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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/12/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.576/2023
Oggi 17/12/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Berti Carlo;
per la parte resistente l'avv. Gerin.
L'avv. Berti si riporta alle note ed insiste per la natura tabellata della malattia.
In ogni caso rileva che deve ritenersi provata la causa lavorativa della patologia.
L'avv. Gerin si riporta alle note, insiste per l'illogicità della consulenza.
Insiste per la rinnovazione della CTU.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ES, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 576/2023 R.L. promossa da
) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Franco Berti, Carlo Berti e Paolo Longo;
ricorrente contro
Controparte_1
( ),
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonella Gerin;
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - CP_1
altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “A) Accertare e dichiarare che l'attore soffre di una menomazione complessiva e permanente dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 17% a causa delle patologie professionali di cui al punto a) della narrativa (patologia regolarmente riconosciuta dall' , nonché al CP_1
punto b) della narrativa medesima (epicondilite/epitrocleite bilaterale), questa ulteriore ingiustamente negata dall' nella sua origine lavorativa. CP_1
2 B) Condannare conseguentemente l'istituto a corrispondere pro praeterito e pro futuro con la decorrenza prevista dalla legge ogni conseguente prestazione. C) Spese rifuse -con distrazione a favore dei procuratori dell'attore che se ne dichiarano antistatari- interessi e rivalutazione di legge”.
Per la parte resistente: “rigettarsi le domande tutte di parte ricorrente, in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto. Spese come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., il ricorrente indicato in epigrafe adiva il
Giudice del Lavoro di ES, esponendo di essere stato conducente di autobus del servizio urbano della ES SP (già
[...]
dal 3/12/1990 al 30/6/2021 e di soffrire di malattie Controparte_2
come degenerazione discale lombare plurilivello, ernia preforaminale L3-L4, protrusione L4-L5, radicolite con lombosciatalgia deficitaria iniziale a sinistra già riconosciute dall' come professionali con menomazione CP_1
permanente dell'integrità psicofisica stabilita al 14%. Evidenziava il ricorrente di essere affetto da ulteriore malattia, ovvero epicondilite epitrocleite bilaterale accertata strumentalmente in data 25 maggio 2021 con ecografia muscolotendinea, ma che l all'esito delle procedure CP_1
amministrative aveva rigettato la richiesta attorea di riconoscerla come di natura professionale. Evidenziava, parte ricorrente che il aveva Pt_1
lavorato come autista per oltre trent'anni, guidando mezzi pesanti e vetusti, su percorsi accidentati, spesso in salita e in discesa su fondi stradali privi di adeguata manutenzione, con conseguente continua e ripetuta trasmissione al corpo di vibrazioni e microtraumi non solo al rachide ma anche agli arti superiori, soggetti inoltre alla continua ripetizione degli stessi movimenti di guida, così da determinare dolorose lesioni e limitazioni funzionali ad
3 entrambi i gomiti. Tale contesto lavorativo era certamente all'origine di una nuova malattia professionale, da considerarsi tabellata, con conseguente necessità di incrementare la complessiva invalidità già riconosciuta e relativi benefici.
2. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' . In particolare l' rilevava l'assenza totale di rischio CP_1 CP_1
da vibrazioni sia al corpo intero che agli arti superiori nelle lavorazioni cui era stato preposto il Sig. in quanto i mezzi in dotazione della ES Pt_1
SP erano al tempo delle lavorazioni moderni, dotati di sedili ergonomici, cambio automatico e meccanismo sterzante servo-assistito ed in quanto un tanto emergeva dal DVR di ES SP e dalle misurazioni effettuate. Del resto erano sempre state negate le richieste di malattia professionale alla colonna vertebrale e agli arti superiori di conducenti di autobus urbani di ES SP insorte dopo il 2000, per assenza di rischio. Rilevava che la malattia non era da considerarsi tabellata in quanto, per l'insorgenza di epicondiliti/epitrocleiti, vi è necessità di adibizione non occasionale (e quindi prevalente), a movimenti ripetuti dell'avambraccio, lavorazione non ricorrente nel caso di specie. Inoltre evidenziava il ricorrere in tabella di un periodo di massima indennizzabilità dall'abbandono delle lavorazioni di 2 anni, proprio perché l'epicondilite/epitrocleite è una malattia che ha uno sviluppo e una manifestazione nel breve periodo. La malattia era insorta appena nel 2021 (non c'era infatti nessun referto medico precedente che documentasse l'insorgenza della malattia in epoca antecedente) e, dunque, la valutazione sul rischio doveva essere effettuata nei due anni antecedenti, con esclusione della possibilità di prendere in considerazione i periodi lavorativi effettuati con mezzi vetusti. Trattandosi di malattia non tabellata e multifattoriale la domanda doveva essere rigettata, in quanto parte
4 ricorrente non aveva dato prova del nesso di causalità fra attività lavorativa ed insorgenza della patologia.
3. La causa veniva istruita con testimoni e conferimento di CTU medico legale, per poi essere decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi ce di seguito vengono illustrati.
5. Contestata è in giudizio la natura tabellata della malattia professionale in oggetto. Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento della natura professionale di una “epicondilite epitrocleite bilaterale” da ricondurre, in tesi attorea, all'attività di autista di mezzi da trasporto del servizio urbano svolta dal sig. dal 3/12/1990 al 30/6/2021. La patologia in questione è Pt_1
tabellata e rapportata alla seguente lavorazione: “Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano a carico dell'avambraccio movimenti ripetuti con mantenimento prolungato di posture incongrue e azioni di presa della mano con impegno di forza”. Specifica, la tabella in questione, che il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni è di 2 anni.
6. Nel corso dell'istruttoria i testi escussi hanno riferito in ordine alle condizioni nelle quali il ha svolto la propria attività lavorativa. Ha a tal Pt_1
proposito riferito il sig. : “…posso dire che le vibrazioni si Parte_2
sentivano in modo molto forte sul FIAT 416 e 409. Sugli altri mezzi che mi sono stati letti, che avevano il cambio automatico le vibrazioni erano forti ma non molto forti”. ADR: “Confermo che questi autobus sono stati usati anche negli anni '90”. “Aggiungo che il 410 aveva un problema molto serio allo sterzo che noi in gergo chiamavamo “sfarfallio” e che consisteva in una vibrazione fortissima”. Sul capitolo g (In tale periodo la maggior parte delle vetture avevano i sedili rigidi installati su supporto con molla centrale e la
5 sola regolazione consentita era in avanti e indietro (non anche l'inclinazione)
e di fatto per regolare la seduta ed alzare il pianale bisognava mettere degli spessori di legno, oppure mattoni e anche pietre, perché la leva di regolazione non funzionava) : “Confermo che i sedili erano rigidi e non regolabili se non per andare avanti e indietro, e solo con il bus FTN è cambiato qualcosa.
Confermo che bisognava usare a volte mattoni o pezzi di legno per dare spessore. A me, alla fine degli ottanta è capitato di dare il cambio ad un collega molto alto sul bus 410 a guida centrale ed ho dovuto togliere un mattone da sotto il sedile per poter sistemarmi alla guida, anche se poi il sedile non era ulteriormente regolabile ed ho dovuto chiamare l'assistenza”.
Sul capitolo h (Inoltre c'erano parecchie vetture a marce manuali con la guida a destra che non avevano il servosterzo ed il cui pedale della frizione era molto duro con continui strappi): “Confermo, si tratta del 416 e del 409, avevano la guida a destra”. Sul capitolo n (Poi con il 2000, passato alla
ES SP, vennero via via introdotti i primi mezzi con sedili pneumatici, ma erano comunque rigidi, con pochi livelli di regolazione e non consentivano l'adattamento della “seduta” alle diverse caratteristiche fisiche dei conducenti. E comunque fino almeno alla metà degli anni 2000 ed oltre era presente una percentuale elevata di sedili ancora a molla): “Poi con il
2000, passato alla ES SP, vennero via via introdotti i primi mezzi con sedili pneumatici, ma erano comunque rigidi, con pochi livelli di regolazione e non consentivano l'adattamento della “seduta” alle diverse caratteristiche fisiche dei conducenti. E comunque fino almeno alla metà degli anni 2000 ed oltre era presente una percentuale elevata di sedili ancora
a molla: “Nei sedili pneumatici, invece della molla c'è una palla semirotonda che con il peso dell'autista ha la funzione di ammortizzare, Il problema è che tale funzione di ammortizzazione non si poteva regolare a seconda del peso dell'autista. Conseguentemente chi era leggero come me finiva per saltare
6 troppo. La regolazione era solo sull'altezza dello schienale. Penso che nei primi 5 anni del 2000 la presenza di sedili a molla era ancora del 40% ed era concentrata soprattutto sulle linee che avevano strade in salita, per la necessità di usare in quei casi vetture più piccole. Poi andò calando negli anni successivi, non saprei quantificare in modo preciso anche perché sono passato a guidare i 18 metri e non essendo più nel turno generale non saprei dire”. Ha dichiarato il teste di parte resistente “Ho lavorato in Tes_1
ES SP a far data dal.
2.8.1982 fino al 31.5.2024. Per i primi 18 anni ho fatto l'informatico, occupandomi della gestione del sistema operativo, poi mi sono occupato sia delle certificazioni, e di sicurezza sul lavoro come RSPP dal 2012”. Sul capitolo 8 (Vero che l' Parte_3
ha effettuato, sin dal 2006, le misurazioni delle vibrazioni su tutti i
[...]
mezzi della flotta in dotazione, che hanno evidenziato valori ben inferiori al limite di legge?): “E' corretto quanto mi si legge. La legge dava indicazioni di fare queste analisi ogni 4 anni, e so che le rilevazioni sono state fatte perché nel 2014, quando sono state fatte le rilevazioni sotto la mia supervisione quale RSPP, io ho trovato la documentazione delle rilevazioni fatte nel 2006. Né nel 2006, né negli anni successivi i valori erano oltre la
“soglia di azione”, soglia oltre la quale l'azienda deve adottare delle misure”. Sul capitolo 9 (Vero che l ha valutato nel 2020 (nel DVR – CP_2
revisione 2020, come da doc. 17 che si rammostra al teste) il valore di rischio residuo da vibrazioni per conducente di autobus e che risulta un valore di 1.1, classificabile come rischio accettabile con livello di danno trascurabile
(ovvero tale da comportare un infortunio o esposizione acuta con patologie leggere o con effetti rapidamente reversibili - 3 giorni): “Confermo quanto mi si legge e riconosco il documento nr. 17 che mi viene rammostrato”.
7. Risulta confermato, dunque, che almeno fino al 2006, il ricorrente fu alla guida di autobus vetusti, in alcuni casi privi di servosterzo, muniti di sedili
7 rigidi e non regolabili, in un contesto nel quale il rischio di vibrazioni si deve presumere sia stato elevato. A far data dal 2006, si può presumere che, anche in base ai controlli predisposti dal datore di lavoro ed a seguito del progressivo svecchiamento del parco automezzi, la situazione cambiò, con progressiva forte riduzione del rischio, risultato sotto i limiti di legge ai controlli. E' corretta dunque la prospettazione dell quando afferma che CP_1
non sussistono i presupposti per ritenere tabellata la tipologia oggetto di giudizio, in quanto il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni è di 2 anni dall'esordio della patologia e per quanto sopra argomentato ed esposto si deve ritenere che le lavorazioni tabellate svolte dal ricorrente fossero cessate in un periodo molto risalente nel tempo rispetto all'esordio della malattia.
8. Tale circostanza, tuttavia, non è risolutiva ai fini del decidere, in quanto il fatto che la patologia in questione non possa ritenersi tabellata non esclude la possibilità di accogliere la domanda. In particolare, ha affermato la Corte di
Cassazione che nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale a questo punto deve considerarsi quella in argomento, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9634 del 20/05/2004; nello stesso senso Sez. L, Sentenza n.
14308 del 21/06/2006). Più di recente è stato affermato che: “In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato
8 addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione,
l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. nr.
22592/2024).
9. Al fine di comprendere se la patologia sofferta dal ricorrente sia comunque riconducibile alle lavorazioni effettuate per ES SP S.p.A. è stato conferito incarico a CTU medico – legale, il quale ha affermato: “Veniva altresì sottolineata la sostanziale equiparazione, in punto efficacia causale, tra la patologia riconducibile a sollecitazioni da vibrazioni corpo intero
(WBV), quella già riconosciuta al Gherbez dall' nel 2010 e con quella CP_1
da sollecitazione mano-braccio (HAV) insieme al carattere cronico (con manifestazioni di sub-acuzie ricorrenti), su base infiammatorio-degenerativa, della patologia lamentata dal ricorrente (epicondilite / epitrocleite arti superiori), senza che le conoscenze mediche attuali consentano di stabilire con esattezza quanto tempo intercorra fra le alterazioni anatomo-patologiche
e le manifestazioni sintomatologiche della malattia stessa….Il CTU, per quanto di competenza, ha fondato il proprio parere tecnico anche sul presupposto indiretto che l aveva riconosciuto come sussistente una CP_1
valida noxa patogena e quindi un effettivo rischio da vibranti nella lunga attività lavorativa specifica di autista di linea urbana svolta dal ricorrente ribadendo e confermando l'origine tecnopatica della sua patologia vertebrale in occasione della revisione del grado di invalidità dieci anni dopo (2020) il suo primo riconoscimento (2010) e, per quanto di interesse nella presente disamina, il carattere cronico dell'affezione medesima”.
9 10. L' ha contestato l'assunto posto a fondamento dell'affermata CP_1
correlazione causale fra attività lavorativa, preesistenti patologie professionali già riconosciute e patologia per cui è causa. Ha affermato l' che tale CP_1
assunto è illogico in quanto:
-il rischio vibrazioni alla schiena deriverebbe dalla seduta ed è ben diverso dall'ipotizzato rischio da vibrazioni al gomito che, in tesi di parte ricorrente, sarebbero trasmesse dal volante. Si ricorda che l era conducente di Parte_4
autobus di linea urbana su strada asfaltata e non guida dei trattori su strade sterrate. Le presunte vibrazioni del volante NON trovano conferma nelle valutazioni tecniche operate dall'Azienda;
-l'origine professionale appare ancor di più illogica, laddove lo stesso CTU afferma che trattasi di lesione minimale, tanto da determinare una valutazione modesta (3%), da collocarsi al di sotto del minimo indennizzabile;
-non va, infine, trascurato che sono trascorsi vent'anni dalla cessazione del rischio e, dunque, attribuirlo a causa professionale per il solo fatto che “non erano intervenuti… diversi momenti causali idonei” appare ancor di più illogico, irragionevole e immotivato.
11. In primo luogo le valutazioni tecniche della ES SP sono tutte recenti, e dunque non sono in grado di smentire l'assunto, anzi più che probabilmente fondato in ragione della testimonianza del sig. sopra Pt_2
riportata, che le vibrazioni abbiano interessato il distretto corporeo degli arti superiori. L'affermazione per la quale una valutazione modesta in termini del
3% smentirebbe l'origine professionale della malattia appare apodittica e priva di qualsiasi supporto scientifico, e nello stesso senso si deve concludere per l'affermazione per la quale il tempo trascorso dalla cessazione del rischio impedirebbe l'attribuzione della patologia a causa professionale. Da parte sua il CTU ha ben motivato le conclusioni affermando che si può affermare il ricorrere di un nesso di causalità nel caso di specie per: “a) l'assenza di altri
10 fattori etiologici individuati;
b) l'assenza di tassative indicazioni circa
l'etiopatogenesi da parte della scienza medica;
c) il riconoscimento di identica patologia da vibrazioni alla colonna vertebrale nel 2010, dieci anni dopo la cessazione del rischio e riconfermata dieci anni più tardi nel 2020”.
Tali osservazioni risultano sufficienti al fine di far ritenere accertato il ricorrere del nesso causale nel caso di specie, secondo un criterio che, lo si deve ricordare, non è quello di probabilità vicina alla certezza, ma quello del
“più probabile che non”.
12. In ordine alla quantificazione dei postumi il CTU ha affermato che: “…una tariffa di micro-invalidità che è venuta ad avere dignità ed a giustificare la particolare attenzione di parte resistente e l'attuale ragione del contendere solo per la circostanza che il pur minimo grado di invalidità espresso (3% ai sensi del DM 119 del 12 luglio 2000), di per sé privo di qualsiasi riflesso economico, veniva ad assumere importanza per il superamento della soglia che divide la prestazione economica una tantum di equo indennizzo (per postumi dal 6% al 15%) da quella della costituzione di una rendita per invalidità permanente (per postumi dal 16% ed oltre) in ragione della sommatoria con il grado di invalidità pre-esistente. Trattandosi di menomazioni plurime, policrone e non concorrenti fra loro (rachide ed arti superiori) la norma prevede si applichi una formula “a scalare” (formula del
Balthazard) per cui la invalidità più recente non è percentualizzata rispetto al
100% di integrità biologica bensì alla misura residuata (86%) residuata dopo il primo infortunio;
ne deriva che il 3% di 86 è = 2,58 che, arrotondato in eccesso, è pari al 3%; veniva quindi indicata una valutazione postumi complessiva del 17% (14 + 3%)”. Tale quantificazione, adottata all'esito di un percorso logico congruamente e chiaramente motivato non è stata in alcun modo contestata da parte resistente.
11 13. Il ricorso deve essere dunque accolto e, dichiarato che in ragione di plurime malattie professionali il ricorrente è affetto da una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 17%, va condannato l' alla corresponsione di ogni CP_1
beneficio ed emolumento conseguente.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai minimi tariffari in ragione della modesta complessità delle questioni trattate e con riferimento al valore indeterminato della causa.
15. Le spese di CTU sono liquidate in € 500,00 oltre accessori, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 52 DPR 115/2022 per il raddoppio del compenso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara che la malattia denunciata dal ricorrente è di origine professionale e che a causa della stessa ed in ragione di pregresse malattie professionali, il ricorrente soffre di un'invalidità permanente di grado complessivo non inferiore al 17%;
2) per l'effetto condanna l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a corrispondere al ricorrente i benefici di legge e ogni conseguente prestazione, con le decorrenze di legge;
3) pone a carico del resistente le spese di CTU, liquidate in € 500,00 oltre accessori;
4) condanna l' resistente a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite CP_1
pari ad € 2.697,00 per compenso professionale, oltre accessori e spese di contributo unificato, il tutto da distrarsi ai procuratori antistatari.
ES, 17/12/2025
Il Giudice dott. Paolo Ancora
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