Articolo 29 della Legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 28Articolo 30
Versione
13 ottobre 1982
Art. 29.
Se un reato finanziario, valutario o societario contestato a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575 , o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso, e' connesso con altri diversi reali, non si fa luogo alla riunione del procedimento.
La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che e' stato competente per l'associazione mafiosa.
Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro previsti dall' articolo 189 del codice penale .
Entrata in vigore il 13 ottobre 1982
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