ruolo, costituendo un elaborato informatico formato dall'esattore contenente gli elementi della cartella, non contiene nessuna pretesa impositiva diretta o indiretta, per cui non sussisterebbe nessun interesse nel suo annullamento giurisdizionale,
a differenza del ruolo, in quanto provvedimento proprio dell'ente impositore.
10. ha proposto appello, chiedendo di condannare l Parte_1 Controparte_12
, in solido con i Comuni appellati, alla rifusione delle spese e competenze legali
[...]
per ciascun grado di giudizio.
Con il primo motivo d'appello l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non impugnabili le cartelle di pagamento conosciute a mezzo estratto di ruolo.
Preliminarmente conferma il proprio interesse ad agire e la possibilità di proporre azione giudiziaria avverso un ruolo esattoriale, così come sancito da cristallizzata giurisprudenza.
Con il secondo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannanto l pagamento delle spese di lite, secondo i valori minimi, considerando Pt_1 il valore della lite risultante dall'atto dell'iscrizione a ruolo.
Evidenzia che, in corso di causa, è intervenuto il d.l. 119/2018; quindi, in ordine alle cartelle così come individuate nell'atto d'appello, l'applicazione della normativa succitata avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere.
Il giudizio è proseguito solo per le cartelle restanti, determinando il mutamento del valore della lite e, dunque, delle conseguenti spese di lite.
Conclude, poi, affermando la fondatezza del proposto gravame.
11. L' si è costituita e chiede la conferma della sentenza Controparte_12 impugnata stando l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c e cristallizzazione del credito;
di condannare l'appellante alle spese di lite di doppio grado;
in subordine di dichiarare la carenza di legittimazione passiva del stante l'omesso ordine di sospensione delle cartelle di pagamento e/o per CP_11 la mancata comunicazione di sgravio del ruolo da parte dell'Ente impositore con responsabilità esclusiva degli stessi.
Innanzitutto, ritiene che sulla scorta di consolidata giurisprudenza, la domanda sia inammissibile indipendentemente dall'eventuale prescrizione in quanto l'estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile.
Inoltre, aggiunge che resta preclusa al destinatario della cartella, la deduzione di vizi concernenti la stessa non fatti valere opponendosi tempestivamente, qualora il destinatario della cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente di riscossione dia la prova di averla regolarmente eseguita;
di talché, premessa la prova della notificazione, si desume l'inammissibilità della domanda attorea, data la consumazione del termine per impugnare la cartella esattoriale.
In ordine alla prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, in assenza di specifica impugnazione di ulteriori atti riscossivi successivi alla cartella non opposta, rileva il difetto di interesse al mero accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito maturato dopo la notifica.
È altresì inammissibile, per carenza di interesse ad agire e qualora la cartella sia stata regolarmente notificata, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'estratto ruolo diretta a far valere la prescrizione del credito.
In conclusione, rimarca la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali e a tal proposito richiede la condanna alle spese di lite del er aver tentato l'opposizione all'estratto Pt_1
di ruolo nonostante fosse a conoscenza delle avvenute notifiche (come allegate in atti).
Adduce la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il concessionario dispiega una mera funzione di notifica e cioè di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo formato dall'Ente e dunque risulta legittimato passivo solo in ipotesi di giudizio di opposizione agli atti esecutivi in ordine a contestazioni della regolarità degli atti esecutivi o del titolo, di conseguenza, non può essergli inflitta alcuna condanna.
12.Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'atto di appello con vittoria Controparte_3
di spese di lite.
Preliminarmente eccepisce il difetto dei requisiti tipici dell'atto di appello in violazione dell'art. 348 bis c.p.c. Conferma, poi, tutte le eccezioni e deduzioni presentate in primo grado e chiede il rigetto delle conclusioni di parte appellata per quanto attiene al proprio credito così come depositato in atti.
Critica le censure mosse dall'appellante all'operato del Giudice di prime cure, ritenendole infondate e inammissibili, e conformandosi a quanto sancito dalla Suprema Corte in tema di carenza di interesse ad agire, in quanto l'estratto di ruolo, essendo un atto interno all'Amministrazione, non è autonomamente impugnabile.
Inoltre, sostiene che non è eccepibile – per carenza di interesse - la prescrizione del credito oggetto della cartella esattoriale, in difetto di azione esecutiva in atto, qualora il destinatario della cartella stessa affermi di esserne venuto a conoscenza solo con il successivo estratto di ruolo.
Sostiene che il proprio operato sia stato svolto nel pieno rispetto della normativa vigente: il verbale di violazione è stato regolarmente notificato in data 09/02/2004, mai impugnato e divenuto titolo esecutivo, per mancato pagamento della relativa sanzione pecuniaria, è stato regolarmente iscritto a ruolo e trasmesso, al concessionario competente, nei termini di legge, abbondantemente prima che il relativo credito potesse essere colpito da eventuale prescrizione.
Inoltre, sostiene che la sollevata prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste potrebbe essere conseguenza del verificarsi di fatti estintivi successivamente alla trasmissione del ruolo al cessionario, di conseguenza, non risulta in alcun modo responsabile il appellato. CP_3
Ribadisce - così come in primo grado - l'autonomia dell'ente impositore e dell'ente riscossore in ordine alle spese processuali secondo la responsabilità riscontrata e secondo le regole della soccombenza.
13.Il si è costituito, chiedendo il rigetto dell'appello e l'inammissibilità Controparte_7
dello stesso ex art. 348 c.p.c.; con vittoria di spese di lite.
Asserisce il difetto di interesse dell'appellante ad agire in quanto non risulta alcun atto di intimazione del Concessionario alla riscossione e nessuna azione esecutiva è stata promossa fino al giudizio.
Inoltre, continua, l'estratto di ruolo conosciuto informalmente o la cartella di pagamento notificata ma non portata ad esecuzione nel termine annuale, non sono atti per cui potrebbe evincersi la volontà dell'Amministrazione di procedere all'esecuzione quindi il destinatario non dovrebbe avere interesse a richiedere la declaratoria di prescrizione del credito. Incalza, poi, sostenendo che l'appellante avrebbe potuto utilizzare un diverso strumento, a norma dell'art. 538 della l. n.228/2014, che consente al contribuente di inoltrare un'istanza di sgravio all'autorità competente nei casi di non esigibilità del credito invece di agire in giudizio.
Asserisce, poi, che questi avrebbe preliminarmente dovuto attivarsi in sede amministrativa presentando istanza di annullamento in autotutela e solo in caso di provvedimento di diniego avrebbe dovuto agire in via giurisdizionale.
Osserva pure, che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme può essere oggetto di eccezione una volta azionata la pretesa creditoria e non può essere invocata in via d'azione.
In altre parole, come nel caso di specie, quando il Concessionario rimane inerte non è possibile agire in giudizio per far valere la prescrizione.
14.Il si è costituito chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione per i Controparte_5
crediti di natura tributaria;
confermare la sentenza appellata in punto di inammissibilità della domanda, per difetto ad agire;
in subordine dichiarare il difetto di competenza del Tribunale adito in ordine alle contravvenzioni per violazione del Codice della Strada, per essere competente il giudice di pace del luogo della contravvenzione;
dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per i presunti e contestati vizi della notifica o della procedura di riscossione;
con vittoria di spese di giudizio.
Preliminarmente ribadisce, come in primo grado, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che in relazione a crediti di natura tributaria (tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) l'organo competente è la Commissione Tributaria.
Eccepisce il difetto di competenza del Giudice adito affermando che, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio il Giudice competente è il Giudice di Pace del luogo della contravvenzione e della contestazione.
Infatti, nonostante la diversa qualificazione giuridica dell'azione da parte dell'appellante, nel caso di specie, stando al Comune appellato, l'appellante censurava anche il procedimento sanzionatorio e/o di contestazione e notifica della contravvenzione.
Asserisce la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rilevato difetto di interesse ad agire dell'attore essendo l'impugnazione dell'estratto di ruolo impugnabile solo se l'atto prodromico all'estratto non sia stato notificato o non sia stato correttamente notificato.
Ebbene, secondo l'appellato, così non è nel caso in esame, in quanto l Controparte_12
ha dimostrato di aver regolarmente notificato le cartelle oggetto di giudizio. Inoltre, prosegue, alla luce di consolidata giurisprudenza, l'estratto di ruolo non è impugnabile quando non è in corso l'azione esecutiva volta al recupero del credito che non
è integrata dalla mera emissione della cartella esattoriale.
Per giunta, il destinatario della cartella di pagamento qualora avesse voluto eliminare il provvedimento afflittivo avrebbe potuto agire in via amministrativa o richiedendo uno sgravio del credito presuntivamente prescritto.
In via subordinata reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del e la CP_3
propria estraneità al procedimento amministrativo relativo alla notifica delle cartelle esattoriali.
Tale procedimento è appannaggio del Concessionario di talché il Comune appellato accerta il debito mentre la fase di riscossione e notifica spetta all'Agenzia delle Entrate.
15. Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello con conseguenziale Controparte_5
conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio.
Critica l'erronea ricostruzione della vicenda in fatto ed in diritto contestata dall'appellante sostenendo a contrario che il Giudice di prime cure lecitamente e preliminarmente analizzava l'inammissibilità della domanda sul presupposto che l'attore avesse erroneamente impugnato l'estratto di ruolo che in quanto atto interno all'Amministrazione non può essere impugnato autonomamente.
Premettendo, poi, la distinzione tra ruolo ed estratto di ruolo indicata con la sentenza impugnata e richiamata nella propria difesa, asserisce carenza di interesse in capo al debitore.
Conclude affermando l'infondatezza dell'appello e richiede il suo rigetto, altresì, relativamente al motivo d'appello concernente la condanna alle spese poiché infondato in diritto, in considerazione dell'applicazione del principio secondo cui le spese di lite seguono la soccombenza.
16.La , il e il non si sono Controparte_2 Controparte_6 Controparte_4
costituiti. Di questi va dichiarata la contumacia, atteso il perfezionamento della notifica dell'atto di appello. RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La giurisprudenza della Corte di cassazione ha ammesso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato, unitamente all'atto successivo notificato, non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale l'indicato soggetto passivo dell'obbligazione sia comunque venuto legittimamente a conoscenza altrimenti e, quindi, non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass., Sez. U., 02/10/2015, n. 19704; 7353/2022).
La portata di questo principio è stata successivamente precisata dalla Corte di legittimità, nel senso che deve trattarsi di un'opposizione recuperatoria, ovvero che recupera, senz'attendere la conoscenza di ulteriori atti, la tutela avverso l'atto, ossia la cartella, invalidamente notificato e, in ragione di questa invalidità, non (ancora) conosciuto (Cass.,
25/02/2019, n. 5443, che peraltro equipara l'invalida notifica all'assenza di notifica, che traduce una mancanza di atti pretensivi da parte dell'amministrazione a fronte della natura di atto meramente interno propria dell'estratto di ruolo, quale riaffermata nel medesimo arresto).
Trattandosi di tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo, si giustifica quindi (solo) allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa (v. Cass.
6166/2019).
Quando si deducono fatti estintivi quale la prescrizione, dalla commissione del fatto - e perciò facendo valere la mancata notifica del verbale di accertamento solo come mancanza di atti interruttivi – ovvero successivamente alla notifica della cartella, ribadito che quando nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione, l'impugnazione del "ruolo", o meglio la contestazione del credito da esso risultante, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il debitore, tipicamente, potrebbe rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), e disponendo egli già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire senza sussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (v. Cass., n. 22946/2016; 7353/2022).
La Corte di Cassazione n. 19165/2023 ha ribadito che “l'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione”.
2.Nella specie, lo con l'atto di appello, ha precisato di avere proposto “ricorso Pt_1
avverso una serie di cartelle di pagamento conosciute a mezzo estratto ruolo e per le quali ha chiesto l'accertamento della maturata prescrizione delle somme”.
3. L' , in primo grado, ha prodotto le relate di notifica di Controparte_12 tutte le cartelle di pagamento portanti i crediti di cui lo a chiesto l'accertamento della Pt_1
inesistenza.
I comuni di e hanno prodotto prova della notifica dei verbali di CP_3 CP_5
accertamento delle contravvenzioni al c.d.s. e la ha prodotto la prova Controparte_2
della notifica degli avvisi di pagamento.
Pertanto, lo on può affermare di avere conosciuto, per la prima volta, dell'esistenza Pt_1
dei debiti portati dalle cartelle attraverso la richiesta di un estratto di ruolo.
Atteso il perfezionamento delle notifiche cartelle, dei verbali di accertamento delle infrazioni al c.d.s e degli avvisi di pagamento, lo avrebbe dovuto tempestivamente proporre Pt_1 opposizione a tali atti. Non può quindi proporre l'impugnazione recuperatoria avverso le cartelle, sostenendo di avere conosciuto il contenuto delle stesse solo attraverso il rilascio dell'estratto di ruolo.
4. In ogni caso, lo con l'opposizione in esame, ha inteso chiedere l'accertamento Pt_1
della maturata prescrizione dei crediti.
In relazione a tale domanda, egli è privo di interesse ex art. 100 cpc, atteso che – come detto – in assenza – come nel caso in esame – di alcun atto di iniziativa esecutiva fondata sulle cartelle, egli non ha alcun interesse a fare accertare in giudizio la prescrizione dei crediti.
5. Con il secondo motivo di gravame, lo lamenta che il tribunale abbia liquidato le Pt_1 spese di lite in misura non congrua con l'effettivo valore della controversia.
Deduce che il tribunale ha parametrato i compensi al valore della causa come dichiarato al momento della iscrizione, senza tenere conto che, nel corso del giudizio di primo grado, è intervenuto il d.l. n. 119/18, la cui applicazione da parte dell' Controparte_1
ha comportato lo stralcio in automatico di tutti i ruoli contenuti in alcune cartelle;
[...]
che il giudizio è proseguito solo in relazione alle restanti cartelle, determinando così un mutamento del valore della lite in euro 2.400,29, sul quale valore il giudicante avrebbe dovuto parametrare le spese di lite.
Il motivo va rigettato per carenza di interesse.
Secondo lo il tribunale avrebbe dovuto liquidare i compensi tenendo conto del valore Pt_1
effettivo della causa, pari ad euro 2.400,29.
Il tribunale ha fatto applicazione dei compensi minimi, “non essendo stata fatta attività istruttoria” ed ha liquidato la somma di euro 1.132,00.
Facendo applicazione dei valori minimi dettati dal d.m. 55/2014 – applicabile ratione temporis –, per le cause innanzi al tribunale il cui valore sia compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, il tribunale avrebbe potuto liquidare la somma di euro 1.215,00.
Va chiarito che la circostanza che non sia stata fatta attività istruttoria non esclude che debba liquidarsi anche il compenso per la fase istruttoria, atteso che questa comprende anche la fase di trattazione della causa (v. art. 4, comma 5, lett. c) d. 55/2014). D'altra parte, il tribale ha tenuto conto della assenza della istruttoria solo al fine di determinarsi ad applicare i compensi minimi, non per escludere il compenso relativo alla fase istruttoria.
Avendo il tribunale liquidato una somma minore a quella liquidabile in base ai minimi, lo on ha interesse ad impugnare la statuizione in ordine alle spese. Pt_1
6. In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc.
8. La liquidazione deve avviene secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
9. Il valore della controversia è determinato in ragione del credito che, secondo l'assunto dello non contestato da alcuni degli appellati - è portata dalle cartelle ancora non Pt_1
stralciate dalla . Controparte_12
Pertanto, va fatta applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla Corte d'appello il cui valere sia compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00.
Facendo applicazione, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, dei valori medi, ridotti del 50% - in considerazione della semplicità delle questioni trattate -, va liquidata, per ciascuno dei soggetti appellati costituiti, la somma di euro 1.457,50 a titolo di compenso, oltre rimborso elle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
10. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello promosso da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
tribunale di Napoli Nord n. 2018, pubblicata il 14.10.2020;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in: Parte_1
-euro 1.457,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa in favore dell' ; Controparte_12
- euro 1.457,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa in favore del;
Controparte_3 - euro 1.457,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa in favore del comune di CP_5
- euro 1.457,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa in favore del Controparte_5
- euro 1.457,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa in favore del;
Controparte_7
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott. Luigi Mancini