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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1886 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Lima Souza;
- appellante - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1 dall'avv. Paola Loredana Ferraina;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 356/2021, resa dal Giudice di Castrovillari in data 3.6.2021
e depositata l'8.6.2021.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato proponeva Controparte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 55/2019 (reso dal Giudice di Pace di Castrovillari in data 7.3.2019, pubblicato il 12.3.2019 e notificato il 22.3.2019), con il quale - su istanza di
[...]
- le era stato intimato il pagamento della somma di € 4.636,37 (di cui € 1.705,60 in linea CP_1
capitale ed interessi corrispettivi, ed € 2.930,77 per interessi di mora, come da contratto), oltre interessi e spese della procedura monitoria, asseritamente dovuta quale esposizione debitoria relativa al contratto di credito finalizzato all'acquisto di una carta servizi per l'importo di €
1.250,00, stipulato in data 6.12.2002 dall'opponente con la compagine societaria Controparte_3
[...]
Deduceva la non conformità all'originale del contratto originariamente prodotto in mera copia fotostatica (ma poi versato in atti anche in originale), e così anche delle “condizioni generali del contratto, peraltro dalla stessa non firmate, oltre alla intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa, così insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale ribadiva Controparte_1
la piena fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando in fatto ed in diritto - punto per punto - le deduzioni e le domande di parte opponente, di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa.
Con sentenza n. 356/2021, depositata in cancelleria l'8.6.2021, il Giudice di Pace di Castrovillari accoglieva l'opposizione ritenendo prescritta la pretesa azionata da in fase monitoria, e CP_1
condannava parte opposta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di controparte.
Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha preliminarmente dedotto l'inesistenza della notifica della gravata sentenza avvenuta a mezzo pec in data 21.6.2021; quanto al merito, ha assunto l'erroneità della sentenza appellata e l'incongruenza del relativo ordito motivazionale - di cui ha invocato l'integrale riforma - rilevando come il Giudice di prime cure non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Castrovillari, contrariis rejectis: in via preliminare - sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 356/2021 pubblicata in data 08 giugno 2021, notificata in data 21 giugno 2021, resa tra le Parti “ut supra” nel procedimento Giudice di Pace di
Castrovillari R.G. 406/2019; sempre in via preliminare: - rilevare l'inesistenza della notifica a mezzo PEC della sentenza n. 356/2021 del Giudice di Pace di Castrovillari per carenza dei presupposti previsti dalla normativa in materia di processo civile telematico;
- in via definitiva e nel merito: - per le ragioni di cui in premessa, in riforma della sentenza n. 356/2021 pubblicata in data 8 giugno 2021, notificata in data 21 giugno 2021, resa tra le Parti nel procedimento Giudice di Pace di Castrovillari R.G. 406/2019, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla
[...] non è prescritto oltre ad accertare che l'avviso di ricevimento del 16/11/2010 è atto di CP_1 prova completo ai fini dell'interruzione della prescrizione oltre alla presenza in atti di ulteriore atto idoneo ad interrompere la prescrizione rappresentato dalla comunicazione inviata in data
13/06/2013 e per l'effetto confermare l'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti dell'appellata; - in ogni caso condannare l'appellata al pagamento delle competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa depositata in cancelleria il 18.2.2022 si è costituita nel presente grado di giudizio
, la quale - ribadita la correttezza della statuizione di prime cure e Controparte_2
richiamate le difese già illustrate in primo grado - ha concluso per il rigetto della proposta impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale. All'udienza cartolare del 25.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non è astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. Operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, va osservato come la società creditrice abbia fornito prova puntuale ed analitica dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria dimostrando per tabulas che in data 6.12.2002 ebbe a stipulare con un Controparte_2 Controparte_3
contratto di credito finalizzato all'acquisto di una carta servizi per l'importo di € 1.250,00, da restituire a mezzo n. 48 rate mensili dell'importo di € 42,64 cadauna, di cui solo 8 rate risultano incontestatamente onorate.
Parte opponente, di contro, non ha mai inteso contestare sia l'avvenuta sottoscrizione del contratto per cui è causa, sia l'avvenuta effettiva erogazione della somma finanziata, sia - ancora - il proprio inadempimento rispetto all'obbligo di pagare integralmente le rate di rimborso, nonché l'attuale titolarità del credito in capo alla società odierna opposta (cessionaria delle ragioni creditorie originariamente facenti capo a . Controparte_3
Ancora, parte opponente non ha fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
5. Quanto al profilo con cui la ha dedotto l'estinzione dell'altrui diritto di credito per CP_2
intervenuta prescrizione, va premesso che ai contratti di finanziamento deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente dal contratto non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per quanto concerne il diritto al rimborso della somma mutuata, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4 c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 08/08/2013, n.18951; Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1994 n. 1110). La prescrizione del diritto al rimborso della somma finanziata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata in quanto il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Nel caso di specie, essendo la scadenza dell'ultima rata prevista per l'8.12.2006, è a tale data che va ancorato l'exordium praescriptionis.
Ebbene, poiché risulta provato per tabulas il fatto che l'odierna opponente in data 16.11.2010 ebbe a ricevere diffida di pagamento inoltrata dalla precedente titolare del credito (costituente, dunque, valido atto interruttivo della prescrizione), e considerato che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 22.3.2019, va da sé che già solo per questo alcuna prescrizione decennale può dirsi maturata, sicché la relativa eccezione è da ritenersi infondata.
6. Va, altresì, considerato che “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice
d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2 c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.” (Cassazione civile, sez. un., 12/05/2017, n. 11799).
Nel caso di specie, parte appellata non ha inteso proporre appello incidentale avverso l'espressa statuizione con cui il Giudice di Pace aveva ritenuto non meritevole di accoglimento l'ulteriore motivo di opposizione - dalla medesima originariamente avanzato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - circa l'asserita nullità del contratto per difetto di forma e relativo disconoscimento di conformità dello stesso all'originale (originale, invero, poi prodotto dalla società opposta), sicché sotto tale profilo alcuna statuizione può essere resa da questo Giudice.
7. Priva di pregio, infine, risulta la doglianza con cui l'opponente ha lamentato la mancata sottoscrizione delle “condizioni generali del contratto”, dovendosi in senso contrario osservare che il regolamento negoziale - documento composto da unico foglio a due facciate stampate fronte retro
- reca due sottoscrizione della dalla medesima mai disconosciute: la prima al di sotto della CP_2
chiara ed inequivocabile dicitura con cui la debitrice, oltre ad accettare le condizioni di finanziamento sottoscritto, ha espressamente dichiarato “di aver ritirato contestualmente copia conforme all'originale della presente richiesta completa in ogni sua parte”; la seconda sottoscrizione apposta per accettazione specifica delle clausole riguardanti le condizioni del contratto di finanziamento presenti sul retro del documento.
8. Alla luce di tale complessivo ordine di considerazioni, non avendo l'opponente fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per come testé analiticamente illustrato, va da sé che l'opposizione debba essere rigetta.
Tuttavia, considerato che “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire
l'esecuzione forzata” (in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, n. 20868), ritiene dunque questo Tribunale che, in riforma della gravata sentenza, debba essere Controparte_2
condannata al pagamento - in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore - della somma di € 4.636,37, oltre interessi di mora dal dì della domanda monitoria e sino al soddisfo.
9. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (scaglione fino ad € 5.200,00), dell'attività effettivamente prestata e del modesto livello di complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1886/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto dall'appellante e, per l'effetto - in riforma della gravata sentenza - condanna al pagamento - in favore di in persona del Controparte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore - della somma di € 4.636,37, oltre interessi di mora dal dì della domanda monitoria e sino al soddisfo.
2) Condanna a rifondere - in favore dell'appellante, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in €
850,00 quanto al procedimento di primo grado (nello specifico, € 200,00 per la fase di studio;
€
200,00 per la fase introduttiva;
€ 200,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 250,00 per la fase decisionale), ed in € 1.674,00 (di cui € 174,00 per esborsi) quanto al presente giudizio di appello (nello specifico, € 300,00 per la fase di studio;
€ 300,00 per la fase introduttiva;
€ 450,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 450,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 27 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1886 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca de Lima Souza;
- appellante - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1 dall'avv. Paola Loredana Ferraina;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 356/2021, resa dal Giudice di Castrovillari in data 3.6.2021
e depositata l'8.6.2021.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato proponeva Controparte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 55/2019 (reso dal Giudice di Pace di Castrovillari in data 7.3.2019, pubblicato il 12.3.2019 e notificato il 22.3.2019), con il quale - su istanza di
[...]
- le era stato intimato il pagamento della somma di € 4.636,37 (di cui € 1.705,60 in linea CP_1
capitale ed interessi corrispettivi, ed € 2.930,77 per interessi di mora, come da contratto), oltre interessi e spese della procedura monitoria, asseritamente dovuta quale esposizione debitoria relativa al contratto di credito finalizzato all'acquisto di una carta servizi per l'importo di €
1.250,00, stipulato in data 6.12.2002 dall'opponente con la compagine societaria Controparte_3
[...]
Deduceva la non conformità all'originale del contratto originariamente prodotto in mera copia fotostatica (ma poi versato in atti anche in originale), e così anche delle “condizioni generali del contratto, peraltro dalla stessa non firmate, oltre alla intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa, così insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la quale ribadiva Controparte_1
la piena fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando in fatto ed in diritto - punto per punto - le deduzioni e le domande di parte opponente, di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa.
Con sentenza n. 356/2021, depositata in cancelleria l'8.6.2021, il Giudice di Pace di Castrovillari accoglieva l'opposizione ritenendo prescritta la pretesa azionata da in fase monitoria, e CP_1
condannava parte opposta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di controparte.
Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha preliminarmente dedotto l'inesistenza della notifica della gravata sentenza avvenuta a mezzo pec in data 21.6.2021; quanto al merito, ha assunto l'erroneità della sentenza appellata e l'incongruenza del relativo ordito motivazionale - di cui ha invocato l'integrale riforma - rilevando come il Giudice di prime cure non avrebbe fatto buon governo delle risultanze istruttorie, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale di Castrovillari, contrariis rejectis: in via preliminare - sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 356/2021 pubblicata in data 08 giugno 2021, notificata in data 21 giugno 2021, resa tra le Parti “ut supra” nel procedimento Giudice di Pace di
Castrovillari R.G. 406/2019; sempre in via preliminare: - rilevare l'inesistenza della notifica a mezzo PEC della sentenza n. 356/2021 del Giudice di Pace di Castrovillari per carenza dei presupposti previsti dalla normativa in materia di processo civile telematico;
- in via definitiva e nel merito: - per le ragioni di cui in premessa, in riforma della sentenza n. 356/2021 pubblicata in data 8 giugno 2021, notificata in data 21 giugno 2021, resa tra le Parti nel procedimento Giudice di Pace di Castrovillari R.G. 406/2019, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla
[...] non è prescritto oltre ad accertare che l'avviso di ricevimento del 16/11/2010 è atto di CP_1 prova completo ai fini dell'interruzione della prescrizione oltre alla presenza in atti di ulteriore atto idoneo ad interrompere la prescrizione rappresentato dalla comunicazione inviata in data
13/06/2013 e per l'effetto confermare l'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti dell'appellata; - in ogni caso condannare l'appellata al pagamento delle competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa depositata in cancelleria il 18.2.2022 si è costituita nel presente grado di giudizio
, la quale - ribadita la correttezza della statuizione di prime cure e Controparte_2
richiamate le difese già illustrate in primo grado - ha concluso per il rigetto della proposta impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale. All'udienza cartolare del 25.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive, comporta che il giudice del gravame - nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello - non è astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, può pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate.
2. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. Operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, va osservato come la società creditrice abbia fornito prova puntuale ed analitica dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria dimostrando per tabulas che in data 6.12.2002 ebbe a stipulare con un Controparte_2 Controparte_3
contratto di credito finalizzato all'acquisto di una carta servizi per l'importo di € 1.250,00, da restituire a mezzo n. 48 rate mensili dell'importo di € 42,64 cadauna, di cui solo 8 rate risultano incontestatamente onorate.
Parte opponente, di contro, non ha mai inteso contestare sia l'avvenuta sottoscrizione del contratto per cui è causa, sia l'avvenuta effettiva erogazione della somma finanziata, sia - ancora - il proprio inadempimento rispetto all'obbligo di pagare integralmente le rate di rimborso, nonché l'attuale titolarità del credito in capo alla società odierna opposta (cessionaria delle ragioni creditorie originariamente facenti capo a . Controparte_3
Ancora, parte opponente non ha fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
5. Quanto al profilo con cui la ha dedotto l'estinzione dell'altrui diritto di credito per CP_2
intervenuta prescrizione, va premesso che ai contratti di finanziamento deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente dal contratto non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per quanto concerne il diritto al rimborso della somma mutuata, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4 c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 08/08/2013, n.18951; Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1994 n. 1110). La prescrizione del diritto al rimborso della somma finanziata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata in quanto il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Nel caso di specie, essendo la scadenza dell'ultima rata prevista per l'8.12.2006, è a tale data che va ancorato l'exordium praescriptionis.
Ebbene, poiché risulta provato per tabulas il fatto che l'odierna opponente in data 16.11.2010 ebbe a ricevere diffida di pagamento inoltrata dalla precedente titolare del credito (costituente, dunque, valido atto interruttivo della prescrizione), e considerato che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 22.3.2019, va da sé che già solo per questo alcuna prescrizione decennale può dirsi maturata, sicché la relativa eccezione è da ritenersi infondata.
6. Va, altresì, considerato che “in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice
d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2 c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.” (Cassazione civile, sez. un., 12/05/2017, n. 11799).
Nel caso di specie, parte appellata non ha inteso proporre appello incidentale avverso l'espressa statuizione con cui il Giudice di Pace aveva ritenuto non meritevole di accoglimento l'ulteriore motivo di opposizione - dalla medesima originariamente avanzato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - circa l'asserita nullità del contratto per difetto di forma e relativo disconoscimento di conformità dello stesso all'originale (originale, invero, poi prodotto dalla società opposta), sicché sotto tale profilo alcuna statuizione può essere resa da questo Giudice.
7. Priva di pregio, infine, risulta la doglianza con cui l'opponente ha lamentato la mancata sottoscrizione delle “condizioni generali del contratto”, dovendosi in senso contrario osservare che il regolamento negoziale - documento composto da unico foglio a due facciate stampate fronte retro
- reca due sottoscrizione della dalla medesima mai disconosciute: la prima al di sotto della CP_2
chiara ed inequivocabile dicitura con cui la debitrice, oltre ad accettare le condizioni di finanziamento sottoscritto, ha espressamente dichiarato “di aver ritirato contestualmente copia conforme all'originale della presente richiesta completa in ogni sua parte”; la seconda sottoscrizione apposta per accettazione specifica delle clausole riguardanti le condizioni del contratto di finanziamento presenti sul retro del documento.
8. Alla luce di tale complessivo ordine di considerazioni, non avendo l'opponente fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per come testé analiticamente illustrato, va da sé che l'opposizione debba essere rigetta.
Tuttavia, considerato che “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire
l'esecuzione forzata” (in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, n. 20868), ritiene dunque questo Tribunale che, in riforma della gravata sentenza, debba essere Controparte_2
condannata al pagamento - in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore - della somma di € 4.636,37, oltre interessi di mora dal dì della domanda monitoria e sino al soddisfo.
9. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al
D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa (scaglione fino ad € 5.200,00), dell'attività effettivamente prestata e del modesto livello di complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1886/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto dall'appellante e, per l'effetto - in riforma della gravata sentenza - condanna al pagamento - in favore di in persona del Controparte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore - della somma di € 4.636,37, oltre interessi di mora dal dì della domanda monitoria e sino al soddisfo.
2) Condanna a rifondere - in favore dell'appellante, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in €
850,00 quanto al procedimento di primo grado (nello specifico, € 200,00 per la fase di studio;
€
200,00 per la fase introduttiva;
€ 200,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 250,00 per la fase decisionale), ed in € 1.674,00 (di cui € 174,00 per esborsi) quanto al presente giudizio di appello (nello specifico, € 300,00 per la fase di studio;
€ 300,00 per la fase introduttiva;
€ 450,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 450,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 27 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato