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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/07/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2069/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari,
a seguito della discussione (art. 281-sexies c.p.c.), svoltasi tramite lo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2069 dell'anno 2023
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Nicolò Solina ed elettivamente domiciliati in Alcamo, nella via V. Narici n. 45
Appellanti
Contro
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Liotti Controparte_1 ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Livio Bassi n. 6
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 116/2023, depositata dal Giudice di Pace di
Alcamo in data 23.5.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
116/2023, depositata dal Giudice di Pace di Alcamo in data 23.5.2023, con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione a precetto dagli stessi spiegata, limitatamente all'importo di euro 1.656,58, rideterminando il credito intimato in € 604,98, a titolo di spese giudiziali dovute in forza dell'ordinanza n. 6452/2022, resa dal Tribunale di Palermo in data
29.7.2022, nel procedimento iscritto al n. 6391/2022, munito di formula esecutiva in data
3.11.2022.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto motivi d'appello che, sinteticamente, fanno riferimento: alla circostanza che il giudice a quo avrebbe erroneamente determinato l'ammontare del diritto di credito vantato dall' pure in misura superiore a quello CP_1 liquidato nell'atto di precetto e indicato nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, con erroneo riconoscimento anche dell'Iva sul compenso maturato (nemmeno richiesta e autoliquidata nel precetto opposto); al fatto che il primo Giudice avrebbe inserito, tra i reciproci debiti e crediti da compensare tra le parti, somme la cui debenza è sorta dopo la notifica dell'atto di precetto, in particolare con riferimento al compenso dell'atto di precetto;
alla erronea quantificazione del credito vantato dagli appellanti nei confronti di ed erronea quantificazione del credito residuo vantato da Controparte_1 quest'ultimo; alla erronea compensazione integrale delle spese di lite posta la fondatezza dell'opposizione proposta.
Gli appellanti hanno, dunque, chiesto al Tribunale di: “Accogliere il presente appello e, quindi, in riforma della sentenza impugnata: -Ritenere e dichiarare illegittimo il precetto notificato ad istanza dell'appellato in quanto insussistente la pretesa creditoria formulata. -Condannare Controparte_1
l'appellato alla rifusione – integrale o parziale – delle spese del giudizio di primo grado Controparte_1 sostenute dagli appellanti . Pt_1
Costituendosi tardivamente in giudizio, con memoria del 16.10.24, ha, Controparte_1 preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'atto d'appello per essere stato proposto oltre il termine perentorio di cui all'art. 325 cpc, allegando di aver provveduto alla notifica a mezzo p.e.c. della sentenza di prime cure in data 8.9.2023 all'avv. Nicolò Solina quale procuratore dei signori Pt_1
Nel merito, parte appellata ha avversato le deduzioni poste a fondamento del gravame, assumendo la correttezza dei calcoli effettuati dal primo giudice e che alcun vizio di ultrapetizione si sarebbe configurato.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale: “in via preliminare ritenere la tardività della Controparte_1 proposizione dell'atto di appello in quanto notificato oltre il termine perentorio (breve) di trenta giorni previsto dal codice di procedura civile e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione; - in via principale e nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda proposta in via preliminare, rigettare
l'atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- condannare conseguentemente controparte alla refusione delle competenze e spese di lite da distrarsi in favore dell'odierno procuratore che dichiara di esserene antistatario”.
*****
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, per aver parte appellante notificato l'atto di citazione oltre il termine perentorio dei trenta giorni ex art. 325 c.p.c., decorrenti dalla data di notifica della sentenza impugnata, è fondata e va accolta.
Secondo l'orientamento da ultimo affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pure citata dagli stessi appellanti, ai fini del perfezionamento della notifica della sentenza alla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c. e dunque ai fini della decorrenza del termine breve ad impugnare di cui all'art. 325 c.p.c., è necessario e sufficiente che la sentenza venga notificata o al procuratore della parte, ovvero alla parte stessa “presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata” (cfr. Cass. Sez. Un.
20866/2020), il giudice d'appello dovendo rilevare la inidoneità della notifica a far decorrere il termine di prescrizione breve nel caso in cui la stessa venga effettuata “alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita”.
I giudici di legittimità hanno in particolare espresso il principio di diritto, secondo cui “a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicchè essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi
l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza”
(cfr. Cass. Sez. Un. 20866/2020 cit.).
Ebbene, tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, parte appellata ha documentato – mediante deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml – di aver provveduto a notificare la sentenza di primo grado n. 116/23 a
“ con elezione di domicilio presso l'Avv. Nicolò Solina, all'indirizzo di posta elettronica Parte_1 certificata e a , con elezione di domicilio Email_1 Parte_2 presso l'Avv. Nicolò Solina, all'indirizzo di posta elettronica certificata
, ovvero alle parti presso il loro procuratore nel Email_1 domicilio dagli stessi eletto, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale da ultimo indicato.
È stata pure, nella specie, fatta espressa menzione del nominativo del procuratore in seno alla relata di notifica, e ciò nel rispetto dei crismi di univocità e chiarezza cui ha posto l'accento la Suprema Corte e della affermata “essenzialità”, a tale fine, del riferimento nominativo al procuratore. Le Sezioni Unite – espressamente escludendo la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi – hanno sostenuto come sia necessaria (e sufficiente) la menzione del procuratore nella relata di notifica, e che solo nelle ipotesi in cui tale menzione manchi l'attività notificatoria compiuta, in quanto “ambigua”, è inidonea ad attivare l'onere di impugnazione nel termine breve.
Ne deriva, pertanto, che – posto che la notifica della sentenza impugnata si è correttamente perfezionata ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c. – dovendosi tener presente, ai fini della tempestività dell'impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., la data della notifica della sentenza, che nel caso di specie è avvenuta in data 8.9.23 e rilevato che la parte appellante – destinataria delle suddetta notifica – ha notificato l'atto di gravame alla controparte solo il giorno 23.11.2023, ovvero oltre il termine di 30 giorni di cui ai citati artt. 325 e 326 c.p.c., deve concludersi per la tardività dell'impugnazione proposta, la quale, per tale ragione, deve essere dichiarata inammissibile e la sentenza di primo grado appellata deve essere confermata.
Va, peraltro, da ultimo precisato che alcun rilievo assume la tardiva costituzione in giudizio dell'appellato posto che è lo spirare dei termini per proporre impugnazione può essere rilevato d'ufficio (cfr. tra le altre Cass. n. 29803/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/22..
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
- Dichiara improcedibile l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
[...]
- Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in € 332,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
- Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
Trapani, 4.7.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari,
a seguito della discussione (art. 281-sexies c.p.c.), svoltasi tramite lo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2069 dell'anno 2023
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Nicolò Solina ed elettivamente domiciliati in Alcamo, nella via V. Narici n. 45
Appellanti
Contro
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Liotti Controparte_1 ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Livio Bassi n. 6
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 116/2023, depositata dal Giudice di Pace di
Alcamo in data 23.5.2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
116/2023, depositata dal Giudice di Pace di Alcamo in data 23.5.2023, con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione a precetto dagli stessi spiegata, limitatamente all'importo di euro 1.656,58, rideterminando il credito intimato in € 604,98, a titolo di spese giudiziali dovute in forza dell'ordinanza n. 6452/2022, resa dal Tribunale di Palermo in data
29.7.2022, nel procedimento iscritto al n. 6391/2022, munito di formula esecutiva in data
3.11.2022.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto motivi d'appello che, sinteticamente, fanno riferimento: alla circostanza che il giudice a quo avrebbe erroneamente determinato l'ammontare del diritto di credito vantato dall' pure in misura superiore a quello CP_1 liquidato nell'atto di precetto e indicato nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, con erroneo riconoscimento anche dell'Iva sul compenso maturato (nemmeno richiesta e autoliquidata nel precetto opposto); al fatto che il primo Giudice avrebbe inserito, tra i reciproci debiti e crediti da compensare tra le parti, somme la cui debenza è sorta dopo la notifica dell'atto di precetto, in particolare con riferimento al compenso dell'atto di precetto;
alla erronea quantificazione del credito vantato dagli appellanti nei confronti di ed erronea quantificazione del credito residuo vantato da Controparte_1 quest'ultimo; alla erronea compensazione integrale delle spese di lite posta la fondatezza dell'opposizione proposta.
Gli appellanti hanno, dunque, chiesto al Tribunale di: “Accogliere il presente appello e, quindi, in riforma della sentenza impugnata: -Ritenere e dichiarare illegittimo il precetto notificato ad istanza dell'appellato in quanto insussistente la pretesa creditoria formulata. -Condannare Controparte_1
l'appellato alla rifusione – integrale o parziale – delle spese del giudizio di primo grado Controparte_1 sostenute dagli appellanti . Pt_1
Costituendosi tardivamente in giudizio, con memoria del 16.10.24, ha, Controparte_1 preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'atto d'appello per essere stato proposto oltre il termine perentorio di cui all'art. 325 cpc, allegando di aver provveduto alla notifica a mezzo p.e.c. della sentenza di prime cure in data 8.9.2023 all'avv. Nicolò Solina quale procuratore dei signori Pt_1
Nel merito, parte appellata ha avversato le deduzioni poste a fondamento del gravame, assumendo la correttezza dei calcoli effettuati dal primo giudice e che alcun vizio di ultrapetizione si sarebbe configurato.
Pertanto, ha chiesto al Tribunale: “in via preliminare ritenere la tardività della Controparte_1 proposizione dell'atto di appello in quanto notificato oltre il termine perentorio (breve) di trenta giorni previsto dal codice di procedura civile e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione; - in via principale e nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda proposta in via preliminare, rigettare
l'atto di appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- condannare conseguentemente controparte alla refusione delle competenze e spese di lite da distrarsi in favore dell'odierno procuratore che dichiara di esserene antistatario”.
*****
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, per aver parte appellante notificato l'atto di citazione oltre il termine perentorio dei trenta giorni ex art. 325 c.p.c., decorrenti dalla data di notifica della sentenza impugnata, è fondata e va accolta.
Secondo l'orientamento da ultimo affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pure citata dagli stessi appellanti, ai fini del perfezionamento della notifica della sentenza alla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c. e dunque ai fini della decorrenza del termine breve ad impugnare di cui all'art. 325 c.p.c., è necessario e sufficiente che la sentenza venga notificata o al procuratore della parte, ovvero alla parte stessa “presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata” (cfr. Cass. Sez. Un.
20866/2020), il giudice d'appello dovendo rilevare la inidoneità della notifica a far decorrere il termine di prescrizione breve nel caso in cui la stessa venga effettuata “alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita”.
I giudici di legittimità hanno in particolare espresso il principio di diritto, secondo cui “a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicchè essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi
l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza”
(cfr. Cass. Sez. Un. 20866/2020 cit.).
Ebbene, tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, parte appellata ha documentato – mediante deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml – di aver provveduto a notificare la sentenza di primo grado n. 116/23 a
“ con elezione di domicilio presso l'Avv. Nicolò Solina, all'indirizzo di posta elettronica Parte_1 certificata e a , con elezione di domicilio Email_1 Parte_2 presso l'Avv. Nicolò Solina, all'indirizzo di posta elettronica certificata
, ovvero alle parti presso il loro procuratore nel Email_1 domicilio dagli stessi eletto, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale da ultimo indicato.
È stata pure, nella specie, fatta espressa menzione del nominativo del procuratore in seno alla relata di notifica, e ciò nel rispetto dei crismi di univocità e chiarezza cui ha posto l'accento la Suprema Corte e della affermata “essenzialità”, a tale fine, del riferimento nominativo al procuratore. Le Sezioni Unite – espressamente escludendo la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi – hanno sostenuto come sia necessaria (e sufficiente) la menzione del procuratore nella relata di notifica, e che solo nelle ipotesi in cui tale menzione manchi l'attività notificatoria compiuta, in quanto “ambigua”, è inidonea ad attivare l'onere di impugnazione nel termine breve.
Ne deriva, pertanto, che – posto che la notifica della sentenza impugnata si è correttamente perfezionata ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c. – dovendosi tener presente, ai fini della tempestività dell'impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c., la data della notifica della sentenza, che nel caso di specie è avvenuta in data 8.9.23 e rilevato che la parte appellante – destinataria delle suddetta notifica – ha notificato l'atto di gravame alla controparte solo il giorno 23.11.2023, ovvero oltre il termine di 30 giorni di cui ai citati artt. 325 e 326 c.p.c., deve concludersi per la tardività dell'impugnazione proposta, la quale, per tale ragione, deve essere dichiarata inammissibile e la sentenza di primo grado appellata deve essere confermata.
Va, peraltro, da ultimo precisato che alcun rilievo assume la tardiva costituzione in giudizio dell'appellato posto che è lo spirare dei termini per proporre impugnazione può essere rilevato d'ufficio (cfr. tra le altre Cass. n. 29803/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/22..
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
Il Tribunale,
- Dichiara improcedibile l'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
[...]
- Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, che si liquidano in € 332,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
- Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002 aggiornato alla Legge 228/2012, che sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo.
Trapani, 4.7.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari