Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 423 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Gaetano Gallì) Parte_1
appellante
E
(avv. Salvatore Salerno) Controparte_1
appellato
E
(avv.ti Mariagrazia Carnovale, Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa CP_2
Pugliano e Silvia Parisi) appellato
oggetto: appello a sentenza del tribunale di Crotone. Opposizione ad intimazione di pagamento. conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso al tribunale di Crotone del 12.5.2022, si è Controparte_1 opposto all'intimazione di pagamento che l' gli aveva Parte_1
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di essi non possono essere ricompresi anche i contributi azionati con l'avviso di addebito meglio distinto in atti che sostiene non essergli mai stato notificato e dei quali, comunque, eccepisce la prescrizione sopravvenuta all'asserita notifica del medesimo avviso in data 31.12.2013.
2. Il tribunale ha giudicato inammissibile la doglianza relativa alla mancata notifica dell'avviso di addebito, ma ha accolto l'eccezione di prescrizione sopravvenuta, stante l'assenza di validi atti interruttivi nel quinquennio successivo alla notifica dell'avviso di addebito. Ha quindi dichiarato illegittima l'intimazione di pagamento opposta e ha condannato i resistenti, e , a rifondere al ricorrente le spese CP_2 Pt_1
processuali.
3. L ha appellato la sentenza perché invece Parte_1
sostiene la ritualità della notifica degli atti interruttivi esclusa dal tribunale. Chiede quindi che l'opposizione promossa dal ricorrente sia rigettata.
4. L' si è associato alla richiesta, mentre il contribuente – pur CP_2 argomentando nel merito sull'infondatezza dell'appello – ha chiesto “in via preliminare” che sia dichiarata cessata la materia del contendere perché ha aderito alla definizione agevolata dei carichi esigibili (c.d. “rottamazione quater”) prevista dalla legge n. 197/2022.
5. La Corte ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e acquisite le note depositate da tutte le parti (con le quali l'Agenzia appellante ha chiesto che si applichi il disposto dell'art. 1, c. 236, della legge menzionata, dando atto che la “rottamazione richiesta” è stata “accordata e con pagamento in itinere”), decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. La sentenza appellata va riformata in ragione dell'intervenuta adesione del contribuente appellato alla definizione agevolata del carico impositivo di cui si controverte.
7. Vero è, come sostiene l'appellante, che l'estinzione del giudizio, per effetto della cessazione della materia del contendere, è subordinato al perfezionamento della definizione agevolata. È pur vero, però, che secondo il condiviso insegnamento della
Cassazione il perfezionamento della definizione si identifica “nella accettazione da parte
Pag. 2 di 3 dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di quest'ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta” (così Cass. n. 24428/2024. Cfr. anche Cass. 28602/2024).
8. Sicché, riscontrata l'accettazione, da parte dell' appellante, Pt_1 dell'istanza del contribuente appellato anche in riferimento all'avviso di addebito che è sotteso all'intimazione di pagamento opposta, si deve fare applicazione dell'indicazione giurisprudenziale secondo cui, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, cui sia seguita la comunicazione di accettazione dell'esattore, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cpc, rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia, com'è nella specie, resistente in appello (Cass. n. 24083/2018 e n. 11540/2019).
9. Ne consegue la riforma della gravata sentenza e la declaratoria di estinzione del giudizio in opposizione promosso dal contribuente appellato.
10. Le spese di lite si compensano tra le parti per effetto della definizione ope legis della controversia, alla stregua di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (Cass. n. 15872/2022 e n. 11762/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, con ricorso depositato il 30.4.2023, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 250/23 pubblicata in data 21.3.2023, così provvede:
1. In riforma della gravata sentenza, dichiara estinto il giudizio;
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 23/05/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
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