Art. 1.
Sono istituite, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, la "medaglia militare al merito di lungo comando" per ufficiali e sottufficiali, e la "croce per anzianita' di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi anzidetti.
Sono istituite, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, la "medaglia militare al merito di lungo comando" per ufficiali e sottufficiali, e la "croce per anzianita' di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi anzidetti.