Decreto cautelare 23 novembre 2024
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 31/12/2025, n. 24152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24152 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24152/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12422/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12422 del 2024, proposto da AN AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa misura cautelare collegiale ed anche monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
- della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 45358 del 13/11/2024 trasmessa a mezzo mail dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0045358.13-11-2024 del 13/11/2024, con la quale il M.I.M. comunica all’odierna ricorrente che, vista la «domanda riconoscimento titolo di formazione professionale» presentata ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, con istanza n. 19965 del 5 agosto 2022, con la quale la Sig.ra AN AN ha richiesto il riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola d’istruzione secondaria di secondo grado nella specializzazione di sostegno – codice meccanografico ADSS, "per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra AN AN nata il [...] a [...] – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 19965 del 05/08/2022, come citata in premessa, è rigettata";
nonché per l’annullamento
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti
per il riconoscimento
- del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Spagna per l’insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di II Grado, in via principale per effetto dell''''annullamento degli atti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa PI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 22 novembre 2024 e depositato in pari data, parte ricorrente ha gravato il provvedimento con cui la competente Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione e del merito ha disposto il diniego di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola d’istruzione secondaria di secondo grado nella specializzazione di sostegno ADSS e ADSL.
Avverso tale provvedimento l’interessata ha proposto tre censure: con la prima ha dedotto la violazione della normativa comunitaria, della Direttiva comunitaria n. 2005/36 e del decreto di attuazione del d.lgs. n. 206/2007 sotto plurimi profili; con la seconda ha dedotto l’eccesso di potere per violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.; con la terza censura fa valere l’eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità, di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost., del diritto all’avvio al lavoro ed all’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 4 Cost. E 51 Cost.- Conclude con istanza cautelare collegiale e monocratica e per l’accoglimento del ricorso.
2. Con decreto monocratico del 23 novembre 2024 l’istanza cautelare è stata accolta.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del merito risulta costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025 l’istanza cautelare è stata accolta e non risulta appellata.
5.In vista dell’udienza pubblica odierna parte ricorrente ha depositato in data 21 ottobre 2025 la rinuncia al ricorso chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 1 c.p.a., in quanto attualmente iscritta al percorso formativo INDIRE.
6. Pervenuto il ricorso all’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 è stato trattenuto in decisione.
Va osservato che la rinuncia non è stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 84, comma 3 c.p.a.
Tuttavia ai sensi dell’art. 84, comma 4 c.p.a. dal comportamento della parte si desume la sopravvenuta carenza di interesse, data la dichiarazione depositata in atti e come chiarito dalla giurisprudenza, “tale norma può applicarsi al caso dell’atto di rinuncia irrituale” (cfr. ex multis Tar Lombardia, Milano, II, 9 febbraio 2022, n. 305 e Tar Lazio, sezione IV bis, 21 ottobre 2025, n. 18094, 20 ottobre 2025, n. 18000).
Di conseguenza al Collegio non resta che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso in epigrafe.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI OR, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PI OR |
IL SEGRETARIO