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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2024, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2349/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carla Romana Raineri Presidente dr. Alessandra Aragno Consigliere dr. Silvia Giani Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2349/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
FA (CO), Via Cavallina n. 28 presso lo studio dell'avv. Maruska Gervasoni (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di C.F._2 appello
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA: ) in persona del rappresentante legale, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Cordusio n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesco
Corrado (C.F.: ) che la rappresenta e difende, giusta procura allegata C.F._3 alla comparsa di costituzione
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito: in accoglimento del presente appello, a) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in atti, la responsabilità della società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex contractu ovvero a qualsiasi altro titolo, b) Per l'effetto condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire il danno Controparte_1 pagina 1 di 10 patrimoniale subito dal Sig. nella misura di Euro 20.000,00 (tenuto conto Parte_1 delle somme già percepite da o nella diversa somma maggiore o Organizzazione_1 minore che dovesse essere riconosciuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al saldo, in ogni caso con contenimento del valore della presente domanda al di sotto di Euro 26.000,00; c) Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio
*
Per Controparte_1
- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto ex artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c. - in via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1 nei confronti di con conseguente conferma, anche con eventuale Controparte_1 diversa motivazione, dei capi della sentenza impugnata;
- in via subordinata: nelle denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda dell'appellante nei confronti di ai sensi degli artt. 1176 e 1992 c.c. ed accertare CP_1 la mancanza di responsabilità di nella vicenda per cui è causa e Controparte_1 conseguentemente accertare l'esclusiva responsabilità del sig. per tutti i motivi in Parte_1 fatto e diritto narrati riferiti alla negoziazione dell'assegno circolare n. 3304530135/10; - in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il concorso per fatto colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. dell'appellante - in percentuale ritenuta di giustizia - per aver determinato, con la sua condotta incauta ed imprudente, l'evento da cui è derivato il lamentato danno;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
***
MOTIVAZIONE
Il giudizio di primo grado
1.Con sentenza depositata il 19/01/2022, il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa n. 4690/2018 RG, promossa da contro Parte_1 [...]
ha così deciso: Controparte_1
P.Q.M.
1 - rigetta la domanda dell'attore;
2 - condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sopportate dalla convenuta, spese che si liquidano in Euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
pagina 2 di 10
3 - condanna, altresì, l'attore al pagamento delle spese occorse per l'espletamento della
CTU, spese che si liquidano in euro 1.245,33 al netto d'Iva e diritti per compensi, oltre rimborso delle spese secondo tariffa, accessori ed oneri di legge.
2. ha citato in giudizio , allegando che, in data Parte_1 Controparte_1
10.8.2016, essendo intenzionato ad acquistare una vettura, contattava il venditore tramite un annuncio su procedendo alle trattative per l'acquisto e concordando il Org_2 corrispettivo di € 40.000,00 per il suo acquisto. In data 11.8.2016, Volonterio provvedeva a far emettere assegno circolare non trasferibile dalla propria banca, a nome del venditore
. Tuttavia, all'incontro concordato, l'inserzionista non si presentava, Org_3 rendendosi irreperibile anche nei successivi contatti telefonici. Pertanto, il Volonterio, in data 24.8.2016, chiedeva alla propria Banca il riaccredito della somma portata dall'assegno circolare, non avendolo utilizzato. Tuttavia, una copia clonata dell'assegno era incassata presso le di Vigevano dal sedicente venditore. La banca traente corrispondeva al CP_1
€ 20.000,00 a titolo transattivo. Parte_1
L'attore ha concluso, chiedendo di accertare la responsabilità della società convenuta e di condannare la stessa a risarcire il danno patrimoniale subito nella misura di € 20.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
4. La causa è stata ritenuta matura per la decisione e trattenuta in decisione all'udienza del
27/2/2020, previa precisazione delle conclusioni.
5. Con ordinanza del 10/09/2020 la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria con la nomina di un CTU grafologo, al quale, nell'udienza del 12/11/2020, è stato formulato il seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti ed i fatti di causa, espletate le opportune indagini ed i relativi sopralluoghi, con espressa autorizzazione ad accedere presso , filiale di Como via Rubini e , Controparte_2 Controparte_1
Ufficio Postale di Vigevano Centro, se la falsità dell'assegno circolare n. 3304530135/10 di
€ 40.000,00 intestato a ed oggetto di causa, fosse ictu oculi rilevabile, in virtù Org_3 del parametro della diligenza media dovuta ex art. 1176 2° comma c.c., dall'operatore presente allo sportello al momento della messa all'incasso dello stesso in assenza del titolo in originale da raffrontare”.
6.L'iter motivazionale seguito dal giudice di primo grado può essere così sintetizzato.
pagina 3 di 10 - In applicazione dell'art. 1176, comma 2, la banca che versi un assegno contraffatto, può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio;
- il CTU ha rilevato che un bancario medio, senza l'aiuto di strumenti tecnologici appositi
(che nel 2016, anno in cui è avvenuto il fatto, non erano disponibili), non avrebbe potuto rilevare l'alterazione dell'assegno, dal momento che lo stesso era stato artatamente falsificato. Il CTU ha invero concluso, affermando che: “la falsità dell'assegno circolare n.
3304530135/10 di € 40.000,00 intestato a ed oggetto di causa, in assenza di Org_3 un titolo originale analogo (assegno circolare) da raffrontare, non fosse ictu oculi rilevabile dall'operatore di presente allo sportello al momento della messa all'incasso CP_1 dell'assegno”;
- non è ravvisabile una responsabilità in capo a visto che la falsità non è Controparte_1 ictu oculi rilevabile secondo i normali canoni di diligenza del professionista.
Il giudizio di appello
7. La sentenza del Tribunale di Como è stata impugnata da , sulla base dei Parte_1 seguenti motivi di appello:
I. Violazione di legge: erronea applicazione dell'art. 1176 c.c.;
II. Palese difformità dell'assegno – omessa diligenza del buon padre di famiglia in capo alla cassiera dell' di Vigevano- difformità riscontrabili ictu oculi;
Org_4
III. Omessa valutazione o erronea interpretazione della CTU;
IV. Contraddittorietà della CTU che si riverbera nella sentenza impugnata inducendo il
Giudice in errore.
8. si è costituita, con comparsa del 3/01/2023, chiedendo, nel merito, di Controparte_1 respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata o, in subordine, di dichiarare il concorso per fatto colposo dell'appellante, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/10/2023, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
***
10. Con il primo motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale per non aver attribuito rilevanza all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella circolare ABI Serie
Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, in vigore al momento della negoziazione dell'assegno, la quale ha previsto che, a partire dal 1° luglio 2016, gli intermediari svolgano, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall'introduzione di nuovi requisiti di sicurezza;
pagina 4 di 10 controlli, che avrebbero dovuto essere compiuti diligentemente anche dall'operatore di
. Secondo la prospettazione dell'appellante, nel caso in cui, per ragioni CP_1 tecniche o di forza maggiore, il cassiere delle di Vigevano non avesse potuto effettuare CP_1 la check truncation, avrebbe dovuto diligentemente non porre all'incasso l'assegno in questione, ma inviare l'alert alla banca emittente, anche in considerazione della circostanza che il (sedicente venditore) era soggetto che aveva aperto un conto corrente postale Org_3 pochi giorni prima dell'incasso dell'assegno in oggetto.
11. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, ritenendo che la contraffazione non fosse rilevabile ictu oculi, ha ravvisato un operato diligente in capo all'appellata. Al contrario, secondo l'appellante, l'istituto appellato non avrebbe:
- verificato la presenza della microforatura obbligatoria, che nell'assegno falsificato è totalmente assente;
- effettuato la lettura e scansione del codice presente negli assegni portati Org_5 all'incasso, che nel caso di anomalie o di impossibilità di lettura, avrebbe imposto di inviare un alert alla banca emittente, unitamente all'immagine dell'assegno, atteso che il codice nell'assegno falsificato sarebbe visibilmente anomalo (presenta solo un elenco di numeri, a fronte del regolare codice alfanumerico);
- verificato se le 3 numerazioni (arabica, microforata e magnetica), sul lato sinistro dell'assegno, fossero in linea per un facile raffronto, visto che sull'assegno clonato detti numeri non sono in linea, ma sono sfalsati;
- valutato la consistenza della carta di stampa dell'assegno in quanto l'assegno clonato è stampato su una carta troppo spessa e pesante e la cassiera maneggiandolo avrebbe dovuto quantomeno insospettirsi;
-verificato il colore e osservato il retro dell'assegno clonato, che presentano delle piccole alterazioni.
12. Con il terzo e il quarto motivo, l'appellante lamenta la mancata o erronea valutazione delle risultanze della CTU, la quale ha rilevato che alcune alterazioni, presenti nell'assegno, fossero percepibili anche in assenza di raffronto con l'originale, nonché la contraddittorietà della relazione del CTU che, pur ravvisate delle difformità percepibili ictu oculi, conclude affermando che l'operatore di non avrebbe potuto rilevare dette difformità. CP_1
13. si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, Controparte_1
l'accertamento del concorso di colpa, affermando di aver assolto al proprio incarico con la pagina 5 di 10 cura e la diligenza professionale richiesta all'operatore di sportello, avendo effettuato il versamento dopo aver svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo e avendo verificato l'assenza di segni di contraffazione e l'identità del beneficiario.
Secondo l'appellata, la CTU confermerebbe la mancanza di grossolane irregolarità dell'assegno.
In ogni caso, sarebbe ravvisabile ex art. 1227, comma 2, c.c. una responsabilità concorrente dell'appellante, il quale mediante l'invio di un'immagine del titolo al presunto venditore, gli avrebbe consentito d'inserire i dati trasmessi in un assegno in bianco.
Valutazione della Corte. L'appello è fondato
14. I motivi di appello, per la loro stretta connessione, vengono trattati congiuntamente.
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”. Per andare esente da responsabilità la banca negoziatrice, che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dal suo prenditore, deve provare che “l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del II comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve” (Cass. S.U. n. 12477/2018; Cass. S.U.
n. 14712/2007; Cass. n. 34107/2019).
Sulla banca negoziatrice grava, ai sensi dell'art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933, l'obbligo di procedere, con accurata e particolare diligenza, all'identificazione del soggetto che si presenta per l'incasso di un titolo di credito, adottando cautele che soddisfino il grado di diligenza esigibile da un operatore qualificato, quale è appunto la banca negoziatrice. In caso di inadempimento di tale obbligo, la responsabilità che si delinea, lungi dall'avere natura oggettiva, si fonda sugli artt. 1176 e 1218 c.c.
pagina 6 di 10 Ciò ricordato, in via generale, è condivisibile il richiamo, effettuato dal giudice di prime cure, al parametro di cui all'art. 1176, comma 2, secondo cui, nell'adempiere alle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale (quale quella svolta dal dipendente di , la diligenza debba essere valutata con riguardo alla Controparte_1 natura dell'attività esercitata, e, quindi secondo il parametro della “diligenza qualificata”, con la precisazione che “la banca che eventualmente versa un assegno contraffatto può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non deve necessariamente disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto ad avere le qualità di un esperto grafologo” (così, inter alia, Cass. n. 12806/2016).
Il giudice di merito, attraverso un esame di fatto volto a saggiare il grado di esigibilità della diligenza stessa, condotto alla stregua del bonus argentarius, è tenuto a verificare la percepibilità della falsificazione, la quale si concreta in un accertamento consistente in un esame diretto, visivo e tattile, dell'assegno.
La Corte ritiene che, nel caso di specie, il giudice di prime cure abbia erroneamente applicato i menzionati principi giurisprudenziali, non avendo condotto l'esame di fatto dell'assegno alla stregua del parametro del bancario medio, ossia secondo il parametro della diligenza qualificata e professionale.
Il giudice di primo grado ha motivato la sentenza, recependo acriticamente le conclusioni cui
è pervenuto il CTU, senza rilevarne la contraddittorietà, atteso che il consulente, come risulta dalla relazione depositata, dopo avere verificato evidenti anomalie, dichiaratamente rilevabili ictu oculi, ha affermato che le difformità non avrebbero potuto essere percepite dall'operatore di . Ed infatti, con riguardo alla percepibilità tattile dell'assegno CP_1 contraffatto, ha affermato in modo eloquente che: “la percezione tattile della differenza di consistenza dovrebbe essere alla portata di un cassiere che maneggia quotidianamente carte valore” (pag. 8, par. 11).
A tale rilievo, si aggiunga che, quanto alla percepibilità visiva delle difformità, il consulente ha affermato che costituisce “un aspetto visibile a occhio nudo” la seguente alterazione: “il contrassegno X che indica il valore del titolo (4) è riprodotto con una stellina di punti
(asterisco) nell'assegno contraffatto mentre nell'originale c'è una X. La stampante che ha sovrascritto i dati è a croci discrete, mentre quella dell'originale è a punti approssimati”.
Inoltre, “la cifra 100.000 sull'assegno contraffatto deborda dalla fascia colorata, mentre in quello originale resta nel margine della stessa. La foratura delle cifre sul titolo contraffatto pagina 7 di 10 non è completamente passante ed eseguita in modo grossolano, quella del titolo originale è molto chiara ed evidenza nettamente i numeri qualora si sollevi il titolo. La dicitura “non trasferibile” sul fronte dell'assegno contraffatto compare 2 volte, una volta sotto l'importo in cifre e l'altra “stranamente” a seguito della dicitura “ pagherà a Controparte_2 vista per questo assegno circolare”. Nel titolo originale la scritta “non trasferibile” è posizionata in modo diverso (allineata alla riga “Codice ISO: Italia (IT)” sotto l'importo in cifre. […] La scritta “limite di valore dell'assegno” deborda dalla banda filigranata. […] il blocco di scrittura “ ”, nome e ragione sociale e dati sociali, risulta Controparte_2 stampato in modo grossolano e poco nitido […]” (pag. 6 e ss., par. 3, 4, 7, 10, 14, 15).
Il consulente tecnico, dopo avere rilevato che ad un grafologo, già a prima vista, sorge un dubbio sull'autenticità del titolo, afferma che “l'addetto allo sportello che ha ricevuto e messo all'incasso l'assegno non è un grafologo e si presume abbia tutto un altro tipo di formazione”, senza considerare che, pur non essendo un grafologo, è gravato dall'onere di verificare la percepibilità della falsificazione alla stregua del bonus argentarius, tenuto conto della qualifica e della professionalità richiesta agli operatori bancari per lo svolgimento della specifica e professionale attività esercitata. In altre parole, pur non essendo richiedibile ad un banchiere la perizia propria di un esperto grafologo, non di meno è esigibile una qualificata diligenza professionale, adeguata e graduata sulla base della specifica attività svolta, la quale, nel caso di specie, ricomprende il quotidiano maneggio delle carte valori.
Prive di rilievo probatoria, oltre che di attendibilità, sono le dichiarazioni di non percepibilità delle difformità rilasciate al CTU sia dalla direttrice dell'ufficio di
[...]
in Cabiate (CO) e da un addetto allo sportello della filiale centrale di Como - CP_1 trattandosi pur sempre di dipendenti di filiali della società appellata interessata - sia dal direttore, dal vicedirettore e da una cassiera della filiale di di Controparte_3 via Rubini a Como, filiale che nell'agosto del 2016 aveva emesso l'assegno circolare poi contraffatto, e ciò non senza rilevare che la cassiera sentita dal CTU avrebbe dichiarato che alcune anomalie erano, in effetti, immediatamente percepibili: “Il cassiere si è accorto della diversità del peso della carta e della stranezza delle righe presenti sull'assegno circolare”
(pag. 13 CTU).
Alla luce delle difformità rilevate, dichiaratamente percepibili ictu oculi, le conclusioni del
CTU, pedissequamente recepite dal Tribunale, sono contraddittorie e non condivisibili.
La Corte ritiene, dunque, che l'operatore di quale negoziatrice Controparte_1 dell'assegno, avrebbe dovuto accorgersi, in quanto soggetto professionale e qualificato, delle pagina 8 di 10 difformità presenti nell'assegno contraffatto portato all'incasso, e ciò anche in assenza di raffronto con il titolo originale.
15. ha riproposto in appello l'eccezione di responsabilità concorsuale ex Controparte_1 art. 1227 c.c. del , in quanto la negoziazione dell'assegno in oggetto sarebbe Parte_1 avvenuta a seguito dell'invio di una fotografia e/o immagine dello stesso titolo al presunto venditore che, con opportuni artifici, partendo da un assegno in bianco, avrebbe inserito i dati mancanti appresi dal titolo inviato dal sig. ”. Parte_1
La circostanza dell'invio dell'assegno è stata contestata dall'appellante, sebbene essa sia verosimile, essendo il truffatore a conoscenza, non solo delle informazioni relative all'importo e al beneficiario, ma anche della banca e del c/c di traenza. Essa non ha, tuttavia, rilievo ai fini dell'accertamento del concorso di colpa in capo al danneggiato, perché non ha efficacia causale nella produzione del danno, che è stato determinato esclusivamente dall'inadempimento dei doveri imposti al bonus argentarius. Infatti, nel caso di specie, non
è ravvisabile una violazione di regole comportamentali di prudenza tali da integrare una condotta che si inserisca, come antecedente necessario, nel processo causale che ha dato luogo al danno.
16. Tenuto conto dell'avvenuta percezione della somma di € 20.000,00 prima dell'instaurazione del giudizio avanti al Tribunale, deve essere Controparte_1 condannata al versamento della residua somma di € 20.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della domanda giudiziale
(20/10/2018) al saldo, secondo i noti principi stabiliti da Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712.
14. Le spese dei due gradi di giudizio vengono poste a carico della soccombente appellata e vengono liquidate, in conformità alle tariffe vigenti (per cause di valore da 5201,00 a
26.000), secondo i parametri intermedi tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, della mancanza della fase istruttoria nel grado di appello e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di appello promossa da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Como n.
86/2022 pubblicata il 24/1/2022, accerta la responsabilità ex contractu di
[...]
e la condanna al versamento, in favore dell'appellante, della somma di CP_4
€ 20.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come in motivazione;
pagina 9 di 10 2) Condanna alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di Controparte_1 giudizio, così liquidate:
-per il primo grado, € 3.835,00 per compensi professionali ed euro 300,00 per spese;
-per il grado di appello, € 3.066,00 per compensi ed euro 400,00 per spese;
-per entrambi, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Milano, il 31 gennaio 2024
Il Consigliere est.
Silvia Giani Il Presidente
Carla Romana Raineri
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carla Romana Raineri Presidente dr. Alessandra Aragno Consigliere dr. Silvia Giani Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2349/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
FA (CO), Via Cavallina n. 28 presso lo studio dell'avv. Maruska Gervasoni (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di C.F._2 appello
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA: ) in persona del rappresentante legale, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, via Cordusio n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesco
Corrado (C.F.: ) che la rappresenta e difende, giusta procura allegata C.F._3 alla comparsa di costituzione
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito: in accoglimento del presente appello, a) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in atti, la responsabilità della società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex contractu ovvero a qualsiasi altro titolo, b) Per l'effetto condannare
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire il danno Controparte_1 pagina 1 di 10 patrimoniale subito dal Sig. nella misura di Euro 20.000,00 (tenuto conto Parte_1 delle somme già percepite da o nella diversa somma maggiore o Organizzazione_1 minore che dovesse essere riconosciuta di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al saldo, in ogni caso con contenimento del valore della presente domanda al di sotto di Euro 26.000,00; c) Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio
*
Per Controparte_1
- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto ex artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c. - in via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1 nei confronti di con conseguente conferma, anche con eventuale Controparte_1 diversa motivazione, dei capi della sentenza impugnata;
- in via subordinata: nelle denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda dell'appellante nei confronti di ai sensi degli artt. 1176 e 1992 c.c. ed accertare CP_1 la mancanza di responsabilità di nella vicenda per cui è causa e Controparte_1 conseguentemente accertare l'esclusiva responsabilità del sig. per tutti i motivi in Parte_1 fatto e diritto narrati riferiti alla negoziazione dell'assegno circolare n. 3304530135/10; - in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il concorso per fatto colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c. dell'appellante - in percentuale ritenuta di giustizia - per aver determinato, con la sua condotta incauta ed imprudente, l'evento da cui è derivato il lamentato danno;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
***
MOTIVAZIONE
Il giudizio di primo grado
1.Con sentenza depositata il 19/01/2022, il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa n. 4690/2018 RG, promossa da contro Parte_1 [...]
ha così deciso: Controparte_1
P.Q.M.
1 - rigetta la domanda dell'attore;
2 - condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sopportate dalla convenuta, spese che si liquidano in Euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
pagina 2 di 10
3 - condanna, altresì, l'attore al pagamento delle spese occorse per l'espletamento della
CTU, spese che si liquidano in euro 1.245,33 al netto d'Iva e diritti per compensi, oltre rimborso delle spese secondo tariffa, accessori ed oneri di legge.
2. ha citato in giudizio , allegando che, in data Parte_1 Controparte_1
10.8.2016, essendo intenzionato ad acquistare una vettura, contattava il venditore tramite un annuncio su procedendo alle trattative per l'acquisto e concordando il Org_2 corrispettivo di € 40.000,00 per il suo acquisto. In data 11.8.2016, Volonterio provvedeva a far emettere assegno circolare non trasferibile dalla propria banca, a nome del venditore
. Tuttavia, all'incontro concordato, l'inserzionista non si presentava, Org_3 rendendosi irreperibile anche nei successivi contatti telefonici. Pertanto, il Volonterio, in data 24.8.2016, chiedeva alla propria Banca il riaccredito della somma portata dall'assegno circolare, non avendolo utilizzato. Tuttavia, una copia clonata dell'assegno era incassata presso le di Vigevano dal sedicente venditore. La banca traente corrispondeva al CP_1
€ 20.000,00 a titolo transattivo. Parte_1
L'attore ha concluso, chiedendo di accertare la responsabilità della società convenuta e di condannare la stessa a risarcire il danno patrimoniale subito nella misura di € 20.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
4. La causa è stata ritenuta matura per la decisione e trattenuta in decisione all'udienza del
27/2/2020, previa precisazione delle conclusioni.
5. Con ordinanza del 10/09/2020 la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria con la nomina di un CTU grafologo, al quale, nell'udienza del 12/11/2020, è stato formulato il seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti ed i fatti di causa, espletate le opportune indagini ed i relativi sopralluoghi, con espressa autorizzazione ad accedere presso , filiale di Como via Rubini e , Controparte_2 Controparte_1
Ufficio Postale di Vigevano Centro, se la falsità dell'assegno circolare n. 3304530135/10 di
€ 40.000,00 intestato a ed oggetto di causa, fosse ictu oculi rilevabile, in virtù Org_3 del parametro della diligenza media dovuta ex art. 1176 2° comma c.c., dall'operatore presente allo sportello al momento della messa all'incasso dello stesso in assenza del titolo in originale da raffrontare”.
6.L'iter motivazionale seguito dal giudice di primo grado può essere così sintetizzato.
pagina 3 di 10 - In applicazione dell'art. 1176, comma 2, la banca che versi un assegno contraffatto, può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio;
- il CTU ha rilevato che un bancario medio, senza l'aiuto di strumenti tecnologici appositi
(che nel 2016, anno in cui è avvenuto il fatto, non erano disponibili), non avrebbe potuto rilevare l'alterazione dell'assegno, dal momento che lo stesso era stato artatamente falsificato. Il CTU ha invero concluso, affermando che: “la falsità dell'assegno circolare n.
3304530135/10 di € 40.000,00 intestato a ed oggetto di causa, in assenza di Org_3 un titolo originale analogo (assegno circolare) da raffrontare, non fosse ictu oculi rilevabile dall'operatore di presente allo sportello al momento della messa all'incasso CP_1 dell'assegno”;
- non è ravvisabile una responsabilità in capo a visto che la falsità non è Controparte_1 ictu oculi rilevabile secondo i normali canoni di diligenza del professionista.
Il giudizio di appello
7. La sentenza del Tribunale di Como è stata impugnata da , sulla base dei Parte_1 seguenti motivi di appello:
I. Violazione di legge: erronea applicazione dell'art. 1176 c.c.;
II. Palese difformità dell'assegno – omessa diligenza del buon padre di famiglia in capo alla cassiera dell' di Vigevano- difformità riscontrabili ictu oculi;
Org_4
III. Omessa valutazione o erronea interpretazione della CTU;
IV. Contraddittorietà della CTU che si riverbera nella sentenza impugnata inducendo il
Giudice in errore.
8. si è costituita, con comparsa del 3/01/2023, chiedendo, nel merito, di Controparte_1 respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata o, in subordine, di dichiarare il concorso per fatto colposo dell'appellante, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/10/2023, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
***
10. Con il primo motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale per non aver attribuito rilevanza all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella circolare ABI Serie
Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, in vigore al momento della negoziazione dell'assegno, la quale ha previsto che, a partire dal 1° luglio 2016, gli intermediari svolgano, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall'introduzione di nuovi requisiti di sicurezza;
pagina 4 di 10 controlli, che avrebbero dovuto essere compiuti diligentemente anche dall'operatore di
. Secondo la prospettazione dell'appellante, nel caso in cui, per ragioni CP_1 tecniche o di forza maggiore, il cassiere delle di Vigevano non avesse potuto effettuare CP_1 la check truncation, avrebbe dovuto diligentemente non porre all'incasso l'assegno in questione, ma inviare l'alert alla banca emittente, anche in considerazione della circostanza che il (sedicente venditore) era soggetto che aveva aperto un conto corrente postale Org_3 pochi giorni prima dell'incasso dell'assegno in oggetto.
11. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, ritenendo che la contraffazione non fosse rilevabile ictu oculi, ha ravvisato un operato diligente in capo all'appellata. Al contrario, secondo l'appellante, l'istituto appellato non avrebbe:
- verificato la presenza della microforatura obbligatoria, che nell'assegno falsificato è totalmente assente;
- effettuato la lettura e scansione del codice presente negli assegni portati Org_5 all'incasso, che nel caso di anomalie o di impossibilità di lettura, avrebbe imposto di inviare un alert alla banca emittente, unitamente all'immagine dell'assegno, atteso che il codice nell'assegno falsificato sarebbe visibilmente anomalo (presenta solo un elenco di numeri, a fronte del regolare codice alfanumerico);
- verificato se le 3 numerazioni (arabica, microforata e magnetica), sul lato sinistro dell'assegno, fossero in linea per un facile raffronto, visto che sull'assegno clonato detti numeri non sono in linea, ma sono sfalsati;
- valutato la consistenza della carta di stampa dell'assegno in quanto l'assegno clonato è stampato su una carta troppo spessa e pesante e la cassiera maneggiandolo avrebbe dovuto quantomeno insospettirsi;
-verificato il colore e osservato il retro dell'assegno clonato, che presentano delle piccole alterazioni.
12. Con il terzo e il quarto motivo, l'appellante lamenta la mancata o erronea valutazione delle risultanze della CTU, la quale ha rilevato che alcune alterazioni, presenti nell'assegno, fossero percepibili anche in assenza di raffronto con l'originale, nonché la contraddittorietà della relazione del CTU che, pur ravvisate delle difformità percepibili ictu oculi, conclude affermando che l'operatore di non avrebbe potuto rilevare dette difformità. CP_1
13. si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello e, in subordine, Controparte_1
l'accertamento del concorso di colpa, affermando di aver assolto al proprio incarico con la pagina 5 di 10 cura e la diligenza professionale richiesta all'operatore di sportello, avendo effettuato il versamento dopo aver svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo e avendo verificato l'assenza di segni di contraffazione e l'identità del beneficiario.
Secondo l'appellata, la CTU confermerebbe la mancanza di grossolane irregolarità dell'assegno.
In ogni caso, sarebbe ravvisabile ex art. 1227, comma 2, c.c. una responsabilità concorrente dell'appellante, il quale mediante l'invio di un'immagine del titolo al presunto venditore, gli avrebbe consentito d'inserire i dati trasmessi in un assegno in bianco.
Valutazione della Corte. L'appello è fondato
14. I motivi di appello, per la loro stretta connessione, vengono trattati congiuntamente.
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”. Per andare esente da responsabilità la banca negoziatrice, che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dal suo prenditore, deve provare che “l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del II comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve” (Cass. S.U. n. 12477/2018; Cass. S.U.
n. 14712/2007; Cass. n. 34107/2019).
Sulla banca negoziatrice grava, ai sensi dell'art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933, l'obbligo di procedere, con accurata e particolare diligenza, all'identificazione del soggetto che si presenta per l'incasso di un titolo di credito, adottando cautele che soddisfino il grado di diligenza esigibile da un operatore qualificato, quale è appunto la banca negoziatrice. In caso di inadempimento di tale obbligo, la responsabilità che si delinea, lungi dall'avere natura oggettiva, si fonda sugli artt. 1176 e 1218 c.c.
pagina 6 di 10 Ciò ricordato, in via generale, è condivisibile il richiamo, effettuato dal giudice di prime cure, al parametro di cui all'art. 1176, comma 2, secondo cui, nell'adempiere alle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale (quale quella svolta dal dipendente di , la diligenza debba essere valutata con riguardo alla Controparte_1 natura dell'attività esercitata, e, quindi secondo il parametro della “diligenza qualificata”, con la precisazione che “la banca che eventualmente versa un assegno contraffatto può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non deve necessariamente disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto ad avere le qualità di un esperto grafologo” (così, inter alia, Cass. n. 12806/2016).
Il giudice di merito, attraverso un esame di fatto volto a saggiare il grado di esigibilità della diligenza stessa, condotto alla stregua del bonus argentarius, è tenuto a verificare la percepibilità della falsificazione, la quale si concreta in un accertamento consistente in un esame diretto, visivo e tattile, dell'assegno.
La Corte ritiene che, nel caso di specie, il giudice di prime cure abbia erroneamente applicato i menzionati principi giurisprudenziali, non avendo condotto l'esame di fatto dell'assegno alla stregua del parametro del bancario medio, ossia secondo il parametro della diligenza qualificata e professionale.
Il giudice di primo grado ha motivato la sentenza, recependo acriticamente le conclusioni cui
è pervenuto il CTU, senza rilevarne la contraddittorietà, atteso che il consulente, come risulta dalla relazione depositata, dopo avere verificato evidenti anomalie, dichiaratamente rilevabili ictu oculi, ha affermato che le difformità non avrebbero potuto essere percepite dall'operatore di . Ed infatti, con riguardo alla percepibilità tattile dell'assegno CP_1 contraffatto, ha affermato in modo eloquente che: “la percezione tattile della differenza di consistenza dovrebbe essere alla portata di un cassiere che maneggia quotidianamente carte valore” (pag. 8, par. 11).
A tale rilievo, si aggiunga che, quanto alla percepibilità visiva delle difformità, il consulente ha affermato che costituisce “un aspetto visibile a occhio nudo” la seguente alterazione: “il contrassegno X che indica il valore del titolo (4) è riprodotto con una stellina di punti
(asterisco) nell'assegno contraffatto mentre nell'originale c'è una X. La stampante che ha sovrascritto i dati è a croci discrete, mentre quella dell'originale è a punti approssimati”.
Inoltre, “la cifra 100.000 sull'assegno contraffatto deborda dalla fascia colorata, mentre in quello originale resta nel margine della stessa. La foratura delle cifre sul titolo contraffatto pagina 7 di 10 non è completamente passante ed eseguita in modo grossolano, quella del titolo originale è molto chiara ed evidenza nettamente i numeri qualora si sollevi il titolo. La dicitura “non trasferibile” sul fronte dell'assegno contraffatto compare 2 volte, una volta sotto l'importo in cifre e l'altra “stranamente” a seguito della dicitura “ pagherà a Controparte_2 vista per questo assegno circolare”. Nel titolo originale la scritta “non trasferibile” è posizionata in modo diverso (allineata alla riga “Codice ISO: Italia (IT)” sotto l'importo in cifre. […] La scritta “limite di valore dell'assegno” deborda dalla banda filigranata. […] il blocco di scrittura “ ”, nome e ragione sociale e dati sociali, risulta Controparte_2 stampato in modo grossolano e poco nitido […]” (pag. 6 e ss., par. 3, 4, 7, 10, 14, 15).
Il consulente tecnico, dopo avere rilevato che ad un grafologo, già a prima vista, sorge un dubbio sull'autenticità del titolo, afferma che “l'addetto allo sportello che ha ricevuto e messo all'incasso l'assegno non è un grafologo e si presume abbia tutto un altro tipo di formazione”, senza considerare che, pur non essendo un grafologo, è gravato dall'onere di verificare la percepibilità della falsificazione alla stregua del bonus argentarius, tenuto conto della qualifica e della professionalità richiesta agli operatori bancari per lo svolgimento della specifica e professionale attività esercitata. In altre parole, pur non essendo richiedibile ad un banchiere la perizia propria di un esperto grafologo, non di meno è esigibile una qualificata diligenza professionale, adeguata e graduata sulla base della specifica attività svolta, la quale, nel caso di specie, ricomprende il quotidiano maneggio delle carte valori.
Prive di rilievo probatoria, oltre che di attendibilità, sono le dichiarazioni di non percepibilità delle difformità rilasciate al CTU sia dalla direttrice dell'ufficio di
[...]
in Cabiate (CO) e da un addetto allo sportello della filiale centrale di Como - CP_1 trattandosi pur sempre di dipendenti di filiali della società appellata interessata - sia dal direttore, dal vicedirettore e da una cassiera della filiale di di Controparte_3 via Rubini a Como, filiale che nell'agosto del 2016 aveva emesso l'assegno circolare poi contraffatto, e ciò non senza rilevare che la cassiera sentita dal CTU avrebbe dichiarato che alcune anomalie erano, in effetti, immediatamente percepibili: “Il cassiere si è accorto della diversità del peso della carta e della stranezza delle righe presenti sull'assegno circolare”
(pag. 13 CTU).
Alla luce delle difformità rilevate, dichiaratamente percepibili ictu oculi, le conclusioni del
CTU, pedissequamente recepite dal Tribunale, sono contraddittorie e non condivisibili.
La Corte ritiene, dunque, che l'operatore di quale negoziatrice Controparte_1 dell'assegno, avrebbe dovuto accorgersi, in quanto soggetto professionale e qualificato, delle pagina 8 di 10 difformità presenti nell'assegno contraffatto portato all'incasso, e ciò anche in assenza di raffronto con il titolo originale.
15. ha riproposto in appello l'eccezione di responsabilità concorsuale ex Controparte_1 art. 1227 c.c. del , in quanto la negoziazione dell'assegno in oggetto sarebbe Parte_1 avvenuta a seguito dell'invio di una fotografia e/o immagine dello stesso titolo al presunto venditore che, con opportuni artifici, partendo da un assegno in bianco, avrebbe inserito i dati mancanti appresi dal titolo inviato dal sig. ”. Parte_1
La circostanza dell'invio dell'assegno è stata contestata dall'appellante, sebbene essa sia verosimile, essendo il truffatore a conoscenza, non solo delle informazioni relative all'importo e al beneficiario, ma anche della banca e del c/c di traenza. Essa non ha, tuttavia, rilievo ai fini dell'accertamento del concorso di colpa in capo al danneggiato, perché non ha efficacia causale nella produzione del danno, che è stato determinato esclusivamente dall'inadempimento dei doveri imposti al bonus argentarius. Infatti, nel caso di specie, non
è ravvisabile una violazione di regole comportamentali di prudenza tali da integrare una condotta che si inserisca, come antecedente necessario, nel processo causale che ha dato luogo al danno.
16. Tenuto conto dell'avvenuta percezione della somma di € 20.000,00 prima dell'instaurazione del giudizio avanti al Tribunale, deve essere Controparte_1 condannata al versamento della residua somma di € 20.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della domanda giudiziale
(20/10/2018) al saldo, secondo i noti principi stabiliti da Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712.
14. Le spese dei due gradi di giudizio vengono poste a carico della soccombente appellata e vengono liquidate, in conformità alle tariffe vigenti (per cause di valore da 5201,00 a
26.000), secondo i parametri intermedi tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, della mancanza della fase istruttoria nel grado di appello e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di appello promossa da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Como n.
86/2022 pubblicata il 24/1/2022, accerta la responsabilità ex contractu di
[...]
e la condanna al versamento, in favore dell'appellante, della somma di CP_4
€ 20.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come in motivazione;
pagina 9 di 10 2) Condanna alla rifusione delle spese di lite dei due gradi di Controparte_1 giudizio, così liquidate:
-per il primo grado, € 3.835,00 per compensi professionali ed euro 300,00 per spese;
-per il grado di appello, € 3.066,00 per compensi ed euro 400,00 per spese;
-per entrambi, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA, se dovuti, come per legge;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Così deciso in Milano, il 31 gennaio 2024
Il Consigliere est.
Silvia Giani Il Presidente
Carla Romana Raineri
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