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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'udienza disposta per il 13/3/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine
6308 dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Antonio Lacerenza, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
, p.iva , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Giacomo De Fazio,
Valeria Moriggi e Federica Paternò, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 13/3/2025, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti in causa hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/8/2023 la ricorrente adiva questo Giudice del
Lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del diritto ad ottenere il primo scatto di anzianità nel 2007 anziché nel 2010, con condanna della società datrice di lavoro al riconoscimento e al pagamento delle differenze retributive dovute.
A tal fine la ricorrente premetteva di lavorare alle dipendenze della società resistente dal
22/3/2004, dapprima con contratto di apprendistato e poi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tempo pieno, all'attualità con la qualifica e svolgendo le mansioni di
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“impiegata addetta alle operazioni ausiliarie di vendita”, ascrivibile al livello IV del CCNL
COMMERCIO del 01.04.2015; che aveva espletato la propria mansione in favore della resistente presso il p.d.v. a marchio ” dapprima presso la sede di Barletta e CP_2
poi presso quella di Molfetta;
che nei prospetti paga non erano mai stati indicati scatti di anzianità in relazione al periodo marzo 2007-marzo 2010, in quanto la società le aveva riconosciuto gli scatti di anzianità solo con decorrenza da marzo 2010; che tale mancanza era stata segnalata con monitoria legale del 5/8/2022 e reiterata il 16/3/2023.
Argomentava in punto di diritto che gli scatti triennali erano previsti dall'art. 205 del
CCNL Commercio, il quale stabiliva che per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale aveva diritto a dieci scatti triennali;
che dunque era suo diritto far accertare che ai sensi dell'invocato art. 205 CCNL ella avesse diritto ad ottenere il primo scatto triennale il mese successivo alla decorrenza del primo triennio di attività lavorativa svolta alle dipendenze della società resistente, con tutte le conseguenze, anche di natura economica sugli scatti successivi;
che invece, avendo l'azienda riconosciuto scatti triennali solo dal 2010, la sua retribuzione non era adeguata rispetto all'effettiva anzianità maturata, con violazione dell'art. 36 della Cost. e dell'art. 2099 c.c.
Si costituiva in giudizio la società resistente, deducendo che la ricorrente era stata assunta con contratto di apprendistato professionalizzante in data 19/5/2004; che successivamente il rapporto di lavoro era stato trasformato in rapporto subordinato a tempo indeterminato;
che la ricorrente, come tutti i dipendenti, aveva percepito nel corso degli anni una retribuzione nettamente superiore rispetto alla paga base prevista dalla contrattazione collettiva (ad esempio le maggiorazioni domenicali al 90% rispetto al 30% previsto dal
CCNL); che le parti avevano pattuito in contratto che in riferimento alla retribuzione,
«l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale»; che dunque da qualsiasi eventuale differenza retributiva doveva essere sottratta la somma in eccedenza percepita rispetto alla retribuzione base.
Aggiungeva la resistente che nel mese di luglio 2022 aveva proposto alla ricorrente il riconoscimento dello scatto di anzianità al tempo non riconosciuto, cosa che era avvenuta;
che inoltre era stato proposto il riconoscimento di un superminimo assorbibile del valore di
20 euro lordi mensili, nonché il pagamento di una differenza una tantum di € 700,00 a titolo di differenze retributive;
che dal mese di aprile 2023 era stato corrisposto l'ulteriore importo di € 30,00; che la ricorrente aveva accettato tali somme senza alcuna riserva;
che dunque, anche ai sensi dell'art. 1333 c.c., nulla poteva essere rivendicato dalla stessa.
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La società resistente deduceva inoltre che non vi era un diritto del lavoratore ad ottenere degli scatti di anzianità in ragione dell'anzianità di servizio (essendo questi due concetti diversi), in quanto la ricorrente era stata assunta a tempo indeterminato nel 2007 e dunque da tale momento decorreva il triennio per il riconoscimento del primo scatto di anzianità; aggiungeva inoltre che si era prescritto il suo diritto ad ottenere differenze retributive;
che anche i conteggi allegati erano errati;
che la domanda era generica.
La società datrice di lavoro concludeva dunque per il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione la parte ricorrente argomentava che era stata la stessa società datrice di lavoro ad aver riconosciuto nella missiva del 13/7/2022 il suo diritto a percepire gli scatti di anzianità anche in ragione del periodo di apprendistato;
che le somme ricevute non erano mai state accettate in via transattiva e che non vi era stata alcuna rinuncia a far valere i propri diritti;
che sull'anzianità di servizio andava considerato l'art. 190 CCNL, il quale prevedeva che l'anzianità maturasse dal primo giorno in cui il lavoratore era entrato a far parte dell'azienda.
La causa, dopo un primo rinvio per tentativo di bonario componimento, veniva rinviata per la decisione, essendo decidibile allo stato degli atti.
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La domanda è fondata per quanto di ragione e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Oggetto del contendere è la richiesta di accertamento della decorrenza degli scatti di anzianità spettanti alla lavoratrice a fini retributivi. La parte ricorrente ha inoltre chiesto condannarsi la società resistente sia al pagamento dello scatto non riconosciuto per il periodo 2007-2010 sia al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso degli anni in ragione del ritardo con cui gli scatti di anzianità sono stati di fatto riconosciuti.
La domanda va dunque qualificata come domanda di accertamento del diritto e domanda generica al pagamento di differenze retributive, senz'altro ammissibile;
per tale ragione si
è ritenuto che la decisione della controversia non necessitasse dello svolgimento di attività istruttoria, compresa una CTU contabile atta a quantificare l'entità delle differenze retributive.
Ebbene, la parte ricorrente richiede l'applicazione dell'art. 205 CCNL Commercio, deducendo che la società datrice di lavoro è inadempiente nell'applicazione di tale norma di contrattazione collettiva.
E' dunque opportuno riportare il testo dell'art. 205 richiamato:
“Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale
(intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il
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personale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti,
l'anzianità di servizio decorre:
a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987;
b) dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età;
c) dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età…
L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare….”
Fra le note a verbale della contrattazione collettiva vi è la seguente precisazione: “Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente”.
Ciò detto, in materia di anzianità di servizio e scatti di anzianità, si fa proprio e si condivide l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“In tema di apprendistato, il principio secondo cui il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, è computato nell'anzianità di servizio, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, in quanto
l'equiparazione tra periodo di formazione e lavoro e periodo di lavoro ordinario è posta dalla legge in termini generali ed assoluti, sicché i contratti collettivi che prevedano
l'istituto degli scatti di anzianità non possono escludere dal computo il pregresso periodo di formazione e lavoro”. (cfr., in termini, Cass. 36380/2022, che nella specie ha confermato la declaratoria di nullità dell'art. 18 del c.c.n.l. Attività ferroviarie del
16.4.2003 e dell'art. 7 dell'Accordo sindacale dell'1.3.2006 nella parte in cui non computavano l'intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità).
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Tornando al caso in esame, come si evince dal contratto di apprendistato depositato nonché dalle buste paga prodotte, la ricorrente è stata assunta alle dipendenze della CP_3
resistente con decorrenza 22 marzo 2004 dapprima con contratto di apprendistato professionalizzante e poi con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Pertanto la sua anzianità di servizio risale al 22/3/2004 e non alla diversa data in cui è stata assunta a tempo indeterminato;
ai fini degli scatti di anzianità l'unica data da considerare è proprio il 22/3/2004, data in cui la lavoratrice è entrata nella compagine aziendale.
Pertanto la nota a verbale della contrattazione collettiva, che esclude una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti di anzianità è nulla perché contrasta con l'equiparazione tra periodo di formazione e lavoro e periodo di lavoro ordinario che è posta dalla legge in termini generali ed assoluti, come ben sottolineato dalla giurisprudenza richiamata.
Peraltro l'azienda stessa con lettera del 13/7/2022 inviata a tutti di dipendenti assunti con contratto di apprendistato (fra cui la ricorrente) ha ammesso quanto segue: “a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra Società, negli anni passati, in forza di un'interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità.
La Società intende rivedere tale decisione. Quindi, Vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti:
a) a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di € 20,00 (venti/00) lordi mensili;
b) nel solo cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di € 700,00
(settecento/00) lordi come differenze retributive”.
Dunque la ricorrente ha senz'altro diritto a ricevere gli scatti di anzianità anche in considerazione del periodo di apprendistato svolto.
Occorre dunque stabilire le decorrenze dei singoli scatti di anzianità, al fine di accertare il diritto della ricorrente ad ottenere delle differenze retributive.
Infatti, il fulcro della contesa tra le parti – su cui non è stato raggiunto un accordo transattivo nel corso del giudizio – attiene proprio alla quantificazione delle suddette differenze retributive.
La società resistente ha infatti dedotto che, avendo essa riconosciuto con la missiva di luglio 2022 il diritto della lavoratrice ad ottenere gli scatti di anzianità anche in considerazione del periodo di apprendistato svolto, avendo corrisposto delle somme anche per i mesi a venire ed avendo la lavoratrice accettato tali somme, si è concluso un accordo ai sensi dell'art. 1333 c.c., sicchè nulla potrebbe ulteriormente far valere nel presente
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giudizio. Inoltre la società datrice di lavoro ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale per i crediti maturati anteriormente al quinquennio della prima messa in mora, compreso il periodo rivendicato dal 2007 al 2010.
La prima delle due eccezioni sollevate dal datore di lavoro è infondata e va rigettata.
Inconferente appare il richiamo all'art. 1333 c.c., che testualmente cita: «la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso».
Nel caso in esame tra le parti il contratto di lavoro è già in corso, quindi la questione (di natura retributiva) non può essere decisa alla stregua di una norma che riguarda un nuovo rapporto contrattuale, ma attiene al corretto inquadramento contrattuale della ricorrente (in ragione del contratto di lavoro in corso) e all'adeguatezza della retribuzione corrisposta. Semmai si pone la questione se sia ammissibile o meno stipulare un accordo transattivo secondo lo schema dell'art. 1333 c.c., ma tanto si esclude in quanto un accordo transattivo sul punto (peraltro avente carattere novativo) avrebbe richiesto un consenso espresso della lavoratrice.
A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto asserito nella memoria difensiva, la ricorrente non ha affatto prestato acquiescenza alla comunicazione del 13/7/2022, anzi in data 5/8/2022 il suo difensore ha inviato una pec proprio per contestare le modalità con cui era stata “adeguata” l'anzianità di servizio della lavoratrice.
Dunque la lavoratrice non ha rinunciato ad alcunchè e men che meno ha rinunciato al suo diritto ad ottenere una corretta ricostruzione della propria anzianità di servizio.
Va detto in proposito che il diritto alla corretta ricostruzione di carriera e dunque anche dell'anzianità di servizio non è un diritto prescrittibile, essendo soggette a prescrizione esclusivamente le differenze retributive che in ragione del corretto inquadramento siano irrimediabilmente prescritte per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Si richiama a tal fine l'orientamento della Corte di cassazione, che si fa proprio, secondo cui “L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti” (cfr.,
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in termini, Cass. n. 9060/2004, che nella specie ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai ricorrenti un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti).
Peraltro il medesimo principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche più recente, in relazione ai lavoratori del settore pubblico, ma di fatto è attinente a qualsiasi rapporto di lavoro: “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (cfr., in termini, Cass. n. 2232/2020).
Per quanto riguarda l'ammontare delle differenze retributive, essendo stata sollevata tempestivamente l'eccezione di prescrizione dalla società resistente ed essendo incontroversa l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale, il punctum dolens attiene alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.
Secondo infatti le argomentazioni della società resistente il termine di prescrizione quinquennale ex artt. 2948 n. 4) e 2935 c.c. decorrerebbe in costanza di rapporto di lavoro e dunque sarebbero prescritte le differenze retributive richieste dalla ricorrente;
secondo invece la tesi di parte ricorrente, in ragione dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26246/2022, molte delle differenze retributive non sarebbero prescritte, perché la prescrizione inizierebbe a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ebbene, ai fini di delibare in ordine al termine di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, questo Giudice fa proprio l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n. 26246/2022, secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (in senso conforme anche Cass. n. 18008/2024).
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La ratio del principio richiamato si rinviene nell'esigenza di garantire alle parti del rapporto di lavoro la conoscibilità del dies a quo del termine di prescrizione dei crediti del lavoratore, in un'ottica di predeterminazione e autodeterminazione dei contraenti, in ragione delle modifiche apportate dalla l. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015 al regime delle tutele applicabili al licenziamento illegittimo. Ad onta delle predette riforme, la reintegrazione del lavoratore non configura la forma di tutela ordinaria in caso di illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, bensì residuale, trovando, invece, applicazione in via ordinaria quella risarcitoria.
Sicché, in assenza di un regime di tutele predeterminato rispetto alle ipotesi di licenziamento, la decorrenza del termine in questione a partire dalla cessazione del vincolo, impedendo il maturare della prescrizione del diritto di credito del lavoratore in costanza di rapporto, assicura allo stesso stabilità, garantendo al prestatore la possibilità di opporre eventuali rivendicazioni retributive successivamente alla risoluzione.
Il principio in parola si applica peraltro a quei dipendenti di aziende per i quali era applicabile l'art. 18 della L. n. 300/1970 (cioè la tutela reale in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento).
Mentre già prima della riforma fornero era pacifico in giurisprudenza che per le aziende fino a quindici dipendenti, ai quali era applicabile la sola tutela obbligatoria di cui all'art. 8 della L. n. 604/1966, la prescrizione dei crediti contributivi iniziasse a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, rimanendo sospesa in costanza dello stesso.
Tornando alla vicenda in esame, poiché la riforma fornero è entrata in vigore il 18/7/2012, si sono ormai prescritte le differenze retributive maturate fino al 18/7/2007, mentre da tale data in poi alcuna differenza retributiva si è prescritta, essendo ancora in corso il rapporto di lavoro tra le parti.
Dunque l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente è fondata in relazione alle differenze retributive maturate fino al 18/7/2007, mentre va rigettata per il periodo successivo.
Questo Giudice non ritiene che la sopravvenuta giurisprudenza della Corte Costituzionale, richiamata dalla società datrice di lavoro, giustifichi un ripensamento sulla decorrenza del termine di prescrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore.
La Corte Costituzionale (vd. da ultimo Corte Costituzionale n. 128/2024) ha in effetti in più occasioni ribadito che “la reintegrazione non costituisce il solo e indefettibile modello di tutela del prestatore a fronte dell'illegittimità del licenziamento, che sia compatibile con la garanzia costituzionale del lavoro (art. 35 Cost.); il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, può operare una diversa scelta della disciplina di contrasto dei
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licenziamenti illegittimi sempre che risulti una tutela adeguata e sufficientemente dissuasiva. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che la reintegrazione non costituisce «l'unico possibile paradigma attuativo» dei principi costituzionali (sentenza n.
125 del 2022, che richiama le sentenze n. 59 del 2021 e n. 46 del 2000), in quanto
«molteplici possono essere i rimedi idonei a garantire una adeguata compensazione per il lavoratore arbitrariamente licenziato»”.
Ritiene questo Giudice che sia erronea l'asserzione per cui, poichè la tutela reintegratoria non ha copertura costituzionale e la tutela indennitaria è stata ritenuta satisfattiva anche per le aziende con più di quindici dipendenti, allora la prescrizione può decorrere anche in costanza di rapporto di lavoro.
Nessuno infatti ha mai contestato che la tutela indennitaria/obbligatoria, già prevista per le aziende fino a quindici dipendenti, non fosse satisfattiva in caso di licenziamento illegittimo;
eppure, dopo la sentenza della Corte n. 63/1966, non è stata più discussa la decorrenza del termine di prescrizione dalla conclusione del rapporto di lavoro, essendo la prescrizione sospesa durante il rapporto di lavoro.
Dunque la questione della decorrenza della prescrizione (rectius della sospensione della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro) più che dipendere dalla adeguatezza della tutela prevista dal legislatore, è direttamente connessa alla tipologia di tutela garantita. Qualsiasi tutela risarcitoria o indennitaria, quand'anche idonea a ristorare il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, non gli restituirà il bene perduto, cioè il suo posto di lavoro. La decorrenza della prescrizione dei diritti patrimoniali non può prescindere dal metus del lavoratore di perdere quel posto di lavoro;
dunque, se il lavoratore non ha la certezza che in ogni caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento egli possa recuperare il posto di lavoro perduto, avrà timore a far valere i propri diritti patrimoniali in costanza di rapporto di lavoro;
viceversa, in assenza di quel metus, non c'è ragione per cui la prescrizione non debba decorrere in costanza di rapporto di lavoro.
Tanto è vero questo ragionamento che anche la Corte di Cassazione ha escluso che la prescrizione sia sospesa per i dipendenti pubblici (vd. Corte di Cassazione SS.UU., n.
36197/2023, secondo cui “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un
"metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo
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determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”).
Dunque, se prima della riforma fornero, i lavoratori alle dipendenze delle aziende con più di quindici dipendenti erano consapevoli che in qualsiasi caso di licenziamento dichiarato illegittimo il datore di lavoro certamente sarebbe stato condannato a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a pagargli le retribuzioni nelle more non corrisposte (e ciò giustificava la decorrenza del termine di prescrizione dei diritti patrimoniali in costanza di rapporto di lavoro), con la L. n. 92/2012, che ha riformato l'art. 18 della L. n. 300/1970, e successivamente con il D.Lgs. n. 23/2015 questa consapevolezza non c'è più, perché è venuto meso il sinallagma illegittimità del licenziamento - reintegrazione nel posto di lavoro;
come ben argomentato nella sentenza n. 21246/2022 della Corte di Cassazione (a cui si rinvia) la graduazione delle tutele in rapporto alle ragioni del licenziamento ha portato il lavoratore anche delle aziende con più di quindici dipendenti a temere di non poter recuperare il proprio posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo;
ciò ha fortificato e rinnovato il metus datoriale, per quanto riguarda tale aspetto, in precedenza sopito dalla rigorosa applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori;
dunque giustificata è la sospensione della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro anche per tali dipendenti.
Alla luce di quanto innanzi argomentato, è possibile ritornare al caso dell'odierna ricorrente, al fine di individuare il momento preciso della decorrenza dei singoli scatti di anzianità ed indicare i parametri per la liquidazione delle differenze retributive non prescritte (quelle maturate dal 18/7/2007 in poi), considerato che la ricorrente ha formulato domanda di condanna generica al pagamento di differenze retributive.
Per quanto riguarda la decorrenza degli scatti stipendiali, acclarato che l'anzianità da considerare è quella decorrente dal 22/3/2004, il primo scatto di anzianità spetta alla ricorrente ad aprile 2007.
Infatti – come innanzi detto – il CCNL prevede che “l'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità”.
Poichè la ricorrente è stata assunta il 22/3/2004, il primo triennio di anzianità si è compiuto il 22/3/2007, dunque ha diritto a ricevere il primo scatto di anzianità dall'1/4/2007 (il primo giorno del mese successivo). Tutti gli altri nove scatti di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva decorreranno ogni 3 anni: il secondo scatto dall'1/4/2010, il terzo scatto dall'1/4/2013, il quarto scatto dall'1/4/2016, il quinto scatto dall'1/4/2019, il sesto
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scatto dall'1/4/2022, il settimo scatto dall'1/4/2025, l'ottavo scatto dall'1/4/2028, il nono scatto dall'1/4/2031 ed il decimo scatto dall'1/4/2034.
La società resistente, sebbene con la lettera del 13/7/2022 abbia dichiarato di voler riconoscere l'anzianità dei dipendenti anche in ragione dell'apprendistato svolto, in realtà poi ciò non è avvenuto o quanto meno non è integralmente avvenuto, perché a luglio 2022
è stato riconosciuto alla ricorrente il quinto scatto di anzianità (vd. buste paga in atti), mentre in favore della stessa, in ragione della normativa contrattuale e dell'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata durante il periodo di apprendistato, avrebbe dovuto essere riconosciuto il sesto scatto (peraltro dall'1/4/2022).
Dunque la ricorrente ha diritto in primo luogo a ricevere gli scatti di anzianità secondo la progressione innanzi indicata, e cioè ha diritto a vedersi riconosciuti 6 scatti di anzianità
(già maturati alla data di deposito del ricorso) e a vedersi riconosciuto il settimo scatto di anzianità dall'1/4/2025.
Inoltre la ricorrente ha diritto a ricevere le differenze retributive maturate a titolo di scatti di anzianità dal 18/7/2007 in poi, con le seguenti precisazioni.
Le differenze retributive dovranno essere calcolate tenendo conto delle differenze di retribuzione che la ricorrente avrebbe avuto diritto ad avere se sin dall'1/4/2007 avesse ricevuto il primo scatto di anzianità, e così via, secondo gli importi indicati nel CCNL di riferimento. Dall'importo ottenuto vanno tuttavia detratte quelle somme che l'azienda ha inteso riconoscere ai lavoratori a titolo di differenze retributive da omesso scatto di anzianità, e cioè l'importo di € 700,00 lordi erogato una tantum e gli importi mensili di €
20,00 lordi erogati mensilmente. Tali importi sono stati erogati dall'azienda proprio a titolo risarcitorio sulle differenze pregresse, ma poiché non sono state accettate dalla lavoratrice a titolo transattivo, vanno detratte dalle maggior somme dovute.
Non vanno invece detratte ulteriori somme, riconosciute nel corso degli anni dall'azienda a vario titolo, sebbene migliorative delle norme contenute nella contrattazione collettiva, essendo sul punto infondata l'eccezione sollevata dalla resistente, secondo cui, essendo la retribuzione riconosciuta ai propri dipendenti superiore al minimo contrattuale, le somme in eccedenza andrebbero poste in compensazione con gli scatti di anzianità non riconosciuti (o non adeguatamente riconosciuti).
Infatti, la contrattazione collettiva prevede sempre all'art. 205 che “Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare….”.
In definitiva, per tutte le ragioni indicate, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, la società resistente deve essere condannata a riconoscere alla ricorrente i seguenti scatti di
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anzianità: il primo scatto dall'1/4/2007, il secondo scatto dall'1/4/2010, il terzo scatto dall'1/4/2013, il quarto scatto dall'1/4/2016, il quinto scatto dall'1/4/2019, il sesto scatto dall'1/4/2022, il settimo scatto dall'1/4/2025, l'ottavo scatto dall'1/4/2028, il nono scatto dall'1/4/2031 ed il decimo scatto dall'1/4/2034.
La società resistente deve essere condannata a riconoscere, all'attualità, il settimo scatto di anzianità con decorrenza dall'1/4/2025.
La stessa deve altresì essere condannata a pagare le differenze retributive maturate dalla ricorrente a titolo di scatti di anzianità, secondo le decorrenze accertate in giudizio e secondo gli importi previsti dalla contrattazione collettiva, purchè maturate dal 18/7/2007 in poi (essendo prescritte le pregresse), al netto degli importi riconosciuti nella missiva del
13/7/2022 ed effettivamente corrisposti, per le ragioni innanzi indicate;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della società resistente, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerato il valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 29/8/2023 da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
con socio unico, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società resistente a riconoscere alla ricorrente i seguenti scatti di anzianità: il primo scatto dall'1/4/2007, il secondo scatto dall'1/4/2010, il terzo scatto dall'1/4/2013, il quarto scatto dall'1/4/2016, il quinto scatto dall'1/4/2019, il sesto scatto dall'1/4/2022, il settimo scatto dall'1/4/2025, l'ottavo scatto dall'1/4/2028, il nono scatto dall'1/4/2031 ed il decimo scatto dall'1/4/2034;
2) condanna la società resistente a riconoscere in favore della ricorrente, all'attualità, il settimo scatto di anzianità con decorrenza dall'1/4/2025.
3) condanna la società resistente a pagare alla ricorrente le differenze retributive dalla stessa maturate a titolo di scatti di anzianità, secondo le decorrenze accertate in giudizio e secondo gli importi previsti dalla contrattazione collettiva, purchè maturate dal 18/7/2007 in poi (essendo prescritte le differenze pregresse), al netto degli importi riconosciuti nella missiva del 13/7/2022 ed effettivamente corrisposti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo;
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4) condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 259,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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