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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19503 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex artt. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI
La sig.ra , nata a [...] in data [...] (C.F. NT
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MAROTTA C.F._1
MAURO presso il quale elettivamente domicilia
E
Il sig. , nato a [...] in data [...], (C.F. Controparte_2
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MAROTTA C.F._2
MAURO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/11/2024 CONSIGLIA e NT
, premettendo: Controparte_2
di aver contratto matrimonio in Casavatore (NA) il 04/07/2015; che dal matrimonio erano nati due figli: il 13.10.2017, e , il 12.04.2022; Per_1 Per_2
che il sig. si era allontanato dalla casa familiare sita in Napoli alla via Comunale CP_2
Luce, 25, Parco D'Auria, scala A, int. 1, “per fare ritorno alla casa della famiglia di origine”;
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. I coniugi, entrambi, si dichiarano economicamente autosufficienti;
2. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
3. I figli minori, e , verranno affidate ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'ultima abitazione coniugale, sita in Napoli, via Comunale Luce, 25, Parco D'Auria, scala A int.
1. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse di e Per_1 Per_2 relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni che i bambini mostreranno;
4. Il sig. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario dei Controparte_2 figli e , la somma globale di €*400,00*(quattrocento/00), mentre concorrerà Per_1 Per_2
nella misura del 50% (cinquantapercentile/00) alle spese straordinarie necessarie per i figli, da concordarsi preventivamente con la sig.ra Consiglia Tenuto conto della scelta NT
educativa condivisa per il figlio e fino a diversa scelta educativa, i coniugi separandi Per_1
continueranno a compartecipare nella misura del 50% per la retta mensile della scuola frequentata dal figlio. Per spese straordinarie, tenuto conto della costante Dottrina e
Giurisprudenza al riguardo, dovranno intendersi tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita delle figlie e o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili Per_3 Per_2
in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno intendersi per tali, le spese che dovessero rendersi necessarie per spese mediche o fisioterapia;
spese per occhiali da vista, lezioni private e, nel corso degli anni, patente di guida, acquisto di un motorino, tutto
2 incluso e nulla escluso). L'assegno di cui sopra si rivaluterà annualmente mediante applicazione degli indici ISTAT ed a far data dal 1^ gennaio 2025;
5. Tenuto conto che l'appartamento coniugale di via Comunale Luce, 25, parco D'Auria, scala A, int. 1, è stato acquistato in comproprietà, che i coniugi separandi hanno scelto, quale regime patrimoniale, quello della divisione dei beni, che per l'acquisto è stato stipulato contratto di mutuo fondiario gravante sul c.c. intestato al solo sig. , la sig.ra Controparte_2 [...]
comparteciperà nella misura del 50% (cinquantapercentile/00) alle spese NT della rata mensile, nonché alle spese accessorie (assicurazioni gravanti sull'immobile e/o sul mutuo) già contratte, ivi comprese quelle condominiali. Specificamente, tenuto conto che sul mutuo gravano tre diverse polizze assicurative, di cui una con pagamento rateale mensile, contratta per l'alea morte e dell'importo per ciascuna delle dodici rate annuali di €*58,74*, nonché di due polizze a scadenza annuale ed il cui prossimo adempimento è previsto per il 2025, di cui una contratta per Protezione Casa Tutela Legale, dell'importo annuale di €*275,55*, nonché una contratta per Protezione Infortuni, dell'importo annuale di €*266,35*, le parti concordano che l'importo di €*400,00* dovuto dal sig. sarà compensato con la metà CP_2 dell'importo del mutuo dovuto dalla sig.ra nonché dalla metà dell'importo NT
dovuto per la polizza mensile e dalla rata delle quote condominiali ordinarie e/o straordinarie.
Quanto, invece, alle altre due polizze a cadenza annuale, esse saranno rimborsate pro quota dalla sig.ra all'esito del pagamento, da parte del sig. e con NT CP_2
compensazione sulla rata del mese del pagamento;
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_2 NT
l'importo mensile integrale dell'assegno per il nucleo familiare corrisposto dall'INPS e/o da altro
Ente previdenziale, verificando la possibilità di autorizzare l'Ente erogante al pagamento diretto alla separanda moglie, previa rinuncia, già a far data dal mese di novembre '24;
7. Il reciproco regolamento dei rapporti assunti avverrà entro il giorno 20 di ciascun mese e, tenuto conto delle obbligazioni e del presumibile credito vantato dalla sig.ra NT
, il sig. provvederà a corrispondere l'importo dovuto ed al netto
[...] Controparte_2
delle spese di mutuo e/o accessorie a mezzo bonifico sul c.c. IBAN n. IT19 W051 4203 412C C112
1124 157 intestato alla separanda moglie;
8. La sig.ra entro e non oltre il 30 novembre c.a. provvederà alla voltura NT delle utenze relative all'immobile di Napoli, via Comunale Luce, 25, Parco D'Auria Scala A, int.
1;
9. Compatibilmente con i propri impegni e con quelli di studio e/o di ogni altra attività extra
– scolastica dei figli, avrà la facoltà di tenere con sé e tre giorni alla settimana, Per_1 Per_2
3 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, nonché dal sabato mattina alla domenica sera a settimane alternate ed in altre occasioni secondo il calendario che sarà, di volta in volta, concordato tra i coniugi, anche tramite sms o altra forma messaggistica. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli minori. Specificamente, ed ad anni alterni, i minori resteranno con un genitore dal giorno 24 dicembre al giorno 26 dicembre e con l'altro dal giorno 30 dicembre al giorno 01 gennaio di ciascun anno. Parimenti e per quanto concerne le festività pasquali i minori resteranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Lunedì in Albis con l'altro. Allo stesso modo e per il periodo di agosto resteranno per una settimana con uno dei due ed una settimana con l'altro, salvo diversi accordi rimessi alle parti. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
10. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Con decreto del 2.12.2024, il giudice relatore rilevava d'ufficio che le parti avevano regolato in modo generico il regime di frequentazione infrasettimanale del padre con i minori, nonché il calendario di visite applicabile durante il periodo estivo, e che il contributo al mantenimento per i minori non risultava conforme all'interesse degli stessi in quanto insufficiente rispetto a quanto usualmente riconosciuto dal Tribunale.
Le parti, pertanto, hanno definito i loro rapporti, così come risultanti dalle modifiche apportate dalle stesse a seguito di note di trattazione scritta depositate all'udienza non partecipata del 3.4.2025, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi, entrambi, si dichiarano economicamente autosufficienti;
2. I coniugi vivranno separati;
3. La casa coniugale di Napoli, via Comunale Luce 25, Parco D'Auria, scala A, int. 1, seppur in comproprietà e su cui grava fondiario, sarà assegnata alla moglie, NT
, che continuerà a vivere con i due figli minori, mentre il marito, sig. ,
[...] Controparte_2
fisserà la propria residenza altrove;
4. Quanto al contributo per il mantenimento dei figli minori, e , il sig. Per_1 Per_2
corrisponderà, mensilmente, per il mantenimento ordinario dei figli Controparte_2
nato a [...] il [...], e , nata a [...] in data [...], la somma Per_1 Per_2
globale di €*600,00* (seicento/00) mensili, ovvero €*300,00* per ciascuno dei due figli, ovvero la diversa somma che codesto On. le Giudicante riterrà equa, tenuto conto sia delle esigenze della prole, sia delle condizioni economiche dei coniugi, mentre concorrerà nella misura del 50%
(cinquantapercentile/00) alle spese straordinarie necessarie per i figli. Tenuto conto della scelta
4 educativa condivisa per il figlio e fino a diversa scelta educativa, i coniugi separandi Per_1
continueranno a compartecipare nella misura del 50% per la retta mensile della scuola frequentata dal figlio. Per spese straordinarie, tenuto conto della costante Dottrina e
Giurisprudenza al riguardo, dovranno intendersi tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita delle figlie e o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili Per_3 Per_2
in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno intendersi per tali, le spese che dovessero rendersi necessarie per spese mediche o fisioterapia;
spese per occhiali da vista, lezioni private e, nel corso degli anni, patente di guida, acquisto di un motorino, spese per corredo scolastico, libri di testo e/o corredo sportivo e spese per manifestazioni sportive tutto incluso e nulla escluso). L'assegno di cui sopra si rivaluterà annualmente mediante applicazione degli indici ISTAT ed a far data dal 1^ gennaio 2026;
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_2 NT
l'importo mensile integrale dell'assegno per il nucleo familiare corrisposto dall'INPS e/o da altro
Ente previdenziale, verificando la possibilità di autorizzare l'Ente erogante al pagamento diretto alla separanda moglie, previa rinuncia, che dovrà realizzarsi entro e non oltre il 31/01/2025 e successivamente al versamento dell'importo che, all'esito dell'accredito e previa compensazione delle spese dovute dalla sig.ra al sig. meglio appresso specificate;
NT CP_2
6. Il reciproco regolamento dei rapporti assunti avverrà entro il giorno 20 di ciascun mese.
Tenuto conto delle obbligazioni e del presumibile credito vantato dalla sig.ra NT
, il sig. provvederà a corrispondere l'importo dovuto ed al netto
[...] Controparte_2
delle spese di mutuo e/o accessorie a mezzo bonifico sul c.c. IBAN n. IT19 W051 4203 412C C112
1124 157.
7. I figli minori, e , verranno affidate ad entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'ultima abitazione coniugale, sita in Napoli, Comunale Luce, 25, Parco D'Auria, scala A, int. 1.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse di e , Per_1 Per_2 relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni che i figli mostreranno. Compatibilmente con i propri impegni e con quelli di studio e/o di ogni altra attività extra – scolastica dei figli, il sig. Controparte_2
avrà la facoltà di tenere con sé e tre giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e Per_1 Per_2
venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, nonché dal sabato mattina alla domenica sera a settimane
5 alternate ed in altre occasioni secondo il calendario che sarà, di volta in volta, concordato tra i coniugi, anche tramite sms o altra forma messaggistica. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con le figlie minori. Specificamente ed ad anni alterni i minori, a partire dalle festività natalizie del corrente anno 2024, resteranno con il padre dal giorno 24 CP_2
dicembre al giorno 26 dicembre e con la mamma dal giorno 30 dicembre al giorno 01 CP_1 gennaio. A partire dall'anno prossimo, invece, i genitori terranno con loro i bambini nel periodo opposto. Parimenti e per quanto concerne le festività pasquali i minori resteranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di lunedì in Albis con l'altro, giorni che dovranno stabilirsi di comune accordo almeno con un mese di anticipo rispetto al giorno di
Pasqua di ciascun anno. Allo stesso modo e per il periodo di agosto resteranno per due settimane con uno dei due e due settimane con l'altro, salvo diversi accordi rimessi alle parti.
Anche in questo caso la decisione e l'accordo dovranno essere raggiunti entro il 30 giugno di ciascun anno solare. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e NT
(atto n.14, parte II, S. A, Ufficio 1, reg. Atti Matrimonio anno 2015); Controparte_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso così come modificate;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASAVATORE (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
6 e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/04/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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