Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 13737/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13737/2018 promossa da:
in persona del l.r.p.t., con sede in Marano (NA) Parte_1
(p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t. P.IVA_1 CP_1
( , elettivamente domiciliata in Mugnano (NA) C.F._1 alla via Napoli n.143 nello studio degli avv.ti Antonio Chianese
) e Maria Rosaria Chianese C.F._2
( ) che la rappresentano e difendono, PEC C.F._3
e Email_1
Email_2
ATTORE contro
( , con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Napoli al Centro Direzionale is.E3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dall'avv. LA Lavorgna ( ), con il quale elettivamente domicilia in Napoli C.F._4 alla Via Carducci, 37 PEC Email_3
CONVENUTA
Controparte_3
( , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parisi C.F._5
[...]
[...]
[...]
), con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
[...]
Carducci, 37 Pec: Email_4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti, precisate le conclusioni con note di trattazione depositate per l'udienza del 16/12/2024, con ordinanza del 19/12/2024 assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02/5/2018 la ha Parte_1 convenuto innanzi al Tribunale di Napoli per l'udienza del 18/9/2018 la società e la Controparte_2 Controparte_4
di abitazione per chiedere il pagamento della
[...] fornitura dei manufatti in ferro istallati nel cantiere delle convenute in Napoli/Vomero a Piazza Muzii, dove le predette stavano edificando un garage interrato di quattro piani sotto terra adibito a parcheggio per sosta breve e i piani con box chiusi da vendere o locare a terzi. Per dette opere la concordava con il sig. , titolare Pt_1 Parte_2 delle committenti il prezzo complessivo di euro 170.254,25 con l'intesa che considerati i forti sconti applicati il pagamento doveva essere saldato entro due mesi dalla consegna. Deduceva la società attorea che i manufatti venivano regolarmente realizzati ed istallati dalla nel garage in questione ma le committenti pagavano Parte_1 solo acconti per euro 68 mila rimandando il pagamento del saldo a data imprecisata assumendo di non avere liquidità perché la vendita dei box procedeva a rilento ed in sede di conclusioni, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertato l'inadempimento delle convenute società, condannarle in solido a pagare all'istante il residuo importo di euro 102.254,25 a saldo del prezzo dei manufatti in premessa, compresi gli accessori, trasporto e installazione nel garage in Napoli /Piazza Muzii o la somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e accessori di legge stante il prolungato ed ingiustificato inadempimento delle convenute;
subordinatamente condannare sempre in solido le convenute a pagare l'importo ad essa istante a titolo di indennizzo ex art 2041 c.c. il medesimo importo di euro 102.254,25 o subordinatamente la somma ritenuta di giustizia per la fornitura dei manufatti in premessa compresi gli accessori detti, trasporto e installazione, oltre interessi, rivalutazione monetaria e ogni accessorio di legge;
vinte le
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spese e competenze di causa oltre spese generali e accessori di legge con attribuzione diretta ai sottoscritti procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio la società contestando CP_2
l'assunto attoreo atteso che il preventivo prodotto dalla società attorea non le è mai stato sottoposto, accettato e nessun contratto sottoscritto per la fornitura delle merci . All'uopo ne disconosce integralmente forma contenuto e sigle apposte non riconducibili alla convenuta. Rileva destituita di fondamento la circostanza dedotta dall'attore dell'installazione dei manufatti atteso che l'installazione è avvenuta ad opera dei dipendenti della società CP_2
e conclude per il rigetto della domanda attorea perché
[...] inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio con condanna alla temerarietà della lite ex art. 96 cpc e distrazione delle spese al procuratore costituito per dichiarato anticipo fattone.
Si costituiva la società , proprietaria del garage in CP_3 questione, eccependo di non avere alcun rapporto con la società avendo stipulato con un contratto per la Parte_1 CP_2 realizzazione del garage restando estranea ai rapporti intercorsi tra quest'ultima ed i suoi fornitori, eccepisce la nullità della citazione per non essere citata alcuna norma in funzione della quale agisce in giudizio, mancando ogni individuazione della violazione avvenuta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Accerti e dichiari la carenza di legittimazione passiva della convenuta
[...]
e la sua estromissione dal giudizio con ogni Controparte_5 conseguenza di legge. b) In subordine chiede l'integrale rigetto della domanda attorea perché infondata in atto ed in diritto con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio con condanna alla temerarietà della lite ex art. 96 cpc e distrazione delle spese al procuratore costituito per dichiarato anticipo fattone. c) In via assolutamente gradata e nella denegata e non sperata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dall'attrice chiede di essere manlevata e garantita da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda dalla società
[...] in virtù del contratto sottoscritto. Controparte_2
All'esito delle memorie istruttorie, veniva disposta la ctu, riservandosi all'esito l'ammissibilità e rilevanza delle prove testimoniali articolate dalle parti, con i suddetti quesiti: descrizione dello stato dei luoghi, accertare numero e tipologia delle serrande con relativi accessori ed impianti di azionamento, delle grate di ventilazione, delle ringhiere in
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ferro e delle porte antincendio che risultano essere state fornite ed installate presso la struttura (garage interrato sito in Napoli alla piazza Muzii); stabilire il valore delle opere in questione, tenendo conto sia dei prezzi di mercato che dei costi stabiliti dalla tariffa vigente per i lavori pubblici alla data di esecuzione;
verificare la idoneità e conformità dei beni forniti rispetto alle normative previste per la specifica funzione e vigenti all'epoca della installazione, con particolare e specifico riferimento alle grate di ventilazione ed alle porte antincendio oltre che con riferimento all'intera fornitura, specificando eventuali vizi e carenze nonchè quantificando la spesa necessaria alla eliminazione delle riscontrate mancanze o violazioni.
Malgrado sia stata introitata a sentenza sia con ordinanza del 20/01/2022 e successivamente del 24/11/2022, con ordinanza del 12/04/2023, rimettendo la causa sul ruolo, il giudice adito ammetteva le prove testimoniali formulate dalla parte attrice e della convenuta disponendo l'integrazione della Controparte_2
CTU con i chiarimenti alla luce delle osservazioni tecniche mosse dalla società convenuta integrando Controparte_2 la relazione peritale e quantificando, il valore della sola fornitura effettuata dalla società attrice scindendo, per ogni voce, il costo della fornitura e verificando altresì la sussistenza dei vizi eccepiti dalla convenuta, in ordine alle grate di ventilazione e delle porte antincendio fornite dalla società attrice
Espletate le prove istruttorie, con ordinanza del 19/12/2024, veniva rimessa la causa in decisione con i termini di cui all'art.190 cpc.
Così brevemente espositi i fatti di causa e le deduzioni delle parti, ritiene, il Tribunale, che la domanda attorea merita un accoglimento parziale.
In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che colui che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere, allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
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Dunque, in tema di inadempimento del contratto, l'attore è legittimato a fornire adeguata prova di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte alla base della propria pretesa creditoria.
Il presente giudizio trae, infatti, origine dalla fornitura e la relativa posa in opera del prodotto di manufatti zincati presso il parcheggio sito al Vomero alla Piazza Muzii- concluso tra la con la Parte_1
Infatti, Controparte_6 sebbene un'iniziale preventivo con la stessa, di fatto le prestazioni, le fatturazioni della parte attrice a favore della Controparte_2
i pagamenti per l'ammontare di euro 68.000,00 dichiarati dalla
[...] parte convenuta per la fornitura resa, sostanzialmente CP_2 provano il rapporto di appalto tra la e Parte_1 Controparte_2
In tal senso, infatti, il contratto di appalto tra privati
[...] può essere provato tramite testimoni e presunzioni gravi, precisi e concordanti, non richiedendo per la stipulazione del contratto tra privati né il requisito della forma scritta ad substantiam né ad probationem ed essendo stati dedotti, nella fattispecie, elementi documentali e non del rapporto di appalto intercorso tra la e Pt_1
. Controparte_2
Ciò premesso, si rende opportuno delineare, in sintesi, che le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, la fornitura e la posa in opera, in parte, risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione e dalle risultanze dell'istruttoria orale condotta e, in parte, non sono state di fatto specificamente contestate dalle parti, in maniera documentale e puntuale.
Infatti, a sostegno della fornitura e dell'installazione dei manufatti dedotta da parte attrice, vi sono le dichiarazioni testimoniali assolutamente precise e circonstanziate ed il cui contenuto trova conferma negli altri elementi probatori. In particolare il teste di parte attorea, il quale dichiara “ ho fatto il fabbro come Testimone_1 dipendente inquadrato presso la dal 2010 al 2015” “sul Parte_1 capo 1) si è vero, all'epoca lavoravo per la preciso che le Pt_1 lavoravamo in officina e le trasportavamo al cantiere e le abbiamo anche montate;
preciso che effettuavamo questo lavoro io, il CP_1 titolare della ditta e;
sul capo 7) si è vero;
preciso che Persona_1 abbiamo lavorato sia delle serrande normali che microforate ed anche anti tempesta e poi le abbiamo montate;
preciso che le serrande erano già verniciate;
preciso che le serrande montate erano complete ovvero
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motorizzate e con centralina e noi operari della andavamo via Pt_1 dal garage solo a lavoro finito;
sul capo 13) si è vero;
io personalmente le ho anche installato;
sul capo 15) si è vero anche queste sono state realizzate dalla e trasportate ed installate;
sul capo 17) si è Pt_1 vero anche queste sono state realizzate dalla e trasportate ed Pt_1 installate;
ADR non sono a conoscenza dell'esistenza di un contratto tra le parti;
posso solo precisare che il sig, dava Parte_2 indicazioni a sig. su come dovessero essere le serrande e come Pt_1 montarle, questo avveniva presso il cantiere dove io ero presente insieme allo stesso ADR abbiamo fatto parecchie consegne Pt_1 anche perché il materiale era molto ed abbiamo iniziato nell'anno 2012 e terminato a fine 2014; abbiamo fatto molti viaggi per il trasporto della merce;
ADR preciso che durante il montaggi della merce vi erano altri operai ma che effettuavano lavori di carpenteria ma solo noi eravamo gli addetti al montaggio delle serrande e delle altre opere consegnate dalla Dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili con l'altro Pt_1 teste di parte attorea, “sono operaio della ditta Persona_1 dal 2011 ed all'attualità; ho lavorato ed effettuato i Parte_1 montaggi per e opere per cui è causa;
“ perché abbiamo realizzato, portato e montato tutte queste serrande anche se le stesse non erano zincate ma pre verniciate;
… abbiamo fatto una decina di serrande microforate antitempesta ma non ne ricordo le misure a distanza di anni;
….sempre noi abbiamo montato le porte antincendio;
….. eravamo più persone a procedere al montaggio;
…., noi le abbiamo portate a verniciare e poi abbiamo proceduto al loro montaggio;
ADR preciso che lavoro con la ditta da quando avevo 16 anni;
ADR Pt_1 io accompagnavo il titolare della il sig. ed Parte_1 CP_1 ascoltavo le richieste fatte dal sig. che avvenivano presso Parte_2 il garage oggetto della installazione delle opere;
ADR non ricordo il nome della ditta che ha effettuato la verniciatura delle grate;
ADR i colleghi con i quali ho proceduto al montaggio sono tra gli altri Tes_1
e anch'egli coinvolto nel
[...] Persona_2 CP_1 montaggio;
”.
Di contro le dichiarazioni di parte convenuta sono generiche quale quella del teste e pertanto non confrontabili: “Sono Testimone_2
e mi chiamo , sono in pensione;
ho fatto sempre il Testimone_2 muratore;
ho lavorato presso la Margherita Immobiliari ed è stato il mio ultimo lavoro prima di andare in pensione;
ho lavorato parecchi anni per la società ed ho lavorato quando è stato costruito il parcheggio;
ero io responsabile ovvero ero il capo cantiere del lavoro;
…. li montavamo noi;
ricevemmo diversi carichi perché li portava 5/6 alla volta;
si è
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vero, era l'elettricista della di cui non ricordo il Controparte_2 nome;
gli operai della stessa montavano le serrande;
non CP_2 ricordo i nomi, uno di questi si chiamava LA;
preciso che le grate le ha fornite la ma le ha montate insieme alla Pt_1 CP_2
un'altra ditta anche perché abbiamo dovuto aggiungere
[...] delle putrelle;
non ricordo il nome della ditta perché sono negato con i nomi;
si è vero;
le abbiamo montate noi ( ) ma sono state CP_2 fornite dalla si è vero la “roba” l'hanno portato loro;
Pt_1 Pt_1
ADR sul lato amministrativo vi era un direttore dei lavori, una persona anziana ma mi sfugge il nome;
ADR ricordo che quando fui assunto il mio riferimento era stato;
ho lavorato in diversi cantieri Parte_2 per la Margherita Immobiliari;
ADR non ricordo quante forniture e carichi siano stati effettuati dalla anche perché sono passati Pt_1 ben dodici “.
Ulteriormente l'altro teste, fratello del l.r.p.t. della società convenuta e socio della stessa Controparte_2 Persona_3 dichiara: sono disoccupato ed ero dipendente della
[...] dal 20/11/2014 o 2013, non ricordo con precisione;
il Controparte_2 titolare è mio fratello e sono socio con piccole quote nella
[...]
ma non rivesto alcuna qualifica all'interno della Controparte_2 società. Con la Coop. Progresso non ho rapporti, la ha Controparte_2 lavorato per pagina1 di 2 la Coop. Progresso per effettuare alcuni lavori. Interrogato sul capo 2) risponde: sì, è vero. All'epoca dei fatti di causa ero manovale, preciso che come manovale ho partecipato al montaggio delle serrande e dei motori;
sul capo 3) risponde: sì, è vero. Preciso che erano tre operai della e poi, c'erano dei CP_2 cottimisti che si occupavano del cemento, aiutavano un po' in tutto;
sul capo 4) risponde: ricordo che le curve delle alette di aereazione non facevano uscire i fumi e pertanto, furono accantonate, mi sembra che non furono restituite;
sul capo 5) risponde: sì, dovevamo montarle noi;
sul capo 6) risponde: sì, è vero. Ho partecipato anche io a queste istallazioni;
sul capo 8) risponde: non so rispondere, in quanto le mie mansioni erano quelle di manovale. Su domanda del Giudice, ADR: non ho mai partecipato a riunioni o fasi direttive di questo appalto;
su domanda del Giudice, ADR: solamente gli operai della Controparte_2 hanno provveduto al montaggio delle opere, non ha partecipato nessun operaio della preciso che la installò una Parte_1 Parte_1 serranda di prova per vedere come venivano e che la stessa dopo fu rimossa;
su domanda del Giudice, ADR: preciso che anche le porte taglia fuoco e le ringhiere furono fornite dalla ricordo che Parte_1 scaricammo tanta roba;
su domanda del Giudice, ADR: ricordo che il
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capo cantiere si chiamava e inoltre, vi era un altro Testimone_2 operaio della di nazionalità ucraina, LA Drobot;
su CP_2 domanda del Giudice, ADR: ricordo che i tecnici della Margherita Imm. affermavano che le grate di aereazione, le quali avevano la funzione di non far entrare l'acqua e di far uscire i fumi, non svolgevano correttamente la loro funzione;
preciso che il D.L. era l'Ing. Per_4 non so altro.”
[...]
Nella fattispecie, malgrado nel nostro ordinamento non esista un generale divieto di testimoniare a carico dei parenti delle parti in causa, di fatto non va escluso l'esistenza di ben due vincoli, la parentela con il (amministratore della società Parte_2 convenuta) e la qualifica di socio della società stessa che, unitamente ad altri elementi (quale la genericità del teste di Testimone_2 parte convenuta), di fatto incidono ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni rese. Di contro, l'allegazione da parte della convenuta , nel secondo Controparte_7 termine istruttorio, della relazione tecnica asseverata dell'Ing quale Direttore dei Lavori, a sostegno della sola fornitura Per_5
e non dell'installazione dei manufatti da parte della società attorea, non può trovare spazio considerato che la suddetta circostanza sia stata introdotta tardivamente solo nel secondo termine istruttorio, così come l'asserita mancanza del POS (Piano Operativo della Sicurezza) da parte della società attorea e più di tutto non si evince, sul piano documentale, la funzione di Direttore dei Lavori in capo all'Ing se non nella relazione tecnica asseverata dello Per_6 stesso, prodotta nel secondo termine, circostanza non addotta prima e non suffragata nel complesso istruttorio dalla parte convenuta relativamente alla sua qualifica e funzione . Ulteriormente le dichiarazioni del professionista ausiliario della committente sono vincolanti solo se contenute in un Controparte_2 ambito tecnico e pertanto restano prive di valore qualora invadano altri campi. Infatti il DL, è tenuto all'adempimento di un'obbligazione di mezzo finalizzata al compimento del risultato voluto dal committente. Pertanto, il direttore dei lavori attraverso visite periodiche è tenuto a controllare la realizzazione dell'opera da parte dell'impresa appaltatrice. Alla luce di ciò, sia per la mancata dimostrazione della funzione di D.L. in capo allo stesso se non con la relazione di parte (così come rubricata dalla stessa convenuta in seconda memoria) introdotta solo in sede di istruttoria, sia per il contenuto delle dichiarazioni ivi contenute (“la Controparte_2 ha commissionato alla la fornitura delle strutture
[...] Parte_1
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metalliche..per il montaggio delle richiamate strutture la
[...] ha utilizzato solo la propria manodopera”) di carattere Controparte_2 non tecnico, si reputa non adeguato supporto probatorio di parte convenuta volta a contestare, in maniera specifica e puntuale, i fatti storici posti alla base della pretesa attorea.
Ulteriormente, il ctu, sulla base dei quisiti ricevuti, ha risposto in maniera rigorosa ed analitica sulle opere eseguite dalla società attorea, specificandole e quantificandole: il tecnico infatti ha individuato che le opere eseguite dalla ditta sono state Parte_1 realizzate secondo le normative vigenti all'atto della loro esecuzione (in particolare dichiara “…Le grate di ventilazione risultano in parte rimosse ma, come rilevabile dalle tracce individuate sui luoghi di causa, visibili dal rilievo fotografico allegato, le stesse erano state regolarmente montate per poi essere presumibilmente rimosse in un secondo momento;
per quanto concerne invece le porte antincendio, nessun vizio né carenza è stata riscontrata durante il corso degli accessi”), ulteriormente dichiara che i prezzi applicati, tenendo conto delle tariffe vigenti all'epoca dell'esecuzione e dei prezzi di mercato, risultano congrui (utilizzando due metodologie di valutazione, quella della tariffa vigente per i lavori pubblici e secondo i prezzi di mercato). E' da rilevare quindi che, in mancanza altresì di denunzia dei vizi documentata dalla società convenuta nei termini indicati, precludendosi la possibilità di far valere gli stessi in via d'eccezione per l'avvenuta decadenza, ed in presenza di un conteggio analitico dell'ausiliario delle opere prestate, sono da accogliere le risultanze del consulente che conteggia l'ammontare delle opere eseguite presso il garage sito in piazza Munzii dalla ditta in €. Parte_1
133.597,93 più iva come per legge.
In definitiva secondo la perizia tecnica d'ufficio che si condivide per assenza di vizi logici e tecnici, la somma dovuta all'attore ammonta a complessivi £. 133.597,93 più iva come per legge.
Da tale somma vanno detratti gli acconti ricevuti che l'attore indica in euro 68.000,00 sul totale concordato e di fatto mai contestati né disconosciuti.
Pertanto per i lavori eseguiti l'attore è creditore nei confronti della società convenuta della somma di euro 65.597,93. Gli interessi legali decorrono dalla domanda e sino al soddisfo.
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea, devono ritenersi sussistere ragioni per la
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compensazione parziale, in misura del 50%, delle spese di lite, con condanna delle parti convenute alle restanti spese in favore della parte attrice. Esse vanno liquidate secondo i parametri medi del DM 147/22, tenuto conto del valore della domanda accolta, della particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
Le spese di consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in persona del dott. Francesco
Russo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna la società in persona del suo amm.re Controparte_2
p.t e la società Controparte_3
in persona del suo amm.re p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore della società in persona del l.r.p.t della somma di euro 65.597,93 Parte_1
oltre Iva se dovuta nonché interessi legali decorrenti dalla data della domanda e sino al soddisfo;
2) Compensa per metà le spese del giudizio e condanna la società
[...]
in persona del suo amm.re p.t e la Controparte_2
società in solido Controparte_3
tra loro, al pagamento dell'altra metà che liquida in complessivi euro 7051,50 oltre 518,00 per spese esenti oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratosi anticipatarii.
3) Rigetta la domanda della convenuta di condanna dell'attore per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4) le spese della perizia tecnica, già liquidate con ordinanza del 12/01/2021, sono poste definitivamente a carico della società
[...]
[...]
[...]
[...]
in persona del suo amm.re p.t e la società Controparte_8
Controparte_3
Così deciso in Napoli il 10/04/2025
Il giudice on.
Dott. Francesco Russo
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