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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino -Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini -Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4663 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione mediante provvedimento del 17/2/2025, con assegnazione dei termini abbreviati, vertente
TRA
- ( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Maria Bosio e C.F._2 dall'avv. Francesco Catarci come da procura in atti;
APPELLANTI
E
- ( e CP_1 C.F._3 CP_2
( , rappresentati e difesi dall'avv. Jacopo Trojani come da C.F._4 procura in atti;
APPELLATI
E
- ( ) e Controparte_3 C.F._5
( ), entrambi Controparte_4 C.F._6 rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Sinopoli e Francesco Sinopoli come da procura in atti;
APPELLATI
E
- ( ) e nato a CP_5 C.F._7 CP_6
Roma (RM) il 4 ottobre 1956, rappresentati e difesi dall'avv. Savino Guglielmi
r.g. n. 1 come da procura in atti;
APPELLATI
E
- CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
,
[...] CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
, ,
[...] CP_15 Controparte_16 CP_17
, ; Controparte_18 Controparte_19
APPELLATI CONTUMACI
E
- ( ), CP_20 C.F._8 CP_21
( e ( ), C.F._9 CP_22 C.F._10 rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Di Zitti;
INTERVENUTI
CON L'INTERVENTO DEL PM;
OGGETTO: appello contro l'ordinanza del Tribunale di Roma n. 10899/2019.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello di Roma, previa riunione per connessione oggettiva e soggettiva al procedimento n. R.G. 4620/2020 pendente avanti la Corte di Appello di Roma, accogliere lo spiegato appello e per l'effetto rimettere la causa innanzi al Tribunale Civile di Roma per l'instaurazione del giudizio di falso come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio n. R.G. 10864/2018 avanti il Tribunale Civile di Roma, qui da intendersi richiamato e trascritto. Vinte le spese di entrambi i gradi del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario ed oneri legali”. Per gli appellati e “Voglia l'Ecc.ma Corte di CP_1 CP_2
Appello adita, rejetta e disattesa ogni contraria istanza, richiesta e domanda: - dichiarata, ove ritenuta, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli articoli 342 e 348 bis c.p.c., rigettare comunque l'avverso appello in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione di primo grado. Accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata delle parti appellanti ex art. 96, I^ co., c.p.c., con conseguente condanna delle medesime al relativo risarcimento del danno in favore degli appellati CP_2
e , da liquidarsi anche in via equitativa ed anche in base ai
[...] CP_1 parametri della c.d. Legge Pinto. Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre accessori di legge da liquidarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”. Per gli appellati e : “Piaccia Controparte_3 Controparte_4 all'adita Corte di Appello, previo rigetto della richiesta riunione del presente giudizio con il procedimento n. R.G. 4620/2020: 1) rigettare l'appello proposto
r.g. n. 2 perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2) condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e compensi del presente procedimento, da distrarsi in favore degli scriventi difensori i quali si dichiarano antistatari”. Per gli appellati e “Piaccia all'Ecc.ma Corte di CP_5 CP_6
Appello adita così giudicare: - in via principale, rigettare la richiesta di riunione del presente giudizio a quello contraddistinto con il numero di RG 4620/2020 pendente presso la Corte di Appello di Roma;
- nel merito, rigettare l'appello proposto da e , quali eredi legittimi di Parte_2 Parte_1 Persona_1 siccome infondato in fatto e diritto e/o inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi oltre IVA, CAP e rimborso spese generali 15% di distrarsi a favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Gli attori e quali eredi di hanno Parte_2 Parte_1 Persona_1 impugnato l'ordinanza n. 10899/2019 con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'eccezione di controparte, ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando la litispendenza, rispetto al giudizio pendente in appello al n. RG
2019/2010, di quello da loro successivamente promosso;
con quest'ultimo -iscritto al n. RG 10864/2018- essi avevano proposto querela di falso in relazione al testamento olografo apparentemente redatto da in data 18/9/1999, quale causa che è Persona_2
stata ritenuta identica, per petitum e causa petendi, al giudizio di appello, fra le stesse parti, contro la sentenza n. 19514/2009 (di definizione del procedimento RG
85770/2003 relativo, fra l'altro, all'accertamento della mancanza di autografia e della falsità della sottoscrizione): tale gravame era stato proposto dal loro dante causa ( , contestualmente alla querela di falso incidentale. Persona_1
Gli appellanti lamentano la “nullità” del provvedimento per l'insussistenza della litispendenza, nonché per la violazione della competenza per materia del
Tribunale e del principio del doppio grado di giurisdizione: a) la litispendenza non è configurabile rispetto alla querela introdotta in via principale, quale autonomo giudizio di accertamento della falsità la cui cognizione è riservata al Tribunale in composizione collegiale (poiché, nell'eventualità della querela incidentale in grado di appello, il giudice dell'impugnazione deve comunque rimetterne la decisione al
Tribunale, sospendendo il processo principale); b) nessun mezzo di prova è stato ammesso, neppure dal giudice preventivamente adito (in sede di appello), di talché
r.g. n. 3 non è ravvisabile il concreto rischio di pronunce contrastanti che è stato ritenuto nel provvedimento impugnato;
c) inconferente, peraltro, è la circostanza precisata dal giudice di primo grado, secondo cui la domanda era stata respinta (con sentenza del
Tribunale di Roma n. 19514/2009) sulla base della consulenza grafologica svolta in sede penale, in quanto attinente alla sola firma e non all'intera scheda testamentaria;
d) d'altro canto, la causa di appello, quale causa preventiva, è stata nelle more decisa
(con sentenza della Corte d'appello n. 1248/2020), senza alcuna pronuncia sulla querela di falso -e senza neppure l'intervento obbligatorio del PM- in quanto (in quella sede) ritenuta non ammissibile né rilevante.
Si sono costituiti in giudizio e resistendo al CP_1 CP_2
gravame. Essi hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 42 cpc, essendo l'ordinanza di litispendenza impugnabile solo con il regolamento di competenza;
nel merito, hanno dedotto che: a) il rischio del conflitto di giudicati è
stato ritenuto dagli stessi odierni appellanti, che avevano a suo tempo chiesto l'anticipazione del giudizio sulla querela di falso (da loro introdotto in primo grado) rispetto a quello già pendente in appello;
b) è irrilevante tanto la modalità di presentazione delle querela (se in via principale o incidentale) quanto l'espletamento dell'istruttoria, essendo il presupposto della litispendenza la mera identità del petitum e della causa petendi; c) la querela, inoltre, è stata ritenuta inammissibile - tanto da non rendere necessario l'intervento del PM- sulla base delle risultanze peritali nell'ambito delle indagini penali. Opponendosi alla riunione con l'ulteriore giudizio RG 4620/2020 (avente per oggetto la sentenza della Corte d'Appello n.
1248/2020), gli appellati hanno chiesto anche il risarcimento del danno ex art. 96, I comma cpc: la proliferazione delle iniziative di controparte (verosimilmente funzionale a provocare la rinuncia all'eredità, peraltro consistente in un solo cespite gravemente lesionato) ha determinato la necessità di difesa in più sedi (cui si è
aggiunto il richiamato giudizio di revocazione, oltre al ricorso per cassazione di cui al n. RG 30697/2020 contro la medesima sentenza n. 1248/2020); tale condotta è
improntata a mala fede e colpa grave, essendo l'appello manifestamente inammissibile;
nella proposizione della querela in via principale, inoltre, è stata omessa ogni valutazione sull'identità con le domande già svolte;
d'altro canto, è
r.g. n. 4 stata pure omesso il richiamo alla querela incidentale, mentre sono state riproposte istanze istruttorie già dichiarate inammissibili ed irrilevanti (senza neanche menzionare il contenuto e gli esiti della CTU in sede penale).
Costituendosi in giudizio, anche e hanno chiesto il CP_6 CP_5 rigetto del gravame. Premessa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc, i convenuti hanno dedotto che, all'epoca in cui è stata ritenuta la litispendenza (in tesi pacificamente configurabile anche fra giudici di diverso grado) , era ancora pendente il procedimento di appello (RG 2019/2010) in cui era stata proposta la querela incidentale;
la Corte d'appello era quindi investita del vaglio di ammissibilità che, in ipotesi di rimessione della querela al Tribunale, poteva dare luogo al conflitto di giudicati;
d'altro canto, è infondata la doglianza circa il mancato espletamento dei mezzi istruttori: la CTU svolta in sede penale, come tale suscettibile di valutazione, ha per oggetto l'intera scheda testamentaria (e non solo la sua sottoscrizione).
Si sono altresì costituiti in giudizio ed Controparte_3 [...]
, a loro volta opponendosi alla riunione e chiedendo il rigetto CP_4 dell'appello. Previo riepilogo dello svolgimento e degli esiti del giudizio di primo grado n. RG 85770/2003, definito con sentenza n. 19514/2009, gli appellati hanno evidenziato che l'appello iscritto al n. RG 2019/2010 era stato sospeso in ragione della querela di falso nel frattempo proposta (al Tribunale di Roma) con il procedimento n. RG 5137/2013: successivamente all'estinzione di tale giudizio, per la tardiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti, era stata disposta la prosecuzione del processo di appello;
l'ulteriore istanza di sospensione,
avanzata per effetto della querela di falso iscritta al n. RG 10864/2018 (in seguito definita con il provvedimento oggetto di gravame in questa sede), era stata respinta con l'ordinanza che è stata a sua volta impugnata mediante il regolamento di competenza (RG 11475/2018), poi dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte;
il giudizio di appello veniva quindi definito con la sentenza n. 1248/2020, in cui veniva rilevata, rispetto alla querela di falso, l'assoluta inammissibilità “in relazione al disposto di cui all'art. 111 Cost. ed ai connessi principi del giusto processo e della sua ragionevole durata”. Gli appellati hanno quindi dedotto l'infondatezza del gravame contro l'ordinanza di litispendenza, in quanto la querela di falso è stata r.g. n. 5 proposta, in via principale, prima della pronuncia della Corte d'appello sull'ammissibilità e rilevanza di quella ivi svolta in via incidentale, così determinando l'identità dei giudizi.
Sono inoltre intervenuti in giudizio e CP_20 CP_21 CP_22 svolgendo intervento adesivo ai fini dell'accoglimento dell'appello.
[...]
Constatato l'intervento del PM ai fini del rigetto dell'appello, è stata dichiarata la contumacia -previa rinnovazione della notifica- dei convenuti CP_8 CP_9
[...] CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
, , e CP_15 Controparte_16 CP_17 Controparte_18 [...]
; respinta l'istanza di riunione al giudizio n. R.G. 4620/2020 (di CP_19
revocazione della sentenza di appello n. 1248/2020), la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini abbreviati per le note conclusive.
Tanto premesso, osserva la Corte che è fondata e va accolta l'eccezione svolta in rito dai convenuti e CP_1 CP_2
Infatti, è pacifico che la litispendenza, ai sensi degli artt. 39 e 42 cpc, “è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere
la causa, sicché la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui sono decise le questioni di
competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza” (cfr. Cass. 8975/2022).
Dovendo la pronuncia sulla litispendenza essere impugnata con il regolamento necessario di competenza, l'appello risulta inammissibile (v. da ultimo Cass.
7525/2024) restando assorbita ogni questione attinente al merito del gravame.
Non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria, svolta dagli appellati e ex art. 96, I comma cpc, che postula pur sempre l'allegazione, CP_1 CP_2
nella specie carente, degli elementi di fatto, “necessari ad identificare concretamente l'esistenza [del danno] ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” (Cass. 15175/2023).
Si provvede pertanto come da dispositivo.
r.g. n. 6 Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, sull'appello proposto da e avverso Parte_2 Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Roma n. 10899/2019, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna gli appellanti e e gli intervenuti Parte_2 Parte_1
e in solido fra loro, alla refusione delle CP_20 CP_21 CP_22
spese in favore di e nonché in favore di e CP_1 CP_2 CP_6
e, ulteriormente, di ed CP_5 Controparte_3 [...]
che liquida, per ciascuna parte processuale complessivamente intesa, CP_4
in euro 6.946,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 30/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7