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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/10/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1053/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. AN MA RR e dall'avv. Giulia Vertone ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla via Pretoria nr. 188 c/o lo studio del predetto difensore e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
AN MA RR e dall'avv. Giulia Vertone ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via
Pretoria nr. 188 c/o lo studio del predetto difensore
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
1 Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto.
Conclusioni: le parti chiedono di omologare la separazione consensuale richiesta, ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha apposto il proprio visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 22.05.2025, i coniugi e - premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Cracovia (Polonia) in data 11/05/2002 e che dalla loro unione sono nati i figli
(il 26/09/2002) e (il 12/04/2013) - hanno dedotto l'insorgenza di divergenze tali da Per_1 Per_2 precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno quindi chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni:
“GENERALI: 1) i coniugi-ricorrenti vivranno separatamente e nel reciproco rispetto personale, morale e degli obblighi di legge, ciascuno libero di fissare ovunque la propria residenza e/o dimora purchè nel territorio dell'Unione Europea in tal caso non prima che il figlio-minore abbia terminato la scuola secondaria di 1° grado (A.S. 2025-2026); 2) l'abitazione di proprietà in comunione legale in Potenza, alla Via Sabbioneta n. 21 (residenza coniugale e familiare), unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra anche nell'interesse del figlio minore ivi Parte_1 stabilmente convivente ed in ogni caso fino a quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
in caso di vendita del predetto immobile se non unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, i coniugi concorderanno bonariamente la relativa divisione ed attribuzione in base alle reciproche necessità e, in ogni caso, tenendo sempre ferme le esigenze prevalenti dei figli, soprattutto del minore;
3) i coniugi-ricorrenti concordano che tale assegnazione non è da intendersi in via esclusiva, così libera la facoltà del Sig. di accedervi e di pernottare secondo le proprie volontà ed esigenze Parte_2 ma sempre nel rispetto anche della privacy della Sig.ra , anche per una più Parte_1 agevole e proficua attività di cura e di assistenza nella crescita psico-fisica dei figli, soprattutto il minore;
4) i coniugi-ricorrenti esprimono reciproco e libero consenso al rilascio dei passaporti validi anche per l'espatrio e così anche per il figlio-minore Sig. nato a [...] il [...], C.F. Persona_3
, da annotarsi per ciascuno di essi;
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO CodiceFiscale_1
MINORENNE: 5) il suddetto figlio-minore Sig. nato a [...] il [...], Persona_3
C.F. , resta collocato prevalentemente presso la suddetta residenza/dimora CodiceFiscale_1 familiare, ma affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale
2 secondo possibilità e necessità, quindi congiuntamente vieppiù per le decisioni di maggiore rilevanza ed anche disgiuntamente per quelle di ordinaria amministrazione, comunque impegnandosi a comunicare fra loro ed a cooperare per la più equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti anche con le linee parentali, impegnandosi altresì ad assicurare quotidiani contatti telefonici in tutti i periodi in cui il figlio-minore si troverà per qualsiasi motivo con uno solo di essi;
6) salvo quanto precede ed eventuali, ulteriori accordi secondo le reciproche necessità, comprese quelle del figlio-minore sempre prevalenti, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: (i) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo cena e comunque non oltre le ore 21,00; (ii) durante le festività
“comandate” di Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale e Pasqua, seguendo il criterio dell'alternanza settimanale ed annuale;
(iii) durante le vacanze estive, per un massimo di n. 6 settimane anche non consecutive e da concordarsi entro la metà di maggio di ogni anno;
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI:
7) dato atto i coniugi-ricorrenti che tutte le utenze domestiche (luce, gas, acqua, etc.) relative al predetto immobile di proprietà in comunione legale in Potenza, alla Via Sabbioneta n. 21 (residenza coniugale e familiare), ammontanti all'incirca ad € 300,00 mensili, sono intestate al Sig. che ha Parte_2 sin qui provveduto, come provvederà, ai relativi pagamenti, idem quanto alle obbligazioni solidali scaturenti dal predetto rapporto di mutuo per l'acquisto dell'appartamento-residenza coniugale familiare con rate mensili di circa € 355,00, quindi dall'inizio e sin qui adempiute unicamente dal Sig.
e così in futuro fino ad estinzione, il Sig. verserà entro il giorno Parte_2 Parte_2
5 di ogni mese ed a far data da quello successivo al deposito del presente ricorso ed a titolo di contributo per il mantenimento - quanto ai figli fino al raggiungimento di una loro indipendenza economica - la somma complessiva mensile di € 800,00 da aggiornarsi automaticamente di anno in anno nella misura del 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, così suddivisi: (i) alla Sig.ra sul predetto c/c IBAN Parte_1 Controparte_1
[...], la somma mensile di € 550,00, di cui € 350,00 per il figlio-minore ed € 200,00 per la moglie;
(ii) alla figlia-maggiorenne Persona_3 Parte_1 su IBAN [...], la somma mensile di € 250,00; 8) i Persona_4 coniugi-ricorrenti concordano che la predetta autovettura FIAT PANDA tg. FE619AZ resterà in uso esclusivo della Sig.ra , che provvederà ai relativi obblighi di legge (bollo, Parte_1 assicurazione, etc.), per poi provvedere al passaggio di proprietà a suo nome, con relativi incombenti ed oneri a suo esclusivo carico;
9) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le proprie possibilità e con il seguente
3 criterio: (i) quelle per la retta scolastica, acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentarie, senza il preventivo consenso dell'altro genitore e con obbligo di rimborso fino al raggiungimento della quota del 50%, se in tutto o in maggior parte anticipate da un solo genitore;
(ii) quelle per l'iscrizione all'università e relativo mantenimento fuori sede se necessarie ed eccedenti rispetto a quelle di cui al punto 7), per prestazioni mediche specialistiche non coperte dal S.S.N., per attività ludiche, ricreative e di vacanze, con il preventivo consenso dell'altro genitore e con obbligo di rimborso fino al raggiungimento della quota del 50%, se in tutto o in maggior parte anticipate da un solo genitore;
10) i coniugi-ricorrenti, dato quanto evidenziato al punto 7) quanto all'adempimento delle obbligazioni solidali scaturenti dal predetto rapporto di mutuo per l'acquisto dell'appartamento-residenza coniugale familiare, riconoscono reciprocamente che: (i) il Sig. ha diritto di ripetere dalla Sig.ra Parte_2 Parte_1
il 50% in linea capitale, tutto con modalità e tempi che saranno poi concordati ed eventualmente
[...]
- anche in caso di vendita dell'appartamento già residenza coniugale e familiare - quindi con suo diritto di ritenere per sé la parte del prezzo ricavato fino alla soddisfazione del proprio credito;
(ii) non vi sono altri beni, crediti/debiti in comunione anche “de residuo” se non quelli eventualmente scaturenti da anticipazioni fatte da uno di essi ed eccedenti le quote del 50% di cui ai punti che precedono, con pari diritto di ripetizione da farsi valere anche in caso di vendita dell'appartamento già residenza coniugale e familiare.”.
All'udienza del 02.10.2025, previa autorizzazione alla trattazione scritta della stessa, preso atto delle note depositate telematicamente da cui è emersa la volontà dei coniugi di addivenire alla separazione e di non volersi riconciliare, il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra questi, l'accordo prospettato dai coniugi non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio minore, , a giovarsi della responsabilità congiunta Per_2 di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché all'interesse di entrambi i figli alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordata nel piano genitoriale, qui integralmente richiamato, soddisfa l'interesse del minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
4 L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, dato il ricorso congiunto.
Con separata ordinanza la causa è rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso del 22.05.2025, così provvede:
[...]
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Cracovia (POLONIA), in data 11/05/2002, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza, Ufficio 1 - anno 2002Atto N. 12, parte II, serie C, volume 1;
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) dispone l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione e come da piano genitoriale;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
f) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio, in Potenza il 09/10/2025.
IL PRESIDENTE dott. Rosario Baglioni
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