Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare telematica del 4.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2489/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, quale erede di Parte_1 Persona_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli avv.ti
Francesco Picaro e Raffaele Acampora;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t.; resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.4.2024, n.q. di Parte_1
erede di conveniva in giudizio l' onde Persona_1 CP_1
sentire accertare non dovuta la restituzione della somma corrisposta per indennità di malattia agricola n. 325012 relativa al periodo dal 07.02.08 al 10.03.08 per un importo di euro 654,24 richiesta dall' con nota del 07.07.23 e notificata il 25.07.23 CP_1
nonché la somma corrisposta per indennità di malattia agricola n.
e notificata il 25.07.23.
In particolare, deduceva che di non avere mai ricevuto la somma in questione ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio l' , chiedeva il rigetto del CP_1
ricorso di cui variamente argomentando deduceva l'infondatezza.
Il ricorso è infondato e va rigettato .
Ed invero, l ha dato prova del pagamento delle somme in CP_1
contestazione nell'anno 2008 mediante bonifici in favore di riscossi presso l'Ufficio Postale di Scafati Persona_1
(cfr. attestazione in atti). CP_2
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione poiché il termine di prescrizione risulta interrotto con le richieste di pagamento notificate alla de cuius, per entrambi gli indebiti in contestazione, in data 14.09.2015 (cfr. relate in atti)
Pertanto, alla data di notifica degli atti qui impugnati non era decorso il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cc .
Infine, priva di pregio è l'eccezione di disconoscimento dei documenti depositati in copia dall' occorrendo che la CP_1
contestazione contenga almeno lo specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (cfr., tra le tante, Cass. n. 16232 del 2004) , caratteri che nella specie non si rinvengono nell'eccezione formulata dalla parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 3.3.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo